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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2017

Cassazione n. 07599/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9914/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I) eMANFREDONIA MICHELE (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 37A02 B075Y),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001)-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano notificatidue avvisi di accertamento, relativi all'anno d’imposta 1999, con iquali era accertato, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, e deld.m. 10 settembre 1992, un maggior reddito imponibile ai fini Irpefe relativa addizionale regionale, ritenendo non giustificatideterminati incrementi patrimoniali.

Gli avvisi scaturivano da atti diNumero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026acquisto a titolo oneroso di unità immobiliari effettuati daiData pubblicazione 30/03/2026contribuenti e avvenuti con atti di cessione agevolata.

Parti venditricierano due società di capitali, delle quali i contribuenti detenevano,in ragione della metà ciascuno, l'intero capitale sociale.2.

Con la sentenza n. 694/2007 la CTP di Napoli accoglieva i ricorsi,non ravvisando incrementi patrimoniali tassabili, in quanto icontribuenti avevano acquistato beni immobili da societàpartecipate, sfruttando una cessione agevolata ex lege, in partemediante pagamento di denaro e, in parte, mediante la rinuncia aprecedenti crediti vantati nei confronti delle partecipate perprecedenti finanziamenti.3.

Con la sentenza n. 25/2010 la CTR della Campania confermava ladecisione di primo grado.

Il giudice di appello riteneva "illegittima",siccome sollevata solo in appello, la doglianza dell'Agenzia relativaall'erroneo annullamento integrale degli avvisi, laddovel'accertamento concerneva anche ulteriori quote di reddito,quantificate sulla scorta di diversi elementi non contestati daicontribuenti.

Evidenziava che doveva escludersi ogni automatismodei coefficienti del redditometro e che le modalità di pagamento e ipregressi finanziamenti dei contribuenti in favore delle società nonerano stati contestati dall'Ufficio e che, quindi, mancavanoincrementi patrimoniali tassabili.4.

Con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte accoglieva il primomotivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La sentenza rilevava:- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certacapacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diesistenza di un maggiore reddito e, consequenzialmente, spostatotalmente sul contribuente il carico probatorio;- che, pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti di cessione degliimmobili e che vi era stato pagamento del corrispettivo (attraversola rinuncia dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle2 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026società venditrici), il giudice di merito aveva erroneamente conclusoNumero di raccolta generale 7599/2026che non era contestato che non vi fosse stata alcuna spDeatsa apu.b bElicraazio ne 30/03/2026illogico ritenere giustificata l'assenza di una spesa per la rinuncia aicrediti per finanziamenti e la decisione violava l’art. 38 d.P.R. n. 600del 1973 perché aveva posto l’onere della prova a caricodell’Amministrazione finanziaria.5.

Con la sentenza n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017, nonnotificata, la CTR della Campania in sede di rinvio rigettava il ricorsodei contribuenti.

Per il giudice di rinvio:- nel precedente giudizio di appello il dato fattuale rappresentatodai finanziamenti pregressi da parte dei soci alle società era statoaccertato in base al principio di non contestazione mentre, invece,l’onere della prova dei crediti derivanti dai finanziamenti gravava suicontribuenti;- i contribuenti non avevano dimostrato l’esistenza e l’entità deifinanziamenti.

Il fatto che le società, di cui i contribuenti erano soci,avessero trasferito le proprietà degli immobili non dimostrava ifinanziamenti, proprio per la mancanza della capacità reddituale;- i beni entrati nei patrimoni dei soci erano stati posticorrettamente a fondamento dell’accertamento dei redditi ai sensidell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché icontribuenti non avevano dimostrato che l’incremento di ricchezzafosse correlato all’esistenza di precedenti patrimoni.6.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

Nonostante la notifica del 22/3/2018, l’Agenzia delle entrateè rimasta intimata.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.», i ricorrentilamentano che il giudice ha omesso di pronunciare in ordine alla3 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026richiesta di annullamento fondata sulla circostanza che l’Ufficio avevaNumero di raccolta generale 7599/2026considerato come spesa anche la parte dei prezzi degli immDoatba ipluib bnliocanzio ne 30/03/2026pagata.

I contribuenti avevano sempre dedotto che i prezzi dichiaratinelle vendite immobiliari non erano stati interamente pagati.

Lafattispecie concreta non è sussumibile nell’art. 38 d.P.R. n. 600 del1973, che richiede l’esistenza di una “spesa sostenuta”, non essendocontroverso che rispetto a parte dei prezzi i contribuenti avesseroassunto solo un impegno di spesa.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.» e «violazione dell’art. 384, co. 2 c.p.c.,denunciata ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.», i ricorrentideducono che la sentenza si pone in contrasto l’art. 38 cit., cheavrebbe dovuto applicarsi unitamente al principio di diritto indicatodalla Corte di cassazione, essendo stata considerata come “spesasostenuta” anche la parte dei prezzi oggetto solo di un impegno dipagamento.

Il giudice di rinvio è partito dall’erroneo presupposto chei prezzi degli immobili fossero stati pagati con compensazione con icrediti per i finanziamenti dei soci.

Avrebbe dovuto valutare qualeparte dei prezzi potesse essere considerata una spesa sostenuta.Sulla parte dei prezzi non pagata i contribuenti non avrebbero dovutofornire alcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova dipagamenti non eseguiti.3.

I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione.

Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez.

Un. 19701/2010), e non opera come nuova4 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026impugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivareData pubblicazione 30/03/2026la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata.

Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.

Tutte lequestioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez.

U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 25/2010 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dai soci con il pagamento di somme di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti della società per finanziamentipregressi, non contestati dall’Ufficio.

Non vi erano stati, a dire delgiudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche deicontribuenti – con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte hastabilito: «la motivazione adottata dalla Commissione TributariaRegionale, la quale - pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti dicessione degli immobili e avendo dato atto che vi era statopagamento del corrispettivo (attraverso la rinuncia dei crediti vantatidai contribuenti nei confronti della società venditrice) - ha ritenutoche "le affermazioni dei contribuenti di non avere effettuato alcunaspesa ... non vengono contestate e smentite dall'ufficio con elementiinoppugnabili.

I finanziamenti pregressi alle due società nonrisultano contestati dall'Ufficio.

Anzi l'Ufficio ne confermal'erogazione" appare da un canto, illogica, nella parte in cui ritienegiustificata l'assenza di spesa con la rinuncia ai crediti per5 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026finanziamenti (oggetto di accertamento per come evincibile dalData pubblicazione 30/03/2026contenuto degli avvisi di accertamento riportati in ricorso in ossequioal principio di autosufficienza) ed, ancor prima, in violazione di legge,laddove, così argomentando, ha invertito l'onere probatorioponendolo a carico dell'Amministrazione finanziaria».3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dei contribuenti.

Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata Nessuno dei richiami da parte della difesa deiricorrenti alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che i contribuenti avessero voluto sostenere dinon aver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili inproprietà, è interpretabile nel senso che -a dire dei ricorrenti-sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra le societàcommerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva dei ricorrenti, ritenendo che il pagamentodegli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a crediti dei sociverso la società.3.4 Nel valutare se i contribuenti avessero o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso di6 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026pronunciare su una rilevante eccezione.

Non ha nemmeno violato ilNumero di raccolta generale 7599/2026principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione o l’art. 3D8a,ta qpubibnlictaozio ne 30/03/2026comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandatoricevuto.

Nel giudizio di rinvio era necessario partire dal presuppostoche i prezzi degli immobili fossero stati pagati con rinunce ai creditie il giudice ha valutato con argomentazioni di fatto che sisottraggono al sindacato di legittimità che i contribuenti non fosserostati in grado di provare l’esistenza dei crediti.4.

Con il terzo motivo, rubricato «giudicato esterno relativo almedesimo accertamento operato per l’anno 2000 nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA] favorevole ai contribuenti», iricorrenti deducono che con la sentenza n. 5951/2017 la Corte dicassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando ladecisione di merito con cui era stato disposto l’annullamentodell’accertamento fondato sull’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, “per lacui violazione si è fatto qui ricorso”.5.

Il motivo deve essere rigettato.5.1 Occorre premettere che in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilitàdel giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo,va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenzadi cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedottedalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità maanche quelle che costituiscono il necessario presupposto dellasentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudicedi rinvio non può prendere in esame la questione concernentel'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, purpotendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa,quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione conrinvio (Cass. 2365/2025, Cass. 31810/2022 in motivazione e Cass.2411/2016).7 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/20265.2 I ricorrenti richiamano la sentenza della Corte di cassazione n.Data pubblicazione 30/03/20265951/2017, depositata l’8/3/2017.

La sentenza è stata pubblicatasuccessivamente alla conclusione del giudizio di rinvio, conclusosicon la sentenza della CTR della Campania n. 1766/2017, pronunciatail 15/2/2017, depositata il 24/2/2017.

Dalla sentenza n. 5951/2017risulta con riferimento al maggior reddito accertato nei confronti diMichele Manfredonia per l’anno 2000:- che il giudice di appello avesse confermato l’annullamentodell’avviso con riferimento alle quote di risparmio connesseall'acquisto di beni immobili in quanto la manifestazione di capacitàcontributiva non doveva essere individuata nell'acquisto di beniimmobili ma nel momento del finanziamento della società.

L’Agenziaavrebbe dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente negliesercizi in cui erano avvenuti i versamenti e non in quelli in cui gliimmobili erano stati ceduti a fronte delle rinunce ai crediti da partedei soci, non configuranti incremento patrimoniale;- che l’Agenzia delle entrate avesse lamentato l’illogicità econtraddittorietà della motivazione su un fatto controverso edecisivo, in relazione all'art. 360 comma primo num. 5 c.p.c. inquanto l’accertamento era fondato sulla disponibilità finanziariamostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmiaccumulati;- che la circostanza che l'avviso di accertamento fosse stato emessosulla base del diverso indice di capacità contributiva, costituito dallespese per i pregressi finanziamenti, esclusa dal giudice di merito, erastata dedotta dall’Ufficio in sede di legittimità senza l'indicazione dialcun atto processuale o documento a supporto.L’accertamento contenuto nella sentenza riguarda un successivoanno d’imposta ed è strettamente correlato alle allegazioni avvenutecon riferimento a un distinto avviso di accertamento.

In quel giudizioil giudice di merito aveva ritenuto che non fosse in discussionel’esistenza dei finanziamenti dei soci e in sede di legittimità è stato8 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026escluso che fosse ravvisabile un vizio di motivazione della sentenzaNumero di raccolta generale 7599/2026impugnata.

Atteso quanto stabilito con la sentenza n. 1873Da6ta/ p2ub0b1lic4az,io ne 30/03/2026che ha disposto il giudizio di rinvio, sull’onere della prova gravantesui contribuenti, quell’accertamento non può esplicare efficaciariflessa con riferimento al reddito sintetico relativo all’anno d’imposta1999.6.

Il ricorso deve essere rigettato.

Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite.

Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 30/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAccertamentoGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. sinteticoArt. 38 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere600 del 1973LUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. 5/3/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9914/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I) eMANFREDONIA MICHELE (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 37A02 B075Y),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001)-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano notificatidue avvisi di accertamento, relativi all'anno d’imposta 1999, con iquali era accertato, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, e deld.m. 10 settembre 1992, un maggior reddito imponibile ai fini Irpefe relativa addizionale regionale, ritenendo non giustificatideterminati incrementi patrimoniali.

Gli avvisi scaturivano da atti diNumero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026acquisto a titolo oneroso di unità immobiliari effettuati daiData pubblicazione 30/03/2026contribuenti e avvenuti con atti di cessione agevolata.

Parti venditricierano due società di capitali, delle quali i contribuenti detenevano,in ragione della metà ciascuno, l'intero capitale sociale.2.

Con la sentenza n. 694/2007 la CTP di Napoli accoglieva i ricorsi,non ravvisando incrementi patrimoniali tassabili, in quanto icontribuenti avevano acquistato beni immobili da societàpartecipate, sfruttando una cessione agevolata ex lege, in partemediante pagamento di denaro e, in parte, mediante la rinuncia aprecedenti crediti vantati nei confronti delle partecipate perprecedenti finanziamenti.3.

Con la sentenza n. 25/2010 la CTR della Campania confermava ladecisione di primo grado.

Il giudice di appello riteneva "illegittima",siccome sollevata solo in appello, la doglianza dell'Agenzia relativaall'erroneo annullamento integrale degli avvisi, laddovel'accertamento concerneva anche ulteriori quote di reddito,quantificate sulla scorta di diversi elementi non contestati daicontribuenti.

Evidenziava che doveva escludersi ogni automatismodei coefficienti del redditometro e che le modalità di pagamento e ipregressi finanziamenti dei contribuenti in favore delle società nonerano stati contestati dall'Ufficio e che, quindi, mancavanoincrementi patrimoniali tassabili.4.

Con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte accoglieva il primomotivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

La sentenza rilevava:- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certacapacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diesistenza di un maggiore reddito e, consequenzialmente, spostatotalmente sul contribuente il carico probatorio;- che, pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti di cessione degliimmobili e che vi era stato pagamento del corrispettivo (attraversola rinuncia dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle2 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026società venditrici), il giudice di merito aveva erroneamente conclusoNumero di raccolta generale 7599/2026che non era contestato che non vi fosse stata alcuna spDeatsa apu.b bElicraazio ne 30/03/2026illogico ritenere giustificata l'assenza di una spesa per la rinuncia aicrediti per finanziamenti e la decisione violava l’art. 38 d.P.R. n. 600del 1973 perché aveva posto l’onere della prova a caricodell’Amministrazione finanziaria.5.

Con la sentenza n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017, nonnotificata, la CTR della Campania in sede di rinvio rigettava il ricorsodei contribuenti.

Per il giudice di rinvio:- nel precedente giudizio di appello il dato fattuale rappresentatodai finanziamenti pregressi da parte dei soci alle società era statoaccertato in base al principio di non contestazione mentre, invece,l’onere della prova dei crediti derivanti dai finanziamenti gravava suicontribuenti;- i contribuenti non avevano dimostrato l’esistenza e l’entità deifinanziamenti.

Il fatto che le società, di cui i contribuenti erano soci,avessero trasferito le proprietà degli immobili non dimostrava ifinanziamenti, proprio per la mancanza della capacità reddituale;- i beni entrati nei patrimoni dei soci erano stati posticorrettamente a fondamento dell’accertamento dei redditi ai sensidell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché icontribuenti non avevano dimostrato che l’incremento di ricchezzafosse correlato all’esistenza di precedenti patrimoni.6.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

Nonostante la notifica del 22/3/2018, l’Agenzia delle entrateè rimasta intimata.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.», i ricorrentilamentano che il giudice ha omesso di pronunciare in ordine alla3 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026richiesta di annullamento fondata sulla circostanza che l’Ufficio avevaNumero di raccolta generale 7599/2026considerato come spesa anche la parte dei prezzi degli immDoatba ipluib bnliocanzio ne 30/03/2026pagata.

I contribuenti avevano sempre dedotto che i prezzi dichiaratinelle vendite immobiliari non erano stati interamente pagati.

Lafattispecie concreta non è sussumibile nell’art. 38 d.P.R. n. 600 del1973, che richiede l’esistenza di una “spesa sostenuta”, non essendocontroverso che rispetto a parte dei prezzi i contribuenti avesseroassunto solo un impegno di spesa.2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.» e «violazione dell’art. 384, co. 2 c.p.c.,denunciata ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.», i ricorrentideducono che la sentenza si pone in contrasto l’art. 38 cit., cheavrebbe dovuto applicarsi unitamente al principio di diritto indicatodalla Corte di cassazione, essendo stata considerata come “spesasostenuta” anche la parte dei prezzi oggetto solo di un impegno dipagamento.

Il giudice di rinvio è partito dall’erroneo presupposto chei prezzi degli immobili fossero stati pagati con compensazione con icrediti per i finanziamenti dei soci.

Avrebbe dovuto valutare qualeparte dei prezzi potesse essere considerata una spesa sostenuta.Sulla parte dei prezzi non pagata i contribuenti non avrebbero dovutofornire alcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova dipagamenti non eseguiti.3.

I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione.

Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez.

Un. 19701/2010), e non opera come nuova4 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026impugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivareData pubblicazione 30/03/2026la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata.

Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente.

Tutte lequestioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez.

U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 25/2010 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dai soci con il pagamento di somme di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti della società per finanziamentipregressi, non contestati dall’Ufficio.

Non vi erano stati, a dire delgiudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche deicontribuenti – con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte hastabilito: «la motivazione adottata dalla Commissione TributariaRegionale, la quale - pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti dicessione degli immobili e avendo dato atto che vi era statopagamento del corrispettivo (attraverso la rinuncia dei crediti vantatidai contribuenti nei confronti della società venditrice) - ha ritenutoche "le affermazioni dei contribuenti di non avere effettuato alcunaspesa ... non vengono contestate e smentite dall'ufficio con elementiinoppugnabili.

I finanziamenti pregressi alle due società nonrisultano contestati dall'Ufficio.

Anzi l'Ufficio ne confermal'erogazione" appare da un canto, illogica, nella parte in cui ritienegiustificata l'assenza di spesa con la rinuncia ai crediti per5 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026finanziamenti (oggetto di accertamento per come evincibile dalData pubblicazione 30/03/2026contenuto degli avvisi di accertamento riportati in ricorso in ossequioal principio di autosufficienza) ed, ancor prima, in violazione di legge,laddove, così argomentando, ha invertito l'onere probatorioponendolo a carico dell'Amministrazione finanziaria».3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dei contribuenti.

Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata Nessuno dei richiami da parte della difesa deiricorrenti alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che i contribuenti avessero voluto sostenere dinon aver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili inproprietà, è interpretabile nel senso che -a dire dei ricorrenti-sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra le societàcommerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva dei ricorrenti, ritenendo che il pagamentodegli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a crediti dei sociverso la società.3.4 Nel valutare se i contribuenti avessero o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso di6 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026pronunciare su una rilevante eccezione.

Non ha nemmeno violato ilNumero di raccolta generale 7599/2026principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione o l’art. 3D8a,ta qpubibnlictaozio ne 30/03/2026comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandatoricevuto.

Nel giudizio di rinvio era necessario partire dal presuppostoche i prezzi degli immobili fossero stati pagati con rinunce ai creditie il giudice ha valutato con argomentazioni di fatto che sisottraggono al sindacato di legittimità che i contribuenti non fosserostati in grado di provare l’esistenza dei crediti.4.

Con il terzo motivo, rubricato «giudicato esterno relativo almedesimo accertamento operato per l’anno 2000 nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA] favorevole ai contribuenti», iricorrenti deducono che con la sentenza n. 5951/2017 la Corte dicassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando ladecisione di merito con cui era stato disposto l’annullamentodell’accertamento fondato sull’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, “per lacui violazione si è fatto qui ricorso”.5.

Il motivo deve essere rigettato.5.1 Occorre premettere che in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilitàdel giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo,va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenzadi cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedottedalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità maanche quelle che costituiscono il necessario presupposto dellasentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudicedi rinvio non può prendere in esame la questione concernentel'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, purpotendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa,quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione conrinvio (Cass. 2365/2025, Cass. 31810/2022 in motivazione e Cass.2411/2016).7 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/20265.2 I ricorrenti richiamano la sentenza della Corte di cassazione n.Data pubblicazione 30/03/20265951/2017, depositata l’8/3/2017.

La sentenza è stata pubblicatasuccessivamente alla conclusione del giudizio di rinvio, conclusosicon la sentenza della CTR della Campania n. 1766/2017, pronunciatail 15/2/2017, depositata il 24/2/2017.

Dalla sentenza n. 5951/2017risulta con riferimento al maggior reddito accertato nei confronti diMichele Manfredonia per l’anno 2000:- che il giudice di appello avesse confermato l’annullamentodell’avviso con riferimento alle quote di risparmio connesseall'acquisto di beni immobili in quanto la manifestazione di capacitàcontributiva non doveva essere individuata nell'acquisto di beniimmobili ma nel momento del finanziamento della società.

L’Agenziaavrebbe dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente negliesercizi in cui erano avvenuti i versamenti e non in quelli in cui gliimmobili erano stati ceduti a fronte delle rinunce ai crediti da partedei soci, non configuranti incremento patrimoniale;- che l’Agenzia delle entrate avesse lamentato l’illogicità econtraddittorietà della motivazione su un fatto controverso edecisivo, in relazione all'art. 360 comma primo num. 5 c.p.c. inquanto l’accertamento era fondato sulla disponibilità finanziariamostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmiaccumulati;- che la circostanza che l'avviso di accertamento fosse stato emessosulla base del diverso indice di capacità contributiva, costituito dallespese per i pregressi finanziamenti, esclusa dal giudice di merito, erastata dedotta dall’Ufficio in sede di legittimità senza l'indicazione dialcun atto processuale o documento a supporto.L’accertamento contenuto nella sentenza riguarda un successivoanno d’imposta ed è strettamente correlato alle allegazioni avvenutecon riferimento a un distinto avviso di accertamento.

In quel giudizioil giudice di merito aveva ritenuto che non fosse in discussionel’esistenza dei finanziamenti dei soci e in sede di legittimità è stato8 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026escluso che fosse ravvisabile un vizio di motivazione della sentenzaNumero di raccolta generale 7599/2026impugnata.

Atteso quanto stabilito con la sentenza n. 1873Da6ta/ p2ub0b1lic4az,io ne 30/03/2026che ha disposto il giudizio di rinvio, sull’onere della prova gravantesui contribuenti, quell’accertamento non può esplicare efficaciariflessa con riferimento al reddito sintetico relativo all’anno d’imposta1999.6.

Il ricorso deve essere rigettato.

Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite.

Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano9 di 9P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9914/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I) eMANFREDONIA MICHELE (c.f. [OSCURATO:PERSONA]  37A02 B075Y),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001)-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.  A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano notificatidue avvisi di accertamento, relativi all'anno d’imposta 1999, con iquali era accertato, ai sensi dell’art. 38  d.P.R. n. 600 del 1973, e deld.m. 10 settembre 1992, un maggior reddito imponibile ai fini Irpefe relativa addizionale regionale, ritenendo non giustificatideterminati incrementi patrimoniali. Gli avvisi scaturivano da atti diNumero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026acquisto a titolo oneroso di unità immobiliari effettuati daiData pubblicazione 30/03/2026contribuenti e avvenuti con atti di cessione agevolata. Parti venditricierano due società di capitali, delle quali i contribuenti detenevano,in ragione della metà ciascuno, l'intero capitale sociale.2. Con la sentenza n. 694/2007 la CTP di Napoli accoglieva i ricorsi,non ravvisando incrementi patrimoniali tassabili, in quanto icontribuenti avevano acquistato beni immobili da societàpartecipate, sfruttando una cessione agevolata ex lege, in partemediante pagamento di denaro e, in parte, mediante la rinuncia aprecedenti crediti vantati nei confronti delle partecipate perprecedenti finanziamenti.3. Con la sentenza n. 25/2010 la CTR della Campania confermava ladecisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva "illegittima",siccome sollevata solo in appello, la doglianza dell'Agenzia relativaall'erroneo annullamento integrale degli avvisi, laddovel'accertamento concerneva anche ulteriori quote di reddito,quantificate sulla scorta di diversi elementi non contestati daicontribuenti. Evidenziava che doveva escludersi ogni automatismodei coefficienti del redditometro e che le modalità di pagamento e ipregressi finanziamenti dei contribuenti in favore delle società nonerano stati contestati dall'Ufficio e  che, quindi, mancavanoincrementi patrimoniali tassabili.4. Con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte accoglieva il primomotivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sentenza rilevava:- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certacapacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diesistenza di un maggiore reddito e, consequenzialmente, spostatotalmente sul contribuente il carico probatorio;- che, pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti di cessione degliimmobili e che vi era stato pagamento del corrispettivo (attraversola rinuncia dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle2 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026società venditrici), il giudice di merito aveva erroneamente conclusoNumero di raccolta generale 7599/2026che non era contestato che non vi fosse stata alcuna spDeatsa apu.b bElicraazio ne 30/03/2026illogico ritenere giustificata l'assenza di una spesa per la rinuncia aicrediti per finanziamenti e la decisione violava l’art. 38 d.P.R. n. 600del 1973 perché aveva posto l’onere della prova a caricodell’Amministrazione finanziaria.5. Con la sentenza n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017, nonnotificata, la CTR della Campania in sede di rinvio rigettava il ricorsodei contribuenti. Per il giudice di rinvio:- nel precedente  giudizio di appello il dato fattuale rappresentatodai finanziamenti pregressi da parte dei soci alle società era statoaccertato in base al principio di non contestazione mentre, invece,l’onere della prova dei crediti derivanti dai finanziamenti gravava suicontribuenti;- i contribuenti non avevano dimostrato l’esistenza e l’entità deifinanziamenti. Il fatto che le società, di cui i contribuenti erano soci,avessero trasferito le proprietà degli immobili non dimostrava ifinanziamenti, proprio per la mancanza della capacità reddituale;- i beni entrati nei patrimoni dei soci erano stati posticorrettamente a fondamento dell’accertamento dei redditi ai sensidell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché icontribuenti non avevano dimostrato che l’incremento di ricchezzafosse correlato all’esistenza di precedenti patrimoni.6. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. Nonostante la notifica del 22/3/2018, l’Agenzia delle entrateè rimasta intimata.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.  Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.», i ricorrentilamentano che il giudice ha omesso di pronunciare in ordine alla3 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026richiesta di annullamento fondata sulla circostanza che l’Ufficio avevaNumero di raccolta generale 7599/2026considerato come spesa anche la parte dei prezzi degli immDoatba ipluib bnliocanzio ne 30/03/2026pagata. I contribuenti avevano sempre dedotto che i prezzi dichiaratinelle vendite immobiliari non erano stati interamente pagati. Lafattispecie concreta non è sussumibile nell’art. 38 d.P.R. n. 600 del1973, che richiede l’esistenza di una “spesa sostenuta”, non essendocontroverso che rispetto a parte dei prezzi i contribuenti avesseroassunto solo un impegno di spesa.2.  Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.» e «violazione dell’art.  384, co. 2 c.p.c.,denunciata ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.», i ricorrentideducono che la sentenza si pone in contrasto l’art. 38 cit., cheavrebbe dovuto applicarsi unitamente al principio di diritto indicatodalla Corte di cassazione, essendo stata considerata come “spesasostenuta” anche la parte dei prezzi oggetto solo di un impegno dipagamento. Il giudice di rinvio è partito dall’erroneo presupposto chei prezzi degli immobili fossero stati pagati con compensazione con icrediti per i finanziamenti dei soci. Avrebbe dovuto valutare qualeparte dei prezzi potesse essere considerata una spesa sostenuta.Sulla parte dei prezzi non pagata i contribuenti non avrebbero dovutofornire alcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova dipagamenti non eseguiti.3.  I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera come nuova4 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026impugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivareData pubblicazione 30/03/2026la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata. Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente. Tutte lequestioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 25/2010 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dai soci  con il pagamento di somme di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti della società per finanziamentipregressi, non contestati dall’Ufficio. Non vi erano stati, a dire delgiudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche deicontribuenti – con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte hastabilito: «la motivazione adottata dalla Commissione TributariaRegionale, la quale - pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti dicessione degli immobili e avendo dato atto che vi era statopagamento del corrispettivo (attraverso la rinuncia dei crediti vantatidai contribuenti nei confronti della società venditrice) - ha ritenutoche "le affermazioni dei contribuenti di non avere effettuato alcunaspesa ... non vengono contestate e smentite dall'ufficio con elementiinoppugnabili. I finanziamenti pregressi alle due società nonrisultano contestati dall'Ufficio. Anzi l'Ufficio ne confermal'erogazione" appare da un canto, illogica, nella parte in cui ritienegiustificata l'assenza di spesa con la rinuncia ai crediti per5 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026finanziamenti (oggetto di accertamento per come evincibile dalData pubblicazione 30/03/2026contenuto degli avvisi di accertamento riportati in ricorso in ossequioal principio di autosufficienza) ed, ancor prima, in violazione di legge,laddove, così argomentando, ha invertito l'onere probatorioponendolo a carico dell'Amministrazione finanziaria».3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dei contribuenti. Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata Nessuno dei richiami da parte della difesa deiricorrenti  alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che i contribuenti avessero voluto sostenere dinon aver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili inproprietà, è interpretabile nel senso che -a dire dei ricorrenti-sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra le societàcommerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva dei ricorrenti, ritenendo che il pagamentodegli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a crediti dei sociverso la società.3.4 Nel valutare se i contribuenti avessero o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso di6 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026pronunciare su una rilevante eccezione.  Non ha nemmeno violato ilNumero di raccolta generale 7599/2026principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione o l’art. 3D8a,ta  qpubibnlictaozio ne 30/03/2026comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandatoricevuto. Nel giudizio di rinvio era necessario partire dal presuppostoche i prezzi degli immobili fossero stati pagati con rinunce ai creditie il giudice ha valutato con argomentazioni di fatto che sisottraggono al sindacato di legittimità che i contribuenti non fosserostati in grado di provare l’esistenza dei crediti.4. Con il terzo motivo, rubricato «giudicato esterno relativo almedesimo accertamento  operato per l’anno 2000 nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA] favorevole ai contribuenti», iricorrenti deducono  che con la sentenza n. 5951/2017 la Corte dicassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando ladecisione di merito con cui era stato disposto l’annullamentodell’accertamento fondato sull’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, “per lacui violazione si è fatto qui ricorso”.5. Il motivo deve essere rigettato.5.1 Occorre premettere che in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilitàdel giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo,va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenzadi cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedottedalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità maanche quelle che costituiscono il necessario presupposto dellasentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudicedi rinvio non può prendere in esame la questione concernentel'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, purpotendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa,quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione conrinvio (Cass. 2365/2025, Cass. 31810/2022 in motivazione e Cass.2411/2016).7 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/20265.2 I ricorrenti richiamano la sentenza della Corte di cassazione n.Data pubblicazione 30/03/20265951/2017, depositata l’8/3/2017. La sentenza è stata pubblicatasuccessivamente alla conclusione del giudizio di rinvio, conclusosicon la sentenza della CTR della Campania n. 1766/2017, pronunciatail 15/2/2017, depositata il 24/2/2017. Dalla sentenza n. 5951/2017risulta con riferimento al maggior reddito accertato nei confronti diMichele Manfredonia per l’anno 2000:- che il giudice di appello avesse confermato l’annullamentodell’avviso con riferimento alle quote di risparmio connesseall'acquisto di beni immobili in quanto la manifestazione di capacitàcontributiva non doveva essere individuata nell'acquisto di beniimmobili ma nel momento del finanziamento della società. L’Agenziaavrebbe dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente negliesercizi in cui erano avvenuti i versamenti e non in quelli in cui gliimmobili erano stati ceduti a fronte delle rinunce ai crediti da partedei soci, non configuranti incremento patrimoniale;- che l’Agenzia delle entrate avesse lamentato l’illogicità econtraddittorietà della motivazione su un fatto controverso edecisivo, in relazione all'art. 360 comma primo num. 5 c.p.c. inquanto l’accertamento era fondato sulla disponibilità finanziariamostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmiaccumulati;- che la circostanza che l'avviso di accertamento  fosse stato emessosulla base del diverso indice di capacità contributiva, costituito dallespese per i pregressi finanziamenti, esclusa dal giudice di merito, erastata dedotta dall’Ufficio in sede di legittimità senza l'indicazione dialcun atto processuale o documento a supporto.L’accertamento contenuto nella sentenza riguarda un successivoanno d’imposta ed è strettamente correlato alle allegazioni avvenutecon riferimento a un distinto avviso di accertamento. In quel giudizioil giudice di merito aveva ritenuto che non fosse in discussionel’esistenza dei finanziamenti dei soci e in sede di legittimità è stato8 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026escluso che fosse ravvisabile un vizio di motivazione della sentenzaNumero di raccolta generale 7599/2026impugnata. Atteso quanto stabilito con la sentenza n. 1873Da6ta/ p2ub0b1lic4az,io ne 30/03/2026che ha disposto il giudizio di rinvio, sull’onere della prova gravantesui contribuenti, quell’accertamento non può esplicare efficaciariflessa con riferimento al reddito sintetico relativo all’anno d’imposta1999.6. Il ricorso deve essere rigettato. Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite. Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato.Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione 30/03/2026SEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAccertamentoGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. sinteticoArt. 38 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere600 del 1973LUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A.C. 5/3/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9914/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 40D25 B076I) eMANFREDONIA MICHELE (c.f. [OSCURATO:PERSONA]  37A02 B075Y),rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001)-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.  A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano notificatidue avvisi di accertamento, relativi all'anno d’imposta 1999, con iquali era accertato, ai sensi dell’art. 38  d.P.R. n. 600 del 1973, e deld.m. 10 settembre 1992, un maggior reddito imponibile ai fini Irpefe relativa addizionale regionale, ritenendo non giustificatideterminati incrementi patrimoniali. Gli avvisi scaturivano da atti diNumero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026acquisto a titolo oneroso di unità immobiliari effettuati daiData pubblicazione 30/03/2026contribuenti e avvenuti con atti di cessione agevolata. Parti venditricierano due società di capitali, delle quali i contribuenti detenevano,in ragione della metà ciascuno, l'intero capitale sociale.2. Con la sentenza n. 694/2007 la CTP di Napoli accoglieva i ricorsi,non ravvisando incrementi patrimoniali tassabili, in quanto icontribuenti avevano acquistato beni immobili da societàpartecipate, sfruttando una cessione agevolata ex lege, in partemediante pagamento di denaro e, in parte, mediante la rinuncia aprecedenti crediti vantati nei confronti delle partecipate perprecedenti finanziamenti.3. Con la sentenza n. 25/2010 la CTR della Campania confermava ladecisione di primo grado. Il giudice di appello riteneva "illegittima",siccome sollevata solo in appello, la doglianza dell'Agenzia relativaall'erroneo annullamento integrale degli avvisi, laddovel'accertamento concerneva anche ulteriori quote di reddito,quantificate sulla scorta di diversi elementi non contestati daicontribuenti. Evidenziava che doveva escludersi ogni automatismodei coefficienti del redditometro e che le modalità di pagamento e ipregressi finanziamenti dei contribuenti in favore delle società nonerano stati contestati dall'Ufficio e  che, quindi, mancavanoincrementi patrimoniali tassabili.4. Con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte accoglieva il primomotivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sentenza rilevava:- che la sussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico,quali la disponibilità di alcuni beni o la manifestazione di una certacapacità di spesa, comporta in favore del Fisco una presunzione diesistenza di un maggiore reddito e, consequenzialmente, spostatotalmente sul contribuente il carico probatorio;- che, pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti di cessione degliimmobili e che vi era stato pagamento del corrispettivo (attraversola rinuncia dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti delle2 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026società venditrici), il giudice di merito aveva erroneamente conclusoNumero di raccolta generale 7599/2026che non era contestato che non vi fosse stata alcuna spDeatsa apu.b bElicraazio ne 30/03/2026illogico ritenere giustificata l'assenza di una spesa per la rinuncia aicrediti per finanziamenti e la decisione violava l’art. 38 d.P.R. n. 600del 1973 perché aveva posto l’onere della prova a caricodell’Amministrazione finanziaria.5. Con la sentenza n. 1766/2017, depositata il 24/2/2017, nonnotificata, la CTR della Campania in sede di rinvio rigettava il ricorsodei contribuenti. Per il giudice di rinvio:- nel precedente  giudizio di appello il dato fattuale rappresentatodai finanziamenti pregressi da parte dei soci alle società era statoaccertato in base al principio di non contestazione mentre, invece,l’onere della prova dei crediti derivanti dai finanziamenti gravava suicontribuenti;- i contribuenti non avevano dimostrato l’esistenza e l’entità deifinanziamenti. Il fatto che le società, di cui i contribuenti erano soci,avessero trasferito le proprietà degli immobili non dimostrava ifinanziamenti, proprio per la mancanza della capacità reddituale;- i beni entrati nei patrimoni dei soci erano stati posticorrettamente a fondamento dell’accertamento dei redditi ai sensidell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, poiché icontribuenti non avevano dimostrato che l’incremento di ricchezzafosse correlato all’esistenza di precedenti patrimoni.6. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi. Nonostante la notifica del 22/3/2018, l’Agenzia delle entrateè rimasta intimata.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.  Con il primo motivo, rubricato «violazione dell’art. 112 cpcdenunciata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.», i ricorrentilamentano che il giudice ha omesso di pronunciare in ordine alla3 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026richiesta di annullamento fondata sulla circostanza che l’Ufficio avevaNumero di raccolta generale 7599/2026considerato come spesa anche la parte dei prezzi degli immDoatba ipluib bnliocanzio ne 30/03/2026pagata. I contribuenti avevano sempre dedotto che i prezzi dichiaratinelle vendite immobiliari non erano stati interamente pagati. Lafattispecie concreta non è sussumibile nell’art. 38 d.P.R. n. 600 del1973, che richiede l’esistenza di una “spesa sostenuta”, non essendocontroverso che rispetto a parte dei prezzi i contribuenti avesseroassunto solo un impegno di spesa.2.  Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 38 co. 5 delDpr 602/73, vigente all’epoca dei fatti, denunciata ai sensi dell’art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.» e «violazione dell’art.  384, co. 2 c.p.c.,denunciata ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.», i ricorrentideducono che la sentenza si pone in contrasto l’art. 38 cit., cheavrebbe dovuto applicarsi unitamente al principio di diritto indicatodalla Corte di cassazione, essendo stata considerata come “spesasostenuta” anche la parte dei prezzi oggetto solo di un impegno dipagamento. Il giudice di rinvio è partito dall’erroneo presupposto chei prezzi degli immobili fossero stati pagati con compensazione con icrediti per i finanziamenti dei soci. Avrebbe dovuto valutare qualeparte dei prezzi potesse essere considerata una spesa sostenuta.Sulla parte dei prezzi non pagata i contribuenti non avrebbero dovutofornire alcuna prova, essendo un ossimoro cercare la prova dipagamenti non eseguiti.3.  I due motivi devono essere valutati unitariamente per la lorostretta connessione. Entrambi i motivi sono inammissibili perché sipongono in contrasto con il carattere chiuso del giudizio di rinvio,tenuto conto del mandato risultante dalla sentenza che avevadisposto la prosecuzione del giudizio e ne aveva stabilito i limiti.Quando questa Corte cassa una sentenza per motivi di merito, nondà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento; il giudizio di rinviorappresenta solo una fase di quello originario, da ritenersi unico edunitario (Cass. Sez. Un. 19701/2010), e non opera come nuova4 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026impugnazione ma quale impulso processuale, necessario per attivareData pubblicazione 30/03/2026la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza cassata. Algiudice del rinvio non è, dunque, consentito il riesame deipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dallaCorte sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né procedere all’esamedi ogni altra questione, anche rilevabile d’ufficio, che tenda a porrenel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente. Tutte lequestioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabilidella pronuncia espressa in diritto, devono ritenersi implicitamenteaccertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass.16905/2025, Cass. 11535/2017 e Cass., sez. U., 15602/2009).3.1 Con la sentenza n. 25/2010 il giudice di appello aveva ritenutoche non costituivano spese per incrementi patrimoniali, riferibili aquote di risparmio derivanti da redditi non dichiarati, gli atti dicessione agevolata a titolo oneroso perché le obbligazioni eranostate assolte dai soci  con il pagamento di somme di denaro e con larinuncia ai crediti vantati nei confronti della società per finanziamentipregressi, non contestati dall’Ufficio. Non vi erano stati, a dire delgiudice di merito, redditi sottratti a tassazione.3.2 A seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate – e non anche deicontribuenti – con la sentenza n. 18736/2014 questa Corte hastabilito: «la motivazione adottata dalla Commissione TributariaRegionale, la quale - pur avendo riconosciuto l'onerosità degli atti dicessione degli immobili e avendo dato atto che vi era statopagamento del corrispettivo (attraverso la rinuncia dei crediti vantatidai contribuenti nei confronti della società venditrice) - ha ritenutoche "le affermazioni dei contribuenti di non avere effettuato alcunaspesa ... non vengono contestate e smentite dall'ufficio con elementiinoppugnabili. I finanziamenti pregressi alle due società nonrisultano contestati dall'Ufficio. Anzi l'Ufficio ne confermal'erogazione" appare da un canto, illogica, nella parte in cui ritienegiustificata l'assenza di spesa con la rinuncia ai crediti per5 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/2026finanziamenti (oggetto di accertamento per come evincibile dalData pubblicazione 30/03/2026contenuto degli avvisi di accertamento riportati in ricorso in ossequioal principio di autosufficienza) ed, ancor prima, in violazione di legge,laddove, così argomentando, ha invertito l'onere probatorioponendolo a carico dell'Amministrazione finanziaria».3.3 La nuova allegazione secondo cui per parte dei prezzi non visarebbe stato alcun pagamento ma solo l’assunzione diun’obbligazione di pagamento contrasta con gli accertamentiavvenuti nei precedenti gradi, dato che il giudizio di rinvio avrebbedovuto riguardare la prova contraria offerta dei contribuenti. Non ènemmeno sostenibile che fosse pacifico che una parte dei prezzi nonera stata pagata Nessuno dei richiami da parte della difesa deiricorrenti  alle tempestive allegazioni del giudizio di primo grado puòessere valorizzato (v. ricorso per cassazione pag. 11 e 12):- il riferimento all’applicazione da parte dell’Ufficio di “presunzionisoltanto relative” si riduce a una considerazione generica e nonconduce a ritenere che i contribuenti avessero voluto sostenere dinon aver effettuato pagamenti;- il riferimento ad acquisti “non a titolo oneroso” da società che insede di liquidazione avevano assegnato ai soci gli immobili inproprietà, è interpretabile nel senso che -a dire dei ricorrenti-sarebbero stati conclusi dei negozi a titolo gratuito fra le societàcommerciali e i soci;- il riferimento all’assenza di spese “in quanto le società citate hannorinunciato ai crediti derivanti dall’atto di vendita degli immobili”conferma che la sentenza di appello cassata avesse accolto propriola prospettazione difensiva dei ricorrenti, ritenendo che il pagamentodegli immobili fosse avvenuto mediante rinunce a crediti dei sociverso la società.3.4 Nel valutare se i contribuenti avessero o no fornito la provacontraria rispetto alle presunzioni derivanti dall’accertamentosintetico dell’Ufficio, il giudice del rinvio non ha omesso di6 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026pronunciare su una rilevante eccezione.  Non ha nemmeno violato ilNumero di raccolta generale 7599/2026principio di diritto indicato dalla Corte di cassazione o l’art. 3D8a,ta  qpubibnlictaozio ne 30/03/2026comma, d.P.R. n. 600 del 1973 ma si è piuttosto attenuto al mandatoricevuto. Nel giudizio di rinvio era necessario partire dal presuppostoche i prezzi degli immobili fossero stati pagati con rinunce ai creditie il giudice ha valutato con argomentazioni di fatto che sisottraggono al sindacato di legittimità che i contribuenti non fosserostati in grado di provare l’esistenza dei crediti.4. Con il terzo motivo, rubricato «giudicato esterno relativo almedesimo accertamento  operato per l’anno 2000 nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA] favorevole ai contribuenti», iricorrenti deducono  che con la sentenza n. 5951/2017 la Corte dicassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando ladecisione di merito con cui era stato disposto l’annullamentodell’accertamento fondato sull’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, “per lacui violazione si è fatto qui ricorso”.5. Il motivo deve essere rigettato.5.1 Occorre premettere che in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilitàdel giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo,va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e,segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenzadi cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedottedalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità maanche quelle che costituiscono il necessario presupposto dellasentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudicedi rinvio non può prendere in esame la questione concernentel'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, purpotendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa,quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione conrinvio (Cass. 2365/2025, Cass. 31810/2022 in motivazione e Cass.2411/2016).7 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026Numero di raccolta generale 7599/20265.2 I ricorrenti richiamano la sentenza della Corte di cassazione n.Data pubblicazione 30/03/20265951/2017, depositata l’8/3/2017. La sentenza è stata pubblicatasuccessivamente alla conclusione del giudizio di rinvio, conclusosicon la sentenza della CTR della Campania n. 1766/2017, pronunciatail 15/2/2017, depositata il 24/2/2017. Dalla sentenza n. 5951/2017risulta con riferimento al maggior reddito accertato nei confronti diMichele Manfredonia per l’anno 2000:- che il giudice di appello avesse confermato l’annullamentodell’avviso con riferimento alle quote di risparmio connesseall'acquisto di beni immobili in quanto la manifestazione di capacitàcontributiva non doveva essere individuata nell'acquisto di beniimmobili ma nel momento del finanziamento della società. L’Agenziaavrebbe dovuto accertare la capacità reddituale sufficiente negliesercizi in cui erano avvenuti i versamenti e non in quelli in cui gliimmobili erano stati ceduti a fronte delle rinunce ai crediti da partedei soci, non configuranti incremento patrimoniale;- che l’Agenzia delle entrate avesse lamentato l’illogicità econtraddittorietà della motivazione su un fatto controverso edecisivo, in relazione all'art. 360 comma primo num. 5 c.p.c. inquanto l’accertamento era fondato sulla disponibilità finanziariamostrata dai soci presuntivamente acquisita mediante i risparmiaccumulati;- che la circostanza che l'avviso di accertamento  fosse stato emessosulla base del diverso indice di capacità contributiva, costituito dallespese per i pregressi finanziamenti, esclusa dal giudice di merito, erastata dedotta dall’Ufficio in sede di legittimità senza l'indicazione dialcun atto processuale o documento a supporto.L’accertamento contenuto nella sentenza riguarda un successivoanno d’imposta ed è strettamente correlato alle allegazioni avvenutecon riferimento a un distinto avviso di accertamento. In quel giudizioil giudice di merito aveva ritenuto che non fosse in discussionel’esistenza dei finanziamenti dei soci e in sede di legittimità è stato8 di 9Numero registro generale 9914/2018Numero sezionale 2099/2026escluso che fosse ravvisabile un vizio di motivazione della sentenzaNumero di raccolta generale 7599/2026impugnata. Atteso quanto stabilito con la sentenza n. 1873Da6ta/ p2ub0b1lic4az,io ne 30/03/2026che ha disposto il giudizio di rinvio, sull’onere della prova gravantesui contribuenti, quell’accertamento non può esplicare efficaciariflessa con riferimento al reddito sintetico relativo all’anno d’imposta1999.6. Il ricorso deve essere rigettato. Essendo l’Agenzia delle entraterimasta intimata, non si provvede sulle spese di lite. Sussistono ipresupposti processuali per imporre ai contribuenti il pagamento delcd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano9 di 9P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 5/3/2026il PresidenteLucio Napolitano9 di 9