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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23276/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23531/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA depositata i l 28 maggio 2018nel procedimento iscritto al n. 61539/2017 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 maggio 2018, pronunciata all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 introdotto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della E [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati in favore del de cuius per l’opera professionale da questi prestata nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. - poi incorporata da lla società convenuta-in relazione a quattro diversi giudizi civili.

Riteneva il Tribunale che l’istante non avesse adeguatamente assolto l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, in quanto la documentazione da lui prodotta a supporto dell’avanzata pretesa creditoria -costituita dall’estratto storico dei giudizi in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato la propria attività difensiva e dalle note spese relative ad ogni singola controversia- non consentiva di valutare gli atti redatti e depositati e le prestazioni effettivamente rese dal professionista, nonché la «loro corrispondenza, anche in termini di congruità, agli importi richiesti».

Il giudice a quo evidenziava, inoltre, che non erano stati forniti elementi utili ai fini della determinazione dell’effettivo valore delle cause patrocinate dal de cuius, il che impediva di apprezzare la correttezza delle «voci di composizione delle note spese prodotte, sia in riferimento ai diritti che agli onorari».

Contro tale ordinanza l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La E [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Si rimprovera al Tribunale di Roma di non aver considerato che i fatti posti a fondamento della domanda, e in particolare le prestazioni professionali espletate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il valore degli affari da lui trattati, non erano stati specificamente contestati dalla convenuta E [OSCURATO:SOCIETA]., sicchè dovevano ritenersi non abbisognevoli di prova.

Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, 156, 164, 702-bise 702- ter c.p.c..

Si sostiene che il collegio capitolino, a fronte della ritenuta inidoneità degli elementi offerti dal ricorrente a consentire la liquidazione dei compensi richiesti, anziché pervenire a una statuizione di rigetto, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e disporre l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., o in alternativa provocare il contraddittorio sulla valutazione della necessità di implementare la produzione documentale .

Si aggiunge che ogni diversa valutazione violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed imporrebbe di sollevare la relativa questione .

Il primo motivo è inammissibile.

Anzitutto, esso risulta privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente assolto l’onere di localizzazione processuale della comparsa di risposta depositata in primo grado dalla E [OSCURATO:SOCIETA]. - consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) del pregresso grado di merito in cui questa è rinvenibile e la sua esatta collocazione all’interno di tale fascicolo-, onde consentire alla Corte di reperire agevolmente l’atto in discorso e di apprezzare il contenuto delle difese e la specificità delle contestazioni ivi svolte dalla convenuta, senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez.

Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021).

Fermo quanto precede, va comunque rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di una non contestazione), ri entrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, spetta al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio di motivazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014).

È stato, inoltre, chiarito da questa Corte regolatrice che l’onere di contestazione sussiste soltanto rispetto ai fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti, con la duplice conseguenza che il deducente è tenuto a provare il fatto non rientrante nella sfera di conoscibilità dell’avversario, pure in assenza di contestazione ad opera di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 2223/2022), e che spetta a chi denunci la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (cfr. Cass. n. 4681/2023, Cass. Sez.

Un. n. 33645/2022, Cass. n. 10589/2022, Cass. n. 2174/2021, Cass. n. 87/2019).

Riguardata al lume dei suenunciati princìpi di diritto, la censura in esame appare inammissibile anche sotto un diverso profilo, in quanto il ricorrente, per un verso, non fa valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nei ristretti limiti in cui questo è ancora prospettabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. attuata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per altro verso, non deduce che la E [OSCURATO:SOCIETA]. fosse a conoscenza dell’attività difensiva espletata nel suo interesse dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle singole prestazioni in cui questa si era articolata e del valore degli affari trattati dal professionista, sì da trovarsi nella condizione di poter contestare in modo specifico le varie voci esposte nelle notule versate in atti.

Il secondo mezzo è infondato.

Il Tribunale di Roma non ha affermato che il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava mancante dell’esposizione dei fatti posti a base del petitum, bensì che la domanda non è stata adeguatamente provata dall’istante.

Non essendo stato riscontrato un vizio attinente all’editio actionis, non si vede proprio il motivo per il quale il collegio capitolino avrebbe dovuto disporre l’integrazione della domanda, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 4), e 164, commi 4 e 5, c.p.c., norme applicabili anche al procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. n. 5517/2017 e Cass. n. 19345/2015).

D’altro canto, non spetta di certo algiudice il compito disegnalare alle parti eventuali lacune probatorie, onde permettere loro di colmare tale deficit(cfr. Cass. n. 24640/2020).

Non si comprende, poi, quale fondamento normativo possa mai avere l’assunto che nel procedimento sommario di cognizione il giudice non potrebbe emettere una decisione di merito sfavorevole alla parte istante, se non dopo aver provoca(to) il contraddittorio sulla valutazione della necessità di implementare la produzione documentale .

Del tutto generico e sfornito di supporto argomentativo si appalesa, al riguardo, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 5, e 702-ter, comma 3, c.p.c. sollevato dal ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta fondamentale.

Sul punto si osserva che la L. n. 69 del 2009, all’art. 54, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione rientranti nell’àmbito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale.

Il successivo comma 4, lettera b), n. 2) dello stesso articolo imponeva, fra l’altro, al legislatore delegato l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolodella presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario».

In attuazione della delega è stato quindi emanato il D. Lgs. n. 150 del 2011, il quale, in ragione della riconosciuta prevalenza dei caratteri di semplificazione innanzi evidenziati, ha ricondotto le controversie in materia di liquidazione dei compensi di avvocato previste dall’art. 28 L. n. 794 del 1942, fino ad allora soggette al rito camerale, al modello del procedimento sommario codicistico, espressamente escludendo, all’art. 3, comma 1, l’applicabilità della norma (art. 702-ter, comma 3, c.p.c.) che consente al giudice di ordinare il passaggio al rito ordinario, qualora egli ritenga che «le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria».

Nel descritto quadro normativo, frutto di una consapevole e meditata scelta legislativa rispondente all’esigenza di assicurare la snellezza e la tendenziale celerità del procedimento in oggetto, ai fini della sollecita liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni rese nei giudizi civili, appare inconsistente la tesi del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 164, comma 5, e 702-ter, comma 3, c.p.c., o si afferma che il Giudice del procedimento sommario è tenuto a segnalare alle parti la circostanza della necessità di acquisire ulteriori elementi ai fini del decidere , potendo solo in mancanza di adempimento… pervenire ad una pronuncia di reiezione della domanda , oppure si afferma che in sede di cognizione sommaria (…) la inadeguata allegazione assertiva e documentale non determina la pronuncia di reiezione nel merito ma solo di nullità della stessa .

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente grado di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23531/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA depositata i l 28 maggio 2018nel procedimento iscritto al n. 61539/2017 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 28 maggio 2018, pronunciata all’esito del procedimento ex artt. 28 L. n. 794 del 1942 e 14 D. Lgs. n. 150 del 2011 introdotto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede del defunto avv. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma respingeva la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della E [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere la liquidazione dei compensi maturati in favore del de cuius per l’opera professionale da questi prestata nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. - poi incorporata da lla società convenuta-in relazione a quattro diversi giudizi civili. Riteneva il Tribunale che l’istante non avesse adeguatamente assolto l’onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, in quanto la documentazione da lui prodotta a supporto dell’avanzata pretesa creditoria -costituita dall’estratto storico dei giudizi in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva espletato la propria attività difensiva e dalle note spese relative ad ogni singola controversia- non consentiva di valutare gli atti redatti e depositati e le prestazioni effettivamente rese dal professionista, nonché la «loro corrispondenza, anche in termini di congruità, agli importi richiesti». Il giudice a quo evidenziava, inoltre, che non erano stati forniti elementi utili ai fini della determinazione dell’effettivo valore delle cause patrocinate dal de cuius, il che impediva di apprezzare la correttezza delle «voci di composizione delle note spese prodotte, sia in riferimento ai diritti che agli onorari». Contro tale ordinanza l’avv.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La E [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Si rimprovera al Tribunale di Roma di non aver considerato che i fatti posti a fondamento della domanda, e in particolare le prestazioni professionali espletate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e il valore degli affari da lui trattati, non erano stati specificamente contestati dalla convenuta E [OSCURATO:SOCIETA]., sicchè dovevano ritenersi non abbisognevoli di prova. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 125, 156, 164, 702-bise 702- ter c.p.c.. Si sostiene che il collegio capitolino, a fronte della ritenuta inidoneità degli elementi offerti dal ricorrente a consentire la liquidazione dei compensi richiesti, anziché pervenire a una statuizione di rigetto, avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e disporre l’integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 5, c.p.c., o in alternativa provocare il contraddittorio sulla valutazione della necessità di implementare la produzione documentale . Si aggiunge che ogni diversa valutazione violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost. ed imporrebbe di sollevare la relativa questione . Il primo motivo è inammissibile. Anzitutto, esso risulta privo di autosufficienza, non avendo il ricorrente assolto l’onere di localizzazione processuale della comparsa di risposta depositata in primo grado dalla E [OSCURATO:SOCIETA]. - consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) del pregresso grado di merito in cui questa è rinvenibile e la sua esatta collocazione all’interno di tale fascicolo-, onde consentire alla Corte di reperire agevolmente l’atto in discorso e di apprezzare il contenuto delle difese e la specificità delle contestazioni ivi svolte dalla convenuta, senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez. Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021). Fermo quanto precede, va comunque rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di una non contestazione), ri entrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, spetta al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio di motivazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014). È stato, inoltre, chiarito da questa Corte regolatrice che l’onere di contestazione sussiste soltanto rispetto ai fatti noti alla parte convenuta, non anche per quelli ad essa ignoti, con la duplice conseguenza che il deducente è tenuto a provare il fatto non rientrante nella sfera di conoscibilità dell’avversario, pure in assenza di contestazione ad opera di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 2223/2022), e che spetta a chi denunci la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa (cfr. Cass. n. 4681/2023, Cass. Sez. Un. n. 33645/2022, Cass. n. 10589/2022, Cass. n. 2174/2021, Cass. n. 87/2019). Riguardata al lume dei suenunciati princìpi di diritto, la censura in esame appare inammissibile anche sotto un diverso profilo, in quanto il ricorrente, per un verso, non fa valere il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, nei ristretti limiti in cui questo è ancora prospettabile in sede di legittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. attuata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, per altro verso, non deduce che la E [OSCURATO:SOCIETA]. fosse a conoscenza dell’attività difensiva espletata nel suo interesse dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], delle singole prestazioni in cui questa si era articolata e del valore degli affari trattati dal professionista, sì da trovarsi nella condizione di poter contestare in modo specifico le varie voci esposte nelle notule versate in atti. Il secondo mezzo è infondato. Il Tribunale di Roma non ha affermato che il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava mancante dell’esposizione dei fatti posti a base del petitum, bensì che la domanda non è stata adeguatamente provata dall’istante. Non essendo stato riscontrato un vizio attinente all’editio actionis, non si vede proprio il motivo per il quale il collegio capitolino avrebbe dovuto disporre l’integrazione della domanda, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 4), e 164, commi 4 e 5, c.p.c., norme applicabili anche al procedimento sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702-bis e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. n. 5517/2017 e Cass. n. 19345/2015). D’altro canto, non spetta di certo algiudice il compito disegnalare alle parti eventuali lacune probatorie, onde permettere loro di colmare tale deficit(cfr. Cass. n. 24640/2020). Non si comprende, poi, quale fondamento normativo possa mai avere l’assunto che nel procedimento sommario di cognizione il giudice non potrebbe emettere una decisione di merito sfavorevole alla parte istante, se non dopo aver provoca(to) il contraddittorio sulla valutazione della necessità di implementare la produzione documentale . Del tutto generico e sfornito di supporto argomentativo si appalesa, al riguardo, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 164, comma 5, e 702-ter, comma 3, c.p.c. sollevato dal ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta fondamentale. Sul punto si osserva che la L. n. 69 del 2009, all’art. 54, comma 1, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione rientranti nell’àmbito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale. Il successivo comma 4, lettera b), n. 2) dello stesso articolo imponeva, fra l’altro, al legislatore delegato l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: «i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolodella presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario». In attuazione della delega è stato quindi emanato il D. Lgs. n. 150 del 2011, il quale, in ragione della riconosciuta prevalenza dei caratteri di semplificazione innanzi evidenziati, ha ricondotto le controversie in materia di liquidazione dei compensi di avvocato previste dall’art. 28 L. n. 794 del 1942, fino ad allora soggette al rito camerale, al modello del procedimento sommario codicistico, espressamente escludendo, all’art. 3, comma 1, l’applicabilità della norma (art. 702-ter, comma 3, c.p.c.) che consente al giudice di ordinare il passaggio al rito ordinario, qualora egli ritenga che «le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria». Nel descritto quadro normativo, frutto di una consapevole e meditata scelta legislativa rispondente all’esigenza di assicurare la snellezza e la tendenziale celerità del procedimento in oggetto, ai fini della sollecita liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni rese nei giudizi civili, appare inconsistente la tesi del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 164, comma 5, e 702-ter, comma 3, c.p.c., o si afferma che il Giudice del procedimento sommario è tenuto a segnalare alle parti la circostanza della necessità di acquisire ulteriori elementi ai fini del decidere , potendo solo in mancanza di adempimento… pervenire ad una pronuncia di reiezione della domanda , oppure si afferma che in sede di cognizione sommaria (…) la inadeguata allegazione assertiva e documentale non determina la pronuncia di reiezione nel merito ma solo di nullità della stessa . Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente grado di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs