CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2024
Cassazione n. 17063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14330/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 120. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 976/2022, pubblicata in data 23.3.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da ora NEH) al pagamento della somma di euro 545.216,44, a titolo di compenso professionale, deducendo di avere svolto per conto della convenuta le funzioni di direttore e responsabile dei lavori nonché Oggetto: compensi professionali di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ex art 89 del D.lgs. 81/2008, per taluni impianti di generazione di energia rinnovabile presso gli stabilimenti di Cinisi, Casoria e [OSCURATO:PERSONA]. Ha dedotto, quanto all’impianto di Cinisi, di aver ricevuto anche l’affidamento della progettazione con lettera in data 19.7.2020 e che gli altri incarichi erano stati conferiti verbalmente dalla convenuta, che, con apposita clausola del contratto di appalto, si era accollata il compenso spettante al ricorrente. Nella resistenza della NEH, che ha sostenuto che l’attore aveva invece operato quale collaboratore di altra società, la GM Engineering (da ora GME), il T ribunale di Milano, espletata l’istruttoria orale, ha condannato la NEH al pagamento di euro 25.000,00, per le attività svolte presso il solo impianto di Cinisi, oltre interessie spese di lite. La sentenza è stata parzialmente riformata in appello in accoglimento del gravame incidentale proposto dalla convenuta, con riduzione della condanna ad € 4450,98. Secondo il giudice distrettuale lo svolgimento dell’attività professionale relativamente agli impianti di Casoria e Coda di Volpe andava ricondotto al rapporto tra le società e non ad un rapporto diretto tra il professionista e la NEH, tanto risultando dal testo contrattuale e dalle deposizioni dell’amministratore e del direttore generale della GME, che ha ritenuto capaci di deporre. In accoglimento dell’appello incid e ntale della [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto incontestato l’ulteriore versamento di €. 20549,00 a fronte di complessivi €. 25000 pattuiti per l’attività presso l’impianto di Cinisi, riducendo la condanna disposta in primo grado. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione ed omessa pronuncia sui motivi di appello ai sensi dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il ricorrente aveva inutilmente sollecitato in appello il riesame di una pluralità di documenti, idonei a dimostrare che il Martello era stato nominato unico direttore dei lavori, responsabile e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dalla NEH e non dalla GM E, evidenziando inoltre che dettiincarichi erano stati comunicati alla PA con atti aventi efficacia probatoria anche riguardo alla sussistenza del rapporto professionale con la convenuta. Si denuncia in ricorso l'errore di valutazione delle testimonianze dell'amministratrice della S icula T rasporti s .r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero confermato, non smentiti, i fatti costitutivi della domanda, sostenendo infine che la Corte d'appello non abbia rilevato che l'attività non poteva essere commissionata e svolta, a pena di nullità, dalla GME. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e l'omessa pronuncia sui motivi di gravame nonché la violazione degli articoli 112, 115, 116 c .p.c. , 2701 , 2702, 2715, 2735 c.c. e 147 del D.P.R. 207/2010. Sostiene il ricorrente che il conferimento dell'incarico da parte del NHE era comprovato da una pluralità di indizi concordanti, rappresentati da tutti gli atti, inclusi quelli comunicati alla pubblica amministrazione, inerenti allo svolgimento delle opere , in cui il ricorrente era indicato come direttore dei lavori eresponsabile della sicurezza e mai come delegato della GME. I due motivi sono infondati. La pronuncia si basa sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado, sicché – nel dedurre la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. - il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro divergenti (Cass. 5528/2014; Cass. 26774/2016; Cass.5947/2023). Sotto altro profilo, la mancata applicazione del ragionamento presuntivo sulla base di fatti noti emersi in istruttoria non è denunciabile come violazione dell’art. 2729 c.c. (secondo le istruzioni della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), ma può integrare l’omesso esame di un fatto secondario, dovendo possedere tutti i requisiti che ne condizionano lo scrutinio ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. (Cass. 17720/2018; Cass.28407/2023; Cass. 706/2004). La sua deduzione in cassazione non si sottrae, quindi, ai limiti che discendono dalla preclusione imposta dall’art. 348 ter, comma IV e V, c.p.c. in caso di cd. doppia conforme. Vi è invece pronuncia esplicita sia in ordine alla valenza delle comunicazioni alla Pubblica amministrazione delle attività svolte dal ricorrente, sia in merito all’effettivo espletamento di tutte le attività professionali, che però la sentenza, diversamente da quando dedotto, ha ritenuto oggetto non di un contratto libero professionale direttamente concluso con la NEH, ma di un rapporto intercorrente tra le società e che il ricorrente ha concorso ad eseguire in veste di ausiliario della GME. La Corte di merito – con motivazione nient’affatto apparente – ha affermato che non era plausibile che le parti , dopo aver formalizzato l'accordo relativamente all'impianto di Cinisi, avessero stipulato verbalmente altro incarico comportante un importante impegno economico, e che, comunque, era stata la GME ad assumere le attività di progettazione, avvalendosi del ricorrente in virtù di un rapporto interno, come stabilito dall’art. 2.1. del contratto. Il compenso richiesto in domanda era , dunque, ricompreso nel corrispettivo pattuito dalle due società, pur prevedendo il contratto che il professionista potesse fatturare direttamente i corrispettivi alla NEH, clausola intesa dal giudice di merito come semplice indicazione di pagamento. D’altronde, già in primo grado era emerso che altra pronuncia del medesimo Tribunale di Roma ( n . 19206 /2015), aveva escluso la legittimazione passiva dell'ingegner Martello rispetto alle domande di pagamento e risarcimento dei danni p roposte dalla N EH nei confronti del professionista(cfr. sentenza pag. 7). Tali argomentazioni soddisfano ampiamente l’obbligo di motivazione, pienamente assolto anche riguardo alla valutazione dell’attendibilità e capacità dei testi, ritenuti non portatori di alcun interesse che ne legittimasse la partecipazione al giudizio. Una volta individuato il contenuto del contratto sulla base del testo del documento e degli altri criteri ermeneutici principali non era consentito far ricorso ai criteri di interpretazione conservativa per superare eventuali ragioni di nullità dell’accordo. Per individuare la comune intenzione delle parti il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale edelle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre. Il criterio previsto dall'art. 1367 c.c. ha carattere integrativo e sussidiario e postula che il giudice non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione dei criteri previsti dalle precedenti disposizioni (artt.1362 e ss. c.c.); in caso contrario, l’interpretazione conservativa non può aver luogo (Cass. 7972/2007; Cass. 9786/2010; C ass. 27564/2011; Cass. 5595/2014). 2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, per aver la sentenza ritenuto incontestato il pagamento di €. 20549,00 quale compenso per le attività presso l’impianto di Cinisi, contestazione che era stata formulata, poiché la NEH aveva sempre negato di esser parte di un rapporto contrattuale con il Martello, di aver accettato la proposta di compenso per € 25000,00 e, quindi, di aver effettivamente corrisposto anticipi. Il motivo è infondato. E’ esplicitamente affermato dalla Corte di merito che la NEH aveva dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta di aver versato somme in acconto, versamento che non era inconciliabile con l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta, poiché, come già stabilito dal tribunale, il professionista aveva facoltà di fatturare i compensi direttamente alla convenuta, che era tenuta a versarli al ricorrente in virtù dell’indicazione di pagamento formalizzata in contratto (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Il ricorso è, quindi, respinto, con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €. 7000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di cons