CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17274/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagl i avv.ti F l a vio Agostini e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la SENTENZ A della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] A n. 2493/2018 pubblicata il 26novembre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 giugno 2015 il Tribunale di Si racusa accerta va che la promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto preli minare di compravendita stipulato il 9/18 gennaio 2018 con [OSCURATO:PERSONA], seguìto da scrittura privata integrativa del 14 m arzo 2018 , avente ad oggetto l ’ appartamento con annessa terrazza di proprietà della prima, sito in Siracusa alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22. Dichiarava, pertanto , valido il rece sso esercitato dal promi ssario acquirente, condannando la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in fav ore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di 20.000 euro, pari al doppio della caparra dallo stesso versata, con l ’ aggiunta degli interess i legali e delle spese di lite. La decisione veniva impugnata dal la parte soccombente dava nti alla Corte d’Appello di Catania, la quale, con sentenza n. 2493/2018 del 26 novembre 2018 , r e spi ngeva il gravame , condannando l ’appellante a lla rifu sione delle ulteriori spese del grado. Rilevava il giudice distrettuale: - che la promittente alienante non aveva osservato l ’obbligo di tra sferire l ’immobi le promess o in vendita, liber o da form alità pregiudiz ievoli , entro il termine essenziale convenuto; - che legittimamente, pertanto, il promissario acquirente si era avvalso delle facoltà ri conosciute alla parte non inadempiente dall’art. 1385, comma 2, seconda parte, c.c.. Avverso quest’ultima sentenz a , successivam ente corretta ex art t . 287-288c.p.c. con o r dinanza del 10 d icembre 201 8, la [OSCURATO:PERSONA] e ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso . Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La sola ricorrenteha depositato memori a ill ustrativa . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1256, 1385, 1453, 1454 e 1457 c.c. , nonché il vizio di motivazione illo gica , lacunosa e contraddittoria . Al riguardo, si deduce quanto segue. La Corte d’Appello di Catania ha affermato che con la m enzionata scrittura privata integrativa del 14 marzo 2018 la [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto l’obbligo di trasferire al La C hina l ’ appartamento prome ss o in vendita liberoda trascrizioni, pesi o iscrizioni pre giudizievoli. In realtà, con la predetta scrittura le parti si erano limitate a prevedere il differimento al 14 marzo 2009 della data di stipula del contratto definitivo di compravendita, al fine di verificare, previo espletamento delle opportune indagini, se l ’ immo bile risulta ss e identificato in catasto con un numero di su balterno diverso da quello che gli era stato assegnato (9) , essendo stat e riscontra te incongruenze rispetto alla planimetria corrispondente a quel subalterno. In conformità agli accordi intercorsi con il p romissario acquire nte , in data 30 giugno 200 8 la [OSCURATO:PERSONA] aveva presenta to istanza di correzione della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 475/2006 del 28 aprile 2006, pronunciata al l ’ esito del giudizio di divisione ereditaria nell’àmbito del quale si era vista assegnare la proprietà dell’appartamento di cui trattasi, indicato come censito in catasto al foglio 26, particella 2174, subaltern o 9 ; istanza che il giu dice adìto aveva accolto con ordinanza del 10 febbraio 2019, al la luce de i nuovi accertamenti condotti dal c.t.u. all ’uopo incaricato, dai quali era emerso che l’esatto numero di subalterno dell’unità immobiliare era l ’ 11 , e non il 9 , corris po nde nte, invece, a quello dell’appartamento attiguo di proprietà dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e AngelaD’Amico. Soltanto dopo l’emissione della citata ordinanza, intervenuta ben prima della scadenza dell’anzidetto te rmine del 14 marzo 2009 , definito essenziale dalle parti, si era a p p urato che sull ’ im mobile distinto dal subalterno 11 -numero originariamente attribuit o, a causa dell’evidenziato scambio di dati catastali , alla diversa unità immobiliare di proprietà dei s unnominat i Arosio - D ’ Amico - gravavano formalità pregiudizievoli (un pignoramento e un’ipoteca volontaria), la cui esistenza costituiva u n nuovo, inatteso, impedimento alla stipula del definitivo. Con ulteriori profili di doglianza sviluppati nel contesto del medesimo motivo si rimprovera alla Corte etnea di aver t rascurato di considerare: - che nella proposta d ’ acquisto formulata d al [OSCURATO:PERSONA] e accettata dalla [OSCURATO:PERSONA] non era stat o previst o l ’ ob bligo di far trovare l’immobile libero da tr ascrizioni, pesi o iscrizioni pregiudizievoli ; - c he la diffida ad a dempiere inviata dal promissario acquirente con lettera raccomandata a.r. del 20/23 marzo 2009 im plicava rinuncia all ’ effetto ris o luti vo automatico conseguente alla scadenza del termine essenziale convenzionalmente stabilito per l a stipula del de finiti vo ; - c he, in ogni caso, nessuna colpa era imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], poichè la sopravvenuta scoperta dell’esistenza di formalità pregiudiz ievoli gravanti sull ’ immo bile i den tificato con il subalt erno 11 aveva determinato una situazione di temporanea impossibilità della prestazione, a sua volta c omportante la sospensione del termine essenziale predetto ; - c he all ’udie nza di precisazione delle conclusioni svoltasi ne l giudizio di primo grado , dopo che l’impedimento era ormai stato superato, la promittente venditrice si era dichiarata disponibile alla st ip ula dell ’ atto pu bblico di trasferimento, senza che però la controparte prendesse un’esplicita posizione sul punto. Con il secondo motivo, rubricato omesso, insufficiente esame e relativa contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. , sicontesta alla Corte d’Appello di aver erroneamente affermato , in contrasto con le evidenze documentali, che con la scrittura privata integrativa del 14marzo 2009 la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata a tra sferire al [OSCURATO:PERSONA] ina l’appartamento e l’annessa terrazza promessi in vendita liberi da trascrizioni, pesi o iscrizioni pregiudizievoli . Si sostiene, in proposito, che il giudizio sull ’i mputabilità dell’inadempimento sarebbe stato diverso qualora la documentazione prodotta in atti fosse stata correttamente valutata dalla Corte etnea. Il primo motivo è in ammissibile sotto e ntrambi i profili dedotti , atteso che: -dietro il velo della denuncia del vizio di vio lazione o f alsa applicazione di legge -consistente nell’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta o nell’erronea sussunzione in essa della fattispecie concreta, così come ricostruita dal provvedimento impugnato-, la censura si risolve, per la prima parte, nella pretesa di un diverso e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo, involgente un aspetto interno all’àmbito di discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova(cfr., ex ceteri s , Cass. n. 5782 /2023, Cass.n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/202, Cass. n. 2741/2015): si tenta, per questa via, di tr asformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 15568/2020, Cass. n. 8758/2017, Cass. n. 14159/2015); -il vizio di motivazione insufficiente e contradditt oria, n on è più deducibile in cassazione a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per effetto della quale il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ormai ritenersi circoscritto alla sola verifica dell ’ in osservanza del c.d. « minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, in dividuabile nelle ipotesi - che si tra mutano in vi z i o di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all ’ art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- d i «m an canza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico» , di « motivaz ione appar ente » , di contrasto irri ducibile fra affermazioni inconci li abili » e di «motivazione perplessa od incomprensibile», purchè l ’ an omalia motivazionale emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le ri sultanze processuali ( cfr. , e x permultis,Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n . 12241/2 020, Cass.n. 7090/2022, Cass. n . 869 9/ 20 22, Ca s s. Sez. Un. n. 37406/2022). Il secondo motivoè anch’esso inammissibile, in quanto: -in presenza di una duplice conforme pronuncia di me ri to ( c.d. doppia conforme ), il ricorso per cassazione può essere propo sto solamenteper i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell ’ art. 360, comma 1, c.p.c., in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter dello stesso codice, applicabile ratione temporis ; nél a ricorrente ha dimostra to che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secon do grado s o no fra loro diverse (cfr. Cass. n. 59 47 /202 3 , C ass. n. 13064/2022, Cass.n. 18867/2020, Cass. n. 851 5/2 020 ) ; -il vizio di motivazione contradd ittoria non è più dedu cibile in cassazione, come si è già detto sopra; -lavi olazi one dell ’ art. 115 c . p.c. si confi gura allorchè il g iudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale norma,abbia fondato la decisione su prov e non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officio si riconosciutigli, non anche quando il medesim o, nel valutare le prove offert e dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo quest’attività consentita dall’art. 116del codice di rito ( cf r . , ex multis, Cass. n. 10 623 /2 023 , Ca ss. n . 524 9 /2023, Ca s s. n . 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); -una censura relativa alla viol azione o falsa applicazione dell ’ art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle p r ove legali , valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori so ggetti a valutazione (cfr. C a ss. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nel