CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00259/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21287‒2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall' a vv. p rof. Luigi CINQUEMANI ( pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. p rof. [OSCURATO:PERSONA] CIMINO (pec: [OSCURATO:EMAIL]),ed elettivamente Oggetto: TRIBUTI– accertamenti bancari domiciliato in Palermo , largo degli Abeti n. 3, presso lo studio del predetto ultimo difensore; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 6444/19/2022 della Co mmissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 14/07/2022; udita la relazione svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2025 e, in sede di riconvocazione, del 27/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF con il quale, , sulla scorta delle risultanze delle verifiche effettuate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale S.G.S. Giochi di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di sale giochi e biliardi, ed operate anche sui conti correnti bancari intestati al predetto contribuente nonché ai suoi stretti congiunti e a società terze nei quali lo stesso aveva la delega ad operare, compendiate in un processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. e consegnato al contribuente in data 29/10/2014, l’Agenzia delle entrate accertava un maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2009. 2. La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Palermo accoglieva il ricorso proposto dal contribuente ritenendo inapplicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento. La CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia riformava la sentenza di primo grado ed accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio. 2.1. I giudici di appello sostenevano, per quanto ancora qui di interesse, che: - l’analitica relazione di consulenza tecnica di parte, sottoscritta dall'ingegner [OSCURATO:PERSONA], non è stata contestata dall'ufficio se non in forma generica. Esaminando la suddetta consulenza tecnica emerge che tutte le operazioni bancarie contestate sia dai verificatori sia dall'ufficio trovano analitiche giustificazioni in virtù delle evidenziazioni contabili indicate nell'allegato 6); -il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito giustificazione dei versamenti a lui riconducibili pari a € 1.501.181,50 mentre per la restante somma pari a € 163.302,51 prende atto della materiale impossibilità di fornire giustificazione alcuna; -per quanto riguarda i prelevamenti non giustificati (per l’Ufficio € 134.934,93), verificando tutte le movimentazioni bancarie, non esistono giustificazioni circa l'ammontare dei prelevamenti pari a € 22.853,00; -in ordine alla erronea quantificazione del valore della produzione netta ai fini IRAP si osserva che la contestazione si era originata dal mancato riconoscimento dei costi asseritamente sostenuti dalla parte per conseguire il ricavo oggetto del recupero ma il riconoscimento dei costi, in presenza di accertamento di natura analitico induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/73 non può essere calcolato secondo una percentuale forfettaria, in quanto è il contribuente che deve dimostrarne l’esistenza dei presupposti (Cassazione sentenza 4454/2010); -anche il recupero iva risulta giustificato non sulla base di quanto previsto dall'art.110 del TULPS, quando sulla omessa registrazione di operazioni imponibili riscontrate in esito, appunto , alle indagini finanziarie sul maggiore volume di affari accertato; -parimenti , per carenza documentale , devono essere confermati i rilievi dell’Ufficio relativi ai minori costi non deducibili (€ 76.291,98: mancanza di fattura emessa nei confronti di terzi esercenti) e le sopravvenienze passive (€ 31.771,63: discordanza tra schede tecniche da smaltire del valore di € 18.960,79 e quanto dedotto dal ricorrente - € 50.732,33). 3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi cui l’intimato replica con controricorso e ricorso incidentale,affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ.. 1.1. Sostiene la ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata manca dei necessari sviluppi argomentativi in ordine ai motivi di appello proposti; che l’unica considerazione svolta dai giudici di appello riguarda l’idoneità della consulenza di parte ad assolvere l’onere probatorio posto a carico del contribuente ed è rappresentata dal rilievo, del tutto errato, della mancata specifica contestazione da parte dell’Ufficio del contenuto della predetta consulenza; che la consulenza è stata ritenuta condivisibile in maniera generica, senza un suo esame analitic o , come era onere dei giudici, per verificare la sussistenza di documentazione idonea a giustificare ciascuno dei movimenti bancari contestati; che tale circostanza era dimostrata dal fatto che alcuni movimenti bancari erano relativi ad altro anno d’imposta, come risultante dai documenti allegati alla stessa consulenza di parte; che la sentenza impugnata non era adeguatamente motivata nella parte in cui aveva esaminato la questione della riferibilità al contribuente delle movimentazioni bancarie della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Sostiene che la sentenza impugnata è anche frutto di un esame superficiale dell’appello dell’Ufficio tanto da configurarsi la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di perfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 1.3. Il motivo è inammissibile ed infondato. 1.4. È inammissibile innanzitutto per la intrinseca contraddittorietà della deduzione, nel medesimo motivo e con riferimento alle medesime questioni poste in giudizio, del vizio di difetto di motivazione, sub speciedi motivazione apparente, e di omessa pronuncia sui motivi di appello. A ciò aggiungasi che la deduzione del vizio di omessa pronuncia è nella specie inammissibile anche sotto il profilo dell’omessa specifica indicazione delle domande su cui i giudici di appello non si sarebbero pronunciati. 1.5. Premesso, poi, che la ricorrente lamenta il cattivo esercizio da parte del giudice d’appello del potere di apprezzamento della documentazione acquisita agli atti del giudizio, oltre che delle argomentazioni svolte nella relazione di consulenza contabile depositata dal contribuente, deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale «è inammissibile il ricorso per cassazione che», come nel caso di specie fatto dalla ricorrente con il motivo in esame, «sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019; conf. Cass. n. 5987 del 04/03/2021). 1.6. In ogni caso, la censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata, sub specie di motivazione apparente, è anche infondata. 1.7. Va al riguardo preliminarmente ricordato che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola e non ricorre nel caso di specie) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» o che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). 1.8. Deve, quindi, ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526- 01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017). 1.9. Orbene, in tale grave forma di vizio non può dirsi che incorra la sentenza impugnata che contiene un’adeguata esposizione delle ragioni della decisione in relazione ad ogni motivo di appello proposto dall’Ufficio, non essendo in tal senso rilevanti gli errori di diritto che la ricorrente imputa ai giudici di appello, ad esempio per non aver esaminato partitamente le giustificazioni fornite dal contribuente per ogni movimentazione bancaria accertata e dato atto delle stesse in motivazione, per aver condiviso le conclusioni della consulenza contabile di parte sull’erroneo presupposto che l’Ufficio non aveva contestato o dedotto alcunché al riguardo. In realtà, se sotto tali profili la sentenza impugnata può esporsi a censure per violazione di norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia di accertamenti bancari, non altrettanto può dirsi sotto il profilo motivazionale, posto che la stessa è idonea a rendere palese le ragioni poste dai giudici di appello a base della decisione assunta con argomentazioni che, per come emergente dal contenuto della stessa, sintetizzata nella parte espositiva dei fatti di causa, si pone ben al di sopra del minimo costituzionale. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2 e n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, 1 e 51, comma 2, n. 2 e n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici di appello violato le norme di diritto censurate ed i principi giurisprudenziali in materia di accertamenti bancari, in particolare imputando ai giudici di appello di non aver esaminato partitamente le giustificazioni fornite dal contribuente per ogni movimentazione bancaria accertata e di non averne dato atto in motivazione, nonché di aver condiviso le conclusioni della consulenza contabile di parte sull’erroneo presupposto che l’Ufficio non aveva contestato o dedotto alcunché al riguardo. 2.2. Il motivo, che è ammissibile in quanto correttamente incentrato sulla dedotta violazione di legge, è fondato e va accolto. 2.3. Va preliminarmente ricordato che in materia di accertamenti bancari è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, confortato anche dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui una volta che l’amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismo presuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) - che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifiche bancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornire la prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell'estraneità alla produzione del reddito (Cass.n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del 2024); prova che dev’essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ogni movimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016) ma che, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 3777/2015, in motivazione). 2.4. Ad un tale specifico onere probatorio gravante sul contribuente, corrisponde un altrettanto specifico obbligo del giudice di merito, da un lato, di operare una verifica rigorosa dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie - in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale (Cass. n. 21800 del 2017) - e, dall'altro, di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica (cfr. Cass. n. 10480 del 03/05/2018, Rv.648064 – 01; conf. Cass. n. 13112del 30/06/2020, Rv. 658392 - 01 ). 2.5. A tali principi i giudici di appello non si sono attenuti in quanto, nel ritenere giustificati alcuni movimenti bancari oggetto di ripresa a tassazione, hanno fatto mero rinvio alle risultanze di una consulenza contabile che, altrettanto erroneamente, per come si dirà di qui a breve, hannoritenuto non essere stata contestata dall’amministrazione finanziaria. 2.6. Sotto tale ultimo profilo va ricordato che nel processo tributario laperizia stragiudiziale costituisce un'allegazione difensiva a contenuto tecnico, e non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. n. 33503/2018). Si è quindi affermato che «In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in unaperizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione daparte del giudice» (Cass. n. 5362/2025; Cass. n. 34450/2022), sicché è del tutto irrilevante la circostanza che la parte non abbia contestato le argomentazioni svolte dal perito di parte privata. 2.7. Si è comunque precisato che «Nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche laperizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente» (Cass. n. 6038/2022; in termini già Cass. n. 2193/2015), non essendo ammissibile una generica adesione alla stessa, come avvenuto nel caso di specie in cui i giudici di appello hanno ritenuto di aderire alla consulenza contabile di parte «che motiva logicamente i propri rilievi» e perché aveva anche ritenuto non giustificati alcuni movimenti bancari. 2.8. Diversa è ovviamente la questione della eventuale documentazione prodotta a corredo della consulenza di parte, che sia stata tempestivamente depositata in giudizio, nel rispetto delle scansioni temporali previste dagli artt. 32 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché di essa il giudice di merito non solo deve tenere conto per verificare se sia idonea o meno a giustificare le movimentazioni contestate, ma deve anche darne espressamente atto in motivazione, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopracitati. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello annullato l’avviso di accertamento senza pronunciarsi sulla legittimità o meno del rilievo afferente all’omessa contabilizzazione dei compensi spettanti al gestore, quantificati in 116.522,48 euro. 3.1. Il motivo è fondato e va accolto non essendo rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna statuizione, neppure implicita, in merito alla ripresa a tassazione dei compensi spettante al gestore, di cui peraltro la sentenza impugnata fa menzione nella parte dedicata allo svolgimento del processo. 4. Con il primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. 4.1. Sostiene che i giudici di appello avevano reso una motivazione apparente ed obiettivamente incomprensibile con riguardo al motivo di appello con cui aveva riproposto la questione dell’inapplicabilità dell’IVA in quanto l’esercizio del gioco effettuato attraverso gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. e le operazioni relative alla raccolta delle giocate, che era l’attività svolta dal contribuente, era esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972. 4.2. Il motivo è infondato e va rigettato in quanto la CTR ha affermato al riguardo che «il recupero iva risulta giustificato non sulla base di quanto previsto l'articolo 110 del TULPS quando sulla omessa registrazione di operazioni imponibili riscontrate in esito appunto alle indagini finanziarie sul maggiore volume di affari accertato». 4.3. Orbene, richiamate le argomentazioni svolte ed i principi giurisprudenziali citati esaminando il primo motivo del ricorso principale (p. 1.7. e 1.8.), ritiene il Collegio che la sentenza impugnata esibisce, in relazione alla questione dedotta nella censura in esame, una motivazione (condivisibile o meno, ma comunque) effettiva, sia dal punto di vista grafico che giuridico (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014). 5. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, sempre con riferimento alla questione dedotta nel precedente motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e precisamente dell'art. 1, comma 497, della L. n. 311/2004 e degli artt. 10, comma 1, n. 6), e 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972. 5.1. Si censura la statuizione d’appello che ha ritenuto legittimo il recupero dell’IVA in quantogiustificato dal fatto che la stessa andava applicata alle «operazioni imponibili riscontrate a seguito delle indagini finanziarie» ed applicata «sul maggior volume di affari accertato». 5.2. Sostiene al riguardo il ricorrente incidentale che nel caso di specie è pacifico che l’attività da esso svolta, di gestione di apparecchi di intrattenimento del tipo “New slot”, rientra tra quelle esenti ex art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 sicché anche i maggiori ricavi che erano stati ritenuti non giustificati erano esenti dall’IVA. Sostiene, inoltre, che «l'accertamento di maggiori corrispettivi riferibili ad operazioni rilevanti ai fini dell'IVA sulla base delle presunzioni legali relative tipiche delle indagini finanziarie -disciplinate in materia di IVA dall'art. 51, comma 2, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 -non integra una fattispecie a sé stante di operazioni imponibili a priori ai fini dell'IVA. Si tratta di presunzioni legali che consentono di determinare induttivamente maggiori operazioni attive riferibili all'attività di impresa o di lavoro autonomo riferibile al soggetto passivo. Se tale attività economica del soggetto passivo si caratterizza - come è incontestato nella fattispecie in esame - per la gestione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. non può disconoscersi il regime di esenzione, pena la violazione delle norme che regolano tale regime». 5.3. Il motivo è infondato e va rigettato. 5.4. Pare opportuno premettere che nella specie non vi sia dubbio che l’attività svolta dal contribuente sia esente dall’imposta sul valore aggiunto.Invero, l’art. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto sia delle operazioni relative all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse, sia delle operazioni di raccolta delle giocate, queste ultime esentateanche nei rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che ha previsto che «L'esenzione di cui all'articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui alregio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa». Si applica, quindi, ai compensi che il concessionario riconosce al gestore incaricato della raccolta. 5.5. Ciò posto, osserva il Collegio che l’art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che i dati acquisiti dagli accertamenti bancari «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili» con la conseguenza che, in difetto di tale prova, «sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata». 5.6. Dalla disposizione in esame invece si ricava il principio, più volte affermato da questa Corte in materia di indagini bancarie, che è onere del contribuente provare di aver tenuto conto dei maggiori ricavi emergenti da detti accertamenti nelle dichiarazioni reddituali o che essi «non si riferiscono ad operazioni imponibili» (cfr., tra le più recenti massimate, Cass. n. 25043/2024, n. 2928/2024, n. 35258/2021). In buona sostanza, per adempiere all’onere sopra indicato il contribuente deve dimostrare chele operazioni sono o “non imponibili” o “esenti”. 5.7. Al riguardo pare opportuno ricordare che questa Corte con una pronuncia risalente, ma condivisa dal Collegio, ha affermato che «Nell'ambito del "sistema IVA", il legislatore ha distinto tre tipi di operazioni:operazioni imponibili, operazioni non imponibili ed operazioniesenti. Sono tutte operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva, nel senso che anche quelle che non determinano l'addebito del tributo (esentio non imponibili) devono essere formalizzate (mediante registrazioni, fatturazioni, dichiarazioni), a differenza delle operazioni totalmente "fuori campo". Le operazioni "non imponibili" hanno a che fare con il principio di territorialità dell'imposta (art. 8 d.P.R. 633/72), mentre quelle "esenti" sono tali per ragioni di politicasociale (in quanto tendono ad agevolare l'acquirente finale). Quindi, le categorie delle operazioni "non imponibili" e quella delle operazioni "esenti" hanno fondamento sistematico e giustificazione pratica differenti, per cui non sono sovrapponibili» (Cass. n. 7501/2001). Successivamente, Cass. n. 859/2014 ha ribadito che «in materia di I.V.A., la "non imponibilità" dell'operazione si distingue dall’“esenzione d'imposta” perché, nel primo caso, manca del tutto il presupposto impositivo, mentre, nel secondo, quest'ultimo esiste, ma per scelta del legislatore non viene applicata l'imposta». 5.8. A ciò aggiungasi che le disposizioni di cui agli artt. 10, comma 1, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 1, comma 497, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), che prevedono esenzioni d’imposta, vanno interpretate, conformemente alla giurisprudenza unionale, in senso restrittivo, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVAè riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, nel senso che non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'ambito dell'esercizio delle predette attività. 5.9. Tant’è vero che questa Corte ha precisato che, «In tema diIVA, l'esenzione di cui all'art. 10, primo comma, n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 si applica anche alle operazioni di raccolta delle giocate effettuate con apparecchi e congegni d'intrattenimento da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S. ma, in quanto derogatrice del principio generale secondo cui l'IVAè riscossa per ogni prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo, essa deve essere interpretata in sensorestrittivo e, pertanto, non può estendersi alle operazioni aventi ad oggetto l'attività posta in essere dagli esercenti in favore dei gestori, consistente nella messa a disposizione dei locali in cui vengono installate le macchine da gioco, non intervenendo essa nella fase di raccolta delle giocate, affidata dal concessionario al gestore, nei confronti del quale l'esercente pone in essere una mera attività ausiliaria» (Cass.n. 16951/2021). 5.10. Orbene, dal complesso delle argomentazioni svolte e con specifico riferimento alla fattispecie concreta, discende che, diversamente da quanto si afferma nella sentenza impugnata, è del tutto irrilevante che l’attività svolta dal contribuente sia attività esente in quanto, con riferimento ai maggiori ricavi accertati a seguito delle indagini finanziarie, il contribuente aveva l’onere di fornire la prova rigorosa che detti maggiori ricavi fossero riconducibili all’esercizio dell’attività di gioco e scommesse o alle operazioni di raccolta delle giocate, anche con riferimento ai rapporti con il concessionario, perché solo una volta fornita detta prova il maggior ricavo accertato poteva andare esente dall’IVA. In difetto, invece, tali maggiori ricavi vanno assoggettati ad IVA nell’aliquota ordinaria. 5.11. La statuizione d’appello è conforme ai principi sopra enunciati e, quindi, non merita censura. 6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 109, comma 4, TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986). 6.1. Si censura la statuizione d’appello per avere erroneamente affermato che «il riconoscimento dei costi, in presenza di accertamento di natura analitico induttivo ex articolo 39 comma uno lettera d) del DPR 600/73 non può essere calcolato secondo una percentuale forfettaria in quanto è il contribuente che deve dimostrarne l’esistenza dei presupposti (Cassazione sentenza 4454/2010)». 6.2. Il motivo è fondato e va accolto. 6.3. È consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema diaccertamento dei redditi con il metodo analitico - induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1,n. 2, del d.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti» (Cass. n. 18653/2023; conf. Cass. n. 16168/2025). 6.4. La Corte costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, essendo possibile un’interpretazione adeguatrice della stessa, ha osservato che, in caso di accertamento induttivo in senso stretto (o puro), l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio –cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 – secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso U fficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi. L’accertamento analitico-contabile (che aveva originato l’incidente di legittimità costituzionale) si caratterizza – invece - per la rett ifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall’esame della documentazioneposta a fondamento della contabilità, come le risultanze delle movimentazioni bancarie. Presupposto dell’utilizzo del metodo analitico o misto è l’attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell’ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l’inesattezza. Proprio la presenza d i una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole «poste» della stessa, implica che ai fini della deduzione dei costi, operi in generale la regola ritraibile dall’art. 109 t.u.i.r., in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente. Da tale sistema, secondo il giudice delle leggi, deriverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che può essere destinatario di un accertamento analitico- induttivo), rispetto al regime probatorio di cui si avvalechi, destinatario di un accertamento induttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, la disposizione censurata intanto si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale in quanto si interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi «occulti», scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati» (Corte cost. n. 225 del 2005). 6.5. Pertanto, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice fornita dal giudice delle leggi, anche in mancanza di idonea documentazione comprovante la certezza, l’effettività e l’inerenza dei costi, nelle fattispecie come quella in esame, a fronte di maggiori ricavi devono riconoscersi costi presunti, in una misura percentuale che spetterà al giudice del rinvio accertare, trattandosi di accertamento di fatto ad esso riservato. 7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986). 7.1. Si censura la sentenza d’appello che ha statuito la indeducibilità del costo sostenuto dall'odierno ricorrente incidentale con riguardo agli “aggi corrisposti agli esercenti” per un importo di € 76.291,98 «per carenza documentale» ovvero per «mancanza di fattura emessa nei confronti di terzi esercenti». 7.2. Secondo il ricorrente incidentale la statuizione è errata in quanto «la deducibilità del costo corrispondente al compenso spettante all'esercente che ospita le macchine da gioco non è affatto soggetta alla condizione dell’emissione di un documento fiscale da parte del committente» e l’affermazione della CTR sarebbe in contrasto con l’art. 109 del T.U.I.R. che, al primo comma, stabilisce che «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza», e al secondo comma, alla lett. b), che «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi». 7.3. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso. 7.4. Invero, pur potendosi ammettere che tale tipo di costo può essere riconosciuto anche in assenza di fatturazione, resta comunque il fatto che gli elementi negativi di reddito possono essere riconosciuti se il contribuente ne abbia dato effettivamente prova,risultando quindi la certezza ed inerenza all'attività d'impresa dei relativi costi (cfr., tra le altre, Cass. n. 9888/2017, n. 3305/2009, n. 1709/2007, n. 6650/2006). 7.5. Accertamento che nella specie dovrà compiere il giudice di merito in sede di rinvio. 8. Con il quinto motivo di ricorso incidentale si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del sotteso principio di ripartizione dell'onere della prova. 8.1. Si sostiene che, con riferimento ai rilievi fondati sulle indagini finanziarie, l’avviso di accertamento faceva riferimento a quanto risultante dal processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. in data 29/10/2014 che, però, non era mai stato prodotto in giudizio. 8.2. Il motivo è inammissibile per novità della questione dedotta, di cui non v’è traccia nella sentenza impugnata che, invece, si è occupata del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento per omessa allegazione allo stesso del p.v.c., ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (p. 1 della motivazione) e del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 con specifico riferimento alla valutazione delle osservazioni depositate dal contribuente nella fase endoprocedimentale (p. 2 della motivazione della sentenza impugnata). Questioni, quelle di cui sopra, del tutto diverse da quella prospettata nel motivo in esame. 8.3. Sul punto deve ricordarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, « Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (Cass. n. 3473/2025; in termini, Cass.n. 32804/2019). 9. In estrema sintesi, vanno accolti il secondo e terzo motivo del ricorso principale nonché il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati tutti gli altri motivi sia del ricorso principale che di quello incidentale. 10. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che rivaluterà la vicenda processuale alla stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente gi