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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34589/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2123/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico , in liquidazione, in persona dellegale rappresentante e liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI – IVA –contratto preliminare –deposito cauzionale Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1950/30/2015 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data06/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, in liquidazione, in data 23 / 12/2008 stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, breviter,BTP) un contratto preliminare di compravendita di un complesso immobiliare di sua proprietà, sito nel C omune di S esto Fiorentino , per il corrispettivo di 14 milioni di euro, che il promissario acquirente BTP versò, quanto a 10 milioni di euro, alla sottoscrizione del preliminare a titolo di “deposito cauzionale”, impegnandosi a pagare il residuo prezzo di 4 milioni di euro al momento della stipula del contratto definitivo.

1.1. Il contratto venne successivamente risolto consensualmente e la società contribuente restituì alla BTP il deposito cauzionale mediante cessione di un credito.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di Firenze, ricevuta copia del contratto, rinvenuto a seguito di verifica effettuata nei confronti della BTP, provvide alla registrazione dello stesso e all’emissione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, previa riqualificazione del deposito cauzionale in caparra confirmatoria.

2. La società contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 109/04/2010 accolse il ricorso ed annullò l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ritenendo « che le somme versate a titolo di “deposito cauzionale” non possono essere riqualificate sic et simpliciter come versate a titolo di “caparra confirmatoria”, stante le evidenti differenze tra i due istituti» e che «dalla lettura dei contratti appare chiara la volontà delle parti di attribuire alle somme versate la natura di “deposito cauzionale” e non di “caparra confirmatoria”, come invece sostenuto dall’Ufficio

3. L’Agenzia delle entrate propose appello ed il giudizio si concluse con la sentenza della CTR della Toscana n. 7/31/2013 che dichiarò la cessazione della materia del contendere per rinuncia all’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Successivamente, in data 20/11/2013, l’Agenzia delle entrate, riqualificando il “deposito cauzionale” versato dalla promissaria acquirente BTP in “acconto prezzo”, come tale soggetto ad IVA, emise un avviso di accertamento nei confronti della società contribuente per recupero a tassazione dell’IVA che l’Ufficio riteneva dovuta su tale acconto.

5. La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Firenze che annullò l’atto impugnato.

6. La sentenza venne riformata dalla CTR della Toscana che accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che: - nella specie l’avviso di accertamento impugnato non poteva essere considerato integrativo o modificativo dell’avviso di liquidazione, bensì di un nuovo provvedimento espressione del potere di revoca in autotutela di quello precedente, in assenza del «requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti», con conseguente legittima emissione di «un nuovo avviso, in revoca di quello precedente, che instaura un differente rapporto tributario perché, pur avendo il medesimo oggetto di quello antecedente (la dazione della somma), nonché il medesimo destinatario, è qualificato da un contenuto differente, vale a dire il titolo di un altro tipo d’imposta»; - non era applicabile il giudicato esterno in quanto, pur se i presupposti di fatto erano i medesimi, quello ripreso a tassazione con l’avviso di accertamento impugnato era un tributo (IVA) diverso da quello di cui all’avviso di liquidazione (imposta di registro); tributo armonizzato soggetto a norme imperative comunitarie, che ostavano all’applicazione del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ.; - il titolo della dazione della somma non era ravvisabile nel deposito cauzionale, in quanto “figura” non prevista nei contratti di trasferimento immobiliare, essendo espressamente disposta in tema di locazioni e dovendosi ritenere inverosimile, anche in considerazione dell’entità della somma versata e della mancata consegna del possesso dell’immobile, non previsto nel contratto preliminare, la funzione di garanzia della quota di prezzo pagato; -l’entità della somma pagata riconduceva ad un solo titolo, ovvero all’acconto sul prezzo, «il quale, unico, chiarisce le anomalie riscontrate, ed è anche l’unico che deve essere ritenuto sussistente nella realtà di una convenzione quale quella in oggetto».

7. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica l’intimata con controricorso.

8. Il codifensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rinuncia al mandato difensivo.

9. Il Procuratore Generale ha depositato “requisitoria scritta” chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa alla non sussistenza del requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti –violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 2909 c.c.)».

1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano tenuto conto del giudicato formatosi nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla questione della qualificazione, come deposito cauzionale, della dazione di unaparte del prezzo della compravendita effettuata dalpromissario acquirente.

1.2. Deduce, al riguardo, che la CTR, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio, con la sentenza emessa e passata in giudicato, aveva confermato la statuizione di primo grado che a sua volta aveva qualificato quella dazione come effettuata a titolo di deposito cauzionalee che, pertanto, su tale qualificazione giuridica si era formato un giudicato intangibile.

1.3. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello non avevano tenuto conto della mancanza di nuovi elementi idonei a giustificare l’emissione di un nuovo atto impositivo, sopravvenuti a quel giudicato che, peraltro, precludeva all’Ufficio di riqualificare il «rapporto tributario intercorso tra la BTP e la LE.GI.»in via di autotutela.

2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione dell a controricorrente di inammissibilità del motivo in esame per avere la ricorrente censurato la statuizione di inapplicabilità del giudicato esterno soltanto con riferimento alla diversità dei tributi che venivano in rilievo nei due giudizi ma non con riferimento all’altra statuizione, purecontenuta nella sentenza impugnata, su lla natura armonizzata del tributo oggetto del presente giudizio, che i giudici di appello avevano affermato essere soggetto a norme imperative comunitarie che ostavano all’applicazione del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ.

2.1. L’eccezione è infondata e va rigettata in quanto la ricorrente ha censurato la statuizione d’appello per non aver fatto applicazione di quello che ha sostenuto costituire giudicato esterno sulla qualificazione giuridica a suo dire contenuta all’interno della sentenza divenuta definitiva, senza alcun riferimento né all’una né all’altra argomentazione svolta dai giudici di appello, in quanto questioni evidentemente superate, nella prospettiva di parte ricorrente, dalla prevalenza del giudicato sulla qualificazione giuridica del fatto posto a base della pretesa impositiva.

3. Nel merito il motivo è infondato e va rigettato.

3.1. È pacifico tra le parti che l’Agenzia delle entrate rinunciò all’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Firenze n. 109/04/2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata al contratto preliminare di cui sopra si è detto, qualificando, sulla scorta della relativa clausola contrattuale, come deposito cauzionale la parte di prezzo della compravendita versata dalla promissaria acquirente BTP alla promittentevenditrice [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della stipula del preliminare.

3.2. Orbene, la rinuncia all'impugnazione(nella specie, all’appello) che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, fa venir meno, con efficacia immediata, il potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito e provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. n. 25311/2022, che richiama anche Cass. n. 4499 del 1996 e n. 5250/2018; vds. anche Cass. n. 11033/2019 e n. 10140/2020 in tema di rinuncia al ricorso per cassazione).

3.3. In materia tributaria, l’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è norma speciale, dispone espressamente, al comma 1, che «Il processo si estingue per rinuncia al ricorso» e tale disposizione si applica anche nel giudizio d’appello per rinvio fattone dall’art. 49 stesso decreto.

3.4. Pertanto, la prima conclusione cui deve pervenirsi è che a seguito della rinuncia all’appello formalizzata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR della Toscana nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sul contratto preliminare di cui trattasi, indipendentemente dalla formula terminativa utilizzata dal giudice (di cessazione della materia del contendere, piuttosto che di estinzione del giudizio d’appello), si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva qualificato il versamento di una parte del prezzo come “deposito o fondo cauzionale”, alla stregua del contenuto della relativa clausola contrattuale che, secondo i giudici di primo grado, «prevede il pagamento di somme a specifico fondo cauzionale», precisando al riguardo che «tale clausola […] non realizza la funzione di caparra confirmatoria» (così a pag. 3 del controricorso).

4. Ciò precisato, la questione dibattuta tra le parti, se tale giudicato (esterno) abbia un qualche effetto nel presente giudizio, va risolta negativamente.

4.1. Come più volte precisato da questa Corte, infatti, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (v.

Cass. n. 8773/2008; Cass. n. 235/2014; Cass. n. 1 4597/2018; Cass. n. 33596/2019 in motivazione; Cass. n. 24416/2024).

Ne deriva che, venendo in rilievo, nella specie, da un lato l’imposta di registro (oggetto del giudizio che si assume costituire giudicato esterno)e dall’altro l’Iva (oggetto dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio), «l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto» (Cass. n. 14596/2018citata).

4.2. Non costituisce deviazione dal predetto principio quello affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 28973/2022 secondo cui, «In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversitributi (nella specie, imposta complementare di registro ed imposta ipotecaria e catastale) nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva».

4.2.1. Infatti, in tale pronuncia si è precisato che l’efficacia espansiva del giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica di un rapporto assum e rilevanza nell’ imposizione di tributi che siano, però, «tra loro connessi».

Connessione che la Corte aveva ritenuto sussistente tra imposta di registro e imposta ipotecaria e catastale, al pari dei rapportitra imposta di registro suppletiva e complementare, in quanto «assoggettati alla medesima disciplina» giuridica, non prevedendo « specifiche regole divers e di qualificazione » e , quindi, «ricostruiti dal legislatore tributario in un modo unitario», a differenza di quanto, invece, avviene nei rapporti tra imposta di registro e tributo armonizzato.

4.2.2. In senso analogo si è espressa anche Cass. n. 21853/2023, che, in fattispecie in cui una determinata cessione di beni era stata qualificata, con sentenza definitiva, come compravendita piuttosto che come cessione di azienda, ha affermato il principio secondo cui «In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986».

4.3. Più recentemente, Cass. n. 12450/2024, occupandosi dei rapporti tra IVA ed imposta di registro nelle ipotesi di cessione di azienda, ha molto chiaramente e condivisibilmente affermato che «Alla luce del dato normativo vigente, dunque, Iva e imposta di registro si fondano su presupposti impositivi diversi: nell’un caso assume rilievo l’operazione economica in concreto realizzata; nell’altro, invece, rileva solamente la specifica connotazione (e riconduzione ad uno schema legale) dell’atto giuridico da registrare, irrilevante, di per sé, la complessiva fattispecie sostanziale»; «Tra le due imposte, differenti sono i presupposti impositivi, come differente è l’oggetto della prova e il contenuto della stessa».

Da ciò la conseguenza della reciproca irrilevanza del giudicato formatosi con riferimento all’una o all’altra imposta.

Infatti, «Il giudicato riguarda la ricostruzione del fatto storico apparentemente comune per i due giudizi riferiti, rispettivamente, alla ripresa Iva (o al diniego di rimborso) e all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro.

In realtà, il fatto oggetto di accertamento è diverso: in un caso (avviso di liquidazione per l’imposta di registro) l’accertamento è limitato allo specifico atto negoziale e alla sua interpretazione; nell’altro, invece, la verifica è più ampia perché riguarda l’operazione economica realizzata e investe l’intero coacervo di elementi rilevanti, di cui l’atto costituisce solo una frazione, neppure decisiva.

Tra i due giudizi, dunque, non vi è identità né sovrapposizione poiché hanno coordinate differenti non mutuamente scambiabili.

Nei rapporti tra i due giudizi, del resto, neppure può operare il criterio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile».

Pertanto, ferma restando la rilevanza del giudicato nella sola ipotesi che sia accertato che l’operazione è soggetta ad Iva(ma «in questo caso, tuttavia, l’esito deriva non da una identità del fatto e del presupposto costitutivo ma in ragione del rapporto di pregiudizialità discendente dal principio di alternatività» di cui all’art. 40 TUR, «Ne deriva che le decisioni relative all’imposta di registro, passate in giudicato, non refluiscono sul giudizio sull’Iva, restando priva di incidenza la delimitazione dei presupposti di fatto per come operata nell’alveo dell’art. 20 TUR, dovendosi, in tal senso, ritenere superato il precedente di cui a Cass. n. 21853 del 21/07/2023».

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa alla non sussistenza del requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti –violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 43, comma4 DPR n. 600/1973 ed art. 57 DPR n. 633/1972)».

5.1. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR ad escludere che quello emesso dall’amministrazione finanziaria fosse un avviso di accertamento integrativo e riten uto lo stesso quale « nuovo provvedimento, espressione dell’innegabile e permanente potere di revoca in autotutela, prerogativa dell’Ufficio» nonostante «l’impossibilità per l’ufficio di procedere in autotutela successivamente alla formazione del giudicato».

6. Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito spiegate.

6.1. La distinzione tra accertamento integrativo ed autotutela sostitutiva è stata recentemente chiarita dalle Sezioni unite di questa Corte che al riguardo hanno affermato che l'autotutela sostitutiva "in malam partem", svolta con l'adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello che sia stato annullato per vizi formali e sostanziali, e che l' a mministrazione finanziaria può emettere «anche per una maggiore pretesa», ma soltanto se «non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato», si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, comma 4 (ora 3), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, che parimenti comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione» (Cass., Sez.

U, n. 30051/2024, RV. 672476 - 02).

Un limite all’esercizio del potere di a utotutela, secondo tale pronuncia, è costituito o dal decorso il termine di decadenza per l'accertamentoprevisto per il singolo tributo o dal giudicato di merito favorevole all’Amministrazione.

6.2. Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie i giudici di appello hanno accertato, peraltro correttamente, che l’atto impositivo oggetto di impugnazione era stato emesso «in revoca di quello precedente», sicché andava considerato sostitutivo e non integrativo del precedente avviso di accertamento, a nulla rilevandonel caso di specie la circostanza che il primo atto fosse stato annullato con sentenza passata in giudicato, peraltro sfavorevole all’amministrazione finanziaria (al riguardo cfr. Cass., Sez.

U, citata, pag. 23), posto peraltro che la formazione di tale giudicato, per come detto esaminando il primo motivo di ricorso, è dipesa dalla rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio che ha, in tal modo, dimostrato di condividere la natura di “deposito cauzionale”, e non di “caparra confirmatoria”, de lle somme versate alla stipula del contratto preliminare di compravendita.

Ed ha , quindi proce duto , legittimamente, sussistendone ancora i termini, all’emissione del nuovo atto impositivo, senza necessità di emissione di uno specifico atto di annullamento in autotutela di quello precedente, che era chiaramente superflua una volta rinunciato all’appello avverso la sentenza che quell’atto aveva annullato.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa all’effettiva interpretazione dell’intenzione dei contraenti - violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 1362 c.c.)».

7.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano erroneamente interpretato la clausola contrattuale relativa al pagamento di una parte del prezzo della compravendita immobiliare trascurando l’effettivo tenore letterale del contratto preliminare e ponendo a fondamento della propria decisione una qualificazione delle questioni di fatto, in particolare nell’assimilare la figura del deposito cauzionale a quella del pegno irregolare, non prospettata da alcuna delle parti in causa(ricorso, pag. 15).

8. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretto a censurare la violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione contrattuale e non, invece, come sostiene la controricorrente, arichiedere a questo Giudice di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto accertati in sentenza, sui quali, peraltro, vi è piena convergenza delle parti, è fondato e va accolto.

8.1. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.» (Cass. n. 6444/2025).

8.2. Cass. n. 10967/2023 aveva già precisato al riguardo che «L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile».

8.3. Ciò posto, osserva il Collegio che l’amministrazione finanziaria, prima, ed i giudici di appello, poi, non si sono attenuti a detti criteri là dove hannoritenuto di attribuire alla dazione di una parte del prezzo della compravendita, indicata nella relativa clausola contrattuale come effettuata “a titolo di deposito cauzionale” (non imponibile), natura diversa da quella stabilita dalle parti, ovvero di “acconto sul prezzo”della compravendita (imponibile) , adducendo al riguardo una serie di argomentazioni tendentia superare quello che dal tenore della clausola emergeva essere la chiara ed inequivocabile volontà delle parti.

8.4. Peraltro, sulla natura del pagamento di parte del prezzo della compravendita, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che «La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoriase risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura dideposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito» (Cass.n. 8989/2024; in termini già Cass. n. 4411/2004 e n. 6966/2007).

8.5. Nella specie, le circostanze che i giudici di appello indicano in sentenza per giustificare la diversa natura attribuita a quelle dazioni di danaro, non sono affatto risolutive.

Non lo è, ad esempio, la cospicua entità della somma pattuita e versata al titolo indicato nel contratto , atteso che analoga considerazione si sarebbe potuta fare ritenendo quella somma data a titolo di acconto sul prezzo o di caparra confirmatoria.

Non si comprende, quindi, l’affermazione secondo cui la cospicua entità di quell’importo e la circostanza che il contratto preliminare non costituiva, per il promittente acquirente, titolo per l’immissione nel possesso del complesso, rendesse «inverosimile la pretesa funzione di garanzia» attribuita dalle parti a quella dazione di danaro ed escludesse, quindi, la sussistenza di «una causa sostenibile per la consegna di una somma di tale importo a titolo di deposito cauzionale».

8.6. A quanto fin qui detto e tenuto conto del fatto incontestato dell’avvenuta risoluzione del contratt o preliminar e , pare opportuno aggiungere che è orientamento di questa Corte quello secondo cui «In tema diIVA, la diversità di funzioni che la corresponsione dicaparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfetario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, lacaparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo in base all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA» (Cass. n. 17878/2021).

9. In sintesi, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2123/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico , in liquidazione, in persona dellegale rappresentante e liquidatore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA]: TRIBUTI – IVA –contratto preliminare –deposito cauzionale Generale dello Stato(pec: [OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1950/30/2015 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data06/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., con socio unico, in liquidazione, in data 23 / 12/2008 stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, breviter,BTP) un contratto preliminare di compravendita di un complesso immobiliare di sua proprietà, sito nel C omune di S esto Fiorentino , per il corrispettivo di 14 milioni di euro, che il promissario acquirente BTP versò, quanto a 10 milioni di euro, alla sottoscrizione del preliminare a titolo di “deposito cauzionale”, impegnandosi a pagare il residuo prezzo di 4 milioni di euro al momento della stipula del contratto definitivo. 1.1. Il contratto venne successivamente risolto consensualmente e la società contribuente restituì alla BTP il deposito cauzionale mediante cessione di un credito. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate di Firenze, ricevuta copia del contratto, rinvenuto a seguito di verifica effettuata nei confronti della BTP, provvide alla registrazione dello stesso e all’emissione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro proporzionale dello 0,50%, previa riqualificazione del deposito cauzionale in caparra confirmatoria. 2. La società contribuente impugnò l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Firenze che con sentenza n. 109/04/2010 accolse il ricorso ed annullò l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro ritenendo « che le somme versate a titolo di “deposito cauzionale” non possono essere riqualificate sic et simpliciter come versate a titolo di “caparra confirmatoria”, stante le evidenti differenze tra i due istituti» e che «dalla lettura dei contratti appare chiara la volontà delle parti di attribuire alle somme versate la natura di “deposito cauzionale” e non di “caparra confirmatoria”, come invece sostenuto dall’Ufficio 3. L’Agenzia delle entrate propose appello ed il giudizio si concluse con la sentenza della CTR della Toscana n. 7/31/2013 che dichiarò la cessazione della materia del contendere per rinuncia all’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate. 4. Successivamente, in data 20/11/2013, l’Agenzia delle entrate, riqualificando il “deposito cauzionale” versato dalla promissaria acquirente BTP in “acconto prezzo”, come tale soggetto ad IVA, emise un avviso di accertamento nei confronti della società contribuente per recupero a tassazione dell’IVA che l’Ufficio riteneva dovuta su tale acconto. 5. La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla CTP di Firenze che annullò l’atto impugnato. 6. La sentenza venne riformata dalla CTR della Toscana che accolse l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che: - nella specie l’avviso di accertamento impugnato non poteva essere considerato integrativo o modificativo dell’avviso di liquidazione, bensì di un nuovo provvedimento espressione del potere di revoca in autotutela di quello precedente, in assenza del «requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti», con conseguente legittima emissione di «un nuovo avviso, in revoca di quello precedente, che instaura un differente rapporto tributario perché, pur avendo il medesimo oggetto di quello antecedente (la dazione della somma), nonché il medesimo destinatario, è qualificato da un contenuto differente, vale a dire il titolo di un altro tipo d’imposta»; - non era applicabile il giudicato esterno in quanto, pur se i presupposti di fatto erano i medesimi, quello ripreso a tassazione con l’avviso di accertamento impugnato era un tributo (IVA) diverso da quello di cui all’avviso di liquidazione (imposta di registro); tributo armonizzato soggetto a norme imperative comunitarie, che ostavano all’applicazione del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ.; - il titolo della dazione della somma non era ravvisabile nel deposito cauzionale, in quanto “figura” non prevista nei contratti di trasferimento immobiliare, essendo espressamente disposta in tema di locazioni e dovendosi ritenere inverosimile, anche in considerazione dell’entità della somma versata e della mancata consegna del possesso dell’immobile, non previsto nel contratto preliminare, la funzione di garanzia della quota di prezzo pagato; -l’entità della somma pagata riconduceva ad un solo titolo, ovvero all’acconto sul prezzo, «il quale, unico, chiarisce le anomalie riscontrate, ed è anche l’unico che deve essere ritenuto sussistente nella realtà di una convenzione quale quella in oggetto». 7. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replica l’intimata con controricorso. 8. Il codifensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di rinuncia al mandato difensivo. 9. Il Procuratore Generale ha depositato “requisitoria scritta” chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa alla non sussistenza del requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti –violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 2909 c.c.)». 1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello non avevano tenuto conto del giudicato formatosi nel giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla questione della qualificazione, come deposito cauzionale, della dazione di unaparte del prezzo della compravendita effettuata dalpromissario acquirente. 1.2. Deduce, al riguardo, che la CTR, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio, con la sentenza emessa e passata in giudicato, aveva confermato la statuizione di primo grado che a sua volta aveva qualificato quella dazione come effettuata a titolo di deposito cauzionalee che, pertanto, su tale qualificazione giuridica si era formato un giudicato intangibile. 1.3. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello non avevano tenuto conto della mancanza di nuovi elementi idonei a giustificare l’emissione di un nuovo atto impositivo, sopravvenuti a quel giudicato che, peraltro, precludeva all’Ufficio di riqualificare il «rapporto tributario intercorso tra la BTP e la LE.GI.»in via di autotutela. 2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione dell a controricorrente di inammissibilità del motivo in esame per avere la ricorrente censurato la statuizione di inapplicabilità del giudicato esterno soltanto con riferimento alla diversità dei tributi che venivano in rilievo nei due giudizi ma non con riferimento all’altra statuizione, purecontenuta nella sentenza impugnata, su lla natura armonizzata del tributo oggetto del presente giudizio, che i giudici di appello avevano affermato essere soggetto a norme imperative comunitarie che ostavano all’applicazione del giudicato di cui all’art. 2909 cod. civ. 2.1. L’eccezione è infondata e va rigettata in quanto la ricorrente ha censurato la statuizione d’appello per non aver fatto applicazione di quello che ha sostenuto costituire giudicato esterno sulla qualificazione giuridica a suo dire contenuta all’interno della sentenza divenuta definitiva, senza alcun riferimento né all’una né all’altra argomentazione svolta dai giudici di appello, in quanto questioni evidentemente superate, nella prospettiva di parte ricorrente, dalla prevalenza del giudicato sulla qualificazione giuridica del fatto posto a base della pretesa impositiva. 3. Nel merito il motivo è infondato e va rigettato. 3.1. È pacifico tra le parti che l’Agenzia delle entrate rinunciò all’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Firenze n. 109/04/2010 che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata al contratto preliminare di cui sopra si è detto, qualificando, sulla scorta della relativa clausola contrattuale, come deposito cauzionale la parte di prezzo della compravendita versata dalla promissaria acquirente BTP alla promittentevenditrice [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della stipula del preliminare. 3.2. Orbene, la rinuncia all'impugnazione(nella specie, all’appello) che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, fa venir meno, con efficacia immediata, il potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito e provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Cass. n. 25311/2022, che richiama anche Cass. n. 4499 del 1996 e n. 5250/2018; vds. anche Cass. n. 11033/2019 e n. 10140/2020 in tema di rinuncia al ricorso per cassazione). 3.3. In materia tributaria, l’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è norma speciale, dispone espressamente, al comma 1, che «Il processo si estingue per rinuncia al ricorso» e tale disposizione si applica anche nel giudizio d’appello per rinvio fattone dall’art. 49 stesso decreto. 3.4. Pertanto, la prima conclusione cui deve pervenirsi è che a seguito della rinuncia all’appello formalizzata dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR della Toscana nel giudizio avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro sul contratto preliminare di cui trattasi, indipendentemente dalla formula terminativa utilizzata dal giudice (di cessazione della materia del contendere, piuttosto che di estinzione del giudizio d’appello), si è verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva qualificato il versamento di una parte del prezzo come “deposito o fondo cauzionale”, alla stregua del contenuto della relativa clausola contrattuale che, secondo i giudici di primo grado, «prevede il pagamento di somme a specifico fondo cauzionale», precisando al riguardo che «tale clausola […] non realizza la funzione di caparra confirmatoria» (così a pag. 3 del controricorso). 4. Ciò precisato, la questione dibattuta tra le parti, se tale giudicato (esterno) abbia un qualche effetto nel presente giudizio, va risolta negativamente. 4.1. Come più volte precisato da questa Corte, infatti, la sentenza pronunciata in riferimento ad una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di un'imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest'ultima imposta, essendosi formata mediante l'applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali deve aver luogo la sussunzione della fattispecie controversa (v. Cass. n. 8773/2008; Cass. n. 235/2014; Cass. n. 1 4597/2018; Cass. n. 33596/2019 in motivazione; Cass. n. 24416/2024). Ne deriva che, venendo in rilievo, nella specie, da un lato l’imposta di registro (oggetto del giudizio che si assume costituire giudicato esterno)e dall’altro l’Iva (oggetto dell’atto impositivo oggetto del presente giudizio), «l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto» (Cass. n. 14596/2018citata). 4.2. Non costituisce deviazione dal predetto principio quello affermato da questa Corte nell’ordinanza n. 28973/2022 secondo cui, «In tema di contenzioso tributario, il giudicato esterno afferente la qualificazione giuridica di un negozio (nella specie, in un giudizio su imposta di registro suppletiva) esplica effetto preclusivo anche nei giudizi tra le stesse parti relativi a diversitributi (nella specie, imposta complementare di registro ed imposta ipotecaria e catastale) nei quali la medesima qualificazione giuridica rilevi ai fini della determinazione della base imponibile o di altro elemento della fattispecie impositiva». 4.2.1. Infatti, in tale pronuncia si è precisato che l’efficacia espansiva del giudicato formatosi sulla qualificazione giuridica di un rapporto assum e rilevanza nell’ imposizione di tributi che siano, però, «tra loro connessi». Connessione che la Corte aveva ritenuto sussistente tra imposta di registro e imposta ipotecaria e catastale, al pari dei rapportitra imposta di registro suppletiva e complementare, in quanto «assoggettati alla medesima disciplina» giuridica, non prevedendo « specifiche regole divers e di qualificazione » e , quindi, «ricostruiti dal legislatore tributario in un modo unitario», a differenza di quanto, invece, avviene nei rapporti tra imposta di registro e tributo armonizzato. 4.2.2. In senso analogo si è espressa anche Cass. n. 21853/2023, che, in fattispecie in cui una determinata cessione di beni era stata qualificata, con sentenza definitiva, come compravendita piuttosto che come cessione di azienda, ha affermato il principio secondo cui «In tema di impugnazione dell'avviso di accertamento IVA, laddove l'operazione economica imponibile sia già stata riconosciuta in altro giudizio come compravendita ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con pronuncia giurisdizionale avente efficacia di cosa giudicata, quest'ultima può essere rilevata d'ufficio quale giudicato "esterno" anche in sede di legittimità, quanto alla ricostruzione del fatto, comportando l'assoggettamento della stessa operazione ai fini IVA ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986». 4.3. Più recentemente, Cass. n. 12450/2024, occupandosi dei rapporti tra IVA ed imposta di registro nelle ipotesi di cessione di azienda, ha molto chiaramente e condivisibilmente affermato che «Alla luce del dato normativo vigente, dunque, Iva e imposta di registro si fondano su presupposti impositivi diversi: nell’un caso assume rilievo l’operazione economica in concreto realizzata; nell’altro, invece, rileva solamente la specifica connotazione (e riconduzione ad uno schema legale) dell’atto giuridico da registrare, irrilevante, di per sé, la complessiva fattispecie sostanziale»; «Tra le due imposte, differenti sono i presupposti impositivi, come differente è l’oggetto della prova e il contenuto della stessa». Da ciò la conseguenza della reciproca irrilevanza del giudicato formatosi con riferimento all’una o all’altra imposta. Infatti, «Il giudicato riguarda la ricostruzione del fatto storico apparentemente comune per i due giudizi riferiti, rispettivamente, alla ripresa Iva (o al diniego di rimborso) e all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. In realtà, il fatto oggetto di accertamento è diverso: in un caso (avviso di liquidazione per l’imposta di registro) l’accertamento è limitato allo specifico atto negoziale e alla sua interpretazione; nell’altro, invece, la verifica è più ampia perché riguarda l’operazione economica realizzata e investe l’intero coacervo di elementi rilevanti, di cui l’atto costituisce solo una frazione, neppure decisiva. Tra i due giudizi, dunque, non vi è identità né sovrapposizione poiché hanno coordinate differenti non mutuamente scambiabili. Nei rapporti tra i due giudizi, del resto, neppure può operare il criterio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile». Pertanto, ferma restando la rilevanza del giudicato nella sola ipotesi che sia accertato che l’operazione è soggetta ad Iva(ma «in questo caso, tuttavia, l’esito deriva non da una identità del fatto e del presupposto costitutivo ma in ragione del rapporto di pregiudizialità discendente dal principio di alternatività» di cui all’art. 40 TUR, «Ne deriva che le decisioni relative all’imposta di registro, passate in giudicato, non refluiscono sul giudizio sull’Iva, restando priva di incidenza la delimitazione dei presupposti di fatto per come operata nell’alveo dell’art. 20 TUR, dovendosi, in tal senso, ritenere superato il precedente di cui a Cass. n. 21853 del 21/07/2023». 5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa alla non sussistenza del requisito della sopravvenienza della conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti –violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 43, comma4 DPR n. 600/1973 ed art. 57 DPR n. 633/1972)». 5.1. Sostiene la ricorrente che aveva errato la CTR ad escludere che quello emesso dall’amministrazione finanziaria fosse un avviso di accertamento integrativo e riten uto lo stesso quale « nuovo provvedimento, espressione dell’innegabile e permanente potere di revoca in autotutela, prerogativa dell’Ufficio» nonostante «l’impossibilità per l’ufficio di procedere in autotutela successivamente alla formazione del giudicato». 6. Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito spiegate. 6.1. La distinzione tra accertamento integrativo ed autotutela sostitutiva è stata recentemente chiarita dalle Sezioni unite di questa Corte che al riguardo hanno affermato che l'autotutela sostitutiva "in malam partem", svolta con l'adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello che sia stato annullato per vizi formali e sostanziali, e che l' a mministrazione finanziaria può emettere «anche per una maggiore pretesa», ma soltanto se «non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento previsto per il singolo tributo e sull'atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato», si differenzia, strutturalmente e funzionalmente, dall'accertamento integrativo, previsto dagli artt. 43, comma 4 (ora 3), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, che parimenti comporta l'emissione di un nuovo atto per una ulteriore pretesa in aggiunta a quella originaria, posto che, nel primo caso, la valutazione investe l'atto originario che, in quanto viziato, viene annullato e sostituito sulla base degli stessi elementi già considerati, mentre, nel secondo, il precedente atto è valido e ad esso ne viene affiancato un altro, contenente una pretesa aggiuntiva per il medesimo tributo e periodo d'imposta, non ponendosi, neppure in astratto, l'esigenza di una rivalutazione degli elementi di fatto e diritto in base ai quali il primo atto è stato emesso; ne consegue che il requisito della "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" non si applica per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione» (Cass., Sez. U, n. 30051/2024, RV. 672476 - 02). Un limite all’esercizio del potere di a utotutela, secondo tale pronuncia, è costituito o dal decorso il termine di decadenza per l'accertamentoprevisto per il singolo tributo o dal giudicato di merito favorevole all’Amministrazione. 6.2. Ciò posto, osserva il Collegio che nel caso di specie i giudici di appello hanno accertato, peraltro correttamente, che l’atto impositivo oggetto di impugnazione era stato emesso «in revoca di quello precedente», sicché andava considerato sostitutivo e non integrativo del precedente avviso di accertamento, a nulla rilevandonel caso di specie la circostanza che il primo atto fosse stato annullato con sentenza passata in giudicato, peraltro sfavorevole all’amministrazione finanziaria (al riguardo cfr. Cass., Sez. U, citata, pag. 23), posto peraltro che la formazione di tale giudicato, per come detto esaminando il primo motivo di ricorso, è dipesa dalla rinuncia all’appello da parte dell’Ufficio che ha, in tal modo, dimostrato di condividere la natura di “deposito cauzionale”, e non di “caparra confirmatoria”, de lle somme versate alla stipula del contratto preliminare di compravendita. Ed ha , quindi proce duto , legittimamente, sussistendone ancora i termini, all’emissione del nuovo atto impositivo, senza necessità di emissione di uno specifico atto di annullamento in autotutela di quello precedente, che era chiaramente superflua una volta rinunciato all’appello avverso la sentenza che quell’atto aveva annullato. 7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza impugnata in ordine all’erronea pronuncia relativa all’effettiva interpretazione dell’intenzione dei contraenti - violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 1362 c.c.)». 7.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano erroneamente interpretato la clausola contrattuale relativa al pagamento di una parte del prezzo della compravendita immobiliare trascurando l’effettivo tenore letterale del contratto preliminare e ponendo a fondamento della propria decisione una qualificazione delle questioni di fatto, in particolare nell’assimilare la figura del deposito cauzionale a quella del pegno irregolare, non prospettata da alcuna delle parti in causa(ricorso, pag. 15). 8. Il motivo, che è ammissibile in quanto diretto a censurare la violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione contrattuale e non, invece, come sostiene la controricorrente, arichiedere a questo Giudice di legittimità una rivalutazione degli elementi di fatto accertati in sentenza, sui quali, peraltro, vi è piena convergenza delle parti, è fondato e va accolto. 8.1. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, «Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.» (Cass. n. 6444/2025). 8.2. Cass. n. 10967/2023 aveva già precisato al riguardo che «L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile». 8.3. Ciò posto, osserva il Collegio che l’amministrazione finanziaria, prima, ed i giudici di appello, poi, non si sono attenuti a detti criteri là dove hannoritenuto di attribuire alla dazione di una parte del prezzo della compravendita, indicata nella relativa clausola contrattuale come effettuata “a titolo di deposito cauzionale” (non imponibile), natura diversa da quella stabilita dalle parti, ovvero di “acconto sul prezzo”della compravendita (imponibile) , adducendo al riguardo una serie di argomentazioni tendentia superare quello che dal tenore della clausola emergeva essere la chiara ed inequivocabile volontà delle parti. 8.4. Peraltro, sulla natura del pagamento di parte del prezzo della compravendita, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che «La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoriase risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura dideposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito» (Cass.n. 8989/2024; in termini già Cass. n. 4411/2004 e n. 6966/2007). 8.5. Nella specie, le circostanze che i giudici di appello indicano in sentenza per giustificare la diversa natura attribuita a quelle dazioni di danaro, non sono affatto risolutive. Non lo è, ad esempio, la cospicua entità della somma pattuita e versata al titolo indicato nel contratto , atteso che analoga considerazione si sarebbe potuta fare ritenendo quella somma data a titolo di acconto sul prezzo o di caparra confirmatoria. Non si comprende, quindi, l’affermazione secondo cui la cospicua entità di quell’importo e la circostanza che il contratto preliminare non costituiva, per il promittente acquirente, titolo per l’immissione nel possesso del complesso, rendesse «inverosimile la pretesa funzione di garanzia» attribuita dalle parti a quella dazione di danaro ed escludesse, quindi, la sussistenza di «una causa sostenibile per la consegna di una somma di tale importo a titolo di deposito cauzionale». 8.6. A quanto fin qui detto e tenuto conto del fatto incontestato dell’avvenuta risoluzione del contratt o preliminar e , pare opportuno aggiungere che è orientamento di questa Corte quello secondo cui «In tema diIVA, la diversità di funzioni che la corresponsione dicaparra confirmatoria può assumere nell'ambito della stipula di preliminare di compravendita immobiliare - anticipazione del prezzo finale ovvero risarcimento forfetario - impone di distinguere, ai fini dell'assoggettabilità all'imposta, tra due ipotesi: nel caso di regolare esecuzione del contratto, lacaparra è imputata in acconto sul prezzo dei beni oggetto del definitivo, soggetti ad IVA, andando ad incidere sulla relativa base imponibile e, prima ancora, ad integrare il presupposto impositivo in base all'art. 6, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972; l'inadempimento del preliminare, invece, ne propizia il trattenimento, risarcendo, in tal modo, il promittente venditore e, di conseguenza, non fa parte della base imponibile dell'IVA» (Cass. n. 17878/2021). 9. In sintesi, alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizi