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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25099/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G.B.

Vico 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappr esenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrente- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 987/2018pubblicata il 6 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver concluso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] un accordo transattivo consacrato nelle scritture private del 30 settembre e del 4 ottobre 2003,prevedente la permuta di beni immobili di loro rispettiva proprietà, citava in giudizio il predetto fratello dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo al giudice adìto di disporre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dei beni in questione, secondo le intese raggiunte fra le parti, con contestuale condanna del convenuto al pagamento della somma di 8.670 euro, oltre accessori, a titolo di conguaglio.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le avverse pretese e in via riconvenzionale instava per l’annullamento della conclusa transazione per errore sul valore dei beni permutati.

All’esito del giudizio, il Tribunale bergamasco così definitivamente statuiva con sentenza n. 78/2015 del 19 gennaio 2015: «ordina, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento a titolo di permuta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del lotto divisionale assegnato al primo con atto di provenienza notaio [OSCURATO:PERSONA]…, denominato località ”Foppetta“ nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], comprendente case e terreni, dietro pagamento di un conguaglio di € 8.670,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA], come da transazione stipulata inter partes in data 4.3.2003 e sua integrazione del 30.9.2003 (recte: in data 30.9.2003 e sua integrazione del 4.10.2003 -n.d.r.); ordina, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento a titolo di permuta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento ed autorimessa intestati al primo e siti in Brembate di Sopra, via B. Locatelli n. 19, oltre a tutto quanto meglio specificato in atto di provenienza del notaio [OSCURATO:PERSONA]…».

La decisione veniva impugnata da ambo le parti davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con sentenza n. 987/2018 del 6 giugno 2018, respingeva il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del gravame incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA], integrava il dispositivo della pronuncia di primo grado mediante l’indicazione dei dati catastali degli immobili trasferiti a ciascuna delle parti.

Contro tale sentenza, notificata l’11 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 40 L. n. 47 del 1985, nonché la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare la validità dell’accordo transattivo intercorso fra le parti, prevedente il reciproco trasferimento di proprietà immobiliari a titolo di permuta, sebbene dall’espletata c.t.u. fosse emerso che tanto il fabbricato quanto l’autorimessa convenzionalmente attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA] presentavano irregolarità urbanistiche.

Il giudice distrettuale avrebbe, inoltre, errato nel prestare adesione al parere del c.t.u. nominato in prime cure, il quale si era espresso a favore della sanabilità degli accertati abusi senza tener conto delle prescrizioni della concessione edilizia -che, in osservanza del disposto dall’art. 9, comma 1, L. n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli), prevedeva il completo interro del garage - e delle osservazioni critiche mosse all’elaborato peritale dal consulente tecnico di parte dell’odierno ricorrente, arch.

Villarboito.

Con il secondo motivo vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1429 c.c.

Si rimprovera alla Corte territoriale di aver a torto escluso che la notevole differenza di valore fra gli immobili permutati costituisca causa di annullabilità della transazione conclusa dalle parti.

Essa avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che gli immobili attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA], siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], piccolo centro della [OSCURATO:PERSONA] privo di vocazione turistica, hanno un valore non superiore a 100.000 euro, anche per la presenza di abusi edilizi non condonabili, mentre quelli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], ubicati nel Comune di Brembate di Sopra, limitrofo alla città di Bergamo, hanno un valore di 180.000 euro.

Alla luce di ciò, andrebbe ritenuto sussistente, nel caso dispecie, un error in qualitaterilevante ai sensi dell’art. 1429 n. 2) c.c.

Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

Con sentenza n. 8230/2019, intervenuta a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato i seguenti princìpi di diritto, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia: -la nullità comminata dall’art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 ([OSCURATO:PERSONA] dell’Edilizia) e dagli artt. 17 e 40 L. n. 47 del 1985 (c.d. legge sul condono edilizio) va ricondotta nell’àmbito dell’art. 1418, comma 3, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come ”testuale“, con tale espressione intendendosi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle disposizioni che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile; titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e riferirsi proprio a quell’immobile; -ove nell’atto sia presente la dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

Tanto premesso, va osservato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non contesta che nell’atto di permuta concluso con il fratello Stefano fossero indicati gli estremi del titolo urbanistico inerente ai corpi di fabbrica a lui attribuiti, né tantomeno che tale titolo fosse realmente esistente e riferibile proprio a quegli immobili, ma incentra le sue doglianze sull’asserita praticabilità di una diversa interpretazione dell’art. 40 L. n. 47 del 1985 basata su una concezione virtuale o sostanziale della nullità, tesa a conferire rilievo alle difformità delle opere edilizie rispetto al relativo permesso a costruire.

