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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01933/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26774/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. n. 862/17 depositata il 7 aprile 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ”vecchio redditometro“), il reddito complessivo netto dichiarato dalla predetta contribuente in relazione all’anno 2007, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e irrogando le sanzioni amministrative di legge.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cosenza, la quale rigettava il suo ricorso.

3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 862/17 del 7 aprile 2017, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo.

4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

5. La contribuente è rimasta intimata.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità sia perché «sostanzialmente priva della ricostruzione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti» sia in quanto «le argomentazioni a sostegno della decisione risult[erebber]o assolutamente carenti e tali da costituire una motivazione meramente apparente». 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio tributario la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza solo quando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 29190/2025). 1.4 Tale certamente non è la situazione ricorrente nel caso di specie, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata è possibile comprendere quali fossero le questioni agitate con l’atto di appello dalla parte privata.

Né può definirsi meramente apparente la motivazione addotta a sostegno della riforma della pronuncia di primo grado, essendo agevolmente intelligibile il percorso argomentativo seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento, il quale risulta incentrato su una complessiva rivalutazione del compendio istruttorio, sfociata in un diverso apprezzamento della prova contraria offerta dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si censura la gravata pronuncia per aver a torto disatteso, con statuizione implicita, la sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello della parte privata per difetto del requisito di specificità.

Viene, al riguardo, evidenziato che con l’esperito gravame, anzichè censurare la motivazione della sentenza resa dalla CTP, la contribuente si sarebbe«limita[ta] a riproporre alcuni dei motivi già addotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado». 2.2 La doglianza è infondata. 2.3 Sovviene, in proposito, lo stabile orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito; ne discende che, ai fini della sua ammissibilità, è bastevole la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3064/2012, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 3902/2024).

L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve, pertanto, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).

All’uopo, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass.n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022).

3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l’atto impositivo senza accertare la sussistenza di un collegamento fra le pregresse disponibilità finanziarie della contribuente e la spesa per incrementi patrimoniali da lei sostenuta nel periodo in verifica. 3.2 Il motivo è fondato. 3.3 Va anzitutto osservato che all’accertamento per cui è causa, inerente a un periodo d’imposta anteriore al 2010, è applicabile ratione temporisl’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, come si ricava dal chiaro tenore letterale di tale ultima norma, in cui viene precisato che le modifiche da essa introdotte operano «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28445/2024: «In tema di accertamento sintetico del reddito previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la disciplina del ”nuovo redditometro“ introdotta dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si applica unicamente agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009.

Pertanto, tale normativa non trova applicazione con riferimento agli anni d’imposta precedenti, come il 2008»; nello stesso senso Cass. n. 18799/2924, Cass. n. 19286/2024, Cass. n. 22285/2024). 3.4 Orbene, il menzionato art. 38, nella versione che qui viene in rilievo, così recita ai commi 4, 5 e 6: «4.

L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

5. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione». 3.5 Secondo un indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato, conforme al dato letterale della norma, la prova di cui al comma 6 sopra trascritto concerne non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del relativo possesso.

Sul tema è stato chiarito che, pur non essendo necessario dimostrare che tali ulteriori redditi siano stati specificamente utilizzati a copertura della spesa per incrementi patrimoniali, è però espressamente richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014, Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n. 24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023).

La finalità della norma è dunque quella di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi in questione, onde consentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto impiego per l’effettuazione di altre spese non valutate dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n. 11800/2019). 3.6 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi ad apprezzare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi alla non imponibilità- delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022). 3.7 Ribadito anche in questa sede l’anzidetto insegnamento nomofilattico, deve rilevarsi che la CTR ha motivato nel modo seguente l’accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato: -non poteva essere ritenuto indice di capacità contributiva l’acquisto di un immobile, avendo l’Ufficio «trascura[to] di considerare non solo la circostanza che la ricorrente aveva acquisito la proprietà solo del 70% dell’immobile medesimo, quanto che l’immobile era destinato all’attività imprenditoriale, per cui, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10.9.1992, non doveva essere considerato ai fini della presunzione di maggior reddito»; - « [...] l’acquisto di quote societarie [...] era stato sostenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la ricorrente è socia [...]»; - quanto alle «spese sostenute per la costituzione di una nuova società», non era stato tenuto in debito conto che l’importo effettivamente versato era pari a 1/5 di quello accertato dall’Ufficio; - la contribuente aveva, altresì, dimostrato che «alcuni automezzi» indicati nell’avviso di accertamento erano «nell’esclusiva disponibilità del proprio coniuge»; -il mutuo valorizzato «come ulteriore indice di maggiore reddito» era stato «contratto anche dal coniuge dell’appellante». 3.8 Così sintetizzato il percorso motivazionale seguìto dai giudici a quibus, va sùbito notato che, in base all’art. 3, comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali ricavabili dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra, fra l’altro, che «detto bene o servizio [...] è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione».

La citata norma prevede una riduzione proporzionale degli importi tabellari per l’ipotesi in cui risulti documentalmente comprovato che determinati beni o servizi vengono utilizzati dal contribuente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Essa, tuttavia, non dispone affatto che di tali beni non debba tenersi conto nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico. 3.9 Nell’affermare che « [...] l’immobile [...] non doveva essere considerato ai fini della presunzione di maggior reddito», in quanto «destinato all’attività imprenditoriale», la Commissione regionale ha, quindi, erroneamente privato uno degli indici di capacità contributiva addotti dall’Ufficio del valore presuntivo assegnatogli dal legislatore. 3.10 Il collegio di secondo grado ha, inoltre, negato qualsiasi rilevanza alle spese sostenute dalla contribuente per la costituzione di una nuova società, perchè di importo inferiore a quello accertato dall’Ufficio, e così pure alle spese per l’accensione di un mutuo, in quanto «contratto anche dal coniuge dell’appellante». 3.11 Le surriferite motivazioni non valgono, però, a giustificare, sul piano giuridico, la completa svalutazione dei suindicati elementi ai fini dell’accertamento fiscale.

4. La CTR ha, dunque, falsamente applicato la normativa in tema di redditometro, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio posto a carico del contribuente. 4.1 Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 4.2 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit..

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo e il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26774/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. n. 862/17 depositata il 7 aprile 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, rideterminava con metodo sintetico, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ”vecchio redditometro“), il reddito complessivo netto dichiarato dalla predetta contribuente in relazione all’anno 2007, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRPEF e irrogando le sanzioni amministrative di legge. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cosenza, la quale rigettava il suo ricorso. 3. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria, che con sentenza n. 862/17 del 7 aprile 2017, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo. 4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 5. La contribuente è rimasta intimata. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità sia perché «sostanzialmente priva della ricostruzione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti» sia in quanto «le argomentazioni a sostegno della decisione risult[erebber]o assolutamente carenti e tali da costituire una motivazione meramente apparente». 1.2 Il motivo è infondato. 1.3 Per costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio tributario la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza solo quando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 29190/2025). 1.4 Tale certamente non è la situazione ricorrente nel caso di specie, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata è possibile comprendere quali fossero le questioni agitate con l’atto di appello dalla parte privata. Né può definirsi meramente apparente la motivazione addotta a sostegno della riforma della pronuncia di primo grado, essendo agevolmente intelligibile il percorso argomentativo seguìto dal collegio regionale per la formazione del proprio convincimento, il quale risulta incentrato su una complessiva rivalutazione del compendio istruttorio, sfociata in un diverso apprezzamento della prova contraria offerta dalla contribuente. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è lamentata la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.1 Si censura la gravata pronuncia per aver a torto disatteso, con statuizione implicita, la sollevata eccezione di inammissibilità dell’appello della parte privata per difetto del requisito di specificità. Viene, al riguardo, evidenziato che con l’esperito gravame, anzichè censurare la motivazione della sentenza resa dalla CTP, la contribuente si sarebbe«limita[ta] a riproporre alcuni dei motivi già addotti con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado». 2.2 La doglianza è infondata. 2.3 Sovviene, in proposito, lo stabile orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, trattandosi di strumento di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito; ne discende che, ai fini della sua ammissibilità, è bastevole la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado (cfr. Cass. n. 3064/2012, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 32954/2018, Cass. n. 24533/2020, Cass. n. 25016/2020, Cass. n. 14582/2021, Cass. n. 3902/2024). L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non deve, pertanto, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo, invece, solamente richiesta un’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024). All’uopo, è sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel pregresso grado di merito (cfr. Cass. n. 28390/2018, Cass.n. 17758/2019, Cass. n. 6302/2022, Cass. n. 10673/2022). 3. Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38, quarto e quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. 3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente annullato l’atto impositivo senza accertare la sussistenza di un collegamento fra le pregresse disponibilità finanziarie della contribuente e la spesa per incrementi patrimoniali da lei sostenuta nel periodo in verifica. 3.2 Il motivo è fondato. 3.3 Va anzitutto osservato che all’accertamento per cui è causa, inerente a un periodo d’imposta anteriore al 2010, è applicabile ratione temporisl’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle sostituzioni apportate dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, come si ricava dal chiaro tenore letterale di tale ultima norma, in cui viene precisato che le modifiche da essa introdotte operano «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28445/2024: «In tema di accertamento sintetico del reddito previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la disciplina del ”nuovo redditometro“ introdotta dal d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, si applica unicamente agli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009. Pertanto, tale normativa non trova applicazione con riferimento agli anni d’imposta precedenti, come il 2008»; nello stesso senso Cass. n. 18799/2924, Cass. n. 19286/2024, Cass. n. 22285/2024). 3.4 Orbene, il menzionato art. 38, nella versione che qui viene in rilievo, così recita ai commi 4, 5 e 6: «4. L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. 5. Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. 6. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione». 3.5 Secondo un indirizzo interpretativo di legittimità ormai consolidato, conforme al dato letterale della norma, la prova di cui al comma 6 sopra trascritto concerne non soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche la loro entità e la durata del relativo possesso. Sul tema è stato chiarito che, pur non essendo necessario dimostrare che tali ulteriori redditi siano stati specificamente utilizzati a copertura della spesa per incrementi patrimoniali, è però espressamente richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014, Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n. 24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023). La finalità della norma è dunque quella di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi in questione, onde consentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto impiego per l’effettuazione di altre spese non valutate dall'Ufficio (cfr. Cass. n. 13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n. 11800/2019). 3.6 È stato, inoltre, ripetutamente affermato che la disciplina del cd. redditometro introduce una presunzione legale iuris tantum di capacità contributiva connessa alla disponibilità di alcuni beni, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettiva ricorrenza degli specifici elementi indicatori di tale capacità esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro assegnato dal legislatore, ma deve limitarsi ad apprezzare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale -e quindi alla non imponibilità- delle somme necessarie per mantenere il possesso dei detti beni (cfr. Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 20369/2017, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10378/2022). 3.7 Ribadito anche in questa sede l’anzidetto insegnamento nomofilattico, deve rilevarsi che la CTR ha motivato nel modo seguente l’accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il conseguente annullamento dell’atto impositivo impugnato: -non poteva essere ritenuto indice di capacità contributiva l’acquisto di un immobile, avendo l’Ufficio «trascura[to] di considerare non solo la circostanza che la ricorrente aveva acquisito la proprietà solo del 70% dell’immobile medesimo, quanto che l’immobile era destinato all’attività imprenditoriale, per cui, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10.9.1992, non doveva essere considerato ai fini della presunzione di maggior reddito»; - « [...] l’acquisto di quote societarie [...] era stato sostenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la ricorrente è socia [...]»; - quanto alle «spese sostenute per la costituzione di una nuova società», non era stato tenuto in debito conto che l’importo effettivamente versato era pari a 1/5 di quello accertato dall’Ufficio; - la contribuente aveva, altresì, dimostrato che «alcuni automezzi» indicati nell’avviso di accertamento erano «nell’esclusiva disponibilità del proprio coniuge»; -il mutuo valorizzato «come ulteriore indice di maggiore reddito» era stato «contratto anche dal coniuge dell’appellante». 3.8 Così sintetizzato il percorso motivazionale seguìto dai giudici a quibus, va sùbito notato che, in base all’art. 3, comma 2, del d.m. 10 settembre 1992, gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, quali ricavabili dalla tabella allegata allo stesso decreto, sono proporzionalmente ridotti se il contribuente dimostra, fra l’altro, che «detto bene o servizio [...] è utilizzato nell’esercizio di impresa, arti o professioni e tale circostanza risulti da idonea documentazione». La citata norma prevede una riduzione proporzionale degli importi tabellari per l’ipotesi in cui risulti documentalmente comprovato che determinati beni o servizi vengono utilizzati dal contribuente nell’esercizio dell’attività d’impresa. Essa, tuttavia, non dispone affatto che di tali beni non debba tenersi conto nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico. 3.9 Nell’affermare che « [...] l’immobile [...] non doveva essere considerato ai fini della presunzione di maggior reddito», in quanto «destinato all’attività imprenditoriale», la Commissione regionale ha, quindi, erroneamente privato uno degli indici di capacità contributiva addotti dall’Ufficio del valore presuntivo assegnatogli dal legislatore. 3.10 Il collegio di secondo grado ha, inoltre, negato qualsiasi rilevanza alle spese sostenute dalla contribuente per la costituzione di una nuova società, perchè di importo inferiore a quello accertato dall’Ufficio, e così pure alle spese per l’accensione di un mutuo, in quanto «contratto anche dal coniuge dell’appellante». 3.11 Le surriferite motivazioni non valgono, però, a giustificare, sul piano giuridico, la completa svalutazione dei suindicati elementi ai fini dell’accertamento fiscale. 4. La CTR ha, dunque, falsamente applicato la normativa in tema di redditometro, nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di questa Corte, con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio posto a carico del contribuente. 4.1 Per le ragioni illustrate, va disposta, ai sensi degli artt. 383, primo comma, e 384, secondo comma, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi. 4.2 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo e il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla