CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via del Gesù n. 62 in Roma; controricorrente - avverso la sentenza n. 3323, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.4.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di segnalazione dell'Anagrafe tributaria, la quale aveva rilevato due acquisti immobiliari per il complessivo importo di Euro 855.000,00, l'Agenzia delle Entrate procedeva all'accertamento sintetico del reddito di [OSCURATO:PERSONA] e, in applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico (c.d. redditometro), rettificava la dichiarazione dei redditi da lei presentata e notificava alla contribuente l'avviso di intimazione n. TYX01E204156/2012, richiedendo il versamento di maggiore Irpef ed altro, per l'importo di Euro 88.478 oltre sanzioni (controric., p. 2), in riferimento all'anno 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina, proponendo plurime censure. La CTP annullava l'avviso di intimazione valutando che la contribuente avesse provato la disponibilità di redditi sufficienti per finanziare gli oneri sostenuti, ed in particolare gli acquisti immobiliari. 3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado contestando, per quanto ancora di interesse, che la contribuente non avesse dimostrato il possesso di redditi sufficienti per finanziare gli acquisti immobiliari. La CTR rilevava che la Genitori aveva venduto ell'anno 2008 un immobile, come risultante dai pubblici registri, per l'ammontare di Euro 1.170.000,00. Riteneva quindi infondata la critica relativa al difetto di prova che la provvista utilizzata per gli acquisti immobiliari derivasse proprio dalle somme conseguite con la precedente vendita del proprio immobile, peraltro per importo ampiamente superiore. Pertanto la CTR confermava la decisione di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 6, del Dpr n. 600 del 1973, in combinato disposto con l'art.2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto sufficiente la dimostrazione del possesso di disponibilità finanziarie da parte della contribuente per escludere l'attendibilità della ricostruzione del suo reddito come operato mediante le presunzioni che assistono l'accertamento sintetico. 2. Con il suo strumento di impugnazione l'Amministrazione finanziaria censura la decisione assunta dal giudice dell'appello, per aver ritenuto che fosse sufficiente alla contribuente dimostrare il possesso di disponibilità finanziarie al fine di escludere la valida applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico, assistita da presunzioni legali, nei suoi confronti. Occorre preliminarmente osservare che la contestazione proposta dall'Amministrazione N. finanziaria attiene effettivamente alla specifica censura della corretta applicazione di regole giuridiche da parte della CTR, e la critica appare formulata in modo legittimo. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione invocata nel suo controricorso dalla contribuente. 2.1. Tanto premesso, appare opportuno ricordare che l'accertamento sintetico redatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricerca il proprio fondamento nell'accertato possesso di due autoveicoli e due motociclette, nonché nell'acquisto di due immobili, per un costo di Euro 345.000,00, in data 20.11.2008, e di Euro 510.000,00, in data 21.9.2010, oltre oneri di mantenimento dei beni, nonché spese per ristrutturazione edilizia, nella misura di oltre diecimila Euro (ric., p. 3 ss.) 2.2. A fronte di questi dati indiscussi la contribuente, cui è senz'altro consentito fornire la prova contraria, ha replicato che le spese indicate dall'Amministrazione finanziaria erano state ampiamente finanziate mediante la vendita di una propria villa, per il valore di Euro 1.170.000,00, intervenuta in data 13.10.2008 e regolarmente iscritta nei pubblici registri. 2.3. La CTR ha valutato che la Genitori "ha sufficientemente giustificato la disponibilità delle somme che sono state utilizzate per l'acquisto di due immobili per complessivi Euro 855.000,00 ... con altro atto stipulato precedentemente ... la contribuente aveva effettuato una vendita di diverso immobile di sua proprietà per il corrispettivo di euro 1.170.000,00" (sent. CTR, p. 3 s.) Chiarito che risultava irrilevante la mancata risposta della contribuente al questionario somministratole dall'Amministrazione finanziaria, la CTR osservava pure che [OSCURATO:PERSONA] "aveva incamerato somme ben superiori nel loro ammontare rispetto a quelle sborsate per i successivi acquisti immobiliari ... lo stesso ufficio ... conferma che lo stesso era a conoscenza, tramite i dati in possesso dell'anagrafe tributaria, del pregresso atto di compravendita ... del tutto erroneo, cavilloso ed infondato è altresì l'assunto dell'ufficio secondo cui la contribuente avrebbe dovuto dimostrare che le somme derivanti dalla compravendita erano state incassate e che proprio le stesse erano state destinate all'acquisto dei due fabbricati successivamente effettuato" (sent. CTR, p. 3 s.). 2.4. L'Amministrazione finanziaria censura le valutazioni espresse dalla CTR sostenendo che la prova documentale, consentita al contribuente per contrastare le presunzioni che assistono l'accertamento eseguito in applicazione delle regole del c.d. redditometro, "non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso" (ric., p. 10). 2.5. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, in proposito, che "in tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella delle circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato l'impugnata decisione per aver ritenuto la documentazione bancaria prodotta in appello dal contribuente dimostrativa della mera disponibilità della linea di credi .ncessagli, dovendosi intendere, invece, la stessa sintomatica del suo utilizzo nei periodi in contestazione)", Cass. sez. V, 10.7.2018, n. 18097. 2.6. Occorre quindi rilevare come il giudice dell'appello non abbia mancato di evidenziare che la contribuente possedeva disponibilità di entità ampiamente maggiore rispetto al necessario, e le aveva conseguite prima ed in prossimità rispetto agli acquisti immobiliari effettuati. L'Amministrazione finanziaria si limita a riprodurre i propri argomenti, ma non contrasta adeguatamente le ragioni della decisione adottata dalla CTR, non ne confuta il fondamento, non spiega per quale ragione dovesse ritenersi che la disponibilità di somme ben maggiori non consentisse alla contribuente di finanziare con le stesse le proprie spese accertate, e perché il conseguimento della disponibilità delle maggiori somme, a breve distanza dagli esborsi sostenuti, non debba ritenersi sintomatico dell'origine della provvista. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate appare quindi infondato, e deve perciò essere respinto. 3. La spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese s ite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in Euro 5.600