CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aurizio [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2569/2018 depositata il20 agosto 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce dell’Agenzia delle Entrate emettevanei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Anna un avviso di accertamento mediante ilquale, in applicazione del metodo sintetico previsto dall’art. 38, quarto equinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente rationeNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026temporis, rideterminava in 73.657,86 euro il reddito complessivo nettorilevante ai fini dell’IRPEF per l’anno 2004, rettificando quello dichiaratonel modello UNICO 2005, pari a 0; ne scaturivano le corrispondenti ripresea tassazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariepreviste dalla legge.Il reddito così accertato corrispondeva a un quinto delle spese che ilcontribuente aveva sostenuto nel biennio 2004-2005 per incrementipatrimoniali consistiti nell’acquisto della quota indivisa di un terreno e diserre da destinare a servizio della propria azienda agricola.2. [OSCURATO:PERSONA]Anna impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Lecce, che respingeva il suo ricorso.3. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Puglia, sezionestaccata di Lecce, la quale, con sentenza n. 2569/2018 del 20 agosto2018, rigettava l’appello della parte privata.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA]Anna ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rilevata d’ufficio l’inammissibilità delcontroricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.L’atto in questione è stato, infatti, notificato il 15 novembre 2019, benoltre la scadenza del termine di cui al combinato disposto degli artt. 369,primo comma, e 370, primo comma, c.p.c., nella versione, applicabileratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del2022, essendo la notifica del ricorso per cassazione avvenuta il 16Numero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026settembre dello stesso anno.1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso è denunciata, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..1.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente affermato che pervincere la presunzione legale di capacità contributiva posta a suo caricodell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella versionetemporalmente vigente, il Dell’Anna avrebbe dovuto dimostrare che lespese contestate dall’Ufficio fossero state sostenute con redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.1.3 Il motivo è infondato.1.4 L’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nellaformulazione che qui viene in rilievo, così recita:«Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima dellanotificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato odeterminabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditiesenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entitàdi tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idoneadocumentazione».1.5 Un più risalente indirizzo di legittimità (cfr. Cass. n. 6813/2009,Cass. n. 3111/2014) riteneva che, ai fini dell’assolvimento dell’onereanzidetto, il contribuente fosse tenuto a provare per tabulas non soltantodi aver avuto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta allafonte a titolo d’imposta nel periodo di riferimento, ma anche di aversostenuto proprio con quei redditi, e non con qualsiasi altro, la spesa perincrementi patrimoniali posta a base dell’operato accertamento sintetico.1.6 In sèguito, però, si è sviluppato nella giurisprudenza di questaCorte un diverso orientamento, più aderente al dato letterale della norma,secondo cui la prova documentale contraria che il contribuente è oneratodi fornire in virtù della previsione in commento non riguarda la solaNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entitàe la durata del relativo possesso.Si è così chiarito che, pur non risultando necessario dimostrare inmodo specifico che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati allo scopo dicoprire la spesa per incrementi patrimoniali, è tuttavia espressamenterichiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici delfatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014,Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass.n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n.24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023).La finalità della norma è pertanto quella di ancorare a fatti oggettivi(di tipo quantitativo e temporale) il possesso di tali redditi, ondeconsentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributivaaccertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto impiego perl’effettuazione di altre spese non considerate dall’Ufficio (cfr. Cass. n.13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n.11800/2019).1.7 Ricostruito in breve il quadro normativo e giurisprudenziale diriferimento, si osserva che nel caso di specie, sulla scorta di quantoaccertato in fatto dalla CTR:- le risorse economiche asseritamente impiegate dal Dell’Anna persostenere le spese in discorso erano state «[…] solo parzialmentedocumentate e comunque risulta[va]no entrate nella [sua] disponibilità[…] soltanto nell’anno 2005»;- «[p]iù precisamente, dalla documentazione allegata al ricorso inappello risulta[va] che: i bonifici erogati dalla Regione Puglia risulta[va]noaccreditati sul conto del contribuente in parte nel mese di maggio 2005, inparte nel mese di ottobre 2005 […]; il rimborso IVA per € 70.000,00risulta[va] erogato dalla Sobarit in favore del contribuente nel mese diagosto 2005 […]; risulta[va]no due bonifici disposti dal padre delNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026contribuente in favore di quest’ultimo per complessiv[i] € 34.500,00 nelledate del 9 e 21 marzo 2005 […]; invece, le fatture emesse nell’anno 2004dalla società ”[OSCURATO:SOCIETA].“ nei confronti del contribuente per i lavoridi realizzazione e fornitura delle serre […] ammonta[va]no ad oltre €420.000,00».1.8 I giudici di secondo grado hanno, dunque, appurato che nel 2004 ilcontribuente non disponeva di redditi esenti o già tassati utilizzabili acopertura delle spese per incrementi patrimoniali effettuate in quell’anno,con la conseguenza che non poteva ritenersi assolto l’onere della prova sudi lui incombente.1.9 La soluzione dal collegio regionale si pone in linea con l’indirizzonomofilattico dianzi ricordato, onde non appare sussistente la violazionedell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.1.10 Nemmeno si ravvisa la dedotta inosservanza del precetto postodall’art. 2697 c.c., la quale ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice dimerito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quellache ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invecequando formi oggetto di censura la valutazione che il giudice medesimoabbia compiuto delle prove proposte dalle parti, essendo questasindacabile in sede di legittimità entro i ristretti limiti stabiliti dal novellatoart. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 32951/2023, Cass. n. 31694/2024, Cass. n.26972/2025).Alla stregua della suenunciata regula iuris, il motivo in scrutinio nonpuò trovare ingresso nella parte in cui adduce che «[…] i costi perl’acquisto d[elle…] serre erano stati sostenuti nel corso [del] 2005 […]»,risolvendosi nel tentativo di rimettere in discussione l’accertamentofattuale condotto dalla CTR in ordine all’epoca di effettuazione delle spese.1.11 Deve, infine, escludersi la configurabilità dell’adombrataNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026violazione dell’art. 115 c.p.c., la quale può ritenersi integrata nella solaipotesi in cui il giudice abbia fondato la propria decisione su prove nonintrodotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutiglidalla legge oppure abbia omesso di considerare fatti non contestati o ilnotorio (cfr. Cass. n. 12830/2022, Cass. n. 26637/2024, Cass. n.28951/2025, Cass. n. 8908/2026).2. Con il secondo motivo è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, deld.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c..2.1 L’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità perché recanteuna motivazione perplessa.2.2 La CTR avrebbe, infatti, illogicamente respinto in toto l’appello delcontribuente, pur essendo emerso in corso di causa che almeno una partedei redditi esenti di cui egli aveva documentato il possesso erano costituitida importi bonificati in suo favore dal padre in date anterioriall’effettuazione delle spese per incrementi patrimoniali.2.3 Il motivo è infondato.2.4 Dopo aver posto in risalto che le risorse economiche di cui ilDell’Anna sosteneva di essersi avvalso per far fronte alle spese inquestione erano state «solo parzialmente documentate» e che in ogni caso«[…] risulta[va]no entrate nella [sua] disponibilità […] soltanto nell’anno2005», vale a dire dopo la conclusione del periodo d’imposta interessatodall’accertamento, la CTR ha soggiunto: «[…] se pure per ipotesi sivolessero ritenere elementi di prova idonei le autodichiarazioni rese dallegale rappresentante della ”[OSCURATO:SOCIETA].“ in relazione alle […]fatture» emesse per i lavori di realizzazione delle serre, «[…] comunquetali fatture risulterebbero pagate dal contribuente ben prima di averottenuto la disponibilità delle risorse economiche-finanziarie sopraindicate, e particolarmente dei bonifici della Regione Puglia e dellaSobarit».Numero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026Ora, a prescindere dal rilievo che la notazione testè trascrittacostituisce in tutta evidenza un’argomentazione ad abundantiam, propostadalla Commissione regionale in via di mera ipotesi, deve comunqueescludersi che l’inciso finale «e particolarmente dei bonifici della RegionePuglia e della Sobarit» implichi l’accertamento dell’anteriorità dei bonificieffettuati dal padre del contribuente rispetto alle date di pagamento dellefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]., essendo quelle paroleplausibilmente interpretabili in modo diverso, e cioè come unasottolineatura della maggiore rilevanza economica degli importi bonificatidalla Regione Puglia e dalla Sobarit, ammontanti complessivamente a262.491 euro.2.5 La motivazione non evidenzia, quindi, profili di perplessità o diirriducibile contraddittorietà, onde non può dirsi violato, nella specie, il cd.«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale, secondo la costante interpretazione fornita da questa Corteregolatrice a partire dagli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.3. Con il terzo mezzo è prospettata, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36, comma 2, num. 4, e61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c..3.1 La gravata sentenza presenterebbe una motivazione soloapparente laddove, in modo apodittico, nega che sia stata offerta provaesaustiva dei finanziamenti in contanti asseritamente erogati alcontribuente dal padre.3.2 Anche questo motivo è infondato.3.3 Come si è visto, la Commissione regionale ha accertato che «[…]le risorse economiche di cui parla[va] l’appellante risulta[va]no soloparzialmente documentate […]».In questa frase è racchiuso un giudizio di sintesi sul diverso valoreNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026mediante l’indicazione dei documenti attestanti l’avvenuto accredito disomme di denaro sul suo conto corrente bancario, i soli ritenuti dalla CTRidonei a dimostrare la disponibilità di mezzi economici in capo alcontribuente.3.4 La sentenza consente, pertanto, di ricostruire il processo logicoche ha condotto il collegio di seconde cure al convincimento espresso; nèè possibile, attraverso la denuncia di un preteso vizio motivazionale,sollecitare una rivalutazione dei dati esaminati dai giudici di merito (cfr.Cass. Sez. U. n. 34476/2019, Cass. Sez. U. n. 25950/2020, Cass. n.4247/2023).Oltretutto, è ius receptum che l’esame e la valutazione dei documentie delle altre prove, come pure la scelta, fra le varie risultanze istruttorie,di quelle reputate più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti tipicamente riservati al giudice del merito, il quale non ètenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzionidifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi e lecircostanze logicamente incompatibili con la decisione da lui adottata (cfr.Cass. n. 16056/2016, Cass. n. 36802/2022, Cass. n. 36298/2023, Cass.n. 602/2026).4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.5. Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, stantela rilevata tardività del controricorso erariale e in assenza di discussionedella causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010, Cass. n.26037/2024).6. Avuto riguardo all’esito dell’esperita impugnazione, viene resa neiconfronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia). P.Q.MNumero registro generale 27696/2019Numero sezionale 4317/2026Numero di raccolta generale 17166/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 20 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti