Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 30450/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3744/2021depositata il 14/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera diconsiglio del 18 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1.

In data 7 giugno 2004 Luigi e [OSCURATO:PERSONA] citarono ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarando che, quali unici e legittimieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sorrento il 15/05/1979, eranodivenuti proprietari di diversi beni immobili, parti residue di vendite diun appezzamento di terreno riportato in Catasto terreni di Sorrento,al foglio 3 partic. 400, acquistato il 12/11/1957 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti esposero che il loro dante causa,unitamente ad altri comproprietari, in data 2/12/1965, alienò a PecciCarmela una zona di terreno di forma trapezoidale di mq. 1.500,distaccata dalla maggiore estensione del suolo già di sua proprietà,in base al tipo di frazionamento a firma del tecnico Vitaglione eindividuata con la partic. 699 del fol.

3. L’area residua rimasta diproprietà [OSCURATO:PERSONA]-Spartano venne riclassificata al fol. 3 part. 578.Detta porzione divenne, dopo diverse vendite avvenute neltempo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per acquisto fattone daisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Secondo la prospettazione dei germani [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ilterreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pari a mq. 276,74,al fol. 3 part. 578, era detenuto sine titulo.Nel giudizio si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di rigettarsi ladomanda, ed in subordine di dichiararsi l’intervenuta usucapione delterreno conteso ex 1158 c.c. ed in ulteriore subordine l’accessioneinvertita e art. 938 c.c. della porzione immobiliare di mq 276,74 o diquella parte che risultasse occupata dalle opere realizzate.In via ulteriormente gradata fu proposta l’eccezione diusucapione abbreviata per l’acquisto in buona fede a non domino inbase ad un titolo astrattamente valido.

Al contempo venne chiestal’autorizzazione a chiamare in causa i venditori [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di prime cure respinse la domanda dei germani Apredamentre accolse quella di usucapione formulata da [OSCURATO:PERSONA].r.l., “sulla base della concordanza tra la documentazione prodottae le dichiarazioni testimoniali di parte convenuta, le quali indicavanodimensione e forma del fondo, con descrizione dei confini checoincidevano con quelli riportati nella parte assertiva dell’atto dicompravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

Anche le dichiarazioni testimonialiconfermavano la coincidenza della porzione immobiliare trasferita.Si osservò, in forza del richiamato titolo che si divideva in dueparti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il fondo nell’attualeconsistenza, indicata nella detta parte assertiva e identica a quelladei suoi danti causa che, a loro volta, avevano acquistato eposseduto dal 1983 la medesima porzione immobiliare.Il giudice di prime cure concluse affermando che [OSCURATO:PERSONA].r.l. avesse posseduto “animo domini” l’area contesa per un periodo3 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025sufficiente al maturare dell’usucapione del diritto di proprietà,unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa ai sensidell’art. 1146 c.c.La decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l’intervenutausucapione, affermò quindi che oggetto della vendita aicontroricorrenti fossero entrambe le particelle (facendo leva sullaparte assertiva dell’atto, la perizia di parte, testimonianze,l’interpretazione della volontà delle parti).La decisione venne impugnata e la Corte d’appello di Napolirigettò l’appello.Il giudice di secondo grado affermò in particolare che “dal datoacquisito dell’unitarietà del fondo dei danti causa della societàappellata secondo le emergenze documentali tratte dalla precitatarelazione tecnica dell’Arch.

A. Acanfora - che descriveva all’anno1983 l’intera area recintata e confinante sul lato ovest con unfabbricato condominiale e non anche con il terreno [OSCURATO:PERSONA]-Spartano(part. 578) - le informazioni raccolte dai testi escussi hannocontribuito con assoluta chiarezza espositiva, finanche nel raffrontodei dettagli, che il terreno già dall’epoca dell’acquisto da parte deiRega fosse interamente goduto e posseduto in via esclusiva dacostoro e, in tale stato di fatto, trasferito in proprietà a PanoramaPark nell’anno 2002.Così l’affermazione riportata nell’atto di acquisto dei Regadell’anno 1983, secondo cui il terreno oggetto di compravendita“risultasse attualmente posseduto senza titolo da [OSCURATO:PERSONA]”, siritiene da un lato non possa che confermare che le due particelle,699 e 578, costituissero da allora fino ad oggi un unicum omogeneo4 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025senza divisioni strutturali, dall’altro lato che la disponibilità del beneda parte dell’appellante, in difetto di prova del mantenimento delpossesso di costui in tempi successivi alla data di stipula dell’atto,dovesse riferirsi al momento antecedente al trasferimento diproprietà in favore dei [OSCURATO:PERSONA] e non anche oltre.Si affermò quindi, alla luce delle evidenze probatorie, chefossero emersi dati e fatti inconfutabili circa la dimostrazionedell’unitarietà del fondo e della sua intera recinzione sin dall’anno1983, del confinamento del detto terreno sul lato Ovest confabbricato condominiale e non anche con la proprietà residua degliappellanti, dell’esercizio del possesso con i requisiti della continuità,della pacificità e della non clandestinità da parte della societàappellata e ancor prima dei suoi danti causa, per il ventennioprescritto dall’art. 1158 c.c. ai fini dell’acquisto della proprietà deibeni immobili.Avverso la prefata decisione ricorrono i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con 7motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.A séguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto ladecisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione diincompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del5 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizioneaccelerata del ricorso atteso.Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidentedella sezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (v., Cass., Sez.

Un., 10 aprile 2024,n. 9611).Premesso quanto innanzi possono ora trattarsi i motivi di ricorso.2.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degliartt. 832 e 1470 c.c. e 132, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 en. 4 c.p.c., per contraddittoria motivazione nell’aver ritenutol’avvenuto trasferimento anche della particella 578 in contrasto con ititoli di proprietà e la nullità della sentenza per non aver riprodotto leparti della ctu idonee a giustificare la valutazione effettuata.6 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Secondo la prospettazione dei ricorrenti il fondo trasferito nelcorso degli anni era la sola particella 699 sicché [OSCURATO:PERSONA].r.l. non avrebbe potuto esserne la legittima proprietaria.Il giudice di merito nell’affermare che il fondo trasferito dovevaconsiderarsi inglobare la particella 578 avrebbe reso unamotivazione apparente perché non avrebbe indicato elementi utili adar conto del proprio convincimento, non avrebbe sviluppatoapprofondita disamina logica e giuridica e avrebbe reso cosìimpossibile un controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.Con il secondo motivo se denuncia la violazione degli artt. 832,1470, 1376, 1362 e ss., 2697, 2699 e 2703 c.c. e art. 132, co 2, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per contraddittoriamotivazione allorché la Corte di merito, sulla scorta di unaallegazione difensiva (perizia giurata prodotta dalla parte), haritenuto sussistente c.d.”inglobamento” di un fondo in altro fondo.La Corte d’appello in quest’ottica avrebbe reso una motivazioneapparente non indicando elementi utili a dar conto del proprioconvincimento, non avrebbe sviluppato approfondita disamina logicae giuridica, rendendo così impossibile un controllo sull’esattezza elogicità del suo ragionamento.Con il terzo motivo si censura la decisione per violazione degliartt. 1470, 1376, 1362 c.c. nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe violato le norme di cui innanzi peressere pervenuto a ritenere che la porzione di proprietà del terrenoconteso con il rogito di compravendita intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA] ed i7 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Rega, senza alcun richiamo ai titoli di trasferimento ma in forza dellapredetta perizia e degli esiti della prova per testi, unitamente alcontenuto dell’atto di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] del 1983, sarebbe statatrasferita all’odierna controricorrente.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1362,2697, 2699 ,1141, 1143, c,c. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4 c.p.. e per aver erroneamente interpretato l’attodi acquisto del 1983, riconoscendo validità e valore ad unaallegazione difensiva, per sostenere che l’affermazione riportatanell’atto di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermasse che le dueparticelle 699 e 578 costituissero fin da quella data un unicoomogeneo senza divisioni strutturali.Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 832,1140, 1159, 164 e 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. oltre che 132c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Si contesta l’affermazione secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbepotuto unire il possesso dei propri danti causa ex art. 1146 c.c. nonessendovi, a parere dei ricorrenti, alcun titolo idoneo altrasferimento.Con il sesto motivo si denuncia la violazione, ex art. 360, nn. 3 e4 c.p. c. degli artt. 1470, 1140, 1141, 1146, 1158, 1163, 2697, 2699c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché 132 c.p.c., per aver il giudice di meritoritenuto sussistere l’animus possidendi per un periodoultraventennale.Con il settimo la violazione deli artt. art. 132, comma 2, c.p.c e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vizio dimotivazione apparente.8 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Il ricorso è infondato.2.

E’ opportuno trattare congiuntamente il primo, il secondo, ilterzo, il quarto ed il quinto motivo afferendo a connessi profili relativialla valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito.

Lecensure sono infondate.La Corte di Appello, all’esito della valutazione delle emergenzeprobatorie, ha ritenuto che fin dal 1983 la particella 578 fosse stataaccorpata alla particella 699, “sì da creare disuguaglianza tra laconsistenza originaria del fondo trasferito nell’anno 1965 con quelloavuto a seguire nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA] e successivamente dellaloro avente causa [OSCURATO:PERSONA], come verificatonell’accertamento del C.T.U.

“Inoltre si è affermato che la circostanza per cui nella descrizionedel fondo trasferito dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’atto dicompravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultasse annoverato il confine con ibeni [OSCURATO:PERSONA]-Spartano ad Ovest non potesse che confermare che,quanto ai titoli ed alle risultanze catastali, la consistenza del lottoavesse mantenuto identica conformazione rispetto alle proprietà eche la particella 578 fosse ricaduta nella disponibilità materiale diPanorama Park.Ancora si è osservato che dalla perizia giurata del 6.7.2004 afirma dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], “non smentita dagli elementiprobatori acquisiti né fondatamente contestata dalle parti”, constavache nel 1983 il lotto fosse recintato interamente e che sul lato ovestrilevasse il confine tra un fabbricato condominiale e non anche con ilterreno costituente la particella 578.9 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025E’ così stata rigettata la domanda principale di rivendicazione edaccolto quella riconvenzionale di usucapione sulla basedell’accertamento che la particella oggetto delle contrappostedomande fosse risultata parte della vendita e pertanto transitata inproprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa dei suoi danticausa, al cui possesso la società predetta ha unito il proprio, in forzadella disposizione di cui all’art. 1146 c.c.Ciò che si contesta, all’evidenza, è la valutazione che delleemergenze probatorie è stata data dal giudice di merito.Per consolidato orientamento di legittimità, le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio didiritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferenteall’applicazione della norma stessa, una volta correttamenteindividuata ed interpretata.Più precisamente, il vizio di violazione di legge consistenell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolvenella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenzadi una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto chenon possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata,mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste onell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma chenon le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -purrettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,10 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta suainterpretazione.Non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocatoparadigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale èesterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n.14199/2012, Cass. n. 21944/2020).I ricorrenti, con le prefate censure, mirano, attraverso ladenuncia di pretese violazioni di norme di legge a sollecitare unadiversa ricostruzione della quaestio facti rispetto a quella operatadalla Corte d’Appello e ad ottenere un riesame del materialeprobatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa daquella cui è pervenuto il giudice distrettuale e conforme alle proprieaspettative.

Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzogrado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022,Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dallariconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n.27475/2019).Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “l'esame deidocumenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze della prova11 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità dialcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzionidifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi ecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006; conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenzaimpugnata non risulta viziata da apparenza, né apparemanifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, inmotivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).Trattasi, in conclusione, di una ricostruzione del fatto e delleprove che i ricorrenti contestano contrapponendovi una letturaalternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivodi ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito tesaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura12 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

S.U., Sentenza n. 24148del 25/10/2013).3.

Anche il sesto ed il settimo motivo devono essere respinti.Con essi si contesta la ravvisata sussistenza dell’animuspossidendi nonché la valutazione della prova testimoniale attraversola contestazione della valutazione delle emergenze probatorieeffettuata dal giudice di merito.

Così come rilevato per i precedentistrumenti impugnatori si è al cospetto di censure meritali per le qualivalgono gli argomenti già esposti in relazione ai primi cinque motividel ricorso nel precedente par. 2 cui si rinvia.Circa la lamentata apparenza della motivazione si rinvia alparagrafo precedente.4.

Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore di lite.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata,si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c., contenendol’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di unasomma equitativamente determinata in favore della controparte e diun’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433,36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulterioreaggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzioneprettamente sanzionatoria a favore della collettività.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di13 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000,00 infavore del controricorrente ed euro 3000,00 in favore della cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 settembre 2025Il PresidenteMauro Mocci14 di 14Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRossana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 30450/2025 R.G. resa dalla Corte dicassazionenel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.30450/2025 depositata il 18/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione dierrore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 30450/2025pubblicata il 18/11/2025 nella parte in cui, in dispositivo, non hadisposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosiantistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favoredella sua assistita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrente nel giudiziodi legittimità;- considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozionedel provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con laprocedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-biscod.proc.civ. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);- considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da erroremateriale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era statacorrettamente avanzata nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ. e, in prossimità dell’udienza, reiterata nella memoria depositatain data 26/03/2026.- ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui, dopoaver disposto “(…) Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]Palomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ.P.

Q. M.Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026dispone che l’ordinanza n. 30450/2025 pubblicata il 18/11/2025venga corretta in dispositivo nel senso che, dopo aver disposto “(…)rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori dilegge”, deve aggiungersi “con distrazione in favore del procuratoreantistatario”.Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro MocciDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende-controricorrente-nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025-intimati-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3744/2021depositata il 14/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera diconsiglio del 18 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].1. In data 7 giugno 2004 Luigi e [OSCURATO:PERSONA] citarono ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarando che, quali unici e legittimieredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in Sorrento il 15/05/1979, eranodivenuti proprietari di diversi beni immobili, parti residue di vendite diun appezzamento di terreno riportato in Catasto terreni di Sorrento,al foglio 3 partic. 400, acquistato il 12/11/1957 da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA].Gli odierni ricorrenti esposero che il loro dante causa,unitamente ad altri comproprietari, in data 2/12/1965, alienò a PecciCarmela una zona di terreno di forma trapezoidale di mq. 1.500,distaccata dalla maggiore estensione del suolo già di sua proprietà,in base al tipo di frazionamento a firma del tecnico Vitaglione eindividuata con la partic. 699 del fol. 3. L’area residua rimasta diproprietà [OSCURATO:PERSONA]-Spartano venne riclassificata al fol. 3 part. 578.Detta porzione divenne, dopo diverse vendite avvenute neltempo, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per acquisto fattone daisignori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Secondo la prospettazione dei germani [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ilterreno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. pari a mq. 276,74,al fol. 3 part. 578, era detenuto sine titulo.Nel giudizio si costituì [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di rigettarsi ladomanda, ed in subordine di dichiararsi l’intervenuta usucapione delterreno conteso ex 1158 c.c. ed in ulteriore subordine l’accessioneinvertita e art. 938 c.c. della porzione immobiliare di mq 276,74 o diquella parte che risultasse occupata dalle opere realizzate.In via ulteriormente gradata fu proposta l’eccezione diusucapione abbreviata per l’acquisto in buona fede a non domino inbase ad un titolo astrattamente valido. Al contempo venne chiestal’autorizzazione a chiamare in causa i venditori [OSCURATO:PERSONA].Il giudice di prime cure respinse la domanda dei germani Apredamentre accolse quella di usucapione formulata da [OSCURATO:PERSONA].r.l., “sulla base della concordanza tra la documentazione prodottae le dichiarazioni testimoniali di parte convenuta, le quali indicavanodimensione e forma del fondo, con descrizione dei confini checoincidevano con quelli riportati nella parte assertiva dell’atto dicompravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. Anche le dichiarazioni testimonialiconfermavano la coincidenza della porzione immobiliare trasferita.Si osservò, in forza del richiamato titolo che si divideva in dueparti, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il fondo nell’attualeconsistenza, indicata nella detta parte assertiva e identica a quelladei suoi danti causa che, a loro volta, avevano acquistato eposseduto dal 1983 la medesima porzione immobiliare.Il giudice di prime cure concluse affermando che [OSCURATO:PERSONA].r.l. avesse posseduto “animo domini” l’area contesa per un periodo3 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025sufficiente al maturare dell’usucapione del diritto di proprietà,unendo il proprio possesso a quello dei suoi danti causa ai sensidell’art. 1146 c.c.La decisione di primo grado, che aveva riconosciuto l’intervenutausucapione, affermò quindi che oggetto della vendita aicontroricorrenti fossero entrambe le particelle (facendo leva sullaparte assertiva dell’atto, la perizia di parte, testimonianze,l’interpretazione della volontà delle parti).La decisione venne impugnata e la Corte d’appello di Napolirigettò l’appello.Il giudice di secondo grado affermò in particolare che “dal datoacquisito dell’unitarietà del fondo dei danti causa della societàappellata secondo le emergenze documentali tratte dalla precitatarelazione tecnica dell’Arch. A. Acanfora - che descriveva all’anno1983 l’intera area recintata e confinante sul lato ovest con unfabbricato condominiale e non anche con il terreno [OSCURATO:PERSONA]-Spartano(part. 578) - le informazioni raccolte dai testi escussi hannocontribuito con assoluta chiarezza espositiva, finanche nel raffrontodei dettagli, che il terreno già dall’epoca dell’acquisto da parte deiRega fosse interamente goduto e posseduto in via esclusiva dacostoro e, in tale stato di fatto, trasferito in proprietà a PanoramaPark nell’anno 2002.Così l’affermazione riportata nell’atto di acquisto dei Regadell’anno 1983, secondo cui il terreno oggetto di compravendita“risultasse attualmente posseduto senza titolo da [OSCURATO:PERSONA]”, siritiene da un lato non possa che confermare che le due particelle,699 e 578, costituissero da allora fino ad oggi un unicum omogeneo4 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025senza divisioni strutturali, dall’altro lato che la disponibilità del beneda parte dell’appellante, in difetto di prova del mantenimento delpossesso di costui in tempi successivi alla data di stipula dell’atto,dovesse riferirsi al momento antecedente al trasferimento diproprietà in favore dei [OSCURATO:PERSONA] e non anche oltre.Si affermò quindi, alla luce delle evidenze probatorie, chefossero emersi dati e fatti inconfutabili circa la dimostrazionedell’unitarietà del fondo e della sua intera recinzione sin dall’anno1983, del confinamento del detto terreno sul lato Ovest confabbricato condominiale e non anche con la proprietà residua degliappellanti, dell’esercizio del possesso con i requisiti della continuità,della pacificità e della non clandestinità da parte della societàappellata e ancor prima dei suoi danti causa, per il ventennioprescritto dall’art. 1158 c.c. ai fini dell’acquisto della proprietà deibeni immobili.Avverso la prefata decisione ricorrono i fratelli [OSCURATO:PERSONA] con 7motivi, resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato.A séguito della proposta di definizione accelerata del ConsigliereDelegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto ladecisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Preliminarmente va esclusa un’eventuale situazione diincompatibilità a comporre il collegio giudicante da parte del5 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizioneaccelerata del ricorso atteso.Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidentedella sezione o il consigliere delegato che ha formulato la propostadi definizione, come avvenuto nella specie, può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegio investito delladefinizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fasedistinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (v., Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024,n. 9611).Premesso quanto innanzi possono ora trattarsi i motivi di ricorso.2.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione degliartt. 832 e 1470 c.c. e 132, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 en. 4 c.p.c., per contraddittoria motivazione nell’aver ritenutol’avvenuto trasferimento anche della particella 578 in contrasto con ititoli di proprietà e la nullità della sentenza per non aver riprodotto leparti della ctu idonee a giustificare la valutazione effettuata.6 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Secondo la prospettazione dei ricorrenti il fondo trasferito nelcorso degli anni era la sola particella 699 sicché [OSCURATO:PERSONA].r.l. non avrebbe potuto esserne la legittima proprietaria.Il giudice di merito nell’affermare che il fondo trasferito dovevaconsiderarsi inglobare la particella 578 avrebbe reso unamotivazione apparente perché non avrebbe indicato elementi utili adar conto del proprio convincimento, non avrebbe sviluppatoapprofondita disamina logica e giuridica e avrebbe reso cosìimpossibile un controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento.Con il secondo motivo se denuncia la violazione degli artt. 832,1470, 1376, 1362 e ss., 2697, 2699 e 2703 c.c. e art. 132, co 2, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per contraddittoriamotivazione allorché la Corte di merito, sulla scorta di unaallegazione difensiva (perizia giurata prodotta dalla parte), haritenuto sussistente c.d.”inglobamento” di un fondo in altro fondo.La Corte d’appello in quest’ottica avrebbe reso una motivazioneapparente non indicando elementi utili a dar conto del proprioconvincimento, non avrebbe sviluppato approfondita disamina logicae giuridica, rendendo così impossibile un controllo sull’esattezza elogicità del suo ragionamento.Con il terzo motivo si censura la decisione per violazione degliartt. 1470, 1376, 1362 c.c. nonché violazione dell’art. 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Il giudice di merito avrebbe violato le norme di cui innanzi peressere pervenuto a ritenere che la porzione di proprietà del terrenoconteso con il rogito di compravendita intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA] ed i7 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Rega, senza alcun richiamo ai titoli di trasferimento ma in forza dellapredetta perizia e degli esiti della prova per testi, unitamente alcontenuto dell’atto di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] del 1983, sarebbe statatrasferita all’odierna controricorrente.Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1362,2697, 2699 ,1141, 1143, c,c. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4 c.p.. e per aver erroneamente interpretato l’attodi acquisto del 1983, riconoscendo validità e valore ad unaallegazione difensiva, per sostenere che l’affermazione riportatanell’atto di acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermasse che le dueparticelle 699 e 578 costituissero fin da quella data un unicoomogeneo senza divisioni strutturali.Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt. 832,1140, 1159, 164 e 2697 c.c., nonché 115 e 116 c.p.c. oltre che 132c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.Si contesta l’affermazione secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbepotuto unire il possesso dei propri danti causa ex art. 1146 c.c. nonessendovi, a parere dei ricorrenti, alcun titolo idoneo altrasferimento.Con il sesto motivo si denuncia la violazione, ex art. 360, nn. 3 e4 c.p. c. degli artt. 1470, 1140, 1141, 1146, 1158, 1163, 2697, 2699c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché 132 c.p.c., per aver il giudice di meritoritenuto sussistere l’animus possidendi per un periodoultraventennale.Con il settimo la violazione deli artt. art. 132, comma 2, c.p.c e111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vizio dimotivazione apparente.8 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025Il ricorso è infondato.2. E’ opportuno trattare congiuntamente il primo, il secondo, ilterzo, il quarto ed il quinto motivo afferendo a connessi profili relativialla valutazione delle prove effettuate dal giudice di merito. Lecensure sono infondate.La Corte di Appello, all’esito della valutazione delle emergenzeprobatorie, ha ritenuto che fin dal 1983 la particella 578 fosse stataaccorpata alla particella 699, “sì da creare disuguaglianza tra laconsistenza originaria del fondo trasferito nell’anno 1965 con quelloavuto a seguire nella disponibilità dei [OSCURATO:PERSONA] e successivamente dellaloro avente causa [OSCURATO:PERSONA], come verificatonell’accertamento del C.T.U. “Inoltre si è affermato che la circostanza per cui nella descrizionedel fondo trasferito dai [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] nell’atto dicompravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risultasse annoverato il confine con ibeni [OSCURATO:PERSONA]-Spartano ad Ovest non potesse che confermare che,quanto ai titoli ed alle risultanze catastali, la consistenza del lottoavesse mantenuto identica conformazione rispetto alle proprietà eche la particella 578 fosse ricaduta nella disponibilità materiale diPanorama Park.Ancora si è osservato che dalla perizia giurata del 6.7.2004 afirma dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], “non smentita dagli elementiprobatori acquisiti né fondatamente contestata dalle parti”, constavache nel 1983 il lotto fosse recintato interamente e che sul lato ovestrilevasse il confine tra un fabbricato condominiale e non anche con ilterreno costituente la particella 578.9 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025E’ così stata rigettata la domanda principale di rivendicazione edaccolto quella riconvenzionale di usucapione sulla basedell’accertamento che la particella oggetto delle contrappostedomande fosse risultata parte della vendita e pertanto transitata inproprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa dei suoi danticausa, al cui possesso la società predetta ha unito il proprio, in forzadella disposizione di cui all’art. 1146 c.c.Ciò che si contesta, all’evidenza, è la valutazione che delleemergenze probatorie è stata data dal giudice di merito.Per consolidato orientamento di legittimità, le espressioniviolazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1,n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio didiritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione dellanorma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferenteall’applicazione della norma stessa, una volta correttamenteindividuata ed interpretata.Più precisamente, il vizio di violazione di legge consistenell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolvenella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenzadi una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto chenon possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata,mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste onell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma chenon le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -purrettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o neltrarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta,10 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta suainterpretazione.Non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocatoparadigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale èesterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato dilegittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n.14199/2012, Cass. n. 21944/2020).I ricorrenti, con le prefate censure, mirano, attraverso ladenuncia di pretese violazioni di norme di legge a sollecitare unadiversa ricostruzione della quaestio facti rispetto a quella operatadalla Corte d’Appello e ad ottenere un riesame del materialeprobatorio, allo scopo di farne derivare una decisione diversa daquella cui è pervenuto il giudice distrettuale e conforme alle proprieaspettative. Si tenta, per questa via, di realizzare la surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzogrado di merito (cfr. Cass. n. 12465/2022, Cass. n. 11261/2022,Cass. n. 8758/2017), così totalmente obliterandosi che il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può essere mediato dallariconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.33186/2023, Cass. n. 32398/2022, Cass. n. 15568/2020, Cass. n.27475/2019).Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “l'esame deidocumenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze della prova11 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità dialcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzionidifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi ecircostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sonologicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 12362 del 24/05/2006; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n.11511 del 23/05/2014).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenzaimpugnata non risulta viziata da apparenza, né apparemanifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, inmotivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639).Trattasi, in conclusione, di una ricostruzione del fatto e delleprove che i ricorrenti contestano contrapponendovi una letturaalternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivodi ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione dellevalutazioni e del convincimento del giudice di merito tesaall'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura12 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. S.U., Sentenza n. 24148del 25/10/2013).3. Anche il sesto ed il settimo motivo devono essere respinti.Con essi si contesta la ravvisata sussistenza dell’animuspossidendi nonché la valutazione della prova testimoniale attraversola contestazione della valutazione delle emergenze probatorieeffettuata dal giudice di merito. Così come rilevato per i precedentistrumenti impugnatori si è al cospetto di censure meritali per le qualivalgono gli argomenti già esposti in relazione ai primi cinque motividel ricorso nel precedente par. 2 cui si rinvia.Circa la lamentata apparenza della motivazione si rinvia alparagrafo precedente.4. Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese secondo soccombenza, liquidate in ragione del valore di lite.Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata,si applicano gli ultimi due commi dell’art.96 c.p.c., contenendol’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di unasomma equitativamente determinata in favore della controparte e diun’ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende,secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433,36069 del 2023, e Cass. 27947/23), l’una come ulterioreaggravamento della condanna alle spese, l’altra con funzioneprettamente sanzionatoria a favore della collettività.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di13 di 14Numero registro generale 319/2022Numero sezionale 2262/2025Numero di raccolta generale 30450/2025Data pubblicazione 18/11/2025contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredel controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agliaccessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi dell’art. 96III e IV comma c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000,00 infavore del controricorrente ed euro 3000,00 in favore della cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n.115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 settembre 2025Il PresidenteMauro Mocci14 di 14Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMauro [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeTiziana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRossana [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZArelativamente alla pronuncia n. 30450/2025 R.G. resa dalla Corte dicassazionenel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se medesimo-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.30450/2025 depositata il 18/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rilevato che:- l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di correzione dierrore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 30450/2025pubblicata il 18/11/2025 nella parte in cui, in dispositivo, non hadisposto la distrazione in suo favore, quale difensore dichiaratosiantistatario, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favoredella sua assistita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., controricorrente nel giudiziodi legittimità;- considerato che questa Corte ha affermato che l’omessa adozionedel provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con laprocedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-biscod.proc.civ. (Sezioni Unite n. 16037 del 2010);- considerato che l’ordinanza è effettivamente affetta da erroremateriale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era statacorrettamente avanzata nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc.civ. e, in prossimità dell’udienza, reiterata nella memoria depositatain data 26/03/2026.- ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nella suddetta ordinanza, nella parte in cui, dopoaver disposto “(…) Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alpagamento, in favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00,ed agli accessori di legge” deve aggiungersi la locuzione “condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]Palomba che ne ha fatto richiesta”;- visto l’art. 391-bis cod.proc.civ.P. Q. M.Numero registro generale 23364/2025Numero sezionale 896/2026Numero di raccolta generale 10511/2026Data pubblicazione 21/04/2026dispone che l’ordinanza n. 30450/2025 pubblicata il 18/11/2025venga corretta in dispositivo nel senso che, dopo aver disposto “(…)rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori dilegge”, deve aggiungersi “con distrazione in favore del procuratoreantistatario”.Dispone che la presente ordinanza sia annotata, a cura dellaCancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro MocciDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.