CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12373/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8632/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma presso lo studio di quest’ultimo in viale Parioli n.98 –ricorrente– contro Agenzia delle entrate , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4120/2015, depositata il 28 settembre 2015; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate notificò il 30 ottobre 2012 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.ll’avviso di accertamento n. T9B03HL04797 con il quale rettificò la dichiarazione IVA presentata dalla contribuente per l’anno di imposta 2007, riducendo il credito ivi indicato da Euro 857.347,00 ad Euro 17.347,00 chiedendo, pertanto, il versamento di Euro 840.000,00 oltre interessi e sanzioni. L’avviso traeva origine dalla operazione economica posta in essere dalla predetta società. In particolare, il 18.1.2007 la società [OSCURATO:SOCIETA]. alienò a [OSCURATO:SOCIETA]. alcune unità immobiliari facenti parte dell’edificio sito in Genova, via delle Casaccie n. 1, per un corrispettivo pari ad euro 1.600.000,00 oltre iva pari ad euro 320.000,00. Il giorno successivo, il 19.1.2007, [OSCURATO:SOCIETA]. cedette gli immobili alla odierna ricorrente, al prezzo di Euro 5.040,000,00 oltre IVA pari ad Euro 840.000,00. Questa operazione, secondo l’agenzia delle Entrate, sarebbe stata fittizia, al di là del brevissimo lasso temporale intercorrente tra le due compravendite, perché all’atto dell’acquisto [OSCURATO:SOCIETA]. non disponeva di alcuna somma di denaro ed il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto dopo l’incasso della somma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] evidenziò inoltre la totale assenza di credibilità di una compravendita ove il valore dell’immobile, in un solo giorno, sarebbe mutato da 1.600.000,00 a 4.200.000,00. Si contestarono altresì le modalità di pagamento effettuate. L’agenzia ritenne, pertanto, che entrambe le operazioni immobiliari si configurassero come mere finzioni negoziali nelle quali la società [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ricoperto un ruolo del tutto fittizio. 2.L’avviso venne impugnato ed il giudice di prime cure accolse il ricorso. Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano “nel caso di compravendita di un immobile da società che abbia precedentemente acquistato a sua volta la titolarità del medesimo bene pochi giorni prima della rivendita, è illegittima la ripresa a tassazione dell’IVA portata in detrazione assumendo trattarsi di fattura per operazioni inesistenti qualora non sussista contestazione alcuna sull’effettivo acquisto della proprietà immobiliare né sull’effettivo pagamento del corrispettivo e delle imposte connesse. Ed infatti qualora l’ufficio voglia sostenere l’esistenza di una operazione fittizia deve supportare tale affermazione con elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2729 c.c. e deve dimostrare, altresì, il vantaggio fiscale che le parti avrebbero conseguito ponendo in essere l’operazione contestata”.La decisione venne quindi impugnata dall’Agenzia e l’appello venne accolto. Il giudice di merito mosse dai principi posti a fondamento dell’onere della prova ed in particolare sul riparto dello stesso ove l’Amministrazione fornisca validi elementi, anche indiziari, per affermare che le fatture fossero state emesse per operazioni inesistenti. Sicché si evidenziò come nella specie l’Amministrazione avesse adempiuto al suo obbligo, ossia di provare l’inesistenza soggettiva dell’operazione immobiliare tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la società contribuente, così spostandosi su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’obbligo di provare il contrario. 3.La C.T.R. affermò quindi che “alla luce di quanto sopra deve rilevarsi che di fatto nessun elemento fattuale è stato portato all’attenzione di questa Commissione da parte del contribuente, al fine di sostenere la propria tesi difensiva. Attesa la mancata produzione documentale e l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente nella fattispecie in esame, deve ritenersi che la documentazione versata in atti dal contribuente non può ritenersi sufficiente a fornire prova dell’effettività delle operazioni fatturate. [OSCURATO:PERSONA] abbia agito come “società interposta” trova riscontro nella mancanza di disponibilità delle somme di denaro da parte della stessa all’atto della prima cessione e le ragioni dell’operazione appaiono evidenti consentendo ad Equity la formazione di un credito IVA e al cedente Immobili l’omessa dichiarazione ai fini IRES nonché l’evasione di IVA.” 4.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugna la sentenza con otto motivi;l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, c.1, n.3 e 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 2 e 3 c.p.c. nonché dell’art. 36, comma 2, n. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992. Si denuncia con il citato motivo la nullità della sentenza per aver omesso di prendere in considerazione le difese e le eccezioni della società ricorrente. 2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, c.1, n.3 e 4 c.p.c. per violazione dell’art. 132 n. 2 e 3 c.p.c. nonché dell’art. 36, comma 2, n. 3 del d.lgs. n. 546 del 1992. Con tale censura ci si duole della nullità della sentenza per essere del tutto carente la motivazione ovvero motivata per relationem “in applicazione di principi giurisprudenziali del tutto privi di alcun collegamento logico giuridico con il caso di specie”. 3.Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., ossia il non aver considerato l’effettività dell’operazione e la corresponsione dell’Iva nel prezzo pattuito per la compravendita. 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1 del d.lgs. n. 74 del 2001 e 21, c. 7 del d.p.r. n. 633 del 1972 per erronea ricognizione della fattispecie concreta sotto le frodi carosello e l’assoluta assenza di interesse a porre in essere operazioni fraudolente. 5.Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 mancando, secondo il ricorrente, i necessari requisiti di precisione, concordanza e gravità delle presunzioni. 6.Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 per non aver riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA nonché la violazione del principio comunitario di buona fede. Secondo il ricorrente la sentenza, ritenendo legittimo l’operato della Agenzia, ha ritenuto indebita la detrazione IVA operata dalla contribuente così però violando il principio di neutralità dell’IVA che “deve essere garantito anche in caso di frode fiscale laddove la condotta del contribuente non abbia arrecato danno al gettito fiscale”. 7. Con il settimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia in punto di illegittimità delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, avendo la società denunciato tale illegittimità sia in primo che in secondo grado. 8. Con l’ottavo motivo si denuncia infine, in via subordinata, la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. perché, secondo il ricorrente, le spese avrebbero dovuto essere compensate, essendo la questione di non facile interpretazione ed essendo stato il contribuente vittorioso in primo grado. 9.Il primo motivo è infondato. Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice non è obbligato a dare atto nella motivazione di ogni singola difesa assunta dalle parti ove non necessaria al fine di rendere comprensibile il proprio percorso decisionale. Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza dellamotivazione, il giudice di appello non è infatti tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. E’ quanto avvenuto nella specie atteso che dal percorso motivazionale del giudice di merito, su esposto, emerge l’implicito rigetto, e quindi la implicita valutazione, delle incompatibili difese e argomentazioni della società contribuente. 10.Anche il secondo motivo è destituito di fondamento. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno affermato che la riformulazione dell’art.360, comma 1, n.5 disposta dal D.L. 22.6.2012, n.83, art. 54, convertito nella L. 7.8.2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Quanto all’apparenza della motivazione, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, v. Cassazione civile sez. un., 30/01/2023, n.2767 in motivazione; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). Ciò che determina la nullità della sentenza è l’impossibilità di individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass. n. 29721/2019). Nella specie, la decisione impugnata consente adeguatamente di comprenderne l’iter motivazionale così come dal percorso dello stesso emerge, come già rilevato anche in relazione alla prima doglianza, che il giudice abbia implicitamente considerato le doglianze dell’odierno ricorrente e non le abbia ritenute idonee a scalfire il quadro probatorio emergente dagli atti e pertanto idonee ad incidere sul percorso motivazionale adottato. 10.1. Alla luce dei principi innanzi richiamati emerge, in conclusione, l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso stante il rispetto da parte del giudice di merito, come innanzi evidenziato, del cd. minimo costituzionale. 11. Il terzo motivo è infondato, dando atto il giudice, peraltro, della realizzata operazione al fine di evidenziarne la fraudolenza. Deve inoltre aggiungersi che, nella specie, si tratta di un’operazione soggettivamente inesistente, come chiaramente si evince dalla stessa sentenza per cui il riferimento del ricorrente alla inesistenza oggettiva delle operazioni, così come all’effettivo compimento della vendita immobiliare è totalmente privo di rilevanza. 12.Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili. Il vizio di violazione di legge consiste nell’inesatta ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020). Nella specie con le indicate doglianze si ripropone sotto, diversi profili, il tema della ritenuta assenza di una analisi da parte della C.T.R. degli elementi offerti dalla società contribuente. Nell’esplicazione del quarto motivo si contesta, inoltre, ancora una volta la valutazione del quadro probatorio fatta dalla Corte, opponendo alla ricostruzione operata dalla C.T.R. quella, diversa del contribuente. Nella sostanza, dunque,sotto il denunciato vizio di sussunzione il ricorrente contesta, con tutte le doglianze innanzi indicate, il merito della decisione, mirando ad una rivalutazione delle risultanze probatorie non ammissibile in questa sede. 13. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per non avere parte ricorrente trascritto in ricorso, nel silenzio della gravata decisione al riguardo, se e come le questioni rispetto alle quali lamenta in questa sede il vizio di omessa pronuncia da parte della C.T.R. furono proposte nei gradi di merito. Nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., Sez. 2, 14.10.2021, n. 28072, Rv. 662554-01). 14. L’ottavo motivo è inammissibile, avendo il giudice applicato correttamente i principi che regolano la condanna alle spese. Deve rimarcarsi infatti che in tema di regolamento dellespese processuali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se l'errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico di motivazione, restando a carico delricorrente l'onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo. Né è censurabile, poi, ilmancato ricorso - da parte del giudice di merito - all'istituto della compensazione delle spese del giudizio (Cass. n. 11770 del 1998). L'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è infatti censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Cass. n. 15502 del 2020). 15.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese sono liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali da parte del ricorrente per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in € 10.600,00, oltre allespese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -qu