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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03647/2023

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15263-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 425/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO CHERic. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3

1.1. La Corte d ’ appello di Catania , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. avverso la sentenza con la quale, in data 22.23/7/2019, il tribunale di Ragusa aveva dichiarato il suo fallimento.

1.2. La corte, per quanto ancora rileva,ha premesso che: -a i fini dell’ esenzione d al fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, anche le società di capitali possono esercitare l’ impresa agricola , sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta ad accertare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta; - ha carattere commerciale o industriale ed ̀ , quindi, sogget ta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attivit̀ che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa; -solo un’indagine in concreto, pertanto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in ś , permette l’invocata esenzione, potendosi, peraltro, trarre indizi rilevanti anche dall’oggetto sociale; - spetta, peraltro, al debitore, in ragione della prossimità della prova, la dimostrazione dei fatti o delle qualità esimenti, come lo status di imprenditore agricolo; -l’allegazione della natura agricola non integra un ’ eccezione in senso stretto , per cui al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, anche in grado d’appello; -in assenza di prova della causa esimente, soccombe il soggetto che, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, appaia rientrare nel novero degli imprenditori Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 commerciali; - la società consortile a r.l. [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta nel registro delle imprese come “impresa agricola”ed ha come oggetto sociale “l’esercizio delle attività agricole d i cui all’art. 2135 c.c., riguardanti la produzione, la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli”.

1.3. La corte haquindi esaminato le censure con le quali la reclamante avevadedotto, per un verso, di svolgere “attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli (pomodori, peperoni e melanzane) provenienti dai terreni di sua proprietà e da quelli di proprietà di uno dei due consorziati, entrambi imprenditori agricoli”, e, per altro verso, che “la prova della qualità di imprenditore agricolo, quale attività prevalente, (era)stata fornita con la relazione tecnica di parte, redatta da un commercialista all’uopo incaricato, prodotta con il reclamo, che dall’esame della contabilità … ha dimostrato che l’attività rientri nella sfera agricola anche in relazione ai prodotti acquistati da fornitori terzi in quanto più del 75% dei prodotti commercializzati proviene dalla produzione propria e dei soci, anch’essi imprenditori agricoli”e le ha ritenute infondate.

1.4. Intanto, ha osservato la corte, proprio la relazione tecnica, cui era stata affidata in via quasi esclusiva la prova della natura agricola dell’attività connessa di commercializzazione dei prodotti agricoli, non era idonea a supportare l’assunto difensivo secondo il quale “i prodotti non acquistati da fornitori terzi sarebbe pari al 75%”, trattandosi, in realt̀, di un ’ indagine “riduttiva ed apodittica”: - il consulente tecnico di parte, a fronte di un’istanza di fallimento depositata il 13/6/2019, si era,infatti, limitato ad esaminare le dichiarazioni IVA per gli anni d’imposta 2009, 2010 e l’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese del 2009, nonostante la società non risultasse aver cessato l’attività, come emergevadalla sua perdurante iscrizione Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 al predetto registro; - il consulente, pur avendo concluso nel senso che “dei prodotti commercializzati soltanto il 25% provengono da soggetti terzi”, aveva , inoltre, dichiarato che “dall’esame delle fatture di vendita è impossibile riconoscere gli ortaggi prodotti da quelli acquistati” sul rilievo che la fatturazione degli stessi era avvenuta “ senza operare alcuna distinzione tra le due categorie”e che la distinzione tra le due categorie, anche se fosse stata possibile, avrebbe richiesto l’esame di circa 20.000 fatture.

1.5. La valutazione espressa dal consulente di parte appariva, quindi, “ sganciata dalla effettiva documentazione contabile della reclamante”, che, ha evidenziato la corte, neppure era stata prodotta agli atti, precludendole perciò di poter eseguire una verifica di quanto affermato nell’atto di reclamo a mezzo di un consulente tecnico d’ufficio.

1.6. Né, ha aggiunto la corte, rilevava l ’ accertamento eseguito dall’Agenzia delle entrate in data 10/10/2012 ( allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per il richiesto rimborso IVA per l’anno 2009), il quale non forniva alcuna prova della prevalenza dell’attività agricola, ma si limitava a precisare che, per ciò che riguarda la commercializzazione, il consorzio trattava “sia i prodotti propri che dei consorziati nonché di fornitori terzi”.

1.7. La corte, pertanto , “ considerata l ’ attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata dalla reclamante, in astratto identificante un imprenditore commerciale” ed “in assenza di prova, incombente a suo carico, che l’attività connessa derivi in via prevalente dall’esercizio dell’attività agricola, con conseguente esonero dall’assoggettabilità alla procedura fallimentare”, ha ritenuto che Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 la pronuncia di fallimento, in ragione della natura di imprenditore commerciale della reclamante, fosse legittima.

1.8. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., con ricorso notificato il22/5/2020, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata a mezzo pec il 18/2/2020.

1.9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..

1.10. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è tempestivo.

La sentenza impugnata, infatti, risulta notificata, in forma integrale, in data 18/2/2020 mentre il ricorso, a fronte della sospensione del termine tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 (prevista dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv. con l. n. 40 del 2020), è stato ritualmente notificato in data 22/5/2020, e, quindi,nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14°, l.fall..

La notifica del testo integrale dellasentenza di r igetto del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13°, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è, infatti, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi dell ’ art. 18, comma 14 ° , l.fall.(Cass. n. 23443 del 2019; Cass. n. 23 1 5 del 2017; Cass.n. 10525 del 2016; di recente, Cass. n. 6278 del 2022, in motiv.).

3. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1 l.fall., 115, 116 e 132, comma 2°, n. 4, Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e la conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non potesse ritenersi dimostratala sua natura d’imprenditore agricolo,sul rilievo della mancanza di una provaadeguata che l a sua attività di commercializzazione aveva ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo.

3.1. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente,la corte d’appello, senza indicare le ragioni della sua decisione, non ha considera to : - innanzitutto, che, come chiarito nella relazione tecnica di parte, l’esame delle scritture contabili era stato limitato agli anni 2009/2010 trattandosi dell’“ultimo periodo in cui [essa] aveva operato, atteso che dall ’ esame delle scritture contabili per gli anni dal 2016 al 2019 non risultava alcun movimento”; - in secondo luogo, che, come emerge va dalle conclusioni esposte dal consulente tecnico di parte, i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituivanomediamente circa il 75% del totale dei ricavi, per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituivanoil 25% del totale dei ricavi;- inoltre, che il consulente tecnico di parte, sebbene avesse affermato che l’esame delle fatture di vendita non aveva consentito di distinguere i ricavi relativi agli ortaggi prodotti rispetto a quelli acquistati, era nondimeno giunto in via induttiva, attraverso la relazione di un agronomo, “ alla ripartizione dei volumi di vendita relativi alla produzione ed ai volumi di vendita scaturenti dagli acquisti di prodotti da fornitori terzi”; -infine, che l’Agenzia delle entrate aveva accertato come effettivamente la sua attività consistesse nella coltivazione di ortaggi e frutta su terreni di sua proprietà e nella Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 commercializzazione sia di prodotti propri che di prodotti dei consorziati,nonché di fornitori terzi.

3.2. La sentenza impugnata, ha concluso [OSCURATO:PERSONA],lì dove ha ritenuto che non fosse stata raggiuntala prova in merito alla sua qualifica di imprenditore agricolo ha, quindi, reso una decisione che, in quanto fondata solo ed esclusivamente sul parziale ed errato richiamo delle relazione tecnica, scaturisce, in realtà, attraverso una motivazione soltanto apparente, dall’omesso esame ovvero dal travisamento di detta relazione e dei relativi allegati, del verbale di accertamento, delle scritture contabili dal 2016 al 2019 nonché dei documenti 12, 13, 14 e 15, i quali, attestando la proprietà di notevoli estensioni di terreni coltivati, dimostranola capacità produttiva dell ’ azienda agricola e, quindi, la prevalenza dell’attività agricola rispetto alla connessa attività di commercializzazione.

3.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che essa avesse dimostrato che l’attività di commercializzazione esercitata avesse ad oggetto in misura superiore al 75% i prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo.

3.4. La corte d’appello avrebbe travisato la relazione tecnica prodotta col reclamo e i documenti ad essa allegati (come il fascicolo relativo al bilancio 2009, le fatture di vendita per gli anni 2009-2010 e le fatture di acquisto nonch́ “ stralcio modello dichiarazione IVA anni 2009 e 2010 – libro giornale, schede contabili, libro inventari e libro beni ammortizzabili dal 2016 al 2019”) e avrebbe fondato la decisione su circostanze contraddette dal contenuto della stessa, che, dopo ave r Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 considerato la documentazione contabile relativa all’ultimo periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, e cioè gli anni 2009/2010,e dopo aver dato atto che “dall ’ esame delle fatture di vendita e della contabilità si è riscontrata l’impossibilità di riconoscere gli ortaggi prodotti da quelli acquistati poiché la fatturazione degli stessi è avvenuta senza operare alcuna distinzione tra le due categorie”, aveva nondimeno proceduto, superando tale difficoltà attraverso la relazione di un agronomo, alla “ricostruzione induttiva”, in relazione all’estensione dei fondi coltivati e dei prezzi medi praticati (così come rilevati dalle fatture emesse), delle vendite degli ortaggi prodotti in azienda rispetto a quelli acquistati daterzi, dimostra ndo che, in effetti, “i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituiscono … mediamente circa il 75% del totale dei ricavi per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituiscono il 25% del totale dei ricavi”, e chela società reclamante esercitava, pertanto,l ’ attivit̀ agricola “ anche per i prodotti non propri acquistati da fornitori terzi”.

4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

4.2. La corte d’appello ha ritenuto che, a fronte dell’“attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata dalla reclamante” ed “in assenza di prova, incombente a suo carico, che l’attività connessa derivi in via prevalente dall’esercizio dell’attività agricola, con conseguente esonero dall’assoggettabilità alla procedura fallimentare”, la sentenza di fallimento pronunciata fosse legittima.

4.3. La corte, tuttavia, ciò affermando sul mero rilievo che il consulente tecnico di parte, pur avendo concluso nel senso che “dei prodotti commercializzati soltanto il 25% provengono Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 da soggetti terzi”, non aveva, in realt̀, esaminato le relative fatture di vendita in quanto redatte “senza operare alcuna distinzione” tra“gli ortaggi prodotti da quelli acquistati” dai terzi, ha mostrato di trascurare le effettive risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale depositata dalla reclamante , che pure aveva inteso prendere in considerazione ai fini della decisione (come le era senz’altro consentito, nonostante si trattasse di una mera allegazione difensiva, a condizione però di forni re adeguata motivazione della sua valutazione: cfr. Cass. n. 26550 del 2011), la quale, per come incontestatamente emerge dagli ampi stralci riprodotti in ricorso, aveva attestato che “ i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituiscono … mediamente circa il 75% del totale dei ricavi per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituiscono il 25% del totale dei ricavi” non già in via apodittica, ma sulla scorta della documentazione(estensione dei terreni in proprietà; scritture contabili che dimostravano che l’attivit̀ era cessata da tempo a dispetto della mancata cancellazione di [OSCURATO:PERSONA]. dal R.I.;relazione di un agronomo) che vi eraallegata, della qual e il giudice ha totalmente omesso di tener conto.

4.4. Ora, se è vero che l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte diprova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l’erroredi percezione , invece, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova, qualora investa, come nel caso in esame, uno o più fatti controversi tra leparti e decisivi ai fini della soluzione della controversia, è utilmente censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice.Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3

4.5. In effetti, “se ̀ vero che la denuncia di travisamento del fatto -che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art.395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - ̀ incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità, ̀ altresì vero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 2006) che diversa da quest’ultima emergenza ̀ l ’ ipotesi del travisamento della prova, che implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, ̀ contraddetta da uno specifico atto processuale” (Cass. n. 10749 del 2015; Cass. n. 1163 del 2020), sempre che il denunciato travisamento riguardi, com ’̀ accaduto nel caso in esame, l e risultanze istruttorie (dell’esistenza ovvero dell’inesistenza) di fatti decisivi poiché solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. n. 3796del 2020 ).

5. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15263-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonché [OSCURATO:SOCIETA].; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 425/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHERic. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 1.1. La Corte d ’ appello di Catania , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. avverso la sentenza con la quale, in data 22.23/7/2019, il tribunale di Ragusa aveva dichiarato il suo fallimento. 1.2. La corte, per quanto ancora rileva,ha premesso che: -a i fini dell’ esenzione d al fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l’organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, anche le società di capitali possono esercitare l’ impresa agricola , sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un’indagine volta ad accertare la natura commerciale dell’attività in concreto svolta; - ha carattere commerciale o industriale ed ̀ , quindi, sogget ta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell’attivit̀ che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall’impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa; -solo un’indagine in concreto, pertanto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in ś , permette l’invocata esenzione, potendosi, peraltro, trarre indizi rilevanti anche dall’oggetto sociale; - spetta, peraltro, al debitore, in ragione della prossimità della prova, la dimostrazione dei fatti o delle qualità esimenti, come lo status di imprenditore agricolo; -l’allegazione della natura agricola non integra un ’ eccezione in senso stretto , per cui al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, anche in grado d’appello; -in assenza di prova della causa esimente, soccombe il soggetto che, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, appaia rientrare nel novero degli imprenditori Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 commerciali; - la società consortile a r.l. [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta nel registro delle imprese come “impresa agricola”ed ha come oggetto sociale “l’esercizio delle attività agricole d i cui all’art. 2135 c.c., riguardanti la produzione, la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli”. 1.3. La corte haquindi esaminato le censure con le quali la reclamante avevadedotto, per un verso, di svolgere “attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli (pomodori, peperoni e melanzane) provenienti dai terreni di sua proprietà e da quelli di proprietà di uno dei due consorziati, entrambi imprenditori agricoli”, e, per altro verso, che “la prova della qualità di imprenditore agricolo, quale attività prevalente, (era)stata fornita con la relazione tecnica di parte, redatta da un commercialista all’uopo incaricato, prodotta con il reclamo, che dall’esame della contabilità … ha dimostrato che l’attività rientri nella sfera agricola anche in relazione ai prodotti acquistati da fornitori terzi in quanto più del 75% dei prodotti commercializzati proviene dalla produzione propria e dei soci, anch’essi imprenditori agricoli”e le ha ritenute infondate. 1.4. Intanto, ha osservato la corte, proprio la relazione tecnica, cui era stata affidata in via quasi esclusiva la prova della natura agricola dell’attività connessa di commercializzazione dei prodotti agricoli, non era idonea a supportare l’assunto difensivo secondo il quale “i prodotti non acquistati da fornitori terzi sarebbe pari al 75%”, trattandosi, in realt̀, di un ’ indagine “riduttiva ed apodittica”: - il consulente tecnico di parte, a fronte di un’istanza di fallimento depositata il 13/6/2019, si era,infatti, limitato ad esaminare le dichiarazioni IVA per gli anni d’imposta 2009, 2010 e l’ultimo bilancio depositato al registro delle imprese del 2009, nonostante la società non risultasse aver cessato l’attività, come emergevadalla sua perdurante iscrizione Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 al predetto registro; - il consulente, pur avendo concluso nel senso che “dei prodotti commercializzati soltanto il 25% provengono da soggetti terzi”, aveva , inoltre, dichiarato che “dall’esame delle fatture di vendita è impossibile riconoscere gli ortaggi prodotti da quelli acquistati” sul rilievo che la fatturazione degli stessi era avvenuta “ senza operare alcuna distinzione tra le due categorie”e che la distinzione tra le due categorie, anche se fosse stata possibile, avrebbe richiesto l’esame di circa 20.000 fatture. 1.5. La valutazione espressa dal consulente di parte appariva, quindi, “ sganciata dalla effettiva documentazione contabile della reclamante”, che, ha evidenziato la corte, neppure era stata prodotta agli atti, precludendole perciò di poter eseguire una verifica di quanto affermato nell’atto di reclamo a mezzo di un consulente tecnico d’ufficio. 1.6. Né, ha aggiunto la corte, rilevava l ’ accertamento eseguito dall’Agenzia delle entrate in data 10/10/2012 ( allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per il richiesto rimborso IVA per l’anno 2009), il quale non forniva alcuna prova della prevalenza dell’attività agricola, ma si limitava a precisare che, per ciò che riguarda la commercializzazione, il consorzio trattava “sia i prodotti propri che dei consorziati nonché di fornitori terzi”. 1.7. La corte, pertanto , “ considerata l ’ attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata dalla reclamante, in astratto identificante un imprenditore commerciale” ed “in assenza di prova, incombente a suo carico, che l’attività connessa derivi in via prevalente dall’esercizio dell’attività agricola, con conseguente esonero dall’assoggettabilità alla procedura fallimentare”, ha ritenuto che Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 la pronuncia di fallimento, in ragione della natura di imprenditore commerciale della reclamante, fosse legittima. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l., con ricorso notificato il22/5/2020, ha chiesto, per due motiv i , la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata a mezzo pec il 18/2/2020. 1.9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].. 1.10. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l. è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è tempestivo. La sentenza impugnata, infatti, risulta notificata, in forma integrale, in data 18/2/2020 mentre il ricorso, a fronte della sospensione del termine tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 (prevista dagli artt. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 2020, conv. con l. n. 40 del 2020), è stato ritualmente notificato in data 22/5/2020, e, quindi,nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14°, l.fall.. La notifica del testo integrale dellasentenza di r igetto del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18, comma 13°, l.fall., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif, dalla l. n. 221 del 2012, è, infatti, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ai sensi dell ’ art. 18, comma 14 ° , l.fall.(Cass. n. 23443 del 2019; Cass. n. 23 1 5 del 2017; Cass.n. 10525 del 2016; di recente, Cass. n. 6278 del 2022, in motiv.). 3. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 1 l.fall., 115, 116 e 132, comma 2°, n. 4, Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e la conseguente nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non potesse ritenersi dimostratala sua natura d’imprenditore agricolo,sul rilievo della mancanza di una provaadeguata che l a sua attività di commercializzazione aveva ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo. 3.1. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente,la corte d’appello, senza indicare le ragioni della sua decisione, non ha considera to : - innanzitutto, che, come chiarito nella relazione tecnica di parte, l’esame delle scritture contabili era stato limitato agli anni 2009/2010 trattandosi dell’“ultimo periodo in cui [essa] aveva operato, atteso che dall ’ esame delle scritture contabili per gli anni dal 2016 al 2019 non risultava alcun movimento”; - in secondo luogo, che, come emerge va dalle conclusioni esposte dal consulente tecnico di parte, i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituivanomediamente circa il 75% del totale dei ricavi, per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituivanoil 25% del totale dei ricavi;- inoltre, che il consulente tecnico di parte, sebbene avesse affermato che l’esame delle fatture di vendita non aveva consentito di distinguere i ricavi relativi agli ortaggi prodotti rispetto a quelli acquistati, era nondimeno giunto in via induttiva, attraverso la relazione di un agronomo, “ alla ripartizione dei volumi di vendita relativi alla produzione ed ai volumi di vendita scaturenti dagli acquisti di prodotti da fornitori terzi”; -infine, che l’Agenzia delle entrate aveva accertato come effettivamente la sua attività consistesse nella coltivazione di ortaggi e frutta su terreni di sua proprietà e nella Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 commercializzazione sia di prodotti propri che di prodotti dei consorziati,nonché di fornitori terzi. 3.2. La sentenza impugnata, ha concluso [OSCURATO:PERSONA],lì dove ha ritenuto che non fosse stata raggiuntala prova in merito alla sua qualifica di imprenditore agricolo ha, quindi, reso una decisione che, in quanto fondata solo ed esclusivamente sul parziale ed errato richiamo delle relazione tecnica, scaturisce, in realtà, attraverso una motivazione soltanto apparente, dall’omesso esame ovvero dal travisamento di detta relazione e dei relativi allegati, del verbale di accertamento, delle scritture contabili dal 2016 al 2019 nonché dei documenti 12, 13, 14 e 15, i quali, attestando la proprietà di notevoli estensioni di terreni coltivati, dimostranola capacità produttiva dell ’ azienda agricola e, quindi, la prevalenza dell’attività agricola rispetto alla connessa attività di commercializzazione. 3.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che essa avesse dimostrato che l’attività di commercializzazione esercitata avesse ad oggetto in misura superiore al 75% i prodotti ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo. 3.4. La corte d’appello avrebbe travisato la relazione tecnica prodotta col reclamo e i documenti ad essa allegati (come il fascicolo relativo al bilancio 2009, le fatture di vendita per gli anni 2009-2010 e le fatture di acquisto nonch́ “ stralcio modello dichiarazione IVA anni 2009 e 2010 – libro giornale, schede contabili, libro inventari e libro beni ammortizzabili dal 2016 al 2019”) e avrebbe fondato la decisione su circostanze contraddette dal contenuto della stessa, che, dopo ave r Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 considerato la documentazione contabile relativa all’ultimo periodo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva operato, e cioè gli anni 2009/2010,e dopo aver dato atto che “dall ’ esame delle fatture di vendita e della contabilità si è riscontrata l’impossibilità di riconoscere gli ortaggi prodotti da quelli acquistati poiché la fatturazione degli stessi è avvenuta senza operare alcuna distinzione tra le due categorie”, aveva nondimeno proceduto, superando tale difficoltà attraverso la relazione di un agronomo, alla “ricostruzione induttiva”, in relazione all’estensione dei fondi coltivati e dei prezzi medi praticati (così come rilevati dalle fatture emesse), delle vendite degli ortaggi prodotti in azienda rispetto a quelli acquistati daterzi, dimostra ndo che, in effetti, “i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituiscono … mediamente circa il 75% del totale dei ricavi per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituiscono il 25% del totale dei ricavi”, e chela società reclamante esercitava, pertanto,l ’ attivit̀ agricola “ anche per i prodotti non propri acquistati da fornitori terzi”. 4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. 4.2. La corte d’appello ha ritenuto che, a fronte dell’“attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata dalla reclamante” ed “in assenza di prova, incombente a suo carico, che l’attività connessa derivi in via prevalente dall’esercizio dell’attività agricola, con conseguente esonero dall’assoggettabilità alla procedura fallimentare”, la sentenza di fallimento pronunciata fosse legittima. 4.3. La corte, tuttavia, ciò affermando sul mero rilievo che il consulente tecnico di parte, pur avendo concluso nel senso che “dei prodotti commercializzati soltanto il 25% provengono Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 da soggetti terzi”, non aveva, in realt̀, esaminato le relative fatture di vendita in quanto redatte “senza operare alcuna distinzione” tra“gli ortaggi prodotti da quelli acquistati” dai terzi, ha mostrato di trascurare le effettive risultanze della consulenza tecnica stragiudiziale depositata dalla reclamante , che pure aveva inteso prendere in considerazione ai fini della decisione (come le era senz’altro consentito, nonostante si trattasse di una mera allegazione difensiva, a condizione però di forni re adeguata motivazione della sua valutazione: cfr. Cass. n. 26550 del 2011), la quale, per come incontestatamente emerge dagli ampi stralci riprodotti in ricorso, aveva attestato che “ i ricavi relativi alla vendita di prodotti propri costituiscono … mediamente circa il 75% del totale dei ricavi per cui complementarmente i ricavi relativi alla vendita di prodotti di terzi costituiscono il 25% del totale dei ricavi” non già in via apodittica, ma sulla scorta della documentazione(estensione dei terreni in proprietà; scritture contabili che dimostravano che l’attivit̀ era cessata da tempo a dispetto della mancata cancellazione di [OSCURATO:PERSONA]. dal R.I.;relazione di un agronomo) che vi eraallegata, della qual e il giudice ha totalmente omesso di tener conto. 4.4. Ora, se è vero che l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito e che investe l’apprezzamento della fonte diprova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l’erroredi percezione , invece, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo dellaprova, qualora investa, come nel caso in esame, uno o più fatti controversi tra leparti e decisivi ai fini della soluzione della controversia, è utilmente censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice.Ric. 2020n. 15263 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 4.5. In effetti, “se ̀ vero che la denuncia di travisamento del fatto -che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art.395 cod. proc. civ. e non di ricorso per cassazione - ̀ incompatibile con il giudizio di legittimità perché implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità, ̀ altresì vero (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 2006) che diversa da quest’ultima emergenza ̀ l ’ ipotesi del travisamento della prova, che implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, ̀ contraddetta da uno specifico atto processuale” (Cass. n. 10749 del 2015; Cass. n. 1163 del 2020), sempre che il denunciato travisamento riguardi, com ’̀ accaduto nel caso in esame, l e risultanze istruttorie (dell’esistenza ovvero dell’inesistenza) di fatti decisivi poiché solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito (Cass. n. 3796del 2020 ). 5. Il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuov