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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27001/2025

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seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 741 6 /2018 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatoe difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: ales- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o presso il suostudio in Roma, piazza del Popolo n.3 (studio legale [OSCURATO:PERSONA] –Sanasi d’Arpe) ; –ricorrente – Oggetto: IVA –II.DD. –ope- razioni inesistenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia,n. 310 5 / 14 /1 7 , depositata in data 31 agosto 201 7 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , n.3105/14/17 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Pa- lermon. 10 / 6 /201 5 con la quale era stat o rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento emess o per II.DD. eIVA relativo al l’anno di imposta 20 0 9 in dipendenza dalla contesta- zionedi operazioni inesistenti, di ricavi non contabilizzati né dichiarati, costidisconosciuti, sottofatturazione di un’autovettura e indebita ap- plicazionedel regime IVA del margine ad alcune operazioni . 2.Si legge in sentenza che le riprese traevano origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, svolgentel’attività di commercio di autovetture , conclusasi con p.v.c., dacui emergeva l’acquisto da parte della contribuente in evasione di impostatramite “cartiere” di autoveicoli provenienti da cedenti infra - comunitari. 3.Il giudice di prime cure disattendeva le eccezioni preliminari solle- vatedalla contribuente e, nel merito, confermava integralmente le ri- prese,decisione confermata in secondo grado. 4.La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenzad’appello, affidat o a sette motiv i , mentre l ’Agenzia delle entrate èrimasta intimata .

Considerato che: 1.In primo luogo va dato atto dell’istanza formulata dal ricorrente di trattazione congiunta del ricorso con quello iscritto all’RGN 7418/18 .

Entrambii ricorsi, non interamente sovrapponibili in quanto le censure nonsono identiche, vengono trattati alla medesima odierna adunanza camerale. 2.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.39, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 53, Cost., nonché degli artt.24 e 111 Cost, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 6,par. 1, CEDU, in combinato disposto con l’art. 117, comma 1, Cost.

Lacensura denuncia l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il giu- dice, in ordine alla statuizione sfavorevole sul motivo con il quale si contestavail rilievo contenuto nell'avviso di accertamento impugnato, secondoil quale l'esecuzione di “ anticip azioni soci ” per cassa in favore dellasocietà costituirebbe presunzione di produzione di utili extra - con- tabili da parte della società medesima, nonché presunzione del fatto chetali utili siano stati conseguiti nello stesso anno d'imposta in cui gli anticipi sono sta ti eseguiti.

La contribuente assume la violazione del divieto di plurime presunzioni semplici, essendo ammesse, per giuri- sprudenzaconsolidata, presunzioni di secondo grado soltanto per l'ac- certamentodi fatti posti a fondamento di presunzioni legali. 3.Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha stabilito alle pagg.4 - 5 dellasentenza che : «secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza nelprocesso verbale di constatazione i n atti - le cui conclusioni sono state fatte proprie dell'amministrazione finanziaria - dall'esame della contabilità della società sono stati rilevati una serie dì versamenti i n cassaindicati, per lo più, in contanti così da non lasciare tracce in me- rito alla documentabilità delle operazioni e d i n corrispondenza di tali versamentiè stata rilevata la consistenza di liquidità del conto corrente bancarioutilizzato d alla società acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Pa- schidi Siena tale da non evidenziare alcuna sofferenza finanziaria (con lalogica deduzione che se si doveva far fronte a reali esigenze opera- tivedi gestione alla società per ben poteva farsi ricorso al cre dito ban- cario).

Afronte di tali anomalie l 'amministratore della società, interpellato nel corso delle operazioni della polizia tributaria, non è stato i n grado di fornirealcun chiarimento, rimanendo, per altro verso nel corso del giu- dizioincontestata la circostanza che i soci non hanno comprovato di essere titolari di redditi personali, derivanti da altre attività, idonei a giustificare la disponibilità finanziaria erogata in misura così consi- stentealla società.

Èrimasta, pervero, totalmente indimostrata l'affermazione di parte ri- corrente secondo cui si sarebbe trattato di ” mere scritture di rettifica dioperazioni di cassa ” , non contabilizzate in quanto il consulente della societàavrebbe ricevuto in ritardo la relativa documentazione.

Invirtù dei già menzionati elementi è stato, poi, rilevato che, non pren- dendoin considerazione gli apporti a titolo di anticipo e le restituzion i seguite,l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, i n modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi.

Va richiamato, sul punto, l'orientamento secondo cui “ In tema di ac- certamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensidell’art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativodi cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità supe- riorea quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia con- tabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo ” ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27585 del 20/11/2008).

Orbene, come evidenziato correttamente nella sentenza impugnata ‹‹incombeva sulla ricorrente, e non sull'Amministrazione finanziaria, l'oneredi dimostrare la legittimità delle operazioni in questione, sulla base di elementi specifici atti a dimostrare la reale provenienza del denaro occorso per le suddette anticipazioni, invero, nella specie, neancheallegati e in difetto d i tali elementi ha concluso per la corret- tezzadell'accertamento "induttivo" svolto al riguardo dalla amministra- zionefinanziaria.

Osserva questa Commissione che tali argomentazioni corrette ed adeguatamente motivate resistono alle censure di parte appellante dovendosi ribadire che la società contribuente non ha of- ferto,com ’ er a suo preciso onere, elementi idonei ad inficiare la sud- dettaricostruzione di tipo i nduttivo con l'ulteriore precisazione che la correttezzadel ragionamento operato d all'amministrazione finanziaria apparesuffragata dalla circostanza che la guardia di finanza ha rilevato delle irregolarità in ordine alla fatt urazione delle autovetture oggetto dicessione costituenti “ i ndizi di evasione da parte della società verifi- cata”.

Vaosservato che è stato anche accertato che nel corso degli anni 2008 - 2009le fatture emesse non corrispondevano al prezzo effettivo di ven- ditae a l prezzo reale di cessione dell'autovettura risultante dalla appo- sitacartellina di vendita predisposta dalla società venditrice (vedi PVC inatti).

Appare,quindi, corretto l 'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziariabasato sul fatto che la procedura adottata mediante l'accen- sionedel conto anticipazioni soci aveva chiaramente lo scopo di ripia- narecontabilmente deficienze di cassa determinate dalla mancata con- tabilizzazionedi ricavi conseguen ti alle cessioni di beni senza fattura ovveroper corrispettivi inferiori a quelli reali. » .

Ilragionamento del giudice è logico e coerente, ed erra la ricorrente a ritenere che la citata giurisprudenza non sia pertinente e che la pre- sunzionedi distribuzione utili trovi applicazione solo nel caso di indagini bancarie ex art.32 d.P.R. n.600/72.

Infatti, il principio di diritto espressodalla sentenza n. 27585 del 20/11/2008 va reiterato anche nella presente fattispecie (v. anche, mutatis mutandis , Cass.n.7538/2020)e, nel caso in esame , la sussistenza di un saldo negativo di cassa, che implica voci di spesa di entità superiore a quella degli introitiregistrati e fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo , è accertato dal giudice che af- ferma:«l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, in modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi» ( ibidem ) .

Logicamente non può essere utilmente preso inconsiderazione il conto anticipaz i one da soci invocato a p.9 ricorso, perché non è stato superato l’accertamento fattuale del giudice se- condocui è « totalmente indimostrata l'affermazione di parte ricorrente secondocui si sarebbe trattato di "mere scritture di rettifica di opera- zionidi cassa", non contabilizzate in quanto il consulente della società avrebbericevuto in ritardo la relativa documentazi one » (v. p. 4 sen- tenza).

4. Con il secondo motivo la contribuente deduce , in rapporto all’art.360,primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa ap- plicazionedell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. e così l’ error in indicando in cui sarebbe incorsala sentenza, in ordine alla statuizione con la quale è stata rite- nutaraggiunta la prova per presunzioni della natura soggettivamente fittiziadelle operazioni commerciali poste in essere con le “ pretese car- tiere”.Secondo la società gli elementi indiziari fo rn iti dall'Ufficio sareb- bero,in base alla giurisprudenza di legittimità, astrattamente idonei, a tuttoconcedere, a fondare la contestazione di utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti e la conseguente indetraibilità dell'Iva pas- sivaivi esposta, laddove invece nel caso di specie l'Ufficio ha contestato l'interposizionefittizia delle presunte “cartiere” e la conseguente impu- tazionedi ricavi e Iva attiva dei pretesi interposti in capo alla pretesa interponente. 5.Il mezzo è inammissibile.

Il giudice alle pagg.5 - 7 della sentenza ha accertatoche: « sono allo stesso modo totalmente infondate le ulteriori censureformulate da parte appellante riguardanti la frode fiscale con- testata con riferimento alle operazioni commerciali ritenute soggetti- vamenteinesistenti.

Sul punto va premesso che le complessive argo- mentazionidella sentenza impugnata - che qui devono intendersi inte- gralmenterichiamate - sono tali da resistere alle censure di parte ap- pellante.

Occorre in questa sede ribadire che appare corretta la rico- struzione operata dalla polizia tributaria - fatta propria dall'ufficio fi- nanziario- secondo cui le fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dovevano ritenersi fittizie.

È stato in particolarericostruito che la ditta di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il no- tevolevolume di affari sviluppato nel corso del periodo oggetto di in- dagine, era priva di qualsiasi struttura seppur minima organizzazione (nonpossedendo un locale o altro bene strumentale all'esercizio di im- presa commerciale, se gnatamente presso l'indirizzo dichiarato quale sededella ditta i verificatori riscontravano un modesto locale chiuso ed instato il degrado, reperendo, invece, presso l'abitazione del Levant le fatturedi acquisto di beni); tale ditta è risultata priva di dipendenti o collaboratori,di una struttura amministrativa - contabile e di un consu- lentefiscale; il Levant è risultato nullatenente non disponendo di mezzi economicinecessari per pagare i propri fornitori, emergendo, altresì, chela provvista per consentire al Levant di regolare pagamenti con i suol fornitori in Germania veniva sistematicamente messa a disposi- zione dagli acquirenti che pagavano la merce prima di riceverla; è emersal'assenza di scopo del pro fitt o atteso che la ditta Levant non operava secondo criteri di economicità, risultando che in ordine a l la percentualedi ricarico applicata alla rivendita di autovetture applicava marginiinferiori a quelli normalmente praticati dagli operatori del me- desimosettore ed, i n taluni casi, rivendeva le autovetture a un prezzo inferiorea quello di acquisto; è stato accertato che il Levant ha prov- vedutoad immatricolare numerose autovetture di provenienza comu- nitaria anche dopo che la sua attività è risultata cessata (in data 31/12/2007);è emerso che il Levant non aveva presentato dichiara- zioneredditi nè versato Imposte nonostante figurasse quale acquirente dimerci da parte i paesi dell' Unione Europea per importi rilevanti di oltre2 milioni di euro.

Ad analoghe conclusioni, circa la reale natura di cartiera,sono pervenuti, correttamente, l'organismo antifrode e l 'am- ministrazionefinanziaria per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è emerso che anche tale società era totalmente priva di unastruttura organizzativa ("presso l 'indirizzo dichiarato della società èstato riscontrato un modesto locale chiuso e senza alcuna insegna") ed il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non sapere nulla della concreta gestione dell'azienda essendo privo delle competenzee conoscenze tecniche del settore e delie risorse economi- cheutili per gestire una qualsiasi attività commerciale e che la società In questione era gestita dal Levant, limitandosi egli esclusivamente sottoscriverela documentazione di volta In volta gli sottoponeva quest' ultimo.

Dal p.v.c. risulta, pure, che vari soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA]- retta,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono presentati quali interpostifittizi fornendo i propri dati anagrafici personali a [OSCURATO:PERSONA]- fanoal fine di immatricolare numerose autovetture comunitarie desti- natealla commercializzazione di fatto parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. .

Orbeneva richiamato l 'orientamento secondo cui “ In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettiva- menteinesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dallainterposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comuni- tarioed il cessionario italiano, l'onere pr obatorio a carico della Ammi- nistrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario cheil corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non le- gittimatoalla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'im- posta, è sodd isfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazionepersonale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente - cessionario fornire la prova contraria dellabuona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoincolpevolmente che essa fosse re almente fornita dalla per- sona interposta (Sez. 5 - , Sentenza n. 10120 del 21/04/2017, Rv. 644043- 01).

La natura di cartiera della ditta Levant, come compro- vata dall' amministrazione finanziaria, è stata peraltro accertata con sentenza della commissione tributaria provinciale di Palermo n. 174/2013, passata in autorità del giudicato, la quale può certamente averenell' odierno giudizio valenza indiziaria. » .

Afronte di un tale articolato e logico ragionamento, ancorato nel qua- dro istruttorio, l a censura in disamina impinge ne ll’accertamento del giudice di raggiungimento della prova per presunzioni circa la natura soggettivamente fittizia delle operazioni commerciali poste in essere conle pretese “cartiere” è scopertamente motivazionale e inammissi- bilesia perché meritale , sia per doppia conforme alla luce del doppio rigettodella prospettazione contraria di parte contribuente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ.,già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qu i interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorsoper cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360, quale va qualificat a la reale censura in disamina, ossia per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti.

La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sen- tenzadi rigetto dell’appello sono state tra loro diverse .

Noncoglie poi nel segno l’invocazione (v. p. 17 ricorso) dell a sentenza n.619/10 del Tribunale penale di Palermo che ha definito, con formula assolutoria,«il procedimento penale a carico del legale rappresentante dellaGolden Car's (sig. [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di presunto utilizzodi fatture per operazioni inesistenti.

La prospettazione è gene- ricain quanto il ricorso non deduce né prova che la sentenza è stata depositatanel presente giudizio con attestazione di passaggio in giudi- cato,né c’è un motivo di ricorso specifico idoneo a superare il preciso accertamentofattuale del giudice di appello a pag.8 della sentenza im- pugnata secondo cui « Di nessun pregio è, poi, la difesa della società appellantesecondo cui il legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA] stato assolto dalle imputazioni di utilizzo di fatture peroperazioni i nesistenti nel rapporti con la ditta Levant escludendo il ruolodi interposto fittizio del Levant e ciò sia in considerazione del fatto che l' i mputazione ha riguardato l’anno 2007 (e, quindi, fatti diversi) apparendodel tutta priva di pregio la deduzione secondo cui se Levant nonera un soggetto interposto nel 2007 non lo era neanche del 2010 » , rectius,2009. 6.Con il terzo motivo la ricorrente deduce , ai fini de ll’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. , 37, c omma 3, e 39, d.P.R . n. 600 del 1973e 109, comma 4, d.P.R. n.917 del 1986 , in ordine alla determi- nazioneinduttiva dei ricavi imputati alla presunta interponente senza riconoscimento dei costi per il maggior reddito accertato sulla base dellacontabilità delle presunte cartiere , sia per violazione del divieto di presunzionedi secondo grado che per violazione dell'art. 37, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973, il quale consente di imputare all'interponente ilreddito dell'interposto, non i ricavi. 7.Il motivo è parzialmente fondato , e ciò nei limiti che seguono .

Inlinea generale , l ogico e condivisibile è l’argomentare del giudice sulla questionealle pagg.4 e ss. della sentenza: « Parimenti privo di fonda- mento è l 'ulteriore motivo di i mpugnazione afferente la questione ri- guardante la presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione di ri- caviper euro 1 88 . 0 00,00 con Iva pari ad euro 37 . 6 00,00.

Occorre pre- mettereche (…)» e segue l’ampio brano di motivazione già citato in rispostaal primo motivo.

Quanto alla asserita violazione del divieto di presunzionedi secondo grado vale la considerazione già ivi svolta, trat- tasi di un accertamento compiuto dal giudice della presenza di saldi negativida cui discende la presunzione, che pertanto non è affatto di secondogrado ed è conforme alla giurisprudenza di Sezione.

Noncoglie poi nel segno l’osservazione che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n.600 del 1973 menziona i reddit i e non i ricavi , disponendo: « i n sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditidi cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, an- chesulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne èl'effettivo possessore per interposta persona (…) » .

La norma colpisce ogniuso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l'uso che se ne fa è volto a realizzare l'elusione e considera,quindi, elusive le operazioni, simulate o reali che siano, che costituiscano il mezzo per a ggirare l'applicazione della normativa fi- scalesfavorevole.

La giurisprudenza interpreta tale norma precisando che«in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina an- tielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente uncomportamento fraudolento da parte del contribuent e, essendo suf- ficienteun uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo stru- mento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fi- scale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il feno- menodella simulazione relativa , nell'ambito della quale può ricompren- dersil'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di ap- plicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche medianteoperazioni effettive e reali » (cfr. Cass. n. 25671/2013; Cass.n.21794/2014; Cass. n.21952/2015).

Nel caso che ci occupa dalla sentenza emerge che l'Amministrazione finanziarianon ha affatto contestato la natura elusiva delle operazioni, bensìche le stesse fossero soggettivamente inesistenti.

Tuttavia, con riferimento alla questione dei costi per la produzione di maggior reddito (analiticamente) induttivamente accertato , in ricorso ilprofilo è efficacemente contestato alle pagg.27 e 28 che : « Nell'atto diaccertamento l'Ufficio, dopo aver imputato alla società ricavi riferiti all'attivitàdelle presunte cartiere Levant e Speed car per 567.800 euro (…)per la determinazione del reddito (…) si è guardato bene dall'im- putareall'odierna ricorrente, insieme ai ricavi, anche i costi emergenti dalla contabilità delle presunte “cartiere”, poiché, com'è stato anche accertatodalla C.t.r., “ la Levant non operava secondo criteri di econo- micità, risultando che in ordine alla percentuale di ricarico applicata allarivendita di autovetture applicava margini inferiori a quelli normal- menteapplicati dagli operatori del medesimo settore ed, in taluni casi, rivendevale autovetture ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ” , peraltro “ ad analoghe conclusioni» (non meglio specificate) è perve- nuto il Giudice a quo “ per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” (cfr.sent, d'appello, pag. 6). » [OSCURATO:PERSONA] osserva che l a sentenza d’ap- pellonon esplicita se vi è stato il riconoscimento, anche solo forfettario , dei costi di produzione del maggior reddito , profilo evidenziato con l’atto di gravame, e che dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice – laddove emergente dagli atti - perché funzionale alla costituzionalità della tipologia di accertamento .

Infatti, in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost.n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico - induttivoo induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, pre- suntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contri- buente,affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva(cfr. Cass. n. 16168/2025).

È necessario un accertamento ariguardo da parte del giudice del rinvio. 8.Dalla reiezione del secondo motivo discende il medesimo esito anche per il quarto , in cui la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione in ordine al motivo con il quale era stato contestato un rilievo inerente l'indeducibilitàdi costi per euro 1 9 . 250 connesso alla presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per euro 5 67 . 8 00 con IVA pariad euro 122 . 053 , 32 , in quanto sostenuti nei confronti di soggetti privatiitaliani, asseritamente interposti a cedenti comunitari .

Si tratta infatti di contestazioni intrecciate tra loro il cui esito dipende dal co- mune accertamento, razionalmente compiuto dal giudice, di inesi- stenzadelle operazioni contestate. 9.Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n . 546 del 1992 e l’apparenza della motivazione in ordine almotivo con il quale veniva censurato il rilievo in ordine all'indetraibi- litàdell'Iva relativa a due fatture emesse da una delle presunte “car- tiere”,in difetto di prova specifica circa la fittizietà delle singole opera- zionicontestate.

La società emittente, in quanto cartiera, non sarebbe legittimataa beneficiare del regime IVA del margine.

10. Il motivo è infondato.

Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in proce- dendo",quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la form azione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.(Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) La riformula- zionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispos ta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriduc ibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez.

U, sentenzan. 8053 del 07/04/2014).

Orbene,sulla questione oggetto della censura il giudice ha innanzitutto stabilito a pag.9 della sentenza: « Per le ragioni già sopra evidenziate deveribadirsi che vi è prova della natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e della conoscenza di tale situazione da parte della società ricor- rente».Il richiamo è all’ampia argomentazione immediatamente pre- cedente nella sentenza impugnata, e già sopra riportata, alla conclu- sionedella quale il giudice ha accertato l’inesistenza delle operazioni suddette.

Lamotivazione poi prosegue: « Occorre, anche, osservare che “ In tema diIVA, il regime del margine di utile di cui all'alt. 36 del d.l. 23 febbraio 1995,n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, de- rogatoriodell'ordinaria disci plina fiscale degli acqu isti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fattoche ne giustificano l'applicazione.

Ne consegue che l’assenza o il difettodi detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositivo dequo”. (Sez. 5, Sentenza n. 26852 del 18/12/2014), prova che nel casoin esame - come correttamente contestato dall' amministrazione finanziariae ritenuto dai primi giudici - non è stata fornita dalla società contribuente»(ibidem).

Non vi è dunque una consequenzialità di esclu- sione del regime del margine per il solo fatto che è stata accertata l’inesistenza delle operazioni, ma c’è un accertamento fattuale speci- fico,con richiamo alla decisione di prime cure, circa la mancata prova deipresupposti per l’applicazione nella fattispecie dell’invocato regime fiscaledi favore, conforme a quello di primo grado.

Tale motivazione rispettail minimo costituzionale.

11. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta , ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 2727 , 2729 cod. civ. e 3 9 , d.P.R, n. 600 del 1973 , da parte dellasentenza impugnata, con riferimento al capo della decisione rela- tivaall’omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativi alla vendita di un’autovettura,in quanto la presunzione sarebbe fondata sulla base di unsolo fatto noto, come tale privo dei requisiti per l’accertamento ana- litico-induttivo.

12. Il mezzo di impugnazione è infondato, dal momento che questa Corteha già affermato (Cfr. Cass. n.30803/2017), in tema di accerta- mento analitico - induttivo del reddito di impresa condotto ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, che il convinci- mentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non di- chiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, ossia dotato di elevata valenzaprobabilistica (Cass. n.3276/2018), come motivatamente ac- certatodal giudice alle pagg.9 e 10 della sentenza impugnata.

13. Con il se ttim o motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art.360,primo comma, n n .3 e 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art t . 12 e 17, d.lgs. n. 472 del 1997 e comunque l’apparenzadella motivazione , in quanto le sanzioni sono state oggetto diirrogazione immediata in presenza di un provvedimento impositivo infondato,nonché error in procedendo per omessa pronuncia sulla vio- lazionedel “cumulo giuridico”. 14.Il motivo è inammissibile in quanto, premesso che il giudice si è pronunciato sulla questione delle sanzioni, ritenute dovute in conse- guenzadella reiezione delle doglianze sulle imposte, lo specifico profilo dellaviolazione del cumulo giuridico, sollevato in primo grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 741 6 /2018 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatoe difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: ales- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat o presso il suostudio in Roma, piazza del Popolo n.3 (studio legale [OSCURATO:PERSONA] –Sanasi d’Arpe) ; –ricorrente – Oggetto: IVA –II.DD. –ope- razioni inesistenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia,n. 310 5 / 14 /1 7 , depositata in data 31 agosto 201 7 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 settembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia , n.3105/14/17 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Pa- lermon. 10 / 6 /201 5 con la quale era stat o rigettato i l ricors o propost o dallacontribuente avverso l’avviso di accertamento emess o per II.DD. eIVA relativo al l’anno di imposta 20 0 9 in dipendenza dalla contesta- zionedi operazioni inesistenti, di ricavi non contabilizzati né dichiarati, costidisconosciuti, sottofatturazione di un’autovettura e indebita ap- plicazionedel regime IVA del margine ad alcune operazioni . 2.Si legge in sentenza che le riprese traevano origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, svolgentel’attività di commercio di autovetture , conclusasi con p.v.c., dacui emergeva l’acquisto da parte della contribuente in evasione di impostatramite “cartiere” di autoveicoli provenienti da cedenti infra - comunitari. 3.Il giudice di prime cure disattendeva le eccezioni preliminari solle- vatedalla contribuente e, nel merito, confermava integralmente le ri- prese,decisione confermata in secondo grado. 4.La contribuente ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenzad’appello, affidat o a sette motiv i , mentre l ’Agenzia delle entrate èrimasta intimata . Considerato che: 1.In primo luogo va dato atto dell’istanza formulata dal ricorrente di trattazione congiunta del ricorso con quello iscritto all’RGN 7418/18 . Entrambii ricorsi, non interamente sovrapponibili in quanto le censure nonsono identiche, vengono trattati alla medesima odierna adunanza camerale. 2.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.39, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 53, Cost., nonché degli artt.24 e 111 Cost, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell'art. 6,par. 1, CEDU, in combinato disposto con l’art. 117, comma 1, Cost. Lacensura denuncia l’ error in iudicando in cui sarebbe incorso il giu- dice, in ordine alla statuizione sfavorevole sul motivo con il quale si contestavail rilievo contenuto nell'avviso di accertamento impugnato, secondoil quale l'esecuzione di “ anticip azioni soci ” per cassa in favore dellasocietà costituirebbe presunzione di produzione di utili extra - con- tabili da parte della società medesima, nonché presunzione del fatto chetali utili siano stati conseguiti nello stesso anno d'imposta in cui gli anticipi sono sta ti eseguiti. La contribuente assume la violazione del divieto di plurime presunzioni semplici, essendo ammesse, per giuri- sprudenzaconsolidata, presunzioni di secondo grado soltanto per l'ac- certamentodi fatti posti a fondamento di presunzioni legali. 3.Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha stabilito alle pagg.4 - 5 dellasentenza che : «secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza nelprocesso verbale di constatazione i n atti - le cui conclusioni sono state fatte proprie dell'amministrazione finanziaria - dall'esame della contabilità della società sono stati rilevati una serie dì versamenti i n cassaindicati, per lo più, in contanti così da non lasciare tracce in me- rito alla documentabilità delle operazioni e d i n corrispondenza di tali versamentiè stata rilevata la consistenza di liquidità del conto corrente bancarioutilizzato d alla società acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] dei Pa- schidi Siena tale da non evidenziare alcuna sofferenza finanziaria (con lalogica deduzione che se si doveva far fronte a reali esigenze opera- tivedi gestione alla società per ben poteva farsi ricorso al cre dito ban- cario). Afronte di tali anomalie l 'amministratore della società, interpellato nel corso delle operazioni della polizia tributaria, non è stato i n grado di fornirealcun chiarimento, rimanendo, per altro verso nel corso del giu- dizioincontestata la circostanza che i soci non hanno comprovato di essere titolari di redditi personali, derivanti da altre attività, idonei a giustificare la disponibilità finanziaria erogata in misura così consi- stentealla società. Èrimasta, pervero, totalmente indimostrata l'affermazione di parte ri- corrente secondo cui si sarebbe trattato di ” mere scritture di rettifica dioperazioni di cassa ” , non contabilizzate in quanto il consulente della societàavrebbe ricevuto in ritardo la relativa documentazione. Invirtù dei già menzionati elementi è stato, poi, rilevato che, non pren- dendoin considerazione gli apporti a titolo di anticipo e le restituzion i seguite,l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, i n modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi. Va richiamato, sul punto, l'orientamento secondo cui “ In tema di ac- certamento induttivo del reddito d’impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensidell’art.39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativodi cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità supe- riorea quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia con- tabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo ” ( Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27585 del 20/11/2008). Orbene, come evidenziato correttamente nella sentenza impugnata ‹‹incombeva sulla ricorrente, e non sull'Amministrazione finanziaria, l'oneredi dimostrare la legittimità delle operazioni in questione, sulla base di elementi specifici atti a dimostrare la reale provenienza del denaro occorso per le suddette anticipazioni, invero, nella specie, neancheallegati e in difetto d i tali elementi ha concluso per la corret- tezzadell'accertamento "induttivo" svolto al riguardo dalla amministra- zionefinanziaria. Osserva questa Commissione che tali argomentazioni corrette ed adeguatamente motivate resistono alle censure di parte appellante dovendosi ribadire che la società contribuente non ha of- ferto,com ’ er a suo preciso onere, elementi idonei ad inficiare la sud- dettaricostruzione di tipo i nduttivo con l'ulteriore precisazione che la correttezzadel ragionamento operato d all'amministrazione finanziaria apparesuffragata dalla circostanza che la guardia di finanza ha rilevato delle irregolarità in ordine alla fatt urazione delle autovetture oggetto dicessione costituenti “ i ndizi di evasione da parte della società verifi- cata”. Vaosservato che è stato anche accertato che nel corso degli anni 2008 - 2009le fatture emesse non corrispondevano al prezzo effettivo di ven- ditae a l prezzo reale di cessione dell'autovettura risultante dalla appo- sitacartellina di vendita predisposta dalla società venditrice (vedi PVC inatti). Appare,quindi, corretto l 'accertamento induttivo dell'amministrazione finanziariabasato sul fatto che la procedura adottata mediante l'accen- sionedel conto anticipazioni soci aveva chiaramente lo scopo di ripia- narecontabilmente deficienze di cassa determinate dalla mancata con- tabilizzazionedi ricavi conseguen ti alle cessioni di beni senza fattura ovveroper corrispettivi inferiori a quelli reali. » . Ilragionamento del giudice è logico e coerente, ed erra la ricorrente a ritenere che la citata giurisprudenza non sia pertinente e che la pre- sunzionedi distribuzione utili trovi applicazione solo nel caso di indagini bancarie ex art.32 d.P.R. n.600/72. Infatti, il principio di diritto espressodalla sentenza n. 27585 del 20/11/2008 va reiterato anche nella presente fattispecie (v. anche, mutatis mutandis , Cass.n.7538/2020)e, nel caso in esame , la sussistenza di un saldo negativo di cassa, che implica voci di spesa di entità superiore a quella degli introitiregistrati e fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo , è accertato dal giudice che af- ferma:«l'andamento del conto cassa contanti della società per gli anni 2009e 2010 evidenziava, in modo anomalo, la costante presenza di saldinegativi» ( ibidem ) . Logicamente non può essere utilmente preso inconsiderazione il conto anticipaz i one da soci invocato a p.9 ricorso, perché non è stato superato l’accertamento fattuale del giudice se- condocui è « totalmente indimostrata l'affermazione di parte ricorrente secondocui si sarebbe trattato di "mere scritture di rettifica di opera- zionidi cassa", non contabilizzate in quanto il consulente della società avrebbericevuto in ritardo la relativa documentazi one » (v. p. 4 sen- tenza). 4. Con il secondo motivo la contribuente deduce , in rapporto all’art.360,primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa ap- plicazionedell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2697 cod. civ. e così l’ error in indicando in cui sarebbe incorsala sentenza, in ordine alla statuizione con la quale è stata rite- nutaraggiunta la prova per presunzioni della natura soggettivamente fittiziadelle operazioni commerciali poste in essere con le “ pretese car- tiere”.Secondo la società gli elementi indiziari fo rn iti dall'Ufficio sareb- bero,in base alla giurisprudenza di legittimità, astrattamente idonei, a tuttoconcedere, a fondare la contestazione di utilizzazione di fatture peroperazioni inesistenti e la conseguente indetraibilità dell'Iva pas- sivaivi esposta, laddove invece nel caso di specie l'Ufficio ha contestato l'interposizionefittizia delle presunte “cartiere” e la conseguente impu- tazionedi ricavi e Iva attiva dei pretesi interposti in capo alla pretesa interponente. 5.Il mezzo è inammissibile. Il giudice alle pagg.5 - 7 della sentenza ha accertatoche: « sono allo stesso modo totalmente infondate le ulteriori censureformulate da parte appellante riguardanti la frode fiscale con- testata con riferimento alle operazioni commerciali ritenute soggetti- vamenteinesistenti. Sul punto va premesso che le complessive argo- mentazionidella sentenza impugnata - che qui devono intendersi inte- gralmenterichiamate - sono tali da resistere alle censure di parte ap- pellante. Occorre in questa sede ribadire che appare corretta la rico- struzione operata dalla polizia tributaria - fatta propria dall'ufficio fi- nanziario- secondo cui le fatture emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dovevano ritenersi fittizie. È stato in particolarericostruito che la ditta di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il no- tevolevolume di affari sviluppato nel corso del periodo oggetto di in- dagine, era priva di qualsiasi struttura seppur minima organizzazione (nonpossedendo un locale o altro bene strumentale all'esercizio di im- presa commerciale, se gnatamente presso l'indirizzo dichiarato quale sededella ditta i verificatori riscontravano un modesto locale chiuso ed instato il degrado, reperendo, invece, presso l'abitazione del Levant le fatturedi acquisto di beni); tale ditta è risultata priva di dipendenti o collaboratori,di una struttura amministrativa - contabile e di un consu- lentefiscale; il Levant è risultato nullatenente non disponendo di mezzi economicinecessari per pagare i propri fornitori, emergendo, altresì, chela provvista per consentire al Levant di regolare pagamenti con i suol fornitori in Germania veniva sistematicamente messa a disposi- zione dagli acquirenti che pagavano la merce prima di riceverla; è emersal'assenza di scopo del pro fitt o atteso che la ditta Levant non operava secondo criteri di economicità, risultando che in ordine a l la percentualedi ricarico applicata alla rivendita di autovetture applicava marginiinferiori a quelli normalmente praticati dagli operatori del me- desimosettore ed, i n taluni casi, rivendeva le autovetture a un prezzo inferiorea quello di acquisto; è stato accertato che il Levant ha prov- vedutoad immatricolare numerose autovetture di provenienza comu- nitaria anche dopo che la sua attività è risultata cessata (in data 31/12/2007);è emerso che il Levant non aveva presentato dichiara- zioneredditi nè versato Imposte nonostante figurasse quale acquirente dimerci da parte i paesi dell' Unione Europea per importi rilevanti di oltre2 milioni di euro. Ad analoghe conclusioni, circa la reale natura di cartiera,sono pervenuti, correttamente, l'organismo antifrode e l 'am- ministrazionefinanziaria per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è emerso che anche tale società era totalmente priva di unastruttura organizzativa ("presso l 'indirizzo dichiarato della società èstato riscontrato un modesto locale chiuso e senza alcuna insegna") ed il legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di non sapere nulla della concreta gestione dell'azienda essendo privo delle competenzee conoscenze tecniche del settore e delie risorse economi- cheutili per gestire una qualsiasi attività commerciale e che la società In questione era gestita dal Levant, limitandosi egli esclusivamente sottoscriverela documentazione di volta In volta gli sottoponeva quest' ultimo. Dal p.v.c. risulta, pure, che vari soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA]- retta,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) si sono presentati quali interpostifittizi fornendo i propri dati anagrafici personali a [OSCURATO:PERSONA]- fanoal fine di immatricolare numerose autovetture comunitarie desti- natealla commercializzazione di fatto parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . Orbeneva richiamato l 'orientamento secondo cui “ In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettiva- menteinesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dallainterposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comuni- tarioed il cessionario italiano, l'onere pr obatorio a carico della Ammi- nistrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario cheil corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non le- gittimatoalla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'im- posta, è sodd isfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazionepersonale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente - cessionario fornire la prova contraria dellabuona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoincolpevolmente che essa fosse re almente fornita dalla per- sona interposta (Sez. 5 - , Sentenza n. 10120 del 21/04/2017, Rv. 644043- 01). La natura di cartiera della ditta Levant, come compro- vata dall' amministrazione finanziaria, è stata peraltro accertata con sentenza della commissione tributaria provinciale di Palermo n. 174/2013, passata in autorità del giudicato, la quale può certamente averenell' odierno giudizio valenza indiziaria. » . Afronte di un tale articolato e logico ragionamento, ancorato nel qua- dro istruttorio, l a censura in disamina impinge ne ll’accertamento del giudice di raggiungimento della prova per presunzioni circa la natura soggettivamente fittizia delle operazioni commerciali poste in essere conle pretese “cartiere” è scopertamente motivazionale e inammissi- bilesia perché meritale , sia per doppia conforme alla luce del doppio rigettodella prospettazione contraria di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ.,già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qu i interessadal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’in- ternodell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamentodei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorsoper cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360, quale va qualificat a la reale censura in disamina, ossia per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sen- tenzadi rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . Noncoglie poi nel segno l’invocazione (v. p. 17 ricorso) dell a sentenza n.619/10 del Tribunale penale di Palermo che ha definito, con formula assolutoria,«il procedimento penale a carico del legale rappresentante dellaGolden Car's (sig. [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di presunto utilizzodi fatture per operazioni inesistenti. La prospettazione è gene- ricain quanto il ricorso non deduce né prova che la sentenza è stata depositatanel presente giudizio con attestazione di passaggio in giudi- cato,né c’è un motivo di ricorso specifico idoneo a superare il preciso accertamentofattuale del giudice di appello a pag.8 della sentenza im- pugnata secondo cui « Di nessun pregio è, poi, la difesa della società appellantesecondo cui il legale rappresentante della stessa [OSCURATO:PERSONA] stato assolto dalle imputazioni di utilizzo di fatture peroperazioni i nesistenti nel rapporti con la ditta Levant escludendo il ruolodi interposto fittizio del Levant e ciò sia in considerazione del fatto che l' i mputazione ha riguardato l’anno 2007 (e, quindi, fatti diversi) apparendodel tutta priva di pregio la deduzione secondo cui se Levant nonera un soggetto interposto nel 2007 non lo era neanche del 2010 » , rectius,2009. 6.Con il terzo motivo la ricorrente deduce , ai fini de ll’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. , 37, c omma 3, e 39, d.P.R . n. 600 del 1973e 109, comma 4, d.P.R. n.917 del 1986 , in ordine alla determi- nazioneinduttiva dei ricavi imputati alla presunta interponente senza riconoscimento dei costi per il maggior reddito accertato sulla base dellacontabilità delle presunte cartiere , sia per violazione del divieto di presunzionedi secondo grado che per violazione dell'art. 37, comma 3,d.P.R. n. 600 del 1973, il quale consente di imputare all'interponente ilreddito dell'interposto, non i ricavi. 7.Il motivo è parzialmente fondato , e ciò nei limiti che seguono . Inlinea generale , l ogico e condivisibile è l’argomentare del giudice sulla questionealle pagg.4 e ss. della sentenza: « Parimenti privo di fonda- mento è l 'ulteriore motivo di i mpugnazione afferente la questione ri- guardante la presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione di ri- caviper euro 1 88 . 0 00,00 con Iva pari ad euro 37 . 6 00,00. Occorre pre- mettereche (…)» e segue l’ampio brano di motivazione già citato in rispostaal primo motivo. Quanto alla asserita violazione del divieto di presunzionedi secondo grado vale la considerazione già ivi svolta, trat- tasi di un accertamento compiuto dal giudice della presenza di saldi negativida cui discende la presunzione, che pertanto non è affatto di secondogrado ed è conforme alla giurisprudenza di Sezione. Noncoglie poi nel segno l’osservazione che l'art. 37, comma 3, d.P.R. n.600 del 1973 menziona i reddit i e non i ricavi , disponendo: « i n sede direttifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditidi cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, an- chesulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne èl'effettivo possessore per interposta persona (…) » . La norma colpisce ogniuso improprio o ingiustificato di strumenti giuridici, pur di per sé legittimi, quando l'uso che se ne fa è volto a realizzare l'elusione e considera,quindi, elusive le operazioni, simulate o reali che siano, che costituiscano il mezzo per a ggirare l'applicazione della normativa fi- scalesfavorevole. La giurisprudenza interpreta tale norma precisando che«in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina an- tielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente uncomportamento fraudolento da parte del contribuent e, essendo suf- ficienteun uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo stru- mento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fi- scale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il feno- menodella simulazione relativa , nell'ambito della quale può ricompren- dersil'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di ap- plicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche medianteoperazioni effettive e reali » (cfr. Cass. n. 25671/2013; Cass.n.21794/2014; Cass. n.21952/2015). Nel caso che ci occupa dalla sentenza emerge che l'Amministrazione finanziarianon ha affatto contestato la natura elusiva delle operazioni, bensìche le stesse fossero soggettivamente inesistenti. Tuttavia, con riferimento alla questione dei costi per la produzione di maggior reddito (analiticamente) induttivamente accertato , in ricorso ilprofilo è efficacemente contestato alle pagg.27 e 28 che : « Nell'atto diaccertamento l'Ufficio, dopo aver imputato alla società ricavi riferiti all'attivitàdelle presunte cartiere Levant e Speed car per 567.800 euro (…)per la determinazione del reddito (…) si è guardato bene dall'im- putareall'odierna ricorrente, insieme ai ricavi, anche i costi emergenti dalla contabilità delle presunte “cartiere”, poiché, com'è stato anche accertatodalla C.t.r., “ la Levant non operava secondo criteri di econo- micità, risultando che in ordine alla percentuale di ricarico applicata allarivendita di autovetture applicava margini inferiori a quelli normal- menteapplicati dagli operatori del medesimo settore ed, in taluni casi, rivendevale autovetture ad un prezzo inferiore a quello di acquisto ” , peraltro “ ad analoghe conclusioni» (non meglio specificate) è perve- nuto il Giudice a quo “ per quanto concerne la ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ” (cfr.sent, d'appello, pag. 6). » [OSCURATO:PERSONA] osserva che l a sentenza d’ap- pellonon esplicita se vi è stato il riconoscimento, anche solo forfettario , dei costi di produzione del maggior reddito , profilo evidenziato con l’atto di gravame, e che dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice – laddove emergente dagli atti - perché funzionale alla costituzionalità della tipologia di accertamento . Infatti, in tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost.n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico - induttivoo induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, pre- suntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contri- buente,affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva(cfr. Cass. n. 16168/2025). È necessario un accertamento ariguardo da parte del giudice del rinvio. 8.Dalla reiezione del secondo motivo discende il medesimo esito anche per il quarto , in cui la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione in ordine al motivo con il quale era stato contestato un rilievo inerente l'indeducibilitàdi costi per euro 1 9 . 250 connesso alla presunta omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per euro 5 67 . 8 00 con IVA pariad euro 122 . 053 , 32 , in quanto sostenuti nei confronti di soggetti privatiitaliani, asseritamente interposti a cedenti comunitari . Si tratta infatti di contestazioni intrecciate tra loro il cui esito dipende dal co- mune accertamento, razionalmente compiuto dal giudice, di inesi- stenzadelle operazioni contestate. 9.Con il quinto motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primocomma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione dell'art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n . 546 del 1992 e l’apparenza della motivazione in ordine almotivo con il quale veniva censurato il rilievo in ordine all'indetraibi- litàdell'Iva relativa a due fatture emesse da una delle presunte “car- tiere”,in difetto di prova specifica circa la fittizietà delle singole opera- zionicontestate. La società emittente, in quanto cartiera, non sarebbe legittimataa beneficiare del regime IVA del margine. 10. Il motivo è infondato. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in proce- dendo",quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la form azione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) La riformula- zionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispos ta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "con- trasto irriduc ibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rile- vanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. U, sentenzan. 8053 del 07/04/2014). Orbene,sulla questione oggetto della censura il giudice ha innanzitutto stabilito a pag.9 della sentenza: « Per le ragioni già sopra evidenziate deveribadirsi che vi è prova della natura di cartiera della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e della conoscenza di tale situazione da parte della società ricor- rente».Il richiamo è all’ampia argomentazione immediatamente pre- cedente nella sentenza impugnata, e già sopra riportata, alla conclu- sionedella quale il giudice ha accertato l’inesistenza delle operazioni suddette. Lamotivazione poi prosegue: « Occorre, anche, osservare che “ In tema diIVA, il regime del margine di utile di cui all'alt. 36 del d.l. 23 febbraio 1995,n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, de- rogatoriodell'ordinaria disci plina fiscale degli acqu isti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fattoche ne giustificano l'applicazione. Ne consegue che l’assenza o il difettodi detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositivo dequo”. (Sez. 5, Sentenza n. 26852 del 18/12/2014), prova che nel casoin esame - come correttamente contestato dall' amministrazione finanziariae ritenuto dai primi giudici - non è stata fornita dalla società contribuente»(ibidem). Non vi è dunque una consequenzialità di esclu- sione del regime del margine per il solo fatto che è stata accertata l’inesistenza delle operazioni, ma c’è un accertamento fattuale speci- fico,con richiamo alla decisione di prime cure, circa la mancata prova deipresupposti per l’applicazione nella fattispecie dell’invocato regime fiscaledi favore, conforme a quello di primo grado. Tale motivazione rispettail minimo costituzionale. 11. Con il sesto motivo la ricorrente prospetta , ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 2727 , 2729 cod. civ. e 3 9 , d.P.R, n. 600 del 1973 , da parte dellasentenza impugnata, con riferimento al capo della decisione rela- tivaall’omessa contabilizzazione di ricavi e IVA relativi alla vendita di un’autovettura,in quanto la presunzione sarebbe fondata sulla base di unsolo fatto noto, come tale privo dei requisiti per l’accertamento ana- litico-induttivo. 12. Il mezzo di impugnazione è infondato, dal momento che questa Corteha già affermato (Cfr. Cass. n.30803/2017), in tema di accerta- mento analitico - induttivo del reddito di impresa condotto ai sensi dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, che il convinci- mentodel giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non di- chiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa, ossia dotato di elevata valenzaprobabilistica (Cass. n.3276/2018), come motivatamente ac- certatodal giudice alle pagg.9 e 10 della sentenza impugnata. 13. Con il se ttim o motivo la ricorrente denuncia , in relazione all’art.360,primo comma, n n .3 e 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art t . 12 e 17, d.lgs. n. 472 del 1997 e comunque l’apparenzadella motivazione , in quanto le sanzioni sono state oggetto diirrogazione immediata in presenza di un provvedimento impositivo infondato,nonché error in procedendo per omessa pronuncia sulla vio- lazionedel “cumulo giuridico”. 14.Il motivo è inammissibile in quanto, premesso che il giudice si è pronunciato sulla questione delle sanzioni, ritenute dovute in conse- guenzadella reiezione delle doglianze sulle imposte, lo specifico profilo dellaviolazione del cumulo giuridico, sollevato in primo grad
Sentenza Cassazione n. 27001/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris