CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34450/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5702/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, n.7231/49/2014 depositata il 23 luglio 2014, non notifica- ta. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto aveva ad oggetto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avver- so la sentenza n.17/8/2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il reddito dichiarato per l'anno di imposta 2005 ai fini delle II.DD. e IVA oltre accessori, a seguito della conte- stazione della vendita di sette unità immobiliari con conseguente re- cupero ad imposta del prezzo di compravendita relativo. 2. Il giudice di prime cure confermava l'impianto delle riprese, ma ac- coglieva parzialmente la prospettazione di parte limitatamente alla determinazione dei costi necessari al calcolo dei ricavi, rideterminan- doli ai fini delle imposte oggetto di avviso. La decisione veniva par- zialmente riformata dalla CTR la quale concludeva determinando in «Euro 149.793,00 il reddito oggetto di controversia» e compensava le spese dei due gradi di giudizio. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 4. Pregiudizialmente il Collegio deve porsi il tema della rituale instau- razione del contraddittorio, in assenza di costituzione dell'intimato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in linea generale, l'inesi- stenza della notificazione del ricorso per cassazione deve essere con- finata ai casi di totale mancanza materiale dell'atto, ovvero ai «casi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come no- tificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamen- to (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non com- piuta, cioè, in definitiva, omessa», cfr. Cass. Sez. U sent. n. 14916 del 20.7.2016. 5. Con riferimento ai due gradi di merito secondo il consolidato orien- tamento di questa Corte (cfr. Cass. Civ. n. 25473/2016), nel processo tributario, la notifica dell'atto di appello effettuata alla parte perso- nalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della qua- le deve essere disposta "ex officio" la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata "ex tunc" secondo il principio generale dettato dall'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.(Cass. 1156/2008 e 2707/2014). 6. Per il ricorso per cassazione in materia civile, la giurisprudenza del- la Corte (cfr. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24450 del 17/10/2017, Rv. 646202 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15236 del 03/07/2014, Rv. 631742 - 01) ha più volte affermato che la notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmente e non al suo pro- curatore non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. con la sua rinnovazio- ne, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, comma 2, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di legitti- mità. 7. Vi è nondimeno da valutare in che misura il principio valga anche anche per i ricorsi per cassazione in materia tributaria, cui si applica l'art.330 cod. proc. civ. in forza del rinvio previsto dal d.lgs. n. 546/92 art. 1 comma 2 , alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario. In particolare viene in considerazione il rapporto tra la suddetta pre- visione del codice di rito ordinario con l'art.17 decreto sul processo tributario citato, rubricato "Luogo delle comunicazioni e notificazioni", il quale dispone: «l. Le comunicazioni e le notificazioni sono fat- te, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in man- canza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno succes- sivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commis- sione e alle parti costituite la denuncia di variazione.». 8. Il disposto di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 dunque, a differenza del rito civile ordinario, dopo aver stabilito, al comma 1, che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giu- dizio, prevede, al comma 2, che l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. In un caso, la Sezione ha anche statuito che la previsione di ultrattività dell'elezione di domicilio si riflette sull'indivi- duazione del luogo di notificazione del ricorso per cassazione, proprio argomentando ai sensi del combinato disposto degli artt. 330 cod. proc. civ. e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992. Al proposito, la Suprema Corte ha chiarito che: «in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguar- do al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione», Cass. sez. U, ord. 20.07.2016, n. 14916. 9. Secondo la medesima logica, dev'essere affermata la validità della notifica a mani del contribuente ex art.17 del suddetto decreto («sal- va la consegna in mani proprie») anche se non effettuata in uno dei luoghi previsti dall'art.330 cod. proc. civ.. In conseguenza di quanto precede, la Corte esprime il seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contri- buente è valida ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche se non perfezionata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario.». Nella fattispecie, l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione, sottoscritto dall'ufficiale postale dà espressamente conto della consegna al destinatario persona fisica ed è leggibile anche la sottoscrizione da parte del destinatario [OSCURATO:PERSONA] e pertanto, anche se la notifica non si è perfezionata nei luoghi indicati dall'art.330 cod. proc. civ., è valida ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. 10. Con il primo motivo di ricorso, formulato in relazione all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa ap- plicazione dell'art.132 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione espressa dalla CTR nel richiamarsi alla consulenza di parte depositata da parte contribuente senza ulteriore valutazione. 11. Il motivo è infondato, perché per consolidata interpretazione giu- risprudenziale (Cass. n.3104/2021) il richiamo alla perizia di parte da parte del giudice d'appello e il porla a fondamento della decisione non determina in sé l'apparenza della motivazione, essendo sufficiente un vaglio complessivo del quadro istruttorio con indicazione degli ele- menti su cui fondare il proprio convincimento e indicazione dell'iter logico seguito, come avvenuto nel caso di specie in cui i risultati della perizia sono ritenuti non contestati e per tale ragione da porsi a base della decisione. 12. Con il secondo motivo di ricorso - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa appli- cazione dell'art.112 cod. proc. civ. per aver il giudice d'appello fonda- to la propria decisione sull'erronea circostanza secondo cui l'Ufficio non avrebbe contestato gli esiti della perizia depositata da parte con- tribuente. 13. Il motivo è inammissibile, perché la non corretta valutazione di una circostanza di fatto non può assurgere a violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non vedendo sulla man- cata pronuncia in merito ad un motivo di gravame o ad un'eccezione, bensì sulla valutazione delle circostanze fattuali e delle difese di parte (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14951 del 28/06/2006), costituendo un'argomentazione logica. 14. Il terzo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per aver la CTR ritenuto dirimente il fatto che le risultanze della perizia di parte depositate dal contri- buente fossero non contestate. 15. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già più volte condivisibil- mente affermato (Cass., n.6774/2002; conforme a Cass., n. 1229/2019 e a Cass. n.27000/2016) che in tema di ricorso per cassa- zione, una censura relativa alla violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valuta- zione del materiale istruttorio compiuta dal giudice del merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come fa- centi piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. 16. Inoltre, la Corte ha più volte affermato che, nel processo, tributa- rio, la perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o Ammini- strazione finanziaria, ha natura di allegazione difensiva a contenuto tecnico, e infatti è producibile con le difese di parte, nel rispetto dei termini per esse previste (cfr. ad es. Cass. n.22965/2017; Cass. n. 6351/2016; Cass. S.U. n.21132/2016; Cass. n.23590/2011). A ciò si aggiunge il fatto che la perizia giurata depositata da una parte nel giudizio non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato e, per tale ragione alle conclusioni raggiunte da simile perizia di parte confezionata ad di fuori del processo e depositata in giudizio, può essere riconosciuto va- lore indiziario (Cass. n.33503/2018, conforme a Cass. n.4437/97). 17. Il precipitato di quanto precede è il seguente principio di diritto: «In materia di prove civili, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi del- l'art.115 cod. proc. civ. le conclusioni raggiunte da una perizia stragiudiziale ritualmente depositata dalla parte nel processo, perché esse non assurgono a fatto giuridico provato e sono un mero elemento indiziarlo soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.». 18. Tale valutazione non è stata compiuta dal giudice d'appello e, per l'effetto, il applicazione del suddetto principio di diritto va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cas- sa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria