CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte e controricorrente al ricorso incidentale –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente e ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia n. 2752/22/2024 pubblicata il 25/07/2024 enon notificata,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento perl’anno d’imposta 2009, concernente maggiore IRPEF e IRAP econseguenti addizionali oltre a interessi e sanzioni. L’accertamento erafondato su indagini finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza, dalle qualierano emerse operazioni bancarie non giustificate, con conseguentecontestazione di maggiori ricavi non dichiarati.In primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] avevarespinto le eccezioni formali del contribuente sulla decadenza del poteredi accertamento e sull’illegittimità delle indagini finanziarie, ritenendolegittimo il raddoppio dei termini in presenza di tempestiva notizia direato. Aveva però escluso il raddoppio ai fini IRAP ed eliminato il relativorecupero. Quanto al merito, i giudici avevano rideterminato i maggioriricavi sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, riducendo l’importooriginariamente accertato e detraendo alcune somme documentate dalcontribuente.Con l’appello, il contribuente ha ribadito la decadenzadell’accertamento, sostenendo l’inapplicabilità del raddoppio dei terminialla luce della riforma introdotta dal d. Lgs. n. 128 del 2015, e hacontestato la ricostruzione del reddito, ritenuta sproporzionata e fondatasu un’adesione acritica al processo verbale di constatazione. L’Agenziadelle Entrate ha resistito, difendendo la correttezza della sentenza diprimo grado e rinunciando all’appello incidentale originariamenteproposto.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respintointegralmente l’appello del contribuente. Ha ritenuto infondatal’eccezione di decadenza, accertando che la notizia di reato era statatrasmessa alla Procura della Repubblica prima della scadenza delCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026termine ordinario di accertamento, rendendo applicabile il c.d.“raddoppio dei termini”. Ha inoltre giudicato corretto il metodo dideterminazione dei maggiori ricavi, evidenziando che il contribuente erastato posto in condizione di esercitare il contraddittorio e che laquantificazione era stata effettuata sulla base di una consulenza tecnicaapprofondita. Sono state respinte anche le censure relativeall’applicazione della normativa sugli accertamenti bancari e alla pretesaretroattività di successive modifiche legislative. Si è quindi confermatala sentenza di primo grado, rigettandosi l’appello del contribuente edichiarandosi inammissibile, per rinuncia, l’appello incidentaledell’Ufficio, disponendo la compensazione delle spese del grado digiudizio.Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motividi doglianza illustrati da memoria ai quali resiste l’Agenzia delle Entratecon controricorso.Propone autonomo ricorso per cassazione l’Amministrazionefinanziaria, al quale resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ragioni della decisionePreliminarmente, va qualificato come principale il ricorso diLosavio [OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato in data 6 febbraio 2025 quindiprima di quello proposto dall’Amministrazione finanziaria, posto innotifica invece il 10 febbraio 2025.Va quindi esaminato per primo tale ricorso.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2964 e ss. c.c., nonché degli artt. 43 del d.P.R.n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamenteescluso la decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazionefinanziaria. Si sostiene che la Corte territoriale abbia fatto illegittimoriferimento, ai fini del raddoppio dei termini, a una notizia di reatoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026depositata nel dicembre 2014 e relativa a un diverso processo verbaledi constatazione, già definito dal contribuente, mentre l’avviso diaccertamento impugnato trae origine da un successivo processo verbaledel marzo 2015, per il quale la denuncia penale risulterebbe tardiva. Nederiverebbe l’illegittimità dell’accertamento, notificato nel febbraio 2016oltre i termini decadenziali ordinari e quelli previsti dal regime transitoriointrodotto dal d. Lgs. n. 128 del 2015.Il motivo è infondato.La sentenza di appello ha accertato che “… come risultadocumentalmente dagli atti, la Compagnia della Guardia di Finanza diverbali di constatazione del 2 dicembre 2014 e del 17 marzo 2015,notizia di reato che ha depositato presso la Procura della Repubblica diBrindisi in data 3 dicembre 2014: dunque, come ineccepibilmenterilevato dai primi giudici, siamo in presenza di una notizia di reato inviatacirca un mese prima che spirasse il termine ordinario di accertamentorelativamente all’anno 2009”. In sintesi, in data 3 dicembre 2014 vienetrasmessa la notizia di reato mentre l’avviso di accertamento è notificatoin data 25 febbraio 2016.Con tale affermazione, la sentenza di appello dimostra di averaccertato in fatto che il fumus commissi delicti è stato evidenziato daglioperanti in data 3 dicembre 2014; ne deriva che l’asserzione delcontribuente secondo la quale l’avviso di accertamento oggetto delricorso introduttivo sarebbe stato emesso, con riferimento al periodo diimposta 2009, sulla base del processo verbale di constatazioneconsegnato al ricorrente in data 17 marzo 2015 e la denuncia di reatotrasmessa il giorno successivo 18 marzo 2015 – specie in assenza diallegazione a questa Corte dei PVC in argomento o di loro localizzazionenegli atti del giudizio di merito, in violazione del principio di specificitàdel ricorso – è stata in quella sede smentita. Peraltro, dall’avviso diCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026accertamento prodotto a questa Corte si evince come l’Ufficio abbiaritenuto che il rilievo di cui al PVC 2 dicembre 2014 (chiamato ivi PVC I)“ha assunto rilevanza dal punto di vista penale, comportando l’obbligodi denuncia a norma dell’articolo 331 cpp per il reato dell’art. 2 del Dlgs74/2000”, con ciò fondandosi la sussistenza dei requisiti per ladilatazione dei termini di accertamento proprio su tale PVC, non suquello successivo.Ciò posto, ratione temporis, trova applicazione ai fatti di causa ladisciplina degli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633del 1972 come riformulata sia dall'art. 2, commi 1 e 2, del d. Lgs. n. 128del 2015, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento perviolazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamentepresentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinariodi decadenza dal potere di accertamento, sia dall'art. 1, commi da 130a 132, del d. Lgs. n. n. 208 del 2015, che ha, tra le altre disposizioni,eliminato la fattispecie del raddoppio dei termini ordinari.La prima modifica, in virtù dell'apposita norma di salvaguardiaprevista dall'art. 2 del d. Lgs. n. 128 del 2015, non si applica alleviolazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31dicembre 2015; tale previsione (che prevede l’applicazione del cd.”raddoppio” dei termini per l’accertamento solo in caso di effettivapresentazione della denuncia di reato) viene qui in rilievo poiché l’avvisodi accertamento è stato notificato il 25 febbraio 2016. Quindi, ai fini delladilatazione dei termini è necessaria - nella fattispecie - la effettivapresentazione di tale denuncia, non la semplice sussistenza dagli indizidi reità; detta denuncia risulta qui realmente presentata nel termineordinario previsto per l’accertamento.Quanto alla seconda modifica, invece, il regime transitorio previstodal d. Lgs. n. 208 del 2015, per i periodi d'imposta anteriori a quello inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini diaccertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera,nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denunciapenale sia presentata o trasmessa dall'Amministrazione finanziaria entroil termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132 –riguarda solo i casi in cui non sia stato notificato un atto impositivo (odi irrogazione di sanzioni) entro il 2 settembre 2015, in quanto, ai sensidell'art. 3, secondo comma, del d. Lgs. n. 128 del 2015, sono comunquefatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti cheirrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabilicon i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore di tale decreto,avvenuta il 2 settembre 2015 (Cass. n. 26037/2016; Cass. n.16728/2016).Poiché l’avviso di accertamento impugnato risulta notificato il 25febbraio 2016, la fattispecie in esame, come ha correttamente ritenutoil giudice di appello, rientra per l’appunto nel regime transitorio previstodalla L. n. 208 del 2015, in quanto riguarda il periodo di imposta 2009(e, quindi, anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2016) e l’attoimpositivo non è stato notificato entro il 2 settembre 2015, sicché ilraddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periododel comma 132, opera — nel caso delle indicate violazioni penali — soloa condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessadall'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito nel «primoperiodo» del medesimo comma 132 (cioè entro il termine di 5 o 7 anni,a seconda che la dichiarazione sia stata o meno presentata), nonessendo più sufficiente, in questo caso, il mero riscontro di fatticomportanti l'obbligo di denuncia penale indipendentementedall'effettiva presentazione della denuncia.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026E tornando ai fatti, la CTR ha qui accertato che la denuncia penaleè stata presentata in data 3 dicembre 2014 e, quindi, entro il termineordinario di accertamento; di qui la tempestività dell’azione diaccertamento dell’Ufficio e l’infondatezza della censura in argomento.Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 117, secondo comma, Cost., nonché dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza escluso la sussistenza di un vizioda mancato contraddittorio endoprocedimentale. Il ricorrente deduceche, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito,l’Amministrazione finanziaria non avrebbe instaurato un effettivocontraddittorio, limitandosi a recepire acriticamente le risultanze delprocesso verbale di constatazione, nonostante l’estrema ristrettezza deitempi concessi per fornire giustificazioni a fronte di un numeroelevatissimo di operazioni bancarie. Si assume che tale modalitàistruttoria abbia compromesso il diritto di difesa del contribuente edeterminato un accertamento fondato su presunzioni applicate in modoautomatico e irragionevole.Il motivo è infondato.È in primo luogo pacifico che non vi sia stato alcun accesso,ispezione o verifica in loco da parte di personale dell’Amministrazionefinanziaria, ma si siano unicamente svolte indagini finanziarie. Pertanto,il richiamo all’art. 12 c. 7 di cui sopra risulta del tutto fuorviante.Con riguardo poi al contraddittorio del quale si lamenta laviolazione – per avere gli operanti della GdF richiesto giustificazioni conriguardo a ben n. 64 estratti conto nel ristretto e improponibile terminedi 15 giorni – il motivo è parimenti infondato.Invero, la mancata risposta entro tale termine, effettivamente exse inidoneo a garantire il contraddittorio nel caso di specie, nonpregiudica affatto il diritto di difesa del contribuente nei termini in cuiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026viene dedotto nel motivo; questi infatti in primo luogo può – conclusasil’attività ispettiva – fornire tali giustificazioni una volta (evidentementeben dopo la formulazione dei singoli rilievi in corso dell’attività dicontrollo), sia redatto da parte degli operanti, ai termini dell’attivitàistruttoria il PVC conclusivo e riassuntivo delle complessive contestazionimosse da parte dei militari che hanno condotto la verifica. Soprattutto,poi, il contribuente ben poteva in sede giudiziale, dar prova dellairrilevanza tributaria o della regolarità delle operazioni contestate, anchealla luce della consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice di merito,il che non pare esser avvenuto anche alla luce dell’accertamento in fattooperato nella sentenza impugnata secondo la quale il contribuenteavrebbe unicamente opposto “…vaghe e generiche doglianze…”.Tali doglianze relative alla mancata attivazione del contraddittorio,quindi, non possono esser accolte dal momento che il contraddittorio dequo poteva e doveva semmai svolgersi in ogni caso tra il contribuente el’Ufficio finanziario e non certo tra il contribuente e i finanzieriverificatori, anche in forza del fatto che in capo alla GdF sussiste unpotere meramente istruttorio in quanto il potere di accertamento – cheinclude quello di partecipare al contraddittorio endoprocedimentale conil contribuente - è esclusiva prerogativa dell’Ufficio finanziario (Cass. n.34631/2025).Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 Cost., nonché delle circolari dell’Agenzia delleEntrate n. 25 del 2014 e n. 16 del 2016, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., per omessa e insufficiente valutazione del principiodi capacità contributiva. Si censura la sentenza per avere confermatol’accertamento basato sull’equazione tra ricavi e reddito, senzaconsiderare l’incidenza dei costi e senza confrontare l’esitodell’accertamento con la concreta realtà economica dell’attività svoltadal contribuente. Si deduce, altresì, l’omesso esame delle risultanzeCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026della consulenza tecnica di parte e degli elementi documentali offerti dalcontribuente, nonché l’illogicità e l’apparenza della motivazione, inquanto l’imposizione risulterebbe sproporzionata e incoerente rispettoagli indici di capacità contributiva e alla redditività media del settore.Tale motivo – sul quale si insiste anche in memoria, sia purcitandosi una pronuncia della Corte costituzionale non esattamente intermini, ancorché prodromica a quella che viene esattamente in rilievo- è invece fondato.circolari dell’Amministrazione finanziaria, costituenti mero atto interno aquegli Uffici, va qui fatta applicazione della pronuncia del Giudice delleLeggi (Corte Cost. n. 10 del 2023) secondo la quale con riguardo proprioalla questione della deducibilità dei costi anche a fronte di unaccertamento analitico induttivo supportato da indagini bancarie,occorre considerare che l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 «consenteall’Amministrazione finanziaria di avvalersi di una presunzione che,quanto all’equiparazione dei prelevamenti ai ricavi, è in realtà duplice (odi secondo grado): i prelievi sarebbero utilizzati per sostenere costiocculti, i quali a loro volta avrebbero generato pari ricavi non risultanti,anch’essi, dalla contabilità dell’imprenditore. In una fattispecie siffattadunque – tanto che il metodo di accertamento sia analitico - induttivo,quanto induttivo cosiddetto “puro” – finirebbe effettivamente con ilviolare i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva un sistemanel quale fosse consentito alla stessa amministrazione dimostrare, invirtù di un meccanismo inferenziale di secondo grado, che i prelievi delcontribuente-imprenditore sono serviti per sostenere costi “occulti”, daiquali sono stati prodotti ricavi “occulti”, pari ai prelievi in questione,senza che sia possibile la deduzione dei costi sostenuti dall’imprenditoreper produrre tali ricavi, secondo una prova contraria per presunzioniofferta da quest’ultimo.». Inoltre, proprio con riferimento al trattamentoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026di disparità tra i contribuenti e alla violazione dei principi di uguaglianzae di capacità contributiva lamentati nel motivo in disamina, la CorteCostituzionale ha affermato che «sa una parte, infatti, da tale sistemaderiverebbero esiti irragionevoli perché finirebbe per prevedere untrattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contrariarispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente cheha tenuto una contabilità complessivamente attendibile (e che puòessere destinatario di un accertamento analitico - induttivo), rispetto alregime probatorio di cui si avvale chi, destinatario di un accertamentoinduttivo, ha omesso qualsiasi contabilità ovvero ne ha tenuta unacomplessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte,quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. D’altronde,la presunzione in esame, quanto ai prelievi bancari recuperati a redditod’impresa quali ricavi “occulti”, si porrebbe in contrasto con il principiodella capacità contribuiva poiché, in mancanza di alcuna deduzione dicosti, desumibile in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie”elaborate dall’amministrazione finanziaria per il settore di riferimento,finirebbe per tassare, in parte, una ricchezza concretamente inesistenteladdove, invece, ogni prelievo tributario deve avere una causagiustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza (ex plurimis,sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del1995,n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976)». [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sullaquestione interpretativa dell’art. 32 in argomento ha così concluso: «ladisposizione censurata in tanto si sottrae alle censure mosse, inriferimento agli evocati parametri, dalla CTP rimettente – sì che lesollevate questioni possono ess ere dichiarate non fondate – in quantosi interpreti nel senso che, a fronte della presunzione legale di ricavi noncontabilizzati, e quindi “occulti”, scaturente da prelevamenti bancari nongiustificati, il contribuente imprenditore possa sempre, anche in caso diaccertamento analitico - induttivo, opporre la prova presuntiva contrariaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026e in particolare possa eccepire la «incidenza percentuale dei costirelativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi nongiustificati» (sentenza n. 225 del 2005). ».Orbene, la decisione di appello non è in linea con la sopra riportatapronuncia del Giudice delle Leggi, puntualmente seguita dallagiurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. n. 5586/2023 e Cass.n. 16168/2025; v. anche la recentissima Cass. n. 11347/2026); lasentenza impugnata va quindi cassata, risultando necessario quindi unnuovo accertamento da parte del giudice di merito in punto di misuradei costi. Infatti, in sede di appello il contribuente aveva avanzatodoglianze proprio sulla esistenza di costi in misura superiore a quellariconosciuta dalla CTU, doglianze non riconosciute dalla sentenzaimpugnata che ha ritenuto sul punto esser generiche le ragioni espostea tal riguardo dal contribuente, con ciò disallineandosi dalle prescrizionidel Giudice delle Leggi.In sede di rinvio, invece, il giudice d’appello terrà inoltre debitoconto, come chiarito dalla Consulta, della possibilità della «deduzione dicosti, desumibile in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie”elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento»poiché indipendentemente e oltre quindi dalle risultanze della CTU (chesi è limitata a esaminare le operazioni di cui alle indagini finanziarieponendole a confronto con le giustificazioni dedotte dal contribuente) ilgiudice del merito doveva effettivamente accertare autonomamente lasussistenza o meno di un importo – sia pure non analiticamentedeterminato – a titolo di costi, da sottrarre dal reddito d’impresa comerideterminato in sede di indagini finanziarie e da ritenere nondimenorilevante ai fini della determinazione sia dell’imposta personale siadell’iva dovuta.Va poi rilevato che in memoria il contribuente richiama lapronuncia CEDU 8 gennaio 2026, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, ricorsiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026nn. 40607/2019 e 34583/2020, secondo la quale il sistema tributarioitaliano, per quanto attiene alle indagini bancarie condotte dall’Agenziadelle Entrate e dalla Guardia di Finanza ai fini degli accertamenti fiscali,viola l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; talepronuncia si appunta su una questione – quella relativa alla necessariasussistenza, agli elementi costituitivi, alla impugnabilitàdell’autorizzazione necessaria per l’esperimento delle indaginifinanziarie – che non è stata oggetto dei motivi di ricorso per cassazionee che quindi non può essere esaminata dalla Corte in quanto propostasolo con la memoria ex art. 378 c.p.c., quindi tardivamente.Va allora accolto in motivo in argomento e la sentenza deve esserecassata con rinvio al giudice di merito che rivedrà il fatto in osservanzaai ridetti principi.Va ora esaminato il ricorso incidentale dell’Amministrazionefinanziaria.Con l’unico motivo di ricorso dedotto l’Agenzia delle Entratededuce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 1,comma 2, 44 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 306 e112 c.p.c., assumendo la falsa applicazione delle norme in materia dirinuncia all’appello e la conseguente errata declaratoria diinammissibilità dell’appello incidentale. In particolare, la ricorrentecensura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradoper avere erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse rinunciatointegralmente all’appello incidentale proposto avverso la decisione diprimo grado. Deduce che la rinuncia manifestata con le memorieillustrative depositate il 17 giugno 2024 aveva carattere soltantoparziale ed era circoscritta al motivo concernente l’applicabilità delraddoppio dei termini in materia di IRAP, in ragione del mutatoorientamento giurisprudenziale, restando invece espressamenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026confermati gli ulteriori motivi di appello incidentale. Secondo l’Agenzia,la Corte territoriale avrebbe travisato il contenuto e la portata dellarinuncia, estendendola indebitamente anche alle censure relative allarideterminazione dei maggiori ricavi sulla base della consulenza tecnicad’ufficio e, in particolare, alla quantificazione delle operazioni bancarienon giustificate nell’importo di euro 323.376,66. In tal modo, il giudicedi appello avrebbe dichiarato inammissibile per rinuncia un appelloincidentale che, invece, risultava ancora pendente quanto a tali profili.La ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta che tale erroneaqualificazione della rinuncia abbia determinato una violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il giudicepronunciato su una rinuncia mai formulata dall’Ufficio e,correlativamente, omesso di pronunciarsi sui motivi di appelloincidentale effettivamente coltivati. Ne deriverebbe, da un lato, un viziodi ultrapetizione e, dall’altro, un vizio di omessa pronuncia su questionidevolute al giudice di secondo grado. Si deduce, pertanto, che lasentenza impugnata sia affetta da nullità nella parte in cui ha dichiaratoinammissibile per rinuncia l’intero appello incidentale dell’Ufficio, conconseguente lesione del diritto di difesa e del corretto esercizio dellafunzione giurisdizionale.Il motivo è fondato.Invero, dalla trascrizione in ricorso per cassazione della memoriaillustrativa depositata in atti, si evince con chiarezza come la rinunciadell’Ufficio abbia avuto per oggetto – come si dichiara alle pagg. 2 e 3di detta memoria – unicamente il profilo dell’appello incidentale cheverteva sulla applicabilità del raddoppio dei termini hai recuperi a finiIrap, ferma restando la censura proposta in appello con riguardo adaltro. Analogo contenuto di rinuncia parziale hanno le deduzioni averbale d’udienza dell’Ufficio stesso in occasione dell’udienza del 18giugno 2024, anch’esso trascritto in ricorso a pag. 29 dell’atto.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13Numero registro generale 3030/2025Numero sezionale 2177/2026Numero di raccolta generale 13080/2026Data pubblicazione 07/05/2026Pertanto, alla luce di quanto sopra è chiaro che del tuttoerroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la rinuncia inargomento riguardasse l’intera pretesa di cui all’appello incidentale, conciò effettivamente violando il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.Di qui la fondatezza del motivo di ricorso incidentale.Conclusivamente, vanno accolti il solo terzo motivo del ricorsoprincipale del contribuente e il ricorso incidentale dell’Agenzia delleEntrate. Nel resto delle doglianze ivi svolte, l’impugnazione principale varigettata.La sentenza di appello è quindi cassata con riguardo ai profili dicui ai motivi oggetto di accoglimento. P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso principale ed il ricorsoincidentale, e rigetta i restanti motivi del ricorso principale; cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio LuciottiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14