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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34428/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14283/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - 2422, e nei confronti di Je616 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1152/2019 pubblicata in data 27 giugno 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale [OSCURATO:PERSONA], geometra, aveva richiesto il pagamento del proprio compenso professionale per l'attività professionale svolta per conto degli opponenti, consistita, tra l'altro, nella progettazione e direzione dei lavori relativi alla sopraelevazione di un fabbricato, destinato a civile abitazione, sito in Campovalano di Campli, fatta eccezione per la parte strutturale, eseguita dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni.

L'opposto, costituendosi in giudizio, chiese di essere autorizzato a chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., nonché l'ing. [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento dell'opposizione.

All'esito della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e nella contumacia degli altri chiamati in causa, dopo avere espletato l'attività istruttoria, il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, revocò il decreto ingiuntivo, condannando il geometra Vanarelli al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di euro 308.557,76 a titolo di risarcimento dei danni, respinse la domanda spiegata dal geometra nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. ed accolse quella spiegata nei confronti dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e della impresa [OSCURATO:PERSONA].

2. Interposto appello principale da [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'impugnazione, respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando assorbite le domande di garanzia ad essa collegate, e condannò i coniugi Cicconetti-Micioni a corrispondere al Vanarelli, a titolo di compenso professionale, la minor somma di euro 4.279,05, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rimborsare le spese di lite nella misura della metà.

Premettendo che costituiva questione dibattuta tra le parti quella concernente i limiti delle competenze del geometra in merito alla progettazione e alla direzione dei lavori relativi a edifici destinati a civile abitazione e che tale tematica era dirimente, la Corte territoriale ha, in primo luogo, confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato escluso che al Vanarelli spettasse un compenso per le attività di progettazione e direzione dei lavori, in relazione alle quali il Tribunale aveva individuato una specifica corresponsabilità del Vanarelli, proprio in qualità di progettista e direttore dei lavori, unitamente all'ing. [OSCURATO:PERSONA], ed evidenziato che, sebbene la progettazione della struttura in cemento armato fosse stata demandata all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ossia ad un professionista qualificato, la direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione era stata seguita anche dal Vanarelli, cosicché entrambi i direttori dei lavori, oltre che l'impresa appaltatrice, erano a conoscenza dei vizi esistenti e del mancato rispetto dei parametri previsti dalla legge per la realizzazione di costruzioni antisismiche.

La Corte ha ritenuto «in ogni caso» insussistente una responsabilità contrattuale del Vanarelli, in quanto geometra, rilevando che il contratto concluso, violando i limiti di competenza del geometra in materia di strutture in cemento armato, previsti dall'art. 16 del r.d. n. 274/1929, era affetto da nullità.

Esulando l'attività svolta dal Vanarelli dalla sua competenza di geometra, la convenzione stipulata dalle parti, anche se inerente alla sola attività di direzione dei lavori, era radicalmente nulla, cosicché non poteva ravvisarsi una sua responsabilità derivante dagli obblighi connessi alla qualifica di direttore dei lavori, né riconoscersi alcun corrispettivo per le prestazioni svolte connesse alla progettazione e direzione dei lavori.

La Corte ha, infine, ritenuto assorbita «ogni altra questione e domanda, posto che la domanda di garanzia non ha più ragione di essere esaminata».

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. - Violazione del giudicato interno: Violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c.», per avere i giudici di appello rilevato d'ufficio la nullità del contratto, benché questo fosse stato implicitamente dichiarato valido dal giudice di primo grado e sul punto non fosse stato formulato specifico motivo di appello.

Evidenziano, in particolare, che il giudice di primo grado, esaminando il rapporto contrattuale intercorso con il geometra Vanarelli, si era pronunciato per l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni contrattuali assunte, statuizione questa che aveva quale indeffettibile presupposto logico giuridico l'accertamento della validità del contratto stipulato; con l'atto di appello il Vanarelli aveva chiesto l'accertamento del proprio esatto adempimento, cosicché sulla validità del contratto di prestazione professionale si era formato un giudicato implicito.

A sostegno della prospettazione invocano pronunce di questa Corte, e precisamente Cass. n. 21906 del 2019 e Cass. n. 16606 del 2013.

2. Con il secondo motivo, rubricato: «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Nullità della sentenza con riferimento alla violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Violazione del principio del contraddittorio», i ricorrenti, in via subordinata, si dolgono che i giudici di secondo grado abbiano rilevato la nullità del contratto in sentenza senza avere previamente provocato un contraddittorio fra le parti sul punto, rendendo in tal modo una «sentenza a sorpresa», non consentita.

3. Con il terzo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame delle risultanze desumibili dagli atti e dall'attività processuale), i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, con il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, avrebbe omesso di valutare adeguatamente le ragioni che sorreggono la decisione di primo grado, poiché si è limitata a dichiarare insussistente la responsabilità contrattuale, trascurando di prendere in esame i profili inerenti alla natura extracontrattuale della responsabilità, pure individuata dal Tribunale come sussistente nel caso in esame.

4. Con il quarto motivo, denunciando «art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame della sussistenza comunque di responsabilità di natura extracontrattuale)», nonché «art. 360 n. 3 c.p.c.- Violazione di legge - violazione dell'art. 2043 cod. civ.», i ricorrenti assumono che la Corte aquilana, nel pronunciare la nullità del contratto, avrebbe dato atto, implicitamente, che il geometra Vanarelli aveva abusivamente esercitato la professione di ingegnere, commettendo in tal modo un reato (quello di esercizio abusivo di una professione), ma avevano poi «premiato» il professionista respingendo la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti.

5. Con il quinto motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per omessa indicazione di una delle parti e mancata pronuncia sulle statuizioni dalla stessa richieste; violazione dell'art. 101 c.p.c.», i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi riferimento e statuizione in merito alla partecipazione al giudizio della impresa [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia dal Vanarelli, rimasta contumace in primo grado, ma costituitasi nel giudizio di appello formulando anche appello incidentale, e assumono che l'omessa indicazione di una delle parti del giudizio determina nullità della sentenza.

Il quinto motivo, con il quale si denuncia un error in procedendo, è inammissibile.I ricorrenti omettono di illustrare il proprio interesse a far valere il vizio della sentenza dedotto, che afferisce ad impugnazione proposta da altra parte, tanto più a fronte della sentenza che ha comunque ritenuto assorbite tutte le questioni relative alle domande di garanzia.

6. Il primo motivo è infondato.

La giurisprudenza evocata con il primo motivo, a parte ogni considerazione sulla sua pertinenza, è inidonea a giustificare l'accoglimento della censura, avuto riguardo al principio di diritto enunciato da Cass., sez.

U, n. 26242 del 2014, secondo cui «Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo».

Nel caso in esame il rilievo officioso da parte del giudice d'appello, posto che il decísum di primo grado, sebbene basato sulla mancanza di rilevazione della nullità, è stato posto in discussione dall'appello del Vanarelli, risulta giustificato dalla sua inerenza ad un'eccezione rilevabile d'ufficio sulla base dei fatti di causa oggetto della decisione di primo grado e, per effetto dell'impugnazione, oggetto della devoluzione a quello stesso giudice.

Invero, secondo la prospettazione dell'appellante principale, detti fatti giustificavano il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, originante dal contratto, senza mettere in discussione la sua validità, così come non era stata messa in discussione nel giudizio di primo grado, ma, poiché il suo accertamento implicava sempre la valutazione del modo di essere del contratto, la devoluzione di essa al giudice d'appello e, quindi, la possibilità del medesimo, all'esito di essa, di rilevare la nullità, trova giustificazione nell'appello stesso.

Occorre, quindi, ribadire che, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. (Cass., sez.

U, 22/03/2017, n. 7294).

Ritenuta, quindi, la possibilità per il giudice, anche in sede di legittimità, di poter rilevare d'ufficio la nullità del contratto i cui effetti sono oggetto di causa, in conformità ai principi che hanno ricevuto consacrazione negli interventi delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, il Collegio non può esimersi dal rilevare che è corretta la conclusione secondo cui (cfr. da ultimo Cass., sez. 2, 24/03/2016, n. 5871) è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass., sez. 2, 21/03/2011, n. 6402; Cass., sez. 2, 07/09/2009, n. 19292; Cass., sez. 2, 29/07/2019, n. 20438).

7. Il secondo motivo è inammissibile.

Anche nel sistema, qui applicabile, anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (secondo cui, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»), operata con l'art. 45, comma 13,

I. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette «a sorpresa» o della «terza via», poiché adottate in violazione del principio della «parità delle armi», è enucleabile dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c -ter, d.l. 35/2005, convertito con I. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, «le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione».

Tale dovere è, tuttavia, configurabile solo con riferimento alle questioni di puro fatto o miste (di fatto o di diritto), non a quelle di puro diritto.

Infatti, si è chiarito che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., sez.

U, 30/09/2009, n. 20935; in senso conforme, Cass., sez. 1, 16/02/2016, n. 2984; Cass., sez. 2, 27/11/2018, n. 30716; Cass., sez. 1, 18/06/2018, n. 16049).

Inoltre, la deduzione del vizio di nullità della sentenza, richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle facoltà difensive, delle prove e delle argomentazioni che la parte avrebbe potuto proporre ove la questione fosse stata sottoposta al contraddittorio, per cui, mancando tali indispensabili precisazioni, il motivo deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse, non potendo ritenersi che la dedotta violazione abbia determinato alcun concreto pregiudizio processuale (Cass., sez. 5, 23/05/2014, n. 11453; Cass., sez.

U, 30/09/2009, n. 20935).Nella fattispecie la denuncia del vizio non è stata associata ad un vizio diverso dall'errore in diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere nullo il contratto per le ragioni indicate nella sentenza gravata: il che consente di escludere che il vizio dedotto, consistente nell'omessa sollecitazione del contraddittorio sul punto, abbia determinato una nullità della sentenza.

8. Il terzo motivo ed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e non si sottraggono alla declaratoria d'inammissibilità.

8.1. Con entrambe le doglianze si contesta in sostanza alla Corte d'appello di essersi pronunciata, escludendola, esclusivamente sulla responsabilità contrattuale, senza tenere conto che il Tribunale aveva, invece, ritenuto sussistente in capo al Vanarelli anche la responsabilità extracontrattuale.

Nell'illustrazione del motivo si rimanda ad uno stralcio della sentenza di primo grado, nella quale si richiamava giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il direttore dei lavori ha duplice titolo di responsabilità nei confronti del committente (extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e contrattuale ex art. 1218 cod. civ.)», ma non si riporta il passo della sentenza in cui il giudice di primo grado avrebbe attribuito al geometra Vanarelli anche tale ulteriore profilo di responsabilità.

Ne consegue che la censura, per come formulata, non risulta rispettosa del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non pone questa Corte nella condizione di poter delibare la doglianza esclusivamente sulla base del ricorso.

Perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall'articolo 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., possa dirsi osservato, occorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte: per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez.

L, 28/12/2017, n. 31082; Cass., sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. 2, 04/04/2006, n. 7825; Cass., sez.

L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l'onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez.

U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez.

L, 04/11/2021, n. 31756; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6-5, 03/11/2021, n. 31377; Cass., sez. 6-5, 22/10/2021, n. 29667; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v.

Cass., sez.

L, 11/01/2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d'altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d'ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l'indicazione della collocazione.

Sul tema merita richiamare la recente Corte EDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; che lo stesso principio, con le limitazioni all'accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, interpretazione eccessivamente formale che la Corte Edu ha ritenuto di ravvisare nella da tempo dismessa giurisprudenza di questa S.C. che traduceva il principio di autosufficienza in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769).

Nel caso che ci occupa, i ricorrenti sostengono che la qualificazione giuridica della responsabilità del Vanarelli sarebbe stata evidenziata dal Tribunale alle pagg. 8 e 9 della sentenza, che sono state trascritte in ricorso, ma in realtà dalla lettura di queste non si evince, sotto il profilo contenutistico, la duplice qualificazione data dal giudice di primo grado alla responsabilità del Vanarelli, sicché, in mancanza di una puntuale trascrizione della parte rilevante della sentenza, questo Collegio non è in grado di comprendere e vagliare la critica mossa, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., alla sentenza impugnata.

8.2. Sotto tale profilo, peraltro, la censura è inammissibile, poiché l'omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, «... dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo» (Cass., sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass., sez. 5, 05/02/2011, n. 2805).

Non sono quindi «fatti», nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. 1 , 03/03/2022, n. 7090; Cass., sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598).

8.3. Parimenti inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 2043 cod. civ. per la novità della questione introdotta, considerato che nella esposizione del fatto non risulta che essa fosse stata devoluta al giudice di appello.

In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una questione che implichi accertamenti di fatto ha l'onere, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27568; Cass., sez. 1, 21/06/2018, n. 16347).

Tale onere non risulta assolto dagli odierni ricorrenti.

9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito alterno dei giudizi di merito, per la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta II ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14283/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - 2422, e nei confronti di Je616 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1152/2019 pubblicata in data 27 giugno 2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale [OSCURATO:PERSONA], geometra, aveva richiesto il pagamento del proprio compenso professionale per l'attività professionale svolta per conto degli opponenti, consistita, tra l'altro, nella progettazione e direzione dei lavori relativi alla sopraelevazione di un fabbricato, destinato a civile abitazione, sito in Campovalano di Campli, fatta eccezione per la parte strutturale, eseguita dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], spiegando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. L'opposto, costituendosi in giudizio, chiese di essere autorizzato a chiamare in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., nonché l'ing. [OSCURATO:PERSONA] e l'impresa appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], al fine di essere tenuto indenne in caso di accoglimento dell'opposizione. All'esito della costituzione in giudizio della [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e nella contumacia degli altri chiamati in causa, dopo avere espletato l'attività istruttoria, il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda riconvenzionale, revocò il decreto ingiuntivo, condannando il geometra Vanarelli al pagamento, in favore degli opponenti, della somma di euro 308.557,76 a titolo di risarcimento dei danni, respinse la domanda spiegata dal geometra nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. ed accolse quella spiegata nei confronti dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] e della impresa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Interposto appello principale da [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'impugnazione, respinse la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando assorbite le domande di garanzia ad essa collegate, e condannò i coniugi Cicconetti-Micioni a corrispondere al Vanarelli, a titolo di compenso professionale, la minor somma di euro 4.279,05, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rimborsare le spese di lite nella misura della metà. Premettendo che costituiva questione dibattuta tra le parti quella concernente i limiti delle competenze del geometra in merito alla progettazione e alla direzione dei lavori relativi a edifici destinati a civile abitazione e che tale tematica era dirimente, la Corte territoriale ha, in primo luogo, confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato escluso che al Vanarelli spettasse un compenso per le attività di progettazione e direzione dei lavori, in relazione alle quali il Tribunale aveva individuato una specifica corresponsabilità del Vanarelli, proprio in qualità di progettista e direttore dei lavori, unitamente all'ing. [OSCURATO:PERSONA], ed evidenziato che, sebbene la progettazione della struttura in cemento armato fosse stata demandata all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ossia ad un professionista qualificato, la direzione dei lavori di demolizione e ricostruzione era stata seguita anche dal Vanarelli, cosicché entrambi i direttori dei lavori, oltre che l'impresa appaltatrice, erano a conoscenza dei vizi esistenti e del mancato rispetto dei parametri previsti dalla legge per la realizzazione di costruzioni antisismiche. La Corte ha ritenuto «in ogni caso» insussistente una responsabilità contrattuale del Vanarelli, in quanto geometra, rilevando che il contratto concluso, violando i limiti di competenza del geometra in materia di strutture in cemento armato, previsti dall'art. 16 del r.d. n. 274/1929, era affetto da nullità. Esulando l'attività svolta dal Vanarelli dalla sua competenza di geometra, la convenzione stipulata dalle parti, anche se inerente alla sola attività di direzione dei lavori, era radicalmente nulla, cosicché non poteva ravvisarsi una sua responsabilità derivante dagli obblighi connessi alla qualifica di direttore dei lavori, né riconoscersi alcun corrispettivo per le prestazioni svolte connesse alla progettazione e direzione dei lavori. La Corte ha, infine, ritenuto assorbita «ogni altra questione e domanda, posto che la domanda di garanzia non ha più ragione di essere esaminata». 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ. - Violazione del giudicato interno: Violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c.», per avere i giudici di appello rilevato d'ufficio la nullità del contratto, benché questo fosse stato implicitamente dichiarato valido dal giudice di primo grado e sul punto non fosse stato formulato specifico motivo di appello. Evidenziano, in particolare, che il giudice di primo grado, esaminando il rapporto contrattuale intercorso con il geometra Vanarelli, si era pronunciato per l'inadempimento di quest'ultimo alle obbligazioni contrattuali assunte, statuizione questa che aveva quale indeffettibile presupposto logico giuridico l'accertamento della validità del contratto stipulato; con l'atto di appello il Vanarelli aveva chiesto l'accertamento del proprio esatto adempimento, cosicché sulla validità del contratto di prestazione professionale si era formato un giudicato implicito. A sostegno della prospettazione invocano pronunce di questa Corte, e precisamente Cass. n. 21906 del 2019 e Cass. n. 16606 del 2013. 2. Con il secondo motivo, rubricato: «art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza con riferimento alla violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - Violazione del principio del contraddittorio», i ricorrenti, in via subordinata, si dolgono che i giudici di secondo grado abbiano rilevato la nullità del contratto in sentenza senza avere previamente provocato un contraddittorio fra le parti sul punto, rendendo in tal modo una «sentenza a sorpresa», non consentita. 3. Con il terzo motivo, deducendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame delle risultanze desumibili dagli atti e dall'attività processuale), i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, con il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, avrebbe omesso di valutare adeguatamente le ragioni che sorreggono la decisione di primo grado, poiché si è limitata a dichiarare insussistente la responsabilità contrattuale, trascurando di prendere in esame i profili inerenti alla natura extracontrattuale della responsabilità, pure individuata dal Tribunale come sussistente nel caso in esame. 4. Con il quarto motivo, denunciando «art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame della sussistenza comunque di responsabilità di natura extracontrattuale)», nonché «art. 360 n. 3 c.p.c.- Violazione di legge - violazione dell'art. 2043 cod. civ.», i ricorrenti assumono che la Corte aquilana, nel pronunciare la nullità del contratto, avrebbe dato atto, implicitamente, che il geometra Vanarelli aveva abusivamente esercitato la professione di ingegnere, commettendo in tal modo un reato (quello di esercizio abusivo di una professione), ma avevano poi «premiato» il professionista respingendo la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti. 5. Con il quinto motivo, denunciando, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza per omessa indicazione di una delle parti e mancata pronuncia sulle statuizioni dalla stessa richieste; violazione dell'art. 101 c.p.c.», i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi riferimento e statuizione in merito alla partecipazione al giudizio della impresa [OSCURATO:PERSONA], chiamata in garanzia dal Vanarelli, rimasta contumace in primo grado, ma costituitasi nel giudizio di appello formulando anche appello incidentale, e assumono che l'omessa indicazione di una delle parti del giudizio determina nullità della sentenza. Il quinto motivo, con il quale si denuncia un error in procedendo, è inammissibile.I ricorrenti omettono di illustrare il proprio interesse a far valere il vizio della sentenza dedotto, che afferisce ad impugnazione proposta da altra parte, tanto più a fronte della sentenza che ha comunque ritenuto assorbite tutte le questioni relative alle domande di garanzia. 6. Il primo motivo è infondato. La giurisprudenza evocata con il primo motivo, a parte ogni considerazione sulla sua pertinenza, è inidonea a giustificare l'accoglimento della censura, avuto riguardo al principio di diritto enunciato da Cass., sez. U, n. 26242 del 2014, secondo cui «Nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo». Nel caso in esame il rilievo officioso da parte del giudice d'appello, posto che il decísum di primo grado, sebbene basato sulla mancanza di rilevazione della nullità, è stato posto in discussione dall'appello del Vanarelli, risulta giustificato dalla sua inerenza ad un'eccezione rilevabile d'ufficio sulla base dei fatti di causa oggetto della decisione di primo grado e, per effetto dell'impugnazione, oggetto della devoluzione a quello stesso giudice. Invero, secondo la prospettazione dell'appellante principale, detti fatti giustificavano il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, originante dal contratto, senza mettere in discussione la sua validità, così come non era stata messa in discussione nel giudizio di primo grado, ma, poiché il suo accertamento implicava sempre la valutazione del modo di essere del contratto, la devoluzione di essa al giudice d'appello e, quindi, la possibilità del medesimo, all'esito di essa, di rilevare la nullità, trova giustificazione nell'appello stesso. Occorre, quindi, ribadire che, allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. (Cass., sez. U, 22/03/2017, n. 7294). Ritenuta, quindi, la possibilità per il giudice, anche in sede di legittimità, di poter rilevare d'ufficio la nullità del contratto i cui effetti sono oggetto di causa, in conformità ai principi che hanno ricevuto consacrazione negli interventi delle Sezioni Unite di cui alle sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014, il Collegio non può esimersi dal rilevare che è corretta la conclusione secondo cui (cfr. da ultimo Cass., sez. 2, 24/03/2016, n. 5871) è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del r.d. n. 274 del 1929 (Cass., sez. 2, 21/03/2011, n. 6402; Cass., sez. 2, 07/09/2009, n. 19292; Cass., sez. 2, 29/07/2019, n. 20438). 7. Il secondo motivo è inammissibile. Anche nel sistema, qui applicabile, anteriore all'introduzione del secondo comma dell'art. 101 cod. proc. civ. (secondo cui, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, «a pena di nullità», un termine «per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione»), operata con l'art. 45, comma 13, I. n. 69 del 2009, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette «a sorpresa» o della «terza via», poiché adottate in violazione del principio della «parità delle armi», è enucleabile dall'art. 183 cod. proc. civ., che al terzo comma (oggi quarto, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera c -ter, d.l. 35/2005, convertito con I. 263/2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, «le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione». Tale dovere è, tuttavia, configurabile solo con riferimento alle questioni di puro fatto o miste (di fatto o di diritto), non a quelle di puro diritto. Infatti, si è chiarito che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'error iuris in iudicando ovvero dall'error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935; in senso conforme, Cass., sez. 1, 16/02/2016, n. 2984; Cass., sez. 2, 27/11/2018, n. 30716; Cass., sez. 1, 18/06/2018, n. 16049). Inoltre, la deduzione del vizio di nullità della sentenza, richiede, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle facoltà difensive, delle prove e delle argomentazioni che la parte avrebbe potuto proporre ove la questione fosse stata sottoposta al contraddittorio, per cui, mancando tali indispensabili precisazioni, il motivo deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse, non potendo ritenersi che la dedotta violazione abbia determinato alcun concreto pregiudizio processuale (Cass., sez. 5, 23/05/2014, n. 11453; Cass., sez. U, 30/09/2009, n. 20935).Nella fattispecie la denuncia del vizio non è stata associata ad un vizio diverso dall'errore in diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere nullo il contratto per le ragioni indicate nella sentenza gravata: il che consente di escludere che il vizio dedotto, consistente nell'omessa sollecitazione del contraddittorio sul punto, abbia determinato una nullità della sentenza. 8. Il terzo motivo ed il quarto motivo, strettamente connessi, possono essere congiuntamente scrutinati e non si sottraggono alla declaratoria d'inammissibilità. 8.1. Con entrambe le doglianze si contesta in sostanza alla Corte d'appello di essersi pronunciata, escludendola, esclusivamente sulla responsabilità contrattuale, senza tenere conto che il Tribunale aveva, invece, ritenuto sussistente in capo al Vanarelli anche la responsabilità extracontrattuale. Nell'illustrazione del motivo si rimanda ad uno stralcio della sentenza di primo grado, nella quale si richiamava giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il direttore dei lavori ha duplice titolo di responsabilità nei confronti del committente (extracontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e contrattuale ex art. 1218 cod. civ.)», ma non si riporta il passo della sentenza in cui il giudice di primo grado avrebbe attribuito al geometra Vanarelli anche tale ulteriore profilo di responsabilità. Ne consegue che la censura, per come formulata, non risulta rispettosa del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non pone questa Corte nella condizione di poter delibare la doglianza esclusivamente sulla base del ricorso. Perché il principio di autosufficienza, con la «specifica indicazione» richiesta dall'articolo 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., possa dirsi osservato, occorre, secondo la giurisprudenza di questa Corte: per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28/12/2017, n. 31082; Cass., sez. 6-3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. 2, 04/04/2006, n. 7825; Cass., sez. L, 22/06/2020, n. 12191; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso che il ricorso soddisfi l'onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez. L, 04/11/2021, n. 31756; Cass., sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590; Cass., sez. 6-5, 03/11/2021, n. 31377; Cass., sez. 6-5, 22/10/2021, n. 29667; per gli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio v. Cass., sez. L, 11/01/2016, n. 195), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare soverchie ricerche, e che d'altronde richiede un minimo sforzo di diligenza, risolvendosi nella semplice indicazione, con riguardo a ciascun atto o documento, del fascicolo (di quale delle parti, ovvero d'ufficio, di primo o di secondo grado) in cui esso è rinvenibile, con l'indicazione della collocazione. Sul tema merita richiamare la recente Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, la quale ha preso atto del principio di autonomia del ricorso per cassazione, e del collegato principio di autosufficienza ed ha osservato: che tale principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, consentendo alla Corte medesima di decidere «sulla base del solo ricorso», garantendo così un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili; che lo stesso principio, con le limitazioni all'accesso alla Corte di cassazione che legittimamente comporta, non deve però essere interpretato in modo troppo formale, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, interpretazione eccessivamente formale che la Corte Edu ha ritenuto di ravvisare nella da tempo dismessa giurisprudenza di questa S.C. che traduceva il principio di autosufficienza in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso (Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769). Nel caso che ci occupa, i ricorrenti sostengono che la qualificazione giuridica della responsabilità del Vanarelli sarebbe stata evidenziata dal Tribunale alle pagg. 8 e 9 della sentenza, che sono state trascritte in ricorso, ma in realtà dalla lettura di queste non si evince, sotto il profilo contenutistico, la duplice qualificazione data dal giudice di primo grado alla responsabilità del Vanarelli, sicché, in mancanza di una puntuale trascrizione della parte rilevante della sentenza, questo Collegio non è in grado di comprendere e vagliare la critica mossa, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., alla sentenza impugnata. 8.2. Sotto tale profilo, peraltro, la censura è inammissibile, poiché l'omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, «... dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo» (Cass., sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass., sez. 5, 05/02/2011, n. 2805). Non sono quindi «fatti», nel senso indicato dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. 1 , 03/03/2022, n. 7090; Cass., sez. 6-3, 25/09/2018, n. 22598). 8.3. Parimenti inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell'art. 2043 cod. civ. per la novità della questione introdotta, considerato che nella esposizione del fatto non risulta che essa fosse stata devoluta al giudice di appello. In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una questione che implichi accertamenti di fatto ha l'onere, al fine di evitare una statuizione d'inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass., sez. 3, 21/11/2017, n. 27568; Cass., sez. 1, 21/06/2018, n. 16347). Tale onere non risulta assolto dagli odierni ricorrenti. 9. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito alterno dei giudizi di merito, per la integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta II ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
Decreto Cassazione n. 34428/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris