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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25126/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14335/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 126/2017 pubblica ta i l 10 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 4 luglio 2023 dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale Udito per il ricorrente principale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo del ricorso Udito per il controricorrente/ricorrente in via incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Il 3 giugno 2009 veniva stipulato un contratto preliminare fra [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promittente alienante e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] -successivamente incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]-, avente ad oggetto la promessa di trasferimento della proprietà di un intero appartamento e della quota indivisa di 8/27 di un ufficio e di un magazzino siti in Dodiciville, Comune catastale di Bolzano.

I patti contenuti nel preliminare venivano integrati con due scritture private sottoscritte la prima in pari data, la seconda il 18 maggio 2010.

Nel contratto si prevedeva che il promittente alienante avrebbe potuto, a sua scelta, optare per una compravendita pura e semplice, nel qual caso la promissaria acquirente avrebbe dovuto versargli in denaro l’intero prezzo convenuto, o in alternativa per una compravendita con permuta, nel qual caso parte del corrispettivo sarebbe stata costituita dal trasferimento in suo favore, ad opera della promissaria acquirente, della proprietà di alcune unità dell’edificio che questa intendeva costruire sull’area di sedime risultante dalla demolizione degli immobili che il Begal si era obbligato ad alienarle.

Erano, inoltre, stabiliti termini volti a scandire le diverse fasi dell’itercontrattuale - segnat amente per l’approvazione del progetto edilizio e per la consegna degli immobili promessi in permuta-, nonchè penali di vario importo con riferimento alle differenti situazioni che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto (mancata approvazionedel progetto edilizio entro una determinata data; omessa consegna degli immobili entro un certo termine; opzione del promittente alienante per la compravendita pura e semplice prima dell’approvazione del progetto edilizio).

Venivano, infine, contemplate alcune prestazioni accessorie a carico della promissaria acquirente, e in particolare: il rilascio di una fideiussione a prima richiesta; la messa a disposizione del promittente alienante di un appartamento e di un magazzino da adibire a deposito, successivamente alla consegna degli immobili da demolire per la realizzazione del costruendo edificio; il pagamento di tutte le spese relative alla vendita, comprese quelle di registrazione del contratto.

Essendo insorti contrasti fra le parti, il Begal adìva il Tribunale di Bolzano proponendo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario Baumgartner una serie di domande fondate sulle pattuizioni contenute nel preliminare del 3 giugno 2009, come successivamente integrato.

Più specificamente, instava affinchè i convenuti fossero condannati: a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta; a mettere a sua disposizione, a titolo gratuito, un appartamento e un magazzino per il deposito dei mobili; a realizzare nel tempo più breve possibile, e comunque entro e non oltre giugno 2014 , gli immobili da consegnare in permuta; a corrispondere le penali contrattualmente previste; a risarcire gli ulteriori danni cagionati.

Chiedeva, altresì, di essere autorizzato: a rinunciare in qualsiasi momento alla permuta, optando per la compravendita pura e semplice, salvo il diritto di esigere il pagamento del residuo prezzo dovuto, ammontante a 693.000 euro; ad escutere la fideiussione fino alla concorrenza del proprio complessivo credito per capitale, interessi, rivalutazione, penali e risarcimento di ulteriori danni non patrimoniali.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, chiedevano in via riconvenzionale di condannare l’attore al pagamento della somma di 4.222 euro o di quella diversa ritenuta di giustizia, corrispondente ai 19/27 del canone mensile da lui asseritamente percepito nel periodo 30 giugno-31 dicembre 2013 per aver concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli immobili oggetto del promesso trasferimento.

Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1155/2015 del 18 novembre 2015, con la quale il Tribunale adìto adottava le seguenti statuizioni: 1)disponeva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà degli immobili di cui al preliminare dal Begal alla [OSCURATO:SOCIETA]., con contestuale iscrizione dell’ipoteca legale sui medesimi beni a garanzia del pagamento del residuo prezzo di 692.892 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; 2)dichiarava i convenuti obbligati in solido al pagamento di tale somma; 3)ordinava al Conservatore del [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’intavolazione del trasferimento immobiliare a sèguito del passaggio in giudicato della sentenza; 4)condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Baumgartner a pagare al Begal, a titolo di penale, la somma di 225.000 euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo; 5)rigettava le ulteriori domande proposte dall’attore, nonché la riconvenzionale spiegata dai convenuti; 6)compensava per 1/3 le spese di lite fra le parti, condannando i convenuti, ritenuti prevalentemente soccombenti, alla rifusione dei restanti 2/3.

La decisione veniva impugnata con distinti atti di appello sia dal Begal che dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio Baumgartner.

Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 126/2017 del 10 novembre 2017 la Corte d’Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva solo in parte il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Baumgartner, dichiarando la nullità del terzo capo della sentenza impugnata, recante l’ordine di intavolazione del trasferimento immobiliare; per il resto, respingeva le contrapposte impugnazioni, compensando interamente fra le parti le spese del grado.

Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Baumgartner hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Begal con controricorso contenente impugnazione incidentale.

La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] A)Ricorso principale Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Baumgartner è affidato a sei motivi.

Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell’art. 2932 c.c. e degli artt. 2, 33 e 94 R.D. n. 499 del 1929 (legge tavolare).

Si assume che, alla stregua delle statuizioni adottate nei due gradi di merito, si pone la seguente alternativa: -o la sentenza emessa dal Tribunale risultava affetta da extrapetizione, in quanto nei territori in cui vige il sistema tavolare, come quello della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è di per sé solo idoneo a determinare l’effetto traslativo, a tal fine occorrendo l’iscrizione del diritto reale nel libro fondiario, giammai richiesta dall’attore; -oppure la domanda doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, poichè il suo accoglimento non avrebbe consentito al Begal di ottenere il trasferimento della proprietà, individuato dal primo giudice come il petitum sostanziale dedotto in giudizio.

Con il secondo motivo vengono allegati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare: a)che il Begal non avesse rinunciato per fatti concludenti al termine contrattualmente fissato per la consegna degli immobili oggetto della promessa permuta; b)che la proroga del termine per tale consegna, posticipata dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 con la scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010, si riferiva non soltanto alla clausola n. 8) del preliminare, ivi espressamente richiamata, ma anche alla precedente clausola n. 7).

Con il terzo motivo sono dedotti la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio.

Avrebbe sbagliato la Corte territoriale nel respingere il motivo di appello con il quale gli odierni ricorrenti avevano denunciato la nullità (per difetto di causa e immeritevolezza di tutela) della clausola penale contenuta nel contratto preliminare, prevedente il pagamento del medesimo importo sia nel caso di inadempimento che in quello di semplice ritardo della promissaria acquirente.

Il senso della sollevata censura non sembra essere stato colto appieno dal giudice distrettuale, che nella motivazione della sentenza ha richiamato la norma di cui all’art. 1383 c.c., non conferente alla questione sottoposta al suo vaglio.

In ogni caso, egli avrebbe dovuto ridurre ad equità la penale, il cui ammontare risultava manifestamente eccessivo.

Con il quarto motivo si prospettano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Si osserva che la clausola penale inserita nel preliminare tendeva ad assicurare alla parte adempiente un ingiustificato arricchimento, in contrasto con la funzione esclusivamente risarcitoria dell’istituto, giacchè il suo ammontare appariva manifestamente eccessivo rispetto al pregiudizio effettivamente sofferto dalla detta parte.

Essa, pertanto, non risultava meritevole di tutela, tenuto conto dei vari strumenti indennitari e riparatori già previsti in contratto.

Ove ritenuti insussistenti i presupposti per la sua riduzione ad equità, il giudice non avrebbe potuto far altro che dichiarare la nullità della relativa clausola, siccome integrante un evidente abuso dell’autonomia negoziale.

Con il quinto motivo sono lamentati la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Muovendo dalla premessa che la penale ha funzione risarcitoria e non assolve uno scopo punitivo, si osserva che, nel momento in cui viene previsto il pagamento di una determinata somma a tale titolo in rapporto a situazioni in cui la parte adempiente non può subire alcun danno, per essere già operanti altri strumenti riparatori predisposti dai contraenti, si finisce per introdurre un’ipotesi di danno punitivo (punitive damage) non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, se non nei casi espressamente contemplati da specifiche disposizioni normative.

Con il sesto motivo si contestano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Viene rimproverato alla Corte d’Appello di aver a torto dichiarato inammissibile la domanda di riduzione equitativa della penale avanzata dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che si rendesse all’uopo necessaria la formulazione di un’ «ipotesi alternativa» , ovvero l’indicazione del diverso importo ritenuto congruo.

Si obietta, al riguardo, che il potere di diminuzione della penale è esercitabile d’ufficio dal giudice e che, in ogni caso, nell’atto di appello era stato chiesto di contenere l’eventuale condanna entro l’importo di 75.000 euro.

B)Ricorso incidentale Il ricorso proposto dal Begal è basato su cinque motivi.

Con il primo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1375 e2932 c.c..

Si addebita alla Corte d’Appello di aver erroneamente affermato, sulla scorta di una non condivisibile interpretazione delle clausole nn. 6) del contratto preliminare del 3 giugno 2009 e 3) della scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010, che la garanzia fideiussoria ivi prevista doveva essere prestata dalla promissaria acquirente nella sola ipotesi in cui le parti fossero addivenute a una compravendita con permuta.

Ne sarebbe derivata la violazione dei criteri ermeneutici legali di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., da applicarsi anche al lume dei princìpi di correttezza e buona fede, con il risultato di impedire alla sentenza di produrre integralmente gli effetti del contratto non concluso e di vanificare l’intento pratico perseguitodalle parti.

Con il secondo motivo si prospettano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e ss., 1375 e 2932 c.c..

Si evidenzia che, in virtù della clausola n. 10) del contratto preliminare, la promissaria acquirente avrebbe dovuto corrispondere una penale di 2.500 euro al mese, raddoppiata a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di ritardo nella consegna degli immobili oggetto della promessa permuta.

Cionondimeno, muovendo dall’assunto che il pagamento di tale somma fosse dovuto nella sola ipotesi, non verificatasi, di effettiva conclusione di una compravendita con permuta, la Corte d’Appello non ha riconosciuto spettanti al Begal gli importi che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a versargli dal 30 giugno 2013 in poi; per di più, ha sottratto le somme da questa precedentemente corrisposte per la dedotta causale, pari a complessivi 75.000 euro, dall’importo della penale pattuita per il caso di mancata consegna degli immobili, ammontante a 300.000 euro.

Con il terzo motivo vengono allegate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss. e 2932 c.c..

Si contesta al collegio altoatesino di aver erroneamente stabilito, in contrasto con la previsione contenuta nella clausola n. 9) del preliminare, che gli interessi legali sulla penale debbano decorrere soltanto dalla data della sentenza di primo grado, anziché dal 1° giugno 2007, sull’assunto che tale ultima data sarebbe stata prevista esclusivamente come dies a quo degli interessi dovuti sul saldo del prezzo.

Con il quarto motivo si lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1475 e 2932 c.c..

Sebbene le clausole nn. 5), 7), 8) e 11) del contratto preliminare prevedessero che tutte le spese relative alla compravendita, compresa l’imposta di registrazione della sentenza, dovevano essere sopportate dall’acquirente, la Corte d’Appello ha ritenuto di non poter adottare una pronuncia conforme alle pattuizioni negoziali, sul presupposto che un’eventuale statuizione in tal senso non avrebbe avuto efficacia vincolante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, essendo le parti solidalmente obbligate ex lege al pagamento dell’imposta suddetta.

Si oppone che nulla, in realtà, impediva al giudice distrettuale di addossare tale pagamento a una sola parte.

Con il quinto motivo si denunciano la violazione e la f alsa applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c..

Nel giudizio di primo grado, con dichiarazione resa a verbale dal suo difensore nel corso dell’udienza del 17 aprile 2014, il Begal aveva rinunciato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta contro i convenuti.

Tale dichiarazione doveva essere intesa come rinuncia a un singolo capo della domanda, rientrante nei poteri del procurator ad litem, e non come rinuncia parziale agli atti del giudizio.

A sèguito di essa, nessuna decisione doveva essere assunta in ordine alla domanda rinunciata.

Per contro, il primo giudice l’aveva esaminata e respinta, tenendo conto dell’adottata pronuncia reiettiva ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che per questa ragione erano state ingiustamente compensate nella misura di 1/3.

Avrebbe, quindi, sbagliato la Corte territoriale nel disattendere il motivo di gravame articolato sul punto dal Begal.

C)Esame dei motivi Così riassunte le censure rivolte hinc et inde alla sentenza impugnata, si procede qui di sèguito all’esame delle contrapposte impugnazioni, prendendo le mosse da quella principale.

Il primo motivo è stato rinunciato con dichiarazione resa nel verbale della pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal procuratore dei ricorrenti, sostituito nell’occasione da un delegato.

Nulla, pertanto, deve statuirsi in ordine ad esso.

Il secondo motivo è inammissibile.

Con diffusa e logica motivazione incentrata sulla lettura coordinata delle clausole nn. 2), 6), 7), 8) e 10) del contratto preliminare, regolanti le varie ipotesi che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto anteriormente alla stipula dell’atto traslativo (approvazione o meno del progetto edilizio entro un certo termine; opzione della promittente alienante per la compravendita pura e semplice), la Corte d’Appello ha escluso che il Begal avesse inteso rinunciare per facta concludentia al termine del 31 dicembre 2013 previsto per la consegna degli immobili promessi in permuta, e quindi alla possibilità di chiedere il pagamento della penale pattuita per una simile evenienza.

Ha, inoltre, spiegato perché tale termine era da intendersi riferito non solo alla clausola n. 8) del preliminare, espressamente menzionata nella scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010 e prevedente la data entro cui gli immobili dovevano «essere consegnati completamente ultimati» al promittente alienante, ma anche alla precedente clausola n. 7), regolante l’ipotesi che i progetti presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero stati «respinti o comunque non approvati entro un termine che garantis(s)e una consegna delle unità promesse in permuta entro il 31.12.2012», (poi entro il 31.12.2013: pagg. 24–28 della sentenza, paragrafo 3.3.2).

Il ricorrente si limita a proporre un’interpretazione alternativa delle clausole in discorso e a contestare in maniera assai generica l’inosservanza da parte del collegio bolzanino dei criteri esegetici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c..

Sennonchè, per costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità in tema diinterpretazione del contratto non può investire ilrisultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma afferisce esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal detto giudice che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Ne discende che la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. Cass. n. 824/2023, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 9461/2021, Cass. n. 18724/2018).

Tanto, nella specie, non può dirsi avvenuto.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La doglianza formulata è del tutto generica e apodittica, in quanto i ricorrenti non chiariscono a quale delle diverse penali previste nel contratto preliminare essi intendano riferirsi, né per quale ragione giuridica dovrebbe reputarsi immeritevole di tutela una clausola prevedente la medesima prestazione tanto nel caso di inadempimento quanto in quello di ritardato adempimento, considerato che in entrambe le ipotesi rimane comunque operante il potere di riduzione equitativa attribuito al giudice di merito dall’art. 1384 c.c., esercitabile anche d’ufficio persino ove le parti abbiano convenuto l’irriducibilità della penale (cfr. 33159/2019, Cass. n. 24458/2007, Cass. n. 21066/2006).

Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La clausolapenale costituisce una pattuizione accessoria del contratto e svolge una duplice funzione: da un lato, quella dirafforzare il vincolo contrattuale; dall’altro, quella di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l’effetto di determinare e limitare ad essa -sempreché non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore- la misura del dovuto ristoro, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto (cfr. Cass. n. 347/2023, Cass. n. 21398/2021, Cass. n. 5305/1984).

Essa non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, tant’è vero che se l’ammontare fissato dalle partivenga a configurare, secondo l’apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell’autonomia privata oltre certi limiti di equilibrio contrattuale, può disporsene la riduzione in via equitativa.

Deve, conseguentemente, escludersi che detta clausolapossa essere inquadrata nell’istituto proprio del diritto nord-americano dei c.d.

«danni punitivi» ( punitive damages ), il quale è incompatibile con un sindacato del giudice sulla sproporzione fra l’importo liquidato e il danno effettivamente subìto (cfr. Cass. n. 1183/2007).

D’altro canto, proprio il potere di riduzione equitativa riconosciuto al giudice in caso di manifesta eccessività della prestazione pattuita rappresenta un rimedio idoneo a fronteggiare il rischio di un uso distorto dello strumento della penale, in tal modo assicurandone la meritevolezza di tutela.

Va, infine, osservato che l’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè della misura della riduzione equitativa da operare, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento, da compiere avendo riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione all’entità del danno subìto (cfr. Cass. n. 30049/2017, Cass. n. 23621/2012, Cass. n. 15468/2009, Cass. n. 10848/2003).

Nel caso in esame, ritenendo meritevole di speciale considerazione l’interesse del Begal al puntuale adempimento dell’obbligazione di consegna degli immobili promessigli in permuta, la Corte territoriale ha escluso la manifesta eccessività della penale e la possibilità di ridurla a un importo inferiore a quello pattuito.

La pronuncia è sorretta da una motivazione non meramente apparente -risultando comprensibile il ragionamento posto a base del decisum-, né manifestamente illogica o contradittoria, come tale rientrante nel c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, la cui violazione costituisce l’unico vizio motivazionale tuttora denunciabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012.

In proposito, è bene chiarire: -che le anomalie della motivazione appena richiamate devono emergere direttamente e immediatamente dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014); -che l’inesattezza del rilievo svolto nella parte iniziale del paragrafo 5.2 -in cui a torto viene mosso alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al Baumgartner l’addebito di non aver formulato «l’ipotesi alternativa», precisando «quale potesse essere l’eventuale congruo… ammontare» della penale-è rimasta priva di consegue nze pratiche, in quanto la Corte di merito ha poi espressamente escluso che l’importo di 75.000 euro indicato dagli appellanti potesse reputarsi sufficiente ad assicurare un adeguato ristoro dei danni patiti dal Begal.

Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, si osserva che i primi tre motivi, i quali possono essere scrutinati insieme perché accomunati dalla denuncia di pretesi errori interpretativi commessi dal giudice distrettuale, sono infondati.

Nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha esaminato tutte le questioni agitate con i suddetti motivi, offrendo una plausibile interpretazione delle clausole contrattuali e supportando con ampia e logica motivazione la soluzione ermeneutica accolta.

In particolare: -la questione relativa all’obbligo di rilascio della fideiussione bancaria da parte della promissaria acquirente è stata affrontata alle pagg. 31-34, paragrafi

4.1. e 4.1.1, ove sono illustrate le ragioni per le quali si è ritenuto che la prestazione di garanzia personale fosse prevista nel solo caso di conclusione di una compravendita con permuta; -quella riguardante l’applicazione della clausola n. 10) del contratto preliminare è stata trattata alle pagg. 36-38, paragrafo 4.3.1: ivi, alla stregua del tenore letterale della pattuizione, ritenuto inequivoco, si è argomentato che la penale posta a carico della promissaria acquirente a partire dal 1° gennaio 2011 -come misura riparatoria del danno da ritardata consegna degli immobili rispetto al termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissato- era dovuta «a condizione che effettivamente» si fosse pervenuti «alla permuta»; con la conseguenza che qualora, invece, si fosse optato per la compravendita pura e semplice, le somme precedentemente corrisposte a tale titolo avrebbero dovuto essere restituite alla stessa promissaria acquirente o altrimenti detratte dall’eventuale maggior credito del promittente alienante; -quella concernente la decorrenza degli interessi sulla penale è stata scrutinata alle pagg. 38-40, paragrafo 4.3.2, in cui si è chiarito perché essi non siano dovuti dal 1° giugno 2007, bensì soltanto dalla data della sentenza di primo grado.

Il ricorrente propone una diversa lettura delle clausole, lamentando in modo generico la violazione dei canoni legali di cui agli artt.1362 e ss. c.c., oltre che dei princìpi di correttezza e buona fede.

Nel rinviare alle considerazioni svolte sopra in occasione dello scrutinio del secondo motivo del ricorso principale, giova ribadire che l’interpretazione del contratto,traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Non può, pertanto, trovare ingresso in questa sede la critica della ricostruzione della volontà negoziale che si traduca esclusivamente nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dalla sentenza impugnata, tenuto conto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità,l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solamente una delle possibili eplausibili interpretazioni.

Sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva propostol’interpretazione poi disattesa dal detto giudice non è consentito di dolersi con il ricorso per cassazione del fatto che sia stata privilegiata l’altra(cfr. Cass.n. 22538/2022, Cass. Sez.

Un. n. 9774/2020, Cass. n. 28319/2017, Cass. n. 7472/2011).

Il quarto motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha chiarito che nei rapporti con l’Erario le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza, giusta il disposto dell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e che un’eventuale statuizione giudiziale che ponesse il relativo obbligo a carico di una sola parte «non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l’Agenzia delle Entrate».

Ha altresì soggiunto che nei rapporti interni fra condebitori solidali rimane esperibile, all’occorrenza in via preventiva, l’azione di regresso; azione che, tuttavia, non è stata esercitata nel presente giudizio dal Begal (pagg. 40-41 della sentenza, paragrafo 4.4).

Il ricorrente non muove alcuna specifica critica alla motivazione addotta a fondamento della pronuncia censurata, spiegando perché il collegio bolzanino avrebbe errato nel ritenere inopponibile all’Erario l’ipotetica condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Baumgartner al pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza e nel considerare necessaria la proposizione di una domanda di regresso al fine di poter determinare le modalità di riparto del debito tributario nei rapporti interni fra le parti.

La lagnanza risulta, dunque, carente di specificità.

Oltretutto, non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto evocate in rubrica, in quanto la Corte di merito non ha affatto negato che le spese in questione debbano gravare per intero sull’acquirente, ma si è semplicemente limitata ad escludere di poter «attua (re) una trasposizione della regolamentazione contrattuale nel provvedimento giurisdizionale» emesso ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Il quinto mezzo è inammissibile.

Il giudice d’appello ha affermato che la dichiarazione resa in prime cure dal difensore del Begal all’udienza del 17 aprile 2014 integra una rinuncia alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e non una rinuncia parziale agli atti ex art. 306 c.p.c..

Alla luce di ciò, non è dato comprendere di cosa abbia a dolersi il ricorrente, visto che egli stesso sostiene di aver rinunciato a un capo della domanda e non agli atti del giudizio.

Quanto, poi, all’obiezione secondo cui, una volta intervenuta la rinuncia alla domanda, il Tribunale non avrebbe dovuto statuire su di essa, nè tenere conto del suo esito negativo ai fini della parziale compensazione delle spese di lite, la doglianza si mostra mancante di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, per la parte che qui interessa, onde rendere edotta la Corte delle ragioni per le quali le dette spese erano state compensate.

Peraltro, dal tenore letterale del capo n. 5) del dispositivo della predetta sentenza, trascritto a pag. 21 del controricorso («rigetta tutte le restanti domande proposte dall’attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle parti convenute [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), emerge che quella di cui si discute non fu l’unica domanda del Begal disattesa dal primo giudice.

Nel descritto contesto, la censura in esame si rivela pure priva di decisività, atteso che, quand’anche se ne accertasse la fondatezza, la disposta compensazione delle spese risulterebbe comunque giustificata dalla configurabilità di una situazione di reciproca soccombenza delle parti.

In definitiva, vanno respinti entrambi i ricorsi.

Le spese del presente grado di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14335/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI n. 13, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] n. 126/2017 pubblica ta i l 10 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 4 luglio 2023 dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’inammissibilità e in subordine per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale Udito per il ricorrente principale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], su delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di rinunciare al primo motivo del ricorso Udito per il controricorrente/ricorrente in via incidentale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] Il 3 giugno 2009 veniva stipulato un contratto preliminare fra [OSCURATO:PERSONA] in qualità di promittente alienante e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] -successivamente incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]-, avente ad oggetto la promessa di trasferimento della proprietà di un intero appartamento e della quota indivisa di 8/27 di un ufficio e di un magazzino siti in Dodiciville, Comune catastale di Bolzano. I patti contenuti nel preliminare venivano integrati con due scritture private sottoscritte la prima in pari data, la seconda il 18 maggio 2010. Nel contratto si prevedeva che il promittente alienante avrebbe potuto, a sua scelta, optare per una compravendita pura e semplice, nel qual caso la promissaria acquirente avrebbe dovuto versargli in denaro l’intero prezzo convenuto, o in alternativa per una compravendita con permuta, nel qual caso parte del corrispettivo sarebbe stata costituita dal trasferimento in suo favore, ad opera della promissaria acquirente, della proprietà di alcune unità dell’edificio che questa intendeva costruire sull’area di sedime risultante dalla demolizione degli immobili che il Begal si era obbligato ad alienarle. Erano, inoltre, stabiliti termini volti a scandire le diverse fasi dell’itercontrattuale - segnat amente per l’approvazione del progetto edilizio e per la consegna degli immobili promessi in permuta-, nonchè penali di vario importo con riferimento alle differenti situazioni che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto (mancata approvazionedel progetto edilizio entro una determinata data; omessa consegna degli immobili entro un certo termine; opzione del promittente alienante per la compravendita pura e semplice prima dell’approvazione del progetto edilizio). Venivano, infine, contemplate alcune prestazioni accessorie a carico della promissaria acquirente, e in particolare: il rilascio di una fideiussione a prima richiesta; la messa a disposizione del promittente alienante di un appartamento e di un magazzino da adibire a deposito, successivamente alla consegna degli immobili da demolire per la realizzazione del costruendo edificio; il pagamento di tutte le spese relative alla vendita, comprese quelle di registrazione del contratto. Essendo insorti contrasti fra le parti, il Begal adìva il Tribunale di Bolzano proponendo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandatario Baumgartner una serie di domande fondate sulle pattuizioni contenute nel preliminare del 3 giugno 2009, come successivamente integrato. Più specificamente, instava affinchè i convenuti fossero condannati: a rilasciare una fideiussione bancaria a prima richiesta; a mettere a sua disposizione, a titolo gratuito, un appartamento e un magazzino per il deposito dei mobili; a realizzare nel tempo più breve possibile, e comunque entro e non oltre giugno 2014 , gli immobili da consegnare in permuta; a corrispondere le penali contrattualmente previste; a risarcire gli ulteriori danni cagionati. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato: a rinunciare in qualsiasi momento alla permuta, optando per la compravendita pura e semplice, salvo il diritto di esigere il pagamento del residuo prezzo dovuto, ammontante a 693.000 euro; ad escutere la fideiussione fino alla concorrenza del proprio complessivo credito per capitale, interessi, rivalutazione, penali e risarcimento di ulteriori danni non patrimoniali. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali, oltre a contestare la fondatezza delle avverse pretese, chiedevano in via riconvenzionale di condannare l’attore al pagamento della somma di 4.222 euro o di quella diversa ritenuta di giustizia, corrispondente ai 19/27 del canone mensile da lui asseritamente percepito nel periodo 30 giugno-31 dicembre 2013 per aver concesso in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. gli immobili oggetto del promesso trasferimento. Il giudizio veniva definito con sentenza n. 1155/2015 del 18 novembre 2015, con la quale il Tribunale adìto adottava le seguenti statuizioni: 1)disponeva, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà degli immobili di cui al preliminare dal Begal alla [OSCURATO:SOCIETA]., con contestuale iscrizione dell’ipoteca legale sui medesimi beni a garanzia del pagamento del residuo prezzo di 692.892 euro, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; 2)dichiarava i convenuti obbligati in solido al pagamento di tale somma; 3)ordinava al Conservatore del [OSCURATO:PERSONA] di procedere all’intavolazione del trasferimento immobiliare a sèguito del passaggio in giudicato della sentenza; 4)condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Baumgartner a pagare al Begal, a titolo di penale, la somma di 225.000 euro, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo; 5)rigettava le ulteriori domande proposte dall’attore, nonché la riconvenzionale spiegata dai convenuti; 6)compensava per 1/3 le spese di lite fra le parti, condannando i convenuti, ritenuti prevalentemente soccombenti, alla rifusione dei restanti 2/3. La decisione veniva impugnata con distinti atti di appello sia dal Begal che dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal socio Baumgartner. Disposta la riunione dei due procedimenti, con sentenza n. 126/2017 del 10 novembre 2017 la Corte d’Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano accoglieva solo in parte il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Baumgartner, dichiarando la nullità del terzo capo della sentenza impugnata, recante l’ordine di intavolazione del trasferimento immobiliare; per il resto, respingeva le contrapposte impugnazioni, compensando interamente fra le parti le spese del grado. Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Baumgartner hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dal Begal con controricorso contenente impugnazione incidentale. La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. Il ricorrente incidentale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] A)Ricorso principale Il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal Baumgartner è affidato a sei motivi. Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., dell’art. 2932 c.c. e degli artt. 2, 33 e 94 R.D. n. 499 del 1929 (legge tavolare). Si assume che, alla stregua delle statuizioni adottate nei due gradi di merito, si pone la seguente alternativa: -o la sentenza emessa dal Tribunale risultava affetta da extrapetizione, in quanto nei territori in cui vige il sistema tavolare, come quello della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, l’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è di per sé solo idoneo a determinare l’effetto traslativo, a tal fine occorrendo l’iscrizione del diritto reale nel libro fondiario, giammai richiesta dall’attore; -oppure la domanda doveva essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, poichè il suo accoglimento non avrebbe consentito al Begal di ottenere il trasferimento della proprietà, individuato dal primo giudice come il petitum sostanziale dedotto in giudizio. Con il secondo motivo vengono allegati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare: a)che il Begal non avesse rinunciato per fatti concludenti al termine contrattualmente fissato per la consegna degli immobili oggetto della promessa permuta; b)che la proroga del termine per tale consegna, posticipata dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 con la scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010, si riferiva non soltanto alla clausola n. 8) del preliminare, ivi espressamente richiamata, ma anche alla precedente clausola n. 7). Con il terzo motivo sono dedotti la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio. Avrebbe sbagliato la Corte territoriale nel respingere il motivo di appello con il quale gli odierni ricorrenti avevano denunciato la nullità (per difetto di causa e immeritevolezza di tutela) della clausola penale contenuta nel contratto preliminare, prevedente il pagamento del medesimo importo sia nel caso di inadempimento che in quello di semplice ritardo della promissaria acquirente. Il senso della sollevata censura non sembra essere stato colto appieno dal giudice distrettuale, che nella motivazione della sentenza ha richiamato la norma di cui all’art. 1383 c.c., non conferente alla questione sottoposta al suo vaglio. In ogni caso, egli avrebbe dovuto ridurre ad equità la penale, il cui ammontare risultava manifestamente eccessivo. Con il quarto motivo si prospettano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Si osserva che la clausola penale inserita nel preliminare tendeva ad assicurare alla parte adempiente un ingiustificato arricchimento, in contrasto con la funzione esclusivamente risarcitoria dell’istituto, giacchè il suo ammontare appariva manifestamente eccessivo rispetto al pregiudizio effettivamente sofferto dalla detta parte. Essa, pertanto, non risultava meritevole di tutela, tenuto conto dei vari strumenti indennitari e riparatori già previsti in contratto. Ove ritenuti insussistenti i presupposti per la sua riduzione ad equità, il giudice non avrebbe potuto far altro che dichiarare la nullità della relativa clausola, siccome integrante un evidente abuso dell’autonomia negoziale. Con il quinto motivo sono lamentati la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e degli artt. 1322, comma 2, 1382, 1383 e 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Muovendo dalla premessa che la penale ha funzione risarcitoria e non assolve uno scopo punitivo, si osserva che, nel momento in cui viene previsto il pagamento di una determinata somma a tale titolo in rapporto a situazioni in cui la parte adempiente non può subire alcun danno, per essere già operanti altri strumenti riparatori predisposti dai contraenti, si finisce per introdurre un’ipotesi di danno punitivo (punitive damage) non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, se non nei casi espressamente contemplati da specifiche disposizioni normative. Con il sesto motivo si contestano la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 1384 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Viene rimproverato alla Corte d’Appello di aver a torto dichiarato inammissibile la domanda di riduzione equitativa della penale avanzata dagli odierni ricorrenti, sul presupposto che si rendesse all’uopo necessaria la formulazione di un’ «ipotesi alternativa» , ovvero l’indicazione del diverso importo ritenuto congruo. Si obietta, al riguardo, che il potere di diminuzione della penale è esercitabile d’ufficio dal giudice e che, in ogni caso, nell’atto di appello era stato chiesto di contenere l’eventuale condanna entro l’importo di 75.000 euro. B)Ricorso incidentale Il ricorso proposto dal Begal è basato su cinque motivi. Con il primo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1322, 1375 e2932 c.c.. Si addebita alla Corte d’Appello di aver erroneamente affermato, sulla scorta di una non condivisibile interpretazione delle clausole nn. 6) del contratto preliminare del 3 giugno 2009 e 3) della scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010, che la garanzia fideiussoria ivi prevista doveva essere prestata dalla promissaria acquirente nella sola ipotesi in cui le parti fossero addivenute a una compravendita con permuta. Ne sarebbe derivata la violazione dei criteri ermeneutici legali di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., da applicarsi anche al lume dei princìpi di correttezza e buona fede, con il risultato di impedire alla sentenza di produrre integralmente gli effetti del contratto non concluso e di vanificare l’intento pratico perseguitodalle parti. Con il secondo motivo si prospettano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1362 e ss., 1375 e 2932 c.c.. Si evidenzia che, in virtù della clausola n. 10) del contratto preliminare, la promissaria acquirente avrebbe dovuto corrispondere una penale di 2.500 euro al mese, raddoppiata a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di ritardo nella consegna degli immobili oggetto della promessa permuta. Cionondimeno, muovendo dall’assunto che il pagamento di tale somma fosse dovuto nella sola ipotesi, non verificatasi, di effettiva conclusione di una compravendita con permuta, la Corte d’Appello non ha riconosciuto spettanti al Begal gli importi che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a versargli dal 30 giugno 2013 in poi; per di più, ha sottratto le somme da questa precedentemente corrisposte per la dedotta causale, pari a complessivi 75.000 euro, dall’importo della penale pattuita per il caso di mancata consegna degli immobili, ammontante a 300.000 euro. Con il terzo motivo vengono allegate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss. e 2932 c.c.. Si contesta al collegio altoatesino di aver erroneamente stabilito, in contrasto con la previsione contenuta nella clausola n. 9) del preliminare, che gli interessi legali sulla penale debbano decorrere soltanto dalla data della sentenza di primo grado, anziché dal 1° giugno 2007, sull’assunto che tale ultima data sarebbe stata prevista esclusivamente come dies a quo degli interessi dovuti sul saldo del prezzo. Con il quarto motivo si lamentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1322, 1362 e ss., 1475 e 2932 c.c.. Sebbene le clausole nn. 5), 7), 8) e 11) del contratto preliminare prevedessero che tutte le spese relative alla compravendita, compresa l’imposta di registrazione della sentenza, dovevano essere sopportate dall’acquirente, la Corte d’Appello ha ritenuto di non poter adottare una pronuncia conforme alle pattuizioni negoziali, sul presupposto che un’eventuale statuizione in tal senso non avrebbe avuto efficacia vincolante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, essendo le parti solidalmente obbligate ex lege al pagamento dell’imposta suddetta. Si oppone che nulla, in realtà, impediva al giudice distrettuale di addossare tale pagamento a una sola parte. Con il quinto motivo si denunciano la violazione e la f alsa applicazione degli artt. 84 e 306 c.p.c.. Nel giudizio di primo grado, con dichiarazione resa a verbale dal suo difensore nel corso dell’udienza del 17 aprile 2014, il Begal aveva rinunciato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta contro i convenuti. Tale dichiarazione doveva essere intesa come rinuncia a un singolo capo della domanda, rientrante nei poteri del procurator ad litem, e non come rinuncia parziale agli atti del giudizio. A sèguito di essa, nessuna decisione doveva essere assunta in ordine alla domanda rinunciata. Per contro, il primo giudice l’aveva esaminata e respinta, tenendo conto dell’adottata pronuncia reiettiva ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che per questa ragione erano state ingiustamente compensate nella misura di 1/3. Avrebbe, quindi, sbagliato la Corte territoriale nel disattendere il motivo di gravame articolato sul punto dal Begal. C)Esame dei motivi Così riassunte le censure rivolte hinc et inde alla sentenza impugnata, si procede qui di sèguito all’esame delle contrapposte impugnazioni, prendendo le mosse da quella principale. Il primo motivo è stato rinunciato con dichiarazione resa nel verbale della pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal procuratore dei ricorrenti, sostituito nell’occasione da un delegato. Nulla, pertanto, deve statuirsi in ordine ad esso. Il secondo motivo è inammissibile. Con diffusa e logica motivazione incentrata sulla lettura coordinata delle clausole nn. 2), 6), 7), 8) e 10) del contratto preliminare, regolanti le varie ipotesi che si sarebbero potute verificare nel corso del rapporto anteriormente alla stipula dell’atto traslativo (approvazione o meno del progetto edilizio entro un certo termine; opzione della promittente alienante per la compravendita pura e semplice), la Corte d’Appello ha escluso che il Begal avesse inteso rinunciare per facta concludentia al termine del 31 dicembre 2013 previsto per la consegna degli immobili promessi in permuta, e quindi alla possibilità di chiedere il pagamento della penale pattuita per una simile evenienza. Ha, inoltre, spiegato perché tale termine era da intendersi riferito non solo alla clausola n. 8) del preliminare, espressamente menzionata nella scrittura privata integrativa del 18 maggio 2010 e prevedente la data entro cui gli immobili dovevano «essere consegnati completamente ultimati» al promittente alienante, ma anche alla precedente clausola n. 7), regolante l’ipotesi che i progetti presentati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fossero stati «respinti o comunque non approvati entro un termine che garantis(s)e una consegna delle unità promesse in permuta entro il 31.12.2012», (poi entro il 31.12.2013: pagg. 24–28 della sentenza, paragrafo 3.3.2). Il ricorrente si limita a proporre un’interpretazione alternativa delle clausole in discorso e a contestare in maniera assai generica l’inosservanza da parte del collegio bolzanino dei criteri esegetici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.. Sennonchè, per costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità in tema diinterpretazione del contratto non può investire ilrisultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma afferisce esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal detto giudice che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati. Ne discende che la parte non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (cfr. Cass. n. 824/2023, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 9461/2021, Cass. n. 18724/2018). Tanto, nella specie, non può dirsi avvenuto. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La doglianza formulata è del tutto generica e apodittica, in quanto i ricorrenti non chiariscono a quale delle diverse penali previste nel contratto preliminare essi intendano riferirsi, né per quale ragione giuridica dovrebbe reputarsi immeritevole di tutela una clausola prevedente la medesima prestazione tanto nel caso di inadempimento quanto in quello di ritardato adempimento, considerato che in entrambe le ipotesi rimane comunque operante il potere di riduzione equitativa attribuito al giudice di merito dall’art. 1384 c.c., esercitabile anche d’ufficio persino ove le parti abbiano convenuto l’irriducibilità della penale (cfr. 33159/2019, Cass. n. 24458/2007, Cass. n. 21066/2006). Il quarto, il quinto e il sesto motivo, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La clausolapenale costituisce una pattuizione accessoria del contratto e svolge una duplice funzione: da un lato, quella dirafforzare il vincolo contrattuale; dall’altro, quella di stabilire in via preventiva la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l’effetto di determinare e limitare ad essa -sempreché non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore- la misura del dovuto ristoro, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto (cfr. Cass. n. 347/2023, Cass. n. 21398/2021, Cass. n. 5305/1984). Essa non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, tant’è vero che se l’ammontare fissato dalle partivenga a configurare, secondo l’apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell’autonomia privata oltre certi limiti di equilibrio contrattuale, può disporsene la riduzione in via equitativa. Deve, conseguentemente, escludersi che detta clausolapossa essere inquadrata nell’istituto proprio del diritto nord-americano dei c.d. «danni punitivi» ( punitive damages ), il quale è incompatibile con un sindacato del giudice sulla sproporzione fra l’importo liquidato e il danno effettivamente subìto (cfr. Cass. n. 1183/2007). D’altro canto, proprio il potere di riduzione equitativa riconosciuto al giudice in caso di manifesta eccessività della prestazione pattuita rappresenta un rimedio idoneo a fronteggiare il rischio di un uso distorto dello strumento della penale, in tal modo assicurandone la meritevolezza di tutela. Va, infine, osservato che l’apprezzamento dell’eccessività dell’importo fissato dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonchè della misura della riduzione equitativa da operare, rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento, da compiere avendo riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione all’entità del danno subìto (cfr. Cass. n. 30049/2017, Cass. n. 23621/2012, Cass. n. 15468/2009, Cass. n. 10848/2003). Nel caso in esame, ritenendo meritevole di speciale considerazione l’interesse del Begal al puntuale adempimento dell’obbligazione di consegna degli immobili promessigli in permuta, la Corte territoriale ha escluso la manifesta eccessività della penale e la possibilità di ridurla a un importo inferiore a quello pattuito. La pronuncia è sorretta da una motivazione non meramente apparente -risultando comprensibile il ragionamento posto a base del decisum-, né manifestamente illogica o contradittoria, come tale rientrante nel c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, la cui violazione costituisce l’unico vizio motivazionale tuttora denunciabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012. In proposito, è bene chiarire: -che le anomalie della motivazione appena richiamate devono emergere direttamente e immediatamente dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014); -che l’inesattezza del rilievo svolto nella parte iniziale del paragrafo 5.2 -in cui a torto viene mosso alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al Baumgartner l’addebito di non aver formulato «l’ipotesi alternativa», precisando «quale potesse essere l’eventuale congruo… ammontare» della penale-è rimasta priva di consegue nze pratiche, in quanto la Corte di merito ha poi espressamente escluso che l’importo di 75.000 euro indicato dagli appellanti potesse reputarsi sufficiente ad assicurare un adeguato ristoro dei danni patiti dal Begal. Passando ora alla disamina del ricorso incidentale, si osserva che i primi tre motivi, i quali possono essere scrutinati insieme perché accomunati dalla denuncia di pretesi errori interpretativi commessi dal giudice distrettuale, sono infondati. Nell’impugnata sentenza la Corte d’Appello ha esaminato tutte le questioni agitate con i suddetti motivi, offrendo una plausibile interpretazione delle clausole contrattuali e supportando con ampia e logica motivazione la soluzione ermeneutica accolta. In particolare: -la questione relativa all’obbligo di rilascio della fideiussione bancaria da parte della promissaria acquirente è stata affrontata alle pagg. 31-34, paragrafi 4.1. e 4.1.1, ove sono illustrate le ragioni per le quali si è ritenuto che la prestazione di garanzia personale fosse prevista nel solo caso di conclusione di una compravendita con permuta; -quella riguardante l’applicazione della clausola n. 10) del contratto preliminare è stata trattata alle pagg. 36-38, paragrafo 4.3.1: ivi, alla stregua del tenore letterale della pattuizione, ritenuto inequivoco, si è argomentato che la penale posta a carico della promissaria acquirente a partire dal 1° gennaio 2011 -come misura riparatoria del danno da ritardata consegna degli immobili rispetto al termine del 31 dicembre 2010, inizialmente fissato- era dovuta «a condizione che effettivamente» si fosse pervenuti «alla permuta»; con la conseguenza che qualora, invece, si fosse optato per la compravendita pura e semplice, le somme precedentemente corrisposte a tale titolo avrebbero dovuto essere restituite alla stessa promissaria acquirente o altrimenti detratte dall’eventuale maggior credito del promittente alienante; -quella concernente la decorrenza degli interessi sulla penale è stata scrutinata alle pagg. 38-40, paragrafo 4.3.2, in cui si è chiarito perché essi non siano dovuti dal 1° giugno 2007, bensì soltanto dalla data della sentenza di primo grado. Il ricorrente propone una diversa lettura delle clausole, lamentando in modo generico la violazione dei canoni legali di cui agli artt.1362 e ss. c.c., oltre che dei princìpi di correttezza e buona fede. Nel rinviare alle considerazioni svolte sopra in occasione dello scrutinio del secondo motivo del ricorso principale, giova ribadire che l’interpretazione del contratto,traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Non può, pertanto, trovare ingresso in questa sede la critica della ricostruzione della volontà negoziale che si traduca esclusivamente nella prospettazione di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto già esaminati dalla sentenza impugnata, tenuto conto che, per sottrarsi al sindacato di legittimità,l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma solamente una delle possibili eplausibili interpretazioni. Sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, alla parte che aveva propostol’interpretazione poi disattesa dal detto giudice non è consentito di dolersi con il ricorso per cassazione del fatto che sia stata privilegiata l’altra(cfr. Cass.n. 22538/2022, Cass. Sez. Un. n. 9774/2020, Cass. n. 28319/2017, Cass. n. 7472/2011). Il quarto motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha chiarito che nei rapporti con l’Erario le parti sono solidalmente tenute al pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza, giusta il disposto dell’art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e che un’eventuale statuizione giudiziale che ponesse il relativo obbligo a carico di una sola parte «non avrebbe alcuna efficacia vincolante per l’Agenzia delle Entrate». Ha altresì soggiunto che nei rapporti interni fra condebitori solidali rimane esperibile, all’occorrenza in via preventiva, l’azione di regresso; azione che, tuttavia, non è stata esercitata nel presente giudizio dal Begal (pagg. 40-41 della sentenza, paragrafo 4.4). Il ricorrente non muove alcuna specifica critica alla motivazione addotta a fondamento della pronuncia censurata, spiegando perché il collegio bolzanino avrebbe errato nel ritenere inopponibile all’Erario l’ipotetica condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Baumgartner al pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza e nel considerare necessaria la proposizione di una domanda di regresso al fine di poter determinare le modalità di riparto del debito tributario nei rapporti interni fra le parti. La lagnanza risulta, dunque, carente di specificità. Oltretutto, non sussiste la denunciata violazione delle norme di diritto evocate in rubrica, in quanto la Corte di merito non ha affatto negato che le spese in questione debbano gravare per intero sull’acquirente, ma si è semplicemente limitata ad escludere di poter «attua (re) una trasposizione della regolamentazione contrattuale nel provvedimento giurisdizionale» emesso ai sensi dell’art. 2932 c.c.. Il quinto mezzo è inammissibile. Il giudice d’appello ha affermato che la dichiarazione resa in prime cure dal difensore del Begal all’udienza del 17 aprile 2014 integra una rinuncia alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e non una rinuncia parziale agli atti ex art. 306 c.p.c.. Alla luce di ciò, non è dato comprendere di cosa abbia a dolersi il ricorrente, visto che egli stesso sostiene di aver rinunciato a un capo della domanda e non agli atti del giudizio. Quanto, poi, all’obiezione secondo cui, una volta intervenuta la rinuncia alla domanda, il Tribunale non avrebbe dovuto statuire su di essa, nè tenere conto del suo esito negativo ai fini della parziale compensazione delle spese di lite, la doglianza si mostra mancante di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado, per la parte che qui interessa, onde rendere edotta la Corte delle ragioni per le quali le dette spese erano state compensate. Peraltro, dal tenore letterale del capo n. 5) del dispositivo della predetta sentenza, trascritto a pag. 21 del controricorso («rigetta tutte le restanti domande proposte dall’attore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle parti convenute [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»), emerge che quella di cui si discute non fu l’unica domanda del Begal disattesa dal primo giudice. Nel descritto contesto, la censura in esame si rivela pure priva di decisività, atteso che, quand’anche se ne accertasse la fondatezza, la disposta compensazione delle spese risulterebbe comunque giustificata dalla configurabilità di una situazione di reciproca soccombenza delle parti. In definitiva, vanno respinti entrambi i ricorsi. Le spese del presente grado di legittimità possono essere interamente compensate fra le parti, attesa la loro reciproca soccombenza. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimit