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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15210/2026

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Milli– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PIEMONTE, n. 857/2018,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20261.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi diaccertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008,accertava maggiori redditi in via sintetica sulla scorta di indici dimaggiore capacità contributiva (c.d. redditometro).2.

La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla C.t.p.di Alessandria che, previa riunione, accoglieva i ricorsi.La sentenza, a seguito dell’appello dell’Amministrazione, venivariformata in secondo grado.

La C.t.r. affermava che la contribuente nonaveva vinto la presunzione di un maggiore reddito, non avendodimostrato che i beni presi in considerazione dall'Amministrazione aifini dell'accertamento non avessero rilievo quali indici di maggiorecapacità contributiva.

In particolare, affermava, che l’imbarcazionepresa in considerazione dall’Ufficio tra i beni indice era rimasta nelladisponibilità della ricorrente (e del coniuge), nonostante la concessionein leasing ad una società, stante la qualità di socia ed amministratoredella stessa.

Aggiungeva che non vi era prova dell’incasso del ricavatodalla cessione di alcune quote societarie che la contribuente avevachiesto di considerare ai fini della determinazione del reddito.3.

Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, illustrato anche con successiva memoria, nei confrontidell’Agenzia delle Entrate che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c.Censura la sentenza laddove ha ritenuto che «Le risultanzedell'applicazione da parte dell'ufficio del redditometro costituisconopresunzioni legali relative che pongono a carico del contribuente l'oneredella prova contraria»2.

Il motivo è infondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20263.1.

L'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo diaccertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis(cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertitodalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), lapossibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base dellavalenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi,costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità dideterminati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunticonsumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese perincrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di benidestinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la provacontraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazionedocumentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nellaprova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.3.2.

Costante orientamento di legittimità afferma che la disciplinadel redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le piùrecenti Cass. 13/06/2023, n. 16904, Cass. 28/12/2022, n. 37985).Conseguentemente, l'accertamento non impedisce al contribuente didimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggiorreddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tuttoo in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte atitolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto nonesiste o esiste in misura inferiore (Cass., n. 21142/2016, Cass. n.20588/2005).3.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026In via subordinata, per l’ipotesi di rigetto del primo motivo, assumeche la sentenza ha errato in diritto in quanto «essa abnormementeritiene invertito l'onere della prova non sul fatto che - provata ladisponibilità di un fatto indicativo di ricchezza a tale fatto noncorrisponde al reddito presunto (che è quanto la pretesa presunzionelegale comporterebbe), ma una cosa completamente diversa e nonprevista dalla legge, e cioè che non sussiste il fatto indicativo diricchezza».

Assume, in particolare, che la presunzione legaleconsentiva all’Amministrazione, quando avesse provato il possesso diuno yacht, di presumere un certo reddito, ma non di presumere ladisponibilità salvo prova contraria, dello yacht.4.

Il motivo è infondato.L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 si fonda sulla mera disponibilità deic.d. beni indice.

La disponibilità dei beni va provatadall’Amministrazione che, a tal fine, può valersi di qualsiasi mezzo diprova, incluse le presunzioni.La C.t.r. ha chiaramente esposto gli elementi per le quali dovevaritenersi che l’imbarcazione fosse nella disponibilità della contribuente,ovvero che l’imbarcazione era stata dalla contribuente tratta in leasing(con contratto stipulato unitamente al coniuge) e che la cessione delcontratto ad una terza società era irrilevante in quanto il bene erarimasta nella disponibilità dei coniugi e non vi era correlazione tra ilsuo utilizzo e l’attività svolta dall’ente.La C.t.r., pertanto, facendo corretta applicazione dell’art. 38 cit.,prima ha motivato sulle ragioni per le quali doveva ritenersi che loyacht fosse nella disponibilità della contribuente, così ritenendo assoltol’onere della prova sulla medesima gravante, poi facendo leva sullapresunzione semplice di cui alla medesima disposizione, ha escluso chela contribuente avesse fornito la prova contraria della natura nonreddituale del bene indice.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20265.

Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c..Censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l’efficaciadi giudicato esterno alle sentenze, passata in giudicato, che avevanoannullato l’accertamento emesso nei confronti del coniuge per imedesimi fatti e per i medesimi periodi di imposta.Qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapportogiuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, ilprincipio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine allasituazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di dirittorelative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le causepreclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchétra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendol'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo(Cass. n. 3187/2015).7.

Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.In via subordinata censura la sentenza impugnata per non averconsiderato la prova contraria addotta, sia con riguardo allavalutazione del bene indice, rappresentato dall'imbarcazione, sia inmerito alla valorizzazione della cessione delle quote di partecipazionedetenute nella società da cui era conseguita una capacità economica.8. il motivo è inammissibile.8.1.

La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre nella sola ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e noninvece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo lastessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dalnovellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass.n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).È consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove cheritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.9.

Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Assume che la C.t.r. non ha preso in considerazione, conriferimento alla disponibilità dell’imbarcazione: a) che i costi di gestionedel natante erano stati sostenuti dalla società; b) che la società avevautilizzato l’imbarcazione per pubblicizzare a bordo i propri serviziestetici.

Aggiunge, con riferimento al ricavato dalla cessione delle quotedi partecipazione della società, che la C.t.r. non aveva preso inconsiderazione la circostanza che i conti correnti sui quali era statapacificamente versato erano nella sostanziale materiale disponibilità dientrambi i coniugi.

Con riferimento a tutte queste circostanze,evidenzia che, soprattutto la C.t.r. non ha considerato che le medesimeerano state valutate favorevolmente nel contenzioso che avevacoinvolto il coniuge.10.

Il motivo è fondato.10.1.

La contribuente, con riferimento alla disponibilitàdell’imbarcazione, aveva addotto che tutti i costi erano stati sopportatidalla società alla quale era stata concessa in leasing e che quest’ultimase ne era avvalsa per pubblicizzare i propri servizi.La C.t.r., tuttavia, si è limitata ad affermare che la disponibilità delnatante era rimasta in capo alla ricorrente ed al coniuge (il quale,invece, era stato destinatario di altra sentenza di tenore opposto sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026punto) senza esaminare le specifiche circostante addotte dalla parteche avrebbero potuto portare ad un esito diverso.Ugualmente, con riferimento al ricavato della cessione delle quotedella società, la contribuente aveva allegato che i conti correnti suiquali era confluito il ricavato dell’operazione di disinvestimento eranonella propria disponibilità (oltre che in quella del coniuge al quale, conaltra sentenza, era stata imputata solo metà della somma).La C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse prova della percezione delricavato, senza, tuttavia, esaminare la specifica circostanza dedotta,anch’essa decisiva al fine della corretta determinazione del reddito.4.

In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, disattesi glialtri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice delsecondo grado, in diversa composizione, che procederà a nuovoesame, prendendo in specifica considerazione quanto addotto dallaparte e si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milli– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato– resistente –avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, n. 857/2018,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20261. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] due avvisi diaccertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008,accertava maggiori redditi in via sintetica sulla scorta di indici dimaggiore capacità contributiva (c.d. redditometro).2. La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla C.t.p.di Alessandria che, previa riunione, accoglieva i ricorsi.La sentenza, a seguito dell’appello dell’Amministrazione, venivariformata in secondo grado. La C.t.r. affermava che la contribuente nonaveva vinto la presunzione di un maggiore reddito, non avendodimostrato che i beni presi in considerazione dall'Amministrazione aifini dell'accertamento non avessero rilievo quali indici di maggiorecapacità contributiva. In particolare, affermava, che l’imbarcazionepresa in considerazione dall’Ufficio tra i beni indice era rimasta nelladisponibilità della ricorrente (e del coniuge), nonostante la concessionein leasing ad una società, stante la qualità di socia ed amministratoredella stessa. Aggiungeva che non vi era prova dell’incasso del ricavatodalla cessione di alcune quote societarie che la contribuente avevachiesto di considerare ai fini della determinazione del reddito.3. Avverso detta sentenza la contribuente propone ricorso percassazione, illustrato anche con successiva memoria, nei confrontidell’Agenzia delle Entrate che si difende a mezzo controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2697 c.c.Censura la sentenza laddove ha ritenuto che «Le risultanzedell'applicazione da parte dell'ufficio del redditometro costituisconopresunzioni legali relative che pongono a carico del contribuente l'oneredella prova contraria»2. Il motivo è infondato.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20263.1. L'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo diaccertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis(cioè tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertitodalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), lapossibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base dellavalenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi,costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità dideterminati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunticonsumi); dall'altro (quinto comma), contempla le «spese perincrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di benidestinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.Ai sensi del sesto comma dell'art. 38 citato, resta salva la provacontraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazionedocumentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti osoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nellaprova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.3.2. Costante orientamento di legittimità afferma che la disciplinadel redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le piùrecenti Cass. 13/06/2023, n. 16904, Cass. 28/12/2022, n. 37985).Conseguentemente, l'accertamento non impedisce al contribuente didimostrare, attraverso idonea documentazione, oltre che il maggiorreddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tuttoo in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte atitolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto nonesiste o esiste in misura inferiore (Cass., n. 21142/2016, Cass. n.20588/2005).3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026In via subordinata, per l’ipotesi di rigetto del primo motivo, assumeche la sentenza ha errato in diritto in quanto «essa abnormementeritiene invertito l'onere della prova non sul fatto che - provata ladisponibilità di un fatto indicativo di ricchezza a tale fatto noncorrisponde al reddito presunto (che è quanto la pretesa presunzionelegale comporterebbe), ma una cosa completamente diversa e nonprevista dalla legge, e cioè che non sussiste il fatto indicativo diricchezza». Assume, in particolare, che la presunzione legaleconsentiva all’Amministrazione, quando avesse provato il possesso diuno yacht, di presumere un certo reddito, ma non di presumere ladisponibilità salvo prova contraria, dello yacht.4. Il motivo è infondato.L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 si fonda sulla mera disponibilità deic.d. beni indice. La disponibilità dei beni va provatadall’Amministrazione che, a tal fine, può valersi di qualsiasi mezzo diprova, incluse le presunzioni.La C.t.r. ha chiaramente esposto gli elementi per le quali dovevaritenersi che l’imbarcazione fosse nella disponibilità della contribuente,ovvero che l’imbarcazione era stata dalla contribuente tratta in leasing(con contratto stipulato unitamente al coniuge) e che la cessione delcontratto ad una terza società era irrilevante in quanto il bene erarimasta nella disponibilità dei coniugi e non vi era correlazione tra ilsuo utilizzo e l’attività svolta dall’ente.La C.t.r., pertanto, facendo corretta applicazione dell’art. 38 cit.,prima ha motivato sulle ragioni per le quali doveva ritenersi che loyacht fosse nella disponibilità della contribuente, così ritenendo assoltol’onere della prova sulla medesima gravante, poi facendo leva sullapresunzione semplice di cui alla medesima disposizione, ha escluso chela contribuente avesse fornito la prova contraria della natura nonreddituale del bene indice.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324c.p.c..Censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l’efficaciadi giudicato esterno alle sentenze, passata in giudicato, che avevanoannullato l’accertamento emesso nei confronti del coniuge per imedesimi fatti e per i medesimi periodi di imposta.Qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapportogiuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, ilprincipio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine allasituazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di dirittorelative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le causepreclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorchétra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendol'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo(Cass. n. 3187/2015).7. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c.In via subordinata censura la sentenza impugnata per non averconsiderato la prova contraria addotta, sia con riguardo allavalutazione del bene indice, rappresentato dall'imbarcazione, sia inmerito alla valorizzazione della cessione delle quote di partecipazionedetenute nella società da cui era conseguita una capacità economica.8. il motivo è inammissibile.8.1. La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre nella sola ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e noninvece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo lastessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dalnovellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass.n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).È consolidato il principio che il giudice di merito è libero di attingereil proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove cheritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.9. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.Assume che la C.t.r. non ha preso in considerazione, conriferimento alla disponibilità dell’imbarcazione: a) che i costi di gestionedel natante erano stati sostenuti dalla società; b) che la società avevautilizzato l’imbarcazione per pubblicizzare a bordo i propri serviziestetici. Aggiunge, con riferimento al ricavato dalla cessione delle quotedi partecipazione della società, che la C.t.r. non aveva preso inconsiderazione la circostanza che i conti correnti sui quali era statapacificamente versato erano nella sostanziale materiale disponibilità dientrambi i coniugi. Con riferimento a tutte queste circostanze,evidenzia che, soprattutto la C.t.r. non ha considerato che le medesimeerano state valutate favorevolmente nel contenzioso che avevacoinvolto il coniuge.10. Il motivo è fondato.10.1. La contribuente, con riferimento alla disponibilitàdell’imbarcazione, aveva addotto che tutti i costi erano stati sopportatidalla società alla quale era stata concessa in leasing e che quest’ultimase ne era avvalsa per pubblicizzare i propri servizi.La C.t.r., tuttavia, si è limitata ad affermare che la disponibilità delnatante era rimasta in capo alla ricorrente ed al coniuge (il quale,invece, era stato destinatario di altra sentenza di tenore opposto sulCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6Numero registro generale 36414/2018Numero sezionale 3436/2026Numero di raccolta generale 15210/2026Data pubblicazione 20/05/2026punto) senza esaminare le specifiche circostante addotte dalla parteche avrebbero potuto portare ad un esito diverso.Ugualmente, con riferimento al ricavato della cessione delle quotedella società, la contribuente aveva allegato che i conti correnti suiquali era confluito il ricavato dell’operazione di disinvestimento eranonella propria disponibilità (oltre che in quella del coniuge al quale, conaltra sentenza, era stata imputata solo metà della somma).La C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse prova della percezione delricavato, senza, tuttavia, esaminare la specifica circostanza dedotta,anch’essa decisiva al fine della corretta determinazione del reddito.4. In conclusione, va accolto il quinto motivo di ricorso, disattesi glialtri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice delsecondo grado, in diversa composizione, che procederà a nuovoesame, prendendo in specifica considerazione quanto addotto dallaparte e si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.Il PresidenteValentino LenociCons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7