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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07623/2023

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iato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 08682/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73D29 D612M), in proprio e nella qualità di legale rappresentante “pro-tempore” e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 42; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Sanzioni amministrative –violazione TULPS -apparecchi AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] (ADM), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1848/2019, pubblicata il 24 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con sentenza n. 1844/2015, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. (obbligata in solido) - avverso l’ordinanza-ingiunzione (verbale n. 1399 - prot. 0076083)emessa il 30 ottobre 2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio regionale per la Toscana e l’Umbria – con sede di Firenze, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 11.200,00, in relazione alla violazione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. c) e d ), del TULPS, oltre al sequestro e alla conseguente confisca di due apparecchi, per avere la Guardia di Finanza accertato, con verbale del 1° giugno 2010, che con i medesimi veniva svolto il gioco con modalità a rulli virtuali (consentita solo su macchine afferenti alla categoria di cui al comma 6 dello stesso art. 110 TULPS) sprovvisti dei relativi nulla osta per la messa in esercizio e distribuzione, oltre ad essere scollegati dalla rete telematica AAMS, condannate le parti opponenti in solido alle spese di lite del grado; - sul gravame interposto dal Laterza e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nella resistenza dell’ADM, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1848/2019, rigettava l’appello, condannati gli appellanti alle spese processuali del grado.

Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte toscana , conformemente a quanto affermato in precedenza dal Tribunale, riteneva sufficienti a fondare la responsabilità amministrativo-sanzionatoria (di cui all’art. 110, comma 9, TULPS ed alla l. n. 689/1981) le sole dichiarazioni (rese all’organo accertatore nel corso delle attività ispettive previste dall’art. 13 della l. citata, poi trasfuse in un processo verbale di contestazione) provenienti da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’esercizio ove erano stati rinvenuti gli apparecchi irregolari, attinta anch’ella dalle medesime contestazioni nell’ambito dello stesso procedimento sanzionatorio, secondo cui la proprietà degli apparecchi in questione era della [OSCURATO:SOCIETA]., né erano stati forniti elementi probatori di segno contrario dai ricorrenti.

Quanto, infine , alla dedotta liberalizzazione degli apparecchi oggetto del giudizio, rilevava il giudice di appello che – in adesione ad orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez.

Un., pen., n. 23271/2004) – occorreva comunque l’autorizzazione ovvero la licenza ai sensi dell’art. 88 R.D. n. 773 del 1931, ove lo svolgimento dell’esercizio fosse stato effettuato in forma di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse, di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989; - avverso la citata sentenza di appello, proponevano ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha svolto difese in questa sede con controricorso.

Considerato che: - con il primo motivo , le part i ricorrent i deduc ono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la fal sa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., ritenendo che le sopra richiamate dichiarazioni della Santorelli non potevano ritenersi sorrette dallafede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., tale cioè da renderle attendibili fino a querela di falso, non trattandosi di un fatto o di una circostanza che i verbalizzanti avevano potuto attestare essere avvenuti in loro presenza; - c on il secondo motivo , le part i ricorrent i denuncia no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 116 e 264 c.p.c. e 11, 13 e 14 della l. n. 689/1981, ritenendo che i verbali che contengono una chiamata in correità non possono essere considerati alla stregua di un indizio, non operando il meccanismo delle presunzioni in forza di quanto disposto dalla legge; - c on il terzo mezzo, le part i ricorrent i prospetta no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 e 2729 c.c., 13 e14 l. n. 689/81 e 6, comma 11, d.lgs. 150/2011, reputando la sentenza impugnata viziata da un errore di giudizio nell’affermare la responsabilità di esso Laterza (nella suddetta duplice qualità), fondandola esclusivamente sul verbale recante le dichiarazioni della Santorelli, senza che le stesse fossero rimaste corroborate da altri element i di riscontro estrinseco; - con la quarta doglianza, le part i ricorrent i lamenta no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, reputando illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, a fronte delle dichiarazioni rese a verbale dalla titolare dell’esercizio (la Santorelli), era onere di essi ricorrenti allegare e fornire elementi di prova di segno opposto; - con la quinta censura, le part i ricorrent i deduc ono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 111, 113 Cost., 47, comma 2, Carta di Nizza e art. 6 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative de quo c’era stata una violazione delle norme del c.d. giusto processo in assenza di contraddittorio con la Santorelli, quale propria accusatrice; - con la sesta ed ultima doglianza, le part i ricorrent i denunciano– ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 923, l. n. 208/2015 e 110, comma 9, TULPS, ritenendo che, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui allo stesso art. 110, comma 9, TULPS, non si rivelava sufficiente la semplice proprietà degli apparecchi da gioco irregolari.

I primi tre motivi di ricorso – da esaminare unitariamente per l’evidente connessione argomentativa che li avvince – si palesano inammissibili.

Le singole censure appaiono - anzitutto - formulate senz a minimamente confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata e con le argomentazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto pacifica la verifica effettuata dai militari della Guardia di Finanza presso i locali del [OSCURATO:PERSONA] 182(posto nel Comune di Capannori), in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], presente all’accertamento, aveva dichiarato che “gli apparecchi sono della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, circostanza che non risultava in alcun modo contrastata da elementi probatori di segno contrario dedotti dai ricorrenti.

Infatti, i ricorrenti non muov ono alcuna critica, sufficientemente circostanziata, all'interpretazione degli atti e degli esiti istruttori compiuta dalla Corte territoriale, secondo cui le dichiarazioni rese dalla Santorelli non potevano essere ritenute inattendibili non sussistendo in capo alla stessa, in qualità di esercente del bar, alcun interesse di segno contrario, rispondendo del diverso fatto di avere messo a disposizione del pubblico gli apparecchi irregolari.

A fronte di tale accertamento, i ricorrent i assum ono che in quanto proprietari degli apparecchi fossero stati chiamati in correità dalla Santorelli, non potendo siffatta circostanza neanche formare oggetto di fede privilegiata del verbale di accertamento.

La tesi è priva di fondamento poiché muove da unpresupposto fattuale in contrasto con quanto accertato nel giudizio di merito, vale a dire la proprietà degli apparecchi da parte dei ricorrenti, giacché- c ome già evidenziato dal la Corte d i appello –si trattava di circostanza pacifica.

Le censure, inoltre, denunciano molteplic i violazioni di legge mediante il richiamo ad una pluralità di norme, senza esaminare il contenuto precettivo di ciascuna di esse per raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, demandando inammissibilmente alla Corte di cassazione il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con la regola iuris applicabile, con una ricerca esplorativa ufficiosa c he trascende le funzioni del giudice di legittimità (Cass.,Sez.

Un., n. 23745 del 2020).

Esse, infatti, ad onta della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie , è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la va lutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 11511 del 2014 ; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16467del 2017).

La quarta censura è priva di pregio giuridico e deve essere respinta.

Infatti, se è vero che in capo all'Amministrazione opposta grava, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981 (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) , l'onere della prova circa gli elementi costitutivi dell'illecito, è pur vero che la mancata produzione degli stessi non implica l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione posto che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio d i opposizione disciplinato dalla medesima legge n. 689 del 1981 ( art. 22 e segg.) non rappresenta la sede per valutare la legittimità del singolo provvedimento adottato ma costituisce la sede per la ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio; in siffatto processo inquisitorio, la mancata produzione documentale da parte dell'Amministrazione non costituisce un ostacolo istruttorio tale da impedire al giudice di giungere comunque all'accertamento della sussistenza della violazione e della fondatezza della sanzione irrogata (Cass. n. 4898 del 2015 ), giacché consente al giudice di sopperire, a norma dell’art. 23, comma 6, legge cit., all'inerzia processuale dell'Amministrazione con i documenti già acquisiti e le prove integrative.

Del resto all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatori espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta prov are le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.

Cass. n. 1921 del 2019).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati nel caso di specie avendo accertato la irregolarità degli apparecchi e la riferibilità della proprietà degli stessi in capo alla società ricorrente sulla base di circostanze neanche contestate dalla stessa.

Il quinto motivo è inammissibile per l’estrema genericità della critica sollevata in ordine alla violazione dell’art. 6 CEDU, che non è in alcun modo argomentata, e per la ragione che nella fattispecie non è comprensibile perché il giudice del merito sia incorso nella violazione delle norme del “giusto processo”, riconoscendo – per il rispetto di tale principio essenz iale - il nostro ordinamento lo strumento dell’opposizione a sanzione amministrativa, come correttamente ritenuto dalla medesima sentenzaqui impugnata.

Anche la sesta ed ultima censura non coglie nel segno e va disattesa.

Occorre muovere dai fatti accertati dalla Corted'appello.

Si legge nella sentenza impugnata che al controlloeffettuato il 1°giugno 201 0 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Lucca presso ilBar Nuovo 182 era stata rinvenuta la presenza di due apparecchi con modalità di gioco a rulli virtuali che erano sprovvisti di nulla osta per la messa in esercizio e per la distribuzione, oltre ad essere scollegati dalla rete telematica A.A.M.S.

A fronte di tale accertamento, i ricorrenti assum ono che solo l'esercente contravvenzionata, in quanto titolare di un bar e sala giochi, dovesse ave re la licenza prevista dall'art. 86, primo comma, TULPS e comunque non era emersa una condotta tale da consentire di attribuire loro l’illecito amministrativo come tipizzat o nel menzionato art. 110, comma 9, dello stesso TULPS.

La tesi è priva di fondamento.

E' sufficiente ribadire l'insegnamento di questa Corte di legittimità a tenore del quale, in materia di adempiment i connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento d a gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate allarete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), per violazionedell'art. 110, 9° co., lett. c), del r.d. 18.6.1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del giocolecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede , altresì, la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di funzionamento difforme dalle disposte prescrizioni (cfr. Cass. n. 175del 2012 , ove si dà atto che nel caso disaminato le prescrizioni inadempiute erano state riprodotte nella concessione e si puntualizza che la prova dell'assolvimento di obbligo gravante sul concessionario non può dirsi integrata dalla mera comunicazione dal medesimo inviata ai terzi per la collocazione degli apparecchi in magazzino,misura in concreto inidonea ad impedirne l'utilizzo; cfr., altresì , Cass. n. 5590 del 2013 e Cass. n. 25614 del 2017).

Conclusivamente, dalle complessive considerazioni sopra svolte discende il rigetto del ricorso.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrent e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e della [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del legale rappresentante pro-tempore), in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P. Q .

M .

La Corte rigetta il ricorso; condanna iricorrenti, in solido , al pagamento de i compensi del presente giudizio , in favore dell’A.A.M.S. , liquidat i in complessivi euro1.700,00, oltre a d eventuali spese prenota te e prenotande a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente OR D I N A N Z A sul ricorso iscritto al n. 08682/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 73D29 D612M), in proprio e nella qualità di legale rappresentante “pro-tempore” e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 42; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Sanzioni amministrative –violazione TULPS -apparecchi AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] (ADM), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1848/2019, pubblicata il 24 luglio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con sentenza n. 1844/2015, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] - in proprio e quale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. (obbligata in solido) - avverso l’ordinanza-ingiunzione (verbale n. 1399 - prot. 0076083)emessa il 30 ottobre 2013 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio regionale per la Toscana e l’Umbria – con sede di Firenze, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 11.200,00, in relazione alla violazione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. c) e d ), del TULPS, oltre al sequestro e alla conseguente confisca di due apparecchi, per avere la Guardia di Finanza accertato, con verbale del 1° giugno 2010, che con i medesimi veniva svolto il gioco con modalità a rulli virtuali (consentita solo su macchine afferenti alla categoria di cui al comma 6 dello stesso art. 110 TULPS) sprovvisti dei relativi nulla osta per la messa in esercizio e distribuzione, oltre ad essere scollegati dalla rete telematica AAMS, condannate le parti opponenti in solido alle spese di lite del grado; - sul gravame interposto dal Laterza e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e nella resistenza dell’ADM, la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1848/2019, rigettava l’appello, condannati gli appellanti alle spese processuali del grado. Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte toscana , conformemente a quanto affermato in precedenza dal Tribunale, riteneva sufficienti a fondare la responsabilità amministrativo-sanzionatoria (di cui all’art. 110, comma 9, TULPS ed alla l. n. 689/1981) le sole dichiarazioni (rese all’organo accertatore nel corso delle attività ispettive previste dall’art. 13 della l. citata, poi trasfuse in un processo verbale di contestazione) provenienti da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’esercizio ove erano stati rinvenuti gli apparecchi irregolari, attinta anch’ella dalle medesime contestazioni nell’ambito dello stesso procedimento sanzionatorio, secondo cui la proprietà degli apparecchi in questione era della [OSCURATO:SOCIETA]., né erano stati forniti elementi probatori di segno contrario dai ricorrenti. Quanto, infine , alla dedotta liberalizzazione degli apparecchi oggetto del giudizio, rilevava il giudice di appello che – in adesione ad orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., pen., n. 23271/2004) – occorreva comunque l’autorizzazione ovvero la licenza ai sensi dell’art. 88 R.D. n. 773 del 1931, ove lo svolgimento dell’esercizio fosse stato effettuato in forma di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta di scommesse, di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989; - avverso la citata sentenza di appello, proponevano ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].; - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha svolto difese in questa sede con controricorso. Considerato che: - con il primo motivo , le part i ricorrent i deduc ono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la fal sa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., ritenendo che le sopra richiamate dichiarazioni della Santorelli non potevano ritenersi sorrette dallafede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., tale cioè da renderle attendibili fino a querela di falso, non trattandosi di un fatto o di una circostanza che i verbalizzanti avevano potuto attestare essere avvenuti in loro presenza; - c on il secondo motivo , le part i ricorrent i denuncia no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 116 e 264 c.p.c. e 11, 13 e 14 della l. n. 689/1981, ritenendo che i verbali che contengono una chiamata in correità non possono essere considerati alla stregua di un indizio, non operando il meccanismo delle presunzioni in forza di quanto disposto dalla legge; - c on il terzo mezzo, le part i ricorrent i prospetta no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2700 e 2729 c.c., 13 e14 l. n. 689/81 e 6, comma 11, d.lgs. 150/2011, reputando la sentenza impugnata viziata da un errore di giudizio nell’affermare la responsabilità di esso Laterza (nella suddetta duplice qualità), fondandola esclusivamente sul verbale recante le dichiarazioni della Santorelli, senza che le stesse fossero rimaste corroborate da altri element i di riscontro estrinseco; - con la quarta doglianza, le part i ricorrent i lamenta no – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2729 c.c. e 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011, reputando illegittima la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, a fronte delle dichiarazioni rese a verbale dalla titolare dell’esercizio (la Santorelli), era onere di essi ricorrenti allegare e fornire elementi di prova di segno opposto; - con la quinta censura, le part i ricorrent i deduc ono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24, 111, 113 Cost., 47, comma 2, Carta di Nizza e art. 6 [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative de quo c’era stata una violazione delle norme del c.d. giusto processo in assenza di contraddittorio con la Santorelli, quale propria accusatrice; - con la sesta ed ultima doglianza, le part i ricorrent i denunciano– ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, comma 923, l. n. 208/2015 e 110, comma 9, TULPS, ritenendo che, ai fini dell’applicazione della sanzione di cui allo stesso art. 110, comma 9, TULPS, non si rivelava sufficiente la semplice proprietà degli apparecchi da gioco irregolari. I primi tre motivi di ricorso – da esaminare unitariamente per l’evidente connessione argomentativa che li avvince – si palesano inammissibili. Le singole censure appaiono - anzitutto - formulate senz a minimamente confrontarsi con il contenuto della sentenza impugnata e con le argomentazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto pacifica la verifica effettuata dai militari della Guardia di Finanza presso i locali del [OSCURATO:PERSONA] 182(posto nel Comune di Capannori), in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], presente all’accertamento, aveva dichiarato che “gli apparecchi sono della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, circostanza che non risultava in alcun modo contrastata da elementi probatori di segno contrario dedotti dai ricorrenti. Infatti, i ricorrenti non muov ono alcuna critica, sufficientemente circostanziata, all'interpretazione degli atti e degli esiti istruttori compiuta dalla Corte territoriale, secondo cui le dichiarazioni rese dalla Santorelli non potevano essere ritenute inattendibili non sussistendo in capo alla stessa, in qualità di esercente del bar, alcun interesse di segno contrario, rispondendo del diverso fatto di avere messo a disposizione del pubblico gli apparecchi irregolari. A fronte di tale accertamento, i ricorrent i assum ono che in quanto proprietari degli apparecchi fossero stati chiamati in correità dalla Santorelli, non potendo siffatta circostanza neanche formare oggetto di fede privilegiata del verbale di accertamento. La tesi è priva di fondamento poiché muove da unpresupposto fattuale in contrasto con quanto accertato nel giudizio di merito, vale a dire la proprietà degli apparecchi da parte dei ricorrenti, giacché- c ome già evidenziato dal la Corte d i appello –si trattava di circostanza pacifica. Le censure, inoltre, denunciano molteplic i violazioni di legge mediante il richiamo ad una pluralità di norme, senza esaminare il contenuto precettivo di ciascuna di esse per raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, demandando inammissibilmente alla Corte di cassazione il compito di individuare la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con la regola iuris applicabile, con una ricerca esplorativa ufficiosa c he trascende le funzioni del giudice di legittimità (Cass.,Sez. Un., n. 23745 del 2020). Esse, infatti, ad onta della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello espresso dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie , è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la va lutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. n. 11511 del 2014 ; Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16467del 2017). La quarta censura è priva di pregio giuridico e deve essere respinta. Infatti, se è vero che in capo all'Amministrazione opposta grava, a norma dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981 (“ratione temporis” applicabile nella fattispecie) , l'onere della prova circa gli elementi costitutivi dell'illecito, è pur vero che la mancata produzione degli stessi non implica l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione posto che, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio d i opposizione disciplinato dalla medesima legge n. 689 del 1981 ( art. 22 e segg.) non rappresenta la sede per valutare la legittimità del singolo provvedimento adottato ma costituisce la sede per la ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio; in siffatto processo inquisitorio, la mancata produzione documentale da parte dell'Amministrazione non costituisce un ostacolo istruttorio tale da impedire al giudice di giungere comunque all'accertamento della sussistenza della violazione e della fondatezza della sanzione irrogata (Cass. n. 4898 del 2015 ), giacché consente al giudice di sopperire, a norma dell’art. 23, comma 6, legge cit., all'inerzia processuale dell'Amministrazione con i documenti già acquisiti e le prove integrative. Del resto all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatori espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta prov are le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n. 1921 del 2019). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati nel caso di specie avendo accertato la irregolarità degli apparecchi e la riferibilità della proprietà degli stessi in capo alla società ricorrente sulla base di circostanze neanche contestate dalla stessa. Il quinto motivo è inammissibile per l’estrema genericità della critica sollevata in ordine alla violazione dell’art. 6 CEDU, che non è in alcun modo argomentata, e per la ragione che nella fattispecie non è comprensibile perché il giudice del merito sia incorso nella violazione delle norme del “giusto processo”, riconoscendo – per il rispetto di tale principio essenz iale - il nostro ordinamento lo strumento dell’opposizione a sanzione amministrativa, come correttamente ritenuto dalla medesima sentenzaqui impugnata. Anche la sesta ed ultima censura non coglie nel segno e va disattesa. Occorre muovere dai fatti accertati dalla Corted'appello. Si legge nella sentenza impugnata che al controlloeffettuato il 1°giugno 201 0 dalla Guardia di Finanza – Compagnia di Lucca presso ilBar Nuovo 182 era stata rinvenuta la presenza di due apparecchi con modalità di gioco a rulli virtuali che erano sprovvisti di nulla osta per la messa in esercizio e per la distribuzione, oltre ad essere scollegati dalla rete telematica A.A.M.S. A fronte di tale accertamento, i ricorrenti assum ono che solo l'esercente contravvenzionata, in quanto titolare di un bar e sala giochi, dovesse ave re la licenza prevista dall'art. 86, primo comma, TULPS e comunque non era emersa una condotta tale da consentire di attribuire loro l’illecito amministrativo come tipizzat o nel menzionato art. 110, comma 9, dello stesso TULPS. La tesi è priva di fondamento. E' sufficiente ribadire l'insegnamento di questa Corte di legittimità a tenore del quale, in materia di adempiment i connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento d a gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate allarete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), per violazionedell'art. 110, 9° co., lett. c), del r.d. 18.6.1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), anche a carico del concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del giocolecito, in quanto, al di là degli adempimenti che ricadono sui gestori e gli esercenti, la norma prevede , altresì, la punizione di coloro che consentono l'uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l'utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di funzionamento difforme dalle disposte prescrizioni (cfr. Cass. n. 175del 2012 , ove si dà atto che nel caso disaminato le prescrizioni inadempiute erano state riprodotte nella concessione e si puntualizza che la prova dell'assolvimento di obbligo gravante sul concessionario non può dirsi integrata dalla mera comunicazione dal medesimo inviata ai terzi per la collocazione degli apparecchi in magazzino,misura in concreto inidonea ad impedirne l'utilizzo; cfr., altresì , Cass. n. 5590 del 2013 e Cass. n. 25614 del 2017). Conclusivamente, dalle complessive considerazioni sopra svolte discende il rigetto del ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrent e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e della [OSCURATO:SOCIETA]. (in persona del legale rappresentante pro-tempore), in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P. Q . M . La Corte rigetta il ricorso; condanna iricorrenti, in solido , al pagamento de i compensi del presente giudizio , in favore dell’A.A.M.S. , liquidat i in complessivi euro1.700,00, oltre a d eventuali spese prenota te e prenotande a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a t