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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 27722/2024

Testo disponibile della fonte

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e 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21194/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- nei confronti di S.M. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente successivo (incidentale)- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 107/2023 depositata il 17/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 107/2023 - in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito, per brevità, società Navarrese) e, dunque, in parziale riforma della sentenza n. 117/2020 del Tribunale di Lanusei – -ha revocato il decreto n. 72/2015, con il quale il Tribunale di Lanusei aveva ingiunto alla società Navarrese di pagare la somma di euro 144 mila (oltre accessori e spese del monitorio) alla società [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito, per brevità, società [OSCURATO:PERSONA]); - ha accertato e determinato in euro 65 mila, oltre iva, il residuo credito della società [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione alle opere oggetto dei contratti di appalto oggetto di causa ; ed ha quindi condannato la società Navarrese al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, dell’importo di euro 65.000,00 oltre iva, con applicazione degli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo ; - ha regolamentato le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

Dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale di Lanusei con decreto n. 72/2015 (provvisoriamente esecutivo, perché fondato su 3 cambiali, ciascuno dell’importo di euro 48 mila, emesse dalla società Navarrese il 19 ottobre 2009 con scadenza –le prime due – nel mese di aprile e la terza nel mese di giugno 2010) aveva ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 144 mila, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore della società [OSCURATO:PERSONA]: il decreto è stato confermato integralmente dal giudice di primo grado, ma soltanto parzialmente dalla corte territoriale, che (p. 23) aveva ritenuto accertata la sussistenza di un debito residuo dell’opponente verso l’opposta pari ad euro 65 mila, oltre iva da contratto, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito per la realizzazione dei lavori affidati in appalto con la scrittura del 30 giugno 2007 e la somma corrisposta dall’opponente a tale titolo .

Occorre aggiungere che, secondo l’assunto sostenuto dalla società Navarrese (oggi ricorrente in via incidentale), i tre titoli cambiari non sarebbero rappresentativi di un credito valido ed efficace, in quanto sarebbero stati emessi a garanzia del pagamento di lavori edili (previsti in due contratti, uno risalente alla primavera del 2007 e l’altro al 30 giugno del 2007, entrambi relativi ad una costruenda struttura ricettiva in Tancau, località Lotzorai), che in realtà non sarebbero mai stati realizzati.

Precisamente, in tesi difensiva, le tre cambiali sarebbero state rilasciate a garanzia del pagamento dei lavori di cui al primo dei suddetti contratti e, nonostante il pagamento integrale dell’importo pattuito (pari ad euro 120 mila), una volta terminati i lavori, non sarebbero state richieste in restituzione per mera dimenticanza, mentre, in relazione ai lavori che avrebbero dovuto essere svolti in base al secondo contratto (e che non sarebbero mai stati portati a termine), dapprima avrebbe pagato in anticipo con due distinti bonifici la complessiva somma di euro 240 mila e poi una ulteriore somma di euro 35 mila.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso a questa Corte da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da parte della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione: la prima delle quali ha proceduto per prima all’iscrizione a ruolo, così dovendo il suo qualificarsi come ricorso principale e l’altro quale successivo e, pertanto, incidentale.

3. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale – dopo aver fatto rinvio per l’esposizione della vicenda sostanziale e processuale l’Ufficio alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte , ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo: a) l’accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in ordine all’affermazione della Corte d’Appello di Cagliari sulla riduzione concorde dell’importo dei lavori di appalto da 144.000 a 120.000 euro con reiezione/inammissibilità dei restanti motivo di ricorso ; b) il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA].

4. I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memorie a sostegno dei rispettivi assunti.

5. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da qualificarsi principale in ragione dei tempi della sua proposizione, è inammissibile.

1.1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alle pagine 4 e 5 ricostruisce i fatti di causa nei termini di seguito indicati: La causa in esame ha avuto inizio con una richiesta di decreto ingiuntivo presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l (che di seguito si abbrevierà in [OSCURATO:PERSONA]), il cui decreto ingiuntivo n. 72/2015 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 15.09.2015, per l’ammontare di € 144.000,00 (oltre IVA), oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge e spese del procedimento monitorio, fondato su nr. 3 titoli cambiari di € 48.000,00 ciascuno, in possesso della società creditrice, è stato opposto dalla società debitrice S.M. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (che di seguito si abbrevierà in S.M.N.

CAMPING).

Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo Nanti (sic) il Tribunale Civile di Lanusei col seguente numero di R.G. 450/2015, in cui la parte opposta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, con condanna aggravata alle spese di causa della parte opponente.

La causa è stata istruita anche con prova testimoniale, oltre che in modo documentale, con le nr. tre cambiali di € 48.000,00 cadauna, rilasciate in data 19.10.2009, di cui DUE con scadenza al 19.04.2010, ed UNA con scadenza al 19.06.2010, in possesso della parte creditrice (odierna parte ricorrente) che si allegano scansionate a colori come DOC.

D); nonché con la fattura nr. 6 del 01.08.2008 emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA].

In pagamento della predetta fattura, la società S.M.N.

CAMPING aveva dapprima rilasciato all’odierna parte ricorrente nr. 2 assegni, di € 72.000,00 ciascuno, datati 30.09.2008 e 20.11.2008, risultati scoperti all’incasso, per cui li aveva sostituiti con i succitati tre effetti cambiari.

Con la sentenza n. 132/2020, il Tribunale di Lanusei ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 72/2015 emesso dallo stesso Tribunale in data 15.09.2015, condannando la società S.M.N.

CAMPING anche alle spese di lite del giudizio di opposizione.

La società S.M.N.

CAMPING ha impugnato la sentenza emessa dal giudice di prime cure per una serie di motivi –esposti nella sentenza oggi impugnata a cui si rimanda integralmente2 –invero infondati.

Tra i motivi di appello si ritiene opportuno richiamare unicamente quelli che sono stati accolti dalla Corte di Appello, ossia parte del quarto e del secondo motivo di appello relativi all’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure non avendo quest’ultimo, a dire dell’appellante, tenuto conto dei pagamenti effettuati successivamente all’emissione della fattura nr. 6 del 01.08.2008 né della mancanza di specifica contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli assunti della S.M.N.

CAMPING sull’asserita concordata riduzione del corrispettivo per il primo contratto da € 144.000,00 ad € 120.000,00 (v. pp. 21 e ss della sentenza impugnata).

In accoglimento di questi motivi, con la sentenza n. 137/2023, la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 72/2015 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 15.09.2015, riducendo l’importo ingiunto da € 144.000,00 ad € 65.000,00 (oltre IVA, con applicazione degli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo), oltre spese legali di primo e secondo grado, ridotte, a seguito dell’illegittima diminuzione dell’importo richiesto col Decreto Ingiuntivo n. 72/2015 .

1.2. Esposti i fatti nei termini che precedono, la società [OSCURATO:PERSONA] ha articolato in ricorso quattro motivi, che, nella sintesi iniziale (pp. 2-4), formula nei termini che seguono: 1) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione agli artt. 1988 e 2697 del Codice Civile e all’art.155 del Codice di Procedura Civile avendo la Corte di Appello erroneamente posto a fondamento della riforma parziale della sentenza di primo grado la mancanza di una specifica contestazione della parte opposta rispetto a quanto asserito dalla parte opponente sulla riduzione del corrispettivo del primo appalto da € 144.000,00 ad € 120.000,00 (indicato come sub a nell’espositiva in fatto della sentenza oggi impugnata) e l’assolvimento dell’onere probatorio spettante alla parte opponente sulla prova dell’eccezione di pagamento dalla stessa formulata, in presenza di fatti opposti e contrastanti con la sua tesi, ossia il legittimo possesso delle nr. 3 cambiali del valore di € 144.000,00 da parte della società [OSCURATO:PERSONA], mai richieste indietro in oltre 8 anni dalla loro emissione e mai ridotte nel loro ammontare, cambiali che erano state emesse dalla società S.M.N.

CAMPING a garanzia del pagamento del credito di cui alla fattura nr. 6 del 01.08.2008. 2) -Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione all’art. 132 c. 2 nr. 4 cpc per essere la motivazione della sentenza impugnata, in parte, manifestamente illogica e, in parte, contraddittoria con gli atti di causa, in particolare sotto il profilo del travisamento della prova, e con quanto scritto nella stessa sentenza, nella parte in cui la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto non specificatamente contestata la circostanza allegata dalla controparte sull’asserita riduzione dell’importo da € 144.000,00 ad € 120.000,00 per il primo appalto e provata l’eccezione di pagamento sollevata da controparte sulla base di pagamenti successivi alla fattura nr. 6 del 01.08.2008, che, invero, si riferivano al pagamento di altre fatture (menzionate dalla stessa Corte territoriale a p. 6 e p. 22 della sentenza impugnata) e che non potevano essere imputati quale parziale adempimento della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. costituita dagli effetti cambiari posti a fondamento del D.I. n. 72/2015, in quanto tali titoli di credito, legittimamente posseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non sono mai stati richiesti indietro ovvero sostituiti con altri di misura inferiore dalla S.M.N.

CAMPING, bensì rilasciati in sostituzione dei precedenti assegni rimasti insoluti ed emessi successivamente al bonifico indicato a pagina 22 della sentenza impugnata. 3) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione all’art. 1284 del Codice Civile, per non avere la Corte territoriale specificato che il saggio degli interessi legali nell’ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è quello di mora previsto dalla legislazione speciale, richiamata dalla norma succitata, con decorrenza degli stessi dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo. 4) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione al D.M. 147/2022 e all’art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello liquidato le spese di giudizio in modo non conforme alla disciplina di settore.

1.3. L’inammissibilità del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] consegue al fatto che questo non rispetta il requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Come è noto, tale requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez.

Un. n. 11653 del 2006).

La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez.

Un. n. 2602 del 2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione sommaria (dunque, non analitica e neppure particolareggiata) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Orbene, nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto (contenuta tra la p. 4 e la p. 5 e sopra riportato), non rispetta tali contenuti, in quanto la società ricorrente: -ha fatto generico riferimento alla originaria ingiunzione, senza nulla precisare sulla genesi del credito azionato, -ha riferito dell’opposizione, senza indicare le difese svolte né da parte opponente e neppure da parte opposta; -ha riferito che il Tribunale di Lanusei ha respinto l’opposizione, senza indicare sulla base di quali argomentazioni; - quanto al giudizio di appello: ha richiamato genericamente parte del secondo e del quarto motivo dell’impugnazione della controparte, rimandando integralmente alla sentenza impugnata per i rimanenti motivi e senza nulla riferire sulle proprie difese in quel giudizio.

Inoltre, tale complessiva esposizione lascia tuttora priva di autosufficienza sulle modalità di contrasto alla questione della non contestazione (si veda pag. 22 della qui impugnata sentenza) della riduzione dell’importo originario come successiva e dell’imputazione dell’importo recato dalle cambiali al residuo dei due appalti.

Non può, pertanto, condividersi il rilievo del Procuratore Generale di fondatezza del relativo motivo di ricorso (e, quindi, che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui sarebbe incontestata la pattizia riduzione dell’importo da 144.000 ad euro 120.000 apparirebbe erronea, contraddittoria e meritevole di riforma), non potendosi fare riferimento ai dati, genericamente riportati, espressi in sentenza e mancando, invece, quelli nel solo rilevante ricorso.

Deve, allora, escludersi pure che possano inferirsi in questa sede, sulla base degli elementi posti in risalto dal Procuratore Generale, un’assenza di riduzione pattizia della somma dovuta e la qualificazione come integralmente dovuto dell’importo portato dalla fattura del 06.08.08 di 144.000 alla data del 30.09.08 (per carenza, altrimenti, di alcun senso né dell’emissione degli assegni, né delle tre cambiali a garanzia, tutti/e per pari importo): tanto riguardando la ricostruzione della vicenda ad opera della impugnata sentenza, per la cui censura, come si è appena affermato, nel ricorso ora esaminato non vengono somministrati idonei elementi.

Ne consegue che, come rilevato, non si è avuta la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], il quale va, per ciò stesso, dichiarato inammissibile.

2. Dal canto suo, la società Navarrese –dopo aver proceduto in ricorso ad una adeguata esposizione dei fatti (dalla pagina 2 alla pagina 10) -con un unico motivo denuncia Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, cpc in rapporto alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha confermato il rigetto delle domande da essa formulate in primo grado, affermando testualmente (p. 14): condivisibilmente è stata ritenuta gravare sull’opponente la prova in ordine all’esecuzione delle opere commissionate con i suddetti contratti di appalto .

Orbene la società Navarrese censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha respinto la sua domanda di accertarsi il grave inadempimento dell’opposta alle obbligazioni assunte con i due contratti di appalto stipulati tra le parti , con conseguente rigetto della domanda azionata in sede monitoria e condanna della società [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme che aveva percepito in acconto dei lavori (rimasti non eseguiti).

Sostiene di aver documentato (anche mediante riproduzioni fotografiche dei luoghi e mediante relazione del proprio tecnico di fiducia) che i lavori contrattualmente previsti non erano stati portati a termine e che, in relazione a detti lavori, aveva corrisposto acconti per € 395.000,00.

Invocando a sostegno del suo assunto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2011, deduce che la corte territoriale, in difetto della prova dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ritenere accertato l’inadempimento di quest’ultima, e, in considerazione della sua gravità, avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto e quindi non dovuto nulla alla ditta appaltatrice.

Inoltre, avrebbe dovuto accogliere le sue domande riconvenzionali restitutorie (in rapporto agli acconti corrisposti) e risarcitorie (per i danni).

3. Al pari di quello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], s ia pure sotto un profilo diverso, anche il ricorso della società Navarrese (qualificabile come incidentale per i tempi di notifica e di deposito), è inammissibile( pur essendo tempestivo , per essere stato proposto lo stesso giorno dell’altro e, pertanto, entro i termini per impugnare la qui gravata sentenza: con la conseguenza che ad esso non è applicabile l’art. 334 c.p.c.).

3.1. Occorre al riguardo muovere da quanto statuito dai due giudici di merito.

A. Il giudice di primo grado –per come si desume dalla sentenza impugnata (p. 16), ad esito di una complessiva disamina dell’acquisito materiale istruttorio –ha ritenuto che la società Navarrese non avesse provato l’allegato inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] (rispetto alla realizzazione delle opere oggetto dei contratti di appalto) e che, al contrario, quest’ultima avesse provato (tramite l’escussione dei testi da essa indicati) che i lavori erano stati eseguiti.

B. La Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver respinto l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata allegazione nel ricorso monitorio delle ragioni di credito (p. 13), essendovi stata indicazione della sussistenza e della natura del rapporto sostanziale sottostante (i titoli cambiari, posti a fondamento della pretesa debitoria, ndr) e successiva precisa estrinsecazione dello stesso nel giudizio di opposizione (p. 14) –ha per l’appunto ritenuto (ultimi due righi di p. 14) gravare sull’opponente la prova in ordine all’esecuzione delle opere commissionate coi suddetti contratti di appalto .

Quindi, la corte di merito: -nello scrutinare il quarto motivo di appello (p. 19) – dopo aver ripercorso le risultanze istruttorie (dando conto della ritenuta inidoneità probatoria sia delle aerofotogrammetrie prodotte dalla società Navarrese che della perizia giurata a firma dell’ Ing.

Piras e della deposizione dallo stesso resa, anche alla luce del comportamento tenuto dalla ditta appaltatrice) – ha ritenuto provato (pp. 20 e 22), anche alla luce della prova orale (p. 23), che: a) il credito azionato tragga origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti e scaturente dai contratto di appalto specificatamente individuati dall’opponente (società Navarrese, nde), il pagamento del cui corrispettivo era stata da questa garantito attraverso il rilascio dei titoli cambiari in discussione ; b) i lavori oggetto di appalto erano stati eseguiti; -nello scrutinare anche il secondo motivo di appello (p. 21 ss.), ha tuttavia ritenuto che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, la società Navarrese aveva dato prova: sia della sua liberazione in ordine al debito contratto per l’esecuzione dei lavori oggetto del primo contratto di appalto (avendo provato di aver pagato la somma di euro 120 mila, portata dalla fattura n. 6 del 30 giugno 2007); sia di aver effettuato in relazione al secondo appalto pagamenti (per un importo complessivo di euro 235 mila per imponibile), di cui la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto nell’agire in via monitoria (fermo restando che non erano emersi tra le parti altri rapporti obbligatori).

Donde la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale statuizione in punto di sussistenza di un debito residuo dell’importo di euro 65 mila, oltre iva; - nello scrutinare il quinto motivo di appello (p. 23 ss.), ha confermato il mancato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla Navarrese sul presupposto che, da un lato, tutta la condotta tenuta dalla committente [OSCURATO:SOCIETA] dopo la stipula dei due appalti oggetto di causa appare univocamente tesa a comprovare che gli stessi avevano avuto esecuzione; e, dall’altro, a tale conclusione conduceva anche la deposizione dei testi citati dalla società [OSCURATO:PERSONA] (essendo invece generica quella dei testi citati dalla società Navarrese).

3.2. L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (cfr. Sent. N. 6304/2010), la violazione dell’art. 2697 c.c. (nella specie denunciata in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1453 c.c.) si configura soltanto se il Giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè, attribuendo l’ onus probandiad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

Orbene, nel caso di specie il motivo, ancorché dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deduce un vizio relativo alla ricostruzione della quaestio facti.

Invero, la corte territoriale - dopo aver compiuto una articolata disamina del materiale istruttorio acquisito (fotografie aeree, relazione ed audizione del perito di parte, deposizione dei testi dedotti da entrambe le parti) -ha ritenuto provata l’esecuzione dei lavori, oggetto dei due contratti di appalto, peraltro confermando integralmente sul punto la sentenza del giudice di primo grado.

E tanto ha fatto sulla base di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto, come è noto, la valutazione delle risultanze delle prove – così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – involgono apprezzamenti di fatto, che sono riservati al sindacato esclusivo del giudice di merito.

4. Conclusivamente,devono essere dichiarat i inammissibil i sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese tra le parti.

5. All’inammissibilità del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale ; -dichiara inammissibile il ricorso incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21194/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente- nei confronti di S.M. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge; -ricorrente successivo (incidentale)- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 107/2023 depositata il 17/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 107/2023 - in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito, per brevità, società Navarrese) e, dunque, in parziale riforma della sentenza n. 117/2020 del Tribunale di Lanusei – -ha revocato il decreto n. 72/2015, con il quale il Tribunale di Lanusei aveva ingiunto alla società Navarrese di pagare la somma di euro 144 mila (oltre accessori e spese del monitorio) alla società [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito, per brevità, società [OSCURATO:PERSONA]); - ha accertato e determinato in euro 65 mila, oltre iva, il residuo credito della società [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione alle opere oggetto dei contratti di appalto oggetto di causa ; ed ha quindi condannato la società Navarrese al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, dell’importo di euro 65.000,00 oltre iva, con applicazione degli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo ; - ha regolamentato le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. Dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale di Lanusei con decreto n. 72/2015 (provvisoriamente esecutivo, perché fondato su 3 cambiali, ciascuno dell’importo di euro 48 mila, emesse dalla società Navarrese il 19 ottobre 2009 con scadenza –le prime due – nel mese di aprile e la terza nel mese di giugno 2010) aveva ingiunto alla società [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 144 mila, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore della società [OSCURATO:PERSONA]: il decreto è stato confermato integralmente dal giudice di primo grado, ma soltanto parzialmente dalla corte territoriale, che (p. 23) aveva ritenuto accertata la sussistenza di un debito residuo dell’opponente verso l’opposta pari ad euro 65 mila, oltre iva da contratto, corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito per la realizzazione dei lavori affidati in appalto con la scrittura del 30 giugno 2007 e la somma corrisposta dall’opponente a tale titolo . Occorre aggiungere che, secondo l’assunto sostenuto dalla società Navarrese (oggi ricorrente in via incidentale), i tre titoli cambiari non sarebbero rappresentativi di un credito valido ed efficace, in quanto sarebbero stati emessi a garanzia del pagamento di lavori edili (previsti in due contratti, uno risalente alla primavera del 2007 e l’altro al 30 giugno del 2007, entrambi relativi ad una costruenda struttura ricettiva in Tancau, località Lotzorai), che in realtà non sarebbero mai stati realizzati. Precisamente, in tesi difensiva, le tre cambiali sarebbero state rilasciate a garanzia del pagamento dei lavori di cui al primo dei suddetti contratti e, nonostante il pagamento integrale dell’importo pattuito (pari ad euro 120 mila), una volta terminati i lavori, non sarebbero state richieste in restituzione per mera dimenticanza, mentre, in relazione ai lavori che avrebbero dovuto essere svolti in base al secondo contratto (e che non sarebbero mai stati portati a termine), dapprima avrebbe pagato in anticipo con due distinti bonifici la complessiva somma di euro 240 mila e poi una ulteriore somma di euro 35 mila. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale è stato proposto ricorso a questa Corte da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da parte della S.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione: la prima delle quali ha proceduto per prima all’iscrizione a ruolo, così dovendo il suo qualificarsi come ricorso principale e l’altro quale successivo e, pertanto, incidentale. 3. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale – dopo aver fatto rinvio per l’esposizione della vicenda sostanziale e processuale l’Ufficio alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte , ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo: a) l’accoglimento del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in ordine all’affermazione della Corte d’Appello di Cagliari sulla riduzione concorde dell’importo dei lavori di appalto da 144.000 a 120.000 euro con reiezione/inammissibilità dei restanti motivo di ricorso ; b) il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA]. 4. I Difensori di entrambe le parti hanno presentato memorie a sostegno dei rispettivi assunti. 5. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da qualificarsi principale in ragione dei tempi della sua proposizione, è inammissibile. 1.1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alle pagine 4 e 5 ricostruisce i fatti di causa nei termini di seguito indicati: La causa in esame ha avuto inizio con una richiesta di decreto ingiuntivo presentata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l (che di seguito si abbrevierà in [OSCURATO:PERSONA]), il cui decreto ingiuntivo n. 72/2015 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 15.09.2015, per l’ammontare di € 144.000,00 (oltre IVA), oltre interessi e svalutazione monetaria come per legge e spese del procedimento monitorio, fondato su nr. 3 titoli cambiari di € 48.000,00 ciascuno, in possesso della società creditrice, è stato opposto dalla società debitrice S.M. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione (che di seguito si abbrevierà in S.M.N. CAMPING). Il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è stato iscritto a ruolo Nanti (sic) il Tribunale Civile di Lanusei col seguente numero di R.G. 450/2015, in cui la parte opposta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, con condanna aggravata alle spese di causa della parte opponente. La causa è stata istruita anche con prova testimoniale, oltre che in modo documentale, con le nr. tre cambiali di € 48.000,00 cadauna, rilasciate in data 19.10.2009, di cui DUE con scadenza al 19.04.2010, ed UNA con scadenza al 19.06.2010, in possesso della parte creditrice (odierna parte ricorrente) che si allegano scansionate a colori come DOC. D); nonché con la fattura nr. 6 del 01.08.2008 emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA]. In pagamento della predetta fattura, la società S.M.N. CAMPING aveva dapprima rilasciato all’odierna parte ricorrente nr. 2 assegni, di € 72.000,00 ciascuno, datati 30.09.2008 e 20.11.2008, risultati scoperti all’incasso, per cui li aveva sostituiti con i succitati tre effetti cambiari. Con la sentenza n. 132/2020, il Tribunale di Lanusei ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 72/2015 emesso dallo stesso Tribunale in data 15.09.2015, condannando la società S.M.N. CAMPING anche alle spese di lite del giudizio di opposizione. La società S.M.N. CAMPING ha impugnato la sentenza emessa dal giudice di prime cure per una serie di motivi –esposti nella sentenza oggi impugnata a cui si rimanda integralmente2 –invero infondati. Tra i motivi di appello si ritiene opportuno richiamare unicamente quelli che sono stati accolti dalla Corte di Appello, ossia parte del quarto e del secondo motivo di appello relativi all’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di prime cure non avendo quest’ultimo, a dire dell’appellante, tenuto conto dei pagamenti effettuati successivamente all’emissione della fattura nr. 6 del 01.08.2008 né della mancanza di specifica contestazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli assunti della S.M.N. CAMPING sull’asserita concordata riduzione del corrispettivo per il primo contratto da € 144.000,00 ad € 120.000,00 (v. pp. 21 e ss della sentenza impugnata). In accoglimento di questi motivi, con la sentenza n. 137/2023, la Corte di appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 72/2015 emesso dal Tribunale di Lanusei in data 15.09.2015, riducendo l’importo ingiunto da € 144.000,00 ad € 65.000,00 (oltre IVA, con applicazione degli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto sino al soddisfo), oltre spese legali di primo e secondo grado, ridotte, a seguito dell’illegittima diminuzione dell’importo richiesto col Decreto Ingiuntivo n. 72/2015 . 1.2. Esposti i fatti nei termini che precedono, la società [OSCURATO:PERSONA] ha articolato in ricorso quattro motivi, che, nella sintesi iniziale (pp. 2-4), formula nei termini che seguono: 1) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione agli artt. 1988 e 2697 del Codice Civile e all’art.155 del Codice di Procedura Civile avendo la Corte di Appello erroneamente posto a fondamento della riforma parziale della sentenza di primo grado la mancanza di una specifica contestazione della parte opposta rispetto a quanto asserito dalla parte opponente sulla riduzione del corrispettivo del primo appalto da € 144.000,00 ad € 120.000,00 (indicato come sub a nell’espositiva in fatto della sentenza oggi impugnata) e l’assolvimento dell’onere probatorio spettante alla parte opponente sulla prova dell’eccezione di pagamento dalla stessa formulata, in presenza di fatti opposti e contrastanti con la sua tesi, ossia il legittimo possesso delle nr. 3 cambiali del valore di € 144.000,00 da parte della società [OSCURATO:PERSONA], mai richieste indietro in oltre 8 anni dalla loro emissione e mai ridotte nel loro ammontare, cambiali che erano state emesse dalla società S.M.N. CAMPING a garanzia del pagamento del credito di cui alla fattura nr. 6 del 01.08.2008. 2) -Illegittimità della sentenza impugnata – ex art. 360 c. 1 nr. 4 c.p.c. – in relazione all’art. 132 c. 2 nr. 4 cpc per essere la motivazione della sentenza impugnata, in parte, manifestamente illogica e, in parte, contraddittoria con gli atti di causa, in particolare sotto il profilo del travisamento della prova, e con quanto scritto nella stessa sentenza, nella parte in cui la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto non specificatamente contestata la circostanza allegata dalla controparte sull’asserita riduzione dell’importo da € 144.000,00 ad € 120.000,00 per il primo appalto e provata l’eccezione di pagamento sollevata da controparte sulla base di pagamenti successivi alla fattura nr. 6 del 01.08.2008, che, invero, si riferivano al pagamento di altre fatture (menzionate dalla stessa Corte territoriale a p. 6 e p. 22 della sentenza impugnata) e che non potevano essere imputati quale parziale adempimento della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. costituita dagli effetti cambiari posti a fondamento del D.I. n. 72/2015, in quanto tali titoli di credito, legittimamente posseduti dalla [OSCURATO:PERSONA], non sono mai stati richiesti indietro ovvero sostituiti con altri di misura inferiore dalla S.M.N. CAMPING, bensì rilasciati in sostituzione dei precedenti assegni rimasti insoluti ed emessi successivamente al bonifico indicato a pagina 22 della sentenza impugnata. 3) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione all’art. 1284 del Codice Civile, per non avere la Corte territoriale specificato che il saggio degli interessi legali nell’ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è quello di mora previsto dalla legislazione speciale, richiamata dalla norma succitata, con decorrenza degli stessi dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo. 4) - Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale –ex art. 360 c. 1 nr.3 c.p.c. –in relazione al D.M. 147/2022 e all’art. 2697 del Codice Civile avendo il Giudice di appello liquidato le spese di giudizio in modo non conforme alla disciplina di settore. 1.3. L’inammissibilità del ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] consegue al fatto che questo non rispetta il requisito prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Come è noto, tale requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. Un. n. 11653 del 2006). La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione sommaria (dunque, non analitica e neppure particolareggiata) delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Orbene, nella specie, il ricorso, nell’esposizione del fatto (contenuta tra la p. 4 e la p. 5 e sopra riportato), non rispetta tali contenuti, in quanto la società ricorrente: -ha fatto generico riferimento alla originaria ingiunzione, senza nulla precisare sulla genesi del credito azionato, -ha riferito dell’opposizione, senza indicare le difese svolte né da parte opponente e neppure da parte opposta; -ha riferito che il Tribunale di Lanusei ha respinto l’opposizione, senza indicare sulla base di quali argomentazioni; - quanto al giudizio di appello: ha richiamato genericamente parte del secondo e del quarto motivo dell’impugnazione della controparte, rimandando integralmente alla sentenza impugnata per i rimanenti motivi e senza nulla riferire sulle proprie difese in quel giudizio. Inoltre, tale complessiva esposizione lascia tuttora priva di autosufficienza sulle modalità di contrasto alla questione della non contestazione (si veda pag. 22 della qui impugnata sentenza) della riduzione dell’importo originario come successiva e dell’imputazione dell’importo recato dalle cambiali al residuo dei due appalti. Non può, pertanto, condividersi il rilievo del Procuratore Generale di fondatezza del relativo motivo di ricorso (e, quindi, che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui sarebbe incontestata la pattizia riduzione dell’importo da 144.000 ad euro 120.000 apparirebbe erronea, contraddittoria e meritevole di riforma), non potendosi fare riferimento ai dati, genericamente riportati, espressi in sentenza e mancando, invece, quelli nel solo rilevante ricorso. Deve, allora, escludersi pure che possano inferirsi in questa sede, sulla base degli elementi posti in risalto dal Procuratore Generale, un’assenza di riduzione pattizia della somma dovuta e la qualificazione come integralmente dovuto dell’importo portato dalla fattura del 06.08.08 di 144.000 alla data del 30.09.08 (per carenza, altrimenti, di alcun senso né dell’emissione degli assegni, né delle tre cambiali a garanzia, tutti/e per pari importo): tanto riguardando la ricostruzione della vicenda ad opera della impugnata sentenza, per la cui censura, come si è appena affermato, nel ricorso ora esaminato non vengono somministrati idonei elementi. Ne consegue che, come rilevato, non si è avuta la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], il quale va, per ciò stesso, dichiarato inammissibile. 2. Dal canto suo, la società Navarrese –dopo aver proceduto in ricorso ad una adeguata esposizione dei fatti (dalla pagina 2 alla pagina 10) -con un unico motivo denuncia Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, cpc in rapporto alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha confermato il rigetto delle domande da essa formulate in primo grado, affermando testualmente (p. 14): condivisibilmente è stata ritenuta gravare sull’opponente la prova in ordine all’esecuzione delle opere commissionate con i suddetti contratti di appalto . Orbene la società Navarrese censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha respinto la sua domanda di accertarsi il grave inadempimento dell’opposta alle obbligazioni assunte con i due contratti di appalto stipulati tra le parti , con conseguente rigetto della domanda azionata in sede monitoria e condanna della società [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme che aveva percepito in acconto dei lavori (rimasti non eseguiti). Sostiene di aver documentato (anche mediante riproduzioni fotografiche dei luoghi e mediante relazione del proprio tecnico di fiducia) che i lavori contrattualmente previsti non erano stati portati a termine e che, in relazione a detti lavori, aveva corrisposto acconti per € 395.000,00. Invocando a sostegno del suo assunto il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2011, deduce che la corte territoriale, in difetto della prova dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto ritenere accertato l’inadempimento di quest’ultima, e, in considerazione della sua gravità, avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto e quindi non dovuto nulla alla ditta appaltatrice. Inoltre, avrebbe dovuto accogliere le sue domande riconvenzionali restitutorie (in rapporto agli acconti corrisposti) e risarcitorie (per i danni). 3. Al pari di quello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], s ia pure sotto un profilo diverso, anche il ricorso della società Navarrese (qualificabile come incidentale per i tempi di notifica e di deposito), è inammissibile( pur essendo tempestivo , per essere stato proposto lo stesso giorno dell’altro e, pertanto, entro i termini per impugnare la qui gravata sentenza: con la conseguenza che ad esso non è applicabile l’art. 334 c.p.c.). 3.1. Occorre al riguardo muovere da quanto statuito dai due giudici di merito. A. Il giudice di primo grado –per come si desume dalla sentenza impugnata (p. 16), ad esito di una complessiva disamina dell’acquisito materiale istruttorio –ha ritenuto che la società Navarrese non avesse provato l’allegato inadempimento della società [OSCURATO:PERSONA] (rispetto alla realizzazione delle opere oggetto dei contratti di appalto) e che, al contrario, quest’ultima avesse provato (tramite l’escussione dei testi da essa indicati) che i lavori erano stati eseguiti. B. La Corte territoriale nella impugnata sentenza – dopo aver respinto l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata allegazione nel ricorso monitorio delle ragioni di credito (p. 13), essendovi stata indicazione della sussistenza e della natura del rapporto sostanziale sottostante (i titoli cambiari, posti a fondamento della pretesa debitoria, ndr) e successiva precisa estrinsecazione dello stesso nel giudizio di opposizione (p. 14) –ha per l’appunto ritenuto (ultimi due righi di p. 14) gravare sull’opponente la prova in ordine all’esecuzione delle opere commissionate coi suddetti contratti di appalto . Quindi, la corte di merito: -nello scrutinare il quarto motivo di appello (p. 19) – dopo aver ripercorso le risultanze istruttorie (dando conto della ritenuta inidoneità probatoria sia delle aerofotogrammetrie prodotte dalla società Navarrese che della perizia giurata a firma dell’ Ing. Piras e della deposizione dallo stesso resa, anche alla luce del comportamento tenuto dalla ditta appaltatrice) – ha ritenuto provato (pp. 20 e 22), anche alla luce della prova orale (p. 23), che: a) il credito azionato tragga origine dal rapporto obbligatorio intercorso tra le parti e scaturente dai contratto di appalto specificatamente individuati dall’opponente (società Navarrese, nde), il pagamento del cui corrispettivo era stata da questa garantito attraverso il rilascio dei titoli cambiari in discussione ; b) i lavori oggetto di appalto erano stati eseguiti; -nello scrutinare anche il secondo motivo di appello (p. 21 ss.), ha tuttavia ritenuto che, contrariamente a quanto osservato dal giudice di primo grado, la società Navarrese aveva dato prova: sia della sua liberazione in ordine al debito contratto per l’esecuzione dei lavori oggetto del primo contratto di appalto (avendo provato di aver pagato la somma di euro 120 mila, portata dalla fattura n. 6 del 30 giugno 2007); sia di aver effettuato in relazione al secondo appalto pagamenti (per un importo complessivo di euro 235 mila per imponibile), di cui la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto nell’agire in via monitoria (fermo restando che non erano emersi tra le parti altri rapporti obbligatori). Donde la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale statuizione in punto di sussistenza di un debito residuo dell’importo di euro 65 mila, oltre iva; - nello scrutinare il quinto motivo di appello (p. 23 ss.), ha confermato il mancato accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dalla Navarrese sul presupposto che, da un lato, tutta la condotta tenuta dalla committente [OSCURATO:SOCIETA] dopo la stipula dei due appalti oggetto di causa appare univocamente tesa a comprovare che gli stessi avevano avuto esecuzione; e, dall’altro, a tale conclusione conduceva anche la deposizione dei testi citati dalla società [OSCURATO:PERSONA] (essendo invece generica quella dei testi citati dalla società Navarrese). 3.2. L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di precisare (cfr. Sent. N. 6304/2010), la violazione dell’art. 2697 c.c. (nella specie denunciata in combinato disposto con gli artt. 1218 e 1453 c.c.) si configura soltanto se il Giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè, attribuendo l’ onus probandiad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Orbene, nel caso di specie il motivo, ancorché dedotto come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, deduce un vizio relativo alla ricostruzione della quaestio facti. Invero, la corte territoriale - dopo aver compiuto una articolata disamina del materiale istruttorio acquisito (fotografie aeree, relazione ed audizione del perito di parte, deposizione dei testi dedotti da entrambe le parti) -ha ritenuto provata l’esecuzione dei lavori, oggetto dei due contratti di appalto, peraltro confermando integralmente sul punto la sentenza del giudice di primo grado. E tanto ha fatto sulla base di un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, in quanto, come è noto, la valutazione delle risultanze delle prove – così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione – involgono apprezzamenti di fatto, che sono riservati al sindacato esclusivo del giudice di merito. 4. Conclusivamente,devono essere dichiarat i inammissibil i sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese tra le parti. 5. All’inammissibilità del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale ; -dichiara inammissibile il ricorso incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi
Decreto Cassazione n. 27722/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris