CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Calabria n. 1779/2024 depositata il 27/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che aseguito di controlli svolti dalla Guardia di Finanza in relazione agli anniNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026d’imposta 2014 – 2018 (che davano luogo anche ad un procedimentopenale), la [OSCURATO:PERSONA] di Crotone dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso n.TD5030100310/2019 in relazione all’anno 2014, con il quale siaccertavano incassi in nero per € 898.248 (su un totale di € 2.221.262)risultanti da documenti extracontabili trovati nel corso di perquisizioni cheandavano sottoposti a tassazione per IVA, IRES ed IRAP. Risultavanoaltresì compensi versati “in nero” allo chef per € 37.522,50 sui quali nonera stata operata alcuna ritenuta.La società impugnava l’avviso sia per vizi formali che sotto il profilosostanziale e chiedeva il riconoscimento dei costi sostenuti.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che, per ladeterminazione delle imposte, andavano detratti dai maggiori ricavi imaggiori costi sostenuti come determinati in sede di accertamento: €37.522,50 per compensi allo chef ed € 212.098 per costi non contabilizzatiper il personale. Rilevava altresì che dai ricavi extracontabili andavascorporata l’IVA, dovendo ritenersi che le somme versate fosserocomprensive di tale imposta.2. Proponeva appello l’Amministrazione, sostenendo l’indeducibilità deicosti; la CTP aveva infatti riconosciuto che l’accertamento era statocompiuto con metodo analitico induttivo e dunque i costi non potevanoessere riconosciuti con calcolo forfettario, ma dovevano avere lecaratteristiche di cui all’art. 109 d.P.R. 617/1986. Rilevava, altresì, cheneppure poteva farsi luogo allo scorporo dell’IVA sugli incassi in nero, inrelazione ai quali la predetta imposta non poteva essere applicata.Con sentenza n. 1779/2024 la Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria rigettava l’appello, osservando che l’accertamento erastato eseguito con metodo analitico induttivo ai sensi dell’art. 39, primocomma, lett. d) d.P.R. 600/1973 e che correttamente la CTP avevadedotto i costi: «giacché l’Ufficio ha ritenuto attendibile la contabilitàNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026parallela rinvenuta per la rideterminazione dei ricavi, certamente lo stessometro di valutazione doveva essere adoperato per conteggiare i costi nellastessa contabilità occulta rinvenuti». Riteneva del pari corretto lo scorporodell’IVA.3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Non ha resistito con controricorso la contribuente che è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo, l’Amministrazione denuncia il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 39, primo comma,lett. d) d.P.R. n. 600/1973 e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972,nonché dell’art. 109, commi quarto e quinto, d.P.R 917/1986.La ricorrente ha evidenziato che – pur dopo la sentenza della CorteCostituzionale n. 10/2023 - essendo stato eseguito un accertamentoanalitico induttivo, non poteva farsi luogo all’accertamento dei costi in viaforfettaria come avviene nel caso degli accertamenti induttivi; i costi, peressere dedotti dai maggiori ricavi, avrebbero dovuto avere lecaratteristiche indicate nell’art. 109 d.P.R. 917/1986. Inoltre, secondo laricorrente, la CGT di secondo grado avrebbe dovuto accertare che glistessi non fossero già stati annotati nella contabilità regolare, in quantoera stato contestato che per i banchetti svolti erano stati corrispostimaggiori compensi, non che erano stati compiuti banchetti in numeromaggiore rispetto a quelli risultanti dalla contabilità.1.2 Il motivo è infondato.Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che «In tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito dellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operatoun'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. del1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindiocculti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuenteNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria,eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, chevanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti» (Cass.n. 18653/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. n. 19574/2025; Cass. n.16168/2025; Cass. n. 5586/2023).Se dunque è possibile dedurre i costi determinati in via presuntiva, amaggior ragione possono essere dedotti quelli risultanti dalla contabilitàparallela che ha consentito l’accertamento dei maggiori ricavi e di cui,come si ricava dalla sentenza impugnata, viene dato atto nello stessoavviso di accertamento (le somme versate allo chef in nero, checostituiscono certamente costi, sono state anche prese in considerazioneper determinare la ritenuta d’acconto dovuta); quanto all’attendibilità ditale contabilità, si tratta di una valutazione di merito compiuta dalla CGTdi secondo grado ed adeguatamente motivata che in questa sede non puòessere sindacata.È appena il caso di aggiungere che le considerazioni relative al numero dibanchetti allestiti o alla possibilità che i maggiori costi fossero stati giàconsiderati nella contabilità regolare, attengono anch’esse al merito e nonpossono costituire oggetto di valutazione nel giudizio di legittimità. Vale lapena osservare, tuttavia, che se gli accertatori hanno tenuto conto deimaggiori compensi versati allo chef onde determinare le maggiori ritenutedovute e non versate, evidentemente hanno escluso che gli stessi fosserogià stati considerati nella contabilità regolare.2.1 Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione ha dedotto il viziodi cui all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 13 e 18d.P.R. 633/1972. Ad avviso della ricorrente, non poteva essere scorporatadai ricavi in nero, ai fini della determinazione del maggior reddito, l’IVAsugli stessi dovuta; tali ricavi, infatti, non vengono registrati nelle scritturecontabili, non sono imputati al conto profitti e perdite e «non affluiscononella contabilità dell'impresa, ma in quella – occulta - del "proprietario", ilNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026quale non incassa e, conseguentemente, non versa l'Iva sui corrispettivi,né le imposte dirette sui redditi conseguiti». L’esclusione dello scorporosarebbe coerente, secondo l’Amministrazione, con la disciplina dell’art. 60,comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 che consente al cedente o prestatore dirivalersi dell’imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi diaccertamento o rettifica nei confronti dei cessionari o committenti soltantoa seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, dellesanzioni e degli interessi; la rivalsa in tal caso «differisce da quellaordinaria, in quanto è facoltativa, successiva all’operazione e presupponel’avvenuto versamento definitivo della maggiore Iva accertata da parte delcedente/prestatore». Infine, ha richiamato anche la giurisprudenza dilegittimità secondo la quale lo scorporo sarebbe possibile solo ove fosseaccertata l’effettiva incorporazione dell’IVA nel prezzo versatodall’utilizzatore finale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.2.2 Il motivo è fondato.Questa Corte ha infatti osservato, in casi analoghi a quello in esame, chelo scorporo dell’IVA dai ricavi in nero per la determinazione del redditoimponibile non è consentita: «Si ha riguardo ad un volume d'affariricostruito in maniera analitico-induttiva, ossia prendendo le mossedall'inattendibilità della documentazione contabile, ivi comprese le fatture.Il che evidenzia la correttezza della statuizione impugnata, giacché ilcontribuente non ha dedotto, né tampoco provato che l'importodell'imposta sia stato incorporato nel prezzo delle operazioni specifiche avalle, ossia nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivonell'ambito delle sue attività economiche (come chiarito, tra varie, daCorte giust. 29 ottobre 2009, causa C-29/08, SKF, punto 60 e da Cortegiust. 16 febbraio 2012, causa C-118/11, [OSCURATO:PERSONA] o.o.d,punto 48).7.1.-La caratteristica di neutralità dell'iva esclude la fondatezza dellacensura: il regime dell'iva è difatti volto a sollevare interamenteNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026l'imprenditore dall'onere dell'imposta dovuta o versata nell'ambito di tuttele sue attività economiche, al fine di garantire la perfetta neutralitàdell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche,indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purchéqueste siano, in linea di principio, di per sé soggette all'IVA. Qualora l'ivanon sia stata applicata, o non vi è prova che lo sia stata, dunque, essanon può essere scorporata» (Cass. n. 6951/2017; nello stesso senso,Cass. n. 25627/2021).È evidente infatti che quando, come nel caso di specie, vengono accertatiricavi in nero, cioè ricostruiti sulla base di documentazione extracontabile,deve presumersi che sugli stessi non sia stata applicata l’IVA, per la qualeè necessario il rispetto di precise formalità anche di natura contabile.Deve aggiungersi che, sotto un diverso profilo, è stato altresì evidenziatoche «viene ulteriormente in rilievo l’art. 99, comma 1, primo periodo, Tuir,a termini del quale «le imposte sui redditi e quelle per le quali è previstala rivalsa anche facoltativa non sono ammesse in deduzione», da cuideriva l'indeducibilità dell'imposta ai fini della determinazione del redditod'impresa (v. Cass. n. 33025/2024, che richiama Cass. n. 6394 del 2021,par. 5.2., p. 7, secondo cui “[…] per l'Iva è normativamente prevista larivalsa, il cui mancato esercizio, con riguardo a fattispecie di recuperodell'imposta su accertamento, non è […] precluso ex art. 60, u.co., d.P.R.n. 633 del 1972, ove ne sussistano i presupposti in fatto e diritto”. Infatti,ai sensi dell’art.60 comma 7 d.P.R. n.633/1972, non è escluso che ilcontribuente, ove ancora nei termini, possa recuperare dal proprio cliente,a titolo di rivalsa, l’ammontare dell’IVA accertata e successivamenteversata)» (Cass. n. 16471/2025, in motivazione).3. In definitiva deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e rigettatoil primo; la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla CGT di secondo grado della Calabria, in diversaNumero registro generale 2268/2025Numero sezionale 783/2026Numero di raccolta generale 10166/2026Data pubblicazione 19/04/2026composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria cui demanda diprovvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il Presidente