CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16491/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mariconda del foro di Catania, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8052/2017 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 3.10.2017, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. Si legge nella sentenza impugnata che D'[OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-D.P. II di Napoliavverso l’ avviso di accertamento n. TF501AN06137/2011, con ilquale veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazionemod. Unico 2009 (per l' anno d' imposta 2008), pur in presenza diNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026redditi di capitale derivanti dalla sua partecipazione alla società difatto [OSCURATO:PERSONA] -formalmente rappresentata come s.r.l unipersonale-,il tutto come risultante dal p.v.c. della Guardia di Finanza diCastellammare di Stabia del 12.2.2010 .2. La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso. La C.T.R. della Campania,con sentenza n. 7438/39/2015, rigettava l’appello dell’Ufficio,osservando come le argomentazioni addotte dall'Ufficio avesserocarattere meramente indiziario, mancando di evidenze concrete e diriscontri documentali rivelatori di un vincolo sociale interno fra leparti; inoltre, il documento extra contabile della società "[OSCURATO:PERSONA].r.l." non sarebbe stato allegato all'avviso contestato al contribuente.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione e la Corte,con ordinanza n. 9766/2017, accoglieva il primo motivo, assorbito ilsecondo e rinviava alla medesima C.T.R., in diversa composizione, perun nuovo esame, enunciando il principio di diritto da applicare inmerito alla ripartizione dell’onere probatorio.4. La C.T.R., in sede di rinvio, nella resistenza dell’appellata LauritanoSofia, erede di D’[OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’originario appellodell’Ufficio, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo –rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e degli articoli 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente assume che la C.T.R. nonavrebbe applicato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte,in quanto il P.V.C. conteneva elementi, circa la posizione di D’AuriaAlberto, che non deponevano in alcun modo per l’esteriorizzazione diNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026un vincolo sociale, essendosi dato atto che era un co-amministratore,che era addetto alle vendite, che lavorava in nero e che dal brogliaccioextra contabile risultava la partecipazione attiva alla gestione dellasocietà. L’appellata non era pertanto tenuta a fornire prova contraria,peraltro impossibile, in quanto negativa.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia «nullità' dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c. inrelazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c.». Deduce, al riguardo, che laC.T.R. non aveva motivato il rigetto implicito dell’eccezione digiudicato sollevata dall'odierna ricorrente ed aveva adottato unamotivazione meramente apparente in merito alla sussistenza dellaqualità di socio di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quasi a dare per scontatoche la S.C. avesse ritenuto sussistente la presunta società di fatto enon già enunciato un mero principio di diritto sul riparto dell’oneredella prova. La C.T.R. si era limitata a riportare il contenuto del P.V.C.senza indicare quali fossero gli elementi indiziari a sostegno dellapretesa tributaria.2.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.2.2. Con ordinanza n. 9766/2017 questa Corte ha ritenuto fondato ilprimo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbito ilsecondo, osservando che «In tal senso, si tratta di verificare quale sial'onere probatorio a carico dell'Ufficio, nel momento in cui assumal'esistenza di una società di fatto, fra un ristretto gruppo familiare(circostanza pacifica); che, a tale proposito, la giurisprudenza haaffermato che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazionedel soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specificadesunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una strutturasovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non per unaloro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sullaNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di societànella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazionenon sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzionedi un fondo comune ed affectio societatis), rilevanti esclusivamentenei rapporti interni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevantenei rapporti esterni (Sez. 5, n. 1127 del 20/01/2006); che, a frontedelle circostanze evidenziate dall'Ufficio - sulla scorta del brogliaccioextracontabile - circa i finanziamenti dal D'Auria fatti e ricevuti per lasocietà e circa l'attività di addetto alle vendite e la qualifica di co-amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la CTR ha erroneamente pretesodall'Amministrazione la prova dell'esistenza di un fondo comune e diuna struttura sovra individuale (Sez. 6 - 5, n. 12500 del16/06/2016)».2.3. Tanto premesso, va osservato che si è in presenza di un “rinvioprosecutorio”, come nel caso di specie, quando la Corte di Cassazioneannulla una sentenza per errori di giudizio (error in iudicando) erimette la causa al giudice di merito affinché emetta una nuovadecisione. In questo caso, il giudice di rinvio deve applicare i principidi diritto stabiliti dalla Cassazione (qui in tema di riparto dell’oneredella prova) e proseguire il processo, esaminando nuovamente i fatti ele prove presentate dalle parti.2.4. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia diviolazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità soloove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove propostedalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristrettilimiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., exNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n.17287/2022).»2.5. E’ stato altresì precisato che, mentre la violazione dell'art. 2697c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbedovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta datale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare leprove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàconsentita dall'art. 116 c.p.c.( tra le più recenti, Cass. n.26739/2024).2.6. Nel caso di specie, il giudice del rinvio, in applicazione delprincipio di diritto enunciato da questa Corte, ha motivatamenteritenuto dotati di valenza indiziaria gli elementi evidenziati dagliaccertatori e non assolto l’onere della prova (contraria) da parte delcontribuente sulla base degli atti dei precedenti gradi di merito,operando pertanto l’accertamento in fatto demandatogli da questaCorte, in applicazione dei somministrati principi sul riparto dell’oneredella prova. Nessuna violazione delle norme in rubrica è pertantoconfigurabile, né si è in presenza di una motivazione meramenteapparente, essendo piuttosto evidente che la doglianza si fonda suuna critica dell’accertamento probatorio operato dal giudice del rinvio,allo stesso riservato quale giudice di merito, che non può trovareingresso in questa sede di legittimità (cfr. per tutte Sez. un. n.34476/2019). E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione che,Numero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazionedi legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dalgiudice di merito (Cass. Sez. U. n. Corte di Cassazione – copia nonufficiale 10 di 13 34476/2019; Cass. n. 29404/2017; Cass. n.19547/2017; Cass. n.8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass. n.5987/2021, Cass. n. 3403/2024).3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta «Violazione degli articoli2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Deduce, al riguardo, che la C.T.R. avrebbe – implicitamente –ritenuto sussistente una società di fatto tra i signori D’Auria, Alberto,D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e De SimonePaolo, in manifesto contrasto con due sentenze passate in giudicato,depositate nel giudizio di rinvio e precisamente: 1) la sentenza dellaC.T.P di Napoli n. 255/1/13, emessa nei confronti del presunto socioD'[OSCURATO:PERSONA] e la sentenza della C.T.R. di Napoli n. 1166/48/15,emessa nei confronti dell’altro presunto socio [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le sentenze erano state pronunciate in cause connessedipendenti da avvisi di accertamento emessi in virtù di medesimop.v.c. del 12/02/2010 della G. di F. di Castellammare di Stabia ed invirtù dei medesimi motivi di fatto e di diritto. Apparirebbe evidente,secondo la ricorrente, l'erroneità del rigetto implicito dell'eccezione digiudicato, in quanto entrambe le sentenze, passate in giudicato,escludevano in maniera netta e chiara l'ipotizzata sussistenza di unasocietà di fatto tra i sigg.ri D'[OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'odiernaricorrente), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eD'[OSCURATO:PERSONA]. La sentenza dunque farebbe stato tra le parti el’Agenzia delle Entrate aveva incontrovertibilmente prestatoacquiescenza alla accertata insussistenza della società di fatto ancheNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026nel presente giudizio, in quanto, ove avesse voluto insistere, avrebbedovuto richiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti deglialtri presunti soci, ricorrendo litisconsorzio necessario in caso di“società di fatto”, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità.Ove la C.T.R. avesse voluto ritenere sussistente una società di fatto,avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio e nonritenere implicitamente insussistente il litisconsorzio necessario, perpoi ritenere esistente la società di fatto.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Nella specie, trova applicazione il seguente principio di diritto: «intema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (siainterno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve esserecoordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza dicassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalleparti o rilevate d’ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle checostituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché nondedotte o rilevate in quel giudizio, sicché il giudice di rinvio non puòprendere in esame neppure la questione concernente l’esistenza di ungiudicato esterno o (come nella specie) interno, qualora l’esistenza diquest’ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttaviaesclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione conrinvio» (vedi, in termini, Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015,Rv. 636345 – 01, Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 08/02/2016, Rv.638507 – 01, Cass. n. 31810/2022, in motivazione [pagg. 7 e 8],Cass. 2365/2025;3.3. Nel caso in esame, vero è che secondo la giurisprudenza diquesta Corte in ipotesi di presunta esistenza di una società di fattosussiste litisconsorzio necessario tra i presunti soci (da ultimo, Cass.19636/2025), ma la nullità del giudizio non è stata rilevata d’ufficio daNumero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026questa Corte nell’ordinanza n. 9766/2017, che ha invece disposto ilrinvio per accertare, in capo al solo D’[OSCURATO:PERSONA], la qualità di sociodi fatto. La rilevabilità del giudicato esterno era pertanto preclusa nelgiudizio di rinvio, così come in questa sede è precluso il rilievoofficioso della nullità del giudizio per difetto di contraddittorio. Neconsegue che le sentenze passate in giudicato, relative soggettidiversi (D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) - di cui una (la sentenzaC.T.P. di Napoli n. 255/1/2013), peraltro, non nega affatto lasussistenza della società di fatto -, non fanno stato nel presentegiudizio, né è configurabile la dedotta acquiescenza da partedell’Agenzia delle Entrate.4. In conclusione, il ricorso va rigettato.5. Spese secondo soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, cheliquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Numero registro generale 10454/2018Numero sezionale 3417/2026Numero di raccolta generale 16491/2026Data pubblicazione 27/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.4.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])