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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16441/2024

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ul ricorso iscritto al n. 22725/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma alla via della Fontanella di Borghese n. 72 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 330/25/16 depositata il 2 marzo 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In data 19 marzo 2012 l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] -entrambe ex socie accomandanti e la prima anche ex liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Zaffalon C. (d’ora in poi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), cancellata dal registro delle imprese il 28 agosto 2005, nonché eredi del defunto socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale per il pagamento di una maggior ILOR dovuta dalla prefata società in relazione all’anno 1985, giusta quanto accertato in via definitiva con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1783/05/10 del 19 novembre 2010, passata in giudicato.

Le intimate impugnavano la suddetta cartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, la quale accoglieva il loro ricorso, annullando l’atto esattivo in questione.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che con sentenza n. 330/25/16 del 2 marzo 2016 rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA].

Rilevava il giudice regionale: - che la summenzionata sentenza della CTC era stata emessa nei confronti di una società già cancellata da cinque anni dal registro delle imprese; - che, a sèguito dell’intervenuta cancellazione della società, l’ufficio finanziario avrebbe dovuto «chiamare nel processo le due contribuenti»; - che «questi due elementi porta (va) no a considerare che la pretesa tributaria non p(otesse) essere azionata nei confronti delle Sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; -che dovevano essere confermate, per il resto, «le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado».

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la Zaffalon hanno resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Nel termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 1.1 Si contesta al giudice d’appello di aver tralasciato di considerare che l’esistenza del credito tributario dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era stata accertata dalla CTC con sentenza passata in giudicato, come emergeva dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dalle stesse ex socie Ferro e Zaffalon nel libello introduttivo della lite.

In un simile contesto, risultavano prive di rilievo le argomentazioni svolte dalle predette contribuenti in ordine alle conseguenze asseritamente derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti nell’àmbito del giudizio definito da quella pronuncia.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313, 2324 e 2495 c.c.. 2.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel negare la responsabilità delle contribuenti, nella loro qualità di ex socie accomandanti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per i debiti sociali sopravvenuti all’estinzione dell’ente. 2.2 Viene, al riguardo, evidenziato che, in virtù della disciplina normativa richiamata nella rubrica del motivo, le sunnominate Ferro e Zaffalon erano tenute a rispondere dei debiti in parola nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione.

3. Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione omessa o apparente e per violazione dell’art. 112 del medesimo codice. 3.1 Si rimprovera al collegio di secondo grado di aver sbrigativamente disatteso le censure sollevate con l’atto di appello dall’Agenzia delle Entrate, senza sottoporle a un’approfondita disamina.

4. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio di quest’ultimo motivo, inteso a far valere un preteso vizio di nullità della sentenza gravata. 4.1 Esso è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle ulteriori censure svolte dalla parte ricorrente. 4.2 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass.n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022). 4.3 In particolare, si definisce apparentesi definisce «apparente» la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez.

Un. n. 22232/2016, Cass. Sez.

Un. n. 16599/2016). 4.4 Orbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza risulta affetta dalla grave anomalia motivazionale testè descritta. 4.5 Invero, con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decisione di primo grado, deducendo che l’impugnata cartella di pagamento era stata notificata ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] non soltanto nella qualità di eredi del defunto socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], ma anche in quella di ex socie accomandanti della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., come tali responsabili per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313, comma 1, c.c., nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e che nei confronti della prima era stato invocato anche l’ulteriore titolo di responsabilità fondato sulla sua qualità di ex liquidatrice. 4.6 A fronte di tale specifica censura, la CTR si è astenuta dal compiere gli accertamenti in fatto necessari per fornire un’adeguata risposta alla questione prospettata dall’[OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad osservare che «la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] e(ra) stata emessa nei confronti di una società cancellata da cinque anni» e che in quel giudizio l’Ufficio avrebbe dovuto «chiamare nel processo le due contribuenti»; per il resto, si è genericamente richiamata alle «argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado», che non aveva affrontato in modo puntuale il tema dibattuto (nella parte narrativa della decisione qui impugnata si attesta che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso delle contribuenti per le seguenti ragioni: a]«la sentenza emessa cinque anni dopo la cancellazione della società non p[oteva] trasmettersi sic et simpliciter a carico degli eredi dell’accomandatario senza verifica della qualità di socie accomandanti e del piano di riparto della società cancellata, che riportava un debito nei confronti dell’erario molto più basso e comunque pagato»; b]«il debito tributario… preteso e [ra] a carico della società e non del socio accomandatario»). 4.7 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la motivazione della sentenza ora al vaglio della Corte va ritenuta meramente apparente, in quanto poggiante su una lacunosa ricostruzione della vicenda e priva di un’effettiva disamina critica delle doglianze mosse dalla parte appellante (cfr. Cass. n. 20883/2019, Cass. n. 28139/2018, Cass. n. 27112/2018, Cass. n. 22022/2017), sì da non consentire il controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio seguìto dal giudice a quo per addivenire alla finale statuizione di rigetto del gravame (cfr. Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 22022/2017).

5. Deve, pertanto, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della pronuncia gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 22725/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma alla via della Fontanella di Borghese n. 72 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 330/25/16 depositata il 2 marzo 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] In data 19 marzo 2012 l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] -entrambe ex socie accomandanti e la prima anche ex liquidatrice della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Zaffalon C. (d’ora in poi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), cancellata dal registro delle imprese il 28 agosto 2005, nonché eredi del defunto socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] cartella esattoriale per il pagamento di una maggior ILOR dovuta dalla prefata società in relazione all’anno 1985, giusta quanto accertato in via definitiva con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1783/05/10 del 19 novembre 2010, passata in giudicato. Le intimate impugnavano la suddetta cartella dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Treviso, la quale accoglieva il loro ricorso, annullando l’atto esattivo in questione. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, che con sentenza n. 330/25/16 del 2 marzo 2016 rigettava l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA]. Rilevava il giudice regionale: - che la summenzionata sentenza della CTC era stata emessa nei confronti di una società già cancellata da cinque anni dal registro delle imprese; - che, a sèguito dell’intervenuta cancellazione della società, l’ufficio finanziario avrebbe dovuto «chiamare nel processo le due contribuenti»; - che «questi due elementi porta (va) no a considerare che la pretesa tributaria non p(otesse) essere azionata nei confronti delle Sig.re [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»; -che dovevano essere confermate, per il resto, «le argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado». Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e la Zaffalon hanno resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.. 1.1 Si contesta al giudice d’appello di aver tralasciato di considerare che l’esistenza del credito tributario dell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. era stata accertata dalla CTC con sentenza passata in giudicato, come emergeva dalla ricostruzione della vicenda processuale operata dalle stesse ex socie Ferro e Zaffalon nel libello introduttivo della lite. In un simile contesto, risultavano prive di rilievo le argomentazioni svolte dalle predette contribuenti in ordine alle conseguenze asseritamente derivanti dalla mancata integrazione del contraddittorio nei loro confronti nell’àmbito del giudizio definito da quella pronuncia. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2304, 2312, comma 2, 2313, 2324 e 2495 c.c.. 2.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel negare la responsabilità delle contribuenti, nella loro qualità di ex socie accomandanti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per i debiti sociali sopravvenuti all’estinzione dell’ente. 2.2 Viene, al riguardo, evidenziato che, in virtù della disciplina normativa richiamata nella rubrica del motivo, le sunnominate Ferro e Zaffalon erano tenute a rispondere dei debiti in parola nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. 3. Con il terzo mezzo, inquadrato nello schema dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., viene dedotta la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione omessa o apparente e per violazione dell’art. 112 del medesimo codice. 3.1 Si rimprovera al collegio di secondo grado di aver sbrigativamente disatteso le censure sollevate con l’atto di appello dall’Agenzia delle Entrate, senza sottoporle a un’approfondita disamina. 4. Nell’ordine logico-giuridico si appalesa prioritario lo scrutinio di quest’ultimo motivo, inteso a far valere un preteso vizio di nullità della sentenza gravata. 4.1 Esso è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle ulteriori censure svolte dalla parte ricorrente. 4.2 A sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass.n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022). 4.3 In particolare, si definisce apparentesi definisce «apparente» la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). 4.4 Orbene, nel caso di specie, l’impugnata sentenza risulta affetta dalla grave anomalia motivazionale testè descritta. 4.5 Invero, con l’atto di appello l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decisione di primo grado, deducendo che l’impugnata cartella di pagamento era stata notificata ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] non soltanto nella qualità di eredi del defunto socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], ma anche in quella di ex socie accomandanti della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., come tali responsabili per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2313, comma 1, c.c., nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e che nei confronti della prima era stato invocato anche l’ulteriore titolo di responsabilità fondato sulla sua qualità di ex liquidatrice. 4.6 A fronte di tale specifica censura, la CTR si è astenuta dal compiere gli accertamenti in fatto necessari per fornire un’adeguata risposta alla questione prospettata dall’[OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad osservare che «la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] e(ra) stata emessa nei confronti di una società cancellata da cinque anni» e che in quel giudizio l’Ufficio avrebbe dovuto «chiamare nel processo le due contribuenti»; per il resto, si è genericamente richiamata alle «argomentazioni svolte dal Giudice di primo grado», che non aveva affrontato in modo puntuale il tema dibattuto (nella parte narrativa della decisione qui impugnata si attesta che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso delle contribuenti per le seguenti ragioni: a]«la sentenza emessa cinque anni dopo la cancellazione della società non p[oteva] trasmettersi sic et simpliciter a carico degli eredi dell’accomandatario senza verifica della qualità di socie accomandanti e del piano di riparto della società cancellata, che riportava un debito nei confronti dell’erario molto più basso e comunque pagato»; b]«il debito tributario… preteso e [ra] a carico della società e non del socio accomandatario»). 4.7 Alla stregua delle considerazioni che precedono, la motivazione della sentenza ora al vaglio della Corte va ritenuta meramente apparente, in quanto poggiante su una lacunosa ricostruzione della vicenda e priva di un’effettiva disamina critica delle doglianze mosse dalla parte appellante (cfr. Cass. n. 20883/2019, Cass. n. 28139/2018, Cass. n. 27112/2018, Cass. n. 22022/2017), sì da non consentire il controllo circa l’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio seguìto dal giudice a quo per addivenire alla finale statuizione di rigetto del gravame (cfr. Cass. n. 6626/2022, Cass. n. 22022/2017). 5. Deve, pertanto, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della pronuncia gravata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella cam
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