CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 18583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36845/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù - Actio confessoria– Destinazione del padre di famiglia R.G.N. 36845/2018 Ud. 08/06/2023CC [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 2 di 19 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – oltre checontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 2451/2018 depositata il 17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 3 di 19 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. citò, innanzi il Tribunale di Monza, [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo accertarsi l’esistenza, a favore del fondo urbano di cui era titolare in Seregno, di una servitù - costituita per destinazione del padre di famiglia -di passaggio carraio e pedonale sul contiguo fondo della società convenuta, con condanna della stessa alla eliminazione delle opere che ostacolavano l’esercizio di detta servitù e condanna sia della medesima [OSCURATO:SOCIETA]. chedell’arch. [OSCURATO:PERSONA] – quale direttore dei lavori mediante i quali erano stati posti in essere gli impedimenti all’utilizzo della servitù –al risarcimento dei danni. Riferì l’attrice di essersi resa acquirente nel 1993 di una porzione immobiliare– facente parte di un più ampio compendio –e per l’esattezza di un’area adibita ad uffici e magazzini e di un’area a destinazione industriale, reciprocamente comunicanti tramite un portone scorrevole in acciaio che consentiva alla stessa attrice di accedere a due diverse vie pubbliche, transitando attraverso un cortile in comproprietà con altra società – l’ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - che si era resa acquirente, dal medesimo soggetto che aveva venduto all’attrice, dell’altra parte dell’originario compendio. Riferì, infatti, l’attrice che era stata costituita su tale cortile servitù di passaggio, accesso e scarico in favore del fondo dell’attrice. [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 4 di 19 Successivamente, proseguì l’attrice, nel 2006 la società Prima [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa acquirente, dalla stessa attrice , di una parte della porzione immobiliare precedentemente acquistata da quest’ultima, e precisamente dell’area adibita a destinazione industriale collegata tramite il suddetto portone all’area ad uffici rimasta, invece , nella ti tolarità dell a stessa attrice. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi, aveva ceduto detta area ad uso industriale alla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., la quale – resasi nel frattempo acquirente anche dell’altra parte dell’unico originario compendio, originariamente alienata alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].- aveva intrapreso lavori di realizzazione di un complesso edilizio, rimuovendo il portone scorrevole esistente a confine con la proprietà dell’attrice e realizzando una soletta di cemento armato ad una quota superiore a quella del sedime stradale, in tal modoprecludendo definitivamente il transito. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. e l’arch. [OSCURATO:PERSONA] per resistere alla domanda ed esteso poi il giudizio, in virtù di chiamata in causa, sia all’arch. [OSCURATO:PERSONA] –progettista dei lavori – sia alle compagnie assicuratrici dei due professionisti –e cioè la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA e la [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) L.D.T.- il Tribunale di Monza, con sentenza 2662/2016 in data 18 ottobre 2016, accertò l’esistenza a favore del fondo della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di una servitù di [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 5 di 19 passaggio sia pedonale che carraio acquistata per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., condannando [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino dello stato dei luoghi. Il Tribunale, invece, rigettòla domand a propost a dall’attrice nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Proposti separati appelli sia daparte della [OSCURATO:SOCIETA]. sia da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione di tutti gli appellati e previa riunione dei due gravami, in riforma della sentenza del Tribunale brianzolo, respinse la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA]., condannò la prima a procedere alla definitiva chiusura del portone. La Corte meneghina rilevò, in primo luogo, che la fattispecie di cui all’art. 1062 c.c. non poteva ritenersi integrata con il primo acquisto del 1993, dal momento che, per effetto dello stesso, le due porzioni di fondo collegate dal portone erano venute a ricadere entrambe nella titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., a nulla rilevando che fosse stata costituita una distinta servitù sul cortile rimasto in comproprietà delle acquirenti delle due parti dell’unico originario compendio. Passando a valutare la possibile configurazione delle condizioni della fattispecie di cui all’art. 1062 c.c. per effetto dell’alienazione di una delle due porzioni nel 2006, la Corte [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 6 di 19 territoriale rilevò che doveva ritenersi sussistente il requisito della visibilità delle opere funzionali all’esercizio del passaggio, dal momento che, proprio per effetto dell’alienazione del 2006, il portone si era venuto a trovare al confine tra le proprietà ora di due distinti soggetti, ma rilevò che, prima di tale atto, non poteva ritenersi sussistente una situazione di asservimento delle due porzioni di fondo all’epoca entrambedi titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto queste ultime potevano essere utilizzate indifferentemente per il transito e l’accesso in due direzioni verso due vie pubbliche, peraltro in un caso transitando attraverso il cortile oggetto di asservimento. La Corte milanese , allora, dopo aver rilevato che con l’alienazione del 2006 la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto anche la propria quota di comproprietà sul cortile, concluse che con tale vendita si era proceduto ad una modificazione dello stato dei luoghi , determinando una regolamentazione dei medesimi incompatibile conla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo stato, tra l’altro, escluso un diritto di passaggio all’acquirente sul fondo della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo escludendo la reciprocità che avrebbe dovuto caratterizzare una servitù costituita exart. 1062 c.c. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 7 di 19 Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] L’ITALIA. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) L.D.T. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglioai sensi dell’art. 380 - bis.1 . c.p.c. 6. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo sideduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “per violazione del principio dispositivo nonché dei principi di corrispondenza tra chiesto e pronunciato edel tantum devolutum quantum appellatum” . Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata: a) sarebbe incorsa in vizio di ultrapetizione, venendosi a basare su fatti –l’esistenza nell’atto di vendita del 2006 di una volontà incompatibile con la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia – che non erano state oggetto di deduzione ad opera di alcuna delle parti in causa e non avevano costituito oggetto dei motivi di appello articolati da [OSCURATO:SOCIETA].; b) in ogni caso, procedendo al rilievo d’ufficio di questioni non dedotte, avrebbe omesso di [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 8 di 19 provocare il contraddittorio tra le parti, violando l’art. 101 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1062, secondo comma, 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata: a) avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., la reciprocità dell’asservimento, laddove carattere delle servitù ex art. 1027 segg. c.c. sarebbe invece la unilateralità,mentre l’art. 1062 c.c. non prevede alcun requisito di reciprocità per le servitù costituite per destinazione del padre di famiglia; b) avrebbe violato le norme in tema di interpretazione del contratto, ritenendoche le pattuizioni contenute nell’atto del 2006 fossero incompatibili con la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c., omettendo di tenere conto sia del senso letterale delle previsioni sia del comportamento successivo tenuto dalle parti, avendo essaricorrente continuato ad esercitare il passaggio sino all’anno 2011 senza contestazioni. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione; [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 9 di 19 b) in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1071 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata: a) avrebbe omesso di considerare che , anche a seguito dell’atto del 2006, essaricorrente aveva conservato il diritto di servitù sul cortile, servitù al cui esercizio il transito attraverso il portone risultava funzionale; b) avrebbe violato l’art. 1071 c.c. , escludendo il persistere della servitù a favore del fondo rimasto nella titolarità della ricorrente ed omettendo di considerare che, per effetto di tale circostanza, sussisteva una situazione di fatto idonea a comportare l’insorgenza della servitù ex art. 1062 c.c. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 segg. e 1071 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la pronuncia impugnata, nell’affermare che, per effetto dell’atto di vendita del 2006, essa ricorrente si era spogliata della titolarità della propria quota di comproprietà sul cortile gravato di servitù: a) avrebbe violato degli art. 1362 segg. c.c. , in quanto dal tenore letterale della clausola doveva desumersi che la ricorrente aveva ceduto non l’integralità della propria quota del 50% di proprietà sul cortile, bensì metà di tale quota, e quindi il 25%; [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 10 di 19 b) avrebbe ulteriormente violato l’art. 1071 c.c. “posto che con la clausola in esame le parti non avrebbero comunque inteso escludere, in deroga al disposto dell’art. 1071 c.c., la conservazione, anche a favore del fondo rimasto di proprietà di Confama, della servitù di passaggio carraio e pedonale costituita con l’atto del 1993”. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitume causa petendi),attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso- nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (Cass. 6 -5, Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019 ; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 29200 del 13/11/2018 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22595 del 26/10/2009). Nelcaso in esame, invece, la Corte meneghina, non solo non ha attribuito o negato alcun diritto diverso rispetto a quello oggetto delle domande, ma neppure ha esam inato una questione non espressamente formulata, procedendo invece [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 11 di 19 alla verifica della sussistenza dei presupposti della causa petendi che la stessa ricorrente aveva invocato a fondamento della propria domanda, e cioè della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Nell’esaminare e valutare il tenore dell’atto del 2006 che faceva parte sin dall’inizio del thema decidendum, in quanto fonte della fattispecie exart. 1062 c.c., la Corte territoriale si è, quindi, rigorosamente mantenut a nei limiti della domanda originaria, verificandone la fondatezza sulla scorta di quella che era stata individuata ab initio come fattispecie generatrice–cioè causa petendi – e , quindi , senza esorbitare né dalle domande né dalle allegazioni. Quanto sinora osservato vale anche ad escludere la violazione dell’art. 101 c.p.c., sempre per la ragione che il tenore e gli effetti (in relazione alla possibile costituzione della servitù exart. 1062 c.c.) del contratto del 2006 facevano parte sin dall’inizio dell’ambito delle allegazioni e delle valutazioni rimesse al giudicante, operando, quindi, il principio per cui l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., ha lo scopo di evitare le decisioni c.d. "a sorpresa" o "della terza via" e , pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti mentrenon vale per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato", in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 12 di 19 (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 29098 del 05/12/2017 e Cass. Sez. U -Sentenza n. 7294 del 22/03/2017 ) . 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Quanto alla dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1027 e 1062, secondo comma, c.c. giova premettere che il giudice di appello, nel proprio percorso argomentativo, ha preso correttamente le mosse dal principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario deidue fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13534 del 20/06/2011). La Corte territoriale si è conformata a tale principio , in quanto ha ritenuto che le pattuizioni del contratto del 2006, sebbene prive di una esplicita esclusione della fattispecie di cui all’art. 1062 c.c., presentassero in ogni caso un contenuto [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 13 di 19 incompatibile con la volontà di mantenere la situazione di fatto da cui doveva scaturire l’asservimento delfondo alienato. Tale approdo non risulta in alcun modo integrare una violazione degli artt. 1027 e 1062 c.c. con riferimento al profilo della reciprocità delle servitù, in quanto la previsione di cui all’art. 1062, secondo comma, nel fissare –pur con i limiti che ci si appresta a vedere – una regola riferita alla speciale fattispecie da esso disciplinata, non viene in alcun modo a contrastare con l’art. 1027 c.c., il quale, invece , risulta caratterizzare in via generale tutte le servitù, senza tuttavia in alcun modo escludere o precludere in linea di principio la costituzione di servitù reciproche. Già tali elementi varrebbero ad evidenziare la fragilità della tesi dalla ricorrente, dovendosi osservare che ciò di cui la ricorrente viene –singolarmente -a dolersi è il fatto che la Corte territoriale abbia applicato proprio la regola di cui all’art. 1062 c.c., quasi che fosse la regola stessa a violare l’art. 1027 c.c. È, tuttavia , vero che la regola in question e è stata anche oggetto di critiche da parte della dottrina, a causa della rigidità della sua formulazione, in quanto la stessa sembra prevedere la reciprocità delle servitù che sorgono ex art. 1062 c.c. in tutte le ipotesi in cui quest’ultima previsione viene ad operare, laddove si può concordare con l’osservazione formulata datale dottrina in ordine al fatto che detta reciprocità in realtà non viene ad imporsi costantemente, ben potendosi configurare si tuazioni nelle quali l’asservimento ex art. 1062 c.c. abbia invece carattereunilaterale. [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 14 di 19 Si può, quindi, pure affermare che la previsione di cui all’art.1062 c.c., al di là del suo dato letterale, non troverà applicazione in modo universale in tutte le ipotesi in cui la servitù sorga per destinazione del padre di famiglia, dovendosi, caso per caso , valutare le caratteristiche del vincolo funzionale, o rapporto di subordinazione, esistente tra le porzioni del fond o prima della cessazione della loro appartenenza ad un unico proprietario. La reciprocità delle servitù, quindi, potrà essere affermata solo allorquando sia possibile constatare che “lo stato dal quale risulta la servitù” si era tradottoin una destinazione funzionale reciproca di ciascuna porzione del fondo a favore dell’altra, mentre, qualora si verifichi la unilateralità di tale stato – risultando una porzione del fondo funzionalmente subordinata all’altra, e non viceversa – si dovrà invece pervenire alla conclusione per cui la servitù sorta exart. 1062 c.c. è una sola e vede un fondo esclusivamente servente ed un fondo esclusivamente dominante. Nel caso di specie, tuttavia, si deve osservare che la Corte territoriale, con accertamento in fatto che non è stato adeguatamente impugnato, ha ritenuto – e peraltro abbondantemente argomentato sulla base di una meticolosa ricostruzione dello stato dei luoghi -che effettivamente il vincolo funzionale tra le due porzioni del fondo - in origine della sola ricorrente e delimitate dal portone per cui è causa - fosse un vincolo di reciprocità, avendo lo stesso giudice di appello osservato che detto portone valeva a consentire il transito in entrambe le direzioni dei fondi, concludendo quindi che, in caso [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 15 di 19 di applicazione dell’art. 1062 c.c., la s ervitù in tal modo costituitasi avrebbe dovuto presentare caratteristiche di reciprocità. Né, ad infirmare tale ragionamento,vale il richiamo di parte ricorrente a Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009, in quanto il principio da tale decisione enunciato è riferito all’ipotesi in cui le servitù reciproche si siano già costituite – appunto ex art. 1062 c.c. – evidente essendo che, una volta costitute, le servitù reciproche vivono autonomamente ed autonomamente possono estinguersi, laddove nel caso ora in esame il problema affrontato dalla Corte territoriale concerneva lastessa costitu zione delle servitù. Esclusa, quindi, la dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1027 e 1062 c.c. – e passando allora alle censure relative ai profili interpretativi sui quali si basa tale conclusione -si deve parimenti escludere che la Corte territoriale sia incorsa in una violazione delle regole di interpretazione del contratto, allorché ha ritenuto che il contratto del 2006 - avendo escluso un transito nelle due direzioni del portone, e quindi a favore anche dell’acquirente – fosse venuto a dettare una regolamentazione dello stato dei luoghi incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che avrebbe determinato la nascita della servitù. Il motivo di ricorso, infatti, pur sforzandosi di individuare gli errori interpretativi della Corteterritoriale, fallisce nel tentativo di individuare i vizi in cui sarebbe incorso il percorso interpretativo della Corte e si limita a contrapporre una [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 16 di 19 interpretazione e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), laddove questa Corte ha chiarito che per escludere la violazione delle regole di interpretazione è sufficiente che l’interpretazione accolta nella decisione impugnata, pur non essendo l’unica astrattamente possibile, costituisca comunque una delle plausibi li interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 4. Il terzo ed il quarto motivo debbono essere dichiarati congiuntamente inammissibili quanto alla dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1071 c.c. I controricorrenti, infatti,hanno eccepito che tale profilo non erastato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, mentre parte ricorrente, ben lungi dallo sconfessare tale contestazione, l’ha implicitamente suffragata, deducendo nella memoria ex art. 38 0 - bis. 1. c.p.c. (pag. 10) che il richiamo all’art. 1071 c.c. si era “reso necessario a fronte dell’indebito rilievo d’ufficio da parte della Corte d’Appello (…) di un preteso evento impeditivo all’insorgenza della servitù ex art. 1062 c.c.”. Osservato, in relazione a tale deduzione, che la stessa risulta infondata alla luce di quanto già illustrato in relazione al primo motivo di ricorso, l’inammissibilità dei due motivi nella parte in [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 17 di 19 esame deriva dal principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cuiqualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio dinecessaria specificità, anche indicare precisamente in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 5. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5), c.p.c., è, invece,infondato. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, la Corte di secondo grado ha valutato la circostanza della preesistente servitù sul cortile ma ha escluso , in modo argomentato, la rilevanza del profilo , evidenziando sia che la quota di comproprietà della ricorrente su detto ente era stata fatta oggetto di alienazione nel 2006 sia che la preesistente costituzione di una servitù di fonte convenzionale non poteva assumere concreta incidenza ai fini della valutazione della [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 18 di 19 sussistenza dei presupposti per la successiva costituzione di una servitù per destinazione del padre di famigliasu altri enti. 6. Il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 1362 segg. c.c. è invece, a propria volta, inammissibile. Richiamati, in tema di deduzione della violazione delle regole di interpretazione del contratto in sede di legittimità, i principi già illustrati in sede di esame del secondo motivo, si deve osservare che in questo caso le censure mosse dalla ricorrente all’interpretazione fornita dal giudice di merito, oltre ad apparire carenti nella riproduzione delle clausole del contratto del 2006 sulle quali si dovrebbe basare l’interpretazione caldeggiata dalla ricorrente medesima, si limitano genericamente a dedurre la violazione degli artt. 1362 segg. c.c. senza in alcun modo evidenziare le ragioni che dovrebbero portare ad escludere radicalmente la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale e limitandosi a caldeggiare apoditticamente un’interpretazione alternativa non adeguatamente supportata da concreti argomenti. 7. Il ricorso deve, quindi , essere respinto, con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore d ei controricorrentidelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo [OSCURATO:SOCIETA] -R.G. 36845/2018 – CC 08/06/2023 - Pagina nr. 19 di 19 unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere , a favore d i ciascuna parte controricorrente, le spese del presente giudizio , che si liquidano, per ognuna, in € 3.700,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessorinella misura e sulle voci come per le