CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 25311/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29754-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VICO n. 31 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] MRCLCU68L01C632Yelettivamente domiciliati in L’Aquila via dei Peligni n. 7 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1427/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021n. 29754 sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello d i l’Aquila che, a seguito di rinuncia dell’appellante all’azione, ha comunque deciso nel merito l’impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato aun solo motivo. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 183, co. 5, e 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale deciso nel merito l’impugnazione, nonostante la rinuncia all’azione da parte dello Stromei con atto notificato agli appellati e depositato nel fascicolod’ufficio. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La Corte territoriale, dato atto della rinuncia all’impugnazione dello Stromei, non avrebbe dovuto decidere l’impugnazione nel merito, ma avrebbe piuttosto dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio; tuttavia, il ricorrente non Ric. 2021n. 29754 sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -3- potrebbe trarre alcuna utilità da una tale statuizione, che porterebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integralmente confermata nella fattispecie dalla Corte D’Appello. A tal proposito, si intende dare continuità al principio secondo cui “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata; sicchè è inammissibile, per difetto d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, in relazione ad un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, si censurava l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello sulla applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 24 della legge n. 46 del 1999, in luogo di quello previsto dall'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., senza però che fosse impugnata la statuizione resa dallo stesso giudice in punto di inammissibilità dell'appello avverso la pronuncia di nullità della notificazione della cartella esattoriale da parte del giudice di primo grado, resa sul presupposto della qualificazione della domanda in termini, appunto, di opposizione agli esecutivi ed Ric. 2021n. 29754 sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -4- ormai passata in giudicato)” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008, Rv 603196; in senso conforme, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15353 del 25/06/2010, Rv 613939; Cass., Sez 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011, Rv 618087; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20698 del 13/10/2016, Rv 642050; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28307 del 11/12/2020, Rv 659838). 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. Il ricorrente ha depositato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso o per la discussione in pubblica udienza. Dalla suddetta memoria non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza. Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appelloex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass.n.18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che:La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel Ric. 2021n. 29754 sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -5- giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione. (Sez. 1, Sentenza n. 5556 del 19/05/1995, Rv. 492362 -01). La rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (Sez.2, Sent. n. 4499 del 1996) . 4. La Corte dichiara inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. il ricorso. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della partecontroricorrente che liquida in euro 3000,00 oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ric. 2021n. 29754 sez. M2 - ud. 1 4 - 0 7 - 2022 -6- Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di