CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2887 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1138/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 918/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21914/2021Numero sezionale 2887/2026Data pubblicazione 25/06/20261.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano haaccolto il gravame proposto dall’I.N.P.S. e, in riforma dellasentenza del Tribunale di Como n. 145/2019, ha rigettato ledomande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso introduttivo delgiudizio.2.In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto legittima lapretesa dell’Istituto - di cui agli avvisi di addebito opposti dallasocietà, n. 333 2018 00017055 77 000 e n. 333 2018 0001731861 000, aventi ad oggetto il pagamento di complessivi euro100.731,95 - considerando decisiva la circostanza che la Fedras.r.l. non avesse pagato l’importo dovuto di euro 6.455,66,entro il termine di 15 giorni, fissato nell’avviso diregolarizzazione del 29.5.2018, con conseguente rilascio diDURC interno negativo e con successiva richiesta di restituzionedi tutte le agevolazioni contributive concesse dal dicembre 2015al gennaio 2018.3. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. articolandoquattro motivi; l’I.N.P.S. resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. La vicenda processuale trova origine nell’intervenuta notifica,in data 29 maggio 2018, alla [OSCURATO:SOCIETA]. di un “invito aregolarizzare”, recante l’indicazione delle irregolaritàcontributive, accertate dall’I.N.P.S. durante l’attività di verificasvolta, e, segnatamente riportate in tre tabelle allegate(“lavoratori dipendenti”, “GS Committenti”, “[OSCURATO:PERSONA] -Datori di lavoro con dipendenti”). L’avviso recava l’indicazionedel termine di 15 giorni per il pagamento, procedendosi,Numero registro generale 21914/2021Numero sezionale 2887/2026altrimenti, alla definizione del Documento con esitoN um“eNroO diN ra ccolta generale 21703/2026Data pubblicazione 25/06/2026REGOLARE”.2. La società rispetto alle diverse irregolarità contestate, perquanto qui rileva, quanto al minore importo di 6.455,66 euro,relativo a contributi dichiarati nel mese di febbraio 2018,considerato che il medesimo scaturiva da un avviso di addebitodatato 24 maggio 2018 e notificato in pari data, ne chiedeva larateazione, ottenendola in data 5 luglio 2018, quindi entro i 60giorni dalla notifica indicati nell’avviso.3. In data 14 settembre 2018 l’I.N.P.S. notificava all’odiernaricorrente l’avviso di addebito n. 333 2018 00017055 77 000,per il pagamento di complessivi € 35.148,97 a titolo di contributie sanzioni, per effetto dell’emissione di un DURC non regolare edella revoca delle agevolazioni di cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva usufruitodal dicembre 2015 sino all’ottobre 2016 e per il mese di gennaio2018.4. In data 26 settembre 2018 veniva notificato alla societàdall’I.N.P.S. l’avviso di addebito n. 333 2018 00017318 61 000,per il pagamento di complessivi € 65.582,38, relativo alleagevolazioni di cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva usufruito dal dicembre2016 al dicembre 2017.5. Il Tribunale di Como, a seguito dell’opposizione ai predettiopposti e compensava le spese.La Corte d’Appello di Milano accoglieva, come anticipato, ilgravame proposto dall’I.N.P.S.6. Col primo motivo, viene lamentata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006e dell’art. 3, comma 2 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c.).Numero registro generale 21914/2021In particolare, la società contesta la correttezza della decisioneN umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026assunta in secondo grado, richiamando il disposto dell’art. 3,Data pubblicazione 25/06/2026comma 2, del D.M. 30/1/2015, secondo cui la regolarità sussistecomunque in caso di “a) rateizzazioni concesse dall'I.N.P.S.,dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti dellariscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettiviregolamenti”.7. Pertanto, [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che, avendo provveduto indata 5 luglio 2018, nel termine di 60 giorni indicato dall’avvisodi addebito dell’I.N.P.S. del 24 maggio 2018, a richiedere edottenere la rateizzazione del debito di euro 6.455,66, almomento della notifica degli Avvisi di addebito impugnati del 14e 26 settembre 2018, non doveva ritenersi sussistente alcunairregolarità contributiva.8. Il motivo è infondato.9. Questa Corte, pronunciandosi in caso analoghi al presente,(da ultimo, ex multis, Cass. n. 15529/2026) sulle modalità dirilascio del DURC ratione temporis regolate dal d.m. 30 gennaio2015, emanato in virtù del comma 1176 dell’art. 1 della leggen. 296 del 2006, ha chiarito che la lettura congiunta degli artt.3 e 4 del d.m. citato, «lascia intendere che, in base al d.m. inesame, la regolarità sussiste non soltanto quando siano stativerificati i pagamenti dovuti dall’impresa in scadenza sinoall’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cuila verifica è effettuata (art. 3, comma 1), ma anche in tutte leipotesi specificatamente contemplate dall’art. 3, comma 2, nellequali i pagamenti non sono stati regolari e, tuttavia, si è inpresenza di situazioni tassative e particolari che rendono noningiustificata l’inadempienza, quali rateizzazioni, sospensioni,pendenza di contenziosi (amministrativi o giudiziari) relativi acrediti in fase amministrativa, sospensione dell’efficacia dei titoliNumero registro generale 21914/2021concernenti crediti affidati all’agente della riscossioneN. umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026Altrettanto evidente è che, in forza del medesimo d.m.,Data pubblicazione 25/06/2026nell’eventualità in cui non possa essere attestato il regolareversamento delle somme dovute la successiva regolarizzazioneè consentita esclusivamente entro il termine di quindici giornidalla ricezione dell’invito recante l’analitica indicazione delleirregolarità rilevate dagli enti tenuti al controllo (art. 4)».10. Al riguardo, questa Corte ha anche avuto occasione diaffermare – richiamando precedenti arresti relativi al d.m. 24ottobre 2007 (ossia Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), maritenuti espressivi di principi generali estensibili anche al d.m.30 gennaio 2015 – che l’invito a regolarizzare la posizione entroil termine di quindici giorni dal ricevimento dell’invito dà luogoad un procedimento di natura eccezionale, attraverso il qualesoltanto è consentita la sanatoria delle irregolarità che, ove laregolarizzazione abbia corso, perdono la loro capacità ostativarispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.11. In particolare, è stato osservato che, sebbene l’art. 3 deld.m. 30 gennaio 2015 stabilisca che la regolarità sussiste incaso di rateizzazioni concesse dall’I.N.P.S., dall’Inail o dalleCasse edili ovvero dagli Agenti della riscossione, una voltaavviato il procedimento di “invito alla regolarizzazione”, ognirichiesta di sanatoria non può che essere effettuata nei tempi enei modi dal medesimo decreto previsti (v. Cass. n. 15050 del2025; sulla stessa linea anche Cass. n. 2906 del 2026).12. Si tratta di orientamento al quale il Collegio reputa di doverdare continuità e dalla cui applicazione alla fattispecie inscrutinio discende la non censurabilità della decisione assuntadalla Corte territoriale, la quale – come visto – ha statuito che,non avendo la società sanato tutte le irregolarità presenti negliinviti a regolarizzare, nel termine quindicinale previsto, si èNumero registro generale 21914/2021Numero sezionale 2887/2026necessariamente generato il DURC negativo, con ogni effNeutmteoro s dui ral ccolta generale 21703/2026Data pubblicazione 25/06/2026recupero delle agevolazioni in precedenza godute dalla società.13. Il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato.14. Col secondo motivo si lamenta la violazione e comunquefalsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e la nullità dellasentenza per inesistenza della motivazione (art. 360, primocomma, num. 4 c.p.c.)15. La censura è inammissibile.16. Per costante orientamento della Suprema Corte: “in seguitoalla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadella violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che siconvertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 edanno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimentogiurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta edirriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa odincomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puòessere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", cheabbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" aifini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 15933del 2020).17. Nel caso di specie, le doglianze avanzate non arrivano,nemmeno in astratto a configurare la violazione del minimocostituzionale, nei termini sopra delineati.Numero registro generale 21914/202118. Inoltre, a fronte dei rilievi avanzati in ricorso, occorre ancheN umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026tenere conto della corretta tecnica redazionale utilizzata dallaData pubblicazione 25/06/2026Corte milanese.Invero, la Corte ha adottato una tecnica di motivazione che èentrata a fare parte dell'ordinamento positivo a seguito dellamodifica del comma 1 dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a decorreredal 04/07/2009, laddove si fa riferimento alla possibilità dimotivazione «anche con riferimento a precedenti conformi».Sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 29017 del2021, che richiama la pronuncia n. 17640 del 2016), alla qualeil Collegio presta adesione e a cui intende dare seguito, affermache: «la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvioad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimentoai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cod.proc. civ. non deve intendersi limitato ai precedenti dilegittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosiper tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti percasi identici o per la risoluzione di identiche questioni,nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi delprocesso civile; in tal caso, la motivazione del precedentecostituisce parte integrante della decisione, sicché la parte cheintenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisianche delle argomentazioni che vi sono inserite mediantel'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisitidi specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esamepreliminare della sovrapponibilità del caso richiamato allafattispecie in discussione».19. Per altro verso, occorre anche ribadire il principio per cuisiffatta tecnica motivazionale impone di assicurare che ildecisum sia il risultato dell’attività critica del giudice.Numero registro generale 21914/2021Numero sezionale 2887/2026Come anche di recente osservato (n. 32224 del 2025) N«usmie rpo udi òra ccolta generale 21703/2026Data pubblicazione 25/06/2026partire dall'ormai acquisita argomentazione logica secondo cui,come pure si è sostenuto in dottrina, un mero rinvio alleconsiderazioni sviluppate in un precedente atto processuale nonsta a significare che, a monte, non ci sia stata un'autonomavalutazione, ma vuol dire solo che il giudice ha inteso realizzareuna economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio alcorretto svolgimento del contraddittorio. (...) la regola generale,dunque, deve essere che la motivazione di un provvedimentogiurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al – contenutodi un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle partio di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare edabbia "fatte proprie". 20. Ebbene, nel caso di specie, la Corte milanese ha sviluppatoun’analisi giuridica della fattispecie del tutto autonoma,dimostrando un compiuto esame delle questioni poste dai motividi impugnazione e ben permettendo, attraverso la motivazionedella sentenza, di cogliere l’essenza del percorso logico-giuridicoseguito.Solo, peraltro, all’esito di tale compiuto itinerarioargomentativo, il giudice d’appello ha richiamato alcuni propriprecedenti, solo per ribadire la linea di continuità interpretativasulla medesima fattispecie.21. Col terzo motivo, si deduce la violazione e comunque falsaapplicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. - Nullità dellasentenza per omessa pronuncia (art. 360, primo comma, num.4 c.p.c.)In particolare, si lamenta qui che la Corte di Appello di Milanoavrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in merito adun’autonoma domanda svolta - in via subordinata - da FedraNumero registro generale 21914/2021Numero sezionale 2887/2026S.r.l. avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimitNàu mderoe dlli ara ccolta generale 21703/2026Data pubblicazione 25/06/2026revoca retroattiva di tutte le agevolazioni di cui [OSCURATO:SOCIETA]aveva goduto sin dal dicembre 2015.22. Il motivo è inammissibile ed infondato23. Con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art.112 c.p.c., va rilevato che la ricorrente non ha, invero, nériprodotto in maniera adeguata, né il ricorso originario, né l'attodi appello integrale, al fine di consentire a questa Corte divalutare - nel rispetto del principio di autosufficienza -l'eventuale sussistenza del vizio dedotto, essendosi limitata asvolgere una sintesi del contenuto del ricorso di primo di primogrado ed a riprodurre stralci delle conclusioni dell’atto di appello,in sé insufficienti a cogliere il perimetro della pretesa omissionedi pronuncia (Cass. n. 2303/2026).24. L’inammissibilità del mezzo si coglie a fortiori considerandoche la società pone «la questione relativa alla retroattività omeno della decadenza dai benefici» (pag. 14 del ricorso), senzatuttavia alcuna articolazione dei presupposti esatti delladomanda subordinata avanzata, la cui statuizione sarebberisultata, secondo la ricorrente, omessa.25. Trova applicazione, peraltro, il consolidato principioaffermato da questa Corte secondo cui la parte integralmentevittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto,oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche unadomanda subordinata superata dall’accoglimento delladomanda principale, è tenuta, in caso di appello dellacontroparte, a riprodurre la relativa questione al giudiced’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensidell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta conchiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamenteintellegibile per la controparte ed il giudicante (v. Cass. n. 15003Numero registro generale 21914/2021del 2004; nello stesso senso cfr., più di recente, Cass. n. 5784N umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026del 2020, n. 20520 del 2018 e n. 23925 del 2010).Data pubblicazione 25/06/202626. In ogni caso, non ricorre alcuna violazione dell’art. 112c.p.c. essendo presente una statuizione implicita, mainequivoca, di rigetto (Cass. n. 11045/2026).In tal senso, occorre ribadire il principio consolidato (v. Cass. n.36298/2023), secondo cui non ricorre il vizio di omessapronuncia quando la decisione adottata comporti unastatuizione implicita di rigetto della domanda o eccezioneformulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizioneimplicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda che sarebbe non espressamente esaminato risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia(n. 20718 del 2018; n. 29191 del 2017; n. 24155 del 2017).27. Nella specie, la Corte ha ritenuto fondata la pretesacreditoria dell’INPS nel suo complesso, e quindi anche nelquantum debeatur.28. Il terzo motivo è, dunque, inammissibile ed infondato.29. Col quarto motivo, si lamenta la violazione e comunque falsaapplicazione degli artt. 1, comma 1175, della legge n.296/2006, 3 e 23 Cost. (art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.).30. La ricorrente adduce che la decadenza dalle agevolazioniavrebbe potuto - al più - operare dal febbraio 2018 (anzi, dallasuccessiva scadenza del termine di pagamento dei relativicontributi), sino al 5 luglio 2018 (data di rateazione dellarelativa cartella), ma in nessun modo avrebbe potuto valere inrelazione ad annualità (2016 e 2017) di molto anteriori e nienteaffatto toccate dalla contestazione d’irregolarità contributiva(febbraio 2018) contenuta nell’invito a regolarizzare.31. Il motivo è infondato.Numero registro generale 21914/2021Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal costanteN umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026orientamento di questa Corte, anche di recente ribaditoData pubblicazione 25/06/2026(sentenza n. 2678 del 2026) secondo il quale il DURC, qualedocumento che certifica la regolarità contributiva del datore dilavoro, è indispensabile per quest’ultimo per poter accedere aqualsivoglia sgravio o beneficio contributivo.32. La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamando unprecedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024) ha, peraltro,precisato che non è attribuito «al rilascio del DURC un valorecostitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi,che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali edessendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materiaprevidenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione,resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verificadella reale consistenza delle situazioni di fatto e di dirittooggetto della certazione, trattandosi di presupposti dialtrettante obbligazioni ex lege (cfr. in tal senso già Cass. nn.6785 del 1991, 8218 del 2003, 15768 del 2007, 14295 del2011, 9235 del 2021)».32. Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il meropossesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi,posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioni nellepredette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e ilNumero registro generale 21914/2021rispetto degli accordi e contratti collettivi» (n. 30459 del 2025N umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026che richiama la n. 30788 del 2024).Data pubblicazione 25/06/202633. In ogni caso, la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al rilascio del DURC, da parte dell'I.N.P.S., nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto aglisgravi, né, in assenza dello specifico procedimento di cui al d.m.richiamato, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass.n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insita nellanorma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi contributivi. Semmai, la violazionedegli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenzialepuò comportare una sua responsabilità risarcitoria, perl'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante eperdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri chel'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un taledanno» (n. 27107 cit.), ma non è questo l'oggetto di questacontroversia.34. Dunque, correttamente i giudici territoriali, una voltaaccertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento deicontributi per il periodo in questione, hanno reputato legittimala richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo,discendendo tale conclusione non già da una presuntaretroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolarità chedi per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. in tal sensogià Cass. n. 12591 del 2024).35. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.36. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delNumero registro generale 21914/2021controricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoreN umero sezionale 2887/2026Numero di raccolta generale 21703/2026della causa.Data pubblicazione 25/06/202637. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 12giugno 2026.La Presidente