Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10296/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4; –controricorrenti - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2245/01/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che Miriam e [OSCURATO:PERSONA] nonché Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Roma il diniego di rimborso, per l’anno 2015 (per euro 107.433,00) n. 0085870 richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale erano soci al 25%, costituita il 12 novembre 2010 e cessata nel mese di ottobre 2016. 2.Il diniego venne determinato, in particolare, dall’oggetto dell’operazione commerciale posta in essere nell’anno 2015. 3.Nel dettaglio il 9.10.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di promittente acquirente e [OSCURATO:PERSONA] s,r,l. (in qualità di promittente venditrice) venne stipulata una promessa di vendita nella quale le citate società si impegnarono a stipulare entro e non oltre il 31.12.2012 un atto di compravendita riguardante un terreno edificabile sito nel Comune di Tivoli al prezzo convenuto di Euro 1.550.000,00 oltre IVA (pari a 310.000,00).

A conferma dell’impegno, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versò in pari data Euro 100.000,00 tramite assegno bancario non trasferibile. 4.In data 4 marzo 2011 le società sopra citate stipularono l’atto di compravendita, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, del terreno edificabile sito nel comune di Tivoli al prezzo complessivo di euro 1.860.000.00, giusta fattura n. 3/2011, emessa in data 4 marzo 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5.In conseguenza della compravendita citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iniziò e terminò la costruzione di 29 palazzine di circa 28 unità immobiliari. 6.In data 12febbraio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo portato a termine l’operazione immobiliare per la quale era stata costituita, presentò dichiarazione IVA 2016 (per l’anno 2015) chiedendo il rimborso del residuo credito IVA 2015, pari a 107.433,00 ex art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cessazione di attività). 7.La società venditrice, tuttavia, non versò l’IVA dovuta, e l’Ufficio, rilevando, tra le altre cose, la connessione soggettiva esistente tra le due società, respinse l’istanza di rimborso ritenendo che in forza della predett a connession e la società acquirente dovesse essere ragionevolmente a conoscenza dell’omesso versamento di imposta da parte della società venditrice. 8.Il giudice di prime cure accolse il ricorso e la sentenza venne impugnata dinanzi alla C.T.R. del Lazio che la confermò. 9.In particolare, il giudice di seconde cure escluse che l’atto di compravendita posto in essere dalle due società fosse privo di sostanza economica e affermò che l’Agenzia non avesse provato che il negozio fosse stato posto in frode alla legge, ritenendosi al contrario provato dalla società contribuente che l’operazione avesse una ragione economicamente apprezzabile. 5.Contro la prefata sentenza L’Amministrazione propone ricorso, fondato su tre motivi, avverso il quale Miriam e [OSCURATO:PERSONA] nonché Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 81 c.p.c., 2495, comma 2 c.c., 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle condizioni per la maturazione del credito IVA ai sensi della direttiva IVA 2006/12 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. 4.Il ricorso è infondato.

Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ed in parte infondato.

Non emerge, invero, dal ricorso, né risultando dalla sentenza, ove e quanto l’Agenzia ricorrente avrebbe formulato tale doglianza al giudice di merito.

Deve, del pari, osservarsi che il ricorrente sostiene, al fine di escludere la legittimazione attiva dei soci, che nella specie il credito maturato costituirebbe una mera pretesa.

Varibadito che (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149 -01) la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Deve inoltre rimarcarsi che questa Corte ha più volte precisato (Sez.

U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa".

In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sez.

Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hannodistinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v.

Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018)”.

Dall’applicazione dei su esposti principi, per potersi configurare il trasferimento del credito vantato dalla società cancellata ai soci, occorre verificare, alternativamente, esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione, ovvero che, in caso contrario, esso non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa.

Detto accertamento è stato effettuato dal giudice di merito , il quale , escludendo l’elusività dell’operazione posta in essere dalla società contribuente ha ritenuto sussistere il diritto alla detrazione (circa la sussistenza della legittimazione dell’ex socio ad agire per il riconoscimento del rimborso IVA da ultimo Cass. n. 19641 del 2020).Ne consegue il rigetto della doglianza. 2.Il secondo motivo è parimenti in parte inammissibile in parte infondato.

Da un lato infatti non risulta che la censura sia stata formulata dinanzi al giudice di merito (emergendo peraltro dallo stesso ricorso che con il motivo di appello si contestasse la mera apparenza della motivazione) e dall’altro con essa non si aggredisce la sentenza che costituisce oggetto del giudizio di legittimità ( Cass. n. 6134/2009). 3.Il terzo motivo è infondato.

Per consolidato orientamento di legittimità, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata.

Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020).

Nella specie, al di là della indicata violazione di legge, con la predetta doglianza il ricorrente contesta la valutazione che del compendio probatorio è stata data dal giudice di merito sollecitando una inammissibile rivisitazione della stessa da parte di questa Corte. 4.Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 4; –controricorrenti - avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2245/01/2021; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte (ricorso, controricorso) che Miriam e [OSCURATO:PERSONA] nonché Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Roma il diniego di rimborso, per l’anno 2015 (per euro 107.433,00) n. 0085870 richiesto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della quale erano soci al 25%, costituita il 12 novembre 2010 e cessata nel mese di ottobre 2016. 2.Il diniego venne determinato, in particolare, dall’oggetto dell’operazione commerciale posta in essere nell’anno 2015. 3.Nel dettaglio il 9.10.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in qualità di promittente acquirente e [OSCURATO:PERSONA] s,r,l. (in qualità di promittente venditrice) venne stipulata una promessa di vendita nella quale le citate società si impegnarono a stipulare entro e non oltre il 31.12.2012 un atto di compravendita riguardante un terreno edificabile sito nel Comune di Tivoli al prezzo convenuto di Euro 1.550.000,00 oltre IVA (pari a 310.000,00). A conferma dell’impegno, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. versò in pari data Euro 100.000,00 tramite assegno bancario non trasferibile. 4.In data 4 marzo 2011 le società sopra citate stipularono l’atto di compravendita, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, del terreno edificabile sito nel comune di Tivoli al prezzo complessivo di euro 1.860.000.00, giusta fattura n. 3/2011, emessa in data 4 marzo 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5.In conseguenza della compravendita citata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. iniziò e terminò la costruzione di 29 palazzine di circa 28 unità immobiliari. 6.In data 12febbraio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avendo portato a termine l’operazione immobiliare per la quale era stata costituita, presentò dichiarazione IVA 2016 (per l’anno 2015) chiedendo il rimborso del residuo credito IVA 2015, pari a 107.433,00 ex art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cessazione di attività). 7.La società venditrice, tuttavia, non versò l’IVA dovuta, e l’Ufficio, rilevando, tra le altre cose, la connessione soggettiva esistente tra le due società, respinse l’istanza di rimborso ritenendo che in forza della predett a connession e la società acquirente dovesse essere ragionevolmente a conoscenza dell’omesso versamento di imposta da parte della società venditrice. 8.Il giudice di prime cure accolse il ricorso e la sentenza venne impugnata dinanzi alla C.T.R. del Lazio che la confermò. 9.In particolare, il giudice di seconde cure escluse che l’atto di compravendita posto in essere dalle due società fosse privo di sostanza economica e affermò che l’Agenzia non avesse provato che il negozio fosse stato posto in frode alla legge, ritenendosi al contrario provato dalla società contribuente che l’operazione avesse una ragione economicamente apprezzabile. 5.Contro la prefata sentenza L’Amministrazione propone ricorso, fondato su tre motivi, avverso il quale Miriam e [OSCURATO:PERSONA] nonché Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità del procedimento per violazione degli artt. 81 c.p.c., 2495, comma 2 c.c., 2.Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2969 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. 3.Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle condizioni per la maturazione del credito IVA ai sensi della direttiva IVA 2006/12 in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. 4.Il ricorso è infondato. Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ed in parte infondato. Non emerge, invero, dal ricorso, né risultando dalla sentenza, ove e quanto l’Agenzia ricorrente avrebbe formulato tale doglianza al giudice di merito. Deve, del pari, osservarsi che il ricorrente sostiene, al fine di escludere la legittimazione attiva dei soci, che nella specie il credito maturato costituirebbe una mera pretesa. Varibadito che (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149 -01) la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Deve inoltre rimarcarsi che questa Corte ha più volte precisato (Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072; da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637) che rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa". In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sez. Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hannodistinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione", tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014; Cass. n. 17492 del 04/07/2018)”. Dall’applicazione dei su esposti principi, per potersi configurare il trasferimento del credito vantato dalla società cancellata ai soci, occorre verificare, alternativamente, esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione, ovvero che, in caso contrario, esso non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa. Detto accertamento è stato effettuato dal giudice di merito , il quale , escludendo l’elusività dell’operazione posta in essere dalla società contribuente ha ritenuto sussistere il diritto alla detrazione (circa la sussistenza della legittimazione dell’ex socio ad agire per il riconoscimento del rimborso IVA da ultimo Cass. n. 19641 del 2020).Ne consegue il rigetto della doglianza. 2.Il secondo motivo è parimenti in parte inammissibile in parte infondato. Da un lato infatti non risulta che la censura sia stata formulata dinanzi al giudice di merito (emergendo peraltro dallo stesso ricorso che con il motivo di appello si contestasse la mera apparenza della motivazione) e dall’altro con essa non si aggredisce la sentenza che costituisce oggetto del giudizio di legittimità ( Cass. n. 6134/2009). 3.Il terzo motivo è infondato. Per consolidato orientamento di legittimità, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata. Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020). Nella specie, al di là della indicata violazione di legge, con la predetta doglianza il ricorrente contesta la valutazione che del compendio probatorio è stata data dal giudice di merito sollecitando una inammissibile rivisitazione della stessa da parte di questa Corte. 4.Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 10296/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris