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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22268/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12964/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE - ANCONA n. 1334/2022depositata il 12/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento con metodo sintetico per la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva nell’annodi imposta 2008.

Per quanto maggiormente interessa il prosieguo, merita ricordare che la contestazione ineriva principalmente ad un immobile acquistato assieme al futuro marito, oggetto di ulteriori spese per la ristrutturazione, ma senza la possibilità di essere usufruito, proprio perché abbisognevole di risanamento, tanto che la contribuente era -per quello e per i due anni successivi- residente con i genitori, peraltro autori di erogazioni finanziarie in vista del matrimonio e delle connesse esigenze.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre l’Ufficio con unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso si prospetta cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che sia stata raggiunta la prova contraria da parte contribuente, capace di vincere la presunzione erariale, dimostrando la legittima disponibilità della provvista, ma contestando che non sia stata dimostrata la durata e la continuità della disponibilità per collegarla in modo univoco a quei beni.

La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte per il contribuente [OSCURATO:PERSONA], co-acquirente del medesimo immobile e futuro coniuge dell’odierna controricorrente, con decisione cui merita dare continuità.

È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementipatrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019).

Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è Ric. 2021 n. 20953 sez.

MT - ud. 07-06-2022 - 3 - tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass.n. 16637 del 2020).

In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ben evidenziato -tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass.n. 7389 del 2018).

Nel caso di specie tale verifica di “continuità e di collegamento” è mancata e la CTR non si è attenuta ai sopra indicati principi, donde il ricorso è fondato e merita accoglimento con rinvio al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto propri dell’applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, cui demanda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12964/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle MARCHE - ANCONA n. 1334/2022depositata il 12/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente [OSCURATO:PERSONA] era attinta da avviso di accertamento con metodo sintetico per la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva nell’annodi imposta 2008. Per quanto maggiormente interessa il prosieguo, merita ricordare che la contestazione ineriva principalmente ad un immobile acquistato assieme al futuro marito, oggetto di ulteriori spese per la ristrutturazione, ma senza la possibilità di essere usufruito, proprio perché abbisognevole di risanamento, tanto che la contribuente era -per quello e per i due anni successivi- residente con i genitori, peraltro autori di erogazioni finanziarie in vista del matrimonio e delle connesse esigenze. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, donde ricorre l’Ufficio con unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta cesura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che sia stata raggiunta la prova contraria da parte contribuente, capace di vincere la presunzione erariale, dimostrando la legittima disponibilità della provvista, ma contestando che non sia stata dimostrata la durata e la continuità della disponibilità per collegarla in modo univoco a quei beni. La questione è stata già affrontata e decisa da questa Corte per il contribuente [OSCURATO:PERSONA], co-acquirente del medesimo immobile e futuro coniuge dell’odierna controricorrente, con decisione cui merita dare continuità. È vero che questa Corte ha più volte sostenuto che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementipatrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019). Pertanto, in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è Ric. 2021 n. 20953 sez. MT - ud. 07-06-2022 - 3 - tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass.n. 16637 del 2020). In definitiva, l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ben evidenziato -tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass.n. 7389 del 2018). Nel caso di specie tale verifica di “continuità e di collegamento” è mancata e la CTR non si è attenuta ai sopra indicati principi, donde il ricorso è fondato e merita accoglimento con rinvio al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto propri dell’applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per le Marche, in diversa composizione, cui demanda a