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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05774/2023

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ORDINANZA sul ricorso n. 35305/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla presentazione del ricorso con decreto del giudice del Tribunale di Rovigo, delegato alla procedura, del 12 novembre 2018), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, che dichiara di agire quale procuratrice speciale della Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria di crediti in blocco della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali rispettivamente estese in calce a ciascun controricorso controricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in.

Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Errico che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procure speciali rispettivamente estese in calce a ciascun controricorso controricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 2701/2018 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto si legge nella sentenza di appello) e la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (ora [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto si legge nella sentenza di appello) chiedendo: l'accertamento della inesistenza ovvero l'inesigibilità dei crediti nei suoi confronti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con domanda di condanna fatta propria dalla curatela del fallimento di tale società in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al tempo pendente avanti lo stesso Tribunale di Venezia), parte dei quali oggetto di cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; l'accertamento di avvenuta risoluzione di diritto (art. 1456 cod. civ.) del contratto di appalto di servizi sulla cui base la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue pretese creditorie; l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno derivatole dall'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di tale contratto e dalla successiva sua risoluzione, nonché del suo diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] del danaro a lei pagato indebitamente dopo che costei aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] il credito pari a tale somma di danaro; l'accertamento di efficacia e di opponibilità alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di crediti (derivanti dal sopra indicato contratto) dalla società in bonis effettuate rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui ancora interessa, in tale giudizio [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]) chiesero l'accertamento di opponibilità alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di credito verso [OSCURATO:PERSONA] in loro favore rispettivamente disposte da [OSCURATO:PERSONA] prima della dichiarazione del suo fallimento e, in conseguenza di tali accertamenti: [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagarle euro 118.943,58 (pari al credito ceduto), oltre interessi; [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagarle euro 311.225,24 (pari al credito ceduto), oltre interessi.

2. Con sentenza pubblicata il 4 aprile 2014 il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili (perché proponibili esclusivamente nel procedimento di verifica dei crediti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) tanto le domande di [OSCURATO:PERSONA] che quelle delle due banche.

3. Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza appellata: condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] 118.943,58, oltre interessi; condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] euro 311.225,24, oltre interessi; confermò nel resto le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. 3.1 Sempre per quanto qui ancora interessa, la motivazione della sentenza impugnata è nel senso che: [OSCURATO:PERSONA] cedette rispettivamente alle due banche sopra indicate parte dei propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prima della sua dichiarazione di fallimento; le cessioni vennero notificate al debitore ceduto [OSCURATO:PERSONA] mediante lettere raccomandate con ricevute di ritorno del 17 maggio 2011 (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e del "18/[OSCURATO:DATA_NASCITA]" (quanto a [OSCURATO:PERSONA]); tali scritture hanno data certa un quanto "recano un timbro postale...rispettivamente del 08.03/13.04/ 20.04.2011 e 17.02.2011 e...sono notificate con le raccomandate sopra citate e provate con la produzione delle relative ricevute di ritorno sottoscritte dalla debitrice": esse sono dunque, opponibili alla curatela del fallimento ai sensi dell'art. 2704, primo comma, cod. civ.; le domande di condanna dalle due banche rispettivamente proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del danaro di cui a dette cessioni di crediti coinvolgono "una indagine esterna ed estranea al fallimento che coinvolge soggetti terzi rispetto al fallimento stesso: le due Banche da un lato e la cessionaria del credito dall'altro"; ciò in quanto "l'accertamento delle situazione creditorie non incide sul patrimonio della fallita, non avendo, peraltro, le Banche formulato in questa sede alcuna domanda che attenga alla partecipazione al concorso fallimentare"; la domanda revocatoria delle due cessioni di crediti dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposta in primo grado mediante dichiarazione resa nel corso dell'udienza di comparazione (trascritta nel relativo verbale) è inammissibile in ragione della sua tardività, essendo intervenuta dopo che erano scaduti i termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione di domande riconvenzionali; tale domanda non può qualificarsi - come assume la curatela - come reconventio reconventionis in quanto affatto indipendente dalle domande dalle altre parti proposte, dal momento che la causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA] è "di accertamento negativo della sussistenza di un proprio debito e del soggetto titolare dello stesso", sì che la domanda di revoca delle cessioni "era qualificabile come vera e propria domanda riconvenzionale"; l'eccezione di giudicato "formatosi sulle domande di ammissione allo stato passivo di Banca popolare e di [OSCURATO:PERSONA] di Siena" è stata dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposta in sede di precisazione delle conclusioni: essa è quindi inammissibile in ragione della sua novità (art. 345 cod. proc. civ.).

4. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione, parziale, di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: resiste con controricorso; con tale atto propone anche ricorso incidentale con cui chiede la cassazione, parziale, della medesima sentenza impugnata sulla base di due motivi.

6. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale della Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria in blocco dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con distinti controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale.

8. Anche la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con distinti controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale.

9. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie.

10. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I) Il ricorso della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata della sola parte in cui, previo accertamento di opponibilità alla massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] delle due cessioni di crediti (derivanti da contratto di appalto di servizi a suo tempo efficace fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) effettuate da tale società in bonis nei confronti delle due banche sopra indicate, condannò la debitrice ceduta [OSCURATO:PERSONA] a pagare a ciascuna banca le somme di danaro costituenti il credito a ciascuna ceduto.

La ricorrente deduce che sul punto la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 52 I.fall., dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto:l'inammissibilità in giudizio ordinario di cognizione delle pretese "di inadempimento e di danno di [OSCURATO:PERSONA] doveva...essere esteso anche al giudizio sulle pretese delle due banche", in quanto: l'anticipazione delle fatture cedute alle banche a garanzia di propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] generò credito di ciascuna banca verso tale società fatto da ciascuna valere in sede di formazione del passivo con istanze di ammissione rigettate; l'accertamento di validità ed efficacia delle due cessioni incide sulla massa attiva del fallimento privata dei crediti oggetto di cessione e incide sulla passiva dal momento che le cessioni vennero da [OSCURATO:PERSONA] fatte a garanzia del danaro da ciascuna banca dato a tale società quale anticipazione dei pagamenti di [OSCURATO:PERSONA] e per tali crediti le banche chiesero di essere ammesse al passivo del fallimento; nel giudizio di merito in appello definito dalla sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] chiese "un giudicato che accertasse a chi essa doveva pagare, ad evitare le confliggenti pretese del cedente e del cessionario del credito, allora già manifestate"; la struttura della domanda di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] era destinata a incidere in modo rilevante sull'intera procedura concorsuale, modificandone l'attivo e il passivo; la sentenza impugnata viola dunque l'art. 112 cod. proc. civ.

"perché omette di giudicare su tutta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e tale vizio "si integra con la violazione dell'art. 52 (2) I.fall., che impone che tutte le questioni che incidono sullo stato attivo e passivo del fallimento siano «accertate secondo le norme stabilite dal capo V» della legge fallimentare".

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile, perché per la prima volta proposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, l'eccezione di giudicato esterno (formatosi nel corso del giudizio di appello) da lei proposta nei confronti di ciascuna banca per violazione degli artt.212 e 345 cod. proc. civ. in riferimento al rigetto delle domande di ammissione al passivo (comprendenti anche i crediti da anticipazioni di danaro garantite da ciascuna cessione) del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] da ciascuna banca presentate, in quanto detti giudicati esterni potevano essere accertati anche d'ufficio dalla Corte di appello di Venezia.

3. Tali motivi sono da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. 3.1 II processo definito in grado di appello dalla sentenza impugnata conteneva una pluralità di domande da [OSCURATO:PERSONA] proposte nei confronti della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di ciascuna banca.

Fra queste vi era quella di mero accertamento della titolarità dal lato attivo di ciascun credito oggetto di cessione. [OSCURATO:PERSONA], nella situazione di oggettiva incertezza (dalle parti anche in questa sede rimarcata) sulla titolarità di ciascun credito da lato attivo, chiese in buona sostanza al giudice a chi, fra i tre soggetti sollecitanti i pagamenti, essa avrebbe dovuto pagare; anche affermando che, secondo la sua prospettazione, le cessioni erano opponibili alla massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] perché le rispettive notificazioni nei suoi confronti eseguite avevano data certa.

Ciascuna banca, nel contraddittorio con la curatela (previamente provocato da [OSCURATO:PERSONA]): affermò (per la stessa ragione prospettata dall'allora società attrice) che la cessione in suo favore attuata dal creditore cedente prima del suo fallimento, era opponibile alla curatela del fallimento di quest'ultimo; chiese quindi, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice di pagarle danaro di ammontare pari al credito a lei ceduto.

La curatela negò la sussistenza dei presupposti della, dedotta, opponibilità.

La sentenza impugnata contiene l'accertamento giudiziale richiesto affermando, in applicazione degli artt. 1264 e 2704, primo comma, ultima parte, cod. civ., che la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non era (più) titolare dei crediti in parola (da compensi per esecuzione di servizi in base a contratto di appalto a suo tempo efficace fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) perché le cessioni erano state notificate al debitore ceduto [OSCURATO:PERSONA] con atti di data certa anteriori al fallimento e, dunque, opponibili alla massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Non sussiste dunque, all'evidenza, la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

La controversia di specie, relativa a tali domande, fra debitore ceduto, cessionari e cedente dichiarato fallito dopo la cessione, in cui si discute della detta opponibilità della cessione rientrava astrattamente fra quelle attratte alla competenza territoriale inderogabile sancita dall'art. 24 I.fall. (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 12972 del 2004; Cass. n. 11287 del 2020).

A fronte di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato dal Tribunale di Rovigo e di introduzione avanti il Tribunale di Venezia della sopra indicata domanda di accertamento e di quelle di condanna dalle banche rispettivamente proposte nei confronti di chi la prima domanda propose, nel giudizio di appello definito dalla sentenza impugnata non risulta, però, che si sia discusso della questione relativa alla competenza, per ragioni di territorio inderogabile, del Tribunale di Venezia a conoscere di tali domande; né tale questione è in questa sede dedotta.

Il riferimento all'art. 24 I.fall. contenuto in taluni scritti difensivi è dunque in concreto inconferente.

La curatela - che affermò nel giudizio di merito di essere titolare del credito litigioso sul rilievo che le relative cessioni non le erano opponibili - sostiene invece che le domande aventi rispettivamente per oggetto l'accertamento (quella di [OSCURATO:PERSONA]) e la condanna (quelle di ciascuna banca) avrebbero dovuto essere proposte secondo le forme del procedimento di cui agli artt. 93 e segg. l.fall.; deducendo quindi solo questione relativa al rito da seguire per tali accertamenti (sulla differenza fra questioni di competenza e questioni di rito nei rapporti procedimento di cognizione ordinaria e procedimento di formazione del passivo di fallimento, cfr., per tutte: Cass.

S.U., n. 23077 del 2004); onde provocare dai giudici di merito aditi declaratoria di improcedibilità nel giudizio di cognizione delle domande in questione, a suo dire da proporre avanti il Tribunale di Rovigo secondo il rito previsto dagli artt. 92 e segg. cod. proc. civ.

L'art. 52, secondo comma, l.fall. dispone che ogni credito, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme contenute nei successivi artt. 92-103.

Tali disposizioni di diritto processuale non si applicano, in ragione della loro specialità, alle azioni di mero accertamento dei crediti facenti parte della componente attiva dell'imprenditore commerciale al momento della dichiarazione del suo fallimento.

Nessun credito, derivato dalle cessioni, verso la massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è mai stato dedotto nel caso di specie, in quanto: [OSCURATO:PERSONA] chiese solo, a fronte delle cessioni di a lei notificate, a chi ella dovesse pagare, affermando che le cessioni le vennero notificate prima della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; ciascuna banca affermò di essere titolare del credito a lei ceduto da [OSCURATO:PERSONA] prima del suo fallimento, e rivolse la propria domanda di condanna solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, alla luce del contenuto di tali domande, valutato alla luce della deduzione della curatela della non opponibilità delle cessioni alla massa dei creditori della cedente [OSCURATO:PERSONA] in quanto priva di data certa al momento della dichiarazione di fallimento, il giudice doveva accertare se il credito oggetto delle cessioni faceva parte, o meno, dell'attivo patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] al momento della dichiarazione di suo fallimento.

Nel caso di accertamento negativo nessuna conseguenza diretta sarebbe derivata dalla pronuncia giudiziale sulla consistenza dell'attivo acquisito alla procedura, per effetto della dichiarazione di fallimento, sul semplice rilievo che il credito (fra le parti litigioso) non faceva parte del patrimonio dell'imprenditore al momento della dichiarazione del suo fallimento.

Nel caso di accertamento positivo nessuna conseguenza diretta sarebbe derivata dall'accertamento giudiziale sul passivo della procedura cristallizzato al momento del fallimento, sul semplice rilievo che ciascuna banca affermò di non essere titolare dal lato attivo dei crediti oggetto di ciascuna cessione.

La ricorrente afferma che l'incidenza sul passivo della sollecitata pronuncia di accertamento deriverebbe dal fatto che: le cessioni dei crediti furono da [OSCURATO:PERSONA] in bonis fatte "a garanzia dei danari erogati in loro anticipazione, avevano per presupposto crediti per anticipazioni"; le due banche furono escluse, con decisione definitiva, dal passivo della procedura anche per i crediti in discussione (per la non opponibilità al fallimento dei documenti da loro rispettivamente depositati a sostegno delle rispettive domande di ammissione).

Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata la curatela non chiese - come avrebbe potuto fare - al giudice adito, in funzione del rigetto delle domande di accertamento proposte dalle altre parti, di accertare la mancanza di causa delle cessioni per inesistenza di crediti, garantiti dalle cessioni, di ciascuna banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis e, quale conseguenza di tale accertamento: a) l'esistenza dei crediti in questione quali componenti l'attivo della società fallita; b) la non sussistenza dei crediti da anticipazioni bancarie nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA].

Ove ciò fosse avvenuto nessuna conseguenza diretta, di segno negativo, sul passivo della procedura avrebbe avuto l'esito di tale sollecitato accertamento (proposto in via principale ovvero incidentale) di mancanza di causa dei crediti ceduti (in ragione della inesistenza dei crediti da anticipazioni bancarie), sul semplice rilievo che per il caso di accoglimento il passivo della procedura non sarebbe aumentato.

Sì che neppure sotto tale, astratto, profilo potrebbe affermarsi l'applicabilità dello speciale rito di cui agli artt. 93 e segg.

I.fall.

La curatela deduce invece - come detto - che l'incidenza della pronuncia sul passivo deriverebbe dall'essere state le due banche escluse, con decisione definitiva, dal passivo del fallimento anche per i crediti in discussione (per la non opponibilità al fallimento dei documenti da loro rispettivamente depositati a sostegno delle rispettive domande di ammissione).

L'argomentazione è affatto inconducente quanto alla questione relativa al rito da applicare alla controversia definita dalla sentenza impugnata, non spiegando in alcun modo la ricorrente per quale ragione l'accoglimento delle domande, di accertamento e di condanna, proposte in tale giudizio avrebbero determinato effetti su di un passivo che, per effetto del giudicato interno alla procedura sulle domande di ammissione al passivo delle due banche (art. 96, sesto comma, I.fall.), non determina alcun concorso delle stesse banche all'eventuale distribuzione dell'attivo, acquisito ovvero conseguito, dalla procedura.

La sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità delle sopra indicate domande proposta dalla ricorrente resiste alla censura da costei rivoltale, in quanto conforme al seguente principio di diritto che, alla luce di quanto evidenziato, può così sintetizzarsi: "in tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e cessionario in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito, il cessionario chieda solo la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione e la curatela del fallimento del cedente chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare (ex art. 52, secondo comma, I.fall.) con lo speciale rito previsto per l'accertamento dei crediti dagli artt. 93 e segg.

I.fall., in quanto dal loro accoglimento non derivano dirette modificazioni: a) del passivo esistente al momento della dichiarazione del fallimento del cedente, non chiedendo il cessionario l'accertamento di alcun credito nei confronti della procedura; b) dell'attivo esistente allo stesso momento, essendo l'accertamento relativo alla esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del ceduto alla data del suo fallimento".Tale principio è sostanzialmente consonante con quello espresso, in riferimento a controversia di merito non dissimile da quella in esame, da Cass. n. 10668 del 1999, secondo cui: "l'azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l'azione di accertamento dell'inopponibilità della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 24 legge fall. non sono assoggettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti legge fall. in quanto l'eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell'opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari". 3.2 E' certamente vero che l'esistenza di un giudicato esterno, al pari di quella di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa qualora essa emerga dagli atti comunque acquisiti nel corso del giudizio; con la conseguenza che in mancanza di pronuncia ovvero nel caso in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata (come nel caso di specie), il giudice di legittimità deve accertare esistenza e portata del giudicato sulla base del diretto esame degli atti del processo, l'esistenza (giurisprudenza di legittimità cosante a partire da Cass.

S.U., n. 226 del 2001; in senso conforme, cfr., fra le molte: Cass.

S.U., n. 10977 del 2001; Cass. n. 1153 del 2003; Cass. n. 1099 del 2006; Cass. n. 21200 del 2009; Cass. n. 12159 del 2011; Cass. n. 2761 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018).

Accertata l'erroneità in diritto della statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata si tratta di accertare in questa sede esistenza ed efficacia di ciascun giudicato.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]: con decreto depositato il 4 luglio 2013 il Tribunale di Rovigo dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da tale banca per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rigettare la domanda di ammissione al passivo; il ricorso per la cassazione di tale decreto venne dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 20367 del 2015 depositata il 9 ottobre 2015.

Quanto a [OSCURATO:SOCIETA]: con decreto depositato il 12 marzo 2015 il Tribunale di Rovigo rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rigettare la domanda di ammissione al passivo; il ricorso per la cassazione di tale decreto venne rigettato da questa Corte con ordinanza n. 19942 del 2017 depositata il 10 agosto 2017 (materialmente corretta con ordinanza n. 3045 del 2017).

L'art. 2909 cod. civ. dispone che: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".Il contenuto dell'art. 96, sesto comma, I.fall. è il seguente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso».

Tale difformità di effetti sostanziali, derivanti dalla definizione in senso formale dei giudizi che tali effetti rispettivamente determinano, comporta che il c.d.

"giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni (oggi, l'opposizione e il ricorso per cassazione): a) ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. 3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); b) non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; anche perché il precetto recato dall'art. 120, quarto comma, I.fall., secondo cui il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, mostra, di evidenza, che il destinatario del decreto ingiuntivo fondato su tali atti giudiziali (interni alla procedura fallimentare) ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, contestare esistenza e consistenza del credito nei suoi confronti fatto valere; c) la conseguenza è che l'effetto di tale giudicato (nella specie, anche relativo a parte dei crediti da anticipazioni bancarie, garantite da cessioni di crediti) non si estende al giudizio ordinario di cognizione relativo all'accertamento della titolarità, dal lato attivo, di credito oggetto di cessione di cui il curatore del fallimento sia parte affermando la non opponibilità ai creditori dell'imprenditore fallito della cessione di proprio credito da costui fatta a terzi prima della pronuncia di fallimento, dal momento che in tale giudizio ordinario l'accertamento del giudice è solo quello di verificare se alla data della dichiarazione di fallimento tale credito faccia, o meno, parte del patrimonio del cedente fallito anche con effetto nei confronti della massa dei suoi creditori.

La deduzione del ricorrente relativa al giudicato è dunque infondata.

4. Con il terzo motivo la curatela ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'inammissibilità, in ragione della relativa tardività, dell'azione revocatoria fallimentare da essa proposta, anche in via di eccezione, deducendo la violazione dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ.

La ricorrente afferma che nel corso dell'udienza di comparizione tenutasi il 14 novembre 2012 avanti il Tribunale di Venezia essa ricorrente rese la seguente dichiarazione: "eccepisce e, per quanto occorre propone in via riconvenzionale, la revocabilità ex art. 67 I.f. delle asserite cessioni di credito opposte in causa".

Secondo la ricorrente domanda ovvero eccezione in questione non dovevano necessariamente essere proposte con comparsa di risposta depositata entro il termine prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 166 cod. proc. civ., in quanto "solo con la proposizione delle domande riconvenzionali delle due banche...sorse per il Fallimento l'onere di contestare dette pretese e dedurre tutti i falli idonei a condurre al loro rigetto" e, nella prospettiva propria della sentenza impugnata (le domande riconvenzionali delle banche sono da trattare secondo il rito ordinario di cognizione), non si poteva "affermare che di tali domande (ma in realtà eccezioni) competente a conoscere non era il giudice ordinario, ma quello fallimentare".

5. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che all'udienza di prima comparizione e di trattazione fissata avanti il Tribunale di Venezia dalla citazione introduttiva a suo tempo notificata da [OSCURATO:PERSONA] alle due banche e alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], la parte da ultimo menzionata enunciò, in via di azione ovvero di eccezione (nel ricorso permane alquanta ambiguità sul punto), che le due cessioni di crediti erano revocabili ex art. 67 I.fall.

Tale fatto processuale è ammesso dalle controricorrenti.

La ricorrente afferma, inoltre, di avere illustrato le ragioni di tale domanda, ovvero eccezione, nella memoria a suo tempo depositata avanti lo stesso Tribunale, in applicazione dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

L'affermazione non è smentita dalle altre parti.

Nel giudizio ordinario di cognizione il convenuto deve, a pena di decadenza, proporre nella comparsa di risposta, nei confronti dell'attore e delle altre parti da questi convenute, le domande riconvenzionali e le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio o domande riconvenzionali (art. 167 cod. proc.).

La decadenza da tali domande ed eccezioni si verifica anche quando la comparsa di risposta non è depositata nel rispetto di uno dei termini fissati dall'art. 166 cod. proc. civ.

Nel corso dell'udienza di prima comparizione e di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.; nel caso di specie non era applicabile al processo di merito l'art. 180, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1 marzo 2006, della sua modificazione a opera dell'art. 2, comma 3, lett. c)-bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, dal momento che la citazione introduttiva del giudizio avanti il Tribunale di Venezia fu eseguita dopo detta data di entrata in vigore della modificazione: art. 2, comma 3-quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 263 del 2005 e dall'art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006) è di regola solo l'attore che può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni, processuali e di merito, proposte dal convenuto con comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., il cui contenuto precettivo è identico a quello recato dall'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990, vigente fino al 1 marzo 2006).La giurisprudenza di legittimità ha sul punto avuto modo di precisare, in riferimento al testo del citato art. 183 vigente fino al 1 marzo 2006, che ove l'attore non proponga alla prima udienza di trattazione eccezioni, processuali e di merito, che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni, processuali e di merito, proposte dal convenuto con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, egli non può avvalersi della memoria da depositare nel termine fissato dall'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni "già proposte" e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum (in questo senso, cfr., per tutte: Cass.

S.U. n. 35667 del 2011; Cass. n. 25409 del 2013; Cass. n. 9880 del 2016).

Analogo principio è stato dalla giurisprudenza di legittimità affermato quanto ai rapporti fra i contenuti precettivi rispettivamente recati dal quinto comma e dal sesto comma, n.1), dell'art. 183 cod. proc. civ., nel testo vigente a partire dal 1 marzo 2016 (in questo senso, cfr. Cass. n. 30745 del 2019).

In un processo in cui siano convenute più parti su controversia a litisconsorzio necessario (come quella di specie; nel senso che il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito, cfr. le già citate: Cass. n. 12972 del 2004 e Cass. n. 11287 del 2020), la stessa facoltà deve ritenersi riservata al convenuto contro il quale altro convenuto proponga domanda riconvenzionale o eccezioni, processuali e di merito, in tal guisa ampliando il thema decidendum fissato con la citazione; assumendo egli, rispetto a tale domanda ovvero eccezioni contro di lui proposte (ovvero proposte contro di lui e contro l'attore) una posizione sostanzialmente assimilabile a quella dell'attore in senso formale.

Il presupposto della proposizione delle domande o eccezioni in parola, non contenute nella comparsa di risposta, da parte del convenuto in controversia a litisconsorzio necessario è dunque costituito dall'ampliamento del thema decidendum (quanto a domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio) conseguente alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni contro di lui (ovvero contro di lui e l'attore) proposte da altro convenuto.

La citazione introduttiva del giudizio avanti il Tribunale di Venezia: ebbe quali destinatari la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (cedente i crediti) e le due banche (rispettivamente cessionarie degli stessi crediti); in essa si prospettò la situazione di incertezza dell'attore (debitore ceduto) quanto al soggetto cui pagare i crediti oggetto di cessione (la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto contro la sola [OSCURATO:PERSONA] azione di condanna per il pagamento anche di tali crediti; ciascuna banca aveva richiesto stragiudizialmente il pagamento dei crediti oggetto di cessione) e l'attore dedusse che solo le due banche erano titolari dei crediti in questione perché le relative cessioni le vennero notificate dopo la dichiarazione di fallimento della cedente ([OSCURATO:PERSONA]) con atti opponibili alla curatela del fallimento di tale ultima società.

La questione dell'opponibilità alla massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di crediti effettuate in favore delle due banche da tale società prima del suo fallimento e notificate alla debitrice ceduta da ciascuna cessionaria in funzione del mero accertamento richiesto dal debitore ceduto era dunque acquisita al processo per effetto della costituzione dell'attore.

La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somma di danaro pari all'ammontare del credito oggetto di cessione effettuata in suo favore venne da ciascuna banca convenuta proposta (con la comparsa di risposta) solo contro l'attore e non risulta (dal contenuto della sentenza impugnata) che contro la convenuta curatela del fallimento della cedente l'atto di costituzione di ciascuna banca cessionaria contenesse eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte con ciascuna comparsa di risposta, né che tale ultimo atto fosse stato depositato dopo la scadenza di uno dei termini fissati dall'art. 166 cod. proc. civ.

E' dunque conforme alla testé operata ricostruzione della disciplina processuale applicabile al caso di specie la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione ovvero della domanda di revoca ex art. 67 I.fall. di ciascuna cessione di crediti, pronunciata sul rilevo che eccezione e domanda vennero dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposte per la prima volta alla udienza di prima comparizione e di trattazione; dopo che si era verificata per tale convenuta la preclusione processuale ricavabile dalle norme contenute negli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. (decadenza del convenuto dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d'ufficio non contenute nella comparsa di risposta tempestivamente depositata): nessun ampliamento del thema decidendum dalla citazione fissato quanto a domanda ovvero eccezioni non rilevabili d'ufficio si verificò per effetto della proposizione della domanda, riconvenzionale, di condanna dell'attore contenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata da ciascuna banca.

II) Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza di appello impugnata dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, per le ragioni indicate nelle pagg. 18 e 19 di tale atto, conferma l'inammissibilità delle domande da lei proposte anche contro le due banche, con la conseguente sua condanna al pagamento a ciascuna banca del danaro pari a ciascun credito ceduto: per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.); in subordine per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente la sentenza manca di motivazione quanto alle domande da essa ricorrente rivolte (anche) nei confronti delle due banche cessionarie dei crediti in riferimento all'effettiva consistenza quantitativa di ciascun credito oggetto di cessione.7.

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale censura la medesima parte della sentenza di appello in ragione della lesione dei "principi che sottendono il regime giuridico delle eccezioni e delle azioni di cui può disporre il debitore ceduto contro il creditore cessionario", dal momento che: il debitore ceduto ben può opporre al creditore cessionario l'eccezione di inesatto adempimento della prestazione; in particolare, essa [OSCURATO:PERSONA] affermò che [OSCURATO:PERSONA] non eseguì le attività di manutenzione (previste dal contratto di appalto di servizi al tempo efficace fra le parti) relative al primo trimestre dell'anno 2011; il credito da esecuzione di attività di manutenzione, di cui alla fattura n. 571 del 28 febbraio 2011 emessa da [OSCURATO:PERSONA], venne ceduto a Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, ben può il debitore ceduto opporre al cessionario la compensazione, anche impropria, fra crediti ceduti e crediti sorti verso il cedente prima della cessione (art. 1248 cod. civ.) i crediti da esecuzione di attività di manutenzione; essa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a intraprendere il giudizio di merito tanto per accertare quale fosse il creditore legittimato a ricevere il pagamento, quanto "per determinare l'ammontare dei crediti effettivamente dovuti"; la conferma della pronuncia di inammissibilità delle domande da essa [OSCURATO:PERSONA] rivolte nei confronti di ciascuna banca "viene a ledere i diritti di quest'ultima di sollevare eccezioni relative al credito ceduto alle Banche cessionarie", con la conseguenza che essa [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare "l'intero importo della fatture cedute e non le viene concessa la possibilità di ottenere una valutazione sulla inesigibilità di tali crediti", in violazione "dei principi generali che regolano i diritti del debitore ceduto.

8. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] eccepiscono preliminarmente - per le ragioni nei rispettivi controricorsi evidenziate: l'inammissibilità, in ragione della sua tardività, del ricorso incidentale notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2019 contro la sentenza di appello a tale società notificata il 12 ottobre 2018 (violazione degli artt. 325, secondo comma, 326 cod. proc. civ.) nonché per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 cod. pro. civ.); l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente alla inammissibilità del ricorso principale (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.). 8.1 [OSCURATO:PERSONA] replica che il ricorso incidentale tardivo da lei notificato alle altre parti unitamente al controricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 334, primo comma, cod. proc. civ., essendo sorto il suo interesse a proporre tale impugnazione in conseguenza del ricorso a lei notificato dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], avendo essa prima di tale ultimo evento spontaneamente pagato a ciascuna banca quanto dovuto secondo la parte di sentenza incidentalmente impugnata in questa sede.

9. Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile alla luce del seguente principio di diritto, affermato, in sede di composizione di contrasto, da Cass.

S.U. n.24627 del 2007: «sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale».

Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 12714 del 2010 secondo cui: «anche nelle cause scindibili ma dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto della impugnazione principale, è comunque legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto la impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (Cass. 12 luglio 2004 n. 12826, Cass.15 maggio 2009 n. 11333)».

In ottica sostanzialmente conforme, Cass. n. 14094 del 2020 afferma che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13651 del 2018).

In tale ordine di concetti, in controversia, come quella di specie caratterizzata tanto da litisconsorzio necessario sostanziale (causa di accertamento relativa alla individuazione del soggetto titolare dei crediti oggetto delle due cessioni) che da cause, dalla prima scindibili, derivanti dalla proposizione nei confronti tanto del cedente quanto di ciascun cessionario di eccezioni (di compensazione, di inadempimento dell'obbligazione costituente fonte dei crediti ceduti), l'impugnazione proposta dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rimetteva in discussione l'intero assetto degli interessi derivante dalla sentenza di appello in esame e [OSCURATO:PERSONA] ha provato (mediante deposito degli ordini di bonifico eseguiti prima della notificazione del ricorso principale) di avere accettato le statuizioni di sua condanna al pagamento contenute nella sentenza, anche rimesse in discussione dal ricorso principale.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale, per come dedotto, è manifestamente infondato, in quanto, alla luce del contenuto della motivazione contenuta nelle sue pagg. 18 e 19 (il cui contenuto è riassunto nella parte dedicata alla descrizione dei fatti di causa), la sentenza impugnata: si è pronunciata sia sulle ulteriori domande (diverse da quelle di mero accertamento sopra esaminate) che sulle eccezioni da [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente proposte nei confronti della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] che di ciascuna banca, con conseguente non sussistenza della violazione del precetto contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ.;è caratterizzata da una motivazione intelligibile che non si colloca al disotto del c.d.

"minimo costituzionale" (cfr., su tale vizio di motivazione determinante nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., cfr.: Cass.

S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232 del 2016); non è caratterizzata dal vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), da intendere riferito a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo (cfr. Cass.

S.U. n. 8053 del 2014, cit.).

Il motivo è poi parzialmente inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza (imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.), nella parte in cui con esso si chiede al giudice di legittimità "l'esame degli atti dl giudizio di merito sul punto, ed in particolare, le deduzioni suddette in merito alla circostanza che le doglianze de quibus sono ammissibili concernendo anche il rapporto esistente tra il debitore ceduto ed il cessionario"; non avendo la ricorrente incidentale specificamente indicato e descritto gli atti cui si riferisce, il relativo contenuto, la loro collocazione fra gli atti e i documenti di parte depositati in questa sede.

Indicare specificamente un atto o documento significa, come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire, che il rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. da misurarsi con riguardo alla singola censura (cfr. Cass.

S.U. n. 16887 del 2013), esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito l'atto o il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere, ulteriormente, anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo articolo 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Cass., S.U. n. 28547 del 2008).

L'osservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda richiede «che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile» (così, Cass.

S.U. n. 7161 del 2010).

11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece inammissibile in ragione della sua non autosufficienza (violazione art. 366, primo comma, cod. proc. civ.), per come da ultimo precisata, non contenendo esso: la riproduzione del contenuto degli atti nella parte relativa alle eccezioni da [OSCURATO:PERSONA] proposte nei confronti di ciascuna banca e la collocazione di tali atti all'interno del proprio fascicolo di parte depositato in allegato al ricorso; la sintesi del contenuto dei documenti nel motivo indicati e la relativa loro collocazione nell'ambito di quelli acquisiti al giudizio di merito.

12. In conclusione: il ricorso della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono da rigettare; sussistono i presupposti richiesti dall'art. 92 cod. proc.civ. per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione da ciascuna di esse rispettivamente anticipate.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese da ciascuna di esse rispettivamente anticipate nel giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 35305/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo curatore pro tempore (autorizzato alla presentazione del ricorso con decreto del giudice del Tribunale di Rovigo, delegato alla procedura, del 12 novembre 2018), elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, che dichiara di agire quale procuratrice speciale della Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria di crediti in blocco della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procure speciali rispettivamente estese in calce a ciascun controricorso controricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in. Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Errico che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procure speciali rispettivamente estese in calce a ciascun controricorso controricorrente controricorrente sul ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo amministratore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 2701/2018 della Corte di appello di Venezia, pubblicata il 2 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto si legge nella sentenza di appello) e la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (ora [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto si legge nella sentenza di appello) chiedendo: l'accertamento della inesistenza ovvero l'inesigibilità dei crediti nei suoi confronti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (con domanda di condanna fatta propria dalla curatela del fallimento di tale società in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al tempo pendente avanti lo stesso Tribunale di Venezia), parte dei quali oggetto di cessioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA] in favore, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; l'accertamento di avvenuta risoluzione di diritto (art. 1456 cod. civ.) del contratto di appalto di servizi sulla cui base la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] fondava le sue pretese creditorie; l'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno derivatole dall'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di tale contratto e dalla successiva sua risoluzione, nonché del suo diritto a ripetere da [OSCURATO:PERSONA] del danaro a lei pagato indebitamente dopo che costei aveva ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] il credito pari a tale somma di danaro; l'accertamento di efficacia e di opponibilità alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di crediti (derivanti dal sopra indicato contratto) dalla società in bonis effettuate rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui ancora interessa, in tale giudizio [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]) chiesero l'accertamento di opponibilità alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di credito verso [OSCURATO:PERSONA] in loro favore rispettivamente disposte da [OSCURATO:PERSONA] prima della dichiarazione del suo fallimento e, in conseguenza di tali accertamenti: [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagarle euro 118.943,58 (pari al credito ceduto), oltre interessi; [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pagarle euro 311.225,24 (pari al credito ceduto), oltre interessi. 2. Con sentenza pubblicata il 4 aprile 2014 il Tribunale di Venezia dichiarò inammissibili (perché proponibili esclusivamente nel procedimento di verifica dei crediti del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]) tanto le domande di [OSCURATO:PERSONA] che quelle delle due banche. 3. Con sentenza pubblicata il 2 ottobre 2018, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza appellata: condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] 118.943,58, oltre interessi; condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] euro 311.225,24, oltre interessi; confermò nel resto le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. 3.1 Sempre per quanto qui ancora interessa, la motivazione della sentenza impugnata è nel senso che: [OSCURATO:PERSONA] cedette rispettivamente alle due banche sopra indicate parte dei propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] prima della sua dichiarazione di fallimento; le cessioni vennero notificate al debitore ceduto [OSCURATO:PERSONA] mediante lettere raccomandate con ricevute di ritorno del 17 maggio 2011 (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) e del "18/[OSCURATO:DATA_NASCITA]" (quanto a [OSCURATO:PERSONA]); tali scritture hanno data certa un quanto "recano un timbro postale...rispettivamente del 08.03/13.04/ 20.04.2011 e 17.02.2011 e...sono notificate con le raccomandate sopra citate e provate con la produzione delle relative ricevute di ritorno sottoscritte dalla debitrice": esse sono dunque, opponibili alla curatela del fallimento ai sensi dell'art. 2704, primo comma, cod. civ.; le domande di condanna dalle due banche rispettivamente proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del danaro di cui a dette cessioni di crediti coinvolgono "una indagine esterna ed estranea al fallimento che coinvolge soggetti terzi rispetto al fallimento stesso: le due Banche da un lato e la cessionaria del credito dall'altro"; ciò in quanto "l'accertamento delle situazione creditorie non incide sul patrimonio della fallita, non avendo, peraltro, le Banche formulato in questa sede alcuna domanda che attenga alla partecipazione al concorso fallimentare"; la domanda revocatoria delle due cessioni di crediti dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposta in primo grado mediante dichiarazione resa nel corso dell'udienza di comparazione (trascritta nel relativo verbale) è inammissibile in ragione della sua tardività, essendo intervenuta dopo che erano scaduti i termini previsti dall'art. 166 cod. proc. civ. per la proposizione di domande riconvenzionali; tale domanda non può qualificarsi - come assume la curatela - come reconventio reconventionis in quanto affatto indipendente dalle domande dalle altre parti proposte, dal momento che la causa introdotta da [OSCURATO:PERSONA] è "di accertamento negativo della sussistenza di un proprio debito e del soggetto titolare dello stesso", sì che la domanda di revoca delle cessioni "era qualificabile come vera e propria domanda riconvenzionale"; l'eccezione di giudicato "formatosi sulle domande di ammissione allo stato passivo di Banca popolare e di [OSCURATO:PERSONA] di Siena" è stata dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposta in sede di precisazione delle conclusioni: essa è quindi inammissibile in ragione della sua novità (art. 345 cod. proc. civ.). 4. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione, parziale, di tale sentenza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.: resiste con controricorso; con tale atto propone anche ricorso incidentale con cui chiede la cassazione, parziale, della medesima sentenza impugnata sulla base di due motivi. 6. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso al ricorso incidentale. 7. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice speciale della Siena NPL 2018 s.r.I., cessionaria in blocco dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con distinti controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale. 8. Anche la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con distinti controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale. 9. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie. 10. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] I) Il ricorso della curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata della sola parte in cui, previo accertamento di opponibilità alla massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] delle due cessioni di crediti (derivanti da contratto di appalto di servizi a suo tempo efficace fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) effettuate da tale società in bonis nei confronti delle due banche sopra indicate, condannò la debitrice ceduta [OSCURATO:PERSONA] a pagare a ciascuna banca le somme di danaro costituenti il credito a ciascuna ceduto. La ricorrente deduce che sul punto la sentenza impugnata è caratterizzata da violazione dell'art. 52 I.fall., dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto:l'inammissibilità in giudizio ordinario di cognizione delle pretese "di inadempimento e di danno di [OSCURATO:PERSONA] doveva...essere esteso anche al giudizio sulle pretese delle due banche", in quanto: l'anticipazione delle fatture cedute alle banche a garanzia di propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] generò credito di ciascuna banca verso tale società fatto da ciascuna valere in sede di formazione del passivo con istanze di ammissione rigettate; l'accertamento di validità ed efficacia delle due cessioni incide sulla massa attiva del fallimento privata dei crediti oggetto di cessione e incide sulla passiva dal momento che le cessioni vennero da [OSCURATO:PERSONA] fatte a garanzia del danaro da ciascuna banca dato a tale società quale anticipazione dei pagamenti di [OSCURATO:PERSONA] e per tali crediti le banche chiesero di essere ammesse al passivo del fallimento; nel giudizio di merito in appello definito dalla sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] chiese "un giudicato che accertasse a chi essa doveva pagare, ad evitare le confliggenti pretese del cedente e del cessionario del credito, allora già manifestate"; la struttura della domanda di accertamento di [OSCURATO:PERSONA] era destinata a incidere in modo rilevante sull'intera procedura concorsuale, modificandone l'attivo e il passivo; la sentenza impugnata viola dunque l'art. 112 cod. proc. civ. "perché omette di giudicare su tutta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e tale vizio "si integra con la violazione dell'art. 52 (2) I.fall., che impone che tutte le questioni che incidono sullo stato attivo e passivo del fallimento siano «accertate secondo le norme stabilite dal capo V» della legge fallimentare". 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile, perché per la prima volta proposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, l'eccezione di giudicato esterno (formatosi nel corso del giudizio di appello) da lei proposta nei confronti di ciascuna banca per violazione degli artt.212 e 345 cod. proc. civ. in riferimento al rigetto delle domande di ammissione al passivo (comprendenti anche i crediti da anticipazioni di danaro garantite da ciascuna cessione) del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] da ciascuna banca presentate, in quanto detti giudicati esterni potevano essere accertati anche d'ufficio dalla Corte di appello di Venezia. 3. Tali motivi sono da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione. 3.1 II processo definito in grado di appello dalla sentenza impugnata conteneva una pluralità di domande da [OSCURATO:PERSONA] proposte nei confronti della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e di ciascuna banca. Fra queste vi era quella di mero accertamento della titolarità dal lato attivo di ciascun credito oggetto di cessione. [OSCURATO:PERSONA], nella situazione di oggettiva incertezza (dalle parti anche in questa sede rimarcata) sulla titolarità di ciascun credito da lato attivo, chiese in buona sostanza al giudice a chi, fra i tre soggetti sollecitanti i pagamenti, essa avrebbe dovuto pagare; anche affermando che, secondo la sua prospettazione, le cessioni erano opponibili alla massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] perché le rispettive notificazioni nei suoi confronti eseguite avevano data certa. Ciascuna banca, nel contraddittorio con la curatela (previamente provocato da [OSCURATO:PERSONA]): affermò (per la stessa ragione prospettata dall'allora società attrice) che la cessione in suo favore attuata dal creditore cedente prima del suo fallimento, era opponibile alla curatela del fallimento di quest'ultimo; chiese quindi, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice di pagarle danaro di ammontare pari al credito a lei ceduto. La curatela negò la sussistenza dei presupposti della, dedotta, opponibilità. La sentenza impugnata contiene l'accertamento giudiziale richiesto affermando, in applicazione degli artt. 1264 e 2704, primo comma, ultima parte, cod. civ., che la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] non era (più) titolare dei crediti in parola (da compensi per esecuzione di servizi in base a contratto di appalto a suo tempo efficace fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) perché le cessioni erano state notificate al debitore ceduto [OSCURATO:PERSONA] con atti di data certa anteriori al fallimento e, dunque, opponibili alla massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Non sussiste dunque, all'evidenza, la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. La controversia di specie, relativa a tali domande, fra debitore ceduto, cessionari e cedente dichiarato fallito dopo la cessione, in cui si discute della detta opponibilità della cessione rientrava astrattamente fra quelle attratte alla competenza territoriale inderogabile sancita dall'art. 24 I.fall. (giurisprudenza costante; cfr. comunque, per tutte: Cass. n. 12972 del 2004; Cass. n. 11287 del 2020). A fronte di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato dal Tribunale di Rovigo e di introduzione avanti il Tribunale di Venezia della sopra indicata domanda di accertamento e di quelle di condanna dalle banche rispettivamente proposte nei confronti di chi la prima domanda propose, nel giudizio di appello definito dalla sentenza impugnata non risulta, però, che si sia discusso della questione relativa alla competenza, per ragioni di territorio inderogabile, del Tribunale di Venezia a conoscere di tali domande; né tale questione è in questa sede dedotta. Il riferimento all'art. 24 I.fall. contenuto in taluni scritti difensivi è dunque in concreto inconferente. La curatela - che affermò nel giudizio di merito di essere titolare del credito litigioso sul rilievo che le relative cessioni non le erano opponibili - sostiene invece che le domande aventi rispettivamente per oggetto l'accertamento (quella di [OSCURATO:PERSONA]) e la condanna (quelle di ciascuna banca) avrebbero dovuto essere proposte secondo le forme del procedimento di cui agli artt. 93 e segg. l.fall.; deducendo quindi solo questione relativa al rito da seguire per tali accertamenti (sulla differenza fra questioni di competenza e questioni di rito nei rapporti procedimento di cognizione ordinaria e procedimento di formazione del passivo di fallimento, cfr., per tutte: Cass. S.U., n. 23077 del 2004); onde provocare dai giudici di merito aditi declaratoria di improcedibilità nel giudizio di cognizione delle domande in questione, a suo dire da proporre avanti il Tribunale di Rovigo secondo il rito previsto dagli artt. 92 e segg. cod. proc. civ. L'art. 52, secondo comma, l.fall. dispone che ogni credito, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme contenute nei successivi artt. 92-103. Tali disposizioni di diritto processuale non si applicano, in ragione della loro specialità, alle azioni di mero accertamento dei crediti facenti parte della componente attiva dell'imprenditore commerciale al momento della dichiarazione del suo fallimento. Nessun credito, derivato dalle cessioni, verso la massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] è mai stato dedotto nel caso di specie, in quanto: [OSCURATO:PERSONA] chiese solo, a fronte delle cessioni di a lei notificate, a chi ella dovesse pagare, affermando che le cessioni le vennero notificate prima della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; ciascuna banca affermò di essere titolare del credito a lei ceduto da [OSCURATO:PERSONA] prima del suo fallimento, e rivolse la propria domanda di condanna solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, alla luce del contenuto di tali domande, valutato alla luce della deduzione della curatela della non opponibilità delle cessioni alla massa dei creditori della cedente [OSCURATO:PERSONA] in quanto priva di data certa al momento della dichiarazione di fallimento, il giudice doveva accertare se il credito oggetto delle cessioni faceva parte, o meno, dell'attivo patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] al momento della dichiarazione di suo fallimento. Nel caso di accertamento negativo nessuna conseguenza diretta sarebbe derivata dalla pronuncia giudiziale sulla consistenza dell'attivo acquisito alla procedura, per effetto della dichiarazione di fallimento, sul semplice rilievo che il credito (fra le parti litigioso) non faceva parte del patrimonio dell'imprenditore al momento della dichiarazione del suo fallimento. Nel caso di accertamento positivo nessuna conseguenza diretta sarebbe derivata dall'accertamento giudiziale sul passivo della procedura cristallizzato al momento del fallimento, sul semplice rilievo che ciascuna banca affermò di non essere titolare dal lato attivo dei crediti oggetto di ciascuna cessione. La ricorrente afferma che l'incidenza sul passivo della sollecitata pronuncia di accertamento deriverebbe dal fatto che: le cessioni dei crediti furono da [OSCURATO:PERSONA] in bonis fatte "a garanzia dei danari erogati in loro anticipazione, avevano per presupposto crediti per anticipazioni"; le due banche furono escluse, con decisione definitiva, dal passivo della procedura anche per i crediti in discussione (per la non opponibilità al fallimento dei documenti da loro rispettivamente depositati a sostegno delle rispettive domande di ammissione). Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata la curatela non chiese - come avrebbe potuto fare - al giudice adito, in funzione del rigetto delle domande di accertamento proposte dalle altre parti, di accertare la mancanza di causa delle cessioni per inesistenza di crediti, garantiti dalle cessioni, di ciascuna banca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in bonis e, quale conseguenza di tale accertamento: a) l'esistenza dei crediti in questione quali componenti l'attivo della società fallita; b) la non sussistenza dei crediti da anticipazioni bancarie nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA]. Ove ciò fosse avvenuto nessuna conseguenza diretta, di segno negativo, sul passivo della procedura avrebbe avuto l'esito di tale sollecitato accertamento (proposto in via principale ovvero incidentale) di mancanza di causa dei crediti ceduti (in ragione della inesistenza dei crediti da anticipazioni bancarie), sul semplice rilievo che per il caso di accoglimento il passivo della procedura non sarebbe aumentato. Sì che neppure sotto tale, astratto, profilo potrebbe affermarsi l'applicabilità dello speciale rito di cui agli artt. 93 e segg. I.fall. La curatela deduce invece - come detto - che l'incidenza della pronuncia sul passivo deriverebbe dall'essere state le due banche escluse, con decisione definitiva, dal passivo del fallimento anche per i crediti in discussione (per la non opponibilità al fallimento dei documenti da loro rispettivamente depositati a sostegno delle rispettive domande di ammissione). L'argomentazione è affatto inconducente quanto alla questione relativa al rito da applicare alla controversia definita dalla sentenza impugnata, non spiegando in alcun modo la ricorrente per quale ragione l'accoglimento delle domande, di accertamento e di condanna, proposte in tale giudizio avrebbero determinato effetti su di un passivo che, per effetto del giudicato interno alla procedura sulle domande di ammissione al passivo delle due banche (art. 96, sesto comma, I.fall.), non determina alcun concorso delle stesse banche all'eventuale distribuzione dell'attivo, acquisito ovvero conseguito, dalla procedura. La sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità delle sopra indicate domande proposta dalla ricorrente resiste alla censura da costei rivoltale, in quanto conforme al seguente principio di diritto che, alla luce di quanto evidenziato, può così sintetizzarsi: "in tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e cessionario in cui il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito, il cessionario chieda solo la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione e la curatela del fallimento del cedente chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, non rientra fra le controversie da trattare (ex art. 52, secondo comma, I.fall.) con lo speciale rito previsto per l'accertamento dei crediti dagli artt. 93 e segg. I.fall., in quanto dal loro accoglimento non derivano dirette modificazioni: a) del passivo esistente al momento della dichiarazione del fallimento del cedente, non chiedendo il cessionario l'accertamento di alcun credito nei confronti della procedura; b) dell'attivo esistente allo stesso momento, essendo l'accertamento relativo alla esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del ceduto alla data del suo fallimento".Tale principio è sostanzialmente consonante con quello espresso, in riferimento a controversia di merito non dissimile da quella in esame, da Cass. n. 10668 del 1999, secondo cui: "l'azione di accertamento negativo del credito del cedente proposta dal debitore ceduto e di condanna del debitore al pagamento proposta da chi si afferma cessionario di soggetto poi fallito e l'azione di accertamento dell'inopponibilità della cessione al fallimento proposta dalla curatela, seppur rientranti nella competenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento ai sensi dell'articolo 24 legge fall. non sono assoggettate alla speciale disciplina della verifica dei crediti in sede fallimentare dettata dagli articoli 92 e seguenti legge fall. in quanto l'eventuale incidenza depauperatoria sul patrimonio del fallito costituisce una conseguenza indiretta ed esterna rispetto al risultato dell'opera di salvaguardia e di ricostruzione della massa attiva riservata agli organi fallimentari". 3.2 E' certamente vero che l'esistenza di un giudicato esterno, al pari di quella di un giudicato interno, è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa qualora essa emerga dagli atti comunque acquisiti nel corso del giudizio; con la conseguenza che in mancanza di pronuncia ovvero nel caso in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata (come nel caso di specie), il giudice di legittimità deve accertare esistenza e portata del giudicato sulla base del diretto esame degli atti del processo, l'esistenza (giurisprudenza di legittimità cosante a partire da Cass. S.U., n. 226 del 2001; in senso conforme, cfr., fra le molte: Cass. S.U., n. 10977 del 2001; Cass. n. 1153 del 2003; Cass. n. 1099 del 2006; Cass. n. 21200 del 2009; Cass. n. 12159 del 2011; Cass. n. 2761 del 2018; Cass. n. 15339 del 2018). Accertata l'erroneità in diritto della statuizione sul punto contenuta nella sentenza impugnata si tratta di accertare in questa sede esistenza ed efficacia di ciascun giudicato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]: con decreto depositato il 4 luglio 2013 il Tribunale di Rovigo dichiarò inammissibile l'opposizione proposta da tale banca per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rigettare la domanda di ammissione al passivo; il ricorso per la cassazione di tale decreto venne dichiarato inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 20367 del 2015 depositata il 9 ottobre 2015. Quanto a [OSCURATO:SOCIETA]: con decreto depositato il 12 marzo 2015 il Tribunale di Rovigo rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa per la riforma del decreto con cui il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] ebbe a rigettare la domanda di ammissione al passivo; il ricorso per la cassazione di tale decreto venne rigettato da questa Corte con ordinanza n. 19942 del 2017 depositata il 10 agosto 2017 (materialmente corretta con ordinanza n. 3045 del 2017). L'art. 2909 cod. civ. dispone che: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa".Il contenuto dell'art. 96, sesto comma, I.fall. è il seguente: «Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso». Tale difformità di effetti sostanziali, derivanti dalla definizione in senso formale dei giudizi che tali effetti rispettivamente determinano, comporta che il c.d. "giudicato endofallimentare" relativo all'accertamento dei crediti nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo e delle sue impugnazioni (oggi, l'opposizione e il ricorso per cassazione): a) ha effetti limitati al concorso allo stato passivo (cfr., fra le molte: Cass. n. 3957 del 2018; Cass. n. 1646 del 2018; Cass. n. 6524 del 2017; Cass. n. 21201 del 2017; Cass. n. 525 del 2016; Cass. n. 19960 del 2015); b) non fa dunque stato fra le parti (curatore e soggetto che si afferma creditore dell'imprenditore fallito) fuori del fallimento; anche perché il precetto recato dall'art. 120, quarto comma, I.fall., secondo cui il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo contro il debitore tornato in bonis, mostra, di evidenza, che il destinatario del decreto ingiuntivo fondato su tali atti giudiziali (interni alla procedura fallimentare) ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e, dunque, contestare esistenza e consistenza del credito nei suoi confronti fatto valere; c) la conseguenza è che l'effetto di tale giudicato (nella specie, anche relativo a parte dei crediti da anticipazioni bancarie, garantite da cessioni di crediti) non si estende al giudizio ordinario di cognizione relativo all'accertamento della titolarità, dal lato attivo, di credito oggetto di cessione di cui il curatore del fallimento sia parte affermando la non opponibilità ai creditori dell'imprenditore fallito della cessione di proprio credito da costui fatta a terzi prima della pronuncia di fallimento, dal momento che in tale giudizio ordinario l'accertamento del giudice è solo quello di verificare se alla data della dichiarazione di fallimento tale credito faccia, o meno, parte del patrimonio del cedente fallito anche con effetto nei confronti della massa dei suoi creditori. La deduzione del ricorrente relativa al giudicato è dunque infondata. 4. Con il terzo motivo la curatela ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma l'inammissibilità, in ragione della relativa tardività, dell'azione revocatoria fallimentare da essa proposta, anche in via di eccezione, deducendo la violazione dell'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. La ricorrente afferma che nel corso dell'udienza di comparizione tenutasi il 14 novembre 2012 avanti il Tribunale di Venezia essa ricorrente rese la seguente dichiarazione: "eccepisce e, per quanto occorre propone in via riconvenzionale, la revocabilità ex art. 67 I.f. delle asserite cessioni di credito opposte in causa". Secondo la ricorrente domanda ovvero eccezione in questione non dovevano necessariamente essere proposte con comparsa di risposta depositata entro il termine prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 166 cod. proc. civ., in quanto "solo con la proposizione delle domande riconvenzionali delle due banche...sorse per il Fallimento l'onere di contestare dette pretese e dedurre tutti i falli idonei a condurre al loro rigetto" e, nella prospettiva propria della sentenza impugnata (le domande riconvenzionali delle banche sono da trattare secondo il rito ordinario di cognizione), non si poteva "affermare che di tali domande (ma in realtà eccezioni) competente a conoscere non era il giudice ordinario, ma quello fallimentare". 5. Dal contenuto della sentenza impugnata risulta che all'udienza di prima comparizione e di trattazione fissata avanti il Tribunale di Venezia dalla citazione introduttiva a suo tempo notificata da [OSCURATO:PERSONA] alle due banche e alla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], la parte da ultimo menzionata enunciò, in via di azione ovvero di eccezione (nel ricorso permane alquanta ambiguità sul punto), che le due cessioni di crediti erano revocabili ex art. 67 I.fall. Tale fatto processuale è ammesso dalle controricorrenti. La ricorrente afferma, inoltre, di avere illustrato le ragioni di tale domanda, ovvero eccezione, nella memoria a suo tempo depositata avanti lo stesso Tribunale, in applicazione dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. L'affermazione non è smentita dalle altre parti. Nel giudizio ordinario di cognizione il convenuto deve, a pena di decadenza, proporre nella comparsa di risposta, nei confronti dell'attore e delle altre parti da questi convenute, le domande riconvenzionali e le eccezioni, processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio o domande riconvenzionali (art. 167 cod. proc.). La decadenza da tali domande ed eccezioni si verifica anche quando la comparsa di risposta non è depositata nel rispetto di uno dei termini fissati dall'art. 166 cod. proc. civ. Nel corso dell'udienza di prima comparizione e di trattazione (art. 183 cod. proc. civ.; nel caso di specie non era applicabile al processo di merito l'art. 180, primo comma, ultima proposizione, cod. proc. civ., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore, avvenuta il 1 marzo 2006, della sua modificazione a opera dell'art. 2, comma 3, lett. c)-bis, del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, dal momento che la citazione introduttiva del giudizio avanti il Tribunale di Venezia fu eseguita dopo detta data di entrata in vigore della modificazione: art. 2, comma 3-quinquies, dello stesso provvedimento, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 263 del 2005 e dall'art. 39-quater del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006) è di regola solo l'attore che può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni, processuali e di merito, proposte dal convenuto con comparsa di risposta tempestivamente depositata (art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., il cui contenuto precettivo è identico a quello recato dall'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990, vigente fino al 1 marzo 2006).La giurisprudenza di legittimità ha sul punto avuto modo di precisare, in riferimento al testo del citato art. 183 vigente fino al 1 marzo 2006, che ove l'attore non proponga alla prima udienza di trattazione eccezioni, processuali e di merito, che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni, processuali e di merito, proposte dal convenuto con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, egli non può avvalersi della memoria da depositare nel termine fissato dall'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzata esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni "già proposte" e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 35667 del 2011; Cass. n. 25409 del 2013; Cass. n. 9880 del 2016). Analogo principio è stato dalla giurisprudenza di legittimità affermato quanto ai rapporti fra i contenuti precettivi rispettivamente recati dal quinto comma e dal sesto comma, n.1), dell'art. 183 cod. proc. civ., nel testo vigente a partire dal 1 marzo 2016 (in questo senso, cfr. Cass. n. 30745 del 2019). In un processo in cui siano convenute più parti su controversia a litisconsorzio necessario (come quella di specie; nel senso che il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario allorché il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente, l'effettivo e unico titolare del credito, cfr. le già citate: Cass. n. 12972 del 2004 e Cass. n. 11287 del 2020), la stessa facoltà deve ritenersi riservata al convenuto contro il quale altro convenuto proponga domanda riconvenzionale o eccezioni, processuali e di merito, in tal guisa ampliando il thema decidendum fissato con la citazione; assumendo egli, rispetto a tale domanda ovvero eccezioni contro di lui proposte (ovvero proposte contro di lui e contro l'attore) una posizione sostanzialmente assimilabile a quella dell'attore in senso formale. Il presupposto della proposizione delle domande o eccezioni in parola, non contenute nella comparsa di risposta, da parte del convenuto in controversia a litisconsorzio necessario è dunque costituito dall'ampliamento del thema decidendum (quanto a domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio) conseguente alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni contro di lui (ovvero contro di lui e l'attore) proposte da altro convenuto. La citazione introduttiva del giudizio avanti il Tribunale di Venezia: ebbe quali destinatari la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] (cedente i crediti) e le due banche (rispettivamente cessionarie degli stessi crediti); in essa si prospettò la situazione di incertezza dell'attore (debitore ceduto) quanto al soggetto cui pagare i crediti oggetto di cessione (la curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto contro la sola [OSCURATO:PERSONA] azione di condanna per il pagamento anche di tali crediti; ciascuna banca aveva richiesto stragiudizialmente il pagamento dei crediti oggetto di cessione) e l'attore dedusse che solo le due banche erano titolari dei crediti in questione perché le relative cessioni le vennero notificate dopo la dichiarazione di fallimento della cedente ([OSCURATO:PERSONA]) con atti opponibili alla curatela del fallimento di tale ultima società. La questione dell'opponibilità alla massa dei creditori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] delle cessioni di crediti effettuate in favore delle due banche da tale società prima del suo fallimento e notificate alla debitrice ceduta da ciascuna cessionaria in funzione del mero accertamento richiesto dal debitore ceduto era dunque acquisita al processo per effetto della costituzione dell'attore. La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di somma di danaro pari all'ammontare del credito oggetto di cessione effettuata in suo favore venne da ciascuna banca convenuta proposta (con la comparsa di risposta) solo contro l'attore e non risulta (dal contenuto della sentenza impugnata) che contro la convenuta curatela del fallimento della cedente l'atto di costituzione di ciascuna banca cessionaria contenesse eccezioni non rilevabili d'ufficio proposte con ciascuna comparsa di risposta, né che tale ultimo atto fosse stato depositato dopo la scadenza di uno dei termini fissati dall'art. 166 cod. proc. civ. E' dunque conforme alla testé operata ricostruzione della disciplina processuale applicabile al caso di specie la decisione, contenuta nella sentenza impugnata, di declaratoria di inammissibilità dell'eccezione ovvero della domanda di revoca ex art. 67 I.fall. di ciascuna cessione di crediti, pronunciata sul rilevo che eccezione e domanda vennero dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] proposte per la prima volta alla udienza di prima comparizione e di trattazione; dopo che si era verificata per tale convenuta la preclusione processuale ricavabile dalle norme contenute negli artt. 166 e 167 cod. proc. civ. (decadenza del convenuto dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale o eccezioni non rilevabili d'ufficio non contenute nella comparsa di risposta tempestivamente depositata): nessun ampliamento del thema decidendum dalla citazione fissato quanto a domanda ovvero eccezioni non rilevabili d'ufficio si verificò per effetto della proposizione della domanda, riconvenzionale, di condanna dell'attore contenuta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata da ciascuna banca. II) Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 6. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza di appello impugnata dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui, per le ragioni indicate nelle pagg. 18 e 19 di tale atto, conferma l'inammissibilità delle domande da lei proposte anche contro le due banche, con la conseguente sua condanna al pagamento a ciascuna banca del danaro pari a ciascun credito ceduto: per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.); in subordine per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. Secondo la ricorrente la sentenza manca di motivazione quanto alle domande da essa ricorrente rivolte (anche) nei confronti delle due banche cessionarie dei crediti in riferimento all'effettiva consistenza quantitativa di ciascun credito oggetto di cessione.7. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale censura la medesima parte della sentenza di appello in ragione della lesione dei "principi che sottendono il regime giuridico delle eccezioni e delle azioni di cui può disporre il debitore ceduto contro il creditore cessionario", dal momento che: il debitore ceduto ben può opporre al creditore cessionario l'eccezione di inesatto adempimento della prestazione; in particolare, essa [OSCURATO:PERSONA] affermò che [OSCURATO:PERSONA] non eseguì le attività di manutenzione (previste dal contratto di appalto di servizi al tempo efficace fra le parti) relative al primo trimestre dell'anno 2011; il credito da esecuzione di attività di manutenzione, di cui alla fattura n. 571 del 28 febbraio 2011 emessa da [OSCURATO:PERSONA], venne ceduto a Monte dei [OSCURATO:SOCIETA]; inoltre, ben può il debitore ceduto opporre al cessionario la compensazione, anche impropria, fra crediti ceduti e crediti sorti verso il cedente prima della cessione (art. 1248 cod. civ.) i crediti da esecuzione di attività di manutenzione; essa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a intraprendere il giudizio di merito tanto per accertare quale fosse il creditore legittimato a ricevere il pagamento, quanto "per determinare l'ammontare dei crediti effettivamente dovuti"; la conferma della pronuncia di inammissibilità delle domande da essa [OSCURATO:PERSONA] rivolte nei confronti di ciascuna banca "viene a ledere i diritti di quest'ultima di sollevare eccezioni relative al credito ceduto alle Banche cessionarie", con la conseguenza che essa [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare "l'intero importo della fatture cedute e non le viene concessa la possibilità di ottenere una valutazione sulla inesigibilità di tali crediti", in violazione "dei principi generali che regolano i diritti del debitore ceduto. 8. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] eccepiscono preliminarmente - per le ragioni nei rispettivi controricorsi evidenziate: l'inammissibilità, in ragione della sua tardività, del ricorso incidentale notificato da [OSCURATO:PERSONA] il 15 gennaio 2019 contro la sentenza di appello a tale società notificata il 12 ottobre 2018 (violazione degli artt. 325, secondo comma, 326 cod. proc. civ.) nonché per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 cod. pro. civ.); l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente alla inammissibilità del ricorso principale (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.). 8.1 [OSCURATO:PERSONA] replica che il ricorso incidentale tardivo da lei notificato alle altre parti unitamente al controricorso è ammissibile ai sensi dell'art. 334, primo comma, cod. proc. civ., essendo sorto il suo interesse a proporre tale impugnazione in conseguenza del ricorso a lei notificato dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA], avendo essa prima di tale ultimo evento spontaneamente pagato a ciascuna banca quanto dovuto secondo la parte di sentenza incidentalmente impugnata in questa sede. 9. Il ricorso incidentale tardivo è ammissibile alla luce del seguente principio di diritto, affermato, in sede di composizione di contrasto, da Cass. S.U. n.24627 del 2007: «sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale». Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 12714 del 2010 secondo cui: «anche nelle cause scindibili ma dipendenti, la parte i cui interessi giuridici sono oggetto della impugnazione principale, è comunque legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto la impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione (Cass. 12 luglio 2004 n. 12826, Cass.15 maggio 2009 n. 11333)». In ottica sostanzialmente conforme, Cass. n. 14094 del 2020 afferma che «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (nello stesso senso, cfr. Cass. n. 13651 del 2018). In tale ordine di concetti, in controversia, come quella di specie caratterizzata tanto da litisconsorzio necessario sostanziale (causa di accertamento relativa alla individuazione del soggetto titolare dei crediti oggetto delle due cessioni) che da cause, dalla prima scindibili, derivanti dalla proposizione nei confronti tanto del cedente quanto di ciascun cessionario di eccezioni (di compensazione, di inadempimento dell'obbligazione costituente fonte dei crediti ceduti), l'impugnazione proposta dalla curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] rimetteva in discussione l'intero assetto degli interessi derivante dalla sentenza di appello in esame e [OSCURATO:PERSONA] ha provato (mediante deposito degli ordini di bonifico eseguiti prima della notificazione del ricorso principale) di avere accettato le statuizioni di sua condanna al pagamento contenute nella sentenza, anche rimesse in discussione dal ricorso principale. 10. Il primo motivo del ricorso incidentale, per come dedotto, è manifestamente infondato, in quanto, alla luce del contenuto della motivazione contenuta nelle sue pagg. 18 e 19 (il cui contenuto è riassunto nella parte dedicata alla descrizione dei fatti di causa), la sentenza impugnata: si è pronunciata sia sulle ulteriori domande (diverse da quelle di mero accertamento sopra esaminate) che sulle eccezioni da [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente proposte nei confronti della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] che di ciascuna banca, con conseguente non sussistenza della violazione del precetto contenuto nell'art. 112 cod. proc. civ.;è caratterizzata da una motivazione intelligibile che non si colloca al disotto del c.d. "minimo costituzionale" (cfr., su tale vizio di motivazione determinante nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., cfr.: Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 22232 del 2016); non è caratterizzata dal vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto del giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), da intendere riferito a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.). Il motivo è poi parzialmente inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza (imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.), nella parte in cui con esso si chiede al giudice di legittimità "l'esame degli atti dl giudizio di merito sul punto, ed in particolare, le deduzioni suddette in merito alla circostanza che le doglianze de quibus sono ammissibili concernendo anche il rapporto esistente tra il debitore ceduto ed il cessionario"; non avendo la ricorrente incidentale specificamente indicato e descritto gli atti cui si riferisce, il relativo contenuto, la loro collocazione fra gli atti e i documenti di parte depositati in questa sede. Indicare specificamente un atto o documento significa, come la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire, che il rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. da misurarsi con riguardo alla singola censura (cfr. Cass. S.U. n. 16887 del 2013), esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito l'atto o il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere, ulteriormente, anche allegato al ricorso a pena d'improcedibilità, in base alla previsione del successivo articolo 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Cass., S.U. n. 28547 del 2008). L'osservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda richiede «che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile» (così, Cass. S.U. n. 7161 del 2010). 11. Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece inammissibile in ragione della sua non autosufficienza (violazione art. 366, primo comma, cod. proc. civ.), per come da ultimo precisata, non contenendo esso: la riproduzione del contenuto degli atti nella parte relativa alle eccezioni da [OSCURATO:PERSONA] proposte nei confronti di ciascuna banca e la collocazione di tali atti all'interno del proprio fascicolo di parte depositato in allegato al ricorso; la sintesi del contenuto dei documenti nel motivo indicati e la relativa loro collocazione nell'ambito di quelli acquisiti al giudizio di merito. 12. In conclusione: il ricorso della curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] sono da rigettare; sussistono i presupposti richiesti dall'art. 92 cod. proc.civ. per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione da ciascuna di esse rispettivamente anticipate. P.Q.M. rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese da ciascuna di esse rispettivamente anticipate nel giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 m