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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20680/2026

Testo disponibile della fonte

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dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA],– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.

GIUST.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.741/2025, depositata il 16 giugno 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento con il quale, per l’anno 2016, recuperava a tassazionequanto percepito a titolo di corrispettivo per l’attività di amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riteneva che le somme,apparentemente corrisposte dalla società per la cessione di dirittid’autore, fossero, in realtà, i compensi per la carica rivestita«”diversamente” qualificati».

Rilevava che, per il riconoscimento di uncompenso al socio per il diritto d’autore, occorreva che l’oggetto diquest’ultimo fosse distinto dall’attività della società; che, invece, nellafattispecie, l'attività di sviluppo e creazione di software rientrava inquella propria della società [OSCURATO:SOCIETA] e non era, pertanto, unacreazione a sé stante.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Firenze che accoglieva il ricorsorilevando che l’assunto dell’Ufficio diretto a «smontare» il titolo delreddito percepito si fondava su una presunzione che non aveva trovatoconforto in prove concrete e specifiche.La sentenza veniva confermata in appello.

Il giudice del secondogrado rilevava che il contribuente non aveva mai percepito compensicome amministratore della società, bensì compensi derivanti dallacessione dei diritti d’autore.

Aggiungeva che non vi era coincidenza frai beni commerciati dalla società e l'apporto intellettuale delcontribuente.

Concludeva, pertanto, rilevando che le deduzionidell’Agenzia delle entrate non coglievano «la realtà fattuale dellaquestione».3.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione, nei confronti del contribuente che si difende concontroricorso e, a seguito della comunicazione di proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha insistito per ladecisione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il contribuente ha depositato successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 50, comma 1, lettera c-bis) e 53, comma 2,lettera b, t.u.i.r., dell’art. 12-bis l. n. 633 del 1941.Rileva che l’art. 53, comma 2, lett. b) t.u.i.r. riconduce ai redditiassimilati a quelli di lavoro autonomo i proventi derivanti dallosfruttamento di opere di ingegno, a condizione che tale attività nonvenga svolta nell’esercizio di impresa commerciale; che l’esclusionederiva dalla necessità di distinguere le attività estranee al meccanismoimprenditoriale.

Ciò posto, evidenzia che, nella fattispecie in esame,detta estraneità risulterebbe puntualmente sconfessata da una serie dicircostanze pacifiche, incontestate ed incontestabili e, precisamente: lacommistione (se non proprio la coincidenza) tra l’attività commercialedella società – della quale il contribuente, oltre ad essere socio,rivestiva la carica di amministratore – e il software realizzato,finalizzato al funzionamento del sistema di misurazione del suono(detto CLIO) commercializzato dalla stessa Società; la mancanza dicompensi legati all’esercizio della carica di amministratore o di utili; lasostanziale equivalenza degli importi erogati ai due amministratori atitolo di diritti d’autore; la palese riconducibilità del software, oggettodelle royalties d’autore, all’attività d’impresa della società.2.

Il motivo è inammissibile.2.1.

In via preliminare deve rilevarsi che la contestazione mossadall’Ufficio con l’avviso di accertamento si basava sul presupposto chele somme percepite dal contribuente, imputate dalla società acorrispettivo per il diritto d’autore, fossero, in realtà, il corrispettivo perl’attività di amministratore, mai erogato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo di ricorso per cassazione si fonda sulla questione dellacorretta tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzazione economicadelle opere dell’ingegno che, ai sensi dell’art. 53 t.u.i.r. rientrano tra iredditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, se non derivanodall’esercizio di imprese commerciali.

L’Agenzia delle entrate sostiene,sulla scorta delle circostanze di fatto esposte nell’atto impositivo, chemancherebbe il presupposto dell’estraneità all’attività di impresa;circostanza questa dalla quale desume che la riconduzione dei suddettiproventi a titolo di diritti d’autore non sarebbe veritiera, maartatamente ricostruita con l’obiettivo di assicurarsi un risparmiofiscale.2.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello, tuttavia, ha ritenuto sulla base deidocumenti e delle argomentazioni prodotte dalle parti, ivi inclusa unaconsulenza tecnica di parte, che il contribuente avesse effettivamentepercepito i compensi in ragione della cessione dei diritti d’autorederivanti dalla creazione del software.A sostegno del decisum la sentenza ha smentito in fatto l’assuntodell’Amministrazione – secondo la quale il software cui si riferivano icompensi per cessione del diritto d’autore era riconducibile all’attivitàdi impresa – ed ha evidenziato che non vi era coincidenza tra i benicommerciati dalla società e l’apporto intellettuale del contribuente.

Haaggiunto che la cessione del diritto d’autore si inquadrava nell’ambitodi un rapporto di collaborazione (e non di un rapporto di lavorosubordinato) come risultava anche dai bilanci fin dal 1996.2.3.

L’interpretazione e l’apprezzamento del materiale istruttorio, ilcontrollo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché lascelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili insede di legittimità (cfr. Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024,Cass. n. 36298/2023, Cass. n. 15319/2022).

Per tale ragione, con laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente.

Infatti, nell’ambito delsindacato di legittimità, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.A tal proposito, pertanto, deve rilevarsi che le censure contenutenei motivi di ricorso, se pure apparentemente veicolate attraverso unaviolazione di legge, sono preordinate ad un nuovo esame del merito disegno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata.3.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va, inoltre, condannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., di una somma in favore del controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma, liquidata in dispositivo, infavore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre il15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. ec.p.a. come per legge; oltre ad euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura generale dello Stato– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA],– controricorrente –avverso la sentenza della COMM. GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA], n.741/2025, depositata il 16 giugno 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/20261. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso diaccertamento con il quale, per l’anno 2016, recuperava a tassazionequanto percepito a titolo di corrispettivo per l’attività di amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riteneva che le somme,apparentemente corrisposte dalla società per la cessione di dirittid’autore, fossero, in realtà, i compensi per la carica rivestita«”diversamente” qualificati». Rilevava che, per il riconoscimento di uncompenso al socio per il diritto d’autore, occorreva che l’oggetto diquest’ultimo fosse distinto dall’attività della società; che, invece, nellafattispecie, l'attività di sviluppo e creazione di software rientrava inquella propria della società [OSCURATO:SOCIETA] e non era, pertanto, unacreazione a sé stante.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte diGiustizia tributaria di primo grado di Firenze che accoglieva il ricorsorilevando che l’assunto dell’Ufficio diretto a «smontare» il titolo delreddito percepito si fondava su una presunzione che non aveva trovatoconforto in prove concrete e specifiche.La sentenza veniva confermata in appello. Il giudice del secondogrado rilevava che il contribuente non aveva mai percepito compensicome amministratore della società, bensì compensi derivanti dallacessione dei diritti d’autore. Aggiungeva che non vi era coincidenza frai beni commerciati dalla società e l'apporto intellettuale delcontribuente. Concludeva, pertanto, rilevando che le deduzionidell’Agenzia delle entrate non coglievano «la realtà fattuale dellaquestione».3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione, nei confronti del contribuente che si difende concontroricorso e, a seguito della comunicazione di proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha insistito per ladecisione.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il contribuente ha depositato successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 50, comma 1, lettera c-bis) e 53, comma 2,lettera b, t.u.i.r., dell’art. 12-bis l. n. 633 del 1941.Rileva che l’art. 53, comma 2, lett. b) t.u.i.r. riconduce ai redditiassimilati a quelli di lavoro autonomo i proventi derivanti dallosfruttamento di opere di ingegno, a condizione che tale attività nonvenga svolta nell’esercizio di impresa commerciale; che l’esclusionederiva dalla necessità di distinguere le attività estranee al meccanismoimprenditoriale. Ciò posto, evidenzia che, nella fattispecie in esame,detta estraneità risulterebbe puntualmente sconfessata da una serie dicircostanze pacifiche, incontestate ed incontestabili e, precisamente: lacommistione (se non proprio la coincidenza) tra l’attività commercialedella società – della quale il contribuente, oltre ad essere socio,rivestiva la carica di amministratore – e il software realizzato,finalizzato al funzionamento del sistema di misurazione del suono(detto CLIO) commercializzato dalla stessa Società; la mancanza dicompensi legati all’esercizio della carica di amministratore o di utili; lasostanziale equivalenza degli importi erogati ai due amministratori atitolo di diritti d’autore; la palese riconducibilità del software, oggettodelle royalties d’autore, all’attività d’impresa della società.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In via preliminare deve rilevarsi che la contestazione mossadall’Ufficio con l’avviso di accertamento si basava sul presupposto chele somme percepite dal contribuente, imputate dalla società acorrispettivo per il diritto d’autore, fossero, in realtà, il corrispettivo perl’attività di amministratore, mai erogato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026Il motivo di ricorso per cassazione si fonda sulla questione dellacorretta tassazione dei redditi derivanti dall’utilizzazione economicadelle opere dell’ingegno che, ai sensi dell’art. 53 t.u.i.r. rientrano tra iredditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, se non derivanodall’esercizio di imprese commerciali. L’Agenzia delle entrate sostiene,sulla scorta delle circostanze di fatto esposte nell’atto impositivo, chemancherebbe il presupposto dell’estraneità all’attività di impresa;circostanza questa dalla quale desume che la riconduzione dei suddettiproventi a titolo di diritti d’autore non sarebbe veritiera, maartatamente ricostruita con l’obiettivo di assicurarsi un risparmiofiscale.2.2. [OSCURATO:PERSONA] di appello, tuttavia, ha ritenuto sulla base deidocumenti e delle argomentazioni prodotte dalle parti, ivi inclusa unaconsulenza tecnica di parte, che il contribuente avesse effettivamentepercepito i compensi in ragione della cessione dei diritti d’autorederivanti dalla creazione del software.A sostegno del decisum la sentenza ha smentito in fatto l’assuntodell’Amministrazione – secondo la quale il software cui si riferivano icompensi per cessione del diritto d’autore era riconducibile all’attivitàdi impresa – ed ha evidenziato che non vi era coincidenza tra i benicommerciati dalla società e l’apporto intellettuale del contribuente. Haaggiunto che la cessione del diritto d’autore si inquadrava nell’ambitodi un rapporto di collaborazione (e non di un rapporto di lavorosubordinato) come risultava anche dai bilanci fin dal 1996.2.3. L’interpretazione e l’apprezzamento del materiale istruttorio, ilcontrollo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché lascelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione, sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili insede di legittimità (cfr. Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024,Cass. n. 36298/2023, Cass. n. 15319/2022). Per tale ragione, con laCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili ed in sé coerente. Infatti, nell’ambito delsindacato di legittimità, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuarele fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.A tal proposito, pertanto, deve rilevarsi che le censure contenutenei motivi di ricorso, se pure apparentemente veicolate attraverso unaviolazione di legge, sono preordinate ad un nuovo esame del merito disegno opposto a quello espresso nella sentenza impugnata.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.Essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblicadifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la partericorrente va, inoltre, condannata al pagamento, ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c., di una somma in favore del controricorrente,liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma,c.p.c., al pagamento di un’ulteriore somma, liquidata in dispositivo, infavore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a talidisposizioni operato dall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondereal controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida inCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 19776/2025Numero sezionale 4981/2026Numero di raccolta generale 20680/2026Data pubblicazione 18/06/2026euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre il15 per cento a titolo di rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. ec.p.a. come per legge; oltre ad euro 2.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c.; condanna la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Così deciso in Roma, il 17 giugno 2026.Il PresidenteMarcello Maria FracanzaniCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6