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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23267/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33354/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L EMMA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio legale P LACIDI , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 13 settembre 2018nel procedimento iscritto al n. 4728/2017 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Trani il 13 settembre 2018 all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lui promosso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], allo scopo di conseguire il pagamento delle competenze professionali maturate in relazione all’attività difensiva prestata in favore del predetto ente pubblico in due controversie civili svoltesi dinanzi allostesso ufficio giudiziario.

Con tale provvedimento il collegio pugliese ha quantificato il compenso dovuto al ricorrente in 45.001,00 euro, oltre accessori di legge, compensando interamente fra le parti le spese processuali.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la nullità dell’impugnata ordinanza per omessa individuazione del valore di riferimento effettivo della controversia trattata e omessa enunciazione dello scaglione di riferimento tratto dalle tariffe forensi da adottarsi .

Si assume che il vizio denunciato avrebbe impedito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di poter agevolmente risalire alle operazioni di calcolo compiute dal Tribunale e di poter operare ulteriori censure sull’eventuale criterio adottato , con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.

Con il secondo motivo è contestata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 5, commi 3° e 4°, 6, commi 2° e 4°, D.M. n. 127 del 2004 e degli artt. 1219-1224 e 2043 c.c..

Si sostiene che il giudice di unico grado avrebbe errato nel determinare in 898.733,45 euro il valore della controversia risarcitoria definita con sentenza n. 170/2010, la c.d. procedura Bove .

Tale cifra -risultante dall’addizione degli importi di 770.000,00 e 128.733,45 euro- corrisponde, infatti, a quanto complessivamente liquidato dalla citata sentenza, per la sola sorte capitale, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai numerosi attori, laddove, ai fini della determinazione del valore della causa, si sarebbe dovuto tenere conto anche: a)della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma di 770.000,00 euro, nella rispettiva misura di 228.933,75 e di 381.948,23 euro; b)degli interessi legali maturati dalla data della domanda (maggio 2001) sulla somma di 128.733,45 euro, ammontanti a 33.189,74 euro; c)delle spese di lite, quantificate in 66.227,57 euro (36.228,80 + 29.998,77 euro), per un totale di 1.609.032,60 (recte: 1.609.032,74 -n.d.r.) euro.

Al giudice a quo sarebbe sfuggito che le obbligazioni risarcitorie costituiscono debiti di valore, sicchè la rivalutazione monetaria e gli interessi concorrono alla formazione integrale del titolo di credito spettante al soggetto legittimato .

Egli avrebbe sbagliato anche nell’applicare al caso di specie il criterio del valore effettivo della causa, stabilito dall’art. 6, comma 1°, D.M. n. 127 del 2004 per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, trascurando di considerare che la quantificazione dei compensi dovuti dal cliente è improntata a valutazioni diverse rispetto a quelle che devono essere compiute quando viene in questione il rapporto fra le parti del processo, come si ricava dalla specifica previsione recata dall’art. 5, comma 3°, del citato decreto.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004.

Obietta, sul punto, il ricorrente che, sebbene la convenuta [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a contestare la spettanza di alcuni diritti di avvocato esposti nelle notule prodotte in atti, il Tribunale avrebbe escluso d’ufficio anche altre voci, pur se riferite agli onorari, e ridotto notevolmente la misura di quelle riconosciute.

Con il quarto motivo, prospettante la violazione dell’art. 2233, commi 1° e 2°, c.c. e degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004, si imputa al giudice tranese di aver omesso di esaminare le due notule depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - nelle quali erano dettagliatamente indicate l’attività professionale svolta e le spese vive sostenute dal predetto legale-, nonché la documentazione ad esse allegata.

Con il quinto mezzo si deduce che il collegio pugliese, in violazione degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004, non avrebbe fornito motivazione del mancato riconoscimento di taluni diritti e onorari richiesti dal ricorrente.

Il primo motivo è infondato.

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha liquidato i diritti e gli onorari spettanti al ricorrente avendo riguardo al valore effettivo delle due controversie civili in cui questi aveva svolto la propria attività difensiva in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA]; valore determinato per la prima - la c.d. procedura Satalino - in 90.000 euro, corrispondente all’importo riconosciuto agli attori in forza dell’accordo transattivo concluso in corso di causa fra le parti, e per la seconda -la c.d. procedura Bove - in 898.733,45 euro, pari alla somma complessivamente attribuita agli attori a titolo risarcitorio dalla sentenza definitiva del relativo giudizio (vedasi, in proposito, il periodo che inizia dal penultimo rigo della pag. 2 e termina al quinto rigo della pagina seguente).

Del resto, lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] mostra di aver ben compreso la motivazione posta a base del decisum, come si evince dalle deduzioni da lui svolte a pag. 9 del ricorso (righi 18-22), ove leggesi che il Tribunale considera(va) dirimente ai fini del valore della controversia non il valore di partenza contenuto nelle richieste risarcitorie, ma bensì la concreta definizione transattiva (euro 90.000,00 per affaire Satalino) da un lato e dall’altro l’accertamento giudiziale con sentenza (euro 898.733,45 per affaire Bove) .

Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2°, D.M. n. 127 del 2004, operante ratione temporis, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può farsi riferimento al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Il successivo comma 4° del medesimo articolo precisa che tale valore effettivo si determina avendo riguardo al «valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti».

Sull’argomento questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore effettivo della causa costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 18942/2020, Cass. n. 13173/2016, Cass. n. 7807/2013, Cass. n. 15685/2006, Cass. n. 844/1981).

Ha altresì statuito che il valore della controversia nei rapporti fra patrono e cliente, anche nell’ipotesi di applicazione del criterio del valore effettivo, deve essere accertato con riferimento alla data della domanda, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gliinteressi, le spese e i danni successivamente maturati (cfr. Cass. n. 2172/1998, Cass. n. 5579/1991, Cass. n. 2518/1981).

Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, non si ravvisa la violazione delle norme evocate nell’intestazione del motivo, avendo il Tribunale correttamente determinato il valore effettivo della procedura Bove senza tener conto della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati nelle more del giudizio sull’importo risarcitorio in linea capitale attribuito agli attori vittoriosi, né tantomeno delle spese di lite, come quantificate in sentenza.

Fermo quanto precede, la censura appare inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, nella parte in cui non riporta con precisione il dispositivo della sentenza definitiva del giudizio civile in discorso, onde consentire alla Corte - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non può sopperirsi con eventuali indagini integrative- di verificare la correttezza dei calcoli sviluppati dal Lemma.

Ad ogni buon conto, ammesso pure che i dati forniti dal ricorrente coincidano con quelli contenuti nella menzionata sentenza, deve comunque rilevarsi quanto segue: -all’abrogato D.M. n. 127 del 2004 erano allegate due distinte tabelle (A e B), una per gli onorari giudiziali, l’altra per i diritti di avvocato; -entrambe le suddette tabelle prevedevano scaglioni di valore delle controversie di importo crescente; in particolare, per quanto qui interessa, allo scaglione compreso fra 516.500,01 e 1.549.400,00 euro faceva sèguito quello da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 euro; -in un simile contesto, le doglianze mosse dal Lemma potrebbero essere riconosciute meritevoli di considerazione soltanto qualora risultasse dimostrato che il valore effettivo della causa, determinato con riferimento al tempo della domanda giudiziale (maggio 2001), era superiore al limite massimo dello scaglione tariffario applicato dal Tribunale, ovvero quello compreso fra 516.500,01 e 1.549.400,00 euro; -sennonchè, calcolando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati fino al maggio 2001 sul capitale di 770.000 euro, previamente devalutato dal tempo della pubblicazione della sentenza (settembre 2010) a quello dell’evento dannoso (maggio 1995), si ottiene la somma di 843.455,88 euro; -pur addizionand o quest’ultimo importo a quello di 128.733,45 euro, indicato come produttivo di interessi a decorrere dalla data della domanda (pag. 13 del ricorso, righi 5-6), il totale che ne risulta (972.189,33 euro) è comunque nettamente inferiore al massimo dello scaglione al quale il collegio pugliese ha fatto riferimento.

Sicchè, anche a prescindere dagli evidenziati profili di inammissibilità, la lagnanza si appalesa c omunque destituita di fondamento.

Parimenti infondato è il terzo mezzo.

Invero, il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato solamente ove il giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (”petitum“ e ”causa petendi“), attribuendo ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero rilevi d’ufficioun’eccezione in sensostretto che, in quanto diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, poteva essere sollevata esclusivamente dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte istante a sostegno dell’avanzata pretesa (cfr. Cass. n. 18583/2023, Cass. n. 28481/2022, Cass. n. 29200/2018, Cass. n. 6945/2007, Cass. n. 6943/2006).

La descritta situazione non ricorre, in tutta evidenza, nella fattispecie in esame, giacchè il giudice di unico grado non ha rilevato d’ufficio eventuali eccezioni in senso stretto , per tali intendendosi quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio esclusivamente dal titolare, e quindi suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico (cfr. Cass. n. 9810/2023, Cass. n. 18388/2017, Cass. n. 16046/2015, Cass. n. 18602/2013).

A ben vedere, nonostante la sua formale rubricazione, il motivo in disamina si risolve sostanzialmente in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, cui viene mosso l’addebito di aver disapplicato il principio di non contestazione.

Assume, infatti, il ricorrente che, alla luce delle scarne difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], limitatasi a negare la spettanza degli importi da lui richiesti per singole ed ininfluenti voci inerenti i diritti , il giudice a quoavrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in ordine alle ulteriori voci, corrispondenti a prestazioni non specificamente contestate dall’ente predetto.

Pur se riguardata in tale diversa prospettiva giuridica, la censura si rivela ugualmente priva di pregio, come ci si accinge a spiegare.

Per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di unanon contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio di motivazione (cfr., ex ceteris , C ass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014).

È stato, inoltre, chiarito da questa Corte regolatrice che l’onere di contestazione sussiste soltanto rispetto ai fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti, con la duplice conseguenza che il deducente è tenuto a provare il fatto non rientrante nella sfera di conoscibilità dell’avversario, pure in assenza di contestazione ad opera di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 2223/2022), e che spetta a chi denunci la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (cfr. Cass. n. 4681/2023, Cass. Sez.

Un. n. 33645/2022, Cass. n. 10589/2022, Cass. n. 2174/2021, Cass. n. 87/2019).

Ciò posto, va notato che il ricorrente, per un verso, non fa valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nei ristretti limiti in cui esso è ancora prospettabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. attuata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per altro verso, non deduce che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’attività difensiva da lui espletata e delle singole prestazioni in cui questa si era articolata, sì da trovarsi nella condizione di poter effettuare una contestazione specifica.

Il quarto mezzo è inconsistente, basandosi sull’apodittico e indimostrato assunto che il Tribunale non avrebbe esaminato le due notule depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione ad esse allegata.

Oltretutto, l’art. 360, comma 1, n. 5), richiamato nella rubrica del motivo, consente di denunciare in cassazione unicamente l’omesso esame di un fatto in sensostorico e normativo, e cioè di un preciso accadimento ovvero di una specifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, non costituendo, invece, fatti rilevanti ai sensi della citata disposizione gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 86/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 19378/2016).

Il quinto motivo è inammissibile.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’ordinanza gravata avrebbe immotivatamente escluso la spettanza di plurime voci tariffarie richieste nelle notule prodotte in atti.

Egli, tuttavia, non ha assolto l’onere di localizzazione processuale, riconducibile al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., consistente nell’indicare, fra l’altro, il fascicolo (di parte o d’ufficio) del pregresso grado di merito nel quale i documenti richiamati sarebbero rinvenibili, nonchè la loro esatta collocazione all’interno di tale fascicolo; e tanto al fine di dare alla Corte la possibilità di reperirli agevolmente, senza dover effettuare particolari ricerche, e di verificare: 1)se essi corrispondano a quelli depositati nell’odierna sede di legittimità come allegato sub C) al ricorso; 2)se effettivamente risultassero ivi esposti diritti e onorari ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice tranese, che nel suo provvedimento (pag. 3, righi 22-23) ha affermato di essersi attenuto alle «prestazioni indicate dal ricorrente» (cfr., ex multis , Cass. n. 19204/2023, Cass. n. 18968/2023, Cass. n. 12316/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 6769/2022).

Per tale ragione, la doglianza non può trovare ingresso.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33354/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L EMMA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c.,elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del direttore generale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio legale P LACIDI , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di TRANI depositata i l 13 settembre 2018nel procedimento iscritto al n. 4728/2017 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Trani il 13 settembre 2018 all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 da lui promosso nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], allo scopo di conseguire il pagamento delle competenze professionali maturate in relazione all’attività difensiva prestata in favore del predetto ente pubblico in due controversie civili svoltesi dinanzi allostesso ufficio giudiziario. Con tale provvedimento il collegio pugliese ha quantificato il compenso dovuto al ricorrente in 45.001,00 euro, oltre accessori di legge, compensando interamente fra le parti le spese processuali. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso all’avversa impugnazione. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la nullità dell’impugnata ordinanza per omessa individuazione del valore di riferimento effettivo della controversia trattata e omessa enunciazione dello scaglione di riferimento tratto dalle tariffe forensi da adottarsi . Si assume che il vizio denunciato avrebbe impedito all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di poter agevolmente risalire alle operazioni di calcolo compiute dal Tribunale e di poter operare ulteriori censure sull’eventuale criterio adottato , con conseguente compromissione del suo diritto di difesa. Con il secondo motivo è contestata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 5, commi 3° e 4°, 6, commi 2° e 4°, D.M. n. 127 del 2004 e degli artt. 1219-1224 e 2043 c.c.. Si sostiene che il giudice di unico grado avrebbe errato nel determinare in 898.733,45 euro il valore della controversia risarcitoria definita con sentenza n. 170/2010, la c.d. procedura Bove . Tale cifra -risultante dall’addizione degli importi di 770.000,00 e 128.733,45 euro- corrisponde, infatti, a quanto complessivamente liquidato dalla citata sentenza, per la sola sorte capitale, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai numerosi attori, laddove, ai fini della determinazione del valore della causa, si sarebbe dovuto tenere conto anche: a)della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati sulla somma di 770.000,00 euro, nella rispettiva misura di 228.933,75 e di 381.948,23 euro; b)degli interessi legali maturati dalla data della domanda (maggio 2001) sulla somma di 128.733,45 euro, ammontanti a 33.189,74 euro; c)delle spese di lite, quantificate in 66.227,57 euro (36.228,80 + 29.998,77 euro), per un totale di 1.609.032,60 (recte: 1.609.032,74 -n.d.r.) euro. Al giudice a quo sarebbe sfuggito che le obbligazioni risarcitorie costituiscono debiti di valore, sicchè la rivalutazione monetaria e gli interessi concorrono alla formazione integrale del titolo di credito spettante al soggetto legittimato . Egli avrebbe sbagliato anche nell’applicare al caso di specie il criterio del valore effettivo della causa, stabilito dall’art. 6, comma 1°, D.M. n. 127 del 2004 per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente, trascurando di considerare che la quantificazione dei compensi dovuti dal cliente è improntata a valutazioni diverse rispetto a quelle che devono essere compiute quando viene in questione il rapporto fra le parti del processo, come si ricava dalla specifica previsione recata dall’art. 5, comma 3°, del citato decreto. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004. Obietta, sul punto, il ricorrente che, sebbene la convenuta [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata a contestare la spettanza di alcuni diritti di avvocato esposti nelle notule prodotte in atti, il Tribunale avrebbe escluso d’ufficio anche altre voci, pur se riferite agli onorari, e ridotto notevolmente la misura di quelle riconosciute. Con il quarto motivo, prospettante la violazione dell’art. 2233, commi 1° e 2°, c.c. e degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004, si imputa al giudice tranese di aver omesso di esaminare le due notule depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - nelle quali erano dettagliatamente indicate l’attività professionale svolta e le spese vive sostenute dal predetto legale-, nonché la documentazione ad esse allegata. Con il quinto mezzo si deduce che il collegio pugliese, in violazione degli artt. 1, 2 e 4 D.M. n. 127 del 2004, non avrebbe fornito motivazione del mancato riconoscimento di taluni diritti e onorari richiesti dal ricorrente. Il primo motivo è infondato. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge con sufficiente chiarezza che il Tribunale ha liquidato i diritti e gli onorari spettanti al ricorrente avendo riguardo al valore effettivo delle due controversie civili in cui questi aveva svolto la propria attività difensiva in favore della convenuta [OSCURATO:PERSONA]; valore determinato per la prima - la c.d. procedura Satalino - in 90.000 euro, corrispondente all’importo riconosciuto agli attori in forza dell’accordo transattivo concluso in corso di causa fra le parti, e per la seconda -la c.d. procedura Bove - in 898.733,45 euro, pari alla somma complessivamente attribuita agli attori a titolo risarcitorio dalla sentenza definitiva del relativo giudizio (vedasi, in proposito, il periodo che inizia dal penultimo rigo della pag. 2 e termina al quinto rigo della pagina seguente). Del resto, lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] mostra di aver ben compreso la motivazione posta a base del decisum, come si evince dalle deduzioni da lui svolte a pag. 9 del ricorso (righi 18-22), ove leggesi che il Tribunale considera(va) dirimente ai fini del valore della controversia non il valore di partenza contenuto nelle richieste risarcitorie, ma bensì la concreta definizione transattiva (euro 90.000,00 per affaire Satalino) da un lato e dall’altro l’accertamento giudiziale con sentenza (euro 898.733,45 per affaire Bove) . Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2°, D.M. n. 127 del 2004, operante ratione temporis, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può farsi riferimento al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile. Il successivo comma 4° del medesimo articolo precisa che tale valore effettivo si determina avendo riguardo al «valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti». Sull’argomento questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione del valore effettivo della causa costituisce esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 18942/2020, Cass. n. 13173/2016, Cass. n. 7807/2013, Cass. n. 15685/2006, Cass. n. 844/1981). Ha altresì statuito che il valore della controversia nei rapporti fra patrono e cliente, anche nell’ipotesi di applicazione del criterio del valore effettivo, deve essere accertato con riferimento alla data della domanda, con la conseguenza che non possono essere computati la rivalutazione, gliinteressi, le spese e i danni successivamente maturati (cfr. Cass. n. 2172/1998, Cass. n. 5579/1991, Cass. n. 2518/1981). Alla stregua dei surriferiti princìpi di diritto, non si ravvisa la violazione delle norme evocate nell’intestazione del motivo, avendo il Tribunale correttamente determinato il valore effettivo della procedura Bove senza tener conto della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati nelle more del giudizio sull’importo risarcitorio in linea capitale attribuito agli attori vittoriosi, né tantomeno delle spese di lite, come quantificate in sentenza. Fermo quanto precede, la censura appare inammissibile, per difetto di specificità e autosufficienza, nella parte in cui non riporta con precisione il dispositivo della sentenza definitiva del giudizio civile in discorso, onde consentire alla Corte - sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non può sopperirsi con eventuali indagini integrative- di verificare la correttezza dei calcoli sviluppati dal Lemma. Ad ogni buon conto, ammesso pure che i dati forniti dal ricorrente coincidano con quelli contenuti nella menzionata sentenza, deve comunque rilevarsi quanto segue: -all’abrogato D.M. n. 127 del 2004 erano allegate due distinte tabelle (A e B), una per gli onorari giudiziali, l’altra per i diritti di avvocato; -entrambe le suddette tabelle prevedevano scaglioni di valore delle controversie di importo crescente; in particolare, per quanto qui interessa, allo scaglione compreso fra 516.500,01 e 1.549.400,00 euro faceva sèguito quello da 1.549.400,01 a 2.582.300,00 euro; -in un simile contesto, le doglianze mosse dal Lemma potrebbero essere riconosciute meritevoli di considerazione soltanto qualora risultasse dimostrato che il valore effettivo della causa, determinato con riferimento al tempo della domanda giudiziale (maggio 2001), era superiore al limite massimo dello scaglione tariffario applicato dal Tribunale, ovvero quello compreso fra 516.500,01 e 1.549.400,00 euro; -sennonchè, calcolando la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati fino al maggio 2001 sul capitale di 770.000 euro, previamente devalutato dal tempo della pubblicazione della sentenza (settembre 2010) a quello dell’evento dannoso (maggio 1995), si ottiene la somma di 843.455,88 euro; -pur addizionand o quest’ultimo importo a quello di 128.733,45 euro, indicato come produttivo di interessi a decorrere dalla data della domanda (pag. 13 del ricorso, righi 5-6), il totale che ne risulta (972.189,33 euro) è comunque nettamente inferiore al massimo dello scaglione al quale il collegio pugliese ha fatto riferimento. Sicchè, anche a prescindere dagli evidenziati profili di inammissibilità, la lagnanza si appalesa c omunque destituita di fondamento. Parimenti infondato è il terzo mezzo. Invero, il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato solamente ove il giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (”petitum“ e ”causa petendi“), attribuendo ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero rilevi d’ufficioun’eccezione in sensostretto che, in quanto diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, poteva essere sollevata esclusivamente dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte istante a sostegno dell’avanzata pretesa (cfr. Cass. n. 18583/2023, Cass. n. 28481/2022, Cass. n. 29200/2018, Cass. n. 6945/2007, Cass. n. 6943/2006). La descritta situazione non ricorre, in tutta evidenza, nella fattispecie in esame, giacchè il giudice di unico grado non ha rilevato d’ufficio eventuali eccezioni in senso stretto , per tali intendendosi quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio esclusivamente dal titolare, e quindi suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico (cfr. Cass. n. 9810/2023, Cass. n. 18388/2017, Cass. n. 16046/2015, Cass. n. 18602/2013). A ben vedere, nonostante la sua formale rubricazione, il motivo in disamina si risolve sostanzialmente in una critica all’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, cui viene mosso l’addebito di aver disapplicato il principio di non contestazione. Assume, infatti, il ricorrente che, alla luce delle scarne difese svolte dall’[OSCURATO:PERSONA], limitatasi a negare la spettanza degli importi da lui richiesti per singole ed ininfluenti voci inerenti i diritti , il giudice a quoavrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio in ordine alle ulteriori voci, corrispondenti a prestazioni non specificamente contestate dall’ente predetto. Pur se riguardata in tale diversa prospettiva giuridica, la censura si rivela ugualmente priva di pregio, come ci si accinge a spiegare. Per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di unanon contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio di motivazione (cfr., ex ceteris , C ass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014). È stato, inoltre, chiarito da questa Corte regolatrice che l’onere di contestazione sussiste soltanto rispetto ai fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti, con la duplice conseguenza che il deducente è tenuto a provare il fatto non rientrante nella sfera di conoscibilità dell’avversario, pure in assenza di contestazione ad opera di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 2223/2022), e che spetta a chi denunci la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (cfr. Cass. n. 4681/2023, Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, Cass. n. 10589/2022, Cass. n. 2174/2021, Cass. n. 87/2019). Ciò posto, va notato che il ricorrente, per un verso, non fa valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nei ristretti limiti in cui esso è ancora prospettabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. attuata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per altro verso, non deduce che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell’attività difensiva da lui espletata e delle singole prestazioni in cui questa si era articolata, sì da trovarsi nella condizione di poter effettuare una contestazione specifica. Il quarto mezzo è inconsistente, basandosi sull’apodittico e indimostrato assunto che il Tribunale non avrebbe esaminato le due notule depositate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione ad esse allegata. Oltretutto, l’art. 360, comma 1, n. 5), richiamato nella rubrica del motivo, consente di denunciare in cassazione unicamente l’omesso esame di un fatto in sensostorico e normativo, e cioè di un preciso accadimento ovvero di una specifica circostanza naturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante, non costituendo, invece, fatti rilevanti ai sensi della citata disposizione gli elementi istruttori o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 86/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 19378/2016). Il quinto motivo è inammissibile. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’ordinanza gravata avrebbe immotivatamente escluso la spettanza di plurime voci tariffarie richieste nelle notule prodotte in atti. Egli, tuttavia, non ha assolto l’onere di localizzazione processuale, riconducibile al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., consistente nell’indicare, fra l’altro, il fascicolo (di parte o d’ufficio) del pregresso grado di merito nel quale i documenti richiamati sarebbero rinvenibili, nonchè la loro esatta collocazione all’interno di tale fascicolo; e tanto al fine di dare alla Corte la possibilità di reperirli agevolmente, senza dover effettuare particolari ricerche, e di verificare: 1)se essi corrispondano a quelli depositati nell’odierna sede di legittimità come allegato sub C) al ricorso; 2)se effettivamente risultassero ivi esposti diritti e onorari ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice tranese, che nel suo provvedimento (pag. 3, righi 22-23) ha affermato di essersi attenuto alle «prestazioni indicate dal ricorrente» (cfr., ex multis , Cass. n. 19204/2023, Cass. n. 18968/2023, Cass. n. 12316/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 6769/2022). Per tale ragione, la doglianza non può trovare ingresso. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame