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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23800/2026

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ALBO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 278/2025depositata il 20 febbraio 2025;Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.

L’[OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza delPretore del lavoro di Catanzaro n. 868/1996, proponeva azionerevocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eLuigina [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confrontil’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi il 26gennaio 2001.Un primo giudizio revocatorio si era concluso con l’accoglimentodella domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello di Catanzaro, tuttavia, consentenza n. 1049/2017, aveva dichiarato nulla la sentenza di primogrado per mancata partecipazione della litisconsorte necessaria LuiginaDe Marco, rimettendo la causa al primo giudice.

Riassunto il giudizio, iconvenuti ribadivano che il fondo patrimoniale era stato costituito peresigenze familiari e che, comunque, residuavano beni sufficienti asoddisfare il credito dell’[OSCURATO:PERSONA].2.

Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 583/2020, rigettaval’azione revocatoria, ritenendo provata, all’esito di consulenza d’ufficio,la sufficienza del patrimonio residuo dei convenuti.3. l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Con la sentenza n. 278/2025 la Corted’Appello di Catanzaro lo accoglieva e, per l’effetto, dichiarava inefficacenei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] l’atto pubblico di costituzione del fondopatrimoniale.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione con cinque motivi.

Ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6.

Il Consigliere delegato ha emesso proposta di decisioneaccelerata; il difensore dei ricorrenti chiesto la decisione nelle formeordinarie ed il ricorso è stato pertanto chiamato in adunanza camerale,per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”.1.1.

Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenutosussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, assumendo che taleaccertamento sia il frutto di un mal governo della regola di ripartodell’onere della prova.1.2.

Il motivo è inammissibile.L’evocazione dell’art. 2697 c.c. e della sua pretesa violazione non èsvolta, come indicato in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto, da Sez.

Un. n. 16598/2016, e ribadito – ex multis - da Cass.n. 26769/2018 e da Cass. n. 26739/2024; in realtà, il motivosostanzialmente si risolve nel sollecitare un riesame del fatto e dellaprova, estraneo invece al giudizio di legittimità.1.3.

Peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che lacorte territoriale ha correttamente applicato la regola di ripartizionedell’onere probatorio, sul rilievo che l'esperimento dell'azionerevocatoria, avendo la funzione di ricostituire la garanzia genericarappresentata dal patrimonio del debitore, non richiede la totalecompromissione della consistenza del patrimonio, per cui a determinarel'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa delpatrimonio del debitore, costituita da un atto di disposizione tale dadeterminare una maggiore dispendiosità, difficoltà o incertezzanell'esecuzione coatta del credito, tanto da lasciar supporreragionevolmente il pericolo dell'infruttuosità di una futura azioneesecutiva (Cass. n. 8217/2021), per cui spetta al convenuto cheeccepisca la mancanza dell'eventus damni fornire la prova dellasussistenza di ampie residualità patrimoniali (Cass. n. 16221/2019; e v.Cass. n. 19207/2018).2.

Il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazioneNumero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.”.2.1.

Si prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che lacorte territoriale avrebbe deciso senza attribuire il giusto rilievo allamancata contestazione dei fatti contenuti nella perizia di parte degliad una serie di beni immobili in capo al Lamanna, anche la lorovalutazione.2.2.

Il motivo è inammissibile.A prescindere dal - pur non marginale - rilievo che la violazione delprincipio di non contestazione è solo genericamente invocata, a frontedel consolidato orientamento di legittimità per cui, ai fini del rispetto delrequisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., il ricorso percassazione ove è dedotta la violazione del principio di non contestazionedeve indicare sia la sede processuale in cui sono state inserite le tesiribadite o lamentate come disattese, collocando nell'atto la trascrizionedei relativi passaggi argomentativi, sia altresì, e specificamente, ilcontenuto degli scritti difensivi, in modo da consentire al giudice dilegittimità di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. 3, 29/5/2024 n.15058; Cass., sez. 3, 28/10/2024 n. 27754), il motivo si riferisce –invece che ai fatti giuridici specificatamente allegati ex adverso - allerisultanze di una perizia di parte, dunque in violazione del principio percui “le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmentedepositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto diapplicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova,ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosavalutazione da parte del giudice” (v.

Cass. n. 5362/2025; Cass. n.34450/2022).3.

Il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/20262901 co. 1. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”.La corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nellafattispecie non esisteva nessun reale pregiudizio che potesse minacciarele pretese dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Lamanna, in tal modo incorrendo inviolazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c.4.

Il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2901 co. 1. n. 1) c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3)c.p.c.”.Sempre incorrendo nella violazione e falsa applicazione dell’art.2901, comma 1, n. 1, c.c., la corte territoriale sarebbe pervenuta adaffermare esistente il requisito della scientia damni benché nessunelemento istruttorio consentisse di affermare che il debitore Lamannafosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditoremediante il compimento dell’atto dispositivo.5.

Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinaticongiuntamente, sono inammissibili, in quanto l’esistenza deipresupposti per l’esperimento dell’azione pauliana costituisce oggetto diuna valutazione riservata al giudice di merito, la quale, se debitamentemotivata, come nella fattispecie (v. punto

3.2. e ss. dell’impugnatasentenza), resiste al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 3854/2019;Cass. n. 3336/2015).6.

Il quinto motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazionedell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. – peromesso esame circa un fatto decisivo”.6.1.

La corte territoriale avrebbe omesso di considerare, quale fattodecisivo, la data di costituzione del fondo, che risalirebbe all’anno 2001e dunque a ben cinque anni dopo la decisione del Pretore di Catanzaro,titolo e fondamento del credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA].6.2.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1,n. 6, c.p.c., non risultando specificatamente indicato se, dove e quandoNumero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026il fatto sopra menzionato, nei suoi aspetti di decisività, sia stato allegatoe sia stato oggetto di discussione tra le parti nel precedente contestoprocessuale.7.

In conclusione, conformemente a quanto rilevato nella proposta didecisione accelerata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile(volendo prescindere dal fatto che i ricorrenti hanno dichiarato di averericevuto la notificazione della sentenza impugnata senza tuttaviadepositare la relativa relata, neppure prodotta dal controricorrente, eche nel caso di specie non è invocabile la c.d.

“prova di resistenza”, datoche la notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata il 3giugno 2025, e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazionedella sentenza impugnata, risalente al 20 febbraio 2025 ovvero, secondola prospettazione del controricorrente, al 13 marzo 2025, per cui difetta,in ogni caso, quel collegamento temporale tra pubblicazione dellasentenza e notificazione del ricorso che, secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, consente di escludere la sanzionedell'improcedibilità del ricorso).Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna solidale deiricorrenti per interesse comune ex art. 97 c.p.c.Essendo stato definito il giudizio in conformità alla proposta didecisione accelerata, devono essere applicati, nella misura indicata neldispositivo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, cometestualmente previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Sez.

Un.27433/2023).Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese, che liquida in euro 4.300 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e accessori di legge.Condanna i ricorrenti in solido a pagare al controricorrente la somma dieuro 500 ex art. 96, comma terzo, c.p.c. e alla Cassa delle Ammende lasomma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ALBO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 278/2025depositata il 20 febbraio 2025;Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. L’[OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza delPretore del lavoro di Catanzaro n. 868/1996, proponeva azionerevocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eLuigina [OSCURATO:PERSONA], chiedendo dichiararsi inefficace nei suoi confrontil’atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai coniugi il 26gennaio 2001.Un primo giudizio revocatorio si era concluso con l’accoglimentodella domanda dell’[OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’appello di Catanzaro, tuttavia, consentenza n. 1049/2017, aveva dichiarato nulla la sentenza di primogrado per mancata partecipazione della litisconsorte necessaria LuiginaDe Marco, rimettendo la causa al primo giudice. Riassunto il giudizio, iconvenuti ribadivano che il fondo patrimoniale era stato costituito peresigenze familiari e che, comunque, residuavano beni sufficienti asoddisfare il credito dell’[OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 583/2020, rigettaval’azione revocatoria, ritenendo provata, all’esito di consulenza d’ufficio,la sufficienza del patrimonio residuo dei convenuti.3. l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Con la sentenza n. 278/2025 la Corted’Appello di Catanzaro lo accoglieva e, per l’effetto, dichiarava inefficacenei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] l’atto pubblico di costituzione del fondopatrimoniale.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione con cinque motivi. Ha resistito l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.6. Il Consigliere delegato ha emesso proposta di decisioneaccelerata; il difensore dei ricorrenti chiesto la decisione nelle formeordinarie ed il ricorso è stato pertanto chiamato in adunanza camerale,per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”.1.1. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenutosussistenti i presupposti dell’azione revocatoria, assumendo che taleaccertamento sia il frutto di un mal governo della regola di ripartodell’onere della prova.1.2. Il motivo è inammissibile.L’evocazione dell’art. 2697 c.c. e della sua pretesa violazione non èsvolta, come indicato in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto, da Sez. Un. n. 16598/2016, e ribadito – ex multis - da Cass.n. 26769/2018 e da Cass. n. 26739/2024; in realtà, il motivosostanzialmente si risolve nel sollecitare un riesame del fatto e dellaprova, estraneo invece al giudizio di legittimità.1.3. Peraltro, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che lacorte territoriale ha correttamente applicato la regola di ripartizionedell’onere probatorio, sul rilievo che l'esperimento dell'azionerevocatoria, avendo la funzione di ricostituire la garanzia genericarappresentata dal patrimonio del debitore, non richiede la totalecompromissione della consistenza del patrimonio, per cui a determinarel'eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa delpatrimonio del debitore, costituita da un atto di disposizione tale dadeterminare una maggiore dispendiosità, difficoltà o incertezzanell'esecuzione coatta del credito, tanto da lasciar supporreragionevolmente il pericolo dell'infruttuosità di una futura azioneesecutiva (Cass. n. 8217/2021), per cui spetta al convenuto cheeccepisca la mancanza dell'eventus damni fornire la prova dellasussistenza di ampie residualità patrimoniali (Cass. n. 16221/2019; e v.Cass. n. 19207/2018).2. Il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazioneNumero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c.”.2.1. Si prospetta la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che lacorte territoriale avrebbe deciso senza attribuire il giusto rilievo allamancata contestazione dei fatti contenuti nella perizia di parte degliad una serie di beni immobili in capo al Lamanna, anche la lorovalutazione.2.2. Il motivo è inammissibile.A prescindere dal - pur non marginale - rilievo che la violazione delprincipio di non contestazione è solo genericamente invocata, a frontedel consolidato orientamento di legittimità per cui, ai fini del rispetto delrequisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., il ricorso percassazione ove è dedotta la violazione del principio di non contestazionedeve indicare sia la sede processuale in cui sono state inserite le tesiribadite o lamentate come disattese, collocando nell'atto la trascrizionedei relativi passaggi argomentativi, sia altresì, e specificamente, ilcontenuto degli scritti difensivi, in modo da consentire al giudice dilegittimità di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. 3, 29/5/2024 n.15058; Cass., sez. 3, 28/10/2024 n. 27754), il motivo si riferisce –invece che ai fatti giuridici specificatamente allegati ex adverso - allerisultanze di una perizia di parte, dunque in violazione del principio percui “le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmentedepositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto diapplicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova,ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosavalutazione da parte del giudice” (v. Cass. n. 5362/2025; Cass. n.34450/2022).3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/20262901 co. 1. c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c.”.La corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nellafattispecie non esisteva nessun reale pregiudizio che potesse minacciarele pretese dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Lamanna, in tal modo incorrendo inviolazione e falsa applicazione dell’art. 2901, comma 1, c.c.4. Il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2901 co. 1. n. 1) c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3)c.p.c.”.Sempre incorrendo nella violazione e falsa applicazione dell’art.2901, comma 1, n. 1, c.c., la corte territoriale sarebbe pervenuta adaffermare esistente il requisito della scientia damni benché nessunelemento istruttorio consentisse di affermare che il debitore Lamannafosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditoremediante il compimento dell’atto dispositivo.5. Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinaticongiuntamente, sono inammissibili, in quanto l’esistenza deipresupposti per l’esperimento dell’azione pauliana costituisce oggetto diuna valutazione riservata al giudice di merito, la quale, se debitamentemotivata, come nella fattispecie (v. punto 3.2. e ss. dell’impugnatasentenza), resiste al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 3854/2019;Cass. n. 3336/2015).6. Il quinto motivo denuncia “Nullità della sentenza per violazionedell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. – peromesso esame circa un fatto decisivo”.6.1. La corte territoriale avrebbe omesso di considerare, quale fattodecisivo, la data di costituzione del fondo, che risalirebbe all’anno 2001e dunque a ben cinque anni dopo la decisione del Pretore di Catanzaro,titolo e fondamento del credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA].6.2. Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1,n. 6, c.p.c., non risultando specificatamente indicato se, dove e quandoNumero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026il fatto sopra menzionato, nei suoi aspetti di decisività, sia stato allegatoe sia stato oggetto di discussione tra le parti nel precedente contestoprocessuale.7. In conclusione, conformemente a quanto rilevato nella proposta didecisione accelerata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile(volendo prescindere dal fatto che i ricorrenti hanno dichiarato di averericevuto la notificazione della sentenza impugnata senza tuttaviadepositare la relativa relata, neppure prodotta dal controricorrente, eche nel caso di specie non è invocabile la c.d. “prova di resistenza”, datoche la notificazione del ricorso per cassazione è stata effettuata il 3giugno 2025, e quindi oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazionedella sentenza impugnata, risalente al 20 febbraio 2025 ovvero, secondola prospettazione del controricorrente, al 13 marzo 2025, per cui difetta,in ogni caso, quel collegamento temporale tra pubblicazione dellasentenza e notificazione del ricorso che, secondo la consolidatagiurisprudenza di legittimità, consente di escludere la sanzionedell'improcedibilità del ricorso).Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna solidale deiricorrenti per interesse comune ex art. 97 c.p.c.Essendo stato definito il giudizio in conformità alla proposta didecisione accelerata, devono essere applicati, nella misura indicata neldispositivo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, cometestualmente previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Sez. Un.27433/2023).Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 13291/2025Numero sezionale 2202/2026Numero di raccolta generale 23800/2026Data pubblicazione 22/07/2026 P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido arifondere al controricorrente le spese, che liquida in euro 4.300 percompensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e accessori di legge.Condanna i ricorrenti in solido a pagare al controricorrente la somma dieuro 500 ex art. 96, comma terzo, c.p.c. e alla Cassa delle Ammende lasomma di euro 500 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI