CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 7418/2018 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatoe difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: ales- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o presso il suostudio in Roma, piazza del Popolo n.3 (studio legale [OSCURATO:PERSONA] –Sanasi d’Arpe) ; –ricorrente – Oggetto: IVA –II.DD. –ope- razioni inesistenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia,n. 3106 / 14 /1 7 , depositata in data 31 agosto 201 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , n.3106/14/17 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Pa- lermon. 9 / 6 /201 5 con la quale era stat o rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento emess o per II.DD. eIVA relativo al l’anno di imposta 20 10 in dipendenza dalla contesta- zionedi operazioni inesistenti, di ricavi non contabilizzati né dichiarati, costidisconosciuti e indebita applicazione del regime IVA del margine . 2.Si legge in sentenza che le riprese traevano origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, svolgentel’attività di commercio di autovetture , conclusasi con p.v.c., dacui emergeva l’acquisto da parte della contribuente in evasione di impostatramite “cartiere” di autoveicoli provenienti da cedenti infra - comunitari. 3.Il giudice di prime cure disattendeva le eccezioni preliminari solle- vatedalla contribuente e, nel merito, confermava integralmente le ri- prese,decisione confermata in secondo grado. 4.La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenzad’appello, affidat o a sei motiv i , mentre l ’Agenzia delle entrate è rimastaintimata. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.39, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 53 Cost., nonché degli artt.24 e 111 Cost, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 6par, 1, CEDU, in combinato disposto con l’art. 117, comma 1, Cost.. Lacensura denuncia l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il giu- dice, in ordine alla statuizione sfavorevole sul motivo con il quale si contestavail rilievo contenuto nell'avviso di accertamento impugnato, secondoil quale l'esecuzione di “ anticip azioni soci ” per cassa in favore dellasocietà costituirebbe presunzione di produzione di utili extra - con- tabili da parte della società medesima, nonché presunzione del fatto chetali utili siano stati conseguiti nello stesso anno d'imposta in cui gli anticipi sono sta ti eseguiti. La contribuente assume la violazione del divieto di plurime presunzioni semplici, essendo ammesse, per giuri- sprudenzaconsolidata, presunzioni di secondo grado soltanto per l'ac- certamentodi fatti posti a fondamento di presunzioni legali . 2.Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha stabilito alle pagg.4 - 5 dellasentenza che : «secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza nelprocesso verbale di constatazione in atti - le cui conclusioni sono state fatte proprie dell'amministrazione finanziaria - dall'esame della contabilità della società sono stati rilevati una serie dì versamenti i n cassaindicati, per lo più, in contanti così da non lasciare tracce in me- rito alla documentabilità delle operazioni e d i n corrispondenza di tali versamentiè stata rilevata la consistenza di liquidità del conto corrente bancarioutilizzato alla società acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena tale da non evidenziare alcuna sofferenza finanziaria (con la logicadeduzione che se si doveva far fronte a reali esigenze operative digestione alla società per ben poteva farsi ricorso al credito bancario). Afronte di tali anomalie l 'amministratore della società, interpellato nel corso delle operazioni della polizia tributaria, non è stato i n grado di fornirealcun chiarimento, rimanendo, per altro verso nel corso del giu- dizioincontestata la circostanza che i soci non hanno comprovato di essere titolari di redditi personali, derivanti da altre attività, idonei a giustificare la disponibilità finanziaria erogata in misura così consi- stentealla società. Èrimasta, pervero, totalmente indimostrata l'affermazione di parte ri- corrente secondo cui si sarebbe trattato di ” mere scritture di rettifica dioperazioni di cassa ” , non contabilizzate in quanto il consulente della societàavrebbe ricevuto in ritardo la relativa documentazione. Invirtù dei già menzionati elementi è stato, poi, rilevato che, non pren- dendoin considerazione gli apporti a titolo di anticipo e le restituzion i seguite,l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, i n modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi. Va richiamato, sul punto, l'orientamento secondo cui “ In tema di ac- certamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensidell’art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativodi cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità supe- riorea quella degli introiti r egistrati, oltre a costituire un'anomalia con- tabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo ” ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27585 del 20/11/2008). Orbene,come evidenziato correttamente nella sentenza impugnata in- combeva sulla ricorrente, e non sull'Amministrazione finanziaria, l'o- nere di dimostrare la legittimità delle operazioni in questione, sulla base di elementi specifici atti a dimostrare la reale provenienza del denaro occorso per le suddette anticipazioni, invero, nella specie, neancheallegati e in difetto di tali elementi ha concluso per la corret- tezza del l ' accertamento "induttivo" svolto al riguardo dalla ammini- strazionefinanziaria. Osserva questa Commissione che tali argomen- tazionicorrette ed adeguatamente motivate resistono alle censure di parteappellante dovendosi ribadire che la società contribuente non ha offerto,com’er a suo preciso onere, elementi idonei ad inficiare la sud- dettaricostruzione di tipo i nduttivo con l'ulteriore precisazione che la correttezzadella ragionamento operato all'amministrazione finanziaria apparesuffragata dalla circostanza che la guardia di finanza ha rilevato delle irregolarità in ordine alla fatturazione delle autovetture oggetto dicessione costituenti “ i ndizi di evasione da parte della società verifi- cata”. Vaosservato che è stato anche accertato che nel corso degli anni 2008 - 2009le fatture emesse non corrispondevano al prezzo effettivo di ven- ditae a prezzo reale di cessione dell'autovettura risultante dalla appo- sitacartellina di vendita predisposta dalla società venditrice (vedi PVC inatti). Appare,quindi, corretto l 'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziaria basato sul fatto che procedura adottata mediante l'accen- sionedel conto anticipazioni soci aveva chiaramente lo scopo di ripia- narecontabilmente deficienze di cassa determinate dalla mancata con- tabilizzazionedi ricavi conseguenze alle cessioni di beni senza fattura ovveroper corrispettivi inferiori a quelli reali. Ilragionamento del giudice è logico e coerente, ed erra la ricorrente a ritenere che la citata giurisprudenza non sia pertinente e che la pre- sunzionedi distribuzione utili trovi applicazione solo nel caso di indagini bancarie ex art.32 d.P.R. n.600/72. Infatti, il principio di diritto espressodalla sentenza n. 27585 del 20/11/2008 va reiterato anche nella presente fattispecie (v. anche, mutatis mutandis , Cass.n.7538/2020)e nel caso in esame la sussistenza di un saldo negativo di cassa, che implica voci di spesa di entità superiore a quella degli introitiregistrati e fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo , è accertato dal giudice che af- ferma:«l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, in modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi» ( ibidem ) . Logicamente non può essere utilmente preso inconsiderazione il conto anticipazione da soci invocato a p.9 ricorso , perché non è stato superato l’accertamento fattuale del giudice se- condocui è « totalmente indimostrata l'affermazione di parte ricorrente secondocui si sarebbe trattato di "mere scritture di rettifica di opera- zionidi cassa", non contabilizzate in quanto il consulente della società avrebbericevuto in ritardo la relativa documentazi one » (v. p. 4 sen- tenza). 3. Con il secondo motivo la contribuente deduce , in rapporto all’art.360,primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa ap- plicazionedell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. e così l’ error in indicando in cui sarebbe incorsala sentenza, in ordine alla statuizione con la quale è stata rite- nutaraggiunta la prova per presunzioni della natura soggettivamente fittiziadelle operazioni commerciali poste in essere con le “ pretese car- tiere”.Secondo la società gli elementi indiziari fo rn iti dall'Ufficio sareb- bero,in base alla giurisprudenza di legittimità, astrattamente idonei, a tuttoconcedere, a fondare la contestazione di utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti e la conseguente indetraibilità dell'Iva pas- sivaivi esposta, laddove invece nel caso d i specie l'Ufficio ha contestato l'interposizionefittizia delle presunte “cartiere” e la conseguente impu- tazionedi ricavi e Iva attiva dei pretesi interposti in capo alla pretesa interponente. 4.Il mezzo è inammissibile. Il giudice alle pagg.5 - 6 della sentenza ha accertatoche: « sono, allo stesso, modo totalmente infondate le ulte- rioricensure formulate da parte appellante riguardanti la frode fiscale contestatacon riferimento alle operazioni commerciali ritenute sogget- tivamenteinesistenti. Sul punto va premesso che le complessive argo- mentazionidella sentenza impugnata - che qui devono intendersi inte- gralmenterichiamate - sono tali da resistere alle censure di parte ap- pellante. Occorre in questa sede ribadire che appare corretta la rico- struzione operata dalla polizia tributaria - fatta propria dall'ufficio fi- nanziario- secondo cui le fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dovevano ritenersi fittizie. È, stato, in particolare,ricostruito che la ditta di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il no- tevolevolume di affari sviluppato nel corso del periodo oggetto di in- dagine, era priva di qualsiasi struttura seppur minima organizzazione (nonpossedendo un locale o altro bene strumentale all'esercizio di im- presa commerciale, se gnatamente presso l'indirizzo dichiarato quale sededella ditta i verificatori riscontravano un modesto locale chiuso ed instato il degrado, reperendo, invece, presso l'abitazione del Levant le fatturedi acquisto di beni); tale ditta è risultata priva di dipendenti o collaboratori,di una struttura amministrativa - contabile e di un consu- lentefiscale; il Levant è risultato nullatenente non disponendo di mezzi economicinecessari per pagare i propri fornitori, emergendo, altresì, chela provvista per consentire al Levant di regolare pagamenti con i suol fornitori in Germania veniva sistematicamente messa a disposi- zione dagli acquirenti che pagavano la merce prima di riceverla; è emersal'assenza di scopo del pro fitt o atteso che la ditta Levant non operava secondo criteri di economicità, risultando che in ordine a l la percentualedi ricarico applicata alla rivendita di autovetture applicava marginiinferiori a quelli normalmente praticati dagli operatori del me- desimosettore ed, In taluni casi, rivendeva le autovetture un prezzo inferiorea quello di acquisto; è stato accertato che il Levant ha prov- vedutoad immatricolare numerose autovetture di provenienza comu- nitaria anche dopo che la sua attività è risultata cessata (in data 31/12/2007);è emerso che il Levant non aveva presentato dichiara- zioneredditi nè versato Imposte nonostante figurasse quale acquirente dimerci da parte i paesi dell' Unione Europea per importi rilevanti di oltre2 milioni di euro. Ad analoghe conclusioni, circa la reale natura di cartiera,sono pervenuti, correttamente, l'organismo antifrode e l 'am- ministrazionefinanziaria per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. . Nellospecifico è emerso che anche tale società era totalmente priva di unastruttura organizzativa ("presso l 'indirizzo dichiarato della società èstato riscontrato un modesto locale chiuso e senza alcuna insegna") ed il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non sapere nulla della concreta gestione dell'azienda essendo privo delle competenzee conoscenze tecniche settore e delie risorse economiche utiliper gestire una qualsiasi attività commerciale e che la società In questione era gestita dal Levant, limitandosi egli esclusivamente sot- toscrivere la documentazione di volta In volta gli sottoponeva quest' ultimo. Dal p.v.c. risulta, pure, che vari soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA]- retta,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono presentati quali interpostifittizi fornendo i propri dati anagrafici personali a [OSCURATO:PERSONA]- fanoal fine di immatricolare numerose autovetture comunitarie desti- natealla commercializzazione di fatto parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . Orbeneva richiamato l 'orientamento secondo cui “ In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettiva- menteinesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dallainterposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comuni- tarioed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della Ammi- nistrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario cheil corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non le- gittimatoalla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'im- posta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazionepersonale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente - cessionario fornire la prova contraria dellabuona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoincolpevolmente che essa fosse re almente fornita dalla per- sona interposta (Sez. 5 - , Sentenza n. 10120 del 21/04/2017, Rv. 644043- 01). La natura di cartiera della ditta Levant, come compro- vata dall' amministrazione finanziaria, è stata peraltro accertata con sentenza della commissione tributaria provinciale di Palermo n. 174/2013, passata in autorità del giudicato, la quale può certamente averenell' odierno giudizio valenza indi ziaria. » Afronte di un tale articolato e logico ragionamento, ancorato nel qua- dro istruttorio, l a censura in disamina impinge ne ll’accertamento del giudice di raggiungimento della prova per presunzioni circa la natura soggettivamente fittizia delle operazioni commerciali poste in essere conle pretese “cartiere” è scopertamente motivazionale e inammissi- bilesia perché meritale , sia per doppia conforme alla luce del doppio rigettodella prospettazione contraria di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ.,già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qu i interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pr evede l’inammissibilità del ricorsoper cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360, quale va qualificat a la reale censura in disamina, ossia per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sen- tenzadi rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . Noncoglie poi nel segno l’invocazione (v. p. 17 ricorso) dell a sentenza n.619/10 del Tribunale penale di Palermo che ha definito, con formula assolutoria,«il procedimento penale a carico del legale rappresentante dellaGolden Car's (sig. [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di presunto utilizzodi fatture per operazioni inesistenti. La prospettazione è gene- ricain quanto il ricorso non deduce né prova che la sentenza è stata depositatanel presente giudizio con attestazione di passaggio in giudi- cato,né c’è un motivo di ricorso specifico idoneo a superare il preciso accertamentofattuale del giudice di appello a pag.8 della sentenza im- pugnata secondo cui « Di nessun pregio è, poi, la difesa della società appellantesecondo cui il legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA] stato assolto dalle imputazioni di utilizzo di fatture peroperazioni i nesistenti nel rapporti con la ditta Levant escludendo il ruolodi interposto fittizio del Levant e ciò sia in considerazione del fatto che l'Imputazione ha riguardato l’anno 2007 (e, quindi, fatti diversi) apparendodel tutta priva di pregio la deduzione secondo cui se Levant non era un soggetto interposto nel 2007 non lo era neanche del 2010«». 5.Con il terzo motivo la ricorrente deduce , ai fini de ll’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 37,comma 3, e 39, d.P.R . n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2697, 2727e 2729 cod. civ. in ordine alla determinazione induttiva dei ricavi imputatialla presunta interponente senza riconoscimento dei costi per ilmaggior reddito accertato sulla base della contabilità delle presunte cartiere,sia per violazione del divieto di presunzione di secondo grado che per violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, il quale consente di imputare all'interponente il reddito dell'interposto, noni ricavi. 6.Il motivo è inammissibile è parzialmente fondato , nei limiti che se- guono. Inlinea generale , logico e condivisibile è l’argomentare del giudice sulla questionealle pagg.4 e ss. della sentenza : « Parimenti privo di fonda- mento è l 'ulteriore motivo di i mpugnazione afferente la questione ri- guardante la presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione di ri- caviper euro 15.500,00 con Iva pari ad euro 1.900,00. Occorre pre- mettereche (…)» e segue l’ampio brano di motivazione già citato in rispostaal primo motivo. Quanto alla asserita violazione del divieto di presunzionedi secondo grado vale la considerazione già ivi svolta, trat- tasi di un accertamento compiuto dal giudice della presenza di saldi negativida cui discende la presunzione, che pertanto non è affatto di secondogrado ed è conforme alla giurisprudenza di Sezione. Noncoglie poi nel segno l’osservazione che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n.600 del 1973 menziona i redditi e non i ricavi , disponendo: « i n sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditidi cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, an- chesulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne èl'effettivo possessore per interposta persona (…) » . La norma colpisce ogniuso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l'uso che se ne fa è volto a realizzare l'elusione e considera,quindi, elusive le operazioni, simulate o reali che siano, che costituiscano il mezzo per a ggirare l'applicazione della normativa fi- scalesfavorevole. La giurisprudenza interpreta tale norma precisando che«in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina an- tielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente uncomportamento fraudolento da parte del contribuent e, essendo suf- ficienteun uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo stru- mento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fi- scale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il feno- menodella simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricompren- dersil'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di ap- plicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche medianteoperazioni effettive e reali » (cfr. Cass. n. 25671/2013; Cass.n.21794/2014; Cass. n.21952/2015). Nel caso che ci occupa dalla sentenza emerge che l'Amministrazione finanziarianon ha affatto contestato la natura elusiva delle operazioni, bensìche le stesse fossero soggettivamente inesistenti . Tuttavia,con riferimento alla questione dei costi per la produzione di maggior reddito (analiticamente) induttivamente accertato, in ricorso ilprofilo è efficacemente contestato alle pagg.27 e 28 che : « Nell'atto diaccertamento l'Ufficio, dopo aver imputato alla società ricavi riferiti all'attivitàdelle presunte cartiere Levant e Speed car per 15 . 5 00 euro (…)per la determinazione del reddito (…) si è guardato bene dall'im- putareall'odierna ricorrente, insieme ai ricavi, anche i costi emergenti dalla contabilità delle presunte “cartiere”, poiché, com'è stato anche accertatodalla C.t.r., “ la Levant non operava secondo criteri di econo- micità, risultando che in ordine alla percentuale di ricarico applicata allarivendita di autovetture applicava margini inferiori a quelli normal- menteapplicati dagli operatori del medesimo settore ed, in taluni casi, rivendevale autovetture ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ” , peraltro“ad analoghe conclusioni ” (non meglio specificate) è pervenuto ilGiudice a quo “ per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” (cfr. sent,d'appello, pag. 6). » [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sentenza d’appello nonesplicita se vi è stato il riconoscimento, anche solo forfettario , dei costidi produzione del maggior reddito, profilo evidenziato con l’atto digravame, e che dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice – laddove emergentedagli atti - perché funzionale alla costituzionalità della tipo- logia di accertamento . Infatti, in tema di accertamento dei redditi e tenutoconto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico - induttivo o induttivopuro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenutiper produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni ri- spetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (cfr. Cass. n. 16168/2025). È necessario un accertamento a riguardo da partedel giudice del rinvio. 7.Dalla reiezione del secondo motivo discende il medesimo esito anche per il quarto , in cui la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione in ordine al motivo con il quale era stato contestato un rilievo inerente l'indeducibilitàdi costi per euro 1. 90 0 connesso alla presunta omessa contabilizzazionee dichiarazione di ricavi per euro 15 . 5 00 con IVA pari adeuro 3 . 100 , in quanto sostenuti nei confronti di soggetti privati ita- liani,asseritamente interposti a cedenti comunitari . Si tratta infatti di contestazioniintrecciate tra loro il cui esito dipende dal comune accer- tamento,razionalmente compiuto dal giudice, di inesistenza delle ope- razionicontestate. 8.Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n . 546 del 1992 e l’apparenza della motivazione in ordine almotivo con il quale veniva censurato il rilievo in ordine all'indetraibi- lità dell'Iva relativa a tre fatture emesse da una delle presunte “car- tiere”,in difetto di prova specifica circa la fittizietà delle singole opera- zionicontestate. La società emittente, in quanto cartiera, non sarebbe legittimataa beneficiare del regime IVA del margine. 9. Il motivo è infondato. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in proce- dendo",quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2 016) . La riformula- zionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ’ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriduc ibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, sentenzan. 8053 del 07/04/2014). Orbene,sulla questione oggetto della censura il giudice ha innanzitutto stabilito a pag.9 della sentenza: « Per le ragioni già sopra evidenziate deveribadirsi che vi è prova della natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e della conoscenza di tale situazione da parte della società ricor- rente».Il richiamo è all’ampia argomentazione immediatamente pre- cedente nella sentenza impugnata, e già sopra riportata, alla conclu- sionedella quale il giudice ha accertato l’inesistenza delle operazioni suddette. Lamotivazione poi prosegue: « Occorre, anche, osservare che “ In tema diIVA, il regime del margine di utile di cui all'alt. 36 del d.l. 23 febbraio 1995,n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, de- rogatoriodell'ordinaria disci plina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fattoche ne giustificano l'applicazione. Ne consegue che l’assenza o il difettodi detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositi vo de quo". (Sez. 5, Sentenza n. 26852 del 18/12/2014, Rv. 633716 - 01),prova che nel caso in esame - come correttamente contestato dall' amministrazionefinanziaria e ritenuto dai primi giudici - non è stata fornitadalla società contribuente » ( ibidem ) . Non vi è dunque una con- sequenzialitàdi esclusione del regime del margine per il solo fatto che èstata accertata l’inesistenza delle operazioni, ma c’è un accertamento fattuale specifico , con richiamo alla decisione di prime cure, circa la mancata prova dei presupposti per l’applicazione nella fattispecie dell’invocatoregime fiscale di favore, conforme a quello di primo grado. Talemotivazione rispetta il minimo costituzionale. 10.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art.360, primocomma, n n .3 e 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applica- zionedegli art t . 12 e 17, d.lgs. n. 472 del 1997 e comunque l’appa- renza della motivazione , in quanto le sanzioni sono state oggetto di irrogazioneimmediata in presenza di un provvedimento impositivo in- fondato,nonché error in procedendo per omessa pronuncia sulla vio- lazionedel “cumulo giuridico”. 11.Il motivo è inammissibile in quanto, premesso che il giudice si è pronunciato sulla questione delle sanzioni, ritenute dovute in conse- guenzadella reiezione delle doglianze sulle imposte, lo specifico profilo dellaviolazione del cumulo giuridico, sollevato in primo grado, non ri- sultatestualmente ripropo