CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12316/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4126/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata c/o lo studio dell’avv. F. Bauro, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 101 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Messina n. 476 /20 20 , pubblicata in data13 novembre 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto, notificato da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza non definitiva n. 504/09 della Corte d’appello di Messina, con cui si intimava il rilascio del terreno, sito in Lipari, distinto in catasto al foglio 17, part. 499, contestando la regolarità formale degli atti del processo esecutivo e l’inopponibilità della sentenza azionata, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva ricevuto il bene in donazione. Disposta la sospensione della procedura esecutiva e introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 29/18, rigettò l’opposizione. 2. La sentenza,impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha de d otto che il titolo esecutivoreso contro il suo dante causa non era a lei opponibile inmancanza di trascrizione della domanda giudiziale introduttiva del giudizio in data anteriore al titolo di acquisto del terreno, è stata confermata dalla Corte d’appello di Messina. In via preliminare, la Corte ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione di inopponibilit à della sentenza d’appello n. 504/09 , perché introdotta per la prima volta in grado d’appello . Pur sottolineando che il profilo di inammissibilità era assorbente, ‹‹ per mero tuziorismo››, la Corte territoriale ha comunque ritenuto infondata l’eccezione, rilevando, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA], costituendosi nel giudizio nel corso del quale era stata emessa la sentenza non definitiva n. 504/2009, aveva eccepito l’inopponibilità della sentenza per le medesime ragioni dedotte nel presente procedimentoe che tale eccezione era stata disattesa con la sentenza definitiva n. 58/12 della Corte d’appello di Messina, ormai passata in giudicato; dall’altro lato, che la domanda proposta nel giudizio in cui era intervenuta la sentenza n. 504/09 era meramente restitutoria dell’immobile a fronte di una detenzione sine titulo dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA], per cui la pretesa di una preventiva trascrizione di tale domanda rispetto all’atto con il quale il Rijtano le aveva donato il terreno era inconferente. Ha pure osservato che la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 1120/1994, a seguito di gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato la sentenza n. 1/1982 del Pretore di Lipari, rigettando la domanda di usucapione spiegata da [OSCURATO:PERSONA], con decisione ormai passata in giudicato; l’appellante era quindi a conoscenza del fatto che il dante causa non era proprietario dell’immobile donatole con atto del 14 aprile 2003 e del conseguente acquisto a non domino. 3. Per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, i n controricorso [OSCURATO:PERSONA] tonia Quattrone, facendo rilevare che la sentenza qui impugnata è stata notificata a mezzo p.e.c. in data 23 novembre 2020, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, perché la ricorrente non ha deposita to ‹‹copia conforme della sentenzaimpugnata con la r elazione di notifica ed il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità››; ha, inoltre , evidenziato che i l ricorso per cassazione risulta notificatoin data 21 gennaio 2021 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. L’eccezione deve essere disattesa. L’improcedibilità del ricorso non può essere dichiarata quando, come nel caso di specie, l a parte controricorrente h a provveduto al deposito della sentenza impugnata con relative relate di notificazione (Cass., sez. U, 25/03/2019, n. 8312); in ogni caso, il ricorso risulta notificato in data 21 gennaio 2021, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza a mezzo p.e.c., pacificamente avvenuta in data 23 novembre 2020. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la ‹‹ nullità dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 345 c.p.c., 111 c.p.c., con riferimento alla ritenuta tardività dell’eccezione di inopponibilità a [OSCURATO:PERSONA] del titolo esecutivo››. Lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto nuova, perché formulata per la prima volta nel giudizio di appello , l’eccezione d’inopponibilità, nei suoi confronti, del titolo esecutivo costituito d a lla sentenza n. 504/2009 e s ostiene che , in realtà , l’eccezione era già stata sollevata con l’atto di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. ; soggiunge che, qualora si ritenga che l’eccezione attenga alla titolarità passiva del rapporto dedotto, e quindi al merito della controversia, essa non integrerebbe eccezione in senso stretto, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2951 del 2016. Il motivo è inammissibile per inosservanza del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. La ricorrente nell’illustrazione del motivo si limita a richiamare, in modo estremamente generico, l’ eccezione di inopponibilità che sarebbe stata sollevata con l’atto di opposizione all’esecuzione, senza tuttavia trascrivere, per la parte rilevante, il co ntenuto di tale atto al fine di consentire a questa Corte di valutare la doglianza sulla base del solo ricorso e senza la necessità di fare riferimento ad atti ad esso esterni, ed omettendo di localizzare l’atto stesso e, comunque, di indicare se sia stato prodotto nel giudizio di legittimità. Infatti, perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall’articolo 366,primo comma, n. 6, c od. proc. civ., possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6 - 3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22 /06/ 2020, n. 12191; Cass. , sez. 5, 28 /05/ 2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 09/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 1, 01/03/ 2022, n. 6769 ; Cass. , sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590 ; Cass. , sez. 6 - 5, 03/11/ 2021, n.31377), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare particolari ricerche e che si r isolve nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d’ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l’indicazione della collocazione entro il fascicolo. 3. Con il secondo motivo si prospetta la ‹‹ nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 2953 c.c., 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella parte in cui ritiene che la sentenza della Corte d’appello potesse essere eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in virtù del passaggio in giudicato della successiva sentenza definitiva n. 58/12 che l’ha riconosciuta come successore a titolo particolare ai fini della condanna al risarcimento danni per occupazione illegittima››. La ricorrente rappresenta che i giudici di appello hanno ritenuto che l’eccezione d’inopponibilità della sentenza oggetto del presente giudizio, già proposta nel giudizio di appello iscritto al n. 89/2000, sia stata rigettata con la sentenza definitiva della Corte d’appello di Messina n. 58/2012, passata in giudicato, con la quale la stessa ricorrente era stata ritenuta successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] ed in quanto tale destinataria degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali emessi nel giudizio nei confronti del suo dante causa. Sostiene che tale affermazione è ‹‹ incongruente ›› , perché nel caso di specie è in discussione ‹‹ non l’opponibilità sostanziale del giudicato formatosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sua qualità di successore a titolo particolare, ma la possibilità di eseguire direttamente nei suoi confronti la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa in un giudizio in cui non è intervenuta e senza che la domanda introduttiva siastata trascritta››.Il motivo è inammissibile per violazione de l principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., perché la ricorrente , a supporto della censura, contesta l’interpretazione del giudicato derivante dalla sentenza n. 58/12 emessa dalla Corte di appello, ma omette di riportarne il contenuto, non ponendo questa Corte nella condizione di verificare se la decisione d’appello, ormai divenuta definitiva, effettivamente si sia limitata a riconoscere la sua qualità di successore a titolo particolare o se piuttosto, come rilevato dalla decisione qui impugnata, abbia anche respinto l’eccezione d’inopponibilità in quella sede fatta valere. 4. Con il terzo motivo si deduce la ‹‹ nullità de lla sentenza per contrasto con norme imperative e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta natura personale dell’azione che ha condotto alla formazione del titolo esecutivo e la conseguente ritenuta non necessità della trascrizione››. Sostiene la ricorrente che [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di citazione notificato il 20 ottobre 1995, introduttivo del giudizio conclusosi con le sentenze n. 504/2009 (non definitiva) e 80/12 (definitiva), aveva proposto una azione di rivendicazione soggetta a trascrizione , ponendo a fondamento della domanda i titoli di proprietà delle proprie rappresentate, cosicché la sentenza impugnata è errata là dove afferma che l’azione deve essere considerata meramente restitutoria e come tale non soggetta al disposto dell’art. 2653 cod. civ. Inoltre, la naturale personale, e non reale, della domanda di restituzione determina, secondo la ricorrente, l’impossibilità di agire esecutivamente nei suoi confronti ai sensi dell’art. 111 cod.proc. c iv . La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto la ricorrente, pur contestando la qualificazione dell’azione proposta dal Quattrone, operata dai giudici di appello, rimanda all’atto di citazione introduttivo del giudizio, poi definito con le sentenze n. 504/09 e 80/12, di cui trascrive solo uno stralcio - nel quale si fa, tra l’altro, riferimento ad un precedente giudizio, definito dalla Corte di appello di Messina con sentenza n. 1120/94, che aveva annullato la sentenza di primo grado n. 1/82 del Pretore di Lipari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato proprietario, per maturata usucapione, di alcuni terreni, tra i quali quelli oggetto di esecuzione – ed omette di riportare, direttamente o indirettamente, quanto meno per le parti rilevanti, anche il contenuto delle sentenze pronunciate in esito a quel giudizio, al fine di consentire a questa Corte di verificare se era stata proposta una azione di rivendicazione, come asserisce la ricorrente, o piuttosto un’azione meramente restitutoria di immobile detenuto sine titulo, come ritenuto dai giudici di merito. 5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la ‹‹ nullità della sentenza per incongruenza della motivazione per violazione dell’artt. 360, primo comma, n. 5 e n. 4, c.p.c. –omessa o errata valutazione degli atti di causa, nella parte in cui afferma l’opponibilità della sentenza oggetto di esecuzione alla signora [OSCURATO:PERSONA] in virtù della conoscenza da parte di quest’ultima del carattere a non domino del proprio acquisto››. Assume che la sentenza impugnata è “incongruente”, in quanto ‹‹ dalla documentazione prodotta e dalle allegazioni avversarie, risulta che, successivamente alla trascrizione della sentenza di usucapione, sia stato trascritto l’atto di appello avverso la suddetta sentenza. Non risulta invece trascritta la sentenza che ha annullato l’usucapione››. Precisa che tale ultima sentenza non ha rigettato la domanda nel merito, ma ha annullato la sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con pronuncia in rito non contenente un accertamento negativo dell’acquisto per usucapione, cosicché non può affermarsi che l’atto di donazione sia stato stipulato anon domino. Soggiunge che, in ogni caso, la questione dell’asserita conoscenza dell’acquisto a non dominoè estranea al presente giudizio. Anche tale censura non si sottrae alla declaratoria d’inammissibilità, considerato che la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere trascurato di prendere in considerazione la ‹‹documentazione prodotta›› e le ‹‹ allegazioni avversarie ›› senza, tuttavia, procedere ad una specifica indicazione di detti documenti e di dette allegazioni, di cui non si richiama il contenuto, né si evidenzia la decisività ai fini di una diversa decisione, cosicché, per come formulata, la doglianza è de tutto genericaed incomprensibile. 6. Con il quinto motivo,rubricato: ‹‹illegittimità della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria per violazione dell’art. 348- bis e 96 c.p.c. e della determinazione del valore della causa per violazione degli artt. 15 e 17 c.p.c. ›› , la ricorrente chiede l’annullamento della condanna alle spese ed al risarcimento dei danni per lite temeraria, di cui non ricorrono i presupposti, stante la natura controversa in diritto delle questioni dibattute in causa. Il motivo èinammissibile. La condanna ex art. 96, terzo comma, c od. proc. civ. , applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, pr imo e secondo comm a , c.p.c., volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass., sez. 2, 21/11/2017, n. 27623; Cass., s ez. 6 - 3, 18/11/2019, n. 29812).Come di recente chiarito (Cass., sez. 3, 30/09/2021, n. 26545), la condanna ex art. 96, terzo comma, c od. proc. civ. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. Alla stregua di tali considerazioni, il giudice di merito ha correttamente applicato la norma di cui al terzo comma dell'art. 96 cod. p roc . c iv . , per averla fonda t a sulla ‹‹ spregiudicatezza dell’appello››. Con il secondo profilo dell a doglianz a moss a con il motivo i n esame viene, inoltre, censurata la liquidazione delle spese in quanto effettuata con riferimento ad un valore indeterminabile(e non ex art t . 15e 17 c od. proc. civ. ). La censura è del tutto generica e non approfondisce debitamente la questione prospettata, tenuto conto che nella motivazione della sentenza impugnata è stato espressamente affermato che le spese sono state liquidate avendo riguardo allo scaglione ‹‹ per cau se del riscontrato effettivo valore indeterminabile››. Non viene in questa sede addotto, allegato e specificato con la necessaria autosufficienza la compresenza ex actis in giudizio di attendibili elementi per la stima del valore del bene oggetto di esecuzione che potevano ostare alla qualificazione della causa come di valore indeterminabile. In proposito non può che rinviarsi a quanto questa stessa Corte ha già avuto modo di affermare allorché è stato chiarito che ‹‹il valore delle cause relative a beni immobili si determina sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della res , con la conseguenza che, in assenza sia dell'uno che dell'altra il giudice dovrà attenersi alle risultanze degli atti e, non emergendo da essi atti concreti ed attendibili elementi per stima ritenere la causa di valore indeterminabile››( Cass. civ., sez. 2, 14/08/1997, n. 7615). 7. In conclusione, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorre