CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29415/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Milano al corso di [OSCURATO:PERSONA] n.89/b. Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 2585/64/15 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, depositatail 10 giugno 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. L ’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, indicata in epigrafe , che ha accolto l’appello de l contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Cremona , che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del contribuente per gli anni 2006e 2007. 2. In particolare, la C.t.r. riteneva che il redditometro costituisse un accertamento di natura statistica e meramente presuntiva, che necessitava di ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze. Il giudice di appello riteneva, dunque, che la motivazione dell’atto di accertamento non potesse fondarsi sul mero scostamento dai parametri di legge, in quanto l’inversione dell’onereprobatorio a carico del contribuente presupponeva un complesso quadro indiziario, assente nel caso di specie. Inoltre, la C.t.r. rilevava che, comunque, la parte aveva documentato, oltre agli errori dell’accertamento già individuati dalla C.t.p., di aver goduto nell’anno 2006 della disponibilità patrimoniale derivante da un risarcimento assicurativo, a ristoro del furto dell’autovettura precedentemente posseduta. Secondo la C.t.r., la produzione di tale documentazione era ammissibile per la prima volta in appello, exart.58 d.lgs. n.546/1992, e non si riferiva ad una domanda nuova, come eccepito dall’Agenzia delle entrate, in quanto non introduceva un titolo giuridico differente da quello del contenzioso originario. Infine il giudice di appello sosteneva che, ai fini dell’accertamento sintetico, doveva prendersi in considerazione il reddito familiare complessivo e richiamava precedenti per gli anni di imposta 2004 e r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2005, con i quali la C.t.p. di Cremona aveva stabilito che il reddito dichiarato dal contribuente andasse considerato, ai fini del raffronto con quello sinteticamente accertato, al “netto degli oneri deducibili”. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del25 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 . In prossimità dell’udienza, la parte controricorrente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che erroneamente la C.t.r. avrebbe ritenuto che l’accertamento sintetico aveva bisogno di ulteriori riscontri probatori per ingenerare l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. avrebbe dato rilievo a precedenti giudicati ininfluenti, in quanto relativi a diverse annualità. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la disponibilità delle somme rinvenienti dal risarcimento assicurativo sarebbe stata dedotta e provata dal contribuente solo nel giudizio di appello, dunque tardivamente, avendo tale circostanza ampliato inammissibilmente il thema decidendum oggetto dell’originario ricorso. r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, il contribuente non si sarebbe dovuto limitare a dimostrare la disponibilità di risorse provenienti dai genitori e da un risarcimento assicurativo, sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ma avrebbe dovuto provare l’effettivo impiego di tali disponibilità per far fronte alle spese in questione. 2.1. Il primo motivo è fondato e va accolto. Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma);dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma). Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019). 2.2. Il secondo motivo è fondato e va accolto. Di norma le sentenze definitive relative a diversa annualità non costituiscono un giudicato vincolante per l’accertamento dei redditi, in quanto ogni annualità gode della propria autonomia. Costituisce indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo aidiversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed adiverse annualità (cfr. da ultimo Cass. n.38950/2021; n.16684/2022). 2.3. Il terzo motivo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art.58 d.lgs. n.546/1992, nel giudizio di appello tributario le parti possono produrre per la prima volta qualsiasi documento, anche se già nella loro disponibilità in precedenza (v. Cass.n.22776/2015) oppure irritualmente prodottoin primo grado (v. Cass.n.23616/2011), purchè tale produzione non si ponga in contrasto con il divieto di nuove domande ed eccezioni di cui all’art.57 d.lgs. n.546/1992. r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ultimo articolo, escludendo l’introduzione, per la prima volta in appello, di nuove tematiche , non consente l’ampli a mento della materia del contendere; pertanto i nuovi documenti possono essere prodottiin appello solo a supporto di pretese e considerazioni già svolte nel primo grado di giudizio, senza determinare l’introduzione di ulteriori contestazioni e deduzioni. Nella specie, il documento atteneva alla prova contraria in merito alle presunzioni di spesa, su di una circostanza di fatto del tutto nuova e mai rappresentata nel giudizio di primo grado , cioè l’ottenimento nell’anno 2006 di un risarcimento assicurativo, a ristoro del furto dell’autovettura precedentemente posseduta. Tale documento non poteva, quindi, essere introdotto per la prima volta in appello, perché tendente alla prova di circostanze fattuali non dedotte con l’impugnazione dell’atto impositivo (su analoga questione v. Cass. n.867/2001). 2.4. Il quarto motivo è fondato e va accolto. In tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.(Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n.16637/2020). Nella specie, pur non essendo necessaria la dimostrazione che i redditi esenti, ove provati, siano stati utilizzati per sostenere le spese r.g. n.29415/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contestate, la C.t.r. ha omesso ogni valutazione sull’entità e durata del possesso delle disponibilità accertate. 3.1. Pertanto, il ricorso va complessivamente accolto ; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tr