Non essendo state sviluppate in ricorso argomentazioni che possano indurre il Collegio a discostarsi dalle richiamate regulae juris delle Sezioni Unite -peraltro successivealla proposizione del ricorso, il che impedisce di pervenire a una declaratoria di inammissibilità del mezzo in esame, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c. - , la censura va respinta, per questa parte, in quanto priva di fondamento giuridico.

Per il resto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’impugnante assolto il c.d. onere di «localizzazione processuale», consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) dei pregressi gradi di merito in cui sono rinvenibili gli atti e i documenti posti a base delle doglianze formulate (relazione di c.t.u., osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte, concessione edilizia), nonché la loro esatta collocazione all’interno di tale fascicolo, onde consentire alla Corte di reperirli agevolmente, senza dover compiere soverchie ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez.

Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021).

Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità.

Il ricorrente si limita, infatti, a riproporre sic et simpliciter le difese svolte in grado d’appello, senza minimamente sforzarsi di confutare le argomentazioni spese dalla Corte bresciana per disattenderle.

In proposito, deve rilevarsi che il collegio lombardo, richiamando i princìpi di diritto enunciati in subiecta materia da questa Suprema Corte, ha affermato che «l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico della cosa oggetto del contratto, che afferisce non all’oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell’annullabilità, anche perché non è riconosciuta dall’ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell’autonomia contrattuale e all’errore sulle proprie, personali, valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio» (pag. 6 della sentenza, ultimo periodo).

Ha, inoltre, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era «a conoscenza (al momento dell’accordo) dell’esistenza di difformità e/o irregolarità edilizie nei beni promessi in permuta», e che, «conseguentemente, non può sostenersi che tali difformità possano considerarsi estranee all’oggetto della lite transatta, dato che di esse lo stesso Alfredo faceva esplicita menzione (scala realizzata da parte del fratello Stefano su area comune per l’accesso al primo piano, tratto di fognatura e deposito attrezzi difforme dal progetto assentito dal Comune) nella sua citazione introduttiva del giudizio n. 9365/01, poi transatto» (pag. 6 della sentenza, righi 3-10).

La censura in disamina non si confronta con tale motivazione e non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità.

In definitiva, il ricorso è da respingere.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del ricorso, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappr esenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -Controricorrente- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 987/2018pubblicata il 6 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver concluso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] un accordo transattivo consacrato nelle scritture private del 30 settembre e del 4 ottobre 2003,prevedente la permuta di beni immobili di loro rispettiva proprietà, citava in giudizio il predetto fratello dinanzi al Tribunale di Bergamo, chiedendo al giudice adìto di disporre, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dei beni in questione, secondo le intese raggiunte fra le parti, con contestuale condanna del convenuto al pagamento della somma di 8.670 euro, oltre accessori, a titolo di conguaglio. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava le avverse pretese e in via riconvenzionale instava per l’annullamento della conclusa transazione per errore sul valore dei beni permutati. All’esito del giudizio, il Tribunale bergamasco così definitivamente statuiva con sentenza n. 78/2015 del 19 gennaio 2015: «ordina, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento a titolo di permuta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del lotto divisionale assegnato al primo con atto di provenienza notaio [OSCURATO:PERSONA]…, denominato località ”Foppetta“ nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], comprendente case e terreni, dietro pagamento di un conguaglio di € 8.670,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA], come da transazione stipulata inter partes in data 4.3.2003 e sua integrazione del 30.9.2003 (recte: in data 30.9.2003 e sua integrazione del 4.10.2003 -n.d.r.); ordina, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento a titolo di permuta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dell’appartamento ed autorimessa intestati al primo e siti in Brembate di Sopra, via B. Locatelli n. 19, oltre a tutto quanto meglio specificato in atto di provenienza del notaio [OSCURATO:PERSONA]…». La decisione veniva impugnata da ambo le parti davanti alla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con sentenza n. 987/2018 del 6 giugno 2018, respingeva il gravame principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del gravame incidentale spiegato da [OSCURATO:PERSONA], integrava il dispositivo della pronuncia di primo grado mediante l’indicazione dei dati catastali degli immobili trasferiti a ciascuna delle parti. Contro tale sentenza, notificata l’11 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso da [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 40 L. n. 47 del 1985, nonché la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare la validità dell’accordo transattivo intercorso fra le parti, prevedente il reciproco trasferimento di proprietà immobiliari a titolo di permuta, sebbene dall’espletata c.t.u. fosse emerso che tanto il fabbricato quanto l’autorimessa convenzionalmente attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA] presentavano irregolarità urbanistiche. Il giudice distrettuale avrebbe, inoltre, errato nel prestare adesione al parere del c.t.u. nominato in prime cure, il quale si era espresso a favore della sanabilità degli accertati abusi senza tener conto delle prescrizioni della concessione edilizia -che, in osservanza del disposto dall’art. 9, comma 1, L. n. 122 del 1989 (c.d. legge Tognoli), prevedeva il completo interro del garage - e delle osservazioni critiche mosse all’elaborato peritale dal consulente tecnico di parte dell’odierno ricorrente, arch. Villarboito. Con il secondo motivo vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1429 c.c. Si rimprovera alla Corte territoriale di aver a torto escluso che la notevole differenza di valore fra gli immobili permutati costituisca causa di annullabilità della transazione conclusa dalle parti. Essa avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che gli immobili attribuiti ad [OSCURATO:PERSONA], siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], piccolo centro della [OSCURATO:PERSONA] privo di vocazione turistica, hanno un valore non superiore a 100.000 euro, anche per la presenza di abusi edilizi non condonabili, mentre quelli attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], ubicati nel Comune di Brembate di Sopra, limitrofo alla città di Bergamo, hanno un valore di 180.000 euro. Alla luce di ciò, andrebbe ritenuto sussistente, nel caso dispecie, un error in qualitaterilevante ai sensi dell’art. 1429 n. 2) c.c. Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Con sentenza n. 8230/2019, intervenuta a risolvere un contrasto interno di giurisprudenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato i seguenti princìpi di diritto, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia: -la nullità comminata dall’art. 46 D.P.R. n. 380 del 2001 ([OSCURATO:PERSONA] dell’Edilizia) e dagli artt. 17 e 40 L. n. 47 del 1985 (c.d. legge sul condono edilizio) va ricondotta nell’àmbito dell’art. 1418, comma 3, c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come ”testuale“, con tale espressione intendendosi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle disposizioni che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile; titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e riferirsi proprio a quell’immobile; -ove nell’atto sia presente la dichiarazione degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Tanto premesso, va osservato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non contesta che nell’atto di permuta concluso con il fratello Stefano fossero indicati gli estremi del titolo urbanistico inerente ai corpi di fabbrica a lui attribuiti, né tantomeno che tale titolo fosse realmente esistente e riferibile proprio a quegli immobili, ma incentra le sue doglianze sull’asserita praticabilità di una diversa interpretazione dell’art. 40 L. n. 47 del 1985 basata su una concezione virtuale o sostanziale della nullità, tesa a conferire rilievo alle difformità delle opere edilizie rispetto al relativo permesso a costruire. Non essendo state sviluppate in ricorso argomentazioni che possano indurre il Collegio a discostarsi dalle richiamate regulae juris delle Sezioni Unite -peraltro successivealla proposizione del ricorso, il che impedisce di pervenire a una declaratoria di inammissibilità del mezzo in esame, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c. - , la censura va respinta, per questa parte, in quanto priva di fondamento giuridico. Per il resto, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo l’impugnante assolto il c.d. onere di «localizzazione processuale», consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) dei pregressi gradi di merito in cui sono rinvenibili gli atti e i documenti posti a base delle doglianze formulate (relazione di c.t.u., osservazioni critiche del proprio consulente tecnico di parte, concessione edilizia), nonché la loro esatta collocazione all’interno di tale fascicolo, onde consentire alla Corte di reperirli agevolmente, senza dover compiere soverchie ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez. Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021). Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di specificità. Il ricorrente si limita, infatti, a riproporre sic et simpliciter le difese svolte in grado d’appello, senza minimamente sforzarsi di confutare le argomentazioni spese dalla Corte bresciana per disattenderle. In proposito, deve rilevarsi che il collegio lombardo, richiamando i princìpi di diritto enunciati in subiecta materia da questa Suprema Corte, ha affermato che «l’errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto il difetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che il contratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico della cosa oggetto del contratto, che afferisce non all’oggetto del contratto ma alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un determinato accordo, non tutelata con lo strumento dell’annullabilità, anche perché non è riconosciuta dall’ordinamento tutela rispetto al cattivo uso dell’autonomia contrattuale e all’errore sulle proprie, personali, valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio» (pag. 6 della sentenza, ultimo periodo). Ha, inoltre, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era «a conoscenza (al momento dell’accordo) dell’esistenza di difformità e/o irregolarità edilizie nei beni promessi in permuta», e che, «conseguentemente, non può sostenersi che tali difformità possano considerarsi estranee all’oggetto della lite transatta, dato che di esse lo stesso Alfredo faceva esplicita menzione (scala realizzata da parte del fratello Stefano su area comune per l’accesso al primo piano, tratto di fognatura e deposito attrezzi difforme dal progetto assentito dal Comune) nella sua citazione introduttiva del giudizio n. 9365/01, poi transatto» (pag. 6 della sentenza, righi 3-10). La censura in disamina non si confronta con tale motivazione e non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità. In definitiva, il ricorso è da respingere. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del ricorso, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto.
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