CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 914/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Silvia MARZOTTO, rappresentat e e difes e dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; –resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 914/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] dell’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Triesten. 360/2021, pubblicata l’8 ottobre2021, notificata il 25 ottobre 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa di un atto di compravendita immobiliare rogato in data 23 febbraio 2016 e avente per oggetto un immobile sito in Udine ceduto dai coniugi Canciani-Marzotto, quest’ultimo, al tempo , ancora in vita , alla figlia Silvia. Evidenziò che i venditori si erano riservati il diritto di abitazione sul bene vita natural durante; di essere creditore della società CD Rappresentanze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], società nel cui interesse aveva svolto attività di agente di commercio nel primo decennio del duemila; che icrediti risultavano accertati da diversi provvedimenti giudiziali e ammontavano complessivamente a circa 100.000,00 euro ; che l a società debitrice CD Rappresentanze di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] era stata cancellata del registro delle imprese; che permaneva la responsabilità illimitata dei suoi soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Udine accolse la domanda di revocatoria ordinaria e declaratoria di inefficacia dell’atto, ritenendo che “fosse a titolo gratuito ” , giacché [OSCURATO:PERSONA] si era “limitata ad accollarsi un debito già suo”, pari allo scoperto del conto corrente del quale era stata titolare, (scoperto di c/c garantito dai genitori), avendo acquistato la sola nuda proprietà dell’immobile de quo, senza alcun corrispettivo sacrificio economico, e, per contro, non essendo derivato ai suoi genitori alcun vantaggio patrimoniale, né immediato, né futuro, stante il diritto di regresso comunque loro spettante in forza della fideiussione. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 914/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. La Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure e respinto l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha nno proposto ricorso per cassazione Dan i ela Canciani e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto difese l’intimata eredità giacente. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Hanno d epositano memoria par t e ricorrente e resistente. Ragioni di diritto 1. Col primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono la “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2901 c.c. con riferimento alla motivazione (contraddittoria e illogica) nella parte relativa alla ritenuta gratuità dell’atto dispositivo, in riferimento all’art. 360 n. 3 cpc. In subordine, contraddittoria e illogica motivazione sulla medesima questione, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc.”; in particolare, osservano che la Corte territoriale contraddittoriamente avrebbe ritenuto che l’accollo di un debito dei garanti (venditori) da parte del debitore principale (acquirente) non determinerebbe un effettivo trasferimento di ricchezza. 1.1.Il motivo di ricorso è inammissibile. Esso, infatti, ad onta della formale intestazione, attiene a profili di fatto e tende suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale –delle risultanze istruttorie è attiv ità riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 914/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, condividendo l’affermazione del T ribunale in proposito che: «[OSCURATO:PERSONA] in questo modo si era accollata il pagamento di un debito già suo (scoperto di c/c garantito dai genitori) ponendo in essere perciò un atto a titolo gratuito» (pag. 3 sentenza impugnata). Del resto, è sufficiente notare inoltre che in mancanza di adesione del creditore non c’è liberazione del debitore accollato. 2.Con un secondo motivo le ricorrenti lamentano la “ V iolazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c. c. con riferimento alla sussistenza dell’eventus damni in riferimento all’art. 360 n. 3 c. p. c.” 2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. tenuto conto che in relazione alle condizioni per l’azione revocatoria ex art.2901 c.c. è sufficiente la maggiore difficoltàdi soddisfacimento della pretesa creditoria e la mera presenza di ipoteca non impedisce l’esercizio dell’azione stessa (v. Cass. Sez. 1, 01/08/2007 n. 16986). La sentenza impugnata sul punto correttamente statuisce che « n on vi è prova della mancanza di pregiudizio in danno del creditore per la vendita, posto che non vi è alcuna prova di pignoramenti o delle esecuzioni cui il bene sarebbe sottoposto (cfr. certificato cancelleria esecuzioni immobiliari prodotto in causa dall’appellato)» (pag. 3, quarto capoverso della sentenza impugnata ) né le ricorrenti offrono elementi per mutare il richiamato orientamento. La presenza dell’iscrizione ipotecaria, in base alla giurisprudenza di questa corte, non impedisce l’azione revocatoria. 3. Con un terzo motivo, le ricorrenti lamentano la Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 cpc e 2901 c.c. con riferimento al difetto di motivazione relativo alla ritenuta consapevolezza dell’eventus damni in capo all’acquirente in riferimento all’art.360 n.3 c . p . c. ed i n subordine, contraddittoria ed illogica motivazione sulla medesima questione, in riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. 3.1.Il motivo è parimenti inammissibile. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 914/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] impugnata sentenza osserva « Quanto all’elemento soggettivo (tenuto conto della gratuità dell’atto) manca qualunque prova atta a scalfire la gravità degli indizi posti a sostegno della consapevolezza del pregiudizio in capo a [OSCURATO:PERSONA], considerata la sua appartenenza al nucleo familiare, la sua partecipazione alle vicende dei genitori, la natura gratuita dell’atto ed il fatto che acquistava la sola nuda proprietà del bene (riservata ai genitori il diritto di abitazione vitalizio)»(sentenza di appello pag. 3, ultimo paragrafo della motivazione) Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, il motivo è inammissibi le sia perch é tend e a provocare da questa Corte una lettura del le risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto, diversa da quella fornita dal giudice di appello sia perché le censure mosse si prospettano prive del carattere della decisività alla luce della natura gratuita dell’atto , per come a ccertato d a l giudice del merito. 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1 Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida in complessivi Euro 4700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 914/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del cit