CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19386/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n.15511/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via della Mercede n. 11 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- 2)sul ricorso iscritto al n. 16251/2017 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via della Mercede n. 11 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 3155/16 depositata il 15 dicembre 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 maggio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In data 8 marzo 2007 [OSCURATO:PERSONA] cedeva a titolo oneroso all’[OSCURATO:SOCIETA]., che agiva in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., due distinte particelle di un terreno di sua proprietà sito nel Comune di Massafra, ricompreso nel progetto di raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto. All’esito della successiva verifica della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2007, la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto dell’Agenzia delle Entrate notificava al Greco un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione, ai fini dell’IRPEF, la plusvalenza da questi asseritamente realizzata in sèguito alla cessione immobiliare effettuata, irrogando nei suoi confronti la sanzione amministrativa di legge. Il contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, la quale accoglieva solo in parte il suo ricorso, limitandosi ad annullare la sanzione applicata dall’Ufficio. La decisione veniva poi confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sezione staccata di Taranto, la quale, con sentenza n. 3155/16 del 15 dicembre 2016, respingeva sia l’appello principale dell’[OSCURATO:PERSONA] che quello incidentale della parte privata. A fondamento dell’adottata pronuncia, per quanto in questa sede ancora interessa, il collegio regionale osservava che: - a norma dell’art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991, sono imponibili «le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a sèguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n. 97 del 16 aprile 1968»; - le particelle di terreno volontariamente cedute dal Greco all’[OSCURATO:SOCIETA]. nell’àmbito della procedura di espropriazione finalizzata alla realizzazione dell’opera pubblica innanzi descritta erano poste all’interno delle zone omogenee ”B.3“ e ”D.2“; - in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della L. n. 1 del 1978, doveva ritenersi che l’approvazione del progetto di raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Taranto da parte del Consiglio del Comune di Massafra equivalesse a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera e costituisse anche adozione di variante dello strumento urbanistico locale; detta variante, pur non necessitando della preventiva autorizzazione regionale, avrebbe comunque dovuto formare oggetto di successiva approvazione da parte della Regione, a mente dell’art. 8, comma 1, della L. n. 167 del 1962, applicabile in virtù del rinvio operato dallo stesso art. 1, comma 5, della L. n. 1 del 1978, innanzi citato; - non essendo intervenuta una siffatta approvazione, i terreni alienati dal contribuente erano da considerarsi tuttora ricadenti nelle zone omogenee ”B“ e ”D“, sicchè andava assoggettata a tassazione la plusvalenza da lui realizzata per effetto di tale cessione; - risultava condivisibile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto operante in favore del contribuente la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997. Avverso tale sentenza il Greco ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 16251/2017 R.G.. L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha spiegato autonomo ricorso per cassazione, iscritto al n. 15511/2017 R.G.. Il ricorso erariale è stato, inoltre, riproposto in via incidentale nell’àmbito del procedimento n. 16251/2017 R.G. con controricorso notificato e successivamente depositato entro i termini di cui all’art. 370, commi 1 e 3, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis». I ricorsi sono stati avviati alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il contribuente ha depositato memoria illustrativa in entrambi i procedimenti. [OSCURATO:PERSONA] (A)Rilievi preliminari 1. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. 15511/2017 e 16251/2017 R.G., aventi ad oggetto l’impugnazione della stessa sentenza. 1.1 Deve sùbito precisarsi che il ricorso proposto dal Greco va qualificato come principale, in quanto notificato prima di quello dell’Agenzia delle Entrate, che conseguentemente deve essere considerato incidentale (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass.n. 36057/2021, Cass. n. 27680/2021, Cass. n. 448/2020, Cass. n. 5695/2015). 1.2 Valgano, in proposito, le osservazioni che seguono. 1.3 L’Agenzia delle Entrate ha notificato per ben quattro volte il proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Taranto, n. 3155/16 del 15 dicembre 2016. 1.4 La prima notificazione, eseguita a mezzo p.e.c. in data 13 giugno 2017 con messaggio «rifiutato dal sistema» (come da ricevuta di mancata consegna in atti), va ritenuta inesistente, perché solo tentata, ma non perfezionata. Soccorre, sul punto, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 14917/2016, qui in appresso trascritto: «L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai princìpi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a)nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b)nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa». 1.5 Anche la seconda notificazione, effettuata a mezzo del servizio postale con spedizione del 29 giugno 2017, deve essere ritenuta inesistente, non risultando depositato agli atti del giudizio l’avviso di ricevimento, unico documento idoneo a provare l’avvenuta consegna del plico, con la relativa data, e l’identità della persona alla quale esso è stato eventualmente recapitato (cfr. Cass. n. 11225/2022, Cass. n. 20778/2021, Cass. n. 19623/2015). 1.6 Appare, invece, valida la terza notificazione in ordine cronologico, ovvero quella inerente al ricorso proposto in via incidentale dall’Amministrazione nell’àmbito del procedimento n. 16251/2017 R.G., eseguita telematicamente in data 25 agosto 2017 con messaggio di posta elettronica certificata pervenuto all’indirizzo digitale del destinatario avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] (come documentato dall’allegata ricevuta di avvenuta consegna ex art. 3-bis, comma 3, della L. n. 53 del 1994). 1.7 Ad essa ha fatto sèguito l’altrettanto valida notifica di un ulteriore autonomo ricorso per cassazione della parte pubblica, effettuata a mezzo del servizio postale con spedizione del 1° settembre 2017. 1.8 Nel descritto contesto, è dunque al ricorso del contribuente che va attribuita la veste di principale, per essere stato notificato anteriormente al primo ricorso dell’Agenzia portato a conoscenza della controparte. 1.9 Fermo quanto precede, non possono sussistere dubbi circa l’ammissibilità della terza impugnazione erariale, dovendo darsi sèguito all’insegnamento di questa Corte secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso ed abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica della decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge» (cfr. Cass.n. 8552/2020, Cass. Sez. Un. n. 6691/2020). 1.10 Esaminando gli atti processuali al lume dei suenunciati princìpi di diritto, va notato che: (a)i primi due ricorsi spiegati dall’Agenzia delle Entrate sono da considerare inammissibili per inesistenza della notificazione; (b)il terzo ricorso da essa proposto, validamente notificato a mezzo p.e.c. in data 25 agosto 2017, risulta tempestivo rispetto al termine decadenziale «esterno» fissato dall’art. 327, comma 1, c.p.c. e a quello «interno» di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, del medesimo codice, nel testo, applicabile «ratione temporis» - decorrenti, rispettivamente, dal 15 dicembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza impugnata) e dal 3 luglio 2017 (giorno di scadenza del termine di venti giorni per il deposito del ricorso principale del contribuente, notificato il 13 giugno 2017)-, tenuto conto della sospensione di sei mesi prevista dal comma 9 dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, disciplinante la definizione agevolata delle «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a sèguito di rinvio»; sospensione che, è bene precisarlo, opera automaticamente, purché la lite rientri fra quelle definibili e il termine di impugnazione spiri, come nel caso di specie, fra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 (cfr. Cass. n. 9734/2024, Cass. n. 29997/2019, Cass. n. 11913/2019); (c)lo stesso ricorso è, inoltre, tempestivo anche rispetto al termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data di notifica della prima impugnazione (13 giugno 2017) -integrante la conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (cfr. Cass. n. 2848/2015, Cass. n. 18604/2014, Cass. n. 5053/2009)-, tenuto conto della sospensione di cui si è detto sopra (in parte coincidente con quella operante di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, nel testo vigente «ratione temporis»); (d)né il primo né il secondo ricorso era già stato dichiarato inammissibile al momento della notificazione del terzo. 1.11 Ne discende che non può ritenersi operante in danno dell’Amministrazione impugnante la preclusione stabilita dall’art.387 c.p.c.. 1.12 In applicazione delle medesime «regulae iuris» innanzi richiamate, va, invece, reputato inammissibile il quarto ricorso erariale, ovvero quello spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 1° settembre 2017, perchè proposto quando il potere di impugnazione della parte pubblica si era ormai consumato. (B)Esame dei motivi (B1)Ricorso principale 2. Tanto premesso, può ora procedersi all’esame dei motivi di impugnazione, partendo da quelli contenuti nel ricorso principale, in numero di tre. 2.1 Con il primo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile . 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1, 4 e 5, della L. n. 1 del 1978, anche in relazione agli artt. 6 e seguenti della L. n. 167 del 1962, nonchè dell’art. 7, commi 1 e 3, della L. n. 385 del 1990 e dell’art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991. 2.2.1 Si deduce, al riguardo, che dalla lettura coordinata delle citate norme è possibile trarre i seguenti princìpi, erroneamente disattesi dal giudice d’appello: a)l’approvazione di progetti di opere pubbliche, tra le quali le opere concernenti le reti ferroviarie, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse; b)la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di opera pubblica o, nelle opere ferroviarie, la conferenza di tutte le amministrazioni coinvolte, siano esse statali o locali, costituiscono adozione di variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici; c)le aree in cui ricadono le opere in parola, seppure non destinate a pubblici servizi dallo strumento urbanistico in vigore (piano di fabbricazione, piano regolatore generale o altro strumento urbanistico), per effetto del progetto di approvazione dell’opera e mediante la variante allo strumento urbanistico sono considerate zona territoriale omogenea ”F“, comprendente parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di carattere generale, così come disposto dall’art. 2 -Zone omogenee del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 . 2.2.2 Viene, inoltre, soggiunto che: - per l’individuazione del momento da considerare per la collocazione dei terreni nella zona omogenea ”F“ si deve far riferimento non all’emissione del decreto di esproprio, bensì all’inizio della procedura esecutiva (ad esempio, occupazione di pubblica utilità) , sicchè, nel caso de quo, resta fermo che, ove un terreno venga espropriato a sèguito dell’adozione di una variante di piano per pubblica utilità, si deve avere riguardo alla nuova situazione del terreno stesso e non alla condizione precedente l’approvazione della variante ; -pertanto, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto di opera pubblica costituisce di per sé..., sin dalla relativa adozione da parte degli organi comunali..., adozione di variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ; -tale deliberazione poteva essere adottata senza l’approvazione successiva da parte della Regione, che, quindi, non era neppure necessaria nel caso di specie , in quanto gli artt. 6 e ss. della Legge n. 167/62 (espressamente richiamati dall’art. 1, co. 5, della L. n. 1 del 3 gennaio 1978), ed in particolare l’ultimo comma dell’art. 8 della L. 167/1962, come modificato dall’art. 34 della L. 865/1971, stabilisce che le varianti del piano di zona che non incidono sul dimensionamento globale dello stesso e non comportano modifiche del perimetro, degli indici edificatori e della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, nonché quelle che costituiscono adeguamento agli standards edilizi ed urbanistici, sono approvate con la sola deliberazione del Consiglio Comunale, senza la necessità di alcuna deliberazione da parte della Regione . 2.3 Con il terzo motivo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 167 del 1962. 2.3.1 Viene ribadito che, in base a quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 8 della L. n. 167 del 1962, disciplinante la procedura semplificata di approvazione dei piani per l’edilizia economica e popolare, la variazione della zona omogenea da ”B.3“ a ”F“ può essere approvat (a) con la sola deliberazione del Consiglio Comunale , per effetto della quale le aree interessate devono ritenersi inserite «ex lege»in zona ”F“. 3. Il primo motivo è infondato, in quanto la decisione assunta dalla CTR appare sorretta da un impianto argomentativo i cui punti fondamentali risultano esposti in maniera perfettamente intelligibile. 3.1 Invero, il collegio d’appello ha ritenuto priva di fondamento la tesi sostenuta dal Greco, secondo cui l’approvazione del progetto di opera pubblica da parte del Consiglio Comunale di Massafra avrebbe comportato «ope legis» la variante dello strumento urbanistico locale e il conseguente automatico inserimento nella zona omogenea ”F“ dei terreni volontariamente ceduti dal contribuente in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]., soggetto incaricato dall’espropriante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 3.1.1 Ha osservato, al riguardo, che «l’approvazione del progetto dell’opera pubblica (linea ferroviaria) da parte del Consiglio comunale equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità» e «costituisce anche variante allo strumento urbanistico che non necessita dell’autorizzazione regionale preventiva», quantunque detta autorizzazione debba intervenire in un momento successivo, giusta il disposto degli «artt. 6 e seguenti della legge 18/04/1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni», richiamati dall’art. 1, comma 5, della L. n. 1 del 1978, i quali «prevedono una lunga ed articolata procedura (pubblicazione degli elaborati, acquisizione di opposizioni ed osservazioni, trasmissione degli atti alla Regione) che si conclude con l’approvazione della variante da parte della Regione». 3.1.2 Sulla scorta di questa premessa, poiché «dalla documentazione in atti non risulta(va)che la variante adottata con la delibera del Consiglio comunale (foss)e stata successivamente oggetto di approvazione da parte della Regione», ha concluso nel senso che «i terreni resta(va)no nella zona B e D e i compensi… assoggettati a tassazione», come già stabilito dai primi giudici. 3.2 Dalle argomentazioni sopra ritrascritte appare evidente come l’iter logico-giuridico posto a base del «dictum» giudiziale sia agevolmente comprensibile, collocandosi ben al di sopra del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, segnante il limite entro il quale è tuttora ammesso il controllo di legittimità sulla motivazione a sèguito della modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. apportata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (cfr., ex permultis, Cass.n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. nn. 8053-8054/2014). 4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati insieme, perché intimamente connessi. 4.1 Essi appaiono privi di fondamento alla luce della condivisa giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: -in base ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 11 della L. n. 413 del 1991 (successivamente ripresi dai commi 1 e 2 dell’art. 35 del D.P.R. n. 327 del 2001, testo unico delle espropriazioni), sono soggette a imposizione le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti non esercenti imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme costituenti il corrispettivo di cessioni volontarie avvenute nel corso di procedimenti di espropriazione relativi a terreni destinati ad opere pubbliche o a infrastrutture urbane siti all’interno delle zone omogenee di tipo ”A“, ”B“, ”C“ e ”D“ di cui al D.M.2 aprile 1968, n. 1444, senza che a tal fine assuma rilievo alcuna ulteriore distinzione (Cass. n. 9228/2019); -all’uopo, è quindi necessario verificare se l’area in relazione alla quale si realizza il presupposto impositivo sia inclusa in una di queste zone, per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di un piano attuativo di secondo o di terzo livello (cfr. Cass. 9228/2019,Cass. n. 9455/2006, Cass. n. 4617/2005 ); -il momento rilevante per la collocazione del terreno nelle zone omogenee citate, onde stabilire l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’indennità di esproprio o del corrispettivo della cessione volontaria, va fissato all’inizio della procedura espropriativa (cfr. Cass. n. 1887/2024). 4.2 Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, dai quali non v’è ragione di discostarsi, poiché al temp o dell’approvazione del progetto di opera pubblica da parte dell’autorità espropriante - avente valore di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell’opera stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 1 del 1978- le due particelle di terreno di cui trattasi ricadevano nelle zone omogenee ”B“ e ”D“, come accertato in fatto dallaCTR, legittimamente è stata ripresa a tassazione dall’Ufficio la plusvalenza realizzata dal contribuente a sèguito della cessione a titolo oneroso operata in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. 4.3 Risulta, pertanto, priva di rilievo, a i fini della soluzione della vertenza, la disposizione contenuta nel comma 5 del predetto articolo, in virtù della quale, «nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi (...) , la deliberazione del c onsiglio c omunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta c omunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi» (cfr. Cass. n. 1887/2024, riguardante una vicenda analoga). 4.4 Ad ogni buon conto, la tesi interpretativa sulla quale il ricorrente fonda le proprie doglianze non appare sostenibile , in quanto il tenore testuale della norma non autorizza la conclusione che la delibera di approvazione del progetto (preliminare o definitivo ed esecutivo) di opera pubblica adottata dai competenti organi comunali comporti l’automatica e immediata riclassificazione in zona ”F“ (comprendente le parti del territorio destinate ad «attrezzature ed impianti di interesse generale») di aree collocate all’interno di zone omogenee di tipo ”A“, ”B“, ”C“e ”D“. 4.5 Rimane superata dalle considerazioni che precedono la questione, valorizzata dal collegio di secondo grado e diffusamente trattata in questa sede dal Greco , relativa alla necessità di una successiva approvazione della variante degli strumenti urbanistici da parte della competente autorità regionale. 4.6 In definitiva,poiché «in parte qua» il dispositivo dell’impugnata sentenza è conforme a diritto, le censure in disamina vanno respinte, previa correzione e integrazione della motivazione sorreggente il «decisum», ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.. (B2)Ricorso incidentale 5. Deve, a questo punto, passarsi allo scrutinio del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, articolato in due motivi. 5.1 Con il primo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la nullità dell’impugnata sentenzaper violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992. 5.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver immotivatamente disatteso la censura dell’Agenzia delle Entrate volta a contestare la statuizione di annullamento della sanzione amministrativa adottata dal primo giudice. 5.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene lamentata la violazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997. 5.2.1 Si contesta la decisione del giudice d’appello per aver erroneamente ritenuto operante in favore del Greco la causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997, pur in mancanza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di applicazione delle disposizioni fiscali rilevanti nella fattispecie. 6. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame del secondo. 6.1 La CTR ha così giustificato la decisione adottata sul punto in questione: «Ugualmente condivisibile è la seconda parte della sentenza recante la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza nella applicazione della norma da parte del contribuente». 6.2 La surriportata motivazione è del tutto apodittica, essendosi il collegio di secondo grado limitato a manifestare «sic et simpliciter» la propria condivisione del giudizio espresso dalla CTP, senza procedere a una reale disamina delle censure articolate dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale (come si ricava dalla stessa lettura della sentenza: pag. 4, terzo e quarto periodo) aveva specificamente contestato l’omessa motivazione da parte dei primi giudici in ordine alle ”obiettive condizioni di incertezza“ della norma violata ritenute ravvisabili nel caso concreto. 6.3 Sul tema in discussione questa Corte ha ripetutamente statuito che deve considerarsi nulla la sentenza d’appello motivata ”per relationem“ a quella di primo grado, quando la laconicità delle argomentazioni spese non consenta di appurare se alla conferma della decisione impugnata il giudice superiore sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e delle censure proposte (cfr. Cass. n. 2763/2023, Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 14877/2020, Cass. n. 22022/2017). 6.4 Per questa parte, dunque, la pronuncia gravata risulta affetta da nullità per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D. Lgs. n. 546 del 1992, in quanto corredata di una motivazione solo apparente, come tale collocantesi al di sotto del cd. «minimo costituzionale» di cui si è detto sopra (sottoparagrafo 3.2). (C)Statuizioni conclusive 7. Tirando le fila del discorso fin qui condotto, va respinto il ricorso principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Amministrazione. 7.1 Deve , conseguentemente, dispo rsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione parziale dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia, limitatamente alle questioni implicate dalle censure accolte o assorbite, fornendo congrua motivazione. 7.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese dei presenti giudizi riuniti di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.. 7.3 Visto l’esito dell’impugnazione principale, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte, riuniti i giudizi, rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese dei presenti giudizi riuniti di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quat