CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 11521/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20988/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: STRNDR76M11H5L1T), rappresentato e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ( c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec: ) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 1483/2018 pubblicata il17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto n. 8980/2012 il Giudice di pace di Firenze ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA] la somma di 4.019,84 euro, oltre accessori, a titolo di compenso dell’attività professionale svolta da quest’ultimo, consistita nella redazione di due distinti progetti per l’adeguamento della centrale termica posta a servizio dell’immobile storico di proprietà dell’intimato, sito in Firenze alla via Maggio n. 9, i quali avevano entrambi conseguito il parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco relativamente all’osservanza della normativa antincendio. Il susseguente giudizio di opposizione introdotto dinanzi al medesimo ufficio giudiziario dal [OSCURATO:PERSONA] - il quale, a sèguito della notifica del decreto, aveva effettuato un pagamento parziale di 1.924,36 euro- si concludeva con la conferma del decreto opposto e la condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali. Proposto appello dalla parte soccombente, con sentenza n. 1483/2018 del 17 maggio 2018, in riforma dell’impugnata pronuncia, il Tribunale di Firenze revocava il provvedimento monitorio emesso in favore dell’ing. Maida, «dando atto della satisfattorietà del pagamento avvenuto in corso di causa» e compensando interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. A sostegno della decisione il Tribunale gigliato osservava: che il primo dei due progetti predisposti dal Maida non aveva ottenuto il preventivo nulla osta della competente Sovrintendenza per i [OSCURATO:PERSONA]; che l’appellato non poteva addurre a sua discolpa la circostanza che l’incarico di curare la pratica amministrativa presso la Sovrintendenza fosse stato affidato dal [OSCURATO:PERSONA] ad altro professionista, l’arch. [OSCURATO:PERSONA], in quanto ciò non valeva ad escludere che il progetto in questione fosse stato «redatto in modo incongruo, atteso il notevole ”impatto“ che il medesimo aveva sull’immobile, nella misura in cui prevedeva la collocazione di nuova caldaia a gas nel cortile del palazzo, con evidente pregiudizio estetico per il fabbricato»; che, infatti, «anche in forza del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto», egli non si sarebbe dovuto curare «esclusivamente degli aspetti legati al rispetto della normativa antincendio, … ma, eventualmente coordinandosi con l’altro tecnico nominato, avrebbe sin da sùbito dovuto orientare la progettazione tenendo conto dell’esistenza del vincolo e delle relative problematiche connesse»; che, inoltre, «anche nel corso del giudizio di primo grado», il Maida non aveva «specificamente replicato all’eccezione di inadempimento sollevata» ex adverso, né aveva «provato o chiesto di provare», a fronte del preciso addebito mossogli sul punto dal cliente,«la piena congruità e correttezza delle progettazioni eseguite, in relazione alla possibilità di modificare l’alimentazione della caldaia preesistente da gasolio a metano, senza variare l’ubicazione della preesistente centrale termica dell’edificio», collocata nel locale seminterrato; che, conseguentemente, nessun compenso poteva essergli riconosciuto «per la progettazione della variante e (le) relative spese accessorie», rientrando nei doveri del progettista quello di «individuare la soluzione tecnica più confacente e meno dispendiosa per soddisfare le esigenze del cliente»; che l’importo di 1.924,34 euro corrisposto dall’appellante dopo la notifica del decreto ingiuntivo poteva ritenersi compenso adeguato alle prestazioni correttamente svolte dal professionista. Contro tale sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 18 maggio 2018, il Maida ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione degli artt.1218, 1460, 2230 e 2697 c.c. per avere il Tribunale di Firenze erroneamente affermato che l’ing. Maida non avrebbe dato prova di aver esattamente adempiuto l’incarico professionale conferitogli dal [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva, in proposito: che detta prova era stata invece fornita dal Maida, essendo chiaramente emerso in corso di causa che le contestazioni mosse dal cliente erano tutte riferibili all’attività di competenza di altro professionista, l’arch. [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso specificamente incaricato di curare la parte architettonica del progetto e di seguire la pratica amministrativa per il rilascio del preventivo nulla osta da parte della locale Sovrintendenza per i [OSCURATO:PERSONA]; che entrambi i progetti predisposti dall’odierno ricorrente erano risultati idonei, tanto da aver conseguito il parere favorevole del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Firenze; che il giudice d’appello ha illegittimamente addossato al Maida l’onere di dimostrare lacorretta esecuzione delle prestazioni dovute dall’arch. Massi, tralasciando di considerare che la pratica innanzi ai VV.FF. e quella innanzi la Sovrintendenza rappresentano, come noto, due aspetti tra loro profondamente diversi e autonomi ; che deve, pertanto, ritenersi privo di valida giustificazione il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale toscano, del compenso richiesto dal Maida per il primo progetto, in relazione al quale la Sovrintendenza non aveva rilasciato il prescritto nulla osta esclusivamente per riscontrate carenze o deficienze imputabili all’arch. Massi. Il motivo è infondato, se non addirittura inammissibile. Laviolazione del precetto posto dall’art. 2697 c.c. è c onfigurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo quest’ultima sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti stabiliti dal novellatoart. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr. Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022). Nel caso di specie, tale precetto non è stato affatto violato dal giudice a quo , il quale ha deciso la controversia in corretta applicazione del seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13533/2001, ribadito in numerose successive pronunce di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass.n. 8736/2014, Cass. n. 826/2015, Cass. n. 19549/2018): «In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione)». In osservanza della regula jurisinnanzi richiamata, a fronte della eccezione di inesatto adempimento sollevata dal cliente, spettava indubbiamente al professionista provare di aver correttamente assolto il mandato professionale ricevuto. Il giudice di merito ha ritenuto che una siffatta prova non sia stata offerta dal Maida, essendosi anzi accertato in corso di causa che il primo progetto da questi redatto -prevedente «la collocazione di nuova caldaia a gas nelcortile del palazzo, con evidente pregiudizio estetico per il fabbricato»- non aveva ottenuto il nulla osta della Sovrintendenza per i [OSCURATO:PERSONA]; ha, inoltre, soggiunto che l’incarico a lui affidato non poteva considerarsi limitato ai soli «aspetti legati al rispetto della normativa antincendio», in quanto la diligenza qualificata esigibile in relazione all’attività professionale esercitata e l’osservanza del principio della buona fede nell’esecuzione del contratto gli imponevano di coordinarsi con l’altro professionista, al fine di risolvere fin dall’inizio le problematiche connesse all’esistenza del vincolo storico-culturale gravante sull’immobile. Nel ragionamento seguìto dal Tribunale fiorentino non è dato ravvisare la lamentata violazione dell’art. 2697, né tantomeno degli artt. 1218 e 1460 c.c. (quanto all’art. 2230 c.c., detta norma risulta semplicemente evocata nella rubrica del motivo e a pag. 15 del ricorso, senza che nel corpo dell’atto sia stato chiarito quale attinenza essa abbia con il denunciato error in judicando ), sicchè quel che realmente si contesta con la censura in esame è la ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello, con particolare riferimento all’individuazione dell’oggetto dell’incarico conferito al Maida dal [OSCURATO:PERSONA], nonchè la valutazione delle emergenze probatorie contenuta nella sentenza impugnata (non a caso, a pag. 15 del ricorso, righi 16-18, si lamenta che il Tribunale di Firenze avrebbe dovuto valutare le risultanze documentali dei due gradi del giudizio, individuando le specifiche attività [e le conseguenti responsabilità] dei due professionisti ). Si tenta, per tale via, di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze processuali compiuti dal giudice di merito, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale va data continuità, secondo cui: -«sono inammissibili le censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta della motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione, così travalicando dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversaricostruzione del merito degli accadimenti» (cfr., Cass. n. 4247/2023; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019): -«sono inammissibili i motivi di ricorso che attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio dimerito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quantol’apprezzamento - ad esso funzionale- delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice delmerito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi» (cfr., ex ceteris, Cass. n. 2595/2023, Cass. n. 3063/2023, Cass. n. 6043/2023, Cass n. 7623/2023). Oltretutto, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, il giudice d’appello non ha onerato il Maida della prova dell’esatto adempimento delle prestazioni facenti capo all’arch. Massi, soggetto estraneo alla presente controversia, essendosi invece limitata ad affermare -ed è cosa ben diversa- che, ai fini del diligente espletamento dell’incarico affidatogli dal cliente, egli avrebbe dovuto opportunamente coordinare la propria attività con quella dell’altro professionista. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio per avere il giudice d’appello trascurato di considerare: a)che il Maida, contrariamente a quanto leggesi nella parte motiva dell’impugnata sentenza, aveva contestato l’assunto di controparte secondo cui vi sarebbe stata la possibilità di modificare l’alimentazione della caldaia preesistente da gasolio a metano, senza variare l’ubicazione della preesistente centrale termica dell’edificio ; b)che il [OSCURATO:PERSONA] aveva in parte pagato il compenso preteso dall’odierno ricorrente per la redazione del secondo progetto, espressamente dichiarando non contestate le attività relative al pagamento effettuato, con ciò riconoscendo la correttezza e completezza dell’operato dell’Ing. Maida, quanto meno con riferimento a tale secondo progetto . Il motivo è in parte infondato, in parte perfino inammissibile. Oltre a rimarcare che «parte appellata, anche nel corso nel giudizio di primo grado, non ha mai specificamente replicato all’eccezione di inadempimento sollevata ed allo specifico addebito formulato» nei suoi confronti, il Tribunale di Firenze ha posto in evidenza che la stessa parte non «ha provato o chiesto di provare la piena congruità e correttezza delle progettazioni eseguite, in relazione alla possibilità di modificare l’alimentazione della caldaia preesistente da gasolio a metano senza variare l’ubicazione della preesistente centrale termica dell’edificio (locale seminterrato)», non mancando altresì di precisare che, «in coerenza con i princìpi generali in materia di obbligazioni nel rapporto d’opera professionale, ove il committente eccepisca l’inadempimento del professionista, è onere di quest’ultimo provare di aver correttamente assolto al mandato»(pagg. 5-6 della sentenza). Al cospetto di una simile motivazione, il Maida semplicemente obietta che il predetto Tribunale non avrebbe tenuto conto delle difese da lui svolte in prime cure, e in particolare del contenuto della comparsa di risposta depositata all’atto della sua costituzione in giudizio, nella quale egli aveva espressamente preso posizione sulle varie possibilità progettuali relative alla centrale termica, dandone analitica descrizione e specificando come fosse stata espressa richiesta del Sig. [OSCURATO:PERSONA] liberare il seminterrato, circostanza incompatibile con la soluzione invece ipotizzata solo nel contenzioso e fatta propria dal giudice in sentenza (pag. 18 del ricorso, righi 5-10). Sennonchè, quand’anche il giudice a quo avesse effettivamente omesso di esaminare il comportamento processuale di contestazione che il ricorrente assume di aver tenuto in primo grado a fronte dell’avversa eccezione di inadempimento, il preteso «fatto» non considerato non potrebbe comunque ritenersi decisivo, in quanto, come si è visto, lo stesso giudice ha pur sempre addebitato al professionista di non aver assolto l’onere di provare la «piena congruità e correttezza delle progettazioni eseguite, in relazione alla possibilità di modificare l’alimentazione della caldaia preesistente da gasolio a metano senza variare l’ubicazione della preesistente centrale termica dell’edificio (locale seminterrato)». Su questo specifico punto, lungi dal negare che l’onere della prova dell’esatto adempimento gravasse su di lui, il Maida si limita a dedurre di aver contrastato l’avversa eccezione ex art. 1460 c.c., opponendo che era stato lo stesso cliente a chiedergli di liberare il piano interrato , onde poterlo restituire libero a un fratello che aveva in progetto di aprirvi o farvi aprire un ristorante , e sostiene che tale affermazione non è mai stata o ggetto di specifica contestazione dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nei due gradi di giudizio (pag. 18 del ricorso, righi 10- 18). Egli omette, però, di indicare gli scritti difensivi di co ntroparte dai quali poter inferire la dedotta assenza di contestazione e di riportarne almeno sinteticamente il contenuto, per quanto qui rileva, né si premura di precisare dove gli stessi siano rintracciabili all’interno dei fascicoli dei pregressi gradi di merito; il che rende inammissibile il motivo, in parte qua, per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso stabilito dall’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 6769/2022, Cass. n. 3612/2022, Cass. Sez. Un. n. 28981/20, Cass. n. 22508/2019). Per quanto attiene, invece, al profilo di doglianza sub b), rammentato che, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., costituisce «fatto» un preciso accadimento, una specifica circostanza in sensostorico-naturalistico, un dato materiale o un episodio fenomenico rilevante, e non invece una questione o argomentazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 2268/2022, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020), si osserva che l’unico fatto, tra quelli dedotti, riconducibile a tale nozione è da individuare nel versamento della somma di 1.924,34 euro effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del Maida dopo la notificazione del decreto ingiuntivo. Di tale fatto, tuttavia, il Tribunale ha indiscutibilmente tenuto conto -tanto da aver dichiarato la «satisfattorietà» dell’eseguito pagamento in rapporto alle prestazioni correttamente espletate dal professionista-, anche se non ne ha desunto le conseguenze auspicate dal ricorrente. A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si tenta ancora una volta di ottenere un’inammissibile rivalutazione dei fatti di causa e una diversa ricostruzione della vicenda processuale rispetto a quella operata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, Cass. Sez. Un. n. 19229/2019). Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Maida a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 2.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza de