CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 33833/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22419-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.22419/2023 Cron. Rep. Ud04/11/2025 -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3409/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/10/2023 R.G.N. 1894/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, respinto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Latina (da ora Cassa) ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente inteso alla condanna della Cassa al pagamento di somme a titolo di emolumenti e differenze retributive previsti dal c.c.n.l. Impiegati, emolumenti rivendicati in forza del richiamo al detto contratto collettivo ad opera dell’art.27 c.c.n.l. Dirigente di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente applicabile al rapporto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] con la Cassa a partire dalla nomina a Direttore. 2. La Corte di merito ha ritenuto che gli emolumenti azionati in sede giudiziaria dal Monti, vale a dire il premio di fedeltà (unico riconosciuto dalla sentenza di primo grado), la quattordicesima mensilità e la indennità di maneggio denaro, previsti per la sola categoria impiegatizia, non potessero essere riconosciuti in favore dell’originario ricorrente, avente qualifica dirigenziale, il cui trattamento economico, rispondente ai criteri dell’art.36 Cost., costituiva oggetto di specifica e separata disciplina contrattuale, conseguendone la preclusione ad una integrazione tra regimi economici affatto diversi; le parti sociali in tema di rapporto dirigenziale avevano infatti rimesso al contratto individuale la determinazione del quantumretributivo ed introdotto una disposizione di garanzia rappresentata dalla previsione di una tantum per l’ipotesi in cui la retribuzione pattuita fosse risultata inferiore al trattamento minimo di garanzia stabilito in sede collettiva; ha evidenziato inoltre ragioni di ordine strutturale, connesse alle caratteristiche degli emolumenti rivendicati, che ne precludevano l’applicazione al rapporto di lavoro dirigenziale. L’integrale rigetto della originaria domanda determinava l’assorbimento del ricorso dell’INPS che si innestava sulla statuizione di primo grado di accoglimento ( parziale) del ricorso, riformata in seconde cure in senso sfavorevole all’originario ricorrente. 3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; la Cassa ha resistito con controricorso; l’INPS ha depositato procura. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.n.l. Dirigente di [OSCURATO:PERSONA] (oggi azienda di produzione di beni e servizi) censurando la sentenza impugnata per avere escluso in relazione agli emolumenti oggetto della pretesa azionata l’applicazione della disciplina del contratto collettivo Imprese edili regolante il rapporto di lavoro dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia (apicale); in particolare contesta il ragionamento decisorio che valorizzando le caratteristiche strutturali degli emolumenti rivendicati ne aveva evidenziato la incompatibilità con il trattamento economico riconosciuto ai dirigenti dal relativo contratto collettivo. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 1367 c.c. sostenendo che la interpretazione adottata dalla Corte di merito si poneva in contrasto con il detto canone ermeneutico. 3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione. 3.1. L’art. 27 inserito nella parte settima delle disposizioni generali del contratto collettivo Dirigenti, rubricato “Disposizioni generali e condizioni di miglior favore”, così recita: 1. Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono - in quanto compatibili con la figura del dirigente -le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene. 2. Le condizioni stabilite eventualmente da accordi individuali, aziendali e territoriali più favorevoli, si intendono mantenute ad personam. . 3.2. Dalla piana lettura della norma collettiva emerge quindi che, per quel che qui rileva, le norme contrattuali collettive regolanti il rapporto di lavoro impiegatizio sono applicabili al dirigente in presenza di due condizioni che devono entrambe sussistere: a) assenza di una diversa regolazione nell’ambito del contratto collettivo dirigenziale; b) compatibilità con il rapporto di lavoro dirigenziale. 3.3. In relazione al primo profilo ritiene il Collegio che con l’espressione per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto le parti collettive abbiano voluto fare riferimento ad una lacuna di regolazione nel senso che rispetto ad un determinato istituto le norme collettive non abbiano approntato una disciplina completa ed esaustiva riferita a tutti gli aspetti del rapporto dirigenziale. In altri termini, ciò che giustifica il richiamo al contratto collettivo per gli impiegati è la funzione integrativa che esso è chiamato a svolgere rispetto alla regolazione di un aspetto non compiutamente disciplinato; ove tuttavia le parti collettive abbiano già disciplinato in maniera completa un particolare aspetto del rapporto di lavoro dei dirigenti,di talché la relativa applicazione possa compiutamente realizzarsi senza richiedere il ricorso a fonti integrative, non vi è spazio per l’applicazione del contratto collettivo impiegati. 3.4. Da tanto deriva, con riguardo al tema oggetto di causa concernente il complessivo trattamento economico del dirigente che,ove singoli emolumenti (quali ad es. la 14^ mensilità, il premio fedeltà” e l’indennità maneggio danaro),non siano stati assolutamente contemplati dalle parti collettive nella determinazione del trattamento economico del dirigente, non può ragionevolmente inferirsi una carenza di disciplina destinata ad essere integrata, venendo in rilievo piuttosto la comune volontà delle parti stipulanti di non inserire nel trattamento attribuito ulteriori voci. 3.5. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito, le parti collettive hanno dettato una specifica disciplina del trattamento economico del dirigente che pur rinviando alle pattuizioni individuali comunque ha assicurato, in conformità dell’art. 36 Cost., mediante il meccanismo dell’una tantum, un trattamento minimo garantito. In questo modo, a livello di previsioni collettive, si è realizzata una complessivadefinizione del trattamento economico dirigenziale, rimesso alla sostanziale volontà delle parti del contratto individuale salvo il minimo garantito, alla stregua della quale non appare in alcun modo giustificato il “cumulo” con le ulteriori voci retributive reclamate dall’odierno ricorrente. 3.6. La correttezza di tale approdo ermeneutico è confermata dalla considerazione che tutti gli emolumenti rivendicati rappresentano componenti della retribuzione di origine tipicamente “contrattuale” e non elementi imprescindibili del trattamento retributivo, connotati da doverosità (come ad es. per la tredicesima mensilità) implicanti in quanto tali, ove non compiutamente regolati, il ricorso all’integrazione rappresentata dal contratto collettivo impiegati. Diversamente, la pretesa azionata in giudizio, ove accolta, comporterebbe non un’integrazione ma un cumulo irragionevole di voci retributive. 3.7. Quanto sopra osservato in tema di ricostruzione della volontà negoziale delle parti collettive nel definire il trattamento economico del dirigente assorbe la necessità di verifica della compatibilità, sotto il profilo strutturale, delle voci retributive rivendicate con le caratteristiche del rapporto dirigenziale ed esclude lo stesso presupposto di applicabilità del criterio ermeneutico dell’art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo in quanto destinato ad operare solo in presenza del residuare di dubbi sul significato negoziale di un atto, in assenza dei quali non è dato procedere ad un’interpretazione conservativa (Cass. 17063/2024, Cass. n. 3345/2021). 4. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo