CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25569/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 13931/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 3107/06/20 depositata il 13 novembre 2020 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento mediante il quale, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente «ratione temporis», rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. «vecchio redditometro»), il reddito complessivo netto della prefata contribuente relativo all’anno 2005, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo. La decisione veniva successiva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], che con sentenza n. 3107/06/20 del 13 novembre 2020 rigettava l’appello erariale. Ritenevano i giudici di secondo grado che la contribuente avesse offerto prova documentale idonea a superare la presunzione relativa di maggior reddito sancita a suo carico dalla legge. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4 c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697 e 2728 c.c., nonchè degli artt. 113 e 115 c.p.c.. 1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova contraria gravante sulla Tassone a fronte dell’accertamento sintetico svolto nei suoi confronti dall’Ufficio, basato principalmente sulla valorizzazione delle spese per incrementi patrimoniali dalla stessa sopportate negli anni 2006- 2008. 1.2 Viene, al riguardo, obiettato che tale prova non poteva limitarsi alla dimostrazione della generica disponibilità di redditi riconducibili al nucleo familiare della contribuente, per un ammontare in astratto sufficiente a coprire le spese in questione, dovendo invece riguardare anche la durata del possesso dei detti redditi. 1.3 Si lamenta, inoltre, che i giudici d’appello avrebbero illegittimamente invertito l’onere probatorio fra le parti, di fatto addossandolo all’[OSCURATO:PERSONA]. 1.4 Il motivo è fondato, nei sensi di sèguito esplicitati. 1.5 Va anzitutto notato che la ricorrente non censura in modo specifico la qui impugnata sentenza laddove questa afferma, con riguardo agli esborsi per incrementi patrimoniali sostenuti dalla Tassone, che «l’immobile di ”[OSCURATO:PERSONA]“ d(o)ve(va) ritenersi quale bene strumentale», come evincibile dall’«annotazione dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili», e che «nessuna contestazione e(ra) stata mossa dall’Agenzia appellante sulla circostanza che le due autovetture, oggetto di riferimento per l’aumento del reddito operato, (fosser)o state vendute in date antecedenti a quella oggetto dell’Accertamento impugnato». 1.6 Alla luce di ciò, la doglianza sollevata nell’odierna sede processuale dalla parte pubblica è da intendersi riferita ai «rimanenti immobili»della contribuente, in ordine ai quali i giudici regionali hanno reputato verosimile che la spesa occorsa per il loro acquisto fosse stata finanziata con i «redditi complessivi del nucleo familiare risultant(i) dalle prodotte dichiarazioni fiscali per gli anni 2005 e 2006». 1.7 Entro questi limiti il mezzo di gravame in scrutinio appare meritevole di accoglimento. 1.8 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che deduca di aver effettuato i contestati esborsi con provvista derivante da redditi del proprio nucleo familiare deve dare prova della disponibilità dei detti redditi, della loro entità e della durata del relativo possesso (cfr. Cass. n. 16098/2024). 1.9 In proposito, è stato precisato che non basta dimostrare la disponibilità di redditi familiari, essendo pure necessario provare che gli stessi non siano stati utilizzati per altre finalità non considerate nell’àmbito dell’accertamento sintetico, come, ad esempio, per un ulteriore investimento finanziario (cfr. Cass. n. 22268/2024, Cass. n. 16433/2021, Cass. n. 7389/2018). 1.10 Non si è poi mancato di puntualizzare che, sebbene il contribuente non sia tenuto ad offrire prova specifica dell’avvenuto impiego di quei redditi per il sostenimento delle spese in discussione, egli è però onerato di produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 10075/2024, Cass. n. 31579/2023, Cass. n. 737/2022). 1.11 Il richiamato insegnamento nomofilattico è stato disatteso dalla Commissione regionale, la quale si è semplicemente e genericamente limitata a rilevare che le dichiarazioni fiscali presentate dai componenti del nucleo familiare della Tassone nel biennio 2005-2006 documentavano la disponibilità di redditi nel loro complesso sufficienti, in termini quantitativi, a coprire le spese accertate dall’Ufficio, senza minimamente curarsi di espletare le ulteriori verifiche di cui si è detto sopra. 2. Va conseguentemente disposta, a norma degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei sensi illustrati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame delle questioni controverse uniformandosi ai suenunciati princìpi di diritto. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione degli oneri del presente giudizio di legittimità, a mente degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, n