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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 16060/2026

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cola Grani.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 862/2020depositata il 09/03/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Petrelli, che ha chiesto di respingere il ricorso.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Verona, deducendo che neglianni 2009-2010 quest’ultimo aveva eseguito lavori di ristrutturazionesull’unità immobiliare di sua proprietà, posta all’ultimo piano dell’edificiocondominiale sito in Villafranca di Verona, [OSCURATO:PERSONA] II,realizzando una sopraelevazione lesiva del decoro architettonico delfabbricato e violando il regolamento condominiale di natura contrattualeche imponeva il divieto di modifiche all’estetica dell’edificio.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, inoltre, di avere subito danni dainfiltrazioni dal terrazzo sovrastante causati dai lavori eseguiti e di averegià promosso un precedente giudizio risarcitorio, definito con sentenza delTribunale di Verona n. 1633/2017.Gli attori hanno chiesto, in via principale, l’accertamento della violazionedell’art. 1120 c.c. e dell’art. 7 del regolamento condominiale, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] all’abbassamento della copertura,all’eliminazione delle opere e al ripristino delle originarie caratteristichearchitettoniche del fabbricato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali enon patrimoniali, nonché, in via subordinata, il pagamento dell’indennitàprevista dall’art. 1127 c.c..[OSCURATO:PERSONA] si è costituito ed ha eccepito che gli interventi eranoconformi ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Villafranca di Verona e nonincidevano sul decoro architettonico dell’edificio, anche in considerazionedelle pregresse alterazioni del fabbricato.Il Tribunale di Verona, espletate due consulenze tecniche d’ufficio, harigettato tutte le domande, regolando le spese.Avverso tale decisione gli attori hanno proposto appello che è statointegralmente respinto con sentenza n. 862/2020.La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di giudicato sollevata dagliappellanti in relazione all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale diVerona il 17 marzo 2016, ritenendo che tale provvedimento, con cui eraNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026stato affermato che la tutela del decoro architettonico prescinde dallecondizioni di pregio dell’immobile e costituisce bene condominiale, non eravincolante ed aveva un mero contenuto ordinatorio, limitato allarinnovazione della c.t.u..Nel merito, ha ritenuto insussistente un’alterazione del decoroarchitettonico, negando che l’edificio possedesse un qualche pregiostorico-architettonico per le molteplici alterazioni pregresse e la presenzadi numerosi elementi estranei alle linee originarie (tende parasole,canalizzazioni esterne in plastica bianca, macchine per il condizionamento,antenne satellitari, porzioni di tinteggiatura mancanti); ha escluso chel’art. 7 del regolamento contemplasse un divieto assoluto di qualsiasimodifica esterna e fosse più restrittivo della disciplina del codice civile.Ha respinto la domanda subordinata di indennità per sopraelevazione,asserendo che il convenuto aveva innalzato il tetto di circa 30 cmnell’attacco della gronda in corrispondenza tra il terrazzo – lato CorsoEmanuele- e l’interno dell’abitazione, senza alcuna modifica dellevolumetrie o delle superfici.La Corte ha ritenuto infondata anche la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i danni da infiltrazioni, evidenziando che i dannierano già oggetto del precedente giudicato di cui alla sentenza delTribunale di Verona n. 1633/2017 ed ha, infine, dichiarato inammissibili lecensure riguardanti la liquidazione delle spese di consulenza tecnica e laregolamentazione delle spese di lite.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Adolfo GiuseppeRighetti hanno proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi;[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza sono state depositate memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso viene sollevata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 62 e 72 del d.l. 69/2013 convertito con legge n.98 del 2013.Si dolgono i ricorrenti che la decisione sia stata adottata da un collegiocomposto da un magistrato onorario, in violazione dell’art. 102 Cost. e delprincipio di precostituzione per legge del giudice naturale, nonché dell’art.101 Cost., sull’assunto che la funzione giurisdizionale sarebbe stataesercitata da soggetti selezionati secondo criteri diversi da quelli ordinari,inidonei a garantire indipendenza e imparzialità.Denunciano, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., assumendo chela disciplina introdotta dalla legge n. 98 del 2013 avrebbe violato ilprincipio di parità di trattamento, avendo devoluto talune controversie diappello alla decisione di collegi costituiti integralmente da giudici togati edaltre cause a collegi integrati da giudici ausiliari, incidendo sull’effettivitàdelle garanzie difensive.Il motivo è infondato.Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha preso atto della pronunciadella Corte costituzionale n. 41/2021 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale delle norme indicate in rubrica, ma con un differimento deglieffetti dell’annullamento a data successiva alla pronuncia impugnata(30.10.2025), sicché il vizio della costituzione del giudice, che discendedall’impossibilità che al collegio di secondo grado partecipassero i giudicionorari aggregati, non inficia la validità della decisione.La sentenza n. 41/2021 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 62-72del D.L. 69/2013, ove non prevedevano che le norme si applicassero finoa quando non fosse completato il riordino del ruolo e delle funzioni dellamagistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria ealtre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativaai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/202657) ha effetti manipolativi e valore additivo della norme censurate ed èvincolante anche nella parte in cui ha stabilito un limite temporalemassimo di efficacia della norma impugnata.La Corte costituzionale ha – al riguardo – ritenuto di operare unbilanciamento tra i principi sottesi alla declaratoria di incostituzionalità,con riguardo alla figura del giudice onorario, con valori costituzionali dipari livello, suscettibili di esser pregiudicati ove gli effetti della declaratoriadi illegittimità costituzionale fossero stati fatti risalire (retroattivamente,come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto dellapronuncia, inficiando la validità di un numero indeterminabile di decisioni,con pesanti ed intuibili ricadute sul buon funzionamento del sistemagiudiziario.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1362 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata per avere la Corted’appello interpretato l’art. 7 del regolamento condominiale in modoriduttivo, escludendo che prevedesse limiti più stringenti alla facoltà diapportare modifiche al decoro architettonico rispetto alla disciplina delcodice.Il giudice non avrebbe individuato la comune intenzione dei contraentidesumibile dal tenore letterale e dalla funzione della clausolaregolamentare, volta ad introdurre un divieto assoluto di modificazioniincidenti sulle caratteristiche esteriori dell’edificio, a prescindere dallalesione del decoro in senso tecnico, e tale da interessare l'intera struttura,ossia la facciata prospiciente il corso [OSCURATO:PERSONA] del centro cittadinoe quella prospiciente il giardino.Il divieto troverebbe conferma nelle previsioni del secondo commadell'articolo 7 del regolamento che vieta di introdurre modificazioni alleporzioni esclusive tali da incidere sulle parti comuni, come le cannefumarie, gli impianti, le colonne dei servizi igienici eccetera.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte di merito avrebbe violato il canone dell’interpretazioneconservativa poiché la clausola andava interpretata in modo da avere unqualche significato precettivo.Il motivo appare infondato.È indubbio che il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteried alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo laconservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica edall'aspetto generale dell'edificio (Cass. 4509/1997; Cass. 1680/1975;Cass. 11268/1998; Cass. 8883/2005; Cass. 1748/2013; Cass.30528/2017; Cass. 29924/2019).Le modificazioni apportate da uno dei condomini, in violazione del divietoprevisto dal regolamento di condominio, sono allora da considerare illeciteed automaticamente lesive degli interessi comuni, legittimando gli altripartecipanti al condomino ad agire a tutela della cosa comune (Cass.3927/1988; Cass. 175/1986).Resta però che l'interpretazione delle clausole diun regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cosecomuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneuticacontrattuale.Il relativo giudizio è affidato al giudice di merito ed è sindacabile perviolazione degli artt. 1362 e ss. c.c. o per vizio di motivazione (Cass.23128/2021; Cass. 17893/2009).La clausola del regolamento proibiva qualsiasi opera che avesse modificatol’architettura estetica del fabbricato ed è stata interpretata dalla Corte dimerito come meramente riproduttiva o non più restrittiva della disciplinacodicistica, ossia tale da non condurre a comprimere ulteriormente lefacoltà del condomini.La Corte ha ritenuto, in base al tenore letterale della disposizione, che ilregolamento non contemplasse una prescrizione più restrittiva di quelladel codice (art. 1120 c.c.) ma solo un divieto di modifiche all’estetica delNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026condominio intese come alterazioni delle caratterizzanti linee e strutture,apprezzamento che non appare implausibile o in contrasto con il criterioletterale e logico, volendosi impedire non in senso assoluto qualsiasimodifica delle parti o del prospetto, indipendente dalle sue conseguenze,ma solo quelle modificative dell’architettura o del decoro estetico (Cass.11502/2022).D’altronde la nozione di decoro architettonico contemplata dagli artt.1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c. e sottesa, anche ai limitidi uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò che siriferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolarestruttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare adesso una sua specifica identità (Cass. 17398/2004).La mancata adozione del criterio sussidiario dell’interpretazioneconservativa ex art. 1367 c.c. non vizia la decisione, che è conforme aldato letterale e complessivo della clausola (Cass. 6444/2024; Cass.10967/2023; Cass. 17063/2024).3.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, peraver la Corte d’Appello condiviso le conclusioni formulate nella primac.t.u., travisando il contenuto della seconda relazione ed omettendol’esame delle circostanze emerse in giudizio.I ricorrenti evidenziano che già il Tribunale, con ordinanza del 17–18marzo 2016, aveva ritenuto insufficiente la prima consulenza poiché nonteneva conto della nozione giuridica di decoro architettonico elaboratadalla giurisprudenza di legittimità e della sua qualificazione quale benecomune del condominio.La seconda C.T.U. aveva stabilito che l’intervento eseguito sul pianosottotetto aveva comportato una modifica dell’inclinazione della falda dicopertura sul prospetto principale, percepibile dalla pubblica via (CorsoVittorio Emanuele), con alterazione della linea originaria del tetto, e unatrasformazione significativa del piano sottotetto, sotto il profilo siaNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026volumetrico sia morfologico rispetto allo stato originario, per effettodell’apposizione di una serie di finestre a nastro che non rispettavano leforometrie preesistenti, né per dimensioni né per rapporto proporzionalecon il resto del fabbricato, compromettendo la fisionomia complessivadell’edificio.La c.t.u. aveva anche evidenziato che il convenuto aveva utilizzatomateriali (serramenti in acciaio spazzolato), diversi da quelli originari chealteravano l’estetica del fabbricato, ed aveva escluso che gli interventieseguiti in passato rendessero legittime ulteriori modificazioni.Il motivo è infondato.La sentenza di appello è conforme a quella appellata nella soluzione dellequestioni in fatto sicché non è – in astratto - denunciabile la violazionedell’art. 360 n. 5 c.p.c.; il ricorso non indica, poi, le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5947/2023; Cass. 26934/2023).La Corte non ha omesso di esaminare la seconda c.t.u., né ne ha travisatoil contenuto, avendo – anzi - dato atto che il consulente aveva ravvisatouna lesione decoro architettonico che il giudice distrettuale ha, però,motivatamente escluso, reputando che le modifiche apportate dalconvenuto si inserissero in un contesto degradato dai pregressi interventimodificativi della facciata, con l’installazione di tende parasole, deimacchinari di condizionamento dell’aria, di canalizzazioni esterne inplastica bianca, antenne satellitari, porzioni di tinteggiatura.La prevalenza accordata dal giudice alla prima consulenza riposa su unavalutazione complessiva delle condizioni dell’edificio cui il ricorso noncontrappone critiche adeguatamente specifiche, riguardo, in particolare,alla rilevanza delle condizioni di pregio dell’edificio o al fatto che talefisionomia fosse stata già gravemente compromessa da precedentiinterventi sull'immobile.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non può, pertanto, ravvisarsi un travisamento del contenuto delleinformazioni probatorie ricavabili dalla c.t.u. e, comunque, l’errorepercettivo riguardo al contenuto delle risultanze probatorie è denunciabilecon la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., potendo la questioneesser posta in cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. solo se il realecontenuto dell’informazione probatoria sia stata oggetto di dibattito eabbia costituito un punto deciso della sentenza impugnata (Cass.

SU5792/2024).L’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la rinnovazione dellaconsulenza, per insufficienza di quella precedentemente espletata, nonintegrava una circostanza non valutata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: lanorma ha riguardo all’omessa valutazione di un dato accadimento storico,una circostanza oggettiva e non certo alle valutazioni, peraltro nonvincolanti, contenute nell’ordinanza istruttoria, revocabili dal giudice incorso di causa.3.

Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia ritenuto insussistenteuna sopraelevazione sul presupposto che le opere non avesserodeterminato un aumento dell’altezza o dell’edificio condominiale o dellesuperfici abitabili, fondando tale conclusione solo su una valutazionedell’incremento lineare dell’altezza complessiva dell’edificio.Assume che la seconda relazione tecnica aveva accertato che era statorealizzato in sostituzione di un terrazzino a cielo aperto una stanzadestinata a cucina; dal raffronto degli elaborati grafici alle richieste deipermessi edilizi nel 2010 era emersa un’altezza dell’edificio prossima alcolmo del tetto di m. 360 e in quello relativo alle opere di ml. 3.30; lamisura di m. 3,36 presente nel progetto del 1985 era calcolata finoall’estradosso del tetto e non all’intradosso mentre il progetto del 2010indicava, al contrario, la misura di m. 3.30 all’intradosso e di mt. 3.65all’estradosso.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La sentenza avrebbe poi trascurato che il progetto presentato nel 2010contemplava la demolizione e ricostruzione con ampliamento del 20% delfabbricato preesistente ai sensi della L. R. 14/2002.La Corte di appello sarebbe, infine, incorsa nell’errore di ritenere che, perconfigurare una sopraelevazione ai sensi dell’art. 1227 c.c., sarebbenecessario un aumento sia della volumetria che della superficie, essendosufficiente anche uno solo di essi.Il motivo è in parte inammissibile e, sotto altro profilo, infondato.La Corte di merito non ha affatto affermato che per configurare unasopraelevazione occorra il concorso di un duplice requisito e, quindi, siaun aumento della volumetria preesistente che un incremento dellesuperfici, ma ha solo negato che vi fosse anche una sola di tale condizioni,oltre che una variazione dell’altezza.Si legge nella pronuncia che con la ristrutturazione effettuata da PolatoNicola non era stata modificata la sagoma del fabbricato, salvol'innalzamento di circa 30 cm "nell'attacco in gronda in corrispondenza trail terrazzo (lato [OSCURATO:PERSONA]) e l'interno dell'abitazione".Il dato era emerso dalla comparazione fra un "elaborato di progetto"allegato alla concessione edilizia della precedente ristrutturazione del 1985e l'elaborato grafico di progetto allegato alla D.I.A presentata nel 2010;nessun riscontro probatorio ha ricevuto l’asserito incremento dellesuperfici e delle volumetrie preesistenti quale diretta conseguenza delleopere eseguite dal convenuto.Già il tribunale aveva escluso la realizzazione di una sopraelevazione,respingendo la domanda di pagamento dell’indennità; alle medesimeconclusioni è poi giunta la Corte d’Appello sulla base delle risultanze dicausa.La sentenza è, quindi, del tutto conforme a quella di primo grado riguardoalle soluzione delle questioni in fatto per cui non è denunciabile laviolazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c..Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La censura sollecita, invece, un nuovo esame delle due c.t.u. sollevandoquestioni di merito incensurabili in cassazione, occorrendo ribadire che ilsindacato di legittimità è volto esclusivamente a controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass.29404/2017; Cass- 32505/2022).3.1 Premesso che la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configuranon solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, maaltresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificiocondominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento dellesuperfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato,proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguenteall'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Cass.

SU 16794/2007;Cass. 24327/2011; Cass. 12202/2022), la circostanza che il resistenteabbia coperto un terrazzino prima scoperto o elevato l’altezza delsottotetto, ampliandone la volumetria può integrare o un omesso esame aisensi dell’art. 360 n. 5 c., la cui denuncia è preclusa per gli esiticonvergenti della causa nei due gradi di giudizio, ovvero come erratapercezione del contenuto della prova la cui deducibilità in cassazionesoggiace alla indicazioni delle SU, secondo cui il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre,solo se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata daNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026una delle parti (nel qual caso, trattandosi di punto deciso non consente ilrimedio della revocazione), il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a secondasi tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass.

SU 5792/2024), ipotesiquest’ultima che non ravvisabile sulla base di quanto dedotto in ricorso.La ricostruzione con ampliamento del 20% appare, invece, smentito dagliaccertamenti in fatto svolti dalla Corte di merito, da cui non è emerso unavariazione in aumento della volumetria originaria.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 3.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva,c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.5.2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cola Grani.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 862/2020depositata il 09/03/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Petrelli, che ha chiesto di respingere il ricorso.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto ingiudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Verona, deducendo che neglianni 2009-2010 quest’ultimo aveva eseguito lavori di ristrutturazionesull’unità immobiliare di sua proprietà, posta all’ultimo piano dell’edificiocondominiale sito in Villafranca di Verona, [OSCURATO:PERSONA] II,realizzando una sopraelevazione lesiva del decoro architettonico delfabbricato e violando il regolamento condominiale di natura contrattualeche imponeva il divieto di modifiche all’estetica dell’edificio.[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, inoltre, di avere subito danni dainfiltrazioni dal terrazzo sovrastante causati dai lavori eseguiti e di averegià promosso un precedente giudizio risarcitorio, definito con sentenza delTribunale di Verona n. 1633/2017.Gli attori hanno chiesto, in via principale, l’accertamento della violazionedell’art. 1120 c.c. e dell’art. 7 del regolamento condominiale, concondanna di [OSCURATO:PERSONA] all’abbassamento della copertura,all’eliminazione delle opere e al ripristino delle originarie caratteristichearchitettoniche del fabbricato, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali enon patrimoniali, nonché, in via subordinata, il pagamento dell’indennitàprevista dall’art. 1127 c.c..[OSCURATO:PERSONA] si è costituito ed ha eccepito che gli interventi eranoconformi ai titoli edilizi rilasciati dal Comune di Villafranca di Verona e nonincidevano sul decoro architettonico dell’edificio, anche in considerazionedelle pregresse alterazioni del fabbricato.Il Tribunale di Verona, espletate due consulenze tecniche d’ufficio, harigettato tutte le domande, regolando le spese.Avverso tale decisione gli attori hanno proposto appello che è statointegralmente respinto con sentenza n. 862/2020.La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di giudicato sollevata dagliappellanti in relazione all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale diVerona il 17 marzo 2016, ritenendo che tale provvedimento, con cui eraNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026stato affermato che la tutela del decoro architettonico prescinde dallecondizioni di pregio dell’immobile e costituisce bene condominiale, non eravincolante ed aveva un mero contenuto ordinatorio, limitato allarinnovazione della c.t.u..Nel merito, ha ritenuto insussistente un’alterazione del decoroarchitettonico, negando che l’edificio possedesse un qualche pregiostorico-architettonico per le molteplici alterazioni pregresse e la presenzadi numerosi elementi estranei alle linee originarie (tende parasole,canalizzazioni esterne in plastica bianca, macchine per il condizionamento,antenne satellitari, porzioni di tinteggiatura mancanti); ha escluso chel’art. 7 del regolamento contemplasse un divieto assoluto di qualsiasimodifica esterna e fosse più restrittivo della disciplina del codice civile.Ha respinto la domanda subordinata di indennità per sopraelevazione,asserendo che il convenuto aveva innalzato il tetto di circa 30 cmnell’attacco della gronda in corrispondenza tra il terrazzo – lato CorsoEmanuele- e l’interno dell’abitazione, senza alcuna modifica dellevolumetrie o delle superfici.La Corte ha ritenuto infondata anche la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per i danni da infiltrazioni, evidenziando che i dannierano già oggetto del precedente giudicato di cui alla sentenza delTribunale di Verona n. 1633/2017 ed ha, infine, dichiarato inammissibili lecensure riguardanti la liquidazione delle spese di consulenza tecnica e laregolamentazione delle spese di lite.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e Adolfo GiuseppeRighetti hanno proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi;[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità della pubblica udienza sono state depositate memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/20261. Con il primo motivo di ricorso viene sollevata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 62 e 72 del d.l. 69/2013 convertito con legge n.98 del 2013.Si dolgono i ricorrenti che la decisione sia stata adottata da un collegiocomposto da un magistrato onorario, in violazione dell’art. 102 Cost. e delprincipio di precostituzione per legge del giudice naturale, nonché dell’art.101 Cost., sull’assunto che la funzione giurisdizionale sarebbe stataesercitata da soggetti selezionati secondo criteri diversi da quelli ordinari,inidonei a garantire indipendenza e imparzialità.Denunciano, inoltre, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., assumendo chela disciplina introdotta dalla legge n. 98 del 2013 avrebbe violato ilprincipio di parità di trattamento, avendo devoluto talune controversie diappello alla decisione di collegi costituiti integralmente da giudici togati edaltre cause a collegi integrati da giudici ausiliari, incidendo sull’effettivitàdelle garanzie difensive.Il motivo è infondato.Nella memoria ex art. 378 c.p.c. il ricorrente ha preso atto della pronunciadella Corte costituzionale n. 41/2021 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale delle norme indicate in rubrica, ma con un differimento deglieffetti dell’annullamento a data successiva alla pronuncia impugnata(30.10.2025), sicché il vizio della costituzione del giudice, che discendedall’impossibilità che al collegio di secondo grado partecipassero i giudicionorari aggregati, non inficia la validità della decisione.La sentenza n. 41/2021 che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 62-72del D.L. 69/2013, ove non prevedevano che le norme si applicassero finoa quando non fosse completato il riordino del ruolo e delle funzioni dellamagistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del decreto legislativo13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria ealtre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativaai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/202657) ha effetti manipolativi e valore additivo della norme censurate ed èvincolante anche nella parte in cui ha stabilito un limite temporalemassimo di efficacia della norma impugnata.La Corte costituzionale ha – al riguardo – ritenuto di operare unbilanciamento tra i principi sottesi alla declaratoria di incostituzionalità,con riguardo alla figura del giudice onorario, con valori costituzionali dipari livello, suscettibili di esser pregiudicati ove gli effetti della declaratoriadi illegittimità costituzionale fossero stati fatti risalire (retroattivamente,come di regola) fin dalla data di efficacia della norma oggetto dellapronuncia, inficiando la validità di un numero indeterminabile di decisioni,con pesanti ed intuibili ricadute sul buon funzionamento del sistemagiudiziario.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1362 e ss. c.c., censurando la sentenza impugnata per avere la Corted’appello interpretato l’art. 7 del regolamento condominiale in modoriduttivo, escludendo che prevedesse limiti più stringenti alla facoltà diapportare modifiche al decoro architettonico rispetto alla disciplina delcodice.Il giudice non avrebbe individuato la comune intenzione dei contraentidesumibile dal tenore letterale e dalla funzione della clausolaregolamentare, volta ad introdurre un divieto assoluto di modificazioniincidenti sulle caratteristiche esteriori dell’edificio, a prescindere dallalesione del decoro in senso tecnico, e tale da interessare l'intera struttura,ossia la facciata prospiciente il corso [OSCURATO:PERSONA] del centro cittadinoe quella prospiciente il giardino.Il divieto troverebbe conferma nelle previsioni del secondo commadell'articolo 7 del regolamento che vieta di introdurre modificazioni alleporzioni esclusive tali da incidere sulle parti comuni, come le cannefumarie, gli impianti, le colonne dei servizi igienici eccetera.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La Corte di merito avrebbe violato il canone dell’interpretazioneconservativa poiché la clausola andava interpretata in modo da avere unqualche significato precettivo.Il motivo appare infondato.È indubbio che il regolamento condominiale può porre limitazioni ai poteried alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti comuni, imponendo laconservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica edall'aspetto generale dell'edificio (Cass. 4509/1997; Cass. 1680/1975;Cass. 11268/1998; Cass. 8883/2005; Cass. 1748/2013; Cass.30528/2017; Cass. 29924/2019).Le modificazioni apportate da uno dei condomini, in violazione del divietoprevisto dal regolamento di condominio, sono allora da considerare illeciteed automaticamente lesive degli interessi comuni, legittimando gli altripartecipanti al condomino ad agire a tutela della cosa comune (Cass.3927/1988; Cass. 175/1986).Resta però che l'interpretazione delle clausole diun regolamento contrattuale contenenti limiti nel godimento delle cosecomuni deve avvenire secondo le regole legali di ermeneuticacontrattuale.Il relativo giudizio è affidato al giudice di merito ed è sindacabile perviolazione degli artt. 1362 e ss. c.c. o per vizio di motivazione (Cass.23128/2021; Cass. 17893/2009).La clausola del regolamento proibiva qualsiasi opera che avesse modificatol’architettura estetica del fabbricato ed è stata interpretata dalla Corte dimerito come meramente riproduttiva o non più restrittiva della disciplinacodicistica, ossia tale da non condurre a comprimere ulteriormente lefacoltà del condomini.La Corte ha ritenuto, in base al tenore letterale della disposizione, che ilregolamento non contemplasse una prescrizione più restrittiva di quelladel codice (art. 1120 c.c.) ma solo un divieto di modifiche all’estetica delNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026condominio intese come alterazioni delle caratterizzanti linee e strutture,apprezzamento che non appare implausibile o in contrasto con il criterioletterale e logico, volendosi impedire non in senso assoluto qualsiasimodifica delle parti o del prospetto, indipendente dalle sue conseguenze,ma solo quelle modificative dell’architettura o del decoro estetico (Cass.11502/2022).D’altronde la nozione di decoro architettonico contemplata dagli artt.1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c. e sottesa, anche ai limitidi uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., attiene a tutto ciò che siriferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolarestruttura e fisionomia estetica ed armonica, che contribuisce a dare adesso una sua specifica identità (Cass. 17398/2004).La mancata adozione del criterio sussidiario dell’interpretazioneconservativa ex art. 1367 c.c. non vizia la decisione, che è conforme aldato letterale e complessivo della clausola (Cass. 6444/2024; Cass.10967/2023; Cass. 17063/2024).3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, peraver la Corte d’Appello condiviso le conclusioni formulate nella primac.t.u., travisando il contenuto della seconda relazione ed omettendol’esame delle circostanze emerse in giudizio.I ricorrenti evidenziano che già il Tribunale, con ordinanza del 17–18marzo 2016, aveva ritenuto insufficiente la prima consulenza poiché nonteneva conto della nozione giuridica di decoro architettonico elaboratadalla giurisprudenza di legittimità e della sua qualificazione quale benecomune del condominio.La seconda C.T.U. aveva stabilito che l’intervento eseguito sul pianosottotetto aveva comportato una modifica dell’inclinazione della falda dicopertura sul prospetto principale, percepibile dalla pubblica via (CorsoVittorio Emanuele), con alterazione della linea originaria del tetto, e unatrasformazione significativa del piano sottotetto, sotto il profilo siaNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026volumetrico sia morfologico rispetto allo stato originario, per effettodell’apposizione di una serie di finestre a nastro che non rispettavano leforometrie preesistenti, né per dimensioni né per rapporto proporzionalecon il resto del fabbricato, compromettendo la fisionomia complessivadell’edificio.La c.t.u. aveva anche evidenziato che il convenuto aveva utilizzatomateriali (serramenti in acciaio spazzolato), diversi da quelli originari chealteravano l’estetica del fabbricato, ed aveva escluso che gli interventieseguiti in passato rendessero legittime ulteriori modificazioni.Il motivo è infondato.La sentenza di appello è conforme a quella appellata nella soluzione dellequestioni in fatto sicché non è – in astratto - denunciabile la violazionedell’art. 360 n. 5 c.p.c.; il ricorso non indica, poi, le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza dirigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5947/2023; Cass. 26934/2023).La Corte non ha omesso di esaminare la seconda c.t.u., né ne ha travisatoil contenuto, avendo – anzi - dato atto che il consulente aveva ravvisatouna lesione decoro architettonico che il giudice distrettuale ha, però,motivatamente escluso, reputando che le modifiche apportate dalconvenuto si inserissero in un contesto degradato dai pregressi interventimodificativi della facciata, con l’installazione di tende parasole, deimacchinari di condizionamento dell’aria, di canalizzazioni esterne inplastica bianca, antenne satellitari, porzioni di tinteggiatura.La prevalenza accordata dal giudice alla prima consulenza riposa su unavalutazione complessiva delle condizioni dell’edificio cui il ricorso noncontrappone critiche adeguatamente specifiche, riguardo, in particolare,alla rilevanza delle condizioni di pregio dell’edificio o al fatto che talefisionomia fosse stata già gravemente compromessa da precedentiinterventi sull'immobile.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026Non può, pertanto, ravvisarsi un travisamento del contenuto delleinformazioni probatorie ricavabili dalla c.t.u. e, comunque, l’errorepercettivo riguardo al contenuto delle risultanze probatorie è denunciabilecon la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., potendo la questioneesser posta in cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. solo se il realecontenuto dell’informazione probatoria sia stata oggetto di dibattito eabbia costituito un punto deciso della sentenza impugnata (Cass. SU5792/2024).L’ordinanza con cui il tribunale aveva disposto la rinnovazione dellaconsulenza, per insufficienza di quella precedentemente espletata, nonintegrava una circostanza non valutata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.: lanorma ha riguardo all’omessa valutazione di un dato accadimento storico,una circostanza oggettiva e non certo alle valutazioni, peraltro nonvincolanti, contenute nell’ordinanza istruttoria, revocabili dal giudice incorso di causa.3. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello abbia ritenuto insussistenteuna sopraelevazione sul presupposto che le opere non avesserodeterminato un aumento dell’altezza o dell’edificio condominiale o dellesuperfici abitabili, fondando tale conclusione solo su una valutazionedell’incremento lineare dell’altezza complessiva dell’edificio.Assume che la seconda relazione tecnica aveva accertato che era statorealizzato in sostituzione di un terrazzino a cielo aperto una stanzadestinata a cucina; dal raffronto degli elaborati grafici alle richieste deipermessi edilizi nel 2010 era emersa un’altezza dell’edificio prossima alcolmo del tetto di m. 360 e in quello relativo alle opere di ml. 3.30; lamisura di m. 3,36 presente nel progetto del 1985 era calcolata finoall’estradosso del tetto e non all’intradosso mentre il progetto del 2010indicava, al contrario, la misura di m. 3.30 all’intradosso e di mt. 3.65all’estradosso.Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La sentenza avrebbe poi trascurato che il progetto presentato nel 2010contemplava la demolizione e ricostruzione con ampliamento del 20% delfabbricato preesistente ai sensi della L. R. 14/2002.La Corte di appello sarebbe, infine, incorsa nell’errore di ritenere che, perconfigurare una sopraelevazione ai sensi dell’art. 1227 c.c., sarebbenecessario un aumento sia della volumetria che della superficie, essendosufficiente anche uno solo di essi.Il motivo è in parte inammissibile e, sotto altro profilo, infondato.La Corte di merito non ha affatto affermato che per configurare unasopraelevazione occorra il concorso di un duplice requisito e, quindi, siaun aumento della volumetria preesistente che un incremento dellesuperfici, ma ha solo negato che vi fosse anche una sola di tale condizioni,oltre che una variazione dell’altezza.Si legge nella pronuncia che con la ristrutturazione effettuata da PolatoNicola non era stata modificata la sagoma del fabbricato, salvol'innalzamento di circa 30 cm "nell'attacco in gronda in corrispondenza trail terrazzo (lato [OSCURATO:PERSONA]) e l'interno dell'abitazione".Il dato era emerso dalla comparazione fra un "elaborato di progetto"allegato alla concessione edilizia della precedente ristrutturazione del 1985e l'elaborato grafico di progetto allegato alla D.I.A presentata nel 2010;nessun riscontro probatorio ha ricevuto l’asserito incremento dellesuperfici e delle volumetrie preesistenti quale diretta conseguenza delleopere eseguite dal convenuto.Già il tribunale aveva escluso la realizzazione di una sopraelevazione,respingendo la domanda di pagamento dell’indennità; alle medesimeconclusioni è poi giunta la Corte d’Appello sulla base delle risultanze dicausa.La sentenza è, quindi, del tutto conforme a quella di primo grado riguardoalle soluzione delle questioni in fatto per cui non è denunciabile laviolazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c..Numero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026La censura sollecita, invece, un nuovo esame delle due c.t.u. sollevandoquestioni di merito incensurabili in cassazione, occorrendo ribadire che ilsindacato di legittimità è volto esclusivamente a controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione delgiudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare ifatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass.29404/2017; Cass- 32505/2022).3.1 Premesso che la sopraelevazione di cui all'art. 1127 c.c. si configuranon solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, maaltresì nei casi in cui il proprietario dell'ultimo piano dell'edificiocondominiale trasformi locali preesistenti mediante l'incremento dellesuperfici e delle volumetrie, indipendentemente dall'altezza del fabbricato,proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni conseguenteall'incremento della porzione di proprietà esclusiva (Cass. SU 16794/2007;Cass. 24327/2011; Cass. 12202/2022), la circostanza che il resistenteabbia coperto un terrazzino prima scoperto o elevato l’altezza delsottotetto, ampliandone la volumetria può integrare o un omesso esame aisensi dell’art. 360 n. 5 c., la cui denuncia è preclusa per gli esiticonvergenti della causa nei due gradi di giudizio, ovvero come erratapercezione del contenuto della prova la cui deducibilità in cassazionesoggiace alla indicazioni delle SU, secondo cui il travisamento delcontenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto,in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre,solo se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata daNumero registro generale 17930/2020Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 16060/2026Data pubblicazione 25/05/2026una delle parti (nel qual caso, trattandosi di punto deciso non consente ilrimedio della revocazione), il vizio va fatto valere, in concorso deipresupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a secondasi tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. SU 5792/2024), ipotesiquest’ultima che non ravvisabile sulla base di quanto dedotto in ricorso.La ricostruzione con ampliamento del 20% appare, invece, smentito dagliaccertamenti in fatto svolti dalla Corte di merito, da cui non è emerso unavariazione in aumento della volumetria originaria.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 3.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva,c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.5.2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]