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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18968/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Daniele C iuti , giusta procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Tomacelli,146 –controricorrente– avverso lasentenza n. 2130/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia,depositata in Cancelleria il 28.8.2020, nella causa iscritta al n. 3718/2018 R.G., mainotificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13 . 6 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: marchio [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha definito le cause riunite nn. 9771/2015 e 4652/2016 r.g. promosse entrambe dalla società spagnola [OSCURATO:PERSONA] s.a., titolare di registrazioni comunitarie relative al segno "STRADIVARIUS" (n. 93457 del 30-3-2007 e n. 506469 del 9-4- 1997) e dirette, la prima, a far accertare la nullità del marchio nazionale "STRADIVERSO" registrato in date 19-12-2008/17-11- 2008 (n. 1373104) da [OSCURATO:PERSONA] (con le connesse e conseguenti pronunce inibitorie, condannatorie e risarcitorie) e, la seconda, a far dichiarare la nullità del medesimo marchio "STRADIVERSO" per mancato uso quinquennale ai sensi dell'art. 121 c.p.i.

Il Tribunale ha respinto entrambe le domande formulate dall'attrice.

Quelle relative alla nullità del marchio per carenza di sua novità e per sua confondibilità con il marchio "STRADIVARIUS" (nominativo e figurativo) sono state reiette dai primi giudici sul rilievo che non ricorreva alcuna identità fra i due segni, frai quali, al di là della radice comune delle due parole, risultava evidente una diversità concettuale (l'uno rifacentesi al liutaio cremonese Stradivari, l'altro ad una iperboledell'aggettivo "diverso").

Il che valeva a escludere, secondo il tribunale, ogni effettiva possibilità di confusione (tanto più con riferimento al marchio figurativo, nel quale la lettera iniziale "S" di "Stradivarius" era sostituita da una chiave di violino).

Quanto alla parziale identità delle classi di prodotti per i quali i due marchi erano registrati, il tribunale ha ritenuto trattarsi di circostanza di rilievo "puramente fiscale ed amministrativo", tale da non influenzare "la valutazione di affinità", in difetto della prova di rischio di confusione sull'origine dei due prodotti.

Il Tribunale ha altresì respinto la richiesta basata sulla "notorietà" del marchio "STRADIVARIUS", in quanto - a prescindere dalla mancanza di oggettivi riscontri probatori di una tale indole del marchio - non sussiste vano i presupposti per ritenere che l'uso del termine"STRADIVERSO" potesse recare un indebito vantaggio al suo titolare ovvero un pregiudizio al marchio "STRADIVARIUS".

Con riguardo alla domanda (oggetto della causa n. 4652/2016 r.g.) di decadenza dalla titolarità del marchio per suo non uso quinquennale, i primi giudici hanno ritenuto carente una idonea prova -quand'anche presuntiva - del non uso del marchio, in quanto l'attrice aveva prodotto un report investigativo di data (2013) E anteriore al termine di decadenza (2015).

Inoltre il tribunale ha osservato che si trattava di indagini commissionate a uno studio di consulenza investigativa risoltesi in "non meglio precisate ricerche in internet"- e "all'interno del sito [OSCURATO:SOCIETA].", nonché in un contatto telefonico con un addetto di "[OSCURATO:SOCIETA].", e che, dunque, non riguardavano l'attività di impresa del convenuto Sartor, ma di terzi (nel mentre la prova testimoniale richiedeva la conferma di tali indagini e, come tale, era ritenuta superflua ai fini del decidere).

LaStradivarius España s.a. ha proposta gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che con la sentenza impugnata non ha accolto le censure mosse nei primi quattro motivi relativi alla confondibilità del [OSCURATO:PERSONA] con il segno Stradivarius, ritenendo che i due termini non fossero in alcun modo confondibili nonostante l’uso del suffisso stra in entrambi.

Il primo evocherebbe il linguaggio giovanile il secondo il mondo musicale avvalorato dalla presenza di una chiave di violino.

La Corte ritiene inoltre che anche in sede di appello il’appellante non abbia dimostrato l’indebito vantaggio, né il pregiudizio arrecato al marchio Stradivarius dall’uso del lemma Stradiverso.

La sentenza ha, invece accolto il gravame sull’esclusione della decadenza per non uso del marchio Stradiverso.

Le investigazioni sono ritenute elementi sufficienti per ritenere assolto l’onere probatorio che la precedente dizione dell’art. 121 c.p.i. poneva a carico di chi agisce per far accertare la decadenza anche se relativi al primo triennio.

Altri elementi probatori significativi sono rinvenuti nell’assenza del marchio nei listini della società con cui opera il ricorrente e l’assenza di qualsiasi riscontro in rete del marchio.

Tali elementi probatori non sono stati contestati efficacemente, a parere della Corte dall’attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con tre motiv i ed anchememoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e : 1.Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c. e 121 c.p.i. (testo previgente).

La corte avrebbe male interpretato gli esiti istruttori dando valore di prova a consulenze esibite dalla parte 1.1La censura è inammissibile perché meritale.

La Corte ha ritenute le consulenze come riportanti fatti oggettivi ed ha queste ha aggiunto altri elementi di fatto (quali, ad esempio, l’assenza nel listino della società del Sartor) che nel loro insieme hanno costituito il fondamento della sua valutazione degli esiti istruttori.

E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022).

Nemmeno il rilievo della presunta inversione dell’onere della prova e dell’applicazione dell’art. 121 c.p.i. nuova versione hanno fondamento nell’uno e nell’altro caso la Corte non ha giustificato la sua decisione con tali aspetti, ma li ha aggiunti per completezza senza in alcun modo incidere sulla motivazione stessa.

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse(ex multis Cass., n.18429/2022). 2.Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16.03.1942 n. 262) in riferimento all’art. 121 c.p.i. (testo vigente) ed all’art. 2697 c.c.

La Corte ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell’art. 121 c.p.i. di natura processuale e come tale applicabile ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. 2.1La censura è inammissibile e non coglie come già evidenziato la reale ratio decidendi della sentenza rispetto alle ulteriori indicazioni sul nuovo testo dell’art. 121 c.p.i.

La decisione recita testualmente: «…impostata la distribuzione degli oneri probatori connessi alla proposizione di una domanda di decadenza per non uso secondo la regola previgente dell’art. 121 cit., invero neppure posta in discussione da alcuna delle parti, STRADIVARIUS lamenta una erronea valutazione del compendio probatorio assunto ed offerto in primo grado…».E’ fortemente contraddittorio contestare la presenza di una inversione dell’onere della prova e contemporaneamente addurre che le prove fornite dall’attore siano inadeguate.

La censura si risolve così, nuovamente in una censura delle prove fornite dall’attore secondo quanto previsto dal previgente art. 121 cit.

La Corte aggiunge le ulteriori considerazioni delineando chiaramente il loro contributo: «Mette conto evidenziare che ai medesimi esiti (ea più forte ragione) si perviene laddove si ritenga di dover fare applicazione dell’attuale formulazione dell’art. 121 cit.».

Tali espressioni delineano soltanto una motivazione ipotetica nell’ipotesi in cui le parti contestino l’applicazione del previgente art. 121c.p.i.

3. Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: Omesso esame circa il giustificato motivo oggettivo del mancato uso ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultima parte, c.p.i.

Il ricorrente, evocando le diffide stragiudiziali di diffida ricevute dalla controricorrente, adduce il timore di subire un’azione giudiziaria per contraffazione e concorrenza sleale quale giustificato motivo per il mancato usodel marchio che eviterebbe la decadenza ex art. 21, comma 1, c.p.i. 3.1 La censura è inammissibile perché non autosufficiente.

E’ necessario che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti dedotti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., n. 31082 / 2017; Cass. , n. 1926 /2015 ; Cass. , n. 7825/2006; da ult. tra le tante, Cass. , n. 12191 /2020 ; Cass. , n. 10143/2020), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra;il ricorso, inoltre, deve soddisf are l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (v. da ult.

Cass., Sez.Un., 9 novembre 2021, n. 32673; Cass. , n. 31796/2021; Cass. , n. 31756/2021, Cass., n. 31590/2021; Cass. ; n. 31377/2021; Cass.; n. 29667/2021;Cass., n. 10671/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n.12841/2022;per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v.

Cass. 11 gennaio 2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d’altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo (adempimento, perciò, armonico, per la sua intuitività e semplicità, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass., 3 gennaio 2020, n. 27; Cass., 25 marzo 2015, n. 7455).

Sul tema merita richiamare Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: -) che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; (Cass., n. 6769/2022).

4. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Daniele C iuti , giusta procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliatopresso lo studio di quest’ultimoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli A vv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Tomacelli,146 –controricorrente– avverso lasentenza n. 2130/2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia,depositata in Cancelleria il 28.8.2020, nella causa iscritta al n. 3718/2018 R.G., mainotificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 13 . 6 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: marchio [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, ha definito le cause riunite nn. 9771/2015 e 4652/2016 r.g. promosse entrambe dalla società spagnola [OSCURATO:PERSONA] s.a., titolare di registrazioni comunitarie relative al segno "STRADIVARIUS" (n. 93457 del 30-3-2007 e n. 506469 del 9-4- 1997) e dirette, la prima, a far accertare la nullità del marchio nazionale "STRADIVERSO" registrato in date 19-12-2008/17-11- 2008 (n. 1373104) da [OSCURATO:PERSONA] (con le connesse e conseguenti pronunce inibitorie, condannatorie e risarcitorie) e, la seconda, a far dichiarare la nullità del medesimo marchio "STRADIVERSO" per mancato uso quinquennale ai sensi dell'art. 121 c.p.i. Il Tribunale ha respinto entrambe le domande formulate dall'attrice. Quelle relative alla nullità del marchio per carenza di sua novità e per sua confondibilità con il marchio "STRADIVARIUS" (nominativo e figurativo) sono state reiette dai primi giudici sul rilievo che non ricorreva alcuna identità fra i due segni, frai quali, al di là della radice comune delle due parole, risultava evidente una diversità concettuale (l'uno rifacentesi al liutaio cremonese Stradivari, l'altro ad una iperboledell'aggettivo "diverso"). Il che valeva a escludere, secondo il tribunale, ogni effettiva possibilità di confusione (tanto più con riferimento al marchio figurativo, nel quale la lettera iniziale "S" di "Stradivarius" era sostituita da una chiave di violino). Quanto alla parziale identità delle classi di prodotti per i quali i due marchi erano registrati, il tribunale ha ritenuto trattarsi di circostanza di rilievo "puramente fiscale ed amministrativo", tale da non influenzare "la valutazione di affinità", in difetto della prova di rischio di confusione sull'origine dei due prodotti. Il Tribunale ha altresì respinto la richiesta basata sulla "notorietà" del marchio "STRADIVARIUS", in quanto - a prescindere dalla mancanza di oggettivi riscontri probatori di una tale indole del marchio - non sussiste vano i presupposti per ritenere che l'uso del termine"STRADIVERSO" potesse recare un indebito vantaggio al suo titolare ovvero un pregiudizio al marchio "STRADIVARIUS". Con riguardo alla domanda (oggetto della causa n. 4652/2016 r.g.) di decadenza dalla titolarità del marchio per suo non uso quinquennale, i primi giudici hanno ritenuto carente una idonea prova -quand'anche presuntiva - del non uso del marchio, in quanto l'attrice aveva prodotto un report investigativo di data (2013) E anteriore al termine di decadenza (2015). Inoltre il tribunale ha osservato che si trattava di indagini commissionate a uno studio di consulenza investigativa risoltesi in "non meglio precisate ricerche in internet"- e "all'interno del sito [OSCURATO:SOCIETA].", nonché in un contatto telefonico con un addetto di "[OSCURATO:SOCIETA].", e che, dunque, non riguardavano l'attività di impresa del convenuto Sartor, ma di terzi (nel mentre la prova testimoniale richiedeva la conferma di tali indagini e, come tale, era ritenuta superflua ai fini del decidere). LaStradivarius España s.a. ha proposta gravame dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che con la sentenza impugnata non ha accolto le censure mosse nei primi quattro motivi relativi alla confondibilità del [OSCURATO:PERSONA] con il segno Stradivarius, ritenendo che i due termini non fossero in alcun modo confondibili nonostante l’uso del suffisso stra in entrambi. Il primo evocherebbe il linguaggio giovanile il secondo il mondo musicale avvalorato dalla presenza di una chiave di violino. La Corte ritiene inoltre che anche in sede di appello il’appellante non abbia dimostrato l’indebito vantaggio, né il pregiudizio arrecato al marchio Stradivarius dall’uso del lemma Stradiverso. La sentenza ha, invece accolto il gravame sull’esclusione della decadenza per non uso del marchio Stradiverso. Le investigazioni sono ritenute elementi sufficienti per ritenere assolto l’onere probatorio che la precedente dizione dell’art. 121 c.p.i. poneva a carico di chi agisce per far accertare la decadenza anche se relativi al primo triennio. Altri elementi probatori significativi sono rinvenuti nell’assenza del marchio nei listini della società con cui opera il ricorrente e l’assenza di qualsiasi riscontro in rete del marchio. Tali elementi probatori non sono stati contestati efficacemente, a parere della Corte dall’attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con tre motiv i ed anchememoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e : 1.Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c. e 121 c.p.i. (testo previgente). La corte avrebbe male interpretato gli esiti istruttori dando valore di prova a consulenze esibite dalla parte 1.1La censura è inammissibile perché meritale. La Corte ha ritenute le consulenze come riportanti fatti oggettivi ed ha queste ha aggiunto altri elementi di fatto (quali, ad esempio, l’assenza nel listino della società del Sartor) che nel loro insieme hanno costituito il fondamento della sua valutazione degli esiti istruttori. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr., anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022; Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).Il motivo omette di considerare, così, che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass., n. 7523/2022). Nemmeno il rilievo della presunta inversione dell’onere della prova e dell’applicazione dell’art. 121 c.p.i. nuova versione hanno fondamento nell’uno e nell’altro caso la Corte non ha giustificato la sua decisione con tali aspetti, ma li ha aggiunti per completezza senza in alcun modo incidere sulla motivazione stessa. È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse(ex multis Cass., n.18429/2022). 2.Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16.03.1942 n. 262) in riferimento all’art. 121 c.p.i. (testo vigente) ed all’art. 2697 c.c. La Corte ha ritenuto applicabile il nuovo testo dell’art. 121 c.p.i. di natura processuale e come tale applicabile ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. 2.1La censura è inammissibile e non coglie come già evidenziato la reale ratio decidendi della sentenza rispetto alle ulteriori indicazioni sul nuovo testo dell’art. 121 c.p.i. La decisione recita testualmente: «…impostata la distribuzione degli oneri probatori connessi alla proposizione di una domanda di decadenza per non uso secondo la regola previgente dell’art. 121 cit., invero neppure posta in discussione da alcuna delle parti, STRADIVARIUS lamenta una erronea valutazione del compendio probatorio assunto ed offerto in primo grado…».E’ fortemente contraddittorio contestare la presenza di una inversione dell’onere della prova e contemporaneamente addurre che le prove fornite dall’attore siano inadeguate. La censura si risolve così, nuovamente in una censura delle prove fornite dall’attore secondo quanto previsto dal previgente art. 121 cit. La Corte aggiunge le ulteriori considerazioni delineando chiaramente il loro contributo: «Mette conto evidenziare che ai medesimi esiti (ea più forte ragione) si perviene laddove si ritenga di dover fare applicazione dell’attuale formulazione dell’art. 121 cit.». Tali espressioni delineano soltanto una motivazione ipotetica nell’ipotesi in cui le parti contestino l’applicazione del previgente art. 121c.p.i. 3. Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: Omesso esame circa il giustificato motivo oggettivo del mancato uso ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultima parte, c.p.i. Il ricorrente, evocando le diffide stragiudiziali di diffida ricevute dalla controricorrente, adduce il timore di subire un’azione giudiziaria per contraffazione e concorrenza sleale quale giustificato motivo per il mancato usodel marchio che eviterebbe la decadenza ex art. 21, comma 1, c.p.i. 3.1 La censura è inammissibile perché non autosufficiente. E’ necessario che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti dedotti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., n. 31082 / 2017; Cass. , n. 1926 /2015 ; Cass. , n. 7825/2006; da ult. tra le tante, Cass. , n. 12191 /2020 ; Cass. , n. 10143/2020), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra;il ricorso, inoltre, deve soddisf are l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (v. da ult. Cass., Sez.Un., 9 novembre 2021, n. 32673; Cass. , n. 31796/2021; Cass. , n. 31756/2021, Cass., n. 31590/2021; Cass. ; n. 31377/2021; Cass.; n. 29667/2021;Cass., n. 10671/2022; Cass., n. 11325/2023; Cass., n.12841/2022;per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v. Cass. 11 gennaio 2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d’altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo (adempimento, perciò, armonico, per la sua intuitività e semplicità, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione EDU: Cass., 3 gennaio 2020, n. 27; Cass., 25 marzo 2015, n. 7455). Sul tema merita richiamare Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: -) che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; (Cass., n. 6769/2022). 4. Per quanto esposto , il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter
Sentenza Cassazione n. 18968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris