CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2019
Cassazione n. 36298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 31355/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PIERLUIGITIRALE; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivmente domiciliata in ROM, [OSCURATO:PERSONA] N.45, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LUCIANO BAGOLANche la rappresentano e difendono; -controricorrente - Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLOdi ROMA n. 1843/2019 depositata il 18/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, A TAC spa (già Metro spa) conveniva in giudizi o la [OSCURATO:PERSONA] spa, [OSCURATO:PERSONA] lli ed E mma Rossi per sentir l i dichiarare oc c upanti, senza titolo dell'area facenteparte del compendio ferroviario della Metro spa, ora Atac spa, adiacente la sede ferroviaria sita in Località "[OSCURATO:PERSONA]/sa-Prima Porta", distinta presso il C. T. dei Comune di Roma al foglio 79, particella n.32, con condanna degli stessi convenuti al rilascio della predetta area e al ripristino dello stato dei luoghi. L’attrice deduceva che i beni erano stati espropriati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Nord per la costruzione della diramazione ferroviaria [OSCURATO:PERSONA]/sa-Prima Porta della f errovi a Roma - Viterbo, e sarebbe entrata nella disponibilità del Cotral, [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, a seguito di atto notarile, e che, con la trasformazione, mediante scissione, del predetto consorzio, in Metroferro spa (poi Me.Tro.spa) e Lin e e Laziali spa (attua l e Cotral spa), il ramo d'azienda relativo alla gestione deltrasporto su ferro concernente sia le linee metropolitane, che le ferrovie concesse Roma-Viterbo e Roma L ido, comprensivo dell'area oggetto di causa, sarebbe statotrasferito alla Met.Ro spa, attuale Atac spa. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] spa si costituivano in giudizio e preliminarmente eccepivano il difetto di l egittimazione attiva per non essere Atac s.p.a. proprietaria dell'area oggetto di Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 causa. Sempre preliminarmente chie devano al Giudice di essere autorizzati a chiamare ingiudizio l a società F.G. - F.G. s .r.l. quale litisconsortenecessaria ex art. 1 586 c.c.. Nel merito chiedevano il rigetto della d o manda e , in via riconvenzionale, di dichiarare l'int e rv e nuto acquisto, in capo ad [OSCURATO:PERSONA], del diritto di proprietà sull'area oggetto di causa a titolo di usucapione.La convenuta, infatti, aveva posseduto, animo domini, pertrent'anni la particella oggetto di causa che, in forza di un contratto di locazione, sarebbe stata detenuta dallaSiderurgica Bresciana s.p.a.. 3. Il Tribunale r igetta va la domanda attore a e a ccoglie va la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda dell'intervenutaF.G. - F.G. e, per l'effetto, d ichiara va l'intervenuto acquisto, a titolo di usucapione, deldiritto di proprietà da parte dei convenuti attori in rinconvenzionale, in parti uguali,sull'area sopra descritta. 4. L'ATAC s.p.a., Azienda per la Mobilità del Comune di Roma spa,proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e sciana s . p . a . , F.G. - F.G. s.r.l. resistevano all’appello. 6. La Corte d’Appello di Roma accoglieva il secondo motivo di appello e, in riforma della sentenza di primo grado , rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione e, p e r l'effetto, dichi a ra v a l'occupazione senza titolo delle aree detenute daEmma Rossi, dalla F.G.-F.G. e dallaSiderurgica Bresciana, non avendo queste provato di detenerle in forza di altro valido titolo. Preliminarmente la Corte territoriale osserva va che la domanda di usucapione della F.G. - F.G. non poteva trovare Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 accoglimento in quanto dai documenti esibiti risult ava la sola posizione di conduttrice di E mma Rossi , in virtù d e i contratti di locazione esibiti che, peraltro, non riguardavano la particella 32 oggetto della domanda di usucapione. Il primo contratto dell'8marzo 1994 stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e F.G.-F.G. s.r.l.riguardava il terreno fg. 79 part.67/90/91, mentre il secondo, del 15 settembre 1999, sempre tra le stesse parti , riguardavale stesse particelle oltre a lla 72 e 74; il terzo era relativo alla sublocazione delle suddette particelle alla [OSCURATO:PERSONA], il quarto del14 aprile 1995 era stato stipulato tra F.G. - F.G. e la [OSCURATO:PERSONA] e riguardava le sole part.72/74 e cosi i contratti successivi. Dall'esame della c.t.u., depositata in primo grado, si rileva va che le tre domande di condon o riguarda va no tutte particelle confinanti con la particella n.32. Il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] , nelle osservazioni all'elaborato peritale del c.t.u., asseri va che erroneamente s arebbe stata indicata la particella 74 al posto della particella 32 e, a conforto, indicava l'aerofot ogr ammetria del 1984 in cui risulta va che il fabbricato ricadevanella particella 32. Secondo la Corte d’Appello, ai fini della valutazione dell'attendibilità di tale dichiarazione, occorre va considerare che difficilmente si sarebbe potuto concedere il condono edilizio per una particella (la 32) oggetto di vincolo di indisponibilità e che, in ogni caso, ilfabbricato indicato come A non p oteva ritenersi nel periodo 1984 - 1988, a servizio della [OSCURATO:PERSONA] che , come da certificato camerale, erastata costituita nel 1984 in Brescia e solo Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 nel1988 aveva cominciato ad operare in Roma, alla via Tiberin a. Da tali rilievi doveva escludersi ogni collegamento con tale opera. La dichiarazione del 1998 di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'amministratore della [OSCURATO:PERSONA] , coniuge d i [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto di utili zza re l'intera area come orto, dimostravache all'epoca la particella n.32 non era in alcun modo attrezzata (il che ne escludeva l'utilizzo da parte di terze persone) e ciò eraincompatibile con la tesi d i [OSCURATO:PERSONA]. Dall'esamedelle prove testimoniali non emergevano elementi determinanti per affermare l’intervenuto acquisto per usucapione. Non risultava credibile la deposizione r e lativa al periodo di tempo dal1974 al 1980 del geometra Fulg e nzi , che a veva dichiar a to di aver iniziato a lavorare con la [OSCURATO:PERSONA] nel 1974, ovvero ancora prima della sua costituzione. Infine, l a domanda di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione per possesso esclusivo ultraventennale non eraaccoglibile anche perché non era dimostrato il periodo di inizio dell’utilizzo esclusivo uti domini atteso che l’as serito possesso, ove esistente,si confondeva con quello della [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e F.G - F.G. s . r . l . hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. 8. ATAC spa ha resistito con controricorso. 9. [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato : Error in procedendo per omessa pronuncia su ll a domanda proposta da gli odierni ricorrenti con cui era stato eccepito il difetto di legittimazione attiva della società ATAC, ovvero di effettiva titolarità in capo alla stessa del rapporto controverso (art 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione art 112 c.p.c.). Nella sentenza di primo grado, il Tribunale, dopo avere precisato che l'eccezioneproposta dai convenuti e dall'intervenuta non riguardava la legitimatio ad causam di parte attrice ma investiva il merito della controversia (pag. 4), la rigettava, limitandosi tuttavia a presumere, sulla base della mera successione degli atti di cui aveva dato conto parte attrice, la titolarità della particella oggetto di controversia incapo ad ATAC. A seguito dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la societàSiderurgica Bresciana e la società F.G.-F.G .., che non erano onerate di proporre appello incidentale ( sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidato cfr. Corte di Cassazione, sez. m, del 20.06.2014, n. 14085), hanno riproposto l'eccezione rispetto alla quale la Corte d’Appello non si è pronunciata. 1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile Lo stesso ricorrente a pagina 15 del ricorso evidenzia che il Tribunale,in primo grado, aveva precisato che l'eccezione proposta non riguardava la legittimazione di parte attrice ma investiva il merito della controversia e pertanto l’avevarigettava, presumendo , sulla base della mera successione degli atti di cui aveva dato conto parte attrice, la titolarità della particella oggetto di controversia in capo ad Atac. Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 Ne consegue che, sulla base di quanto dedotto dallo stesso ricorrente, risulta infondata la censura di omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ATAC perché,al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, gli stessi a seguito dell’esplicito e motivato rigetto della suddetta eccezione da parte del giudice di primo grado dovevano proporre appello incidentale sul punto. In altri termini, essendoci stata una pronuncia esplicita di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione di Atac , i ricorrenti eranoonerati di proporre appello incidentale. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso (Sez. 2- , Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022, Rv. 664325 -01). Questa Corte, infatti, a Sezioni Unite ha affermato che: In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c. (Principio enunciato dalla S.C. ex art. 363, comma 3, c.p.c.) (Sez. U- , Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, Rv. 644305 -01). D’altra parte, la Corte d’Appello ha accolto l’appello di ATAC , pertanto deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di questa Cortesecondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018, Rv. 650016 - 01; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290 - 01; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017, Rv. 645538 -01 ). Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma l, n. 5, c.p.c.). Errorin iudicando per non avere ri tenuto la continuazione nel possesso uti domini anche successivamente a ll a stipula dei contratti di locazione conSiderugica Bresciana (art. 360, comma l. n. 3 c.p.c. per violazione degli artt.1140, 1158 c.c. e 1571 c.c.). La Corte di Appello avrebbe omesso l'esame di una serie di fatti storici risultanti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti ed aventicarattere decisivo, in quanto, se singolarmente, ovvero complessivamente considerati, avrebbero determinato un diverso esito della controversia, favorevoleai ricorrenti . In particolare, i ricorrenti indicano i seguenti fatti storici omessi: - la società F.G. - F.G. non è semplice conduttrice di [OSCURATO:PERSONA] esublocataria della [OSCURATO:PERSONA], ma è proprietaria dal 1971 delleparticelle 75-76 (foglio 79) e delle particelle 68-69 (foglio 79) che insieme a quelle di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] costituiscono la zona del complessoindustriale ove è esercitata la attività della [OSCURATO:PERSONA] e della quale la particella 32 oggetto di controversia è zona centrale ( atto di compravendita depositato come doc. n. 4 nei fascicoli di primo grado). - l e domande di condono prot. 55933 del 01/03/1995 e prot. 579762 del9/01/2004 riguardano anche opere realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e F.G.-F.G. sullaparticella 32 oggetto di controversia. Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 -l'esistenza del fabbricato "A" risulta già dall'aerofotogramma del18.02.1984 e che lo stato di conservazione dei manufatti che circondano laparticella 32 risale ad oltre trent'anni prima - la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] , amministratore della [OSCURATO:PERSONA] e coniuge della [OSCURATO:PERSONA], con la quale chiede di utilizzare l'intera area come orto si riferisce ad una porzione della particella 32prospiciente al mappale n. 41 e posta in un luogo completamente diversorispetto alla porzione di cui è chiesta la liberazione nel presente giudizio, che,invece, separa le particelle 67, 74 e 90 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dallaparticella 68 di proprietà di F.G.-F.G. e che alla data del 1998 risultava già attrezzata ad uso industriale. - il teste Fulgenzi ha presentato la pratica edilizia di condono prot. n. 55933depositata come doc. n. 1 Ob del fascicolo di primo grado di parte [OSCURATO:PERSONA] eSiderurgica Bresciana. Secondo i ricorrenti l'esame dei fatti storici sopra indicati avrebbe senz'altro condotto la Cortedi Appello a ritenere raggiunta la prova che la particella oggetto di causa è stata occupata, mantenuta e gestita, quantomeno dal 1974, uti domini, dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dalla società FG - FG s.r.l., che su tale particella hanno realizzatomanufatti ed opere oggetto di condono edilizio. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La complessiva censura proposta dairicorrenti si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, si appalesano inammissibili, giacché la Corte territoriale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato tutti i fatti dedotti e le risultanze probatorie acquisite , dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. I ricorrenti sostanzialmente ripropongono tutte le loro deduzioni a sostegno della loro domanda di usucapione della particella 32 e, tuttavia, i fatti che nel motivo si indicano come omessi sono stati, invece, tutti valutati dalla Corte d’Appello sia pure con un giudizio non corrispondente alle loro aspettative. I ricorrenti, con la suddetta censura,perché tendono in realtà ad una rivalutazione in fatto della vicenda mediante una diversa lettura delle fonti di prova. Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: «L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata». (Sez.1, Sent n. 16056 del 2016). Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2019n. 31355sez. S2 - ud. 12 / 12 /202 3 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti pr