CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31114/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 15449/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Casilina n. 9 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 3722/2023 depositata il 21 dicembre 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo a lui imputabile ai fini dell’IRPEF in relazione all’anno 2014, operando le conseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. I rilievi formulati dall’Ufficio si fondavano sulla contestazione di: (a) spese certe (canoni di locazione, energia elettrica, gas, telefono, altri beni e servizi) per un importo complessivo di 39.081 euro; (b) spese per elementi certi (acqua, oneri condominiali, manutenzione ordinaria) inerenti a beni immobili ritenuti di proprietà o in possesso del contribuente, per un totale di 3.356 euro; (c) spese per investimenti (acquisto di quote della [OSCURATO:SOCIETA].), ammontanti a 99.000 euro. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Bari, la quale dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle riprese riguardanti le spese per elementi certi , nel frattempo annullate in via di autotutela dall’[OSCURATO:PERSONA], e accoglieva, per il resto, il ricorso del contribuente. La pronuncia veniva, però, successivamente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (CGT-2) della Puglia, che con sentenza n. 3722/2023 del 21 dicembre 2023, in parziale accoglimento dell’appello erariale, confermava la legittimità dell’atto impositivo con esclusione delle riprese fiscali concernenti le spese certe per canoni di locazione, quantificate in 24.000 euro (oltre che di quelle per elementi certi già annullate dall’Ufficio in via di autotutela). A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava quanto segue: - la prova che nel 2014 il Semeraro non avesse realmente sopportato spese per canoni di locazione emergeva dalla dichiarazione resa dalla figlia Roberta nella qualità di legale rappresentante della locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - la riferita dichiarazione, avente di per sé valore indiziario, risultava corroborata dalla circostanza che in quello stesso anno il contribuente aveva acquisito la titolarità del 99% delle quote della prefata società, così «di fatto diven (endo) il proprietario dell’immobile da lui utilizzato come abitazione»: ciò «rende(va) plausibile il mancato pagamento dei canoni di locazione»; - era, invece, rimasto sfornito di idoneo supporto probatorio l’assunto del contribuente secondo cui le altre spese certe e quelle per investimenti sarebbero state sostenute, rispettivamente, dalla predetta figlia e dalla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]. Contro questa sentenza il Semeraro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto rilevata la tardività del controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, il quale, come si ricava dalla consultazione del fascicolo telematico, è stato depositato il 3 agosto 2024, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (avvenuta il 21 giugno dello stesso anno), in violazione dell’art. 370, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile «ratione temporis», vigente a sèguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022. 1.1 Tanto premesso, si osserva che i due motivi di ricorso proposti dal Semeraro risultano entrambi formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.. 1.2 Con il primo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, del D.M. 24 dicembre 2012 e dell’art. 53 Cost.. 1.3 Si rimprovera alla CGT-2 di aver erroneamente ritenuto legittimo l’utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate del metodo sintetico di determinazione del reddito. I giudici regionali avrebbero tralasciato di considerare che il contribuente è una persona di 80 anni, che, data la sua età, non produce redditi o per lo meno è lecito presumere che alla sua età non svolga attività lavorativa produttiva di redditi, così come è lecito che le sue spese possano essere finanziate dai propri figli benestanti . 1.4 Viene, inoltre, evidenziato che nulla impediva di dimostrare che le spese contestate dall’Ufficio fossero state sostenute con provvista derivante da finanziamenti concessi da terzi. 1.5 Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 1.6 Accogliendo solo parzialmente il ricorso del Semeraro, la CTP di Bari aveva implicitamente riconosciuto la legittimità del metodo sintetico di determinazione del reddito utilizzato dall’Ufficio. È infatti evidente che, qualora fosse stata ritenuta fondata la censura sollevata sul punto dal ricorrente con il libello introduttivo della lite (riprodotto in sintesi a pag. 8 del ricorso per cassazione), il collegio di prime cure avrebbe dovuto annullare «in toto» l’atto impositivo impugnato. 1.7 La statuizione resa dai giudici provinciali non è stata censurata dalla parte privata, rimasta contumace nel susseguente giudizio d’appello. Su di essa è, pertanto, disceso il giudicato interno implicito, il che non consente di riesaminare la questione nell’odierna sede processuale. 1.8 Per il resto, il motivo è privo di fondamento, in quanto la Corte pugliese non ha affatto negato che il contribuente potesse dimostrare di aver sostenuto le spese in discorso con provvista derivante da finanziamenti concessi da terzi, bensì ha escluso, all’esito della valutazione del compendio istruttorio acquisito al processo, che tale prova fosse stata concretamente offerta. 1.9 Non appare, quindi, configurabile la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto invocate. 2. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Viene criticata la sentenza in scrutinio per aver a torto ritenuto mancante la prova del fatto che le spese certe e quelle per investimenti fossero state sostenute dal Semeraro con denaro proveniente dalla figlia Roberta e dalla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, tale prova sarebbe stata fornita dal contribuente mediante la produzione: (a)delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dalla predetta figlia; (b) di copia dell’atto di cessione di quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da cui si evinceva che il pattuito corrispettivo di 99.000 euro era stato versato dall’acquirente a mezzo di assegno bancario tratto su un conto corrente intestato alla Boccuzzi. 2.2 La CGT-2 avrebbe, inoltre, omesso di rilevare che nessuna prova era stata offerta dall’Agenzia delle Entrate a supporto dell’avanzata pretesa tributaria, la quale si basava su mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 2.3 Anche questo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 2.4 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis , Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022). 2.5 Occorre, inoltre, considerare che l’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 -nella versione, che qui viene in rilievo, vigente a sèguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010- prevede la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo della persona fisica sulla base delle spese di qualsiasi genere da questa sostenute nel corso del periodo d’imposta, «salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile». 2.6 Esso stabilisce, quindi, una presunzione legale «iuris tantum» di capacità contributiva, per effetto della quale l’[OSCURATO:PERSONA] è dispensata da ulteriori prove, rimanendo a carico del contribuente l’onere di dimostrare la provenienza non reddituale delle somme occorrenti per far fronte alle dette spese (cfr. Cass. n. 861/2025, Cass. n. 18713/2024, Cass. n. 28157/2020). 2.7 Nel caso di specie, in corretta applicazione delle norme surrichiamate, la Corte regionale ha verificato se la prova contraria fornita dal Semeraro fosse idonea a superare la presunzione di legge operante a suo carico. 2.8 Il giudizio espresso in proposito dal collegio di seconde cure non è rivedibile in questa sede, involgendo una tipica valutazione di merito; né la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. può costituire l’espediente per rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dai giudici «a quibus». 2.9 Giova soggiungere, per completezza, che la CGT-2 non ha escluso l’utilizzabilità a fini decisori delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte dal Semeraro, le quali, però, sono state reputate attendibili nella sola parte in cui trovavano riscontro in altri indizi concordanti; il tutto in perfetta adesione all’insegnamento nomofilattico secondo cui «anche al contribuente, oltre che all’[OSCURATO:PERSONA], è riconosciuta, in attuazione dei princìpi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - e, di conseguenza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà-, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comporti il venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutare l’attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio della libera valutazione delle prove, confrontando le propalazioni raccolte e valutando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, come la loro qualità e vicinanza alle parti, l’intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventuali altri elementi acquisiti» (cfr. Cass. n. 28022/2024; si vedano pure Cass. n. 31588/2021, Cass. n. 20028/2011). 3. Con il terzo mezzo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997 e degli artt. 6, 10 e 12 della L. n. 212 del 2000. 3.1 Si imputa alla Corte regionale di non aver rilevato l’avvenuta violazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo. 3.2 Viene, al riguardo, evidenziato che in data 5 dicembre 2018 l’Ufficio aveva notificato al Semeraro l’invito a comparire a un incontro fissato a distanza di soli due giorni lavorativi: tanto aveva impedito al contribuente di esercitare appieno il suo diritto di difesa e di poter preparare memorie e documenti da produrre in occasione dell’incontro , nonché di fornire... i giustificativi delle operazioni in contestazione prima dell’emissione dell’avviso di accertamento . 3.3 Il motivo è inammissibile. 3.4 L’eccepita inosservanza dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale aveva costituito oggetto di uno dei motivi articolati dal Semeraro con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3.5 La CTP aveva respinto la doglianza del contribuente sulla scorta delle seguenti argomentazioni, trascritte alle pagg. 11-12 del ricorso per cassazione: «...l’art. 12 della Legge 212/2000 reca come titolo ”Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali“ e in nessuno dei commi di cui è composto l’articolo in questione si parla di contraddittorio. La giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sulla questione del contraddittorio preventivo per gli accertamenti a tavolino, affermando che non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi ”armonizzati“. Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi ... In sostanza, l’omessa convocazione dell’interessato non può inficiare la validità dell’atto finale, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità degli organi accertatori; scelta, questa, che non pregiudica affatto il diritto di difesa dell’interessato, che potrà sempre presentare osservazioni e memorie in vista di un chiarimento precontenzioso o semplicemente attendere l’emissione dell’avviso per poi fornire la prova contraria in sede di adesione o di giudizio. Nel caso di specie c’è prova dell’invito, da parte dell’ufficio, inviato al ricorrente al fine di instaurare il contraddittorio». 3.6 La decisione assunta dai primi giudici non è stata appellata dalla parte privata, sicchè anche sul punto deve ritenersi formato un giudicato interno (in questo caso esplicito) ostativo al riesame della questione. 4. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 5. Nulla va statuito in ordine alle spese processuali, stante la rilevata tardività del controricorso dell’Agenzia delle Entrate (cfr. Cass. n. 26037/2024). 6. Visto l’esito dell’impugnazione, deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato