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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00438/2024

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6184/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma alla via P. Mercuri n. 8 pre sso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ria Ge melli, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv.

Gi useppe Tri chilo -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 663/2017pubblicata il 16 novembre 201 7 Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal ConsigliereDanilo C hi eca Udito il Pubblico Ministero, in persona del So stituto Procuratore Generale Fulvio T roncone , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi g li avv . ti Gi ancarlo Tropiano e U go [OSCURATO:PERSONA] upero p er la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di proprietaria di un fabbricato adibito a uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA](RC), contrada Maratà, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Locri - se zione distaccata di Siderno, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria confinante, lamentando, fra l’altro, che costei a ve sse realizzato un ampliamento del suo edificio a due piani , an che me diante l’avanzamento e la sopra elevazione dell ’ immobile p re esistente , così da realizzare una servitù di veduta senza l ’ o s serva nza de l le distanze prescritte dalla legge.

Chiedeva, pertanto, previo accerta mento del l ’ inesistenza d ella relativa ser vitù a caric o del suo fabbr icato , la condanna d ella convenuta all’eliminazione o regolarizzazione delle vedu te illegittimamente create, oltre che al risarcimento dei danni cagionati.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giud izio l a Lopresti, unitamente al proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], volontariamente intervenuto nel processo.

Entrambi, per q uanto in questa sede an c o ra int eressa, contestavano i l fondamento delle a vverse pretese, ch iedendone il rigetto.

All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 6 /2003 del 10 gennaio 2003 , il Tribunale adìto condannava i convenuti all’eliminazione delle vedute dirette e oblique create a carico del fondo della Lopresti , « mediante la rimo zione de i manufatti all ’ u opo realizzati», come meglio descritti nella relazione redatta da l c.t.u. nominato in corso di causa, nonchè al risar cimento dei danni , liquidati in via equitativa in complessivi 3.000 euro, ponendo a loro carico anche le spese processuali.

La decisione venivaappellata dai coni ugi Lombardo - Napo li d inanzi alla Corte distrettuale diReggio [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 663/2017 del 16 novembre 2017, in parziale accogli mento dell’esperito gravame, così definitivamente statuiva: (1)accertato il difetto in capo al Lom bardo della q ualità di comp ropr ietario dell’immobile dal quale ve n iva eserci tat a l ’ abusiv a servitù di veduta, annullava le statuizion i condan natorie rese nei suoi confronti dal primo giudice, eccetto quella inerente alle spese di lite; (2 ) confer ma va, nel resto, la pronunc ia impugna ta ; (3)condannavain solido gli appellant i alla ri fusione delle spese d el grado.

Contro questa sentenza, notificata ex art. 285 c.p.c. il 19 dicembre 2017, la Napoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistit o mediante la notifica di un controricors o.

Con ordinanza interlocutoria n. 6578/2019 del 6 ma rzo 20 19 , non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sez i one semplice, giusta il disposto dell’art. 380 - bis , ulti mo comma, del medesimo codice.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e la ricorrente hadepositato memoria illustra ti v a . [OSCURATO:PERSONA] Con i l prim o mot ivo di ricorso viene de nunciat a la n ullità del la sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente dis atte so il motivo di gravame volt o a denunc ia re il vizio di ex trapetizione e ultrapetizione in cui eraincorso il Tribunale.

Si deduce, al ri guardo: che i l pr imo gi udice aveva c onda nn a t o la Napoli alla rimozione di tutte le opere descritte nella re lazione peritale redatta dal c.t.u., senza considerare che alcune di queste (in particolare il vano scala e il sottotetto) risultavano prive di vedute e che, rispetto ad altre , era stata ac ce rtata de ll ’ ausili ario l’inosservanza delle distanze legali fra costru zioni, questione estranea al thema decidendum; che, inoltre, detto giudice, anziché valutare se le ve dute aperte da ll a Napoli risp etta sser o le distanze prescritte dalla legge, si sare bbe pre occu pato di ver ificare se i manufatti realizzatinel su o fondo violas sero le distanze rispetto alle preesistenti vedute esercitabili da ll ’ e dificio di proprietà dell ’ attric e ; che in ta l modo, in spr egio al principio di c orrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, egli aveva fin i t o per tra sf ormare d ’ ufficio l’actio negatoria servitutis es perita dalla Lo pre sti - c osì qualificata nella stessa sentenza di primo grado - in un a non p ro posta actio confessoria servitutis.

Con il secondo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente.

Si rimprovera alla Corte reggina di aver e, al pari del T ribunale, fondato la propria decisione sull’acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il quale, nel suo elaborato, non si era premurato di indicare le vedu te dirette od obli que aperte dalla convenuta in violazione delle distanze legali.

A causa delle e vi denziate lacu ne d ell a relazione per i t ale, l’impugnata sentenza non consentirebbe di comprendere sulla base di quali elementi il collegio calabrese abbia potuto riconoscere la fondatezza della pretesa avan zata dall ’ at t rice e conse gu entemente condannare la Napoli al ripristino dello status quo ante.

Con il terzo motivo è prospettato l ’ o mess o e same circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si sostiene che l a Corte distrettuale a vr ebbe t ralasciato di considerare: (a)che il con t esta to am p liamento dell ’ imm o bile della Napoli era stato esegu ito assum e ndo come r iferimento la ultrasessantennale linea di confine con la proprietà Lopresti , coincidente con il punto di giunzione dei ri sp ettivi muri di fabbrica costruiti in aderenza; ( b)che la Lop re sti aveva a ssurdamente realizzato un muro di cinta in attacco a l muro di fabbrica della Napoli, circostanza da cui era evincibile che lo spostamento della linea di confinefra i due fondi f osse avve n uto successiva mente all a sopraelevazione operata dall’odierna ricorrente; ( c)che , ai fi ni del computo delle distanze da osservare per l’apertura delle vedute, doveva aversi riguardo alla linea di confine di cui a l l a preced ente lettera a), e non invece a quella, ad andamento irregolare, segnata dal muro di cinta.

Viene soggiunto che, sulla scorta di tali elementi, erroneamente trascurati dal giudice d’appello, do ve va ritenersi provata la legittimità delle opere in questione.

Con il quarto motivo è dedotta la viola zione o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonchédegli artt. 901, 905 e 906 c.c..

Si imputa alla Corte territoriale di a ver im moti va t am ente condannato la Napoli alla demolizione deimanufatti che consentono l’esercizio delle ve d ute , quando invece sarebbe stato suf ficiente ordinare la predisposizione di idonei accorgimenti atti ad impe dire la possibilità di guardare e affacciarsi sul fondo della vicina, come peraltro espress a m en te ri ch ie sto, in via alternativa, dalla stessa attrice.

Oltretutto, detti accorgimenti erano già stati preventivamente adottati dalla convenuta al momento della realizzazione delle opere contestate, in modo da re n de r e di fatto impossibile l ’ « insp i cere et prospicere in alienum».

Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio del s econdo motivo, con il quale viene denunciato un vizio di nullità della sentenza che, ove ritenuto sussistente, comporterebbe l’assorbimento improprio delle ulte riori censure sollevate dalla ricorrente.

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha fornito con grua e logica spiegazione delle ragioniper le quali deve ritenersi sussistente , nel caso di specie , la dedotta violazione delle distanze prescrit te dalla legge p er l’apertura di vedute.

In particolare, il collegio r eggino ha richiamato a sostegno del decisumle risultanze dell a c. t.u. e spletata in primo grado e i rilievi fotografici allegat i alla relazi o ne per i t ale , ripr od ucenti lo stato dei luoghi, dai quali ha tratto la conclusione che nel ca so di specie «le distanze delle vedute sulla proprietà aliena sono , di fa tto, nulle, e pertanto realizzate in aperta violazione degli artt. 905 e 906 c.c.» (pag. 12 della sentenza, primo periodo).

Da quanto precede appare, quindi, evidente che l a motiv azione della sentenza non soltanto esist e m aterialmente, ma risulta comprensibile e non affetta da palese illogicità o contraddittorietà.

In proposito, è utile rammentare che, per co stante giurisprudenza di questa Corte: -a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, del la Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.-di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera « in suff ic ienza» o «contraddittorietà» del la motivazione; con la precisazioneche l’anomalia motivazionale d eve emergere dal testo del provvedimento impugna to, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali ( cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass . n. 203 29/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Ca ss .

Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19 881/2014 , Cass. Sez.

Un. 8053/2014); -spetta in via esclusiva al gi u di c e d i merito il c ò mpito di individuarele fonti del proprio convin cimento , di controlla r n e l’attendibilità e la concludenza e di sc eglie re , f ra le compless ive risultanze probatorie, quelle ritenute mag giormente idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. Cass. n. 28311 /20 22, Cass.n. 18944/2021, Cass. n. 19523/2019, Cass. Sez.

Un. n. 19525/2018).

Proseguendo nell’ordine logico, va ora scrutinato il terzo motivo, con i l quale si contesta l ’ e rro neit à e l ’ inc o mpletezza dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della denunciata violazione delle distanze legali per l’apertura divedute.

Tale motivo, pur non incorr endo nella preclusione stabilita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. per il caso di d uplice pronuncia conf orm e di merito ( c.d.

«doppia conforme») - non operante rispetto a i giudizi d i appello int rodott i , come nella specie, con citazione di cui si a stata ri chiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 ( ar g . ex art . 54, comma 2, D.L. n. 83 del2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012)-, è comunque inamm issi bile sotto altro profilo .

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,il fatto di cui ella lamenta l’omesso esame è stato preso in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale l’haperò ritenuto spr ovvisto di prova econseguentemente non ne ha tenuto conto ai fini della decisione.

Si legge,infatti, a l le pagg. 11 - 12 della sentenza grav a ta: «Dai rilievi fotografici allegati alla c.t.u., acquisita nel primo grado di giudizio, ed ancora dalla descrizione delle opere e dall e considerazioni contenute nell’elaborato peritale, è agevole riscontrare che parte d el le opere r ealiz z ate dalla Napoli oltrepassano, in linea d’aria, il confine delle rispettive proprietà delle parti in causa, segnato dal muro di cinta.

Ciò si è verificato poiché ques t ’ ultimo manufatto (il muro) , eretto sulla li nea di confine tra le corti, è di andamento obliquo (e rientrante)rispetto alla costruzione in aderenza dei fabbricati, cosicchè il balcone realizzato al primo piano nella porzione edificata dalla Napoli risulta invadere l’area soprastante la corte di proprietà della Lopresti.

S ul punto l’appellante assume che la costruzione del muro di confine fu postuma rispetto alla realizzazione del balcone (il cui spigolo si trovò giocoforza a prospicere in alienum), ma che le part i , a sèguito della modifica dello stato dei lu ogh i, non avrebb er o concordato la de molizione dello s pigolo de lla veduta pre esi stente , ”venuto a ricadere nell’area sovrastante la corte della Lopresti“.

Ebbene, della menzionata circostanza non vi è prova in atti (tanto riguardo alla preesistenza, quanto deg li accordi in te rv enuti tra le parti), di talchè detta affermazione non può che avere quale unico effetto processuale quello di con fermare quanto g ià rilev ato dal c.t.u. incaric ato dal giu dice di primo grado e da quest ’ ultimo evidenziato nella sentenza impugnata, che il c ollegio ritiene di dover condividere…».

A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., la sollevata censura degrada verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice d i merito (cfr. Cass. n. 4247 /2023 , Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973 / 2021 , Cass.

Se z.

Un. n. 34476/2019).

A ciò va aggiunto che, secondo il consolidato inse gnamento di questo [OSCURATO:PERSONA], l ’ omesso esame di cui a ll a citata disposizione del codice di rito deve ri guardare no n già una semplice questione o un punto , bensì un vero e proprio ” fatto “ in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

Nell’accezione indicata, non costituiscono , invece , fatti le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o i l vario insieme dei mater iali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023 , Cass. n . 976/2021, C as s. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).

Anche se riguardato da questo diverso punto di vista, il mot ivo si appalesa inammissibile, posto che la stessa ricorrente fonda la censura sull’asserita omessa o erronea disamina di elementi istruttori , senza indicare un preciso fatto storico non esaminato dal giudice d’appello.

Gli altri due motivi, ovvero il primo e il quarto in base a l l ’ ordine seguìto dal ricorrente, possono essere esaminati insieme perchè intimamente connessi.

Essi appaiono fondatie meritano, pertanto, di essere accolti, per le ragioni di sèguito illustrate.

Dalla stessa lettura della sentenza impugnata si ricava che in primo grado la Loprestiaveva semplicemente richiesto l ’ eliminazione delle vedute abusivamente aperte dalla Napoli sul fondo di ess a attrice , senza espressamente instare per l ’ abb attimento delle opere che consentono l’esercizio di tali vedute e mostrand o, a nzi, sia pure attraverso l’impropriorichiamo alla previsione di cui all’art. 901 c.c. in tema di luci irregolari, di reputare sufficiente a lla tutela del proprio diritto l ’ adozione di event ua li misure accomodatrici meno radicalidell’ordine di demolizione.

A fronte di una domanda formulata in questi termini , il Tribu nal e adìto a vrebbe , quindi, dovuto limitarsi a cond annare la convenuta all’eliminazione delle vedutedi cui era stata ac certata l ’ illegittima costituzione.

Come, infatti, rip e t ut amente affermato da questa Corte, l’eliminazione delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il ”corpus“ della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l ’ ad ozione di accorgimenti - come, ad esempio, l’arretramento del parapetto o l’apposizione di pannelli che rendano impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum»- idone i a contemperare i contrasta nti interessi delle parti e ugualmente rispondenti al precetto legislativo da applica re al caso oggetto di cognizione, e spettando, poi, al giudice dell ’ esecuzione determina re le concrete modalità di attuazione dell’obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011, Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996, Cass. n. 2343/1995).

Alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale si intende prestare adesione, appaiono fondate le do glianze mosse d alla ricorrentecontro l ’ impugnata sentenza , che ha confermato l ’ ordine di demolizione impartito dal Trib un ale , omettendo, fra l ’ a l tro, di verificare se da parte della Napoli fossero già stati pre dispost i - come da lei sostenuto- validi a ccorgimenti att i ad impedire stabilmente e permanentemente l a possibilit à di «i nspectio e t prospectio»sul fondo della Lopresti (cfr. Cass. n. 1450 /1 99 6 ) .

La riconosciuta fondatezza de i motivi esamina ti non imp on e la cassazione c on rinvio dell ’ impugnat a sentenza , in quanto , n on risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, anorma dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., medi a n t e pronuncia di condanna della Napoli all’eliminazione delle vedutedirette e obli que ab usiv ament e ap erte sul fondo della Lopresti, come descritte nella relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure; fermo restando che leconcrete modalità di attua zione del dic tu m dovranno essere stabilite dal competente giudice de ll ’ esecuzi one , su r icorso della parte interessata,ai sensi dell’art. 612 del medesimo codice.

Le spese dell’intero giudizio, da regolarsi in base all’esito complessivo e finale della lite, possono essere compensat e per 1/3 e per la restante frazione poste a carico della Napoli, in ragione della sua prevalente soccombenza.

Per la relativa liquidazione si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, in relazi o ne a i motiv i acco lt i , e, decidendo nel merito, con danna Ester ina Napoli all ’ e limi nazione delle vedute dirette e oblique abusiv ament e aperte sul fondo d i proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; compensa fra le parti 1/3 delle spese dell’intero giud izio e c ondanna la Napoli a rifondere alla Lo pre st i i restanti 2/3 delle spese dei due gradi di merito, come liquidate per l’intero nelle relative sentenze , e di quelle del pre s ente g rad o di legittimità, liquidate in tale già rid otta misura in co mplessivi 1 .200 euro (di cui 200 per esborsi) ; il tut to oltre al rimbo rso forfettario delle spese gene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6184/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma alla via P. Mercuri n. 8 pre sso l o studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ria Ge melli, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. Gi useppe Tri chilo -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 663/2017pubblicata il 16 novembre 201 7 Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal ConsigliereDanilo C hi eca Udito il Pubblico Ministero, in persona del So stituto Procuratore Generale Fulvio T roncone , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi g li avv . ti Gi ancarlo Tropiano e U go [OSCURATO:PERSONA] upero p er la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell’allegata qualità di proprietaria di un fabbricato adibito a uso abitativo sito in [OSCURATO:PERSONA](RC), contrada Maratà, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Locri - se zione distaccata di Siderno, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria confinante, lamentando, fra l’altro, che costei a ve sse realizzato un ampliamento del suo edificio a due piani , an che me diante l’avanzamento e la sopra elevazione dell ’ immobile p re esistente , così da realizzare una servitù di veduta senza l ’ o s serva nza de l le distanze prescritte dalla legge. Chiedeva, pertanto, previo accerta mento del l ’ inesistenza d ella relativa ser vitù a caric o del suo fabbr icato , la condanna d ella convenuta all’eliminazione o regolarizzazione delle vedu te illegittimamente create, oltre che al risarcimento dei danni cagionati. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giud izio l a Lopresti, unitamente al proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA], volontariamente intervenuto nel processo. Entrambi, per q uanto in questa sede an c o ra int eressa, contestavano i l fondamento delle a vverse pretese, ch iedendone il rigetto. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 6 /2003 del 10 gennaio 2003 , il Tribunale adìto condannava i convenuti all’eliminazione delle vedute dirette e oblique create a carico del fondo della Lopresti , « mediante la rimo zione de i manufatti all ’ u opo realizzati», come meglio descritti nella relazione redatta da l c.t.u. nominato in corso di causa, nonchè al risar cimento dei danni , liquidati in via equitativa in complessivi 3.000 euro, ponendo a loro carico anche le spese processuali. La decisione venivaappellata dai coni ugi Lombardo - Napo li d inanzi alla Corte distrettuale diReggio [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 663/2017 del 16 novembre 2017, in parziale accogli mento dell’esperito gravame, così definitivamente statuiva: (1)accertato il difetto in capo al Lom bardo della q ualità di comp ropr ietario dell’immobile dal quale ve n iva eserci tat a l ’ abusiv a servitù di veduta, annullava le statuizion i condan natorie rese nei suoi confronti dal primo giudice, eccetto quella inerente alle spese di lite; (2 ) confer ma va, nel resto, la pronunc ia impugna ta ; (3)condannavain solido gli appellant i alla ri fusione delle spese d el grado. Contro questa sentenza, notificata ex art. 285 c.p.c. il 19 dicembre 2017, la Napoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resistit o mediante la notifica di un controricors o. Con ordinanza interlocutoria n. 6578/2019 del 6 ma rzo 20 19 , non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sez i one semplice, giusta il disposto dell’art. 380 - bis , ulti mo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e la ricorrente hadepositato memoria illustra ti v a . [OSCURATO:PERSONA] Con i l prim o mot ivo di ricorso viene de nunciat a la n ullità del la sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente dis atte so il motivo di gravame volt o a denunc ia re il vizio di ex trapetizione e ultrapetizione in cui eraincorso il Tribunale. Si deduce, al ri guardo: che i l pr imo gi udice aveva c onda nn a t o la Napoli alla rimozione di tutte le opere descritte nella re lazione peritale redatta dal c.t.u., senza considerare che alcune di queste (in particolare il vano scala e il sottotetto) risultavano prive di vedute e che, rispetto ad altre , era stata ac ce rtata de ll ’ ausili ario l’inosservanza delle distanze legali fra costru zioni, questione estranea al thema decidendum; che, inoltre, detto giudice, anziché valutare se le ve dute aperte da ll a Napoli risp etta sser o le distanze prescritte dalla legge, si sare bbe pre occu pato di ver ificare se i manufatti realizzatinel su o fondo violas sero le distanze rispetto alle preesistenti vedute esercitabili da ll ’ e dificio di proprietà dell ’ attric e ; che in ta l modo, in spr egio al principio di c orrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, egli aveva fin i t o per tra sf ormare d ’ ufficio l’actio negatoria servitutis es perita dalla Lo pre sti - c osì qualificata nella stessa sentenza di primo grado - in un a non p ro posta actio confessoria servitutis. Con il secondo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente. Si rimprovera alla Corte reggina di aver e, al pari del T ribunale, fondato la propria decisione sull’acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il quale, nel suo elaborato, non si era premurato di indicare le vedu te dirette od obli que aperte dalla convenuta in violazione delle distanze legali. A causa delle e vi denziate lacu ne d ell a relazione per i t ale, l’impugnata sentenza non consentirebbe di comprendere sulla base di quali elementi il collegio calabrese abbia potuto riconoscere la fondatezza della pretesa avan zata dall ’ at t rice e conse gu entemente condannare la Napoli al ripristino dello status quo ante. Con il terzo motivo è prospettato l ’ o mess o e same circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si sostiene che l a Corte distrettuale a vr ebbe t ralasciato di considerare: (a)che il con t esta to am p liamento dell ’ imm o bile della Napoli era stato esegu ito assum e ndo come r iferimento la ultrasessantennale linea di confine con la proprietà Lopresti , coincidente con il punto di giunzione dei ri sp ettivi muri di fabbrica costruiti in aderenza; ( b)che la Lop re sti aveva a ssurdamente realizzato un muro di cinta in attacco a l muro di fabbrica della Napoli, circostanza da cui era evincibile che lo spostamento della linea di confinefra i due fondi f osse avve n uto successiva mente all a sopraelevazione operata dall’odierna ricorrente; ( c)che , ai fi ni del computo delle distanze da osservare per l’apertura delle vedute, doveva aversi riguardo alla linea di confine di cui a l l a preced ente lettera a), e non invece a quella, ad andamento irregolare, segnata dal muro di cinta. Viene soggiunto che, sulla scorta di tali elementi, erroneamente trascurati dal giudice d’appello, do ve va ritenersi provata la legittimità delle opere in questione. Con il quarto motivo è dedotta la viola zione o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonchédegli artt. 901, 905 e 906 c.c.. Si imputa alla Corte territoriale di a ver im moti va t am ente condannato la Napoli alla demolizione deimanufatti che consentono l’esercizio delle ve d ute , quando invece sarebbe stato suf ficiente ordinare la predisposizione di idonei accorgimenti atti ad impe dire la possibilità di guardare e affacciarsi sul fondo della vicina, come peraltro espress a m en te ri ch ie sto, in via alternativa, dalla stessa attrice. Oltretutto, detti accorgimenti erano già stati preventivamente adottati dalla convenuta al momento della realizzazione delle opere contestate, in modo da re n de r e di fatto impossibile l ’ « insp i cere et prospicere in alienum». Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio del s econdo motivo, con il quale viene denunciato un vizio di nullità della sentenza che, ove ritenuto sussistente, comporterebbe l’assorbimento improprio delle ulte riori censure sollevate dalla ricorrente. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha fornito con grua e logica spiegazione delle ragioniper le quali deve ritenersi sussistente , nel caso di specie , la dedotta violazione delle distanze prescrit te dalla legge p er l’apertura di vedute. In particolare, il collegio r eggino ha richiamato a sostegno del decisumle risultanze dell a c. t.u. e spletata in primo grado e i rilievi fotografici allegat i alla relazi o ne per i t ale , ripr od ucenti lo stato dei luoghi, dai quali ha tratto la conclusione che nel ca so di specie «le distanze delle vedute sulla proprietà aliena sono , di fa tto, nulle, e pertanto realizzate in aperta violazione degli artt. 905 e 906 c.c.» (pag. 12 della sentenza, primo periodo). Da quanto precede appare, quindi, evidente che l a motiv azione della sentenza non soltanto esist e m aterialmente, ma risulta comprensibile e non affetta da palese illogicità o contraddittorietà. In proposito, è utile rammentare che, per co stante giurisprudenza di questa Corte: -a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, del la Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.-di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera « in suff ic ienza» o «contraddittorietà» del la motivazione; con la precisazioneche l’anomalia motivazionale d eve emergere dal testo del provvedimento impugna to, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali ( cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass . n. 203 29/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Ca ss . Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19 881/2014 , Cass. Sez. Un. 8053/2014); -spetta in via esclusiva al gi u di c e d i merito il c ò mpito di individuarele fonti del proprio convin cimento , di controlla r n e l’attendibilità e la concludenza e di sc eglie re , f ra le compless ive risultanze probatorie, quelle ritenute mag giormente idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. Cass. n. 28311 /20 22, Cass.n. 18944/2021, Cass. n. 19523/2019, Cass. Sez. Un. n. 19525/2018). Proseguendo nell’ordine logico, va ora scrutinato il terzo motivo, con i l quale si contesta l ’ e rro neit à e l ’ inc o mpletezza dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della denunciata violazione delle distanze legali per l’apertura divedute. Tale motivo, pur non incorr endo nella preclusione stabilita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. per il caso di d uplice pronuncia conf orm e di merito ( c.d. «doppia conforme») - non operante rispetto a i giudizi d i appello int rodott i , come nella specie, con citazione di cui si a stata ri chiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 ( ar g . ex art . 54, comma 2, D.L. n. 83 del2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012)-, è comunque inamm issi bile sotto altro profilo . Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente,il fatto di cui ella lamenta l’omesso esame è stato preso in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale l’haperò ritenuto spr ovvisto di prova econseguentemente non ne ha tenuto conto ai fini della decisione. Si legge,infatti, a l le pagg. 11 - 12 della sentenza grav a ta: «Dai rilievi fotografici allegati alla c.t.u., acquisita nel primo grado di giudizio, ed ancora dalla descrizione delle opere e dall e considerazioni contenute nell’elaborato peritale, è agevole riscontrare che parte d el le opere r ealiz z ate dalla Napoli oltrepassano, in linea d’aria, il confine delle rispettive proprietà delle parti in causa, segnato dal muro di cinta. Ciò si è verificato poiché ques t ’ ultimo manufatto (il muro) , eretto sulla li nea di confine tra le corti, è di andamento obliquo (e rientrante)rispetto alla costruzione in aderenza dei fabbricati, cosicchè il balcone realizzato al primo piano nella porzione edificata dalla Napoli risulta invadere l’area soprastante la corte di proprietà della Lopresti. S ul punto l’appellante assume che la costruzione del muro di confine fu postuma rispetto alla realizzazione del balcone (il cui spigolo si trovò giocoforza a prospicere in alienum), ma che le part i , a sèguito della modifica dello stato dei lu ogh i, non avrebb er o concordato la de molizione dello s pigolo de lla veduta pre esi stente , ”venuto a ricadere nell’area sovrastante la corte della Lopresti“. Ebbene, della menzionata circostanza non vi è prova in atti (tanto riguardo alla preesistenza, quanto deg li accordi in te rv enuti tra le parti), di talchè detta affermazione non può che avere quale unico effetto processuale quello di con fermare quanto g ià rilev ato dal c.t.u. incaric ato dal giu dice di primo grado e da quest ’ ultimo evidenziato nella sentenza impugnata, che il c ollegio ritiene di dover condividere…». A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., la sollevata censura degrada verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice d i merito (cfr. Cass. n. 4247 /2023 , Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973 / 2021 , Cass. Se z. Un. n. 34476/2019). A ciò va aggiunto che, secondo il consolidato inse gnamento di questo [OSCURATO:PERSONA], l ’ omesso esame di cui a ll a citata disposizione del codice di rito deve ri guardare no n già una semplice questione o un punto , bensì un vero e proprio ” fatto “ in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Nell’accezione indicata, non costituiscono , invece , fatti le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o i l vario insieme dei mater iali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023 , Cass. n . 976/2021, C as s. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019). Anche se riguardato da questo diverso punto di vista, il mot ivo si appalesa inammissibile, posto che la stessa ricorrente fonda la censura sull’asserita omessa o erronea disamina di elementi istruttori , senza indicare un preciso fatto storico non esaminato dal giudice d’appello. Gli altri due motivi, ovvero il primo e il quarto in base a l l ’ ordine seguìto dal ricorrente, possono essere esaminati insieme perchè intimamente connessi. Essi appaiono fondatie meritano, pertanto, di essere accolti, per le ragioni di sèguito illustrate. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata si ricava che in primo grado la Loprestiaveva semplicemente richiesto l ’ eliminazione delle vedute abusivamente aperte dalla Napoli sul fondo di ess a attrice , senza espressamente instare per l ’ abb attimento delle opere che consentono l’esercizio di tali vedute e mostrand o, a nzi, sia pure attraverso l’impropriorichiamo alla previsione di cui all’art. 901 c.c. in tema di luci irregolari, di reputare sufficiente a lla tutela del proprio diritto l ’ adozione di event ua li misure accomodatrici meno radicalidell’ordine di demolizione. A fronte di una domanda formulata in questi termini , il Tribu nal e adìto a vrebbe , quindi, dovuto limitarsi a cond annare la convenuta all’eliminazione delle vedutedi cui era stata ac certata l ’ illegittima costituzione. Come, infatti, rip e t ut amente affermato da questa Corte, l’eliminazione delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il ”corpus“ della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l ’ ad ozione di accorgimenti - come, ad esempio, l’arretramento del parapetto o l’apposizione di pannelli che rendano impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum»- idone i a contemperare i contrasta nti interessi delle parti e ugualmente rispondenti al precetto legislativo da applica re al caso oggetto di cognizione, e spettando, poi, al giudice dell ’ esecuzione determina re le concrete modalità di attuazione dell’obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011, Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996, Cass. n. 2343/1995). Alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale si intende prestare adesione, appaiono fondate le do glianze mosse d alla ricorrentecontro l ’ impugnata sentenza , che ha confermato l ’ ordine di demolizione impartito dal Trib un ale , omettendo, fra l ’ a l tro, di verificare se da parte della Napoli fossero già stati pre dispost i - come da lei sostenuto- validi a ccorgimenti att i ad impedire stabilmente e permanentemente l a possibilit à di «i nspectio e t prospectio»sul fondo della Lopresti (cfr. Cass. n. 1450 /1 99 6 ) . La riconosciuta fondatezza de i motivi esamina ti non imp on e la cassazione c on rinvio dell ’ impugnat a sentenza , in quanto , n on risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, anorma dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., medi a n t e pronuncia di condanna della Napoli all’eliminazione delle vedutedirette e obli que ab usiv ament e ap erte sul fondo della Lopresti, come descritte nella relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure; fermo restando che leconcrete modalità di attua zione del dic tu m dovranno essere stabilite dal competente giudice de ll ’ esecuzi one , su r icorso della parte interessata,ai sensi dell’art. 612 del medesimo codice. Le spese dell’intero giudizio, da regolarsi in base all’esito complessivo e finale della lite, possono essere compensat e per 1/3 e per la restante frazione poste a carico della Napoli, in ragione della sua prevalente soccombenza. Per la relativa liquidazione si rimanda al dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa l’impugnata sentenza, in relazi o ne a i motiv i acco lt i , e, decidendo nel merito, con danna Ester ina Napoli all ’ e limi nazione delle vedute dirette e oblique abusiv ament e aperte sul fondo d i proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; compensa fra le parti 1/3 delle spese dell’intero giud izio e c ondanna la Napoli a rifondere alla Lo pre st i i restanti 2/3 delle spese dei due gradi di merito, come liquidate per l’intero nelle relative sentenze , e di quelle del pre s ente g rad o di legittimità, liquidate in tale già rid otta misura in co mplessivi 1 .200 euro (di cui 200 per esborsi) ; il tut to oltre al rimbo rso forfettario delle spese gene