CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 4419 / 20 2 4 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale indicato in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14419/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] n. 1 0051 / 20 2 3 , depositat a in data 6 / 1 2 /20 2 3 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Fatti di causa Con l’avviso di accertamento sopra indicato, l’[OSCURATO:PERSONA] diCatania accertava un presunto maggior reddito di euro 42.524,00, rispetto a quelloeffettivo e dichiarato basato sulle scritture contabili della piccola impresa individuale in contabilità semplificata, di euro 8.288, per l’attività di piccola pizzeria da asporto inzona periferica di Giarre. L’Ufficio tributario giustificava la rettifica e conseguente maggiore imposta, con interessi e sanzioni , con un procedimento basato esclusivamente sull’applicazione dello studio di settore. I maggiori ricavi posti a base dell’accertamento nascevano dalla differenza tra i ricavi dichiarati in euro 72.305,00, e quelli calcolati con l’applicazione dello studio di settore in euro 109.671,00, determinando così presunti maggioriricavi accertati in euro 37.366,00. Avverso l’avviso di accertamento sopra indicato, proponeva ricorso il signor Gesualdo C atalbiano (d’ora in poi, anche “il contribuente” ), contestando l’accertamento statistico e i sui presupposti probatori, basati suincongruenze statistiche dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli previsti dallo studio di settore, e sulla acclarata scarsaredditività della piccola impresa. r.g. n. 14419/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Ufficio con apposite deduzioni. In esito al procedimento contenzioso di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] di Catania deliber ò di accogliere parzialmente il ricorso, determina ndo così il reddito netto d’impresa in euro in euro 37.608, condannando il ricorrente al pagamento per un terzo, delle spese del presentegiudizio. Il contribuente propose appello, insistendo sulla inapplicabilità dello studio di settore al caso in esameper difetto delle condizioni previste dall’art.10 comma 4) lettera b) Legge 8/5/1998n. 146. Resisteva l’appellato Ufficio con apposite controdeduzioni. La Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione art. 62/sexies D.L. 30/08/1993 N° 331, conv. in Legge 29/10/1993 N° 427, e art. 10 comma 4 lettera b) Legge N° 146/1998, inrelazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n° 3), nella parte i cui il Giudice di secondo grado ha ritenuto acriticamente i motivi dedotti dal ricorrente, non pertinenti per non aver contestato in sede di contraddittorio il fondamento giuridico degli studi di settore ” , il contribuente si lamenta del fatto che l’avviso di accertamento e la sentenza di secondo grado non avrebbero sufficientemente motivato circa l’applicabilità degli studi di settore al caso di specie, avendo egli esercitatouna piccola attività di pizzeria in una zona periferica di Giarre (CT). r.g. n. 14419/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è inammissibile, perché non attinge specificamente la sentenza impugnata, dolendosi genericamente il contribuente del fatto che l’avviso di accertamento e la sentenza di secondo grado non hanno preso in considerazione gli elementi fattuali da lui addotti a sostegno della inapplicabilità degli studi di settore attraverso i quali l’amministrazione ha rettificato il redditod’impresa da lui dichiarato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “nullità della sentenza impugnata in violazione dell’art. 360 comma 1) N° 5 c.p.c. per omessa insufficiente motivazione circa un fatto controverso in estimazione, decisivo per il giudizio”, il contribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia considerato i costi forfettari che , nella determinazione con metodo induttivo del maggior reddito, avrebbero dovuto essere dedotti. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione art. 39 comma 2) DPR 600/73 e art. 62/sexies D.L. 30/08/1993 n° 331, conv. in Legge 29/10/1993 N° 427, in relazione all’art.360 comma 1 N° 3), con riferimento all’omessa valutazione dei costi in misura forfettaria sui presunti ricavi accertati con metodo induttivo puro, in relazione al fatto che, anche in misura forfettaria, occorre detrarre i costi correlativi”, il contribuente sostanzialmente reitera la censura di cui al secondo motivo, lamentandosi che nella determinazione del reddito d’impresa l’amministrazione non ha tenuto conto, forfettariamente, dei maggiori costi, rispetto a quelli dichiarati, presuntivamente sostenuti. 3.1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. In seguito aiprincìpi espressi nella sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, può affermarsi che ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo che induttivo puro, deve tener conto dei costi, r.g. n. 14419/2024a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente,affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva ( sul tipo di accertamento analitico - induttivo su cui si fondano gli studi di settore, cfr. Cass., n. 3415/2015; sulla necessità della deduzione forfettaria dei costi negli accertamenti su base presuntiva, cfr. Cass., n. 5586/23; Cass., n. 18653/23). 4. In conclusione, sono fondati il secondo e il terzo motivo, inammissibile il primo. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie ilsecondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che, in di