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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 31810/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 20063/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 31 marzo 2022, ha chiesto, sulla base di un unico motivo, la revocazione della sentenza di questa Corte n. 20063 del 14 luglio 2021 con la quale così provvedeva: “- [OSCURATO:PERSONA], proprietario d'un immobile a Ischia citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietario d'un immobile limitrofo, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, causato da perdita di salubrità, veduta, panorama e amenità, con conseguente deprezzamento, del suo fabbricato, per avere il convenuto costruito un edificio da doversi considerare abusivo quanto all'ultimo piano; chiedeva, inoltre, che il Montagna fosse condannato a rimuovere le luci non conformi a legge che si aprivano sul confine, i marmi, che, sporgendo oltre il filo dell'appiombo, occupavano lo spazio aereo di proprietà dell'attore; nonché un tubo d'acqua e una condotta pluviale posti nella proprietà del medesimo; nonché, infine, l'affaccio, che creava un illegittima veduta, della terrazza; - il Trani, con separato atto citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] avanzando domanda quasi del tutto sovrapponibile, salvo quanto segue: oltre agli sporti in marmo Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -3- assumeva che anche la parte terminale delle tegole copriva la colonna d'aria di sua proprietà e talune tubazioni d'acqua e taluni pozzi neri risultavano collocati a distanza non regolamentare; - l'adito Tribunale, riunite le due cause, rigettata ogni altra domanda, condannò il Montagna ad arretrare sino a un metro dal confine la condotta pluviale e quella idrica e ad arretrare il parapetto del terrazzo fino a raggiungere la distanza di 1,5 m. dal fondo attoreo; il Ferrandino venne condannato ad arretrare del pari il parapetto del proprio terrazzo, nonché i pozzi neri a 2 m. dal confine; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 351/1996, rigettò l'impugnazione del Trani; - l'appellante, insoddisfatto dell'epilogo, propose ricorso per cassazione, al quale resistettero il Montagna e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto; - la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14080/1999, accolse il primo e il secondo motivo del ricorso, in particolare: a) il Trani aveva sostenuto il suo diritto a vedersi risarcito il danno da perdita di qualità del suo immobile, ai sensi dell'art.871 cod. civ., per avere i vicini edificato un immobile non conforme a legge; i Giudici di merito avevano negato l'assunto in quanto l'art. 41 quinquies della legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della

I. n. 765/1967, si applicava decorso un anno dall'entrata in vigore della citata n. 765 - cd.

Legge Ponte - , ossia a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e l'attore non era riuscito a provare che la costruzione dei convenuti fosse stata iniziata Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -4- dopo; la Corte di cassazione ritenne la sentenza d'appello viziata per non avere ammesso la prova per testi richiesta dall'appellante, al fine di dimostrare che le strutture portanti degli edifici dei convenuti erano state realizzate solo negli anni 1969 e 1970, nel mentre nel 1968 i fondi di quest'ultimi erano inedificati; b) la denuncia di violazione delle distanze legali, in relazione a un lato del fondo attoreo, era stata disattesa avendo, sia il Tribunale, che la Corte d'appello affermato che le proprietà esclusive risultavano divise da un viottolo (e, quindi, non erano confinanti) del quale il Trani non aveva dato prova di esserne proprietario esclusivo, siccome vantato, per usucapione; la sentenza di legittimità, anche a tal riguardo, cassò la sentenza d'appello per non avere ammesso la prova per testi avanzata dall'appellante diretta a provare acquisto per usucapione della striscia di terreno; - il Trani riassun se la causa davanti al Giudice del rinvio e per contraddire si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con due atti separati, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest'ultime ribadirono il loro difetto di legittimazione passiva poiché l'immobile, realizzato dal padre, [OSCURATO:PERSONA], era stato donato da costui, con riserva dell'usufrutto per sé e per la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ai soli figli Giuseppina, Pietro e Leonardo); - la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ammesse le prove delle parti a riguardo di entrambi i profili, Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -5- rigettò l'appello e condannò il Trani al rimborso delle spese giudiziali del grado d'appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio; - per quel che risulta ancora d'utilità, sia pure in sintesi, questi sono i passaggi argomentativi della statuizione di rinvio: I) l'esito della prova testimoniale, esperita al fine di accertare i presupposti del possesso "ad usucapionem" del viottolo, non consentiva di affermare soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore; da ciò la conferma d'infondatezza della denuncia delle violazioni di legge sulle distanze di cui s'è detto; II) quanto alla domanda risarcitoria, fatta ricognizione dei principi valevoli in materia di lesioni al diritto di proprietà derivanti dalla non conformità urbanistico-edilizia dell'opera, la Corte partenopea, ripresa la disciplina derivante dalla novella di cui alla cd.

Legge Ponte, sulla scorta dell'esperita prova orale, era giunta alla conclusione che l'edificazione avversata era stata iniziata e conclusa nell'anno 1968 e, sotto altro profilo, il pur constatato mancato rispetto della licenza edilizia avrebbe potuto assumere rilievo «solo ove contestualmente fossero state violate le disposizioni dettate da norme edilizie contenute nel codice, ovvero nelle leggi speciali o nei regolamenti edilizi per la parte in cui regolano i rapporti tra privati»; III) quanto alla dedotta lesione procurata dalla violazione delle disposizioni di cui al piano territoriale paesistico "[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -6- Bini", approvato con d.m. 18/2/1943 (G.U. n. 65, 20/3/1943), l'assunto attoreo veniva giudicato del tutto generico, stante che il Trani «non ha neppure dedotto quali erano le disposizioni dell'invocato [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero imposto dei limiti all'attività edilizia e che erano state violate dai convenuti, né ha specificato quale era il nocumento che dalla violazione delle stesse - da indicarsi in modo punt uale - gli era derivato»; ritenuto che avverso quest'ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; che [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro, Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA], Margherita, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; che il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte; osserva: il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che il Giudice del rinvio non aveva preso in esame la sentenza n. 155/1996 emessa dal Pretore della sezione Distaccata di Ischia il 28/3/1996, con la quale era stato accertato che la striscia di terreno in discorso era di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], per averlo costoro acquistato per atto notarile, e che nessun diritto potesse vantare [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -7- sentenza che era stata prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non supera il vaglio d'ammissibilità: a) questa Corte ha chiarito che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno (Sez. 3, n. 20790, 20/8/2018, Rv. 650411; b) tuttavia, a perimetrazione di quanto sopra, occorre osservare che la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -8- giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Sez. 1, n. 2411, 8/2/2016, Rv. 638507; conf.

Cass. n. 16171/2015); c) una tale implicita esclusione si trae dal tema del processo, che per tutto lo svolgimento di esso (in primo grado, in appello e in cassazione) ha visto il Trani impegnato a provare la sua titolarità mediante declaratoria d'usucapione, tanto che proprio il diritto a una tale prova ha costituito la ragione dell'accoglimento dello specifico motivo di ricorso per cassazione; prova, è appena il caso di soggiungere, priva di qualsivoglia rilievo, ove il ricorrente fosse stato proprietario a titolo derivativo della stradina, per averla negozialmente acquistata; né, a voler essere ancora più esaustivi, un tale acquisto risulta essere stato prospettato in giudizio; d) inoltre, il rilievo illustrato sub a) deve essere coordinato con l'onere di specificità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'autosufficienza, che impone la riproduzione integrale del testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2617/2015; Sez. 2, n. 15737/2017; Sez. 1, n. 13988/2018); qui, ancor prima che il testo, s'ignora financo la data della pretesa irrevocabilità; Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -9- il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360, 10 co. nn. 4 e 5 c.p.c.», per avere la Corte locale considerato il viottolo quale confine e non come parte del terreno di esclusiva proprietà del Trani, è palesemente inammissibile, perché privo di autonoma capacità censuratoria (trattasi, invero, di una parziale ripetizione di quanto rilevato col primo motivo), oltre a denunziare la violazione della norma che legittima il diritto processuale al ricorso, invece che quella sostanziale o processuale correlabile alle ipotesi previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; né, infine, è dato cogliere quale sia stato il fatto controverso e decisivo di cui sia stato omesso l'esame, fatto che non può ricollegarsi al prospettato giudicato esterno, sia per quanto prima detto, sia perché su esso non si innescata alcuna controversia, stante che lo stesso Trani, come si è visto, in primo grado, in appello e davanti a questa Corte, non ha mai dedotto di essere proprietario a titolo derivativo del viottolo, ma di esserne divenuto proprietario per usucapione; il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della

I. n. 765/1967, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la costruzione avversata, edificata in contrasto con la licenza edilizia rilasciata il 30/12/1967, avrebbe dovuto soggiacere alle restrizioni urbanistiche di cui alla citata legge, perché anteriore all'entrata in vigore di essa, è infondato, valendo quanto segue: Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -10- - le limitazioni di volume, numero di piani, altezza dell'edificio previste dalla

I. n. 765/1967, per espressa previsione normativa, divenivano cogenti trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, quindi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], le licenze rilasciate nel "medesimo periodo", cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (entra in vigore) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data d'efficacia delle prescrizioni), non erano prorogabili e l'opera doveva essere ultimata entro due anni dall'inizio dei lavori; - la licenza risulta essere stata rilasciata il 30/12/1967, quindi tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e i lavori, sulla base dell'insindacabile vaglio istruttorio della Corte di Napoli, iniziati al principiare del 1968, furono terminati entro il medesimo anno; - peraltro, questa Corte ha avuto modo di spiegare che, per il combinato disposto dal comma decimo dell'art. 31 legge 17 agosto 1942 n. 1150, come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, e del comma settimo dell'art. 41 quinquies della stessa legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967, la inoperatività delle limitazioni previste dalla nuova normativa relativamente alle licenze rilasciate entro l'anno dall'entrata in vigore della medesima legge n. 765 del 1967, ossia entro l’1 settembre 1968, postula soltanto l'avvenuto inizio dei lavori entro l'anno dalla licenza, nonché il completamento della opera entro il biennio dall'inizio, e ciò senza ulteriore limitazione concernente l'entità dei lavori necessari all'inizio della costruzione, purché miranti, e concretamente utili, alla Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -11- attuazione del progetto approvato (Sez. 2, n. 5045, 09/06/1987, Rv. 453648); - il quarto motivo, con il quale si denuncia «violazione» dell'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., contestandosi che, a dispetto di quanto affermato dalla Corte di Napoli, con l'atto di riassunzione il profilo del danno derivante dalla violazione del [OSCURATO:PERSONA], invece giudicato generico dalla sentenza impugnata, era stato specificato quanto alla sua esistenza ed entità, è inammissibile, a prescindere dall'avere il ricorrente effettivamente assolto, con le specificazioni richiamate, l'onere di correlare le dedotte violazioni del Piano alla lesione del proprio diritto assoluto, non potendo la parte pretendere di precisare la propria domanda assai tardivamente, solo davanti al giudice del rinvio; il quinto motivo, con il quale il Trani contesta il regolamento delle spese, risulta, in parte manifestamente infondato e per altra parte, inammissibile: - manifestamente infondato nella parte in cui deduce che il Giudice del rinvio non avrebbe considerato che in primo grado il Trani era risultato parzialmente vincitore e che il di lui ricorso per cassazione aveva trovato accoglimento, poiché la valutazione deve essere complessiva e tener conto, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice, della soccombenza prevalente (qui peraltro totale in relazione al tema dell'appello, rimanendo non censurata la statuizione in punto di regolamento delle spese da parte del Tribunale), senza distinguere tra i gradi e le fasi del processo; Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -12- -la denuncia d'eccessività d egli importi liquidati, in assenza di puntuale specificazione di superamento dei limiti tariffari, è inammissibile a cagione della sua aspecificità; considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], Margherita, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge e in favore di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro, Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -13- forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021.” Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.

Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Con il primo ed unico motivo, l’odierno ricorrente, in relazione all’accertamento della proprietà esclusiva del viottolo oggetto della presente controversia, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che il Trani non avesse dimostrato l’acquisto a titolo derivativo del viottolo, risultando, altresì, solo una domanda di riconoscimento della proprietà a titolo originario per usucapione, quando, invece, sin dall’introduzione del giudizio di primo grado, il ricorrente affermava che l’acquisto fosse avvenuto con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 1980, debitamente depositato in atti.

Ancora, rileva l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui considerava il viottolo di proprietà comune, quando, invece, sempre dagli atti depositati in atti e da quanto era dedotto e richiesto, emergeva come tale viottolo non fosse Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -14- mai appartenuto ai fondi dei sig.ri Montagna e Ferrandino, ma di proprietà esclusiva del ricorrente e della di lui moglie.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l.n. 197 del 2016 – si applica ai solo provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi (così Cass., S.U., n. 8091/2020), così che, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza n. 20063/2021 (14/07/2021), si palesa evidentemente tardivo il ricorso in esame, notificato in data 31/03/2022.

Né può essere invocata la circostanza dedotta in memoria secondo cui la sentenza qui impugnata sarebbe stata notificata solo in data 1 marzo 2022, risultando quindi rispettato il termine breve di sessanta gironi decorrente da tale notifica, posto che, anche a voler soprassedere il fatto che la notifica sarebbe avvenuta allorché era già maturato anche il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte (circostanza che precludeva la stessa possibilità di annettere alla notifica l’effetto determinare la proroga del termine), va richiamato il costante orientamennto di questa Corte secondo cui, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si Ric. 2022 n. 9659 sez.

M2 -ud. 14-10-2022 -15- verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui - effettuata la notificazione della sentenza - il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Cass. n. 6187/2016; Cass. n. 8191/2000).

Inoltre, ove anche per ipotesi si volesse far riferimento all’avvenuta notifica della sentenza (evento questo del tutto taciuto in ricorso), si tratta di notifica avvenuta ai soli fini esecutivi e non effettuata al difensore, e quindi inidonea a far decorrere il termine breve.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9659-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 20063/2021 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 14/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 31 marzo 2022, ha chiesto, sulla base di un unico motivo, la revocazione della sentenza di questa Corte n. 20063 del 14 luglio 2021 con la quale così provvedeva: “- [OSCURATO:PERSONA], proprietario d'un immobile a Ischia citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA], proprietario d'un immobile limitrofo, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, causato da perdita di salubrità, veduta, panorama e amenità, con conseguente deprezzamento, del suo fabbricato, per avere il convenuto costruito un edificio da doversi considerare abusivo quanto all'ultimo piano; chiedeva, inoltre, che il Montagna fosse condannato a rimuovere le luci non conformi a legge che si aprivano sul confine, i marmi, che, sporgendo oltre il filo dell'appiombo, occupavano lo spazio aereo di proprietà dell'attore; nonché un tubo d'acqua e una condotta pluviale posti nella proprietà del medesimo; nonché, infine, l'affaccio, che creava un illegittima veduta, della terrazza; - il Trani, con separato atto citò in giudizio [OSCURATO:PERSONA] avanzando domanda quasi del tutto sovrapponibile, salvo quanto segue: oltre agli sporti in marmo Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -3- assumeva che anche la parte terminale delle tegole copriva la colonna d'aria di sua proprietà e talune tubazioni d'acqua e taluni pozzi neri risultavano collocati a distanza non regolamentare; - l'adito Tribunale, riunite le due cause, rigettata ogni altra domanda, condannò il Montagna ad arretrare sino a un metro dal confine la condotta pluviale e quella idrica e ad arretrare il parapetto del terrazzo fino a raggiungere la distanza di 1,5 m. dal fondo attoreo; il Ferrandino venne condannato ad arretrare del pari il parapetto del proprio terrazzo, nonché i pozzi neri a 2 m. dal confine; - la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza n. 351/1996, rigettò l'impugnazione del Trani; - l'appellante, insoddisfatto dell'epilogo, propose ricorso per cassazione, al quale resistettero il Montagna e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto; - la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14080/1999, accolse il primo e il secondo motivo del ricorso, in particolare: a) il Trani aveva sostenuto il suo diritto a vedersi risarcito il danno da perdita di qualità del suo immobile, ai sensi dell'art.871 cod. civ., per avere i vicini edificato un immobile non conforme a legge; i Giudici di merito avevano negato l'assunto in quanto l'art. 41 quinquies della legge urbanistica, aggiunto dall'art. 17 della I. n. 765/1967, si applicava decorso un anno dall'entrata in vigore della citata n. 765 - cd. Legge Ponte - , ossia a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e l'attore non era riuscito a provare che la costruzione dei convenuti fosse stata iniziata Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -4- dopo; la Corte di cassazione ritenne la sentenza d'appello viziata per non avere ammesso la prova per testi richiesta dall'appellante, al fine di dimostrare che le strutture portanti degli edifici dei convenuti erano state realizzate solo negli anni 1969 e 1970, nel mentre nel 1968 i fondi di quest'ultimi erano inedificati; b) la denuncia di violazione delle distanze legali, in relazione a un lato del fondo attoreo, era stata disattesa avendo, sia il Tribunale, che la Corte d'appello affermato che le proprietà esclusive risultavano divise da un viottolo (e, quindi, non erano confinanti) del quale il Trani non aveva dato prova di esserne proprietario esclusivo, siccome vantato, per usucapione; la sentenza di legittimità, anche a tal riguardo, cassò la sentenza d'appello per non avere ammesso la prova per testi avanzata dall'appellante diretta a provare acquisto per usucapione della striscia di terreno; - il Trani riassun se la causa davanti al Giudice del rinvio e per contraddire si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], con due atti separati, [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro e [OSCURATO:PERSONA]; nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](quest'ultime ribadirono il loro difetto di legittimazione passiva poiché l'immobile, realizzato dal padre, [OSCURATO:PERSONA], era stato donato da costui, con riserva dell'usufrutto per sé e per la moglie, [OSCURATO:PERSONA], ai soli figli Giuseppina, Pietro e Leonardo); - la Corte d'appello di Napoli, quale giudice del rinvio, ammesse le prove delle parti a riguardo di entrambi i profili, Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -5- rigettò l'appello e condannò il Trani al rimborso delle spese giudiziali del grado d'appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio; - per quel che risulta ancora d'utilità, sia pure in sintesi, questi sono i passaggi argomentativi della statuizione di rinvio: I) l'esito della prova testimoniale, esperita al fine di accertare i presupposti del possesso "ad usucapionem" del viottolo, non consentiva di affermare soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore; da ciò la conferma d'infondatezza della denuncia delle violazioni di legge sulle distanze di cui s'è detto; II) quanto alla domanda risarcitoria, fatta ricognizione dei principi valevoli in materia di lesioni al diritto di proprietà derivanti dalla non conformità urbanistico-edilizia dell'opera, la Corte partenopea, ripresa la disciplina derivante dalla novella di cui alla cd. Legge Ponte, sulla scorta dell'esperita prova orale, era giunta alla conclusione che l'edificazione avversata era stata iniziata e conclusa nell'anno 1968 e, sotto altro profilo, il pur constatato mancato rispetto della licenza edilizia avrebbe potuto assumere rilievo «solo ove contestualmente fossero state violate le disposizioni dettate da norme edilizie contenute nel codice, ovvero nelle leggi speciali o nei regolamenti edilizi per la parte in cui regolano i rapporti tra privati»; III) quanto alla dedotta lesione procurata dalla violazione delle disposizioni di cui al piano territoriale paesistico "[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -6- Bini", approvato con d.m. 18/2/1943 (G.U. n. 65, 20/3/1943), l'assunto attoreo veniva giudicato del tutto generico, stante che il Trani «non ha neppure dedotto quali erano le disposizioni dell'invocato [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero imposto dei limiti all'attività edilizia e che erano state violate dai convenuti, né ha specificato quale era il nocumento che dalla violazione delle stesse - da indicarsi in modo punt uale - gli era derivato»; ritenuto che avverso quest'ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; che [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro, Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; che [OSCURATO:PERSONA], Margherita, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; che il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte; osserva: il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che il Giudice del rinvio non aveva preso in esame la sentenza n. 155/1996 emessa dal Pretore della sezione Distaccata di Ischia il 28/3/1996, con la quale era stato accertato che la striscia di terreno in discorso era di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA], per averlo costoro acquistato per atto notarile, e che nessun diritto potesse vantare [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -7- sentenza che era stata prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non supera il vaglio d'ammissibilità: a) questa Corte ha chiarito che in sede di giudizio di rinvio è rilevabile, d'ufficio o su eccezione di parte, l'esistenza di un giudicato esterno formatosi in data antecedente alla sentenza di cassazione, qualora quest'ultima abbia annullato la sentenza impugnata per vizi di motivazione e non contenga alcuna, neppure implicita, pronuncia sulla questione del giudicato, atteso che in tal caso il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova che gli competevano originariamente quale giudice del merito, salvo l'obbligo di eliminare le contraddizioni o sopperire ai difetti argomentativi riscontrati, e dunque può nuovamente prendere in considerazione l'intero materiale probatorio, formando il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, ivi compreso il giudicato esterno (Sez. 3, n. 20790, 20/8/2018, Rv. 650411; b) tuttavia, a perimetrazione di quanto sopra, occorre osservare che la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -8- giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Sez. 1, n. 2411, 8/2/2016, Rv. 638507; conf. Cass. n. 16171/2015); c) una tale implicita esclusione si trae dal tema del processo, che per tutto lo svolgimento di esso (in primo grado, in appello e in cassazione) ha visto il Trani impegnato a provare la sua titolarità mediante declaratoria d'usucapione, tanto che proprio il diritto a una tale prova ha costituito la ragione dell'accoglimento dello specifico motivo di ricorso per cassazione; prova, è appena il caso di soggiungere, priva di qualsivoglia rilievo, ove il ricorrente fosse stato proprietario a titolo derivativo della stradina, per averla negozialmente acquistata; né, a voler essere ancora più esaustivi, un tale acquisto risulta essere stato prospettato in giudizio; d) inoltre, il rilievo illustrato sub a) deve essere coordinato con l'onere di specificità del ricorso per cassazione, sotto il profilo dell'autosufficienza, che impone la riproduzione integrale del testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2617/2015; Sez. 2, n. 15737/2017; Sez. 1, n. 13988/2018); qui, ancor prima che il testo, s'ignora financo la data della pretesa irrevocabilità; Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -9- il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia «violazione dell'art. 360, 10 co. nn. 4 e 5 c.p.c.», per avere la Corte locale considerato il viottolo quale confine e non come parte del terreno di esclusiva proprietà del Trani, è palesemente inammissibile, perché privo di autonoma capacità censuratoria (trattasi, invero, di una parziale ripetizione di quanto rilevato col primo motivo), oltre a denunziare la violazione della norma che legittima il diritto processuale al ricorso, invece che quella sostanziale o processuale correlabile alle ipotesi previste dall'art. 360 cod. proc. civ.; né, infine, è dato cogliere quale sia stato il fatto controverso e decisivo di cui sia stato omesso l'esame, fatto che non può ricollegarsi al prospettato giudicato esterno, sia per quanto prima detto, sia perché su esso non si innescata alcuna controversia, stante che lo stesso Trani, come si è visto, in primo grado, in appello e davanti a questa Corte, non ha mai dedotto di essere proprietario a titolo derivativo del viottolo, ma di esserne divenuto proprietario per usucapione; il terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della I. n. 765/1967, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo che la costruzione avversata, edificata in contrasto con la licenza edilizia rilasciata il 30/12/1967, avrebbe dovuto soggiacere alle restrizioni urbanistiche di cui alla citata legge, perché anteriore all'entrata in vigore di essa, è infondato, valendo quanto segue: Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -10- - le limitazioni di volume, numero di piani, altezza dell'edificio previste dalla I. n. 765/1967, per espressa previsione normativa, divenivano cogenti trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, quindi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], le licenze rilasciate nel "medesimo periodo", cioè dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (entra in vigore) all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data d'efficacia delle prescrizioni), non erano prorogabili e l'opera doveva essere ultimata entro due anni dall'inizio dei lavori; - la licenza risulta essere stata rilasciata il 30/12/1967, quindi tra 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e i lavori, sulla base dell'insindacabile vaglio istruttorio della Corte di Napoli, iniziati al principiare del 1968, furono terminati entro il medesimo anno; - peraltro, questa Corte ha avuto modo di spiegare che, per il combinato disposto dal comma decimo dell'art. 31 legge 17 agosto 1942 n. 1150, come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, e del comma settimo dell'art. 41 quinquies della stessa legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967, la inoperatività delle limitazioni previste dalla nuova normativa relativamente alle licenze rilasciate entro l'anno dall'entrata in vigore della medesima legge n. 765 del 1967, ossia entro l’1 settembre 1968, postula soltanto l'avvenuto inizio dei lavori entro l'anno dalla licenza, nonché il completamento della opera entro il biennio dall'inizio, e ciò senza ulteriore limitazione concernente l'entità dei lavori necessari all'inizio della costruzione, purché miranti, e concretamente utili, alla Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -11- attuazione del progetto approvato (Sez. 2, n. 5045, 09/06/1987, Rv. 453648); - il quarto motivo, con il quale si denuncia «violazione» dell'art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., contestandosi che, a dispetto di quanto affermato dalla Corte di Napoli, con l'atto di riassunzione il profilo del danno derivante dalla violazione del [OSCURATO:PERSONA], invece giudicato generico dalla sentenza impugnata, era stato specificato quanto alla sua esistenza ed entità, è inammissibile, a prescindere dall'avere il ricorrente effettivamente assolto, con le specificazioni richiamate, l'onere di correlare le dedotte violazioni del Piano alla lesione del proprio diritto assoluto, non potendo la parte pretendere di precisare la propria domanda assai tardivamente, solo davanti al giudice del rinvio; il quinto motivo, con il quale il Trani contesta il regolamento delle spese, risulta, in parte manifestamente infondato e per altra parte, inammissibile: - manifestamente infondato nella parte in cui deduce che il Giudice del rinvio non avrebbe considerato che in primo grado il Trani era risultato parzialmente vincitore e che il di lui ricorso per cassazione aveva trovato accoglimento, poiché la valutazione deve essere complessiva e tener conto, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice, della soccombenza prevalente (qui peraltro totale in relazione al tema dell'appello, rimanendo non censurata la statuizione in punto di regolamento delle spese da parte del Tribunale), senza distinguere tra i gradi e le fasi del processo; Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -12- -la denuncia d'eccessività d egli importi liquidati, in assenza di puntuale specificazione di superamento dei limiti tariffari, è inammissibile a cagione della sua aspecificità; considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA], Margherita, Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge e in favore di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina, Pietro, Leonardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -13- forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021.” Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza. Con il primo ed unico motivo, l’odierno ricorrente, in relazione all’accertamento della proprietà esclusiva del viottolo oggetto della presente controversia, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che il Trani non avesse dimostrato l’acquisto a titolo derivativo del viottolo, risultando, altresì, solo una domanda di riconoscimento della proprietà a titolo originario per usucapione, quando, invece, sin dall’introduzione del giudizio di primo grado, il ricorrente affermava che l’acquisto fosse avvenuto con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 12 ottobre 1980, debitamente depositato in atti. Ancora, rileva l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui considerava il viottolo di proprietà comune, quando, invece, sempre dagli atti depositati in atti e da quanto era dedotto e richiesto, emergeva come tale viottolo non fosse Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -14- mai appartenuto ai fondi dei sig.ri Montagna e Ferrandino, ma di proprietà esclusiva del ricorrente e della di lui moglie. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l.n. 197 del 2016 – si applica ai solo provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi (così Cass., S.U., n. 8091/2020), così che, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza n. 20063/2021 (14/07/2021), si palesa evidentemente tardivo il ricorso in esame, notificato in data 31/03/2022. Né può essere invocata la circostanza dedotta in memoria secondo cui la sentenza qui impugnata sarebbe stata notificata solo in data 1 marzo 2022, risultando quindi rispettato il termine breve di sessanta gironi decorrente da tale notifica, posto che, anche a voler soprassedere il fatto che la notifica sarebbe avvenuta allorché era già maturato anche il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte (circostanza che precludeva la stessa possibilità di annettere alla notifica l’effetto determinare la proroga del termine), va richiamato il costante orientamennto di questa Corte secondo cui, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo (oggi semestrale) dalla pubblicazione della sentenza, si Ric. 2022 n. 9659 sez. M2 -ud. 14-10-2022 -15- verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui - effettuata la notificazione della sentenza - il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (Cass. n. 6187/2016; Cass. n. 8191/2000). Inoltre, ove anche per ipotesi si volesse far riferimento all’avvenuta notifica della sentenza (evento questo del tutto taciuto in ricorso), si tratta di notifica avvenuta ai soli fini esecutivi e non effettuata al difensore, e quindi inidonea a far decorrere il termine breve. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quarter dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiar