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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05941/2024

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ricorso iscritto al n. 6200/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla piazza dei Re di Roma n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1873/6/15 depositata l’11 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del predetto contribuente in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la quale, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impositivi.

La decisione veniva in sèguito totalmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che con sentenza n. 1873/6/15 dell’11 settembre 2015 accoglieva l’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, rigettando l’originario ricorso della parte privata.

Rilevava il giudice regionale: - che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto assolto dal Piangivino l’onere della prova contraria su di lui gravate ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, omettendo, in particolare, di «approfondire le situazioni di fatto che avrebbero consentito anche di presumere, con specifico riferimento all’articolo 2263 - Ripartizione dei guadagni e delle perdite- c.c., … l’esistenza di rapporti societari del contribuente … con il fratello [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di determinare il conseguimento di guadagni, quindi rilevanti ai fini fiscali»; - che la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario intestato al contribuente, documentanti il versamento della somma di 60.000 euro asseritamente effettuato in suo favore dal germano a titolo di liberalità, rappresentava «un mero tentativo… per sopperire alla carenza di prove a sostegno delle proprie» difese; - che detta documentazione, peraltro «esibita intempestivamente», appariva comunque «del tutto inadeguata ed insufficiente» ad accreditare la tesi della parte privata.

Contro questa sentenza il Piangivino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura.

L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che dalla consultazione dell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Cancelleria di questa Corte ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.L. n. 13 del 2023, convertito in L. n. 41 del 2023, aggiornato al 13 ottobre 2023, si evince che, con riferimento alla controversia tributaria relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022.

L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia secondo le modalità previste dai commi 186 e seguenti del menzionato art. 1 L. n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, dell’eventuale diniego di cui al comma 200 della medesima disposizione.

Alla luce di ciò, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto in parte qua, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della citata legge. 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso vengono lamentati: a)la violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; b)la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; c)la falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in correlazione con il D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006; d)l’errata motivazione; e)il travisamento dei fatti. 1.2 A sostegno delle sollevate censure si deduce quanto segue: -l’impugnata sentenza viola il dettato costituzionale nella parte in cui non consente ad un cittadino di poter utilizzare beni economici di certa provenienza, sulla cui origine la [OSCURATO:PERSONA] nulla può eccepire ; -soltanto in grado di appello l’impugnante Agenzia delle Entrate aveva correlato motu proprio la dazione di euro 60.000,00 , effettuata in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dal germano Vito, all’esistenza di presunti, indimostrati e indimostrabili, rapporti societari… che avrebbe indotto quest’ultimo a riversare il detto importo al fratello… in ragione dell’applicazione dell’art. 2263 c.c. (ripartizione del guadagno e delle perdite) ; -in tal modo l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe modifica(to) la propria originaria posizione introducendo una circostanza di cui… non vi e(ra) traccia nel procedimento davanti alla Commissione di prime cure, e cioè l’esistenza del rapporto societario ex art. 2263 c.c. , laddove nel pregresso grado di giudizio essa si era limitata a contestare esclusivamente la fondatezza probatoria della documentazione bancaria riversata in atti dal ricorrente ; -la CTR avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte erariale, avendo essa operato una sorta di mutatio libelli mediante l’introduzione di una censura sostanzialmente diversa da quelle dedotte nel giudizio di primo grado ; - a supporto del modificato motivo di appello l’Agenzia delle Entrate non forni(va)nessuna prova, costituendo, per ciò, esso una mera enunciazione di principio irricevibile, atteso che non è possibile controdedurre su un fatto indimostrato ed indimostrabile perché inesistente ; - nel caso di specie, appar(iva) inequivocabilmente documentata l’esistenza di ragioni extrafiscali concernenti la dazione della somma di euro 60.000,00 avvenuta a mezzo di tracciabili versamenti bancari eseguiti in regime di liberalità eseguiti dal fratello del ricorrente ; -l’assunto dell’Ufficio, fatto proprio dalla CTR, secondo cui il contribuente avrebbe inteso impedire l’attività di controllo degli estratti conto e delle operazioni bancarie , evidenzia una sconnessione logica nel momento in cui richiama una mera ipotesi sganciata da fatti probanti, quali l’elencazione di modalità, attività, comportamenti tenuti al fine di ”impedire“ l’attività di controllo, posto che tutti gli estratti conto bancari relativi all’anno 2008 (anno di accertamento e di versamento degli assegni) vennero riversati nel ricorso al giudice di prime cure ; - l’Agenzia non si peritò neppure di prendere in considerazione tale documentazione…, contravvenendo, così, al principio del legittimo affidamento del cittadino , il cui stato di fiducia… sull’apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro sostanza non può divenire oggetto di apprezzamento effettivo negativo ; - appare, d’altra parte, indiscutibile la buona fede del ricorrente, posta a presidio dell’aspettativa della correttezza formale nella indicazione degli elementi dei verbali di contestazione , poichè ciò corrisponde alla regola generale di buona amministrazione e al principio comunitario del giusto procedimento amministrativo ; -l’Agenzia delle Entrate non aveva attribui(to) alcuna valenza alla dazione di cui si è detto , prospettando una tesi…, assorbita nella motivazione della sentenza qui censurata , che non può sfuggire al maglio della incoerenza se solo si consideri la differenza esistente fra capacità reddituale e capacità economica ; - nel caso in esame si è in presenza di mera liberalità con donazione della somma di euro 60.000,00 ; - il legislatore ha inteso regolamentare le donazioni per mera liberalità , reintroducendo l’imposta di donazione per gli atti stipulati a partire dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 [scilicet: della legge n. 286/2006 - n.d.r.] , di conversione del d.l. n. 262/2006) ; - per l’imposta sulle donazioni è prevista una franchigia in tre casi (art. 2, commi 49 e 49-bis, del d.l. n. 262/2006): 1)nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 1.000.000 di euro; 2)nei trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro; 3)nei trasferimenti a favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fino all’importo di 1.500.000 euro ; - ne consegue che la posizione del ricorrente è coerente con la normativa vigente in tema di donazioni e liberalità tra fratelli, sicchè appare provata la contraddizione in termini tra l’applicazione dell’art. 38 del DPR 600/73 e la appena citata normativa vigente in tema di donazioni tra fratelli .

2. Il ricorso -che, a sèguito dell’estinzione parziale del giudizio di cui si è dato conto nel paragrafo 1, rimane esaminabile per la sola parte concernente l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007- è infondato, e in larga misura persino inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. 2.1 Anzitutto, la violazione dellenorme costituzionali – tranne quelle di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 11167/2022), fra le quali non rientrano gli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale- non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il contrasto fra la decisione impugnata e i parametricostituzionali deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di legge applicata (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 23794/2022, Cass. Sez.

Un.n. 25573/2020, Cass. n. 15880/2018, Cass. n 3708/2014). 2.2 In secondo luogo, la censura di falsa applicazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. -rectius: dell’art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto alla prima, ancorchè con essa sostanzialmente coincidente-non tiene conto del fatto che il ricorso introduttivo della lite era stato proposto dal contribuente, e non dall’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva formulato in appello alcuna nuova domanda, essendosi limitata a censurare la decisione di primo grado e a chiederne la riforma sulla scorta delle argomentazioni a tal fine sviluppate nell’atto di impugnazione.

D’altro canto, ove si consideri che il comma 2 dell’art. 57 innanzi citato fa divieto di proporre per la prima volta in appello soltanto nuove eccezioni non rilevabili anche d’ufficio (come, ad esempio, quella di prescrizione: arg. ex art. 2938 c.c.), deve escludersi che l’[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nella violazione di tale norma, non avendo essa introdotto nel giudizio di secondo grado alcuna eccezione in senso stretto.

Come infatti questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire, la parte resistente che nel giudizio tributario di primo grado non sia andata oltre una contestazione generica dell’avverso ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame, poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, stabilito dall’art. 57, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992, riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non anche le meredifese, le quali non introducono nuovi temi di indagine (cfr. Cass. n. 4444/2022, Cass. n. 2413/2021, Cass. n. 12651/2018, Cass. n. 17421/2016). 2.3 Va poi osservato che il vizio di errata motivazione non è più deducibile in cassazione, in quanto, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si convertono in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (per il processo tributario la norma speciale di riferimento è l’art. 36, comma 2, n. 4 D. Lgs. n. 546 del 1992)- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 3799/2023, Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. n. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Oltretutto, dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. si ricava che «non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto», dovendo in tal caso la Corte semplicemente correggerne la motivazione. 2.4 Deve ancora rilevarsi che, in base al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 4) c.p.c., la denuncia di«travisamento del fatto» costituisce motivo di revocazione della sentenza pronunciata in grado d’appello dalla commissione tributaria, e non di ricorso per cassazione, risultando essa incompatibile con il giudizio di legittimità nella misura in cui implica il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita alla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 3647/2023, Cass. n. 2529/2016, Cass. n. 16809/2008). 2.5 Per quanto attiene, infine, alla lamentata falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in correlazione con la legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 , è utile ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata.

Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nella inesattaricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020). 2.6 Nel caso in esame, lungi dal porre un problema interpretativo o applicativo della norma di diritto evocata nella rubrica del motivo, il ricorrente si è limitato a muovere una generica critica alla motivazione della sentenza gravata; critica caratterizzata dalla confusa (e perciò stesso non chiaramente intelligibile) mescolanza di argomentazioni difensive e di questioni giuridiche (dal principio del legittimo affidamento del cittadino alla differenza fra capacità reddituale ed economica, alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni) e sostanziantesi nella non consentita richiesta di un riesame dei fatti e dei documenti di causa (in particolare, degli estratti conto bancari prodotti in prime cure dal Segatori e valutati dal collegio d’appello, che li ha giudicati «del tutto inadeguat(i) ed insufficient(i) per il caso che qui ci occupa» , cioé inidonei a dimostrare che il versamento dell’importo di 60.000 euro sul conto intestato al contribuente configurasse una liberalità effettuata in suo favore dal fratello Vito).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ferma la declaratoria di estinzione parziale del giudizio ex art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, il ricorso deve essere, per il resto, respinto.

4. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi.

5. Stante l’esito del giudizio, non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in difetto dei presupposti processuali all’uopo richiesti dalla norma (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, con riferimento alla controversia tributaria avente ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 6200/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla piazza dei Re di Roma n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -resistente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1873/6/15 depositata l’11 settembre Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del cd. redditometro , determinava sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del predetto contribuente in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato. [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari, la quale, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impositivi. La decisione veniva in sèguito totalmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che con sentenza n. 1873/6/15 dell’11 settembre 2015 accoglieva l’appello spiegato dall’Agenzia delle Entrate, rigettando l’originario ricorso della parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto assolto dal Piangivino l’onere della prova contraria su di lui gravate ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, omettendo, in particolare, di «approfondire le situazioni di fatto che avrebbero consentito anche di presumere, con specifico riferimento all’articolo 2263 - Ripartizione dei guadagni e delle perdite- c.c., … l’esistenza di rapporti societari del contribuente … con il fratello [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di determinare il conseguimento di guadagni, quindi rilevanti ai fini fiscali»; - che la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario intestato al contribuente, documentanti il versamento della somma di 60.000 euro asseritamente effettuato in suo favore dal germano a titolo di liberalità, rappresentava «un mero tentativo… per sopperire alla carenza di prove a sostegno delle proprie» difese; - che detta documentazione, peraltro «esibita intempestivamente», appariva comunque «del tutto inadeguata ed insufficiente» ad accreditare la tesi della parte privata. Contro questa sentenza il Piangivino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura. L’Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che dalla consultazione dell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla Cancelleria di questa Corte ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.L. n. 13 del 2023, convertito in L. n. 41 del 2023, aggiornato al 13 ottobre 2023, si evince che, con riferimento alla controversia tributaria relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, l’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022. L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia secondo le modalità previste dai commi 186 e seguenti del menzionato art. 1 L. n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, dell’eventuale diniego di cui al comma 200 della medesima disposizione. Alla luce di ciò, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto in parte qua, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della citata legge. 1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso vengono lamentati: a)la violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; b)la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; c)la falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in correlazione con il D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006; d)l’errata motivazione; e)il travisamento dei fatti. 1.2 A sostegno delle sollevate censure si deduce quanto segue: -l’impugnata sentenza viola il dettato costituzionale nella parte in cui non consente ad un cittadino di poter utilizzare beni economici di certa provenienza, sulla cui origine la [OSCURATO:PERSONA] nulla può eccepire ; -soltanto in grado di appello l’impugnante Agenzia delle Entrate aveva correlato motu proprio la dazione di euro 60.000,00 , effettuata in favore del contribuente [OSCURATO:PERSONA] dal germano Vito, all’esistenza di presunti, indimostrati e indimostrabili, rapporti societari… che avrebbe indotto quest’ultimo a riversare il detto importo al fratello… in ragione dell’applicazione dell’art. 2263 c.c. (ripartizione del guadagno e delle perdite) ; -in tal modo l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe modifica(to) la propria originaria posizione introducendo una circostanza di cui… non vi e(ra) traccia nel procedimento davanti alla Commissione di prime cure, e cioè l’esistenza del rapporto societario ex art. 2263 c.c. , laddove nel pregresso grado di giudizio essa si era limitata a contestare esclusivamente la fondatezza probatoria della documentazione bancaria riversata in atti dal ricorrente ; -la CTR avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte erariale, avendo essa operato una sorta di mutatio libelli mediante l’introduzione di una censura sostanzialmente diversa da quelle dedotte nel giudizio di primo grado ; - a supporto del modificato motivo di appello l’Agenzia delle Entrate non forni(va)nessuna prova, costituendo, per ciò, esso una mera enunciazione di principio irricevibile, atteso che non è possibile controdedurre su un fatto indimostrato ed indimostrabile perché inesistente ; - nel caso di specie, appar(iva) inequivocabilmente documentata l’esistenza di ragioni extrafiscali concernenti la dazione della somma di euro 60.000,00 avvenuta a mezzo di tracciabili versamenti bancari eseguiti in regime di liberalità eseguiti dal fratello del ricorrente ; -l’assunto dell’Ufficio, fatto proprio dalla CTR, secondo cui il contribuente avrebbe inteso impedire l’attività di controllo degli estratti conto e delle operazioni bancarie , evidenzia una sconnessione logica nel momento in cui richiama una mera ipotesi sganciata da fatti probanti, quali l’elencazione di modalità, attività, comportamenti tenuti al fine di ”impedire“ l’attività di controllo, posto che tutti gli estratti conto bancari relativi all’anno 2008 (anno di accertamento e di versamento degli assegni) vennero riversati nel ricorso al giudice di prime cure ; - l’Agenzia non si peritò neppure di prendere in considerazione tale documentazione…, contravvenendo, così, al principio del legittimo affidamento del cittadino , il cui stato di fiducia… sull’apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro sostanza non può divenire oggetto di apprezzamento effettivo negativo ; - appare, d’altra parte, indiscutibile la buona fede del ricorrente, posta a presidio dell’aspettativa della correttezza formale nella indicazione degli elementi dei verbali di contestazione , poichè ciò corrisponde alla regola generale di buona amministrazione e al principio comunitario del giusto procedimento amministrativo ; -l’Agenzia delle Entrate non aveva attribui(to) alcuna valenza alla dazione di cui si è detto , prospettando una tesi…, assorbita nella motivazione della sentenza qui censurata , che non può sfuggire al maglio della incoerenza se solo si consideri la differenza esistente fra capacità reddituale e capacità economica ; - nel caso in esame si è in presenza di mera liberalità con donazione della somma di euro 60.000,00 ; - il legislatore ha inteso regolamentare le donazioni per mera liberalità , reintroducendo l’imposta di donazione per gli atti stipulati a partire dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore del d.l. n. 262/2006 [scilicet: della legge n. 286/2006 - n.d.r.] , di conversione del d.l. n. 262/2006) ; - per l’imposta sulle donazioni è prevista una franchigia in tre casi (art. 2, commi 49 e 49-bis, del d.l. n. 262/2006): 1)nei trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 1.000.000 di euro; 2)nei trasferimenti a favore dei fratelli e delle sorelle fino all’importo, per ciascun beneficiario, di 100.000 euro; 3)nei trasferimenti a favore di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fino all’importo di 1.500.000 euro ; - ne consegue che la posizione del ricorrente è coerente con la normativa vigente in tema di donazioni e liberalità tra fratelli, sicchè appare provata la contraddizione in termini tra l’applicazione dell’art. 38 del DPR 600/73 e la appena citata normativa vigente in tema di donazioni tra fratelli . 2. Il ricorso -che, a sèguito dell’estinzione parziale del giudizio di cui si è dato conto nel paragrafo 1, rimane esaminabile per la sola parte concernente l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007- è infondato, e in larga misura persino inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. 2.1 Anzitutto, la violazione dellenorme costituzionali – tranne quelle di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11167/2022), fra le quali non rientrano gli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale- non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il contrasto fra la decisione impugnata e i parametricostituzionali deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di legge applicata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23794/2022, Cass. Sez. Un.n. 25573/2020, Cass. n. 15880/2018, Cass. n 3708/2014). 2.2 In secondo luogo, la censura di falsa applicazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. -rectius: dell’art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto alla prima, ancorchè con essa sostanzialmente coincidente-non tiene conto del fatto che il ricorso introduttivo della lite era stato proposto dal contribuente, e non dall’Agenzia delle Entrate, la quale non aveva formulato in appello alcuna nuova domanda, essendosi limitata a censurare la decisione di primo grado e a chiederne la riforma sulla scorta delle argomentazioni a tal fine sviluppate nell’atto di impugnazione. D’altro canto, ove si consideri che il comma 2 dell’art. 57 innanzi citato fa divieto di proporre per la prima volta in appello soltanto nuove eccezioni non rilevabili anche d’ufficio (come, ad esempio, quella di prescrizione: arg. ex art. 2938 c.c.), deve escludersi che l’[OSCURATO:PERSONA] sia incorsa nella violazione di tale norma, non avendo essa introdotto nel giudizio di secondo grado alcuna eccezione in senso stretto. Come infatti questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire, la parte resistente che nel giudizio tributario di primo grado non sia andata oltre una contestazione generica dell’avverso ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame, poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, stabilito dall’art. 57, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992, riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non anche le meredifese, le quali non introducono nuovi temi di indagine (cfr. Cass. n. 4444/2022, Cass. n. 2413/2021, Cass. n. 12651/2018, Cass. n. 17421/2016). 2.3 Va poi osservato che il vizio di errata motivazione non è più deducibile in cassazione, in quanto, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si convertono in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (per il processo tributario la norma speciale di riferimento è l’art. 36, comma 2, n. 4 D. Lgs. n. 546 del 1992)- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 3799/2023, Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Oltretutto, dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. si ricava che «non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto», dovendo in tal caso la Corte semplicemente correggerne la motivazione. 2.4 Deve ancora rilevarsi che, in base al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 4) c.p.c., la denuncia di«travisamento del fatto» costituisce motivo di revocazione della sentenza pronunciata in grado d’appello dalla commissione tributaria, e non di ricorso per cassazione, risultando essa incompatibile con il giudizio di legittimità nella misura in cui implica il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita alla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 3647/2023, Cass. n. 2529/2016, Cass. n. 16809/2008). 2.5 Per quanto attiene, infine, alla lamentata falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in correlazione con la legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 , è utile ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata. Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nella inesattaricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020). 2.6 Nel caso in esame, lungi dal porre un problema interpretativo o applicativo della norma di diritto evocata nella rubrica del motivo, il ricorrente si è limitato a muovere una generica critica alla motivazione della sentenza gravata; critica caratterizzata dalla confusa (e perciò stesso non chiaramente intelligibile) mescolanza di argomentazioni difensive e di questioni giuridiche (dal principio del legittimo affidamento del cittadino alla differenza fra capacità reddituale ed economica, alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni) e sostanziantesi nella non consentita richiesta di un riesame dei fatti e dei documenti di causa (in particolare, degli estratti conto bancari prodotti in prime cure dal Segatori e valutati dal collegio d’appello, che li ha giudicati «del tutto inadeguat(i) ed insufficient(i) per il caso che qui ci occupa» , cioé inidonei a dimostrare che il versamento dell’importo di 60.000 euro sul conto intestato al contribuente configurasse una liberalità effettuata in suo favore dal fratello Vito). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ferma la declaratoria di estinzione parziale del giudizio ex art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, il ricorso deve essere, per il resto, respinto. 4. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi. 5. Stante l’esito del giudizio, non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), in difetto dei presupposti processuali all’uopo richiesti dalla norma (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, con riferimento alla controversia tributaria avente ad