CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 22735 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - (in proprio e quale capogruppo della associazione temporanea di imprese costituita con la "Ghella" s.p.a. e con la "Ing. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (alla quale è succeduto il "[OSCURATO:PERSONA]")), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su fo glio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Porto ghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE 2072- 1 avverso la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma n. 2039/2014, avverso la sentenza definitiva della Corte d'Appello di Roma n. 4711/2016, udita la relazione nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., in proprio e quale capogruppo della associazione temporanea di imprese costituita con la "Ghella" s.p.a. e con la "Ing. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., citava a comparire dinanzi al Tribunale di Roma l' "[OSCURATO:SOCIETA]." [OSCURATO:SOCIETA] che a seguito di licitazione privata indetta dall' "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva in data 23.12.1991 assunto l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei lotti n. 5 e n. 6 del tronco "Darfo-Edolo" della s.s. n. 42 del Tonale e della Mendola per un importo complessivo, al lordo del ribasso d'asta, di lire 98.000.000.000. [OSCURATO:SOCIETA] che, ricevuti in consegna i lavori e stipulato il contratto, l'appalto aveva avuto, in dipendenza del comportamento inadempiente della committente, uno sviluppo del tutto irregolare a motivo, peraltro, delle sospensioni via via susseguitesi di rilevanti porzioni dei lavori appaltati e delle perizie di variante la cui approvazione si era prospettata in corso di rapporto. [OSCURATO:SOCIETA] dunque che si era imposta l'iscrizione da parte sua di molteplici riserve, correlate, da un lato, ai danni conseguenti alle sospensioni dei lavori, correlate, dall'altro, ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori residui non oggetto di sospensione. Chiedeva, tra l'altro, accertati i gravi inadempimenti della committente, dichiarare risolto ovvero risolvere il contratto d'appalto per fatto e colpa della convenuta, con susseguente sua condanna al risarcimento dei danni cagionati, al pagamento dell'importo delle riserve già quantificate e dell'importo delle riserve in via di quantificazione, al pagamento dell'importo dell'utile non conseguito. 2. Si costituiva l' "[OSCURATO:SOCIETA]." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'avversa domanda. 3. Medio tempore l'"[OSCURATO:SOCIETA]." faceva luogo con provvedimento del 22.5.2001 alla rescissione del contratto ex art. 340 della legge sui lavori pubblici. 4. Nel corso del giudizio, acquisita la documentazione hinc et inde prodotta, veniva espletata la c.t.u. disposta al fine di accertare le ragioni tecniche delle perizie di variante e delle sospensioni dei lavori nonché al fine di quantificare i maggiori oneri sopportati dall'appaltatrice. 5. Con sentenza dei 28.1/4.2.2004 il Tribunale di Roma rigettava la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente, accoglieva in parte la domanda risarcitoria dell'appaltatrice e condannava la committente al pagamento degli oneri risultanti delle riserve n. 18 e n. 22 nella misura - inferiore rispetto agli importi acclarati dal c.t.u. - di euro 1.336.127,46, dichiarava legittima la rescissione del contratto d'appalto disposta dalli "[OSCURATO:SOCIETA]." con riguardo alla mancata integrazione dei lavori di "chiodatura". 6. Proponeva appello la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] l' "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. 7. Con sentenza non definitiva n. 2039/2014 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame in punto di risoluzione del contratto per inadempimento della committente e disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore corso. Evidenziava, per un verso, la corte, che era fondato l'assunto dell' "[OSCURATO:SOCIETA]." secondo cui era stata convenzionalmente esclusa qualsivoglia sua responsabilità in relazione ai danni derivati dai ritardi connessi alle autorizzazioni da rilasciarsi dall'amministrazione ferroviaria; cosicché al riguardo appieno si giustificava l'affermazione di responsabilità dell'appaltatrice (cfr. sentenza d'appello non definitiva, pag. 11). Evidenziava, per altro verso, la corte, che era da escludere che potesse imputarsi alla committente il ritardo della mai effettuata perizia di variante, prospettatasi come necessaria onde adeguare le operazioni di scavo della galleria "Sellero" al sopravvenuto riscontro - imprevedibile al momento dell'approvazione della prima perizia di variante - delle più intense vibrazioni che lo scoppio delle mine trasmetteva al sovrastante centro abitato. 8. Nel prosieguo istruttorio veniva disposta ed espletata nuova c.t.u. ai fini della valutazione postulata dalle riserve iscritte dall'appaltatrice. Indi, con sentenza definitiva n. 4711/2016, la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame, confermava integralmente il dictum di prime cure e regolava le spese del grado e dell'ulteriore c.t.u. 9. Sia avverso la sentenza non definitiva sia avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. (in proprio e quale capogruppo della associazione temporanea di imprese costituita con la "Ghella" s.p.a. e con la "Ing. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (alla quale è succeduto il "[OSCURATO:PERSONA]")); ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L' "[OSCURATO:SOCIETA]." s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 10. La ricorrente ha depositato memoria. 11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, avverso la sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1368, 2° co., cod. civ., dell'art. 16 del r.d. n. 350/1895 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962. Deduce che l'affermazione della Corte di Roma, secondo cui il capitolato speciale d'appalto prefigura a carico dell'appaltatrice l'onere di ottenere le necessarie autorizzazioni degli enti terzi, è frutto dell'erroneo ed omesso esame degli atti e della relazione di c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 21 - 22). Deduce che la corte d'appello non ha considerato che convenzioni con gli enti terzi potevano essere siglate unicamente dalli "[OSCURATO:SOCIETA].", alla quale gli stessi enti hanno rilasciato e comunicato le autorizzazioni (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce che con il contratto le parti avevano pattuito la sola esecuzione delle opere e non anche l'attività di progettazione, attività di progettazione che, unicamente, avrebbe potuto giustificare l'onere per l'appaltatrice di richiedere autorizzazioni a soggetti terzi (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce che del resto, allorché l' "[OSCURATO:SOCIETA]." ebbe ad ordinare la ripresa dei lavori con l'ordine di servizio n. 23/2000, ebbe ad allegare al medesimo ordine, per conoscenza dell'appaltatrice, le autorizzazioni ricevute dalle "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce che l'interpretazione sistematica ex art. 1363 cod. civ. rende evidente che il c.s.a. riservava all'appaltatrice la sola "progettazione di cantiere". Deduce che la relazione di c.t.u., da un lato, dà ragione della violazione della regola per cui nei contratti in cui è parte un imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo la pratica del luogo della sede dell'impresa, dall'altro, dà riscontro dell'onere della committente di ottenere le debite autorizzazioni dagli enti terzi interessati dai lavori.12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, avverso la sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1206, 1218, 1375, 1453 e 1455 cod. civ., dell'art. 16 del r.d. n. 350/1895 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962. Deduce che la Corte di Roma, allorché ha escluso la sussistenza di un grave inadempimento a carico dell' "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione all'obbligo di conseguire le autorizzazioni degli enti con le cui infrastrutture interferiva l'esecuzione dell'opera, non ha tenuto conto del dovere, nell'appalto d'opera pubblica, della stazione appaltante di continua cooperazione con l'appaltatore onde rendere possibile l'esecuzione dei lavori. Deduce che l' "[OSCURATO:SOCIETA]." era, per giunta, ben consapevole della necessità del rilascio delle autorizzazioni da parte delle "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. ricorso, pag. 32). Deduce che siffatti rilievi vanno ribaditi pur in ordine all'ulteriore inadempimento ascrivibile all' "[OSCURATO:SOCIETA].", ossia in ordine alla mancata approvazione della seconda perizia di variante. 13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, avverso la sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 16 del r.d. n. 350/1895 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1063/1962. Deduce che ha errato la Corte di Roma allorché ha disconosciuto la responsabilità dell' "[OSCURATO:SOCIETA]." in relazione al ritardo e poi alla mancata approvazione della seconda perizia di variante.1 t 14. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono significativamente connessi; il che ne gistific la, disamina contestuale• medesimi motivi in ogni caso sono e vanno 15. La corte d'appello, allorché ha negato la responsabilità della stazio e appaltante in relazione ai danni derivati dai ritardi connessi alle autorizzazioni da rilasciarsi dall'amministrazione delle "[OSCURATO:PERSONA]", ha reputato, propriamente, che le prefigurazioni di cui all'art. 8, punto 21, del capitolato speciale d'appalto, con riguardo alle cosiddette "interferenze ferroviarie", non importassero l'operatività a carico dell' "[OSCURATO:SOCIETA]." di doveri tali la cui inosservanza valesse a giustificare il riscontro di un grave inadempimento a carico della stessa committente (cfr. sentenza non definitiva, pag. 8). Ha reputato segnatamente - la corte di merito - che il chiaro dettato del testo contrattuale, contrariamente all'assunto dell'appellante, secondo cui non vi era margine per attribuire ex contractu all'appaltatrice l'onere di scelte progettuali, prefigurava propriamente a carico dell'appaltatore "l'onere di ottenere il nullaosta degli enti proprietari delle <interferenze> per lo spostamento o l'attraversamento delle stesse interferenze" (cfr. sentenza d'appello non definitiva, pag. 10). 16. Orbene, questa Corte spiega, con riferimento al canone "letterale", che l'art. 1362 cod. civ., allorché al 10 co. prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. (ord.) 22.8.2019, n. 21576; Cass. 4.5.2005, n. 9284).E spiega, con riferimento al canone "sistematico" ex art. 1363 cod. civ., che il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267). 17. In questi termini si configura senz'altro l' "error in iudicando", sub specie di "falsa applicazione", in particolare, dei canoni ermeneutici di cui agli artt.1362 e 1363 cod. civ., denunciato con il primo mezzo. Più esattamente, con riferimento alla previsione dell'art. 8, punto 21, del c.s.a. - "l'appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione del competente ufficio dell'Amministrazione ferroviaria i disegni ed i calcoli relativi alle opere di attraversamento delle linee ferroviarie (...). Solo dopo l'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione ferroviaria, l'impresa potrà dare inizio al lavoro" - va in toto recepita la censura della s.p.a. ricorrente secondo cui la corte distrettuale ha errato nell'interpretare l'espressione "approvazione", assumendola come sinonimo di "autorizzazione" (cfr. ricorso, pag. 24). Invero, inconfutabilmente, alla stregua del suo letterale tenore e della sua letterale proiezione, l' "approvazione" afferisce in via esclusiva "ai disegni ed ai calcoli delle opere di attraversamento", tra l'altro, alle "armature di sostegno delle strutture e loro casseformi, con i relativi calcoli statici", sicché non si presta ad esser intesa nella più lata accezione di "autorizzazione". Invero, inconfutabilmente, alla stregua della sua proiezione "sistematica" ossia del rilievo per cui il "progetto esecutivo" è stato redatto dall' "[OSCURATO:SOCIETA]." (cfr. ricorso, pag. 24), l' "approvazione" dei disegni e dei calcoli delle opere di attraversamento non poteva che lasciar sussistere a carico della stazione appaltante l'onere di richiedere ed ottenere le debite "autorizzazioni" degli enti terzi con le cui infrastrutture i lavori appaltati interferivano e di stipulare con gli stessi enti le convenzioni atte a regolare l'esecuzione dei lavori. 18. I surriferiti postulati, già di per sé idonei a dar conto dell' "error" in cui è incorsa la Corte di Roma, sì che risulta superfluo il riferimento alla regola ermeneutica "oggettiva" di cui all'art. 1368 cod. civ. (cfr. Cass. 30.4.2012, n. 6601), si accreditano ulteriormente alla luce degli univoci rilievi dell'ausiliario d'ufficio, rilievi che la s.p.a. ricorrente ha avuto cura di riprodurre specificamente nel corpo del primo mezzo di impugnazione (cfr. ricorso, pagg. 27 - 29). In particolare, il consulente d'ufficio ha chiarito - e nondimeno la corte territoriale ha ritenuto di prescindere da siffatta puntualizzazione - che "l'Ente committente aveva però un compito da assolvere prima di indire la Gara di Appalto: la redazione di un progetto, ufficialmente denominato <esecutivo>, in realtà spesso a livello di progettazione di massima [su cui] doveva ottenere il benestare preliminare dei vari Enti titolari di infrastrutture su cui la costruenda opera pubblica interferiva" (cfr. ricorso, pagg. 27 - 28, ove sono testualmente riprodotti i rilievi dell'ausiliario d'ufficio, il quale ha altresì precisato che nel regime, applicabile ratione temporis al caso di specie, antecedente alla legge n. 109/1994 "la prassi quasi generale era che si affidasse all'Impresa la progettazione esecutiva di dettaglio, detta anche <di cantiere>"). 19. Il quadro così delineato, corroborato dai riscontri dell'ausiliare, non può che sortire, nel solco dell'insegnamento di questa Corte, gli esiti che seguono. Più esattamente, questa Corte ha chiarito che, in tema di appalto di opere pubbliche, non è idonea a giustificare l'applicazione dell'art. 30 del d.P.R. n.1063 del 1962 la sospensione dei lavori per originaria assenza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, non potendo ricondursi al concetto di forza maggiore il mancato compimento di un atto o la mancata verificazione di un fatto riconducibili ad una carenza preesistente rispetto alla stipula del contratto, atteso che la diligenza in tal caso richiesta all'appaltante, tenuto ad assicurare la possibilità giuridica dell'opera, deve estendersi - al fine di conservare integre le ragioni della controparte e preso atto dell'impossibilità di assolvere a tale dovere - fino al punto di astenersi dalla stipula del contratto (cfr. Cass.30.6.2016, n. 13434, ove si soggiunge che a nulla rileva la circostanza che l'appaltatore conoscesse o potesse conoscere l'originaria mancanza dell'autorizzazione e non abbia a sua volta segnalato al committente la necessità di sollecitarne il rilascio). Cosicché, da un canto, risulta avvalorata, nella prospettiva del grave inadempimento ascrivibile alla stazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 30), la deduzione della ricorrente secondo cui - quanto meno - l' "[OSCURATO:SOCIETA]." avrebbe dovuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, aver consapevolezza della sussistenza di impedimenti all'esecuzione dell'opera ("non solo la necessità delle autorizzazioni e delle convenzioni con le Ferrovie non potevano dirsi sopravvenute o imprevedibili, così come la necessità di rimuovere i tralicci Enel e Telecom, ma esse erano addirittura esattamente conosciute dalla Committente": così ricorso, pag. 32). Cosicché, d'altro canto, risulta ingiustificata l'affermazione della corte d'appello secondo cui, "se la sospensione dei lavori è stata determinata dalla mancanza di un benestare degli enti terzi, alla stregua delle clausole anzidette, è vano far ricadere sull'appaltante la responsabilità contrattuale per le conseguenze negative, e non già sull'appaltatore" (così sentenza d'appello non definitiva, pag. 11). 20. Il complesso delle "inottemperanze" ascrivibili, nel segno della corretta interpretazione del capitolato speciale d'appalto, alla stazione appaltante e riconducibili al mancato assolvimento degli adempimenti necessari ai fini del conseguimento dei "benestare preliminari" degli enti terzi proprietari delle infrastrutture interferenti con l'opera da eseguire, esplica valenza pur con riguardo al ritardo della seconda perizia di variante relativa ai lavori della galleria "Sellero", seconda perizia di variante "predisposta, per stessa ammissione di ANAS sin dal 16/11/1998 [e] (...) mai approvata" (così ricorso, pag. 34). 21. Più esattamente, questa Corte ha chiarito che, in tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, 2° co., d.P.R. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima (cfr. Cass. (ord.) 24.11.2017, n. 28160; Cass. (ord.) 25.10.2012, n. 18239; Cass. 22.7.2004, n. 13643). Ha chiarito altresì che, nel caso in cui sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (cfr. Cass. (ord.) 25.10.2012, n. 18239; Cass. 22.7.2004, n. 13643).Ed ha chiarito ancora che all'Amministrazione committente spetta acquisire, quale titolare dell'opera da realizzare, le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori in osservanza del dovere, discendente dall'art. 1206 cod. civ. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, ponendo in essere tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass. (ord.) 12.10.2018, n. 25554). 22. Evidentemente, in questi termini - e ben vero al di là del rilievo della ricorrente secondo cui, qualora l'appaltante sospenda i lavori, unicamente l'appaltante può disporne la ripresa, sicché il ritardo giammai può essere ascritto all'appaltatore (cfr. ricorso, pag. 37) - per nulla si giustificano le argomentazioni di cui al dictum non definitivo della Corte di Roma in punto di seconda perizia di variante con riferimento ai lavori della galleria "Sellero". Propriamente, non si giustificano le affermazioni della corte di merito secondo cui era da disconoscere l'imputabilità alla stazione appaltante del ritardo della giammai approvata seconda perizia di variante. In particolare, l'affermazione a tenor della quale l'art. 8, punto 17, del capitolato speciale d'appalto impegnava "l'appaltatore ad osservare tutte le prescrizioni emanate per l'uso delle mine", sicché l'appaltatrice aveva assunto su di sé i rischi per gli eventuali ritardi - quale quello derivato dell'ordinanza del sindaco di Sellero, recante divieto di utilizzo delle mine nelle ore notturne - connessi all'utilizzo del materiale esplosivo (cfr. sentenza non definitiva d'appello, pag. 12). 23. Sotto altro profilo questa Corte spiega che, in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 cod. civ. (cfr. Cass. 3.11.2016, n. 22275). 24. Su tale scorta si evidenzia che l'accoglimento dei motivi di ricorso esperiti avverso la sentenza non definitiva e dunque la cassazione della statuizione non definitiva comporta, ai sensi dell'art. 336, 2° co., cod. proc. civ., la caducazione pur della sentenza definitiva n. 4711/2016 della Corte d'Appello di Roma (cfr. Cass. 15.11.2006, n. 24354, secondo cui, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., la riforma non soltanto pone nel nulla la sentenza non definitiva che ne costituisce l'oggetto immediato, ma estende i propri effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti da quest'ultima, e quindi anche alla sentenza definitiva, ove logicamente connessa a quella non definitiva, con la quale interrompe dunque il nesso di consequenzialità logica e necessaria posto dall'art. 279 cod. proc. civ., ma condizionato alla mancata riforma di questa decisione). Propriamente, l' "effetto espansivo esterno" ex art. 336, 2° co., cod. proc. civ. determina l'assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso esperiti dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. avverso la sentenza definitiva e non già - così come prospetta la ricorrente (cfr. ricorso, pag. 38) - l'assorbimento dei soli ulteriori motivi di ricorso concernenti i capi della sentenza definitiva afferenti alle riserve n. 22, n. 24, n. 25 e n. 30. Invero, le riserve - attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale - postulano, oltre alla validità del titolo contrattuale, fonte genetica del rapporto, pur lo sviluppo fisiologico del rapporto stesso.Cosicché il risarcimento eventualmente da riconoscere in connessione con la risoluzione retroattiva - in danno della committente - del sinallagma funzionale non può che involgere pur le pretese sottese alle riserve che l'appaltatrice ha ritenuto di iscrivere. 25. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Roma n. 2039/2014 va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce tutte di questa Corte dapprima menzionate. 26. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell'accoglimento dei medesimi motivi la sentenza non definitiva n. 2039/2014 della Corte d'Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del